Furio Cerutti - Dipartimento di Filosofia
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<strong>Furio</strong> <strong>Cerutti</strong><br />
<strong>Filosofia</strong> politica. Un'introduzione<br />
13. Legittimità e legalità<br />
Prima <strong>di</strong> procedere oltre mi pare opportuno raccordare quanto ho esposto sopra con una<br />
versione più classica della questione, per la quale riprendo largamente i termini della voce<br />
Legittimità scritta da Bobbio per il Dizionario <strong>di</strong> politica.<br />
In questo senso classico, il problema della legalità o legittimità (per ora ne parlo in modo<br />
in<strong>di</strong>fferenziato) rientra nella sfera sulla quale potremmo mettere l'etichetta `limiti del potere'.<br />
Parlare <strong>di</strong> legalità, <strong>di</strong> leggi a cui il potere è sottoposto, oppure parlare <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> legittimità,<br />
attraverso cui esaminarlo, vuol <strong>di</strong>re essere convinti che il potere non debba essere assoluto,<br />
sciolto da ogni regola, ma debba invece avere delle limitazioni nelle quali tutti possiamo ovvero<br />
dobbiamo riconoscerci.<br />
Nel linguaggio normale o colloquiale, ed anche in base al linguaggio giuri<strong>di</strong>co, legalità e<br />
legittimità si equivalgono ampiamente, e i giuristi spesso si arrampicano sugli specchi per fare<br />
una <strong>di</strong>stinzione. In ogni caso per la teoria giuri<strong>di</strong>ca la legalità riguarda il modo in cui viene<br />
esercitato il potere, sicché il potere legale è quello che viene esercitato secondo le leggi, mentre<br />
opposto ad esso è il potere esercitato arbitrariamente cioè extra legem o contra legem. Si ba<strong>di</strong><br />
che questo non vuol <strong>di</strong>re che ogni potere che viene esercitato come piace al `principe' (può<br />
anche essere un principe collettivo) è <strong>di</strong> per sé potere arbitrario, perché può anche essere<br />
stabilito nella legge che il titolare del potere abbia, nell'ambito <strong>di</strong> un esercizio conforme a legge<br />
del suo potere, margini <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità. Il potere si <strong>di</strong>ce invece legittimo quando noi<br />
consideriamo che chi lo detiene abbia una giustificazione nel farlo, cioè non lo faccia as a<br />
matter of fact, ma agisca in base ad un principio che giustifica il fatto che egli detenga il potere.<br />
Dunque legalità: esercizio; legittimità: titolarità. Potere legale versus potere arbitrario; potere<br />
legittimo versus potere <strong>di</strong> fatto. Così li classifica Bobbio.<br />
Per <strong>di</strong>re ora del potere legittimo, ma non legale, l'esempio più nitido è quello del potere<br />
rivoluzionario: il potere rivoluzionario nasce per lo più in maniera che è chiaramente contraria<br />
alle leggi vigenti e produce peraltro subito una propria legalità, anzi non c'è rivoluzione che non<br />
faccia al più presto così. Quando i rivoluzionari russi assaltavano nel febbraio 1917 i palazzi del<br />
potere zarista erano fuori della legalità, pur essendo perfettamente legittimo, in nome della<br />
libertà, fare questo, tanto è vero che tutto il mondo applaudì; e perfino quando qualche mese<br />
dopo i bolscevichi presero il potere sottraendolo, con l'assalto d'ottobre al Palazzo d'inverno,<br />
agli altri rivoluzionari, non c'è dubbio che attuarono più d'una illegalità, compresa quella <strong>di</strong><br />
chiudere l'assemblea costituente, ma non c'è nemmeno dubbio che da una parte notevole della<br />
popolazione russa questo fatto fu riconosciuto come legittimo, perché giustificato con ideali <strong>di</strong><br />
eguaglianza e <strong>di</strong> pace.<br />
Più interessanti forse, e certamente storicamente più rilevanti, sono gli episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> potere non<br />
legittimo, eppure legale, giacché questo secolo ne ha visti due clamorosi, cominciati con un<br />
episo<strong>di</strong>o istituzionale, ma tali che poi hanno provocato quasi la fine d'Europa. L'incarico <strong>di</strong><br />
formare un nuovo governo che Vittorio Emanuele III il 28 ottobre del 1922 conferì<br />
all'onorevole Benito Mussolini era un atto legale compiuto dall'autorità suprema dello Stato<br />
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