sezione generale - Grandi Stazioni S.p.A.
sezione generale - Grandi Stazioni S.p.A.
sezione generale - Grandi Stazioni S.p.A.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CO.DI.ME. S.p.A.<br />
Committente<br />
<strong>Grandi</strong> <strong>Stazioni</strong> S.p.A.<br />
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO<br />
Sezione Procedure<br />
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE:<br />
LOTTO SUD-CENTRO<br />
Ed. 1 Rev. 0<br />
15/09/2010<br />
Pagina 28 di 38<br />
5.2.1 Differimento nel tempo<br />
Nel caso di cui al punto 1, il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare anche l’indicazione dei tempi<br />
necessari per eventuali bonifiche ambientali, necessarie per eliminare gli eventuali effetti pericolosi<br />
delle lavorazioni precedenti. Ove richiesto dalla vigente normativa, dovrà essere prodotto il certificato<br />
di restituibilità degli ambienti da parte dei competenti Organi di vigilanza.<br />
5.2.2 Dislocazione spaziale<br />
Nel caso di cui al punto 2, il Piano Operativo di Sicurezza dovrà specificare:<br />
a. le distanze di sicurezza da garantire per la mitigazione del rischio da interferenze;<br />
b. l’obbligo di adozione degli idonei DPI da parte dei lavoratori “disturbati”, che possono in linea di<br />
massima essere equivalenti a quelli adottati dai lavoratori “disturbanti”.<br />
5.2.3 Opere provvisionali<br />
Nel caso di cui al punto 3, il Piano Operativo di Sicurezza dovrà contenere le specifiche tecniche cui<br />
devono rispondere le opere provvisionali al fine di garantire la mitigazione degli effetti delle<br />
interferenze.<br />
5.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br />
Il ricorso alla protezione dalle interferenze fra lavorazioni differenti mediante DPI deve essere previsto<br />
solo nei casi in cui, per giustificati motivi legati all’organizzazione del lavoro, non sia possibile attuare<br />
le misure prioritarie descritte in precedenza.<br />
Qualora non sia possibile l’adozione di misure di sicurezza collettive, il Piano Operativo di Sicurezza<br />
delle imprese affidatarie dovrà specificare nei singoli casi i DPI che i lavoratori “disturbati” dovranno<br />
indossare ad integrazione di quelli relativi alle lavorazioni di propria competenza.<br />
In ogni caso, il ricorso a DPI quali misure sostitutive di quelle collettive non è consentito quando gli<br />
stessi DPI risultino di 3° categoria (come definita dal D.Lgs. 475/92), quali autorespiratori, maschere<br />
con filtro e simili.<br />
La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione