18.04.2014 Views

Spettabile CONFINDUSTRIA Basilicata Via Di Giura – Centro ...

Spettabile CONFINDUSTRIA Basilicata Via Di Giura – Centro ...

Spettabile CONFINDUSTRIA Basilicata Via Di Giura – Centro ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Spettabile</strong><br />

<strong>CONFINDUSTRIA</strong> <strong>Basilicata</strong><br />

<strong>Via</strong> <strong>Di</strong> <strong>Giura</strong> – <strong>Centro</strong> <strong>Di</strong>rezionale<br />

85100 Potenza PZ<br />

Bari, 2 marzo 2009<br />

Oggetto: Convenzione per la definizione di condizioni economiche riservate agli<br />

associati alla Confindustria <strong>Basilicata</strong> nell’ambito della iniziativa “Impresa Italia”.<br />

Facendo seguito ai colloqui intercorsi ed agli incontri effettuati, trascriviamo di seguito il<br />

testo integrale degli accordi raggiunti:<br />

tra<br />

UniCredit Banca di Roma Spa. (di seguito la Banca).<br />

e<br />

Confindustria <strong>Basilicata</strong> - (Associazione territoriale di categoria) - con sede in Potenza, in<br />

<strong>Via</strong> <strong>Di</strong> <strong>Giura</strong> – <strong>Centro</strong> <strong>Di</strong>rezionale, n. C.F. 96051160768, rappresentata dal Presidente Sig.<br />

Attilio Martorano, nato a Potenza il 19 maggio 1967<br />

di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”<br />

PREMESSO CHE<br />

a) In data 5 novembre 2008 è stata sottoscritta da UniCredit e la Confindustria una lettera<br />

d’intenti per il lancio del Progetto “Impresa Italia” a sostegno del sistema economico<br />

italiano, nell’ambito del quale UniCredit – in accordo con le Associazioni di categoria e<br />

le Federazioni dei Confidi – si impegna a mettere a disposizione delle micro e piccole<br />

imprese meritevoli un plafond di finanziamenti per complessivi 5 Miliardi di Euro – di cui<br />

3 Miliardi riservati alle microimprese - con caratteristiche specifiche e distintive in termini<br />

di soluzioni di finanziamento disponibili, livelli di prezzo, servizi a supporto e modalità di<br />

verifica e confronto sull’avanzamento del Progetto e sulle principali tematiche inerenti<br />

l’iniziativa, che saranno sviluppate di concerto con le Associazioni;<br />

b) In data 21 gennaio 2009 UniCredit e Confindustria hanno sottoscritto uno specifico<br />

Accordo Quadro con reciproco impegno a tradurre in successivi accordi operativi fra le<br />

Legal Entities del Gruppo UniCredit (di seguito il Gruppo) e le Associazioni di categoria<br />

ed i Confidi le specifiche modalità di intervento creditizio definite a livello settoriale e/o<br />

locale;<br />

1


c) Con tale Accordo le Parti hanno comunemente individuato i principali bisogni<br />

economico-finanziari degli operatori del settore dell’artigianato e le migliori soluzioni<br />

proponibili tese ad un miglioramento della struttura patrimoniale e gestionale delle<br />

imprese<br />

d) la Banca, secondo l’iter descritto nei punti precedenti, ha comunicato a Confindustria la<br />

gamma prodotti e le condizioni che potrà riservare agli associati Confindustria <strong>Basilicata</strong><br />

nell’ambito della iniziativa “Impresa Italia” in relazione a taluni servizi bancari, con<br />

disponibilità a formalizzare nell’ambito di una specifica Convenzione che non dia luogo<br />

ad alcun rapporto di mandato o agenzia e che non comporti alcun conferimento di<br />

incarico da parte della Banca stessa a Confindustria <strong>Basilicata</strong> per la promozione ed il<br />

collocamento dei propri prodotti e servizi e/o offerta al pubblico ex art.1336 c.c.<br />

e) le Parti si danno atto reciprocamente che, anche in relazione alle finalità del Progetto<br />

“Impresa Italia”, la presente Convenzione non comporta vincoli di esclusiva e/o obblighi<br />

a contrarre, restando in particolare salva per la Banca la valutazione del merito<br />

creditizio in relazione ad ogni singola operazione di credito.<br />

f) Confindustria <strong>Basilicata</strong> ha valutato positivamente l’offerta di condizioni da mettere a<br />

disposizione dei propri iscritti, proposta da Unicredit Banca di Roma Spa<br />

TUTTO CIO’ PREMESSO<br />

si conviene quanto segue:<br />

Art.1 – Premesse - Oggetto della Convenzione<br />

Le premesse alla presente Convenzione (di seguito, Convenzione) formano parte<br />

integrante e sostanziale della stessa.<br />

Con la Convenzione, la Banca conferma la propria disponibilità a riservare alle imprese<br />

associate a Confindustria <strong>Basilicata</strong>, che aderiranno alla iniziativa “Impresa Italia.” (di<br />

seguito denominate "Beneficiari"), particolari condizioni economiche, relative a prodotti e<br />

servizi della Banca.<br />

I prodotti ed i servizi della Banca con le particolari Condizioni di Convenzione riservate ai<br />

Beneficiari sono riportati negli allegati 1 e 2.<br />

Art.2 - Modalità per beneficiare delle Condizioni di Convenzione<br />

L’accesso alle “Condizioni di Convenzione” è condizionato all’iscrizione del richiedente a<br />

Confindustria <strong>Basilicata</strong>.<br />

Per beneficiare delle “Condizioni di Convenzione” gli associati a “Confindustria <strong>Basilicata</strong>”<br />

dovranno:<br />

• presentare alla Banca il documento di iscrizione alla Associazione secondo il fac-simile<br />

riportato nell’Allegato<br />

• rilasciare alla Banca uno specifico assenso (allegato 3) ai sensi del Codice in materia di<br />

protezione dei dati personali Dlgs 196/2003 a che i suoi dati personali e gli estremi del<br />

2


predetto documento di iscrizione siano comunicati a Confindustria <strong>Basilicata</strong> per la<br />

verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti;<br />

Qualora a seguito delle verifiche si accertasse la carenza dei requisiti per beneficiare delle<br />

“Condizioni di Convenzione” (ad es. in caso di mancato rinnovo della tessera associativa),<br />

la Banca potrà modificare le condizioni applicate ai suddetti soggetti revocando<br />

l’applicazione delle “Condizioni di convenzione”.<br />

Art. 4 Adempimenti di Confindustria <strong>Basilicata</strong><br />

Confindustria <strong>Basilicata</strong> darà risalto ai contenuti del Progetto “Impresa Italia” ai propri iscritti<br />

tramite il proprio sito internet, messaggi e-mail e spazi dedicati nei propri organi di<br />

informazione.<br />

La Banca potrà inoltre partecipare alle manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati<br />

da Confindustria <strong>Basilicata</strong> per la presentazione dei contenuti della Convenzione.<br />

Art.5 - Incontri periodici<br />

La Banca e Confindustria <strong>Basilicata</strong> si impegnano ad effettuare incontri con periodicità<br />

mensile al fine di monitorare l’andamento della iniziativa ed analizzare congiuntamente le<br />

principali tematiche emerse nella concreta attuazione della stessa<br />

Art. 6 Revisione delle Condizioni<br />

La Banca in funzione di particolari condizioni di mercato, dell’andamento del mercato monetario<br />

e finanziario nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e<br />

distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero<br />

determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di<br />

operazioni societarie all’interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro<br />

caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà apportare modifiche alle Condizioni di cui<br />

all’allegato 1 dandone comunicazione scritta a Confindustria <strong>Basilicata</strong> con un preavviso di<br />

almeno 30 gg.<br />

Art. 7 - Durata – assenza di vincoli di esclusiva.<br />

Il presente accordo ha decorrenza dal 25 febbraio 2009 e durata fino al 31 dicembre 2009,<br />

e ciascuna parte potrà recedere anteriormente a tale scadenza in presenza di una giusta<br />

causa.<br />

Se di comune accordo, le Parti anteriormente alla scadenza potranno stabilire la proroga<br />

della durata della Convenzione e/o la sua prosecuzione a tempo indeterminato, indicando<br />

in tal caso il termine di preavviso per il recesso<br />

3


Art.8 - Riservatezza<br />

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell’altra, in occasione<br />

di attività previste, connesse o comunque attinenti l’esecuzione dell’accordo, si impegna:<br />

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in<br />

alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui<br />

le informazioni devono essere comunicate per l’esecuzione dell’accordo.<br />

- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli<br />

affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi<br />

dell’art. 1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di<br />

riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi<br />

arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;<br />

- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall’altra<br />

Parte;<br />

- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee<br />

all’esecuzione dell’accordo.<br />

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:<br />

−<br />

−<br />

alle pubbliche autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui<br />

la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;<br />

a terzi in genere, da una Parte esclusivamente previo consenso scritto dell’altra<br />

