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0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Sezione I<br />

g) Deve essere spiegato con chiarezza il significato del concetto “ attribuzione casuale ” o<br />

“ attribuzione randomizzata ” dei soggetti ad un gruppo sperimentale o al gruppo di controllo.<br />

In particolare, nella sperimentazione di farmaci, dove essere ben chiarito che un soggetto può<br />

essere assegnato ad un gruppo che assumerà una sostanza inattiva. Il termine “ placebo ” non<br />

può essere solo citato, ma deve essere spiegato con parole del linguaggio comune; lo stesso<br />

vale per termini quali “ studio in doppio cieco ”, “ cross-over ”, ecc.<br />

h) Il modulo di consenso informato non deve servire di occasione per comunicare informazioni<br />

diagnostiche o prognostiche che non siano ancora note al paziente.<br />

i) Deve essere chiaramente spiegata la procedura con la quale verrà condotto lo studio;<br />

debbono essere precisati, in modo circostanziato, i “ compiti ” assegnati al soggetto e le richieste<br />

che gli verranno fatte in termini di controlli clinici e strumentali, nonché la frequenza di<br />

tali controlli. La precisione, a questo riguardo, consentirà di vagliare chiaramente l’impegno<br />

richiesto al soggetto e di spiegare le ragioni di tale impegno.<br />

j) Deve risultare ben chiaro dal testo del consenso informato che il paziente ha diritto di<br />

non partecipare alla sperimentazione che gli viene proposta, senza che ciò comporti di essere<br />

privato del miglior trattamento possibile per la sua malattia. Nel caso in cui accetti, può ritirarsi<br />

in qualsiasi momento senza essere obbligato a fornire alcuna giustificazione.<br />

k) Deve essere chiarito che il medico referente sospenderà la partecipazione del soggetto<br />

alla sperimentazione qualora ciò sia nell’interesse del paziente e gli darà ragione dei motivi<br />

della sospensione.<br />

l) Deve essere specificato che i soggetti verranno prontamente informati di qualunque<br />

notizia per loro rilevante che si renda disponibile durante lo studio.<br />

m) Deve essere garantita la segretezza dei dati relativi ai soggetti e, precisando la possibilità<br />

di ispezione della documentazione sanitaria da parte di personale autorizzato e tenuto a<br />

sua volta alla riservatezza, dovranno essere indicati gli Enti e/o le persone che potranno effettuare<br />

tale ispezione.<br />

n) Deve essere precisata l’esistenza di una polizza assicurativa a copertura di eventuali<br />

danni che il paziente dovesse subire a causa della sperimentazione.<br />

o) Deve essere chiarito che la partecipazione alla sperimentazione non comporterà per<br />

il soggetto alcun aggravio di spesa.<br />

p) Il paziente deve essere informato esplicitamente che la sperimentazione cui aderisce<br />

è stata approvata dai comitati riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente.<br />

q) Deve risultare che il soggetto, o il suo rappresentante legalmente valido, ha effettivamente<br />

avuto la possibilità di fare domande e di ottenere risposte in quantità sufficiente, nonché<br />

un tempo di riflessione congruo per compiere una scelta consapevole<br />

r) Al soggetto deve essere fornito un documento, a cura dello sperimentatore, da cui<br />

risulti che il soggetto stesso sta partecipando ad uno studio. Tale documento deve riportare le<br />

caratteristiche essenziali dello studio, i nomi dei responsabili dello studio stesso con relativo<br />

indirizzo e numero di telefono.<br />

s) Dopo aver ottenuto l’assenso del soggetto a questo proposito, si deve informare il<br />

medico di famiglia della partecipazione del soggetto stesso alla sperimentazione.<br />

t) Deve essere specificato che l’approvazione della sperimentazione da parte della competente<br />

Autorità sanitaria include che i risultati dello studio verranno portati a conoscenza<br />

della comunità scientifica ed i dati raccolti durante la sperimentazione non potranno rimanere<br />

di proprietà di singoli o gruppi che li possano utilizzare secondo il loro esclusivo interesse.<br />

2. Comprensione dell’informazione<br />

La modalità con la quale si presentano ad un soggetto i contenuti selezionati ha grande<br />

rilevanza nell’invitare o meno il destinatario del consenso informato a leggerlo attentamente<br />

e a comprenderlo. Ostacoli alla comprensione possono essere rappresentati anche<br />

da condizioni e/o sentimenti connessi con la malattia: il medico, quindi, non deve proporre<br />

direttamente la partecipazione ad una ricerca ad una persona manifestamente non in grado<br />

di esaminare adeguatamente tale proposta.<br />

52 2009

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