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Furio Cerutti - Dipartimento di Filosofia

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<strong>Furio</strong> <strong>Cerutti</strong><br />

<strong>Filosofia</strong> politica. Un'introduzione<br />

A questa legge che riguarda tutti e che è formulata in modo astratto non si può derogare<br />

altro che per giustificazioni che vengono esposte nella stessa legge derogatoria, e per motivi che<br />

rientrano in quelli fondativi della stessa legge generale. Si può derogare solo per rendere più<br />

efficace e più universale la legge generale.<br />

Questa è una problematica giuri<strong>di</strong>co-politica, ma anche filosofica; la si ritrova fra l'altro in<br />

Rawls, allorché egli si chiede quale tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>seguaglianza sia ammissibile in base ad una teoria<br />

della giustizia che ha come canone fra i più importanti quello dell'uguaglianza. Un esempio più<br />

comune: tutti i citta<strong>di</strong>ni hanno <strong>di</strong>ritto ad uno sgravio fiscale in base a quanti sono i membri<br />

della famiglia; legge <strong>di</strong> cui si lederebbe la legittimità se vi si derogasse con una legge che<br />

<strong>di</strong>cesse ad esempio che tutti i citta<strong>di</strong>ni che hanno il naso aquilino hanno uno sgravio del 10% e<br />

tutti i citta<strong>di</strong>ni che hanno il naso camuso hanno uno sgravio del 5%. Questa sarebbe una legge<br />

<strong>di</strong>scriminatoria. Tanto meno si possono fare leggi <strong>di</strong> carattere concretistico e cioè non astratto,<br />

che <strong>di</strong>cano ad esempio che tutte le persone che hanno la pelle bianca e il naso aquilino e il cui<br />

nome comincia per F e il cognome per N hanno <strong>di</strong>ritto a maggiori sgravi fiscali, perché questo<br />

vorrebbe <strong>di</strong>re che attraverso una forma pseudouniversalistica, pseudogenerale noi vogliamo<br />

favorire il signor Fer<strong>di</strong>nando Neri, che è non solo <strong>di</strong> pelle bianca, ma ha anche il naso aquilino.<br />

Però si può fare una legge in cui si <strong>di</strong>ce che tutti i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> questa o quella provincia<br />

alluvionata che hanno subito danni per l'alluvione hanno <strong>di</strong>ritto a sgravi fiscali <strong>di</strong> tot fino alla<br />

data tale. Questa legge non è <strong>di</strong>scriminatoria perché sod<strong>di</strong>sfa le finalità <strong>di</strong> eguaglianza e<br />

perequazione cui aspira la legge astratta e generale che <strong>di</strong>ce che tutti i citta<strong>di</strong>ni devono pagare le<br />

tasse e prima <strong>di</strong> pagarle hanno <strong>di</strong>ritto ad uno sgravio fiscale <strong>di</strong> tot rispetto a questi criteri<br />

generali e astratti. Se non facessimo la legge che riguarda i citta<strong>di</strong>ni alluvionati<br />

commetteremmo un'ingiustizia e creeremmo una <strong>di</strong>suguaglianza a loro carico.<br />

L'altro aspetto è che la legge va applicata secondo giustizia e non secondo equità o, detto in<br />

altri termini, va applicata secondo giustizia formale e non giustizia materiale. Decisive non<br />

sono ancora una volta le sole norme primarie, quelle che <strong>di</strong>cono che chi non paga le tasse è<br />

soggetto prima ad un'ammenda, poi ad una multa, poi ad una pena carceraria, ma lo è anche il<br />

modo in cui si <strong>di</strong>ce come in<strong>di</strong>viduare chi non paga le tasse, come intimargli <strong>di</strong> pagarle, come<br />

perseguirlo se non le ha pagate, rispettando eventualmente situazioni particolari. Anche questo<br />

deve essere dettato da norme astratte che si chiamano norme secondarie o procedurali. Qui sta il<br />

carattere in<strong>di</strong>spensabile ed egualitario del formalismo giuri<strong>di</strong>co.<br />

La giustizia materiale è invece è quella che procede secondo criteri (intuitivi e `situazionali')<br />

<strong>di</strong> equità (da non confondersi con l'equità come fairness delle teorie della giustizia). Essa nasce<br />

in sistemi giuri<strong>di</strong>ci sottosviluppati o in realtà antigiuri<strong>di</strong>che: in una banda <strong>di</strong> ladri sarà il<br />

capoban<strong>di</strong>to a fare le parti, non ci saranno norme, co<strong>di</strong>ci impersonali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. In<br />

formazioni rivoluzionarie sono i capi che all'inizio, prima che si formi un sistema giuri<strong>di</strong>co,<br />

esercitano la giustizia. Non è dunque un'alternativa complessiva, ma nasce come risposta ai<br />

<strong>di</strong>fetti e alle insod<strong>di</strong>sfazioni che ci provoca il formalismo giuri<strong>di</strong>co. L'esempio famoso è quello<br />

del Re Salomone, ripreso modernamente da B. Brecht nel dramma Il cerchio <strong>di</strong> gesso del<br />

Caucaso nella figura del popolare e avvinazzato giu<strong>di</strong>ce Azdak. La <strong>di</strong>atriba nasce fra la madre<br />

ricca che aveva abbandonato il bambino, e che però secondo la legge normale aveva <strong>di</strong>ritto a<br />

riaverlo, e la nutrice che lo aveva cresciuto, aveva creato legami affettivi, ma in base alla legge<br />

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