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CO.DI.ME. S.p.A. Committente Grandi Stazioni S.p.A. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – Sezione Generale - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE: LOTTO SUD-CENTRO 50 PSC 00764 Ed. 1 Rev. 0 22/11/2010 Pagina 32 di 63 6 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI BASE Tutti i lavoratori addetti al cantiere, in relazione alla variabilità dei rischi cui sono soggetti durante l’orario di lavoro ed al margine di incertezza della rispettiva probabilità di accadimento, dovranno indossare costantemente i seguenti DPI di base: - Casco; - Calzature antinfortunistiche (scarpe o stivali); - Tuta da lavoro; - Guanti da lavoro; - Giubbotti ad alta visibilità ( nelle attività da effettuare in prossimità dei binari). Inoltre, in occasione delle singole lavorazioni, dovranno indossare i DPI aggiuntivi previsti dal presente PSC e dal POS delle imprese esecutrici. I lavoratori sprovvisti di detti DPI saranno allontanati dal cantiere; in caso di ripetute violazioni della presente disposizione da parte di lavoratori di una stessa impresa, il CEL proporrà al Responsabile dei Lavori l’allontanamento dell’impresa. 6.2 MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO DI CADUTE DI PERSONE DALL’ALTO Il pericolo di cadute di persone dall’alto può verificarsi durante tutte le fasi di lavoro che comportano la salita/discesa e/o lo stazionamento di lavoratori a quote superiori a quelle di calpestio. Durante queste fasi, le lavorazioni a quote superiori a m 2 devono essere effettuate mediante ponti sviluppabili, piattaforme autosollevanti e simili, munite di parapetto normale di altezza minima m 1.00, corrente intermedio e fascia fermapiede, dispositivi di stabilizzazione e di bloccaggio delle ruote, come previsto nei manuali d’uso e manutenzione che devono sempre accompagnare l’attrezzatura durante l’impiego. Il piano di appoggio sotto i trabattelli deve essere perfettamente orizzontale, pianeggiante e privo di irregolarità che possano compromettere la stabilità del ponte. È vietato disporre zeppe o altri materiali sotto i piedi d’appoggio del trabattello per livellare le irregolarità del piano di appoggio. L’orizzontalità della piattaforma di lavoro deve essere verificata con apposita livella, se la stessa non è in dotazione al ponte. Nel caso di utilizzo del trabattello in zone con pavimentazione non regolare, anche a causa della presenza di manufatti interferenti (quali le rotaie presenti nella zona dell’ex “monta carrozze”), deve essere predisposto sull’intera area operativa un robusto tavolato atto a eliminare le irregolarità ed a sostenere il peso del trabattello a pieno carico (quale previsto dal libretto d’uso e manutenzione. I ponti sviluppabili del tipo a forbice o telescopici devono essere utilizzati entro i limiti d’impiego previsti dai rispettivi manuali d’uso e manutenzione. In particolare, i ponti sviluppabili muniti di carro cingolato e piedi stabilizzatori elongabili (cosiddetti “ragni”) possono essere utilizzati con i piedi stabilizzatori appoggiati su superfici a quote differenti solo se tale modalità è esplicitamente prevista dal manuale d’uso e manutenzione, e in ogni caso nei limiti previsti dal costruttore. I ponti sviluppabili devono essere inoltre provvisti di efficienti dispositivi automatici per il controllo della pendenza del carro e del momento torcente della piattaforma di lavoro; tali dispositivi devono essere in grado di interdire la marcia del carro e il sollevamento e/o movimento laterale della piattaforma in caso di superamento dei valori limite di pendenza o del momento previsti dal costruttore. Durante il lavoro sui trabattelli o sulle piattaforme dei ponti sviluppabili, i lavoratori dovranno indossare imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia, vincolate a parti robuste degli stessi ponti mediante corde di ritenuta munite di dispositivi assorbitori di energia in grado di limitare la distanza di La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione

