Furio Cerutti - Dipartimento di Filosofia
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<strong>Furio</strong> <strong>Cerutti</strong><br />
<strong>Filosofia</strong> politica. Un'introduzione<br />
avrebbe dovuto renderlo su richiesta alla madre. Il giu<strong>di</strong>ce fa la prova della spada (metà<br />
bambino a ciascuna) e la nutrice,che ha il legame affettivo autentico, rinuncia, cosicché si<br />
capisce chi merita <strong>di</strong> essere madre <strong>di</strong> questo bambino, che viene dato alla nutrice. Da secoli in<br />
Europa la giustizia è formale; il processo <strong>di</strong> trapasso dalla giustizia materiale, che spesso è<br />
correlato con le forme tra<strong>di</strong>zionalistiche <strong>di</strong> potere, alla giustizia formale, che correla pienamente<br />
con il governo burocratico, legale, o razionale, per usare termini weberiani, è stato un processo<br />
enorme. Chi legge Economia e società <strong>di</strong> Max Weber vede la grande importanza storica, ma<br />
anche teorica, che Weber dà al processo <strong>di</strong> passaggio da quella che lui chiama la giustizia del<br />
Kadì, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> quartiere o <strong>di</strong> città musulmano, alla giustizia formale (caso limite ideale) <strong>di</strong><br />
quello che lui chiama il Paragraphenautomat, una macchina in cui si infila la causa e da cui si<br />
può raccogliere poi la sentenza. Oggi che si è ampiamente informatizzata la giustizia, rimane il<br />
problema dell'interpretazione, dell'ermeneutica della legge, che non ha ancora trovato una<br />
soluzione tecnica o meccanica, né forse mai la troverà.<br />
Non insisto sulla <strong>di</strong>stinzione tra legalità e legittimità, ma voglio far notare che non tutte le<br />
forme e i nomi della legalità, cioè della conformità <strong>di</strong> un regime politico a leggi, sono la stessa<br />
cosa: nel mondo anglosassone c'è il concetto della rule of law, che tra noi viene tradotto con<br />
Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Non abbiamo altra traduzione i<strong>di</strong>omatica e possiamo accettare <strong>di</strong> adoperare<br />
questa, ma non possiamo <strong>di</strong>menticare che, <strong>di</strong>versamente dalla tra<strong>di</strong>zione concettuale dello<br />
`Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto', la rule of law della tra<strong>di</strong>zione britannica, ed ancor più nella tra<strong>di</strong>zione<br />
americana, non in<strong>di</strong>ca la semplice conformità alle leggi ed alle procedure in quanto<br />
positivamente date, ma in quanto in esse sono racchiusi e si perpetuano certi valori pre<strong>di</strong>cati dal<br />
giusnaturalismo, ovvero riconosciuti nel patto costituzionale: i valori fondamentali della libertà<br />
e della <strong>di</strong>gnità dell'uomo.<br />
Lo Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, che altro non è che la traduzione dell'espressione tedesca Rechtsstaat, è<br />
un concetto che dal positivismo giuri<strong>di</strong>co è stato in molti casi piegato fino a trovare nella pura<br />
effettività e positività del <strong>di</strong>ritto statuale, quale che sia, un sufficiente motivo <strong>di</strong> legittimazione<br />
<strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto e dello Stato o del regime politico su <strong>di</strong> esso costituito. Molto <strong>di</strong>versamente<br />
dalla rule of law, una parte della tra<strong>di</strong>zione che si richiama al concetto <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto è <strong>di</strong><br />
tra<strong>di</strong>zione fortemente positivistica e le basta la conformità <strong>di</strong> un regime, cioè dei suoi<br />
or<strong>di</strong>namenti supremi alle leggi positive per <strong>di</strong>chiarare la presenza <strong>di</strong> uno Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e la<br />
intangibilità <strong>di</strong> esso. Per esempio il concetto <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong> Rechtsstaat è stato assai<br />
vigorosamente e polemicamente usato dai teorici conservatori dello Stato liberale contro la<br />
trasformazione sociale e democratica dello Stato stesso - soprattutto nella dottrina politicogiuri<strong>di</strong>ca<br />
tedesca degli anni Venti, durante la repubblica <strong>di</strong> Weimar, ed anche negli anni<br />
Cinquanta e Sessanta nella repubblica <strong>di</strong> Bonn (per la verità questo è avvenuto, nei primi anni<br />
Trenta, anche nella giurisprudenza della U.S. Supreme Court). Lo Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto è stato<br />
invocato come barriera proibitiva verso la legislazione solidaristica, perché sociale in questa<br />
accezione vuol <strong>di</strong>re sostanzialmente solidaristica, cioè che lo Stato prende, se non <strong>di</strong>rettamente<br />
ai ricchi, ma comunque pescando dal gran calderone fiscale per trattare un po' meglio sul piano<br />
delle esigenze sociali (salute, istruzione, vecchiaia) coloro che sono maltrattati dalle `libere'<br />
leggi <strong>di</strong> mercato.<br />
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