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Bilancio 2007 - Italcementi Group

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4.16. Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione<br />

I diritti di opzione sulle Azioni attribuiti ai Partecipanti, una volta esercitati secondo termini, modalità e<br />

condizioni del Regolamento, consentono ai partecipanti medesimi di acquistare o sottoscrivere Azioni<br />

<strong>Italcementi</strong> secondo il rapporto di 1:1.<br />

4.17. Scadenza delle opzioni<br />

Le Opzioni, salvo quanto altrimenti disposto dal Regolamento, potranno essere esercitate per un periodo<br />

di tempo compreso fra l’inizio del quarto anno e la fine del decimo anno successivo da quello di<br />

attribuzione delle Opzioni medesime.<br />

4.18. Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l’esercizio) e clausole di<br />

esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)<br />

Le Opzioni, salvo quanto altrimenti disposto dal Regolamento, potranno essere esercitate per un periodo<br />

di tempo compreso fra l’inizio del quarto anno e la fine del decimo anno successivo da quello di<br />

attribuzione delle Opzioni medesime.<br />

L’esercizio delle Opzioni potrà avvenire in frazioni separate.<br />

Ogni Partecipante al Piano, al momento della sua decisione, dovrà comunicare per iscritto alla Società il<br />

numero di Opzioni che intende esercitare e quindi delle Azioni che intende acquistare o sottoscrivere.<br />

Le Opzioni non esercitate alla fine del decimo anno successivo a quello di attribuzione decadranno<br />

automaticamente.<br />

Non sussistono clausole di esercizio.<br />

4.19.Prezzo di esercizio dell’opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con<br />

particolare riguardo:<br />

a)alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di<br />

mercato (c.d. fair market value) e<br />

b)alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione<br />

del prezzo di esercizio<br />

Il prezzo di esercizio è pari al 100% del prezzo di mercato ed è determinato sulla base della media<br />

aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana nel periodo compreso tra<br />

il giorno dell’offerta e lo stesso giorno del mese solare precedente, ed avente come divisore soltanto i<br />

giorni di effettiva quotazione del titolo.<br />

4.20. Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato<br />

al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza<br />

Non ricorre la fattispecie nel piano in esame.<br />

4.21. Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie<br />

categorie di soggetti destinatari<br />

Non ricorre la fattispecie nel piano in esame.<br />

4.22. Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati<br />

regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per<br />

determinare tale valore<br />

Non ricorre la fattispecie nel piano in esame.<br />

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di<br />

altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di<br />

capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione<br />

e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)<br />

Nel caso di fusione o scissione della Società con altra società, le Opzioni già attribuite e maturate daranno<br />

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