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Societas delinquere non potest

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passivo dell’obbligazione tributaria), mentre nella prassi si assiste ad una scissione tra<br />

soggetto qualificato e soggetto colpevole.<br />

3. Si rileva il pericolo di sovraccaricare indebitamente le strutture del diritto penale<br />

(magari creando modelli anomali di imputazione dolosa) laddove si tenti di sfruttare le<br />

potenzialità degli istituti penalistici esistenti per colpire le imprese (concorso di persone,<br />

fattispecie associative, configurazione di specifiche ipotesi di responsabilità per omesso<br />

impedimento dell’evento e forme di agevolazione colposa) o si tenti di ricercare più<br />

moderni criteri di imputazione sul versante della responsabilità individuale nelle<br />

organizzazioni complesse (ad esem. in Germania si ricorre al modello dell’autoria<br />

mediata); <strong>non</strong> è pensabile costringere i molteplici modelli di comportamento collettivo,<br />

emersi nei moderni sistemi socio-economici, nei rigidi schemi di un diritto penale<br />

progettato a misura d’uomo, a meno che <strong>non</strong> si voglia fare ricorso a espedienti tecnici<br />

di dubbia legittimità costituzionale, come l’introduzione di ipotesi di responsabilità<br />

oggettiva, la degradazione dell’evento a mera condizione intrinseca di punibilità,<br />

l’inversione dell’onere della prova in punto di dolo o di colpa, ricorso a responsabilità di<br />

posizione, moltiplicarsi di posizioni di garanzia; riversando la responsabilità sulle solite<br />

vittime sacrificali e concentrando la responsabilità verso l’alto, su posizioni verticistiche<br />

ben lontano dal singolo accadimento, o verso il basso, sui meri esecutori di scelte di<br />

politica d’impresa operate ai piani alti. La pena pecuniaria rivolta alla persona fisica<br />

finisce per risultare spropozionata per difetto sia al disvalore complessivo dell’illecito sia<br />

alle condizioni economiche dell’impresa, sia all’entità dei danni cagionati e dei profitti<br />

conseguiti; i meccanismi sanzionatori previsti nel nostro ordinamento, e cioè<br />

l’obbligazione civile sussidiaria per il pagamento di multe e ammende (art. 197 c.p.) e<br />

dalla l. 689/81 (responsabilità solidale per il pagamento di sanzioni pecuniarie: art. 6<br />

comma 3) hanno evidenziato lacune strutturali e limiti di funzionalità tali da renderli del<br />

tutto inadeguati come strumenti di controllo della criminalità d’impresa.<br />

3. Insufficienza dei meccanismi sanzionatori alternativi: la confisca, che colpisce<br />

solo il profitto; le sanzioni interdittive; le pene accessorie; la tutela civilistica e<br />

amministrativistica (la prima è affidata al danneggiato, che potrebbe <strong>non</strong> avere i mezzi<br />

economici per agire, né i mezzi probatori; la seconda <strong>non</strong> presenta effetto<br />

stigmatizzante, <strong>non</strong> offre sufficienti garanzie procedurali e un eventuale opzione<br />

“monocromatica” per tale sistema comprometterebbe la tenuta complessiva e la<br />

coerenza interna del sistema).<br />

Le obiezioni dogmatiche tradizionalmente mosse alla tesi della responsabilità<br />

penale delle persone giuridiche, che si intersecano con la questione della<br />

compatibilità tra una siffatta responsabilità e il principio di responsabilità: dall’analisi<br />

storica emerge il ciclico riproporsi della più gran parte degli argomenti addotti a<br />

sostegno o contro la tesi della responsabilità penale degli enti collettivi, e l’uso spesso<br />

strumentale di questi topoi argomentativi allo scopo di confermare soluzioni precostituite,<br />

condizionate dalla cultura del tempo, dalla diversa sensibilità alle esigenze politico<br />

criminali, alle diverse caratteristiche strutturali dell’economia, ma soprattutto al diverso<br />

atteggiarsi dei rapporti tra individui, gruppi e autorità.<br />

1. incapacità di azione; naturalisticamente la persona giuridica è incapace di azione, ha<br />

bisogno di un sostrato umano; mancando volontà in senso psicologico <strong>non</strong> può<br />

ipotizzarsi azione penalmente rilevante; contrasto con art. 27, 1 comma, sotto il profilo<br />

minimale della necessaria identit tra autore dell’illecito e soggetto passivo della sanzione;

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