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CO.DI.ME. S.p.A. Committente Grandi Stazioni S.p.A. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – Sezione Generale - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE: LOTTO SUD-CENTRO 50 PSC 00764 Ed. 1 Rev. 0 22/11/2010 Pagina 12 di 63 I lavoratori esposti per lunghi periodi all’azione del sole devono essere muniti di idonei copricapo, approvvigionati di abbondante acqua potabile ed inoltre devono potere tempestivamente mettersi al riparo in caso di soleggiamento eccessivo. 4.1.2.2 Misure preventive e protettive In caso di lavorazioni da effettuarsi inderogabilmente in condizioni metereologiche avverse (interventi urgenti, messa in sicurezza, ec.), i lavoratori addetti devono essere muniti dei seguenti DPI: 1. indumenti impermeabili, compresi copricapo; 2. calzature antisdrucciolevoli e impermeabili, quali stivali antinfortunistici dotati di puntale rinforzato e lamina antiperforazione; 3. idonei indumenti antifreddo; 4. copricapo idonei per l’irraggiamento solare. 4.1.2.3 Misure di coordinamento Nella programmazione dei lavori da svolgersi all’aperto i preposti dovranno tenere conto dei bollettini di previsione meteorologici locali. In caso di previsioni avverse, la Direzione di cantiere dovrà disporre opportune limitazioni dell’attività, non esclusa la sospensione fino al ripristinarsi di condizioni atmosferiche favorevoli. 4.1.3 Cadute dall’alto 4.1.3.1 Scelte progettuali ed organizzative In sede di progettazione delle opere provvisionali, dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza di tutte le zone prospicienti il vuoto in cui esiste il pericolo di caduta da un’altezza superiore a m 2, con particolare riferimento alle aree di cantiere ubicate al piano ferro e in copertura. La messa in sicurezza dovrà essere attuata prioritariamente mediante i seguenti interventi: 1. precedenza agli interventi di ristrutturazione che comportano di per sé la realizzazione di opere definitive per la protezione contro le cadute dall’alto (balaustre, davanzali, parapetti in muratura, ecc.); 2. copertura delle aperture nei pavimenti mediante impalcati di adeguata solidità, compatibile in ogni caso con la destinazione dei pavimenti stessi; 3. installazione di parapetti provvisionali di altezza pari ad almeno m 1, corredati di corrente intermedio e tavola fermapiede; 4. installazione di linee di vita certificate, ove non sia possibile la realizzazione delle opere sopra descritte. 4.1.3.2 Procedure In caso di rimozione anche temporanea delle opere provvisionali destinate alla protezione contro le cadute dall’alto (ad esempio, rimozione di parapetti per consentire il passaggio di carichi ingombranti), gli addetti operanti nelle immediate vicinanze della zona pericolosa dovranno indossare imbracature di sicurezza complete di spalliere e cosciali, assicurate a parti solide delle strutture mediante corde di ritenuta munite di assorbitori di energia. Sempre nel suddetto caso, gli addetti devono informare dell’avvenuta rimozione tutti gli altri operatori presenti nell’area. 4.1.3.3 Misure preventive e protettive Il pericolo di cadute di persone dall’alto può verificarsi durante tutte le fasi di lavoro che comportano la salita/discesa e/o lo stazionamento di lavoratori a quote superiori a quelle di calpestio. Durante queste fasi, le lavorazioni a quote superiori a m 2 devono essere effettuate mediante ponti sviluppabili, piattaforme autosollevanti e simili, munite di parapetto normale di altezza minima m 1.00, corrente intermedio e fascia fermapiede, dispositivi di stabilizzazione e di bloccaggio delle ruote, come previsto nei manuali d’uso e manutenzione che devono sempre accompagnare l’attrezzatura durante l’impiego. Il piano di appoggio sotto i trabattelli deve essere perfettamente orizzontale, pianeggiante e privo di irregolarità che possano compromettere la stabilità del ponte. È vietato disporre zeppe o altri La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione

CO.DI.ME. S.p.A. Committente Grandi Stazioni S.p.A. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – Sezione Generale - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE: LOTTO SUD-CENTRO 50 PSC 00764 Ed. 1 Rev. 0 22/11/2010 Pagina 13 di 63 materiali sotto i piedi d’appoggio del trabattello per livellare le irregolarità del piano di appoggio. L’orizzontalità della piattaforma di lavoro deve essere verificata con apposita livella, se la stessa non è in dotazione al ponte. Nel caso di utilizzo del trabattello in zone con pavimentazione non regolare, deve essere predisposto sull’intera area operativa un robusto tavolato atto a eliminare le irregolarità ed a sostenere il peso del trabattello a pieno carico (quale previsto dal libretto d’uso e manutenzione). I ponti sviluppabili del tipo a forbice o telescopici devono essere utilizzati entro i limiti d’impiego previsti dai rispettivi manuali d’uso e manutenzione. In particolare, i ponti sviluppabili muniti di carro cingolato e piedi stabilizzatori elongabili (cosiddetti “ragni”) possono essere utilizzati con i piedi stabilizzatori appoggiati su superfici a quote differenti solo se tale modalità è esplicitamente prevista dal manuale d’uso e manutenzione, e in ogni caso nei limiti previsti dal costruttore. I ponti sviluppabili devono essere inoltre provvisti di efficienti dispositivi automatici per il controllo della pendenza del carro e del momento torcente della piattaforma di lavoro; tali dispositivi devono essere in grado di interdire la marcia del carro e il sollevamento e/o movimento laterale della piattaforma in caso di superamento dei valori limite di pendenza o del momento previsti dal costruttore. Durante il lavoro sui trabattelli o sulle piattaforme dei ponti sviluppabili, i lavoratori dovranno indossare imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia, vincolate a parti robuste degli stessi ponti o a strutture stabili mediante corde di ritenuta munite di dispositivi assorbitori di energia in grado di limitare la distanza di caduta libera del corpo a non più di 1,5 metri, in previsione di lavorazioni da effettuarsi sporgendosi oltre il parapetto. In generale le scale a pioli semplici non devono essere utilizzate per effettuare lavorazioni, ma solo per raggiungere luoghi di lavoro situati in quota. Si può derogare a tale divieto solo per interventi di breve durata, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni: - durante la fase di salita: • la scala deve essere trattenuta al piede da un altro lavoratore; - durante l’esecuzione dell’intervento: • i piedi dell’operatore si trovino ad una altezza da terra non superiore a m 2.00; • la scala deve essere vincolata ad una struttura stabile in corrispondenza del punto di appoggio; • il lavoratore sulla scala deve indossare un idoneo dispositivo anticaduta vincolato ad una struttura stabile. I lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi - inclusi i cosiddetti “trabatelli” - devono utilizzare imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia quando lavorano con i piedi ad altezza superiore a m 2 rispetto al piano di calpestio. Le imbracature devono essere vincolate a strutture stabili mediante corde di ritenuta munite di dispositivi assorbitori di energia in grado di limitare la distanza di caduta libera del corpo a non più di 1,5 metri. Gli scavi a pozzo per l’esecuzione dei plinti dei pilastri, qualora siano di profondità superiore a m 1.5, devono essere recintati mediante un parapetto di altezza non inferiore a m 1 munito di corrente intermedio e tavola fermapiede. Qualora sia indispensabile consentire il transito di mezzi d’opera lungo detto parapetto, lo stesso dovrà essere realizzato con elementi di robustezza tale da resistere ad eventuali urti. Qualora sia necessario depositare presso il parapetto materiali in mucchio o catasta ovvero materiali o attrezzature che possono rotolare, il parapetto dovrà essere realizzato con tavolato continuo di robustezza tale da resistere ad eventuali smottamenti o rotolamenti dei materiali stessi. Durante la realizzazione dei parapetti ed in ogni caso in tutte le lavorazioni per le quali non sia possibile realizzare opere provvisionali di protezione contro le cadute dall’alto, i lavoratori addetti dovranno indossare idonee imbracature di sicurezza complete di spalliere e sottocoscia ed agganciate a strutture stabili mediante corde di ritenuta ad assorbimento di energia. 4.1.4 Incendio/esplosione 4.1.4.1 Scelte progettuali ed organizzative La progettazione degli interventi nelle centrali termiche è stata organizzata in modo da garantire il funzionamento a pieno regime degli impianti pur in concomitanza con le lavorazioni. In particolare, la La riproduzione è vietata senza espressa autorizzazione

