Catalogo 2013 - Cresci Rimorchi srl
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Condizioni di consegna di<br />
WESTFALIA-Automotive GmbH<br />
I. Validità delle condizioni<br />
1. Ci atteniamo esclusivamente alle nostre condizioni di consegna, descritte a continuazione. Salvo<br />
modifiche espressamente concordate, tali condizioni valgono anche per tutti i rapporti commerciali<br />
futuri. Deroghe a queste condizioni hanno effetto solo se confermate in forma scritta. Non riteniamo<br />
vincolanti eventuali condizioni contrattuali del committente da noi non riconosciute in forma scritta,<br />
anche qualora non siano da noi espressamente contraddette.<br />
2. Eventuali modifiche alle presenti condizioni vengono rese note al committente in forma scritta. In<br />
assenza di obiezione scritta da parte del committente, tali modifiche si considerano accettate. Ciò verrà<br />
fatto espressamente presente al momento della comunicazione delle modifiche. Il committente deve<br />
inviare le proprie obiezioni entro un mese dalla ricezione della comunicazione di modifica delle condizioni<br />
contrattuali.<br />
3. La forma scritta ai sensi delle nostre condizioni viene tutelata tramite e-mail e telefax.<br />
II. Offerte, volume di consegna<br />
1. Le nostre offerte sono senza impegno. Accordi presi a voce o al telefono assumono validità solo in<br />
seguito a conferma scritta da parte nostra.<br />
2. La documentazione illustrativa delle nostre offerte, come ad es. prospetti, immagini e disegni, nonché<br />
i dati relativi a peso e dimensioni forniscono informazioni solamente approssimative, salvo nei casi<br />
dove vengono da noi espressamente indicati come vincolanti. Determinante per la qualità dell'oggetto<br />
di consegna è esclusivamente la nostra conferma d'ordine. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d'autore<br />
sui nostri preventivi dei costi, illustrazioni e altre documentazioni. Tali documenti non possono<br />
essere resi disponibili a terzi senza il nostro consenso.<br />
3. I componenti forniti sono conformi agli standard e alle disposizioni vigenti nella Repubblica Federale<br />
Tedesca. Eventuali collaudi e verifiche richiesti dalle disposizioni e dagli standard vigenti in altri paesi<br />
sono a carico del committente.<br />
III. Prezzi e condizioni di pagamento<br />
1. Valgono i prezzi di listino al momento della consegna. Tali prezzi sono da intendersi, se non diversamente<br />
concordato, franco stabilimento senza imballaggio.<br />
2. Il pagamento con cambiali e assegni avviene pro solvendo. Nel caso di ricezione di cambiali il cui<br />
pagamento deve avvenire all'estero o su piazze secondarie, non ci assumiamo alcuna responsabilità<br />
per il versamento entro i tempi previsti e per eventuali reclami. Le spese di sconto vengono calcolate<br />
a partire dal giorno della scadenza dell'importo della fattura. Se il committente non adempie agli obblighi<br />
di pagamento, non onora assegni e cambiali o sospende i pagamenti, siamo legittimati a esigere l'intero<br />
importo residuo, anche dove assegni e cambiali siano già stati accettati. È inoltre nostro diritto<br />
richiedere pagamenti anticipati.<br />
3. Se, dopo la stipulazione del contratto, il nostro diritto al pagamento risulta compromesso a causa di<br />
carente solvibilità del committente, possiamo negare la prestazione sopra citata e stabilire per il committente<br />
un termine per il pagamento passo a passo contro consegna o una prestazione di garanzia.<br />
In caso di non adempimento da parte del committente alla scadenza del termine, siamo autorizzati a<br />
recedere dal contratto e a richiedere un risarcimento dei danni. L'indicazione di una data di scadenza<br />
non è richiesta nel caso in cui il committente rifiuti seriamente e definitivamente il pagamento o dove<br />
sussistano particolari circostanze tali da giustificare, sotto il vaglio degli interessi di entrambe le parti,<br />
la nostra immediata recessione dal contratto.<br />
IV. Tempi di consegna<br />
1. Sono determinanti le scadenze indicate nelle nostre conferme d'ordine o altrimenti concordate con<br />
il committente. Il mantenimento di queste scadenze presuppone da parte del committente l'invio nei<br />
tempi previsti di tutta la documentazione richiesta, nonché il mantenimento delle condizioni di pagamento<br />
e altri obblighi stabiliti. Se questi presupposti non vengono soddisfatti entro i tempi previsti, le<br />
scadenze di consegna subiranno un ritardo corrispondente. Sono ammesse consegne parziali in misura<br />
ragionevole per il committente.<br />
2. In contratti di compravendita si considera rispettata la scadenza di consegna quando la merce pronta<br />
per l'invio viene consegnata o prelevata per la spedizione entro tale scadenza. Se la consegna viene<br />
ritardata per cause imputabili al committente, la scadenza è da considerarsi rispettata se la disponibilità<br />
