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CO.DI.ME. S.p.A. Committente Grandi Stazioni S.p.A. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Sezione Procedure INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE: LOTTO SUD-CENTRO Ed. 1 Rev. 0 15/09/2010 Pagina 23 di 38 - certificati di idoneità sanitaria corredati di dichiarazione del medico competente in merito ai protocolli di sorveglianza applicati al singolo lavoratore minorenne; - attestati di corsi di formazione e informazione da cui risulti l’avvenuta informazione alle lavoratrici circa le procedure adottate dal’azienda per la tutela della maternità; - individuazione, fra le attività oggetto del POS, di quelle interdette alle lavoratrici madri ai sensi dell’art. 7 e degli allegati A e B del D. Lgs. 151/2001; - individuazione, fra le attività oggetto del POS, di quelle che richiedono una valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici madri, ai sensi dell’art. 11 e dell’allegato C del D. Lgs. 151/2001; - procedure adottate dall’impresa per assicurare la tempestiva rilevazione e la corretta gestione dello stato di lavoratrice madre (questa procedura deve essere redatta anche nel caso che l’impresa, allo stato attuale, non impieghi lavoratrici); Inoltre, le valutazioni di rischio contenute nei POS dovranno fare esplicito riferimento agli specifici fattori di rischio di cui all’art. 11 e dell’allegato C del D. Lgs. 151/2001. 3.8.3 Riferimenti normativi Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. I POS delle imprese esecutrici dovranno recepire le disposizioni contenute nel presente capitolo, per quanto di loro competenza; il loro corretto recepimento dovrà essere oggetto delle verifiche dei POS effettuate dall’impresa affidataria (art. 97 comma 3 lett. b) e dal CEL (art. 92 comma 1 lett. b). La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione
CO.DI.ME. S.p.A. Committente Grandi Stazioni S.p.A. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Sezione Procedure INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE: LOTTO SUD-CENTRO Ed. 1 Rev. 0 15/09/2010 Pagina 24 di 38 4 PROCEDURA PER LA CONSULTAZIONE DEI RLS 4.1 RLS AZIENDALE, TERRITORIALE, DI SITO PRODUTTIVO Ciascuna impresa esecutrice dovrà indicare nel proprio POS i nominativi dei RLS aziendali designati dai lavoratori. In caso di mancata elezione dei RLS aziendali, il datore di lavoro dovrà indicare nel POS il nominativo del RLS territoriale ed inoltre allegare ricevuta del versamento del contributo al “fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”, istituito presso l’INAIL ai sensi del D. Lgs. 81/08. 4.2 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE I Datori di lavoro dovranno promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori nei modi prescritti dal D. Lgs. 81/08 e definiti dagli accordi fra le parti sociali. Tale azione di promozione dovrà espletarsi prioritariamente mediante iniziative di informazione miranti a portare a conoscenza tutti i lavoratori, compresi in particolare quelli provenienti da altri paesi, i diritti di rappresentanza e partecipazione sanciti dalla legge. La consultazione dovrà essere garantita nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli accordi interconfederali; in ogni caso dovranno essere attuate le seguenti iniziative: - riunione periodica di prevenzione e protezione con frequenza almeno annuale; - consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; - consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; - consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori; - i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori; - consultazione in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento prima dell’accettazione dello stesso. 4.3 ELEZIONE DEL RLS DI SITO PRODUTTIVO 4.4 DISPOSIZIONI PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E LA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO 4.4.1 Procedure Il Datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà attuare un sistema di coordinamento, cooperazione e reciproca informazione fra le imprese esecutrici, finalizzato prioritariamente alla cooperazione fra i diversi soggetti per l’eliminazione o riduzione dei rischi correlati alle interferenze. Tale sistema dovrà essere attuato: La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione
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- certificati di idoneità sanitaria corredati di dichiarazione del medico competente in merito ai<br />
protocolli di sorveglianza applicati al singolo lavoratore minorenne;<br />
- attestati di corsi di formazione e informazione da cui risulti l’avvenuta informazione alle lavoratrici<br />
circa le procedure adottate dal’azienda per la tutela della maternità;<br />
- individuazione, fra le attività oggetto del POS, di quelle interdette alle lavoratrici madri ai sensi<br />
dell’art. 7 e degli allegati A e B del D. Lgs. 151/2001;<br />
- individuazione, fra le attività oggetto del POS, di quelle che richiedono una valutazione dei rischi<br />
specifica per le lavoratrici madri, ai sensi dell’art. 11 e dell’allegato C del D. Lgs. 151/2001;<br />
- procedure adottate dall’impresa per assicurare la tempestiva rilevazione e la corretta gestione dello<br />
stato di lavoratrice madre (questa procedura deve essere redatta anche nel caso che l’impresa,<br />
allo stato attuale, non impieghi lavoratrici);<br />
Inoltre, le valutazioni di rischio contenute nei POS dovranno fare esplicito riferimento agli specifici<br />
fattori di rischio di cui all’art. 11 e dell’allegato C del D. Lgs. 151/2001.<br />
3.8.3 Riferimenti normativi<br />
Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e<br />
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.<br />
I POS delle imprese esecutrici dovranno recepire le disposizioni contenute nel presente capitolo, per<br />
quanto di loro competenza; il loro corretto recepimento dovrà essere oggetto delle verifiche dei POS<br />
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