guida alle pratiche del - pubblico registro automobilistico
guida alle pratiche del - pubblico registro automobilistico
guida alle pratiche del - pubblico registro automobilistico
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TRASCRIVERE LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO<br />
DEVI SAPERE CHE<br />
L’art. 88, comma 2, <strong>del</strong>la legge fallimentare prevede l’annotazione <strong>del</strong>la sentenza nei pubblici<br />
registri nei confronti dei beni <strong>del</strong> fallito. Tali beni possono essere individuati solo dal curatore<br />
per evitare incongruenze e garantire che quel determinato veicolo sia stato effettivamente<br />
acquisito nella massa fallimentare.<br />
In base alla normativa speciale, il P.R.A. è ordinato su base reale, pertanto, per poter<br />
effettuare la trascrizione <strong>del</strong>la sentenza dichiarativa di fallimento occorre indicare i numeri di<br />
targa dei veicoli sui quali trascrivere la sentenza stessa.<br />
Il curatore fallimentare può richiedere, eventualmente, visure nominative (per informazioni<br />
consultare la <strong>guida</strong> <strong>alle</strong> visure nominative).<br />
CHE COSA PORTARE<br />
1. Domanda compilata sull'apposito modulo (mo<strong>del</strong>lo NP-3B anche in distribuzione gratuita<br />
presso il Pra);<br />
2. Copia autentica <strong>del</strong>la sentenza, in bollo, con gli estremi <strong>del</strong>la registrazione oppure copia<br />
conforme <strong>del</strong>l'estratto <strong>del</strong>la sentenza;<br />
3. Certificato di Proprietà o Foglio Complementare quando disponibile.<br />
In caso di mancata restituzione <strong>del</strong> documento di proprietà il Pubblico Registro<br />
Automobilistico attenendosi agli artt. 11 e 12 <strong>del</strong> DM n. 514/1992 aggiornerà gli archivi<br />
elettronici senza rilasciare un nuovo certificato di proprietà.<br />
QUANTO COSTA<br />
Quando la parte che presenta la pratica <strong>alle</strong>ga la copia conforme <strong>del</strong>la sentenza dovrà<br />
versare :<br />
1. Imposta Provinciale di Trascrizione (che varia secondo la Provincia di residenza<br />
<strong>del</strong> fallito). Per la Provincia di Firenze l'imposta dovuta per gli autovetture è di : €<br />
151,00 per autovetture fino a 53 KW e per gli atti soggetti a iva; € 3,511 per ogni<br />
KW per autovetture oltre 53 KW (esempio: 54 KW 54x 3,511 = 190,00) l'importo<br />
IPT da versare deve essere poi arrotondato all'unità di euro inferiore o superiore; per<br />
i motocicli non è dovuto l'Imposta Provinciale di Trascrizione ad eccezione dei<br />
motocicli d'epoca;<br />
2. Emolumenti Pra: € 20,92;<br />
3. Imposta di bollo senza rilascio <strong>del</strong> certificato di Proprietà: € 29,24.<br />
Quando la parte che presenta la pratica <strong>alle</strong>ga la<br />
sentenza dovrà versare :<br />
copia conforme <strong>del</strong>l'estratto <strong>del</strong>la<br />
1. Emolumenti Pra: € 20,92;<br />
2. Imposta di bollo senza rilascio <strong>del</strong> certificato di Proprietà: € 29,24;<br />
DEVI SAPERE CHE<br />
E' possibile trascrivere la sentenza di fallimento anche quando l'intestatario al Pra sia un<br />
soggetto diverso da quello dichiarato fallito.<br />
Devi anche sapere che con autorizzazione <strong>del</strong> Giudice <strong>del</strong>egato la formalità può essere<br />
eseguita con prenotazione a debito <strong>del</strong>le spese.<br />
Quando l'estratto <strong>del</strong>la sentenza di fallimento è notificato a cura <strong>del</strong>la Cancelleria al Pubblico<br />
Registro Automobilistico nei modi previsti d<strong>alle</strong> disposizioni vigenti, l'esecuzione <strong>del</strong>la formalità<br />
avviene d'ufficio.<br />
38