alla spedizione viene comunicata entro la scadenza concordata. Sono ammesse consegne parziali<br />
in misura ragionevole per il committente.<br />
3. Se l'adempimento dei nostri obblighi di consegna e rispetto delle scadenze risulta impedito dall'insorgere<br />
- nel nostro stabilimento o presso i nostri fornitori a monte - di circostanze straordinarie e<br />
imprevedibili, impossibili da scongiurare nonostante fossero state da noi prese tutte le ragionevoli precauzioni<br />
del caso, la scadenza di consegna si considera posticipata per il tempo corrispondente al permanere<br />
dell'impedimento. Rientrano in questa casistica anomalie di funzionamento, interventi da parte<br />
delle autorità, ritardi nella consegna di materie prime o materiali essenziali, inconvenienti nel rifornimento<br />
energetico ecc. Nei casi in cui la consegna o la prestazione non risultino possibili a causa delle<br />
circostanze sopra citate, l'obbligo di consegna decade.<br />
4. Anche in caso di scioperi o serrate, i tempi di consegna risultano conseguentemente prolungati. Nei<br />
casi in cui la consegna o la prestazione non risultino possibili a causa delle circostanze sopra citate,<br />
l'obbligo di consegna decade. Se il tempo di consegna si prolunga per oltre un mese nei casi sopra<br />
citati, il committente è autorizzato a recedere dal contratto. Si esclude ogni diritto al risarcimento danni.<br />
Se circostanze quali quelle sopra citate si verificano a danno del committente, le stesse conseguenze<br />
giuridiche valgono anche per i suoi obblighi di accettazione. Possiamo appellarci alle circostanze sopra<br />
citate solo se il committente ne viene immediatamente informato.<br />
5. Se la spedizione o la consegna vengono posticipate per desiderio del committente, ci riserviamo il<br />
diritto di mettere in conto, a partire da un mese dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione,<br />
spese di magazzinaggio corrispondenti allo 0,5% dell'importo della fattura al netto per ogni mese iniziato.<br />
Le spese di magazzinaggio vengono limitate al 5% dell'importo della fattura al netto, salvo nel caso<br />
in cui il ritardo nella consegna comporti per noi costi più elevati.<br />
V. Spedizione e trasferimento del rischio<br />
1. Con la spedizione il rischio viene trasferito al committente. Se la consegna risulta ritardata per motivi<br />
che rientrano nel campo di influenza del committente o dei suoi rappresentanti, il rischio passa al<br />
committente già a partire dal giorno dell'avviso di disponibilità alla spedizione.<br />
VI. Riserva di proprietà<br />
1. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino a completo pagamento del prezzo concordato,<br />
inclusi tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale e i crediti futuri, nonché fino alla riscossione di<br />
cambiali e assegni in nostro possesso.<br />
2. Se il committente paga tramite assegno e noi emettiamo nei suoi confronti una cambiale di rifinanziamento,<br />
la riserva di proprietà decade solo quando può essere esclusa ogni rivendicazione di crediti<br />
da parte nostra connessa alla cambiale.<br />
3. La rivendita è consentita al committente nel quadro di regolari rapporti commerciali. Il committente<br />
cede a noi fin da ora i diritti che gli derivano dalla rivendita di merce sottoposta a riserva di proprietà,<br />
in particolare il diritto al pagamento nei confronti del suo acquirente. Da parte nostra accettiamo la suddetta<br />
cessione. Il committente è tenuto a denunciare ai suoi debitori la cessione su nostra richiesta.<br />
Devono esserci comunicati i nomi dei debitori del committente e i crediti corrispondenti.<br />
4. Il committente ha diritto a riscuotere i crediti risultanti dalla rivendita. In caso di ritardo di pagamento,<br />
o qualora venissimo a conoscenza di circostanze tali da ridurre la solvibilità del committente, siamo<br />
legittimati alla revoca del diritto di riscossione.<br />
5. La modifica e il trattamento della merce sottoposta a riserva di proprietà sono definite per noi in qualità<br />
di produttori ai sensi del § 950 del BGB (codice civile tedesco). Qualora la merce soggetta a riserva<br />
di proprietà venga modificata o familiarenata con altri oggetti non di nostra appartenenza, otteniamo<br />
il diritto alla comproprietà del nuovo oggetto in base al rapporto tra valore netto della fattura della<br />
merce soggetta a riserva di proprietà e valore netto della fattura delle altre merci utilizzate al momento<br />
della modifica o della combinazione.<br />
6. Non è ammesso il trasferimento a titolo di garanzia di merci di nostra proprietà. In caso di interventi<br />
da parte di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare di pignoramenti, il committente<br />
dovrà informare della nostra proprietà sulla merce e comunicarci immediatamente quanto avvenuto<br />
tramite invio di una trascrizione del protocollo di pignoramento.<br />
