07.02.2014 Views

guida alle pratiche del - pubblico registro automobilistico

guida alle pratiche del - pubblico registro automobilistico

guida alle pratiche del - pubblico registro automobilistico

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PER PRIMA COSA<br />

MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA<br />

E' buona norma, quando si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti i documenti<br />

consegnati all'acquirente (carta di circolazione, documento di proprietà) e in particolare<br />

<strong>del</strong>l'atto di vendita. Se l'acquirente non trascrive al Pra il passaggio di proprietà, il precedente<br />

proprietario rimane intestatario <strong>del</strong> veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di<br />

questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al<br />

presunto possesso ed uso <strong>del</strong> veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non<br />

versate, contravvenzioni al Codice <strong>del</strong>la Strada).<br />

Per ovviare a queste sgradevolissime conseguenze, sono previsti una serie di rimedi: ricorso<br />

alla magistratura, trascrizione a tutela <strong>del</strong> venditore, perdita di possesso con dichiarazione<br />

sostitutiva, che ha valore ai soli fini fiscali (vedi pagina 36 di questa <strong>guida</strong>).<br />

RICORSO ALLA MAGISTRATURA<br />

DOVE ANDARE<br />

L’Ufficio <strong>del</strong> Giudice di Pace a Firenze è in via Fattori, 10/b tel. 055-27461.<br />

La competenza <strong>del</strong> Giudice di Pace si determina sulla base <strong>del</strong>la residenza <strong>del</strong> convenuto<br />

(<strong>del</strong>l’acquirente). In via facoltativa, se il convenuto non si oppone, è competente il giudice <strong>del</strong><br />

luogo in cui deve svolgersi l’obbligazione (art. 20 codice procedura civile).<br />

CHI PUO FARLO<br />

Il venditore che è rimasto intestatario al Pra o chiunque abbia interesse a pubblicizzare un<br />

passaggio di proprietà. Puoi ricorrere al Giudice di Pace anche quando ti sei rivolto ad<br />

un'Agenzia di <strong>pratiche</strong> auto che non ha provveduto alla trascrizione al Pra e che poi risulta<br />

fallita.<br />

CHE COSA PORTARE<br />

1. Devi esporre al Giudice di Pace come si sono svolti i fatti e presentare qualunque prova<br />

che attesta l’avvenuta vendita (es. documenti in originale o in copia);<br />

2. La prova <strong>del</strong>la mancata trascrizione al Pra <strong>del</strong> passaggio di proprietà: estratto cronologico<br />

da richiedere agli sportelli Pra;<br />

3. Prove testimoniali;<br />

4. Nel caso di Agenzia di <strong>pratiche</strong> automobilistiche che non ha provveduto a trascrivere il<br />

passaggio di proprietà, è determinante produrre la ricevuta dei pagamenti effettuati<br />

all’Agenzia per l’incarico affidato.<br />

DEVI SAPERE CHE<br />

Davanti al Giudice di Pace si apre un vero e proprio processo regolato dal codice di procedura<br />

civile. Una volta accertati i fatti, il giudice emetterà una sentenza che costituisce “titolo” per la<br />

trascrizione al Pra.<br />

Una volta ottenuta la copia conforme <strong>del</strong>la sentenza devi andare al Pra competente per la<br />

trascrizione.<br />

QUANTO COSTA<br />

Emolumenti Pra: € 20,92<br />

Imposta di bollo: € 29,24<br />

TRASCRIZIONE A TUTELA DEL VENDITORE<br />

In alternativa al ricorso al giudice il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto,<br />

rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in bollo): in questo<br />

caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP o Foglio Complementare). Sono<br />

però a carico <strong>del</strong> venditore, salvo diverse disposizioni adottate dalla Provincia, da<br />

verificare presso il locale Ufficio Provinciale, tutte le spese (imposta di bollo, IPT ed<br />

emolumenti ACI) previste per la trascrizione al P.R.A.<br />

Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai (solo in questo caso l'atto deve essere in<br />

duplice originale), gli Uffici Comunali, i titolari degli sportelli telematici, gli Uffici Provinciali<br />

<strong>del</strong>l’Aci che gestiscono il Pra, gli Uffici Provinciali <strong>del</strong>la Motorizzazione Civile.<br />

Se l'autentica viene effettuata presso il Pra occorre portare una marca da bollo da € 14,62 e un<br />

documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!