Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164<br />
Parte straordinaria <strong>Bilancio</strong> d’esercizio 250<br />
14. Trattamento in caso di fusione o cancellazione dal listino di Borsa<br />
14.1 Nel caso di fusione o scissione della Società con altra società, le Opzioni già attribuite e maturate<br />
daranno diritto a sottoscrivere o acquistare azioni della società scaturente dalla fusione o scissione in<br />
misura proporzionale al rapporto di cambio adottato.<br />
14.2 In caso di cancellazione della Società dal listino di Borsa Italiana verrà garantita ai Partecipanti la<br />
possibilità di esercizio delle Opzioni con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione<br />
della negoziazione sul mercato regolamentato del titolo sottostante. Le Azioni che, avvalendosi di tale<br />
opportunità, verranno sottoscritte o acquistate dai Partecipanti e le Azioni da questi già sottoscritte o<br />
acquistate ma sottoposte al vincolo di disponibilità di cui al presente Regolamento, saranno<br />
immediatamente negoziabili.<br />
14.3 In caso di cambiamento di proprietà della Società o di offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad<br />
oggetto le Azioni, i diritti già maturati si mantengono secondo quanto previsto dal presente Regolamento.<br />
15. Trattamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro<br />
15.1 Ad eccezione che per le specifiche ipotesi più oltre indicate nel presente articolo, i diritti derivanti ai<br />
Partecipanti in relazione alle Opzioni loro attribuite ai sensi del presente Regolamento sono<br />
intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all'atto dell’esercizio delle<br />
stesse, del rapporto di lavoro subordinato del Partecipante come dipendente della Società, di sue<br />
controllate italiane ed estere o della sua controllante.<br />
15.2 Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici, stabilite dal Consigliere, alle ipotesi qui sotto richiamate<br />
verranno applicate le seguenti disposizioni:<br />
a) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento ovvero dimissioni decorso il<br />
Periodo di Maturazione ma prima dell’esercizio delle Opzioni, troverà applicazione il principio generale<br />
e dunque il Partecipante perderà definitivamente ed automaticamente il diritto di sottoscrivere o<br />
acquistare le Azioni sottostanti a tali Opzioni;<br />
b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di dimissioni per pensionamento, ovvero a<br />
seguito di sopravvenuta invalidità, intervenute decorso il Periodo di Maturazione ma prima<br />
dell’esercizio delle Opzioni oppure riguardanti un Partecipante che abbia comunque raggiunto nel<br />
periodo gli obiettivi assegnati, il Partecipante stesso manterrà il diritto di esercitare le Opzioni non<br />
ancora esercitate nel rispetto di termini e modalità previste dal presente regolamento;<br />
c) in caso di decesso del Partecipante intervenuto decorso il Periodo di Maturazione ma prima<br />
dell’esercizio delle Opzioni, oppure riguardante un Partecipante che abbia raggiunto nel periodo gli<br />
obiettivi assegnati, le Opzioni potranno essere esercitate dagli eredi del Partecipante stesso dietro<br />
produzione, da parte di questi ultimi, della necessaria documentazione comprovante tale qualità.<br />
15.3 L'estinzione delle Opzioni, ove prevista, avverrà automaticamente, senza necessità di comunicazioni o<br />
formalità alcuna e a far tempo dal momento della effettiva cessazione del rapporto.<br />
15.4 Qualora, durante il Periodo di Monitoraggio della Performance, si verifichi il trasferimento del rapporto di<br />
lavoro dell’Assegnatario tra la Società e le sue controllate italiane ed estere o la sua controllante ovvero<br />
tra queste ultime, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento ha luogo,<br />
ovvero venga modificata la posizione organizzativa dell’Assegnatario con conseguente mutamento delle<br />
responsabilità di quest’ultimo, gli obiettivi di performance verranno aggiornati anche in coerenza con le<br />
nuove attribuzioni.<br />
15.5 Le clausole sopra descritte potranno essere modificate dal Consigliere per assicurare ai Partecipanti un<br />
trattamento equivalente a quello offerto inizialmente.<br />
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