7. In caso di condotta da parte del committente contraria ai termini di contratto, ci riserviamo il diritto di<br />
recedere dallo stesso e di reclamare la merce spedita.<br />
8. Se il valore delle garanzie fornite supera i nostri crediti di più del 20% siamo tenuti, su richiesta del<br />
committente, a nostra scelta, al ritrasferimento o alla liberazione delle garanzie.<br />
VII. Diritti del committente in caso di difetti<br />
1. Cediamo al committente i nostri diritti nei confronti dei fornitori dei fondamentali componenti prodotti<br />
da terzi. Il committente può chiamarci a rispondere per eventuali difetti riscontrati su componenti prodotti<br />
da terzi solo quando una precedente rivendicazione nei confronti del fornitore esterno non abbia<br />
portato a risultati.<br />
2. Se il committente intende l'acquisto come transazione commerciale, la presenza di eventuali difetti<br />
deve esserci comunicata entro una settimana dal ricevimento della merce. Anche altri difetti, rilevati<br />
successivamente in seguito a una verifica accurata da svolgersi entro tale termine, devono essere<br />
denunciati immediatamente dopo la loro scoperta nella forma scritta di cui sopra.<br />
3. In caso di reclami giustificati ci riserviamo il diritto, entro un limite adeguato di almeno 14 giorni, di<br />
provvedere a nostra scelta alla riparazione o alla sostituzione del pezzo in questione. In caso tale misura<br />
non risulti efficace, il committente può decidere una riduzione del prezzo oppure, salvo il caso in cui<br />
la non conformità al contratto risulti di scarsa rilevanza, recedere dal contratto. Ha inoltre diritto a richiedere<br />
un risarcimento dei danni o un rimborso spese. Se il committente recede dal contratto, è tenuto<br />
a reinviarci l'articolo fornitogli e a provvedere, indipendentemente da altri diritti, al pagamento per il<br />
tempo di utilizzo trascorso secondo i normali canoni di noleggio.<br />
4. Non è previsto per il committente un risarcimento delle spese sostenute per adempimenti successivi,<br />
e in particolare delle spese di trasporto, spostamento, lavoro e materiale. Ciò vale anche in caso di<br />
aumento delle spese legato al trasferimento successivo dell'oggetto fornito (a cura del committente o<br />
di terzi) in luogo diverso da quello di consegna - fatti salvi i casi in cui il trasferimento risponda all'uso<br />
conforme alla destinazione del prodotto o fosse stato concordato con noi al momento della stipulazione<br />
del contratto.<br />
5. I diritti del committente in caso di difetti del prodotto cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Ciò non<br />
vale nei casi in cui la legge, al § 438 par. 1 n. 2 del Codice Civile Tedesco e § 479 par. 1 e § 634a par.<br />
1 n. 2 del Codice Civile Tedesco, prescrive scadenze più lunghe, vale a dire per opere edilizie, materiali<br />
per opere edilizie, diritti di rivalsa ed errori di costruzione.<br />
VIII. Limitazioni di responsabilità, risarcimento di danni<br />
1. Non ci assumiamo responsabilità per la violazione colposa degli obblighi contrattuali non essenziali.<br />
2. Rimangono invariati i diritti del committente in materia di responsabilità del prodotto o in caso di<br />
danni al corpo o alla salute a noi imputabili, inclusi la morte del committente o dei suoi collaboratori.<br />
3. L'abbreviazione del termine di prescrizione secondo quanto scritto al numero VII. 5. non si applica<br />
nei casi in cui possa esserci imputata una colpa grave o in caso di danni al corpo o alla salute a noi<br />
imputabili, inclusa la morte del committente o dei suoi collaboratori.<br />
IX. Luogo di adempimento, foro e diritto applicabile<br />
1. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi previsti dal contratto è Rheda-Wiedenbrück.<br />
2. Se il committente è un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico o un patrimonio particolare<br />
del diritto pubblico, foro per tutte le dispute risultanti dal rapporto contrattuale è Rheda-<br />
Widenbrück. Siamo tuttavia liberi di appellarci al tribunale competente per la sede del committente.<br />
3. Viene esclusivamente applicato il diritto tedesco. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle<br />
Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.<br />
X. Tutela della privacy<br />
1. Siamo legittimati a memorizzare, trasmettere, modificare e cancellare i dati di contatto personali del<br />
committente. Il committente ne riceve notizia in questa sede secondo § 26 del BDSG (Normativa tedesca<br />
sul mantenimento dei dati personali).<br />
2. Di norma assicuriamo - a spese del committente - l'intera spedizione mediante una comune assicurazione<br />
di trasporto che copre carico, scarico e immediato trasferimento delle merci dopo lo scarico<br />
verso il luogo di impiego. Ulteriori assicurazioni vengono stipulate solo su richiesta scritta del committente<br />
e previo pagamento anticipato.<br />
402<br />
WESTFALIA-Automotive GmbH