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0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Sezione I<br />

validità della Unità o struttura proposta per<br />

la sperimentazione, con specifico riferimento<br />

alla presenza di idonea strumentazione e di<br />

provata professionalità del personale sanitario<br />

e, più in generale, all’adeguatezza delle<br />

risorse richieste per lo studio.<br />

3.3. Il CEI ha compiti di controllo sulla conduzione<br />

delle sperimentazioni tramite l’esame<br />

della documentazione esistente e relativa<br />

a ciascun soggetto dello studio, verificando<br />

i seguenti punti:<br />

– riservatezza, informazioni al paziente e<br />

consenso, informazione al medico curante<br />

ed al personale sanitario interessato;<br />

– aderenza a quanto approvato dal CEI nella<br />

esecuzione degli esami e delle visite e nell’impegno<br />

economico;<br />

– modalità di gestione dei prodotti relativi<br />

alla sperimentazione.<br />

3.4. Al di là delle conoscenze e verifiche previste<br />

dalla normativa vigente [art. 2 del D.L.<br />

211/2003, lettera m) e t); art. 3, comma 1, lettera<br />

a); art. 12, comma 3, 4, 5, 6] il CEI mantiene<br />

un diretto contatto con le attività di<br />

sperimentazione in corso, sorvegliandone il<br />

buon andamento, anche dal punto di vista<br />

del mantenimento degli standard clinicoassistenziali<br />

e riesaminandole periodicamente<br />

con tempistica correlata alla durata<br />

degli studi.<br />

Art. 4 – Convocazione<br />

4.1. Il CEI si riunisce di norma una volta al<br />

mese (salvo particolari necