01 2008 - Federazione Nazionale Sindrome di Prader Willi
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Impegno per una vita migliore<br />
LETTERE DELLE FAMIGLIE<br />
DAL PERIODICO MOBILITÀ 54<br />
INPS? INPDAP? CHI COMANDA?<br />
Sono un insegnante <strong>di</strong> un istituto superiore pubblico.<br />
Ho un figlio <strong>di</strong>sabile e ho richiesto al mio <strong>di</strong>rigente scolastico<br />
la concessione dei tre giorni mensili <strong>di</strong> permesso<br />
previsti dallo Legge 104/1992. Questi, nel motivare il rifiuto<br />
a questo beneficio, ha citato una serie <strong>di</strong> circolari e<br />
<strong>di</strong>sposizioni INPS. Ho fatto notare che i <strong>di</strong>pendenti della<br />
scuola non sono assicurati con l’INPS, al pari <strong>di</strong> molti<br />
altri <strong>di</strong>pendenti pubblici. La mia osservazione non ha<br />
sortita effetto. Voi che ne pensate?<br />
Risposta<br />
Con tutto il rispetto per i bravi <strong>di</strong>rigenti scolastici, ci<br />
traviamo costretti a sottolineare che segnalazioni come<br />
quella del lettore sono piuttosto frequenti. È altrettanto<br />
vero che l’ “INPDAP”, l’Istituto che assicura buona parte<br />
dei <strong>di</strong>pendenti pubblici, non è così preciso, tempestivo e<br />
dettagliato come l’INPS nell’impartire in<strong>di</strong>cazioni relative<br />
alle agevolazioni lavorative riservate ai lavoratori che<br />
assistono un familiare con han<strong>di</strong>cap grave. Va tuttavia<br />
precisato, e con estrema certezza, che le <strong>di</strong>sposizioni<br />
dell’INPS non trovano applicazione nei rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />
che prevedono la copertura previdenziale <strong>di</strong> altri istituti:<br />
le circolari INPS non sono assolutamente applicabili<br />
nel comparto scuola, come pure in quello della sanità<br />
pubblica, o degli enti locali. Pertanto qualsiasi lavoratore<br />
assicurato INPDAP che si veda negare un beneficio<br />
in forza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione dell’INPS può ricorrere ad<br />
un giu<strong>di</strong>ce con buone speranze <strong>di</strong> vedere soccombere il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro. Consigliamo in questi casi <strong>di</strong> appoggiarsi<br />
preventivamente ad un patronato sindacale.<br />
PARCHEGGIO IN ZONA BLU<br />
Di recente, trovando occupate tutte le aree riservate<br />
ai <strong>di</strong>sabili, ho parcheggiato in un posto delimitato da linea<br />
blu, cioè <strong>di</strong> quelli a pagamento, esponendo il mio<br />
contrassegno (valido!) in modo ben visibile. Al mio ritorno<br />
ho trovato una contravvenzione elevata da uno dei<br />
tanti ausiliari del traffico. Mi sono rivolto alla Polizia Municipale,<br />
mi è stato consigliato <strong>di</strong> far ricorso, ma mi è anche<br />
stato anticipato che il Comune non prevede alcuna esenzione<br />
per chi, come me, è titolare <strong>di</strong> “contrassegno invali<strong>di</strong>”.<br />
In questi giorni sto presentando ricorso. Come finirà?<br />
Risposta<br />
Ne abbiamo già parlato nelle colonne <strong>di</strong> questa rivista,<br />
ma data la lunghezza della nostra penisola, vale la pena<br />
<strong>di</strong> ripetersi. Su questo aspetto la Direzione generale per<br />
la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri)<br />
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellata<br />
da un’associazione <strong>di</strong> persone <strong>di</strong>sabili, ha emanato<br />
una nota (6 febbraio 2006, Prot. n. 107) in cui ha affrontato,<br />
con chiarezza e una volta per tutte, la questione della<br />
gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento<br />
quando sono occupati da veicoli al servizio <strong>di</strong> persone<br />
invalide detentrici <strong>di</strong> speciale contrassegno.<br />
Innanzitutto viene sottolineato che il Co<strong>di</strong>ce della strada<br />
attribuisce esclusivamente al Ministero delle<br />
Infrastrutture e dei Trasporti il potere <strong>di</strong> impartire ai predetti<br />
e agli Enti proprietari delle strade <strong>di</strong>rettive per l’applicazione<br />
delle norme concernenti la regolamentazione<br />
della circolazione sulle strade e attribuisce allo stesso la<br />
competenza ad impartire le <strong>di</strong>rettive per l’organizzazione<br />
della circolazione e della segnaletica.<br />
Questo significa che le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> quella nota sono<br />
cogenti anche peri Comuni sulle strade <strong>di</strong> loro competenza<br />
e a quelle istruzioni si debbono attenere. I Comuni<br />
pertanto si devono adeguare: il parcheggio in zona<br />
blu non va fatto pagare agli invali<strong>di</strong>.<br />
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO<br />
E BARRIERE<br />
Il rispetto delle norme “anti-barriere” deve essere esteso<br />
a tutti i cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dall’effettuazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />
o <strong>di</strong> ristrutturazione? Il caso che mi interessa<br />
riguarda il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso da appartamento<br />
privato ad attività commerciale aperta al pubblico. Quali<br />
sono le eventuali sanzioni in coso <strong>di</strong> violazione delle<br />
norme vigenti?<br />
Risposta<br />
Il sesto comma dell’articolo 24 della Legge 5 febbraio<br />
1992, n. 104, recita testualmente: “La richiesta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica<br />
<strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in luoghi pubblici o<br />
aperti al pubblico è accompagnata dalla <strong>di</strong>chiarazione<br />
<strong>di</strong> cui al comma 3. Il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità e <strong>di</strong><br />
abitabilità è con<strong>di</strong>zionato alla verifica tecnica della conformità<br />
della <strong>di</strong>chiarazione allo stato dell’immobile”. Questo<br />
significa che quando viene chiesta la mo<strong>di</strong>fica della<br />
destinazione d’uso e il cambio è assolutamente ovvio<br />
nel caso segnalato deve essere allegata una documentazione<br />
grafica e una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità<br />
alla normativa vigente in materia <strong>di</strong> accessibilità e <strong>di</strong><br />
superamento delle barriere architettoniche. Questo in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dagli eventuali interventi <strong>di</strong> manutenzione.<br />
Lo spirito infatti è che gli e<strong>di</strong>fici aperti al pubblico<br />
dopo l’entrata in vigore della norma citata rispettino la<br />
normativa vigente in materia <strong>di</strong> eliminazione o<br />
superamento delle barriere architettoniche. E’ da ritenersi<br />
che le sanzioni debbano essere le medesime pre-<br />
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