CO.DI.ME. S.p.A. Committente Grandi Stazioni S.p.A. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – Sezione Generale - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE: LOTTO SUD-CENTRO 50 PSC 00764 Ed. 1 Rev. 0 22/11/2010 Pagina 33 di 63 caduta libera del corpo a non più di 1,5 metri, in previsione di lavorazioni da effettuarsi sporgendosi oltre il parapetto. Nel caso di lavorazioni su ponti sviluppabili semoventi, è vietato agganciare le corde di ritenuta a strutture diverse dal ponte sviluppabile stesso. In generale le scale a pioli semplici non devono essere utilizzate per effettuare lavorazioni, ma solo per raggiungere luoghi di lavoro situati in quota. Si può derogare a tale divieto solo per interventi di breve durata, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni: - durante la fase di salita: • la scala deve essere trattenuta al piede da un altro lavoratore; - durante l’esecuzione dell’intervento: • i piedi dell’operatore si trovino ad una altezza da terra non superiore a m 2.00; • la scala deve essere vincolata ad una struttura stabile in corrispondenza del punto di appoggio; • il lavoratore sulla scala deve indossare un idoneo dispositivo anticaduta vincolato ad una struttura stabile. I lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi - inclusi i cosiddetti “trabatelli” - devono utilizzare imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia quando lavorano con i piedi ad altezza superiore a m 2 rispetto al piano di calpestio. Le imbracature devono essere vincolate a strutture stabili mediante corde di ritenuta munite di dispositivi assorbitori di energia in grado di limitare la distanza di caduta libera del corpo a non più di 1,5 metri. Gli scavi a pozzo per l’esecuzione dei plinti dei pilastri, qualora siano di profondità superiore a m 1.5, devono essere recintati mediante un parapetto di altezza non inferiore a m 1 munito di corrente intermedio e tavola fermapiede. Qualora sia indispensabile consentire il transito di mezzi d’opera lungo detto parapetto, lo stesso dovrà essere realizzato con elementi di robustezza tale da resistere ad eventuali urti. Qualora sia necessario depositare presso il parapetto materiali in mucchio o catasta ovvero materiali o attrezzature che possono rotolare, il parapetto dovrà essere realizzato con tavolato continuo di robustezza tale da resistere ad eventuali smottamenti o rotolamenti dei materiali stessi. Durante la realizzazione dei parapetti ed in ogni caso in tutte le lavorazioni per le quali non sia possibile realizzare opere provvisionali di protezione contro le cadute dall’alto, i lavoratori addetti dovranno indossare idonee imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia ed agganciate a strutture stabili mediante corde di ritenuta ad assorbimento di energia. 6.3 MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO DERIVANTE DALL’INSTABILITÀ DELLE STRUTTURE Durante le operazioni di demolizione ovvero di realizzazione di nuove strutture, le parti che possono cadere o cedere devono essere messe in sicurezza vincolandole a parti stabili ovvero mediante puntellamento con idonee opere provvisionali. Il vincolo a parti stabili può essere effettuato mediante imbullonatura, legamento con catene, corde in acciaio o tessili, tiranti in acciaio o in legno, puntelli e cavalletti in acciaio, purché detti mezzi di ritenzione abbiano idonei requisiti di robustezza e di resistenza. È vietato utilizzare quali sistemi di vincolo, tiranteria o puntellamento attrezzi destinati ad uso diverso, quali scale portatili, manici di utensili, cavi elettrici ed in generale ogni attrezzo o materiale che non sia concepito per l’uso specifico. Il preposto all’attività deve valutare l’idoneità dei sistemi di puntellamento o vincolo disponibili, che in ogni caso devono risultare conformi a quanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza di competenza. 6.4 INCENDIO/ESPLOSIONE Durante le lavorazioni in ambienti confinati devono essere adottate particolari misure per evitare o ridurre il rischio di incendio o esplosione. La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione

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6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI BASE<br />

