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Versione PDF - Ispesl

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Affermando che gli stati sono, per definizione, riconoscibili prima che l’infortunio avvenga<br />

e del tutto indipendentemente da esso non si vuol certo dire che così invece non è per i processi:<br />

in realtà anche questi, sia pure con maggiori difficoltà, possono essere oggetto di indagine<br />

e di valutazione al fine di migliorarli, come attestano tutte le attività di promozione della<br />

qualità e delle buone pratiche.<br />

Ciò che possiamo affermare al termine di questa analisi è che la visione degli infortuni<br />

come eventi casuali ed imprevedibili non è più lontanamente sostenibile. Possiamo archiviare<br />

il vecchio preconcetto secondo il quale se c’è responsabilità dei lavoratori nella genesi dell’infortunio<br />

questa è sempre e solo dell’infortunato, tanto che l’espressione “fattore umano”,<br />

a proposito degli infortuni lavorativi e non, è diventata di fatto sinonimo di “responsabilità dell’infortunato”.<br />

Tutto ciò va contro ogni evidenza empirica, dal momento che nell’analisi degli<br />

infortuni che effettivamente avvengono non sempre si riscontrano responsabilità dei lavoratori;<br />

inoltre, anche quando le si riscontra, non sempre sono dell’infortunato ma possono essere<br />

non di rado ricondotte al comportamento attivo o omissivo di altri lavoratori, dei dirigenti e dei<br />

preposti, del datore di lavoro, di soggetti esterni all’azienda quali i progettisti, gli installatori ed<br />

i manutentori di macchine e impianti, i consulenti organizzativi, ecc.<br />

Il quadro che emerge per gli infortuni mortali e per quelli gravi è del tutto sovrapponibile<br />

ed anche qui l’attività dell’infortunato si colloca al centro dell’attenzione. Ancora una volta,<br />

però, ed a conclusione delle tabelle dedicate all’esame dei determinanti, si mette in guardia<br />

da ogni semplicistica ed anacronistica lettura di questi dati. In un’epoca come la nostra, in cui<br />

i lavori più pericolosi sono spesso appannaggio di lavoratori di recente immigrazione, in cui la<br />

flessibilità porta a turn over talora frenetici, in cui la frammentazione del tessuto produttivo<br />

non di rado rende difficile l’esercizio dei diritti di cui formalmente godono i lavoratori (a cominciare,<br />

per stare in argomento, da quelli in tema di igiene e sicurezza del lavoro), è davvero<br />

inconcepibile considerare l’attività dell’infortunato, cioè ciò che la vittima dell’infortunio concretamente<br />

fa nel corso del suo lavoro, come il prodotto di un’autonoma determinazione,<br />

totalmente al riparo dai condizionamenti e dalle influenze del sistema socio-tecnico aziendale<br />

e del più ampio contesto in cui le imprese sono inserite ed operano.<br />

C. La metodologia e la comunicazione<br />

La definizione di un modello unico di riferimento per la conduzione delle indagini/inchieste<br />

per gli operatori delle Asl e dell’INAIL è senz’altro uno degli aspetti più interessanti del progetto<br />

e più difficili da realizzare. Si trattava di incidere con uno strumento ed un modello dell’inchiesta<br />

infortuni su prassi ed esperienze consolidate degli operatori/ispettori delle diverse<br />

strutture. Bisognava mettere in discussione comportamenti, stili di lavoro orientati prevalentemente<br />

su aspetti di polizia giudiziaria o su esigenze di tipo essenzialmente assicurativo, utili<br />

senza dubbio per la ricerca delle responsabilità o appunto per la tutela assicurativa, un pò<br />

meno in un’ottica di prevenzione. Soprattutto in passato non esisteva un modello che potesse<br />

tentare di garantire quella uniformità dei comportamenti che rappresenta un elemento di<br />

equità sociale e qualità, come viene sottolineato dagli operatori stessi chiamati in alcune regioni<br />

(Puglia, Veneto, Lazio) a validare mediante questionario il modello e lo strumento utilizzati<br />

nel progetto. Dall’analisi delle risposte possiamo ritenere che, a parte alcune osservazioni<br />

effettuate a fini di semplificazione, il modello ha retto il confronto con le esperienze, essendone<br />

stato colto il valore ai fini della uniformità dei comportamenti e riconosciuto il valore<br />

aggiunto rispetto ai precedenti metodi.<br />

L’esame del database 2002-2004 ed il confronto con i dati correnti dell’INAIL ha evidenziato<br />

l’esistenza di una percentuale significativa di casi indagati quali infortuni sul lavoro non<br />

annoverati tra i casi riconosciuti e indennizzati dall’Istituto assicuratore. Sono ancora in corso<br />

approfondimenti per rilevare l’entità - nel periodo considerato dall’Indagine - di questa casistica,<br />

variabile tra le regioni, che comprende sia casi denunciati all’INAIL ma non riconosciuti<br />

come infortuni sul lavoro, sia casi non denunciati e quindi non giunti all’osservazione<br />

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