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Societas delinquere non potest

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RESPONSABILITA’ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE.<br />

“<strong>Societas</strong> <strong>delinquere</strong> <strong>non</strong> <strong>potest</strong>” : art. 27, 1 comma – art. 197 c.p.. In paesi come la<br />

Germania e l’Italia la più forte tradizione dogmatica induce a posizioni di retroguardia,<br />

giustificati dai timori di violare la Costituzione o di provocare un “imbarbarimento”<br />

dell’intero sistema penale (si ritiene che la personalità della responsabilità penale di cui<br />

all’art. 27 Cost. si radica “prima ancora che su una colpevolezza, su un insieme di fattori fisiopsichici<br />

che la colpevolezza stessa presuppone, identificabili solo in capo a persone fisiche).<br />

Si sottolinea la rilevanza politico criminale del problema, dinanzi all’inquietante<br />

incremento di talune gravi forme di criminalità economica e ambientale che vede come<br />

protagonisti fondamentali le società, che anche nell’immagginario collettivo si<br />

incominciano a profilare come un vero e proprio Tätertyp, la cui apparizione fugace nel<br />

theatrum penale, quale civilmente obbligata per la pena pecuniaria, rischia di tradursi in<br />

una sistematica violazione del senso di giustizia, soprattutto in relazione a reati, come<br />

quelli inerenti a incidenti sul lavoro, o offese alla persona e danni al patrimonio dei<br />

consumatori, puniti con pene detentive intrasmissibil. Si sottolinea il ruolo assunto dagli<br />

enti collettivi nella realtà socio economica e politica, anzi di come la globalizzazione<br />

dell’economia ha portato alla nascita di veri e propri colossi economici- i c.d. global<br />

players – operanti su scala mondiale e provvisti di un potere straordinario. Le più gravi<br />

forme di criminalità economica, - dal riciclaggio alle frodi, dalle infrazioni alla disciplina della<br />

concorrenza alle trasgressioni ai divieti di importazione o di esportazione, dai reati<br />

tributari agli illeciti ambientali, dalla violazione delle norme in materia di sicurezza del<br />

lavoro alla produzione e commercio di prodotti difettosi – sono immediatamente<br />

riconducibili all’attività di tali persone giuridiche che gestiscono imprese, cosicché la criminalità<br />

d’impresa può oggi considerarsi come l’aspetto più rilevante della criminalità economica (con la<br />

locuzione criminalità d’impresa si fa riferimento, allora, a illeciti commessi per conto<br />

dell’impresa che offendono interessi esterni alla stessa). Si sottolinea l’esigenza di<br />

precisare che i destinatari degli obblighi giuridici penalmente sanzionati sono soltanto i<br />

soggetti collettivi, personificati o meno, titolari dell’impresa ma <strong>non</strong> anche le imprese in<br />

quanto tali, altrimenti si rischia di far rispondere l’imprenditore individuale delle azioni<br />

illecite dei suoi collaboratori (si deve distinguere la responsabilità dell’imprenditore<br />

individuale e quella dei soggetti collettivi, diversificando i relativi criteri d’imputazione,<br />

come proposto nel Corpus Juris).<br />

Distinzione tra imprese (associazioni) lecite e imprese illecite (associazioni illecite): si<br />

precisa, infine, che il diritto penale potrà dare cittadinanza solo alle associazioni lecite, e<br />

<strong>non</strong> a quelle illecite che si finirebbe per legittimare (salvo lo scioglimento<br />

dell’associazione); limiti e difficoltà della distinzione.<br />

La dimensione trasnazionale e la <strong>non</strong> più eludibile esigenza di<br />

armonizzazione della disciplina a livello europeo. Si evidenzia la prassi del c.d.<br />

diritto penale comunitario che vede come diretti interlocutori le persone giuridiche, e in<br />

particolare l’impresa (art. 85 e 86 del Trattato CEE) e che rappresenta un campo di<br />

fertile sperimentazione di nuove tipologie sanzionatorie, per <strong>non</strong> parlare, poi, delle<br />

ormai innumerevoli sollecitazioni dell’ordinamento comunitario in materia. A tal<br />

proposito si deve ricordare la Raccomandazione N.R. (88) 18 del Comitato dei Ministri<br />

del Consiglio d'Europa, che, in considerazione del crescente numero di reati connessi


all'esercizio di attività d'impresa, riconosce "l'opportunità di attribuire la responsabilità<br />

proprio là dove si ottiene il beneficio derivante dall'esercizio dell'attività antigiuridica", e<br />

quindi la necessità di far rispondere le imprese come tali per le offese commesse<br />

nell'esercizio delle loro attività, anche quando l'offesa è estranea agli scopi dell'impresa<br />