CO.DI.ME. S.p.A.<br />

Committente<br />

<strong>Grandi</strong> <strong>Stazioni</strong> S.p.A.<br />

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– Sezione Generale -<br />

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE:<br />

LOTTO SUD-CENTRO<br />

50 PSC 00764 Ed. 1 Rev. 0<br />

22/11/2010<br />

Pagina 12 di 63<br />

I lavoratori esposti per lunghi periodi all’azione del sole devono essere muniti di idonei copricapo,<br />

approvvigionati di abbondante acqua potabile ed inoltre devono potere tempestivamente mettersi al<br />

riparo in caso di soleggiamento eccessivo.<br />

4.1.2.2 Misure preventive e protettive<br />

In caso di lavorazioni da effettuarsi inderogabilmente in condizioni metereologiche avverse (interventi<br />

urgenti, messa in sicurezza, ec.), i lavoratori addetti devono essere muniti dei seguenti DPI:<br />

1. indumenti impermeabili, compresi copricapo;<br />

2. calzature antisdrucciolevoli e impermeabili, quali stivali antinfortunistici dotati di puntale rinforzato<br />

e lamina antiperforazione;<br />

3. idonei indumenti antifreddo;<br />

4. copricapo idonei per l’irraggiamento solare.<br />

4.1.2.3 Misure di coordinamento<br />

Nella programmazione dei lavori da svolgersi all’aperto i preposti dovranno tenere conto dei bollettini<br />

di previsione meteorologici locali. In caso di previsioni avverse, la Direzione di cantiere dovrà disporre<br />

opportune limitazioni dell’attività, non esclusa la sospensione fino al ripristinarsi di condizioni<br />

atmosferiche favorevoli.<br />

4.1.3 Cadute dall’alto<br />

4.1.3.1 Scelte progettuali ed organizzative<br />

In sede di progettazione delle opere provvisionali, dovranno essere previsti interventi di messa in<br />

sicurezza di tutte le zone prospicienti il vuoto in cui esiste il pericolo di caduta da un’altezza superiore<br />

a m 2, con particolare riferimento alle aree di cantiere ubicate al piano ferro e in copertura. La messa<br />

in sicurezza dovrà essere attuata prioritariamente mediante i seguenti interventi:<br />

1. precedenza agli interventi di ristrutturazione che comportano di per sé la realizzazione di opere<br />

definitive per la protezione contro le cadute dall’alto (balaustre, davanzali, parapetti in muratura,<br />

ecc.);<br />

2. copertura delle aperture nei pavimenti mediante impalcati di adeguata solidità, compatibile in ogni<br />

caso con la destinazione dei pavimenti stessi;<br />

3. installazione di parapetti provvisionali di altezza pari ad almeno m 1, corredati di corrente<br />

intermedio e tavola fermapiede;<br />

4. installazione di linee di vita certificate, ove non sia possibile la realizzazione delle opere sopra<br />

descritte.<br />

4.1.3.2 Procedure<br />

In caso di rimozione anche temporanea delle opere provvisionali destinate alla protezione contro le<br />

cadute dall’alto (ad esempio, rimozione di parapetti per consentire il passaggio di carichi ingombranti),<br />

gli addetti operanti nelle immediate vicinanze della zona pericolosa dovranno indossare imbracature di<br />

sicurezza complete di spalliere e cosciali, assicurate a parti solide delle strutture mediante corde di<br />

ritenuta munite di assorbitori di energia. Sempre nel suddetto caso, gli addetti devono informare<br />

dell’avvenuta rimozione tutti gli altri operatori presenti nell’area.<br />

4.1.3.3 Misure preventive e protettive<br />

Il pericolo di cadute di persone dall’alto può verificarsi durante tutte le fasi di lavoro che comportano la<br />

salita/discesa e/o lo stazionamento di lavoratori a quote superiori a quelle di calpestio.<br />

Durante queste fasi, le lavorazioni a quote superiori a m 2 devono essere effettuate mediante ponti<br />

sviluppabili, piattaforme autosollevanti e simili, munite di parapetto normale di altezza minima m 1.00,<br />

corrente intermedio e fascia fermapiede, dispositivi di stabilizzazione e di bloccaggio delle ruote, come<br />

previsto nei manuali d’uso e manutenzione che devono sempre accompagnare l’attrezzatura durante<br />

l’impiego. Il piano di appoggio sotto i trabattelli deve essere perfettamente orizzontale, pianeggiante e<br />

privo di irregolarità che possano compromettere la stabilità del ponte. È vietato disporre zeppe o altri<br />

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