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Regolamento concessione uso Palestre scolastiche - Provincia di ...

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PROVINCIA DI ORISTANO<br />

REGOLAMENTO PER LA<br />

CONCESSIONE IN USO DELLE<br />

PALESTRE SCOLASTICHE<br />

Approvato con delibera C.P. n. l5 del 25 marzo 2003


ARTICOLO 1<br />

1. ll presente regolamento <strong>di</strong>sciplina l’<strong>uso</strong>, in orario extrascolastico, delle palestre degli Istituti Scolastici le<br />

cui strutture siano <strong>di</strong> proprietà o, comunque, nelle <strong>di</strong>sponibilità della <strong>Provincia</strong>. Esso intende garantire<br />

la fruizione <strong>di</strong> detti impianti da parte delle comunità locali.<br />

2. La <strong>concessione</strong> in <strong>uso</strong> temporaneo avviene al fine <strong>di</strong> incentivare le manifestazioni <strong>di</strong> carattere sportivo,<br />

culturale e sociale.<br />

ARTICOLO 2<br />

1. Possono essere concessionari degli impianti le federazioni sportive, gli enti <strong>di</strong> promozione sportiva, le<br />

società e le associazioni sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità sociali, <strong>di</strong> volontariato<br />

e gli enti pubblici.<br />

2. Le attività per cui è effettuata la <strong>concessione</strong> non possono avere fini <strong>di</strong> lucro ed è vietata ogni forma <strong>di</strong><br />

sub <strong>concessione</strong> anche a titolo gratuito.<br />

ARTICOLO 3<br />

1. La <strong>concessione</strong> delle palestre potrà avvenire per le seguenti attività:<br />

1. Attività e manifestazioni <strong>di</strong> carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all’<strong>uso</strong><br />

giornaliero e comunque non continuativo;<br />

2. Attività o manifestazioni che presuppongono un’utilizzazione protratta nel tempo secondo perio<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>o – lunga durata e sulla base <strong>di</strong> un predefinito calendario.<br />

ARTICOLO 4<br />

1. I concessionari sono tenuti a rispettare in modo scrupoloso l’orario e l’utilizzo degli impianti come da<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>.<br />

2. L’utilizzo degli impianti deve avvenire alla presenza <strong>di</strong> un responsabile in<strong>di</strong>cato previamente<br />

all’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le e al Dirigente dell’Istituto.<br />

3. l concessionari sono responsabili <strong>di</strong> quanto avviene nell’impianto durante le loro attività. Qualora un<br />

danno non sia attribuibile al singolo concessionario sono responsabili in solido tutti i concessionari che<br />

utilizzano l’impianto e non siano in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare la loro estraneità.<br />

4. E' fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> installare attrezzi ed impianti che possano ridurre od alterare la <strong>di</strong>sponibilità della<br />

palestra. Ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere preventivamente autorizzata<br />

dall’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le.<br />

5. E’ fatto obbligo a chiunque pratichi attività negli impianti in oggetto, <strong>di</strong> indossare idonee calzature che<br />

non danneggino la pavimentazione né compromettano la normale funzionalità delle strutture.<br />

6. E’ consentito <strong>di</strong> utilizzare le strutture in oggetto per organizzare manifestazioni con la presenza <strong>di</strong><br />

pubblico, negli impianti collaudati ed omologati, secondo le prescrizioni <strong>di</strong> legge e previa richiesta<br />

debitamente autorizzata.<br />

7. l concessionari delle palestre sono responsabili degli incidenti, infortuni e danni che dovessero derivare<br />

a persone o a cose per l’<strong>uso</strong> dei locali, degli impianti e delle attrezzature.


