regione toscana indirizzi operativi regionali sicurezza ... - PuntoSicuro
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tore, il fulcro di tutte le scelte tecnico-operative. Il<br />
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., individua le figure aziendali<br />
preposte alla gestione della prevenzione nei luoghi di<br />
lavoro attribuendone gli specifici compiti.<br />
Il Datore di Lavoro:<br />
definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro<br />
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,<br />
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel<br />
cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha<br />
la responsabilità dell’organizzazione stessa o<br />
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri<br />
decisionali e di spesa. Il datore di lavoro ha l’obbligo,<br />
non delegabile, di:<br />
• effettuare la valutazione di tutti i rischi per la<br />
salute e <strong>sicurezza</strong> dei lavoratori finalizzata ad<br />
individuare le adeguate misure di prevenzione e di<br />
protezione e di elaborare conseguentemente<br />
il programma delle misure atte a garantire il<br />
miglioramento nel tempo dei livelli di salute<br />
e <strong>sicurezza</strong> (anche attraverso l’adozione di codici<br />
di condotta e di buone prassi);<br />
• designare il responsabile del servizio di prevenzione<br />
e di protezione dai rischi.<br />
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e<br />
Protezione (RSPP):<br />
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali<br />
previsti dalla normativa, designata dal datore<br />
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio<br />
di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito, in<br />
relazione al numero degli addetti, può essere svolto<br />
direttamente anche dal datore di lavoro.<br />
Dipendentemente dall’organizzazione aziendale,<br />
decisa ed impostata dal datore di lavoro, devono o<br />
possono essere presenti altre figure professionali con<br />
responsabilità, competenze e funzioni ben definite,<br />
quali:<br />
Il Dirigente:<br />
persona che, in ragione delle competenze professionali<br />
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura<br />
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del<br />
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa<br />
e vigilando su di essa.<br />
Il Preposto:<br />
persona che, in ragione delle competenze professionali<br />
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati<br />
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende<br />
all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione<br />
delle direttive ricevute, controllandone la corretta<br />
esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un<br />
funzionale potere di iniziativa.<br />
REGIONE TOSCANA - INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI<br />
SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI FORESTALI<br />
Il preposto è inserito nel sistema di <strong>sicurezza</strong> aziendale<br />
e partecipa con un ruolo esecutivo nella fase<br />
operativa di attuazione della <strong>sicurezza</strong>, svolgendo una<br />
vigilanza attiva, nei confronti dei lavoratori, relativa<br />
all’osservanza dei loro obblighi di legge e delle disposizioni<br />
aziendali, restando comunque sottoposto al<br />
controllo del datore di lavoro e/o del dirigente.<br />
Il preposto, al fine di poter svolgere correttamente<br />
il proprio ruolo, deve ricevere, a cura del datore<br />
di lavoro, una adeguata e specifica formazione<br />
ed un aggiornamento periodico in relazione ai<br />
propri compiti in materia di salute e <strong>sicurezza</strong><br />
del lavoro.<br />
L’Addetto al servizio di prevenzione e protezione:<br />
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali<br />
previsti dalla normativa, facente parte del<br />
servizio di prevenzione e protezione.<br />
Il Medico competente:<br />
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti<br />
formativi e professionali previsti dalla normativa, che<br />
collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione<br />
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare<br />
la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti.<br />
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza<br />
(RLS):<br />
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori<br />
per quanto concerne gli aspetti della salute<br />
e della <strong>sicurezza</strong> durante il lavoro.<br />
Il datore di lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi,<br />
alla scelta delle macchine ed attrezzature da impiegare<br />
durante le operazioni ed in relazione all’applicazione<br />
delle procedure di lavoro individuate, mette in<br />
atto una verifica continua delle scelte tecnico/operative,<br />
tesa a correggere e/o migliorare il processo preventivo<br />
e quindi ad elevare gli standard di <strong>sicurezza</strong>.<br />
Da un punto di vista metodologico è quindi fondamentale,<br />
al di là della definizione dei singoli provvedimenti<br />
attuati sul piano preventivo, identificare la<br />
<strong>sicurezza</strong> nei luoghi di lavoro non come un processo<br />
frammentato, ma come un progetto integrato che<br />
tiene conto di tutte le esperienze acquisite nel corso<br />
del tempo e dell’innovazione tecnologica tendendo ad<br />
un miglioramento continuo.<br />
In questo contesto è figura centrale il Lavoratore<br />
che deve prendersi cura della propria salute e<br />
<strong>sicurezza</strong> oltre che di quella delle altre persone<br />
presenti sul luogo di lavoro che possono subire<br />
conseguenze dalle sue azioni od omissioni.