Tutti i lavoratori addetti al cantiere, in relazione alla variabilità dei rischi cui sono soggetti durante<br />

l’orario di lavoro ed al margine di incertezza della rispettiva probabilità di accadimento, dovranno<br />

indossare costantemente i seguenti DPI di base:<br />

- Casco;<br />

- Calzature antinfortunistiche (scarpe o stivali);<br />

- Tuta da lavoro;<br />

- Guanti da lavoro;<br />

- Giubbotti ad alta visibilità ( nelle attività da effettuare in prossimità dei binari).<br />

Inoltre, in occasione delle singole lavorazioni, dovranno indossare i DPI aggiuntivi previsti dal presente<br />

PSC e dal POS delle imprese esecutrici.<br />

I lavoratori sprovvisti di detti DPI saranno allontanati dal cantiere; in caso di ripetute violazioni della<br />

presente disposizione da parte di lavoratori di una stessa impresa, il CEL proporrà al Responsabile<br />

dei Lavori l’allontanamento dell’impresa.<br />

6.2 MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO DI CADUTE DI PERSONE DALL’ALTO<br />

Il pericolo di cadute di persone dall’alto può verificarsi durante tutte le fasi di lavoro che comportano la<br />

salita/discesa e/o lo stazionamento di lavoratori a quote superiori a quelle di calpestio.<br />

Durante queste fasi, le lavorazioni a quote superiori a m 2 devono essere effettuate mediante ponti<br />

sviluppabili, piattaforme autosollevanti e simili, munite di parapetto normale di altezza minima m 1.00,<br />

corrente intermedio e fascia fermapiede, dispositivi di stabilizzazione e di bloccaggio delle ruote, come<br />

previsto nei manuali d’uso e manutenzione che devono sempre accompagnare l’attrezzatura durante<br />

l’impiego. Il piano di appoggio sotto i trabattelli deve essere perfettamente orizzontale, pianeggiante e<br />

privo di irregolarità che possano compromettere la stabilità del ponte. È vietato disporre zeppe o altri<br />

materiali sotto i piedi d’appoggio del trabattello per livellare le irregolarità del piano di appoggio.<br />

L’orizzontalità della piattaforma di lavoro deve essere verificata con apposita livella, se la stessa non è<br />

in dotazione al ponte. Nel caso di utilizzo del trabattello in zone con pavimentazione non regolare,<br />

anche a causa della presenza di manufatti interferenti (quali le rotaie presenti nella zona dell’ex<br />

“monta carrozze”), deve essere predisposto sull’intera area operativa un robusto tavolato atto a<br />

eliminare le irregolarità ed a sostenere il peso del trabattello a pieno carico (quale previsto dal libretto<br />

d’uso e manutenzione.<br />

I ponti sviluppabili del tipo a forbice o telescopici devono essere utilizzati entro i limiti d’impiego previsti<br />

dai rispettivi manuali d’uso e manutenzione. In particolare, i ponti sviluppabili muniti di carro cingolato<br />

e piedi stabilizzatori elongabili (cosiddetti “ragni”) possono essere utilizzati con i piedi stabilizzatori<br />

appoggiati su superfici a quote differenti solo se tale modalità è esplicitamente prevista dal manuale<br />

d’uso e manutenzione, e in ogni caso nei limiti previsti dal costruttore. I ponti sviluppabili devono<br />

essere inoltre provvisti di efficienti dispositivi automatici per il controllo della pendenza del carro e del<br />

momento torcente della piattaforma di lavoro; tali dispositivi devono essere in grado di interdire la<br />

marcia del carro e il sollevamento e/o movimento laterale della piattaforma in caso di superamento dei<br />

valori limite di pendenza o del momento previsti dal costruttore.<br />

Durante il lavoro sui trabattelli o sulle piattaforme dei ponti sviluppabili, i lavoratori dovranno indossare<br />

imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia, vincolate a parti robuste degli stessi ponti<br />

mediante corde di ritenuta munite di dispositivi assorbitori di energia in grado di limitare la distanza di<br />

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