8. L’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le e l’Istituto Scolastico interessato risponderanno esclusivamente dei<br />

danni derivanti dalla struttura, ove la medesima sia stata correttamente usata.<br />

9. Non potranno accedere alle strutture, sebbene regolarmente iscritti e facenti parte delle società o degli<br />

organismi concessionari delle palestre, quei soggetti che non risultino coperti da polizza assicurativa<br />

contro gli infortuni ed i danni alle persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività.<br />

10. L’elenco degli iscritti e copia delle relative polizze assicurative dovranno essere depositati presso<br />

l’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le prima dell’inizio dell’attività.<br />

11. Dopo l’utilizzo i locali devono essere sgombrati dei materiali, degli strumenti e degli altri oggetti<br />

introdotti per l’occasione, a cura del concessionario. L’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le non assume alcuna<br />

responsabilità per eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti delle strumentazioni e degli oggetti<br />

suddetti.<br />

12. Il concessionario provvederà, dopo ogni utilizzo, alla pulizia dei locali che dovranno essere lasciati in<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> poter essere agevolmente utilizzati da altri soggetti.<br />

ARTICOLO 5<br />

1. La domanda per l’utilizzo dei locali dovrà essere in<strong>di</strong>rizzata all’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le sugli<br />

appositi modelli pre<strong>di</strong>sposti.<br />

2. Le società e le associazioni sportive interessate allo svolgimento della pratica sportiva nelle palestre<br />

dovranno accompagnare la domanda <strong>di</strong> cui sopra con l’apposita certificazione attestante l’affiliazione a<br />

Federazioni e/o Enti <strong>di</strong> Promozione dello Sport riconosciuti dal CONI.<br />

3. Le Associazioni e le organizzazioni a carattere culturale e sociale dovranno presentare, unitamente alla<br />

domanda, anche copia del proprio statuto o regolamento interno.<br />

4. Per le attività stagionali e non occasionali, la domanda dovrà pervenire entro il mese <strong>di</strong> agosto <strong>di</strong><br />

ciascun anno e dovrà dare atto <strong>di</strong> aver preso visione del presente regolamento.<br />

5. Dovrà altresì essere allegata <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> aver preso piena visione degli impianti.<br />

6. Le domande pervenute dopo tale termine, corredate dalla predetta documentazione potranno essere<br />

accolte nei limiti della <strong>di</strong>sponibilità delle ore esistenti dopo la pre<strong>di</strong>sposizione dei calendari.<br />

7. Per le attività e manifestazioni <strong>di</strong> carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all’<strong>uso</strong><br />

giornaliero e comunque non continuativo, la domanda dovrà pervenire, con i documenti predetti,<br />

almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione che si intende realizzare nell’impianto<br />

sportivo. Si può far riferimento a documenti presentati con precedente domanda.<br />

8. Sulla base delle domande che saranno pervenute nei citati termini e delle ore settimanali richieste, si<br />

ad<strong>di</strong>verrà alla pre<strong>di</strong>sposizione dei calendari dando priorità alle società o associazioni sportive dotate <strong>di</strong><br />

settore giovanile, partecipanti a campionati indetti da Federazioni o Enti <strong>di</strong> Promozione dello Sport<br />

riconosciute dal CONI.<br />

9. Nel caso in cui le ore richieste siano superiori a quelle <strong>di</strong>sponibili, la Giunta <strong>Provincia</strong>le potrà definire un<br />

piano <strong>di</strong> ripartizione eventualmente utilizzando anche altri impianti.


ARTICOLO 6<br />

1. Le autorizzazioni all’<strong>uso</strong> delle palestre verranno rilasciate con provve<strong>di</strong>mento del <strong>di</strong>rigente nel quale<br />

saranno in<strong>di</strong>cate le misure e le modalità <strong>di</strong> pagamento del canone, sulla base dell’apposita tariffa<br />

approvata dalla Giunta <strong>Provincia</strong>le.<br />

2. Per le attività occasionali e saltuarie, il pagamento del canone dovrà comunque essere effettuato prima<br />

dello svolgimento dell’attività.<br />

3. Per le attività <strong>di</strong> tipo stagionale, il pagamento andrà effettuato entro il termine in<strong>di</strong>cato nel<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> e, comunque, a mensilità anticipata.<br />

4. Il canone orario dovrà essere versato dal concessionario <strong>di</strong>rettamente alla Tesoreria<br />

dell’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le per tutte le ore autorizzate sulla base del calendario pre<strong>di</strong>sposto<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal minore utilizzo degli impianti.<br />

5. Non saranno ammissibili rinunce temporanee . Le assegnazioni degli impianti, salvo revoca o<br />

sospensione <strong>di</strong>sposta dall’Amministrazione, si intendono in generale per tutta la stagione sportiva ossia<br />

sino alla fine del mese <strong>di</strong> maggio, salvo proroghe espressamente autorizzate dall’Amministrazione.<br />

6. Ciascun concessionario dovrà procedere alla restituzione delle chiavi nelle mani del Dirigente Scolastico<br />

al termine del periodo <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>.<br />

7. Eventuali rinunce anticipate e definitive dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni <strong>di</strong> preavviso<br />

sulla data <strong>di</strong> decorrenza delle stesse.<br />

8. Qualora nel corso dell’anno il concessionario <strong>di</strong> un impianto ritenga <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>mensionare l’attività<br />

programmata e/o <strong>di</strong> non utilizzare la medesima struttura sportiva per il monte <strong>di</strong> ore settimanali<br />

assegnato dovrà darne anticipata tempestiva comunicazione al <strong>di</strong>rigente che ha rilasciato<br />

l’autorizzazione almeno 15 gg. anteriori alla data <strong>di</strong> decorrenza.<br />

9. Il Dirigente provvederà a rilasciare nuova <strong>concessione</strong> ed a riprogrammare le ore residue venutesi a<br />

liberare.<br />

10. Non saranno ammesse comunicazioni o <strong>di</strong>chiarazioni a posteriori <strong>di</strong> minor utilizzo degli impianti da<br />

parte dei concessionari.<br />

11. Il canone sarà dovuto tenendo conto delle variazioni intervenute e correttamente eseguite.<br />

ARTICOLO 7<br />

1. Il canone <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> è stabilito annualmente in misura oraria dalla Giunta <strong>Provincia</strong>le, su relazione<br />

del competente servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:<br />

• <strong>di</strong>mensione dell’impianto;<br />

• particolare pregio dell’impianto;<br />

• fruizione a pagamento da parte del pubblico;<br />

• usurabilità dell’impianto;<br />

• consumi energetici.<br />

2. La Giunta <strong>Provincia</strong>le può stabilire la riduzione del canone per le attività sportive nel settore giovanile e<br />

può prevedere la <strong>concessione</strong> gratuita per attività <strong>di</strong> particolare interesse sociale e culturale.


ARTICOLO 8<br />

1. Gli Istituti Scolastici dovranno comunicare, entro il termine del venti <strong>di</strong> settembre <strong>di</strong> ciascun anno, le<br />

ore durante le quali intendono utilizzare, per finalità <strong>di</strong>dattiche e dei gruppi sportivi d’istituto, le<br />

strutture sportive in argomento.<br />

2. Ove gli Istituti scolatici non prevedano entro tale termine, l’Amministrazione <strong>Provincia</strong>le <strong>di</strong>ffida<br />

l’Istituto a provvedervi entro <strong>di</strong>eci giorni dal ricevimento della comunicazione.<br />

3. L’Istituto può manifestare motivate ragioni per cui le palestre non possono essere utilizzate anche in<br />

ore <strong>di</strong>verse da quelle previste al comma 1.<br />

ARTICOLO 9<br />

1. La <strong>Provincia</strong> verifica, in collaborazione con il personale degli Istituti scolastici, il corretto svolgimento<br />

dell’attività assentita. A tal fine dovrà essere consentito, anche durante lo svolgimento dell’attività, il<br />

pieno accesso al personale incaricato <strong>di</strong> controllare il rispetto delle con<strong>di</strong>zioni d’<strong>uso</strong> dettate dal<br />

presente regolamento o dell’atto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong>.<br />

2. La <strong>concessione</strong> degli impianti potrà essere revocata o sospesa temporaneamente dall’Amministrazione<br />

<strong>Provincia</strong>le per inosservanza delle regole, oneri, obblighi, <strong>di</strong>vieti e prescrizioni dettate dal presente<br />

regolamento e <strong>di</strong> quanto prescritto con lo specifico atto <strong>di</strong> <strong>concessione</strong> ed ancora per danneggiamenti,<br />

intenzionali o derivanti da negligenza, alle strutture ed alle dotazioni degli impianti sportivi.<br />

ARTICOLO 10<br />

1. Per effetto del presente regolamento vengono abrogati gli art. 9 e 10 del regolamento per la<br />

<strong>concessione</strong> in <strong>uso</strong> <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> proprietà della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> Oristano, approvato con delibera C.P. n°86<br />

del 17/07/96.

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