( 1 ). La responsabilità delle persone giuridiche è prevista anche dal secondo protocollo di<br />

attuazione della Convenzione dell'Unione Europea per la tutela degli interessi finanziari<br />

approvata il 26 luglio 1995; all'art. 3 di tale protocollo si contempla la responsabilità<br />

(della quale <strong>non</strong> si specifica la natura) delle persone giuridiche per i reati di frode,<br />

corruzione attiva e riciclaggio commessi a loro beneficio ( 2 ).<br />

Sempre sul versante della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,<br />

il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che, sancendo<br />

espressamente i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, assurge alla<br />

dignità di legge generale o di "codice di regolamentazione" delle sanzioni comunitarie -<br />

un primo esempio, insomma, di regolamentazione del potere punitivo comunitario - ,<br />

prevede la responsabilità diretta delle persone giuridiche, in base ad una prassi in genere<br />

abbastanza diffusa nel sistema sanzionatorio comunitario ( 3 ) e in conformità con le<br />

previsioni degli ordinamenti statuali che conoscono un'autonoma disciplina dell'illecito<br />

amministrativo punitivo, come, in particolare, il sistema delle Ordnungswidrigkeiten<br />

tedesco ( 4 ). L'art. 7 prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative-punitive<br />

direttamente a carico delle persone giuridiche; e poiché ai sensi dell'art. 5 l'applicazione<br />

di sanzioni amministrative punitive presuppone la colpevolezza del destinatario, ne<br />

deriva che l'applicabilità alle persone giuridiche, ex art. 7, delle sanzioni contemplate<br />

dall'art. 5, presuppone la colpevolezza della persona giuridica.<br />

Nel Piano d'Azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28<br />

aprile 1997, la raccomandazione n. 18 prevede l'introduzione della responsabilità delle<br />

persone giuridiche qualora le stesse siano coinvolte nell'attività della criminalità<br />

organizzata ( 5 ).<br />

Nell'azione comune del dicembre 1998 sull'incriminazione del reato di appartenenza<br />

ad un'organizzazione criminale si invita ogni Stato membro ad assicurare che le persone<br />

giuridiche siano considerate responsabili penalmente, o ad altro titolo, in relazione ai<br />

reati oggetto dell'azione, - precisando che tale forma di responsabilità della persona<br />

giuridica <strong>non</strong> compromette la responsabilità delle persone fisiche che realizzano i reati -,<br />

e siano "penalizzate" in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva, imponendo<br />

sanzioni materiali ed economiche nei confronti dei soggetti in questione (art. 3). In<br />

1 ) La responsabilità delle imprese con personalità giuridica per le offese commesse nell'esercizio delle loro attività (Raccomandazione N.R. (88) 18 del<br />

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, traduzione a cura di MILITELLO, in Riv. trim. dir. pen. dell'econ. 1991, p. 653; in tale direzione cfr.<br />

Programme of action against corruption – Part three : Detailed work programme 1996 – 2000, in http://www.greco.coe.int/docs/pac/pace3c.htm, p. 13.<br />

2 ) "Da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto<br />

dominante in seno alla stessa, basati sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o sull'autorità di prendere decisioni per conto<br />

della persona giuridica, o sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica"; e tale responsabilità è prevista anche per l'ipotesi in<br />

cui è stata la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 ad aver reso possibile la perpetrazione<br />

del reato a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Non è prevista nella convenzione la<br />

responsabilità penale delle imprese, ma nel secondo protocollo di attuazione, all'art. 3, un'indefinita forma di responsabilità (<strong>non</strong> si<br />

specifica il tipo) delle persone giuridiche per i reati di frode (corruzione attiva e riciclaggio) commessi a loro beneficio; ciò è stato<br />

considerato dalla dottrina tedesca un gesto di rispetto dei sistemi penali nazionali, che <strong>non</strong> conoscono la responsabilità penale delle<br />