Parte;<br />

L’obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:<br />

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori,<br />

siano già di pubblico dominio;<br />

- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione<br />

effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni<br />

che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;<br />

- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto<br />

a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.<br />

Le Parti si danno atto, anche in relazione alle finalità proprie del Progetto Impresa Italia,<br />

che non violano gli obblighi di riservatezza le comunicazioni di informazioni verso<br />

soggetti facenti parte del Gruppo e quelle interne a società del Gruppo stesso.<br />

Art. 9 - Tutela dei dati personali<br />

Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela<br />

dei dati personali, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati.<br />

4


Le Parti inoltre si impegnano ad eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli<br />

adempimenti previsti dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli<br />

interessati conferiti in sede di adesione all’offerta, fornendo adeguata informativa agli<br />

interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro trattamento, anche in<br />

considerazione alla comunicazione reciproca dei dati tra la Banca e Confindustria<br />

<strong>Basilicata</strong>.<br />

Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne dà<br />

pronta notizia all’altra, al fine di concordare l’adozione di ogni opportuna misura atta a far<br />

cessare il suddetto trattamento.<br />

Qualunque violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 8 e di rispetto<br />

della normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui all’ art. 9, verrà<br />

comunicata alla Parte inadempiente con l’invito a fornire, entro un termine non superiore a<br />

30 giorni, adeguate motivazioni nonché l’indicazione di eventuali misure adottate per<br />

impedire il ripetersi della violazione.<br />

Qualora le motivazioni fornite e/o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte segnalante<br />

non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest’ultima potrà esercitare il diritto<br />

di recedere dall’Accordo senza oneri, dandone comunicazione scritta alla Parte<br />

inadempiente.<br />

Art. 10 - <strong>Di</strong>vieto di cessione della convenzione<br />

Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi da Confindustria <strong>Basilicata</strong> senza il<br />

consenso scritto della Banca.<br />

Art.11 COMPOSIZIONE AMICHEVOLE<br />

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nella<br />

presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione o esecuzione,<br />

dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto<br />

della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:<br />

a) all’insorgere di una controversia, la Parte più diligente dovrà chiedere all’altra, per<br />

iscritto, mediante raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;<br />

b) in tal caso le parti si impegnano a nominare, entro 10 giorni dalla data di ricezione<br />

della raccomandata di cui sopra, un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di<br />

decisione; tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l’obiettivo di<br />

raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole,<br />

tenendo comunque conto in primo luogo dell’esigenza primaria di mantenere la<br />

continuità delle attività oggetto della presente Convenzione;<br />

c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di<br />

composizione, non riuscissero a risolvere la controversia entro 40 giorni dalla data di<br />

ricezione della raccomandata di cui sub a), la Parte che ne avrà interesse potrà<br />

recedere dalla Convenzione e agire avanti alla magistratura ordinaria.<br />

5


ART. 12: Foro competente<br />

Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell’applicazione o<br />

interpretazione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di<br />

Roma.<br />

Art.13 - Registrazione<br />

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente accordo - da registrare solo in caso<br />

d’uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.<br />

Art.14 Comunicazioni<br />

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate<br />

sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:<br />

• per Confindustria <strong>Basilicata</strong>: <strong>Via</strong> <strong>Di</strong> <strong>Giura</strong> – <strong>Centro</strong> <strong>Di</strong>rezionale, 85100 Potenza<br />

• per la Banca: <strong>Via</strong> Putignani, 98 – 70122 Bari<br />

Art. 15 Allegati<br />

Formano parte integrante del presente accordo i seguenti documenti:<br />

• allegato 1: Condizioni di Convenzione riservate ai Beneficiari della Convenzione;<br />

• allegato 2: Catalogo prodotti;<br />

• allegato 3 : fac- simile lettera per l’adesione e autorizzazione privacy<br />

Vi preghiamo di volerci significare il Vostro accordo sul contenuto della presente<br />

trascrivendone integralmente il testo in una Vostra lettera a noi indirizzata, aggiungendo<br />

una seconda Vostra sottoscrizione specifica in calce alla clausola di seguito riportata:<br />

“Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approviamo specificatamente le seguenti clausole:<br />

art. 6 - revisione delle condizioni<br />

art. 11 - Composizione amichevole<br />

art. 12 - Foro competente”<br />

<strong>Di</strong>stinti saluti<br />

Unicredit Banca di Roma S.p.A.<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!