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regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro

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Allegato 5<br />

Rumore<br />

140<br />

5.1.<br />

Considerazioni generali<br />

Il settore forestale risulta fortemente interessato dal<br />

fenomeno rumore, a seguito della meccanizzazione<br />

dei processi di raccolta del materiale legnoso.<br />

In particolare le operazioni effettuate con l’utilizzo<br />

di macchine, le operazioni di cippatura e quelle di<br />

scortecciatura appaiono particolarmente chiamate in<br />

causa.<br />

Ogni corpo elastico, fatto vibrare, produce delle<br />

onde aeree di compressione e rarefazione che si<br />

propagano nell’aria. Quelli che noi chiamiamo suoni o<br />

rumori non sono altro che onde aeree che, generate<br />

da una sorgente in vibrazione, colpiscono l’orecchio.<br />

5.2.<br />

Normativa in vigore<br />

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al Titolo VIII Capo II, definisce<br />

il livello di esposizione giornaliera al rumore con la<br />

sigla L EX,8h<br />

.<br />

I valori limite di esposizione e i valori di azione,<br />

in relazione al livello di esposizione giornaliera al<br />

rumore sono fissati a:<br />

• valore limite di esposizione L EX<br />

=87 dB(A);<br />

• valore superiore di azione L EX<br />

=85 dB(A);<br />

• valore inferiore di azione L EX<br />

=80 dB(A).<br />

Nel caso in cui, a causa delle caratteristiche<br />

intrinseche dell’attività, l’esposizione giornaliera<br />

vari significativamente, è possibile sostituire, ai fini<br />

dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei<br />

valori di azione, il livello di esposizione giornaliera<br />

al rumore con il livello di esposizione settimanale a<br />

condizione che:<br />

• il livello di esposizione settimanale al rumore,<br />

come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda<br />

il valore limite di esposizione di 87 dB(A);<br />

• siano adottate le adeguate misure per la riduzione<br />

al minimo dei rischi associati a tali attività.<br />

REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />

5.3.<br />

Valutazione<br />

dell’esposizione<br />

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione<br />

del rumore. Se, a seguito di detta valutazione,<br />

può fondatamente ritenere che il valore inferiore di<br />

azione (80 dB(A)) può essere superato, il datore di<br />

lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono<br />

esposti; tali risultati sono riportati nel documento di<br />

valutazione.<br />

La valutazione e la misurazione sono programmate<br />

ed effettuate da personale adeguatamente qualificato<br />

obbligatoriamente almeno ogni quattro anni.<br />

Comunque la valutazione si aggiorna periodicamente<br />

in caso di notevoli mutamenti o quando lo renda<br />

necessario il risultato del controllo sanitario ed è<br />

documentata nelle forme stabilite.<br />

5.4.<br />

Misure di prevenzione e<br />

protezione<br />

Il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o<br />

ridurli al minimo e in ogni caso a livelli non superiori<br />

ai valori limite di esposizione mediante le seguenti<br />

misure:<br />

• adozione di altri metodi di lavoro che implicano<br />

una minore esposizione al rumore;<br />

• scelta di attrezzature adeguate che emettano il<br />

minor rumore possibile;<br />

• progettazione della struttura dei luoghi e dei posti<br />

di lavoro;<br />

• adeguata informazione e formazione sull’uso corretto<br />

delle attrezzature di lavoro al fine di ridurre<br />

al minimo l’esposizione al rumore;<br />

• adozione di misure tecniche di contenimento (del<br />

rumore trasmesso per via aerea, del rumore strutturale);<br />

• opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature<br />

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi<br />

sul posto di lavoro;<br />

• riduzione mediante una migliore organizzazione

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