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Societas delinquere non potest

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all'esercizio di attività d'impresa, riconosce "l'opportunità di attribuire la responsabilità<br />

proprio là dove si ottiene il beneficio derivante dall'esercizio dell'attività antigiuridica", e<br />

quindi la necessità di far rispondere le imprese come tali per le offese commesse<br />

nell'esercizio delle loro attività, anche quando l'offesa è estranea agli scopi dell'impresa<br />

( 1 ). La responsabilità delle persone giuridiche è prevista anche dal secondo protocollo di<br />

attuazione della Convenzione dell'Unione Europea per la tutela degli interessi finanziari<br />

approvata il 26 luglio 1995; all'art. 3 di tale protocollo si contempla la responsabilità<br />

(della quale <strong>non</strong> si specifica la natura) delle persone giuridiche per i reati di frode,<br />

corruzione attiva e riciclaggio commessi a loro beneficio ( 2 ).<br />

Sempre sul versante della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,<br />

il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che, sancendo<br />

espressamente i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, assurge alla<br />

dignità di legge generale o di "codice di regolamentazione" delle sanzioni comunitarie -<br />

un primo esempio, insomma, di regolamentazione del potere punitivo comunitario - ,<br />

prevede la responsabilità diretta delle persone giuridiche, in base ad una prassi in genere<br />

abbastanza diffusa nel sistema sanzionatorio comunitario ( 3 ) e in conformità con le<br />

previsioni degli ordinamenti statuali che conoscono un'autonoma disciplina dell'illecito<br />

amministrativo punitivo, come, in particolare, il sistema delle Ordnungswidrigkeiten<br />

tedesco ( 4 ). L'art. 7 prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative-punitive<br />

direttamente a carico delle persone giuridiche; e poiché ai sensi dell'art. 5 l'applicazione<br />

di sanzioni amministrative punitive presuppone la colpevolezza del destinatario, ne<br />

deriva che l'applicabilità alle persone giuridiche, ex art. 7, delle sanzioni contemplate<br />

dall'art. 5, presuppone la colpevolezza della persona giuridica.<br />

Nel Piano d'Azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28<br />

aprile 1997, la raccomandazione n. 18 prevede l'introduzione della responsabilità delle<br />

persone giuridiche qualora le stesse siano coinvolte nell'attività della criminalità<br />

organizzata ( 5 ).<br />

Nell'azione comune del dicembre 1998 sull'incriminazione del reato di appartenenza<br />

ad un'organizzazione criminale si invita ogni Stato membro ad assicurare che le persone<br />

giuridiche siano considerate responsabili penalmente, o ad altro titolo, in relazione ai<br />

reati oggetto dell'azione, - precisando che tale forma di responsabilità della persona<br />

giuridica <strong>non</strong> compromette la responsabilità delle persone fisiche che realizzano i reati -,<br />

e siano "penalizzate" in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva, imponendo<br />

sanzioni materiali ed economiche nei confronti dei soggetti in questione (art. 3). In<br />

1 ) La responsabilità delle imprese con personalità giuridica per le offese commesse nell'esercizio delle loro attività (Raccomandazione N.R. (88) 18 del<br />

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, traduzione a cura di MILITELLO, in Riv. trim. dir. pen. dell'econ. 1991, p. 653; in tale direzione cfr.<br />

Programme of action against corruption – Part three : Detailed work programme 1996 – 2000, in http://www.greco.coe.int/docs/pac/pace3c.htm, p. 13.<br />

2 ) "Da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto<br />

dominante in seno alla stessa, basati sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o sull'autorità di prendere decisioni per conto<br />

della persona giuridica, o sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica"; e tale responsabilità è prevista anche per l'ipotesi in<br />

cui è stata la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 ad aver reso possibile la perpetrazione<br />

del reato a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Non è prevista nella convenzione la<br />

responsabilità penale delle imprese, ma nel secondo protocollo di attuazione, all'art. 3, un'indefinita forma di responsabilità (<strong>non</strong> si<br />

specifica il tipo) delle persone giuridiche per i reati di frode (corruzione attiva e riciclaggio) commessi a loro beneficio; ciò è stato<br />

considerato dalla dottrina tedesca un gesto di rispetto dei sistemi penali nazionali, che <strong>non</strong> conoscono la responsabilità penale delle<br />

persone giuridiche.<br />

3 ) L'ordinamento comunitario consente, infatti, l'inflizione di sanzioni a carico di imprese e associazioni (si fa riferimento<br />

alle tradizionali sanzioni pecuniarie o alle sanzioni in materia di concorrenza); in particolare l'art. 85 e 86 EWGV prevedono degli<br />

obblighi direttamente a carico delle imprese e <strong>non</strong> dei loro impiegati, con la conseguenza che anche la violazione dell'obbligo si<br />

deve porre direttamente a carico dell'impresa; la possibilità, insomma, delle imprese di essere soggetti di un obbligo giuridico,<br />

impone la necessità di poter reagire alle violazioni degli obblighi con delle sanzioni dirette nei loro confronti..<br />

4 ) Nell'ordinamento tedesco è possibile applicare una sanzione pecuniaria, contemplata dal § 30 OWiG, contro le persone<br />

giuridiche o le associazioni giuridiche a causa di un fatto di reato, dal quale hanno tratto un profitto; e tale sanzione <strong>non</strong> è<br />

commisurata al sistema dei tassi giornalieri, ma al profitto tratto dal reato, così assorbendo la funzione della Gewinnabschöpfung..<br />

5 ) Anche se la data limite per l'attuazione di tale raccomandazione era la fine del 1998, in Gazz. uff. Com. eur., 15 agosto 1997; il piano<br />

d'azione è pubblicato in Qu.del C.S.M. 1998, n. 104, in particolare p. 622.

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