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0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Struttura organizzativa<br />

Allegato 2<br />

INDICAZIONI PER LA STESURA<br />

DI MODULI DI CONSENSO INFORMATO<br />

ALLA PARTECIPAZIONE A STUDI CLINICI SPERIMENTALI<br />

Le indicazioni qui presentate definiscono le caratteristiche irrinunciabili che devono<br />

presentare i moduli di consenso informato per la partecipazione di soggetti umani a studi<br />

sperimentali.<br />

Il consenso del soggetto può essere richiesto solo dopo che gli sono state fornite adeguate<br />

informazioni sullo studio, nonché sui suoi diritti e responsabilità.<br />

Con il termine di “ consenso informato ”, quindi, ci si riferisce all’assenso volontario di<br />

un soggetto a partecipare ad uno studio e alla documentazione comprovante tale assenso.<br />

Le indicazioni che vengono date nel presente documento sono da ritenersi valide e rilevanti<br />

anche per la conduzione di un approfondito colloquio, di cui la lettura e la firma del<br />

modulo di consenso, con relativo foglio informativo, costituiscono solo l’atto finale o suggello.<br />

Secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica i requisiti del consenso informato, sotto il<br />

profilo operativo, sono i seguenti:<br />

1. offerta dell’informazione;<br />

2. comprensione dell’informazione;<br />

3. libertà decisionale;<br />

4. capacità decisionale.<br />

* * *<br />

1. Offerta dell’informazione: contenuti essenziali del consenso informato<br />

Si analizzano di seguito quali modalità devono essere seguite nel sottoporre al soggetto<br />

le informazioni per consentirgli di scegliere se partecipare allo studio proposto o meno.<br />

Si considerano, altresì, quali elementi informativi devono essere inclusi nella documentazione<br />

informativa, acclusa al vero e proprio modulo di consenso informato, predisposta per<br />

consentire una scelta consapevole a soggetti cui venga proposto di partecipare ad uno studio<br />

sperimentale.<br />

a) Il testo del consenso informato deve essere in italiano o comunque in una lingua<br />

compresa dal soggetto.<br />

b) Qualora il soggetto non sia in grado di dare un consenso consapevole di persona (se<br />

si trova in stato di incoscienza, se è affetto da grave malattia mentale o menomazione fisica)<br />

la possibilità di arruolare tale tipo di paziente deve essere preventivamente sottoposta al<br />

Comitato Etico cui viene richiesto il parere sullo studio. Inoltre, in tali evenienze, deve essere<br />

registrato il consenso informato di un rappresentante legalmente valido del paziente cui sia<br />

stato adeguatamente spiegato che la partecipazione favorisce il benessere e l’interesse del soggetto.<br />

Nei rari casi in cui non sia possibile, per valide ragioni, rispettare queste indicazioni, lo<br />

sperimentatore deve documentare e motivare il proprio comportamento.<br />

c) Ai soggetti deve essere concesso un tempo adeguato per decidere se vogliono partecipare<br />

o meno allo studio, così da poter avere la possibilità di consultare persone di fiducia.<br />

d) Il consenso deve essere sempre firmato dal soggetto o, nel caso di impossibilità di<br />

questi, da un rappresentante legalmente valido del paziente o da 2 testimoni che attestino<br />

l’osservanza degli interessi del paziente.<br />

e) Il soggetto interpellato perché partecipi ad una sperimentazione deve essere informato<br />

sugli obiettivi, metodi e benefici previsti come sui rischi, effetti collaterali e disturbi<br />

potenziali; questo bilancio tra benefici ottenibili e rischi potenziali è uno dei criteri fondamentali<br />

di giudizio e per questo deve essere posto all’inizio del consenso informato o del<br />

modulo informativo ad esso allegato. Le informazioni devono essere comprensibili, veritiere e<br />

complete, evitando eccessivi dettagli tecnici.<br />

f) L’esposizione dei benefici e dei rischi deve essere integrata con una illustrazione dei<br />

trattamenti e delle procedure standard di uso corrente.<br />

2009 51

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