regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro
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È quindi di fondamentale importanza, oltre che<br />
ad essere reso obbligatorio dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,<br />
che gli operatori ricevano una adeguata informazione,<br />
formazione ed addestramento circa:<br />
• i rischi connessi alle attività forestali ed i possibili<br />
danni;<br />
• le scelte tecniche adottate;<br />
• l’impiego delle macchine e delle attrezzature;<br />
• i rischi relativi alla specifica mansione svolta (es.<br />
l’uso della motosega);<br />
• le procedure da adottare;<br />
• l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale<br />
(DPI);<br />
• la gestione delle emergenze.<br />
La gestione della <strong>sicurezza</strong>, secondo questa logica,<br />
deve avvenire in modo dinamico concretizzandosi<br />
nell’applicazione di norme ed obblighi il cui rispetto<br />
non deve essere frutto di imposizione, ma visto come<br />
un’opportunità di crescita aziendale con il coinvolgimento<br />
di tutte le figure in modo da consentire che<br />
le scelte tecniche e procedurali siano conosciute e<br />
condivise.<br />
Nei lavori forestali sono frequentemente rappresentate<br />
anche altre figure (Lavoratori autonomi, Componenti<br />
di imprese familiari, Coltivatori diretti,<br />
ecc.) per le quali il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’Art. 21,<br />
individua specifiche misure di tutela; in particolare<br />
devono utilizzare attrezzature di lavoro e DPI conformi<br />
alla normativa.<br />
1.1.<br />
Contratti di appalto,<br />
d’opera o di<br />
somministrazione<br />
Nell’ambito dell’affidamento di lavori di utilizzazione<br />
forestale ad imprese appaltatrici e/o a<br />
lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente<br />
deve:<br />
• verificare l’idoneità tecnico professionale<br />
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori<br />
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e<br />
alle forniture da affidare in appalto o mediante<br />
contratto d’opera o di somministrazione.<br />
In base alla vigente normativa, la verifica è<br />
eseguita attraverso le seguenti modalità:<br />
- acquisizione del certificato di iscrizione<br />
alla Camera di Commercio;<br />
- acquisizione dell’autocertificazione<br />
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori<br />
autonomi del possesso dei requisiti di<br />
idoneità tecnico professionale;<br />
• fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni<br />
sui rischi specifici esistenti<br />
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare<br />
e sulle relative misure di prevenzione<br />
e di emergenza adottate. Tali informazioni<br />
permetteranno all’appaltatore di valutare i rischi<br />
relativi all’ambiente di lavoro e di integrarli con<br />
quelli specifici della propria attività.<br />
Solitamente il cantiere forestale risulta essere<br />
lontano dai centri di soccorso e diventa quindi<br />
fondamentale anche lo scambio di informazioni<br />
relative al sistema della gestione delle emergenze<br />
organizzato dal committente in modo<br />
che l’appaltatore possa raccordarsi con questo.<br />
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano<br />
all’attuazione delle misure di prevenzione e<br />
protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività<br />
oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di<br />
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti<br />
i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al<br />
fine di eliminare quelli dovuti all’interferenza tra i lavori<br />
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione<br />
dell’opera complessiva.<br />
Per quanto sopra, il datore di lavoro committente<br />
promuove la cooperazione ed il coordinamento<br />
elaborando un unico documento di valutazione<br />
dei rischi che indichi le misure adottate<br />
per eliminare o ridurre al minimo i rischi da<br />
interferenze (DUVRI), fermo restando che i rischi<br />
specifici propri delle attività delle imprese<br />
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi rimangono<br />
a loro carico; tale documento è allegato<br />
al contratto di appalto o di opera e va adeguato in<br />
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.<br />
L’obbligo del documento non si applica ai servizi di<br />
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o<br />
attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata<br />
non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non<br />
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti<br />
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla<br />
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del<br />
D.Lgs. 81/08 e s.m.i..<br />
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime<br />
di appalto o subappalto, il personale occupato<br />
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice<br />
ed i lavoratori autonomi devono essere<br />
muniti di apposita tessera di riconoscimento<br />
corredata di Fotografia, contenente le generalità<br />
del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione<br />
del datore di lavoro.<br />
Per aspetti particolari ed adempimenti specifici, non<br />
contemplati in quanto detto precedentemente, si rimanda<br />
alla consultazione dell’art 26 del D.Lgs 81/08<br />
e s.m.i..<br />
REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />
SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />
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