persone giuridiche.<br />

3 ) L'ordinamento comunitario consente, infatti, l'inflizione di sanzioni a carico di imprese e associazioni (si fa riferimento<br />

alle tradizionali sanzioni pecuniarie o alle sanzioni in materia di concorrenza); in particolare l'art. 85 e 86 EWGV prevedono degli<br />

obblighi direttamente a carico delle imprese e <strong>non</strong> dei loro impiegati, con la conseguenza che anche la violazione dell'obbligo si<br />

deve porre direttamente a carico dell'impresa; la possibilità, insomma, delle imprese di essere soggetti di un obbligo giuridico,<br />

impone la necessità di poter reagire alle violazioni degli obblighi con delle sanzioni dirette nei loro confronti..<br />

4 ) Nell'ordinamento tedesco è possibile applicare una sanzione pecuniaria, contemplata dal § 30 OWiG, contro le persone<br />

giuridiche o le associazioni giuridiche a causa di un fatto di reato, dal quale hanno tratto un profitto; e tale sanzione <strong>non</strong> è<br />

commisurata al sistema dei tassi giornalieri, ma al profitto tratto dal reato, così assorbendo la funzione della Gewinnabschöpfung..<br />

5 ) Anche se la data limite per l'attuazione di tale raccomandazione era la fine del 1998, in Gazz. uff. Com. eur., 15 agosto 1997; il piano<br />

d'azione è pubblicato in Qu.del C.S.M. 1998, n. 104, in particolare p. 622.


maniera coincidente si pronunzia la Convenzione delle Nazioni Unite 2000 contro il<br />

crimine organizzato transnazionale, in cui si precisa che deve essere responsabilizzata la<br />

persona giuridica che partecipa alla consumazione di gravi reati nei quali sia coinvolta<br />

un'organizzazione criminale o alla realizzazione dei reati previsti nella Convenzione ( 6 );<br />

la responsabilità in questione può essere civile, penale o amministrativa.<br />

In tale direzione, inoltre, la Convenzione OCSE del 17 ottobre 1997 sulla lotta alla<br />

corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali ( 7 )<br />

e nella Convenzione del Consiglio dell’Unione Europea del 1999 per la lotta contro la<br />

corruzione dei pubblici funzionari nazionali e stranieri.<br />

Le esigenze politico criminali che stanno alla base della responsabilità penale<br />

delle persone giuridiche, alla luce di una verifica della c.d. meritevolezza e del<br />

c.d. bisogno di pena.<br />

1. La criminalità d”impresa”: si sottolinea quanto già intuito da Busch, e poi confermato<br />

dai studi sulla sociologia dell’organizzazione e dalle ricerche empiriche condotte negli<br />

Stati Uniti, e cioè come il comportamento dell’individuo inserito in un’organizzazione<br />

complessa come un’impresa, subisca dei condizionamenti, anche attraverso meccanismi<br />

incentivanti e punitivi che presentano un elevato impatto motivazionale e ne mutano i<br />

modelli comportamentali; assume un significato fondamentale, allora, nella genesi del<br />

delitto lo spirito del gruppo, come afferma Schünemann, che si consolida con una pluralità<br />

di processi di apprendimento, ed è fonte di condotte conformi e antisociali, inducendo<br />

il singolo a commettere illeciti che <strong>non</strong> susciterebbero interesse nella sfera privata; si<br />

assiste ad una sorta di sopravvalutazione dell’interesse del gruppo che determina una<br />

spiccata “disponibilità al sacrificio” (l’affievolimento della soglia d’inibizione per i delitti<br />

normalmente a sfondo egoistico, che si realizzano per un “fine altruistico”; la<br />

lontananza del bene giuridico nelle fattispecie di pericolo astratto). A parte i fattori di<br />

condizionamento come la dipendenza dal posto di lavoro. Ne consegue che soltanto la<br />

minaccia di sanzioni contro l’ente, con i pregiudizi che ne deriverrebbero al suo<br />

patrimonio e alla sua immaggine possono convincere il singolo a <strong>non</strong> commettere<br />

illeciti per <strong>non</strong> mettere in pericolo gli interessi dell’impresa, facendo perdere eventuali<br />

caratteri altruistici alla condotta criminale; a parte l’insufficienza delle sanzioni contro la<br />

persona fisica; assoluta sproporzione per difetto in rapporto sia alla gravità dell’illecito<br />

sia all’entità dei profitti conseguiti dall’impresa; l’agevole sostituibilità della persona<br />

fisica nell’organigramma aziendale.<br />

2. Non solo ma la complessità della struttura organizzativa presenta delle peculiarità che<br />

rende problematica l’individuazione del soggetto responsabile: basti pensare al<br />

decentramento delle funzioni e delle informazioni, alla ripartizione orizzontale e<br />

settoriale delle competenze e al fenomeno della scissione tra “bagaglio di cognizioni”,<br />

momento decisionale e fase esecutiva; ne consegue in Italia la deprecabile tendenza a<br />

scaricare su capri espiatori il peso della responsabilità penale, con scivolamento verso il<br />

basso della responsabilità o verso l’alto creando delle mere responsabilità di posizione; il<br />

tutto in relazione spesso a reati propri che presuppongono esercizio di mansioni<br />

attribuiti all’ente, personificato o meno (imprenditore, datore di lavoro, soggetto<br />

6 ) La partecipazione ad un'organizzazione criminale, il riciclaggio, la corruzione di pubblici funzionari, attività di ostruzionismo contro<br />

l'amministrazione della giustizia.<br />

7 ) Il testo è pubblicato in International Business Transactions (and related Documents) 1997, p. 6 ss.. Già nel maggio 1994 il Consiglio dei<br />

ministri dell'OCSE aveva pronunciato la raccomandazione contro la corruzione nel commercio internazionale.


passivo dell’obbligazione tributaria), mentre nella prassi si assiste ad una scissione tra<br />

soggetto qualificato e soggetto colpevole.<br />

3. Si rileva il pericolo di sovraccaricare indebitamente le strutture del diritto penale<br />

(magari creando modelli anomali di imputazione dolosa) laddove si tenti di sfruttare le<br />

potenzialità degli istituti penalistici esistenti per colpire le imprese (concorso di persone,<br />

fattispecie associative, configurazione di specifiche ipotesi di responsabilità per omesso<br />

impedimento dell’evento e forme di agevolazione colposa) o si tenti di ricercare più<br />

moderni criteri di imputazione sul versante della responsabilità individuale nelle<br />

organizzazioni complesse (ad esem. in Germania si ricorre al modello dell’autoria<br />

mediata); <strong>non</strong> è pensabile costringere i molteplici modelli di comportamento collettivo,<br />

emersi nei moderni sistemi socio-economici, nei rigidi schemi di un diritto penale<br />

progettato a misura d’uomo, a meno che <strong>non</strong> si voglia fare ricorso a espedienti tecnici<br />

di dubbia legittimità costituzionale, come l’introduzione di ipotesi di responsabilità<br />

oggettiva, la degradazione dell’evento a mera condizione intrinseca di punibilità,<br />

l’inversione dell’onere della prova in punto di dolo o di colpa, ricorso a responsabilità di<br />

posizione, moltiplicarsi di posizioni di garanzia; riversando la responsabilità sulle solite<br />

vittime sacrificali e concentrando la responsabilità verso l’alto, su posizioni verticistiche<br />

ben lontano dal singolo accadimento, o verso il basso, sui meri esecutori di scelte di<br />

politica d’impresa operate ai piani alti. La pena pecuniaria rivolta alla persona fisica<br />

finisce per risultare spropozionata per difetto sia al disvalore complessivo dell’illecito sia<br />

alle condizioni economiche dell’impresa, sia all’entità dei danni cagionati e dei profitti<br />

conseguiti; i meccanismi sanzionatori previsti nel nostro ordinamento, e cioè<br />

l’obbligazione civile sussidiaria per il pagamento di multe e ammende (art. 197 c.p.) e<br />

dalla l. 689/81 (responsabilità solidale per il pagamento di sanzioni pecuniarie: art. 6<br />

comma 3) hanno evidenziato lacune strutturali e limiti di funzionalità tali da renderli del<br />

tutto inadeguati come strumenti di controllo della criminalità d’impresa.<br />

3. Insufficienza dei meccanismi sanzionatori alternativi: la confisca, che colpisce<br />

solo il profitto; le sanzioni interdittive; le pene accessorie; la tutela civilistica e<br />

amministrativistica (la prima è affidata al danneggiato, che potrebbe <strong>non</strong> avere i mezzi<br />

economici per agire, né i mezzi probatori; la seconda <strong>non</strong> presenta effetto<br />

stigmatizzante, <strong>non</strong> offre sufficienti garanzie procedurali e un eventuale opzione<br />

“monocromatica” per tale sistema comprometterebbe la tenuta complessiva e la<br />

coerenza interna del sistema).<br />

Le obiezioni dogmatiche tradizionalmente mosse alla tesi della responsabilità<br />

penale delle persone giuridiche, che si intersecano con la questione della<br />

compatibilità tra una siffatta responsabilità e il principio di responsabilità: dall’analisi<br />

storica emerge il ciclico riproporsi della più gran parte degli argomenti addotti a<br />

sostegno o contro la tesi della responsabilità penale degli enti collettivi, e l’uso spesso<br />

strumentale di questi topoi argomentativi allo scopo di confermare soluzioni precostituite,<br />

condizionate dalla cultura del tempo, dalla diversa sensibilità alle esigenze politico<br />

criminali, alle diverse caratteristiche strutturali dell’economia, ma soprattutto al diverso<br />

atteggiarsi dei rapporti tra individui, gruppi e autorità.<br />

1. incapacità di azione; naturalisticamente la persona giuridica è incapace di azione, ha<br />

bisogno di un sostrato umano; mancando volontà in senso psicologico <strong>non</strong> può<br />

ipotizzarsi azione penalmente rilevante; contrasto con art. 27, 1 comma, sotto il profilo<br />

minimale della necessaria identit tra autore dell’illecito e soggetto passivo della sanzione;


tentativi di superamento: teoria della volontà collettiva (von Gierke – Hafter, De Luca),<br />

critiche di Alimena; teoria organicistica che consente di ascrivere normativamente alla<br />

persona giuridica le azioni di quei soggetti che agiscono in qualità di organi, come<br />

avviene nel diritto civile. La persona giuridica è normativamente capace di azione; ciò è possibile<br />

attaverso un meccanismo di imputazione; la legittimità del ricorso ad un simile meccanismo si deve<br />

valutare considerando i parametri che dovrebbero consentirne l’operatività.<br />

2. incapacità di colpevolezza; superamento delle venature eticizzanti della concezione normativa<br />

della colpevolezza; tenendo conto della funzione sociale del dirittto penale e del rapporto<br />

teleologico con la sanzione, il fondamento morale dell’intervento punitivo <strong>non</strong> va<br />

ricercato sul piano etico individuale, nella retribuzione della colpevolezza personale bensì<br />

nella tutela di beni giuridici, per cui la colpevolezza sociale e oggettiva corrisponde con il<br />

“il <strong>non</strong> essere all’altezza delle aspettative sociali”, l’aspettativa che l’ente attraverso<br />

meccanismi di controllo interni, ponga in essere adeguate “controspinte” alle dinamiche<br />

criminogene innescate dall’inserimento nell’organizzazione. Non si deve rischiare di<br />

trasformare la colpevolezza in un mero criterio formale di legittimazione, rivolto a giustificare<br />

l’imputazione all’ente del fatto illecito individuale. In conclusione il fondamento che può<br />

legittimare la responsabilità delle persone giuridiche risiede nel duplice presupposto che<br />

rispetto alla lesione di un bene giuridico posta in essere nell’ambito di un’impresa si deve<br />

compensare un fenomeno collettivo <strong>non</strong> più riconducibile al singolo né controllabile per<br />

suo tramite, vale a dire la particolare responsabilità del singolo a porre in essere<br />

determinate azioni illecite, sviluppate all’interno dell’impresa attraverso una serie di<br />

processi di apprendimento; l’esistenza di una simile attitudine criminale va riscontrata sulla<br />

scorta di due elementi: che l’azione illecita sia commessa nell’interesse di questa e che<br />

siano insufficienti o manchino del tutto le misure di direzione o di controllo necessarie ad<br />

impedire la commissione di tali fatti.<br />

3. inattitudine ad assumere le vesti di soggetto passivo di sanzione criminale;<br />

4. ingiustizia della punizione rispetto ai soci incolpevoli e rischio di una doppia<br />

punizione nei confronti di coloro che hanno materialmente compiuto l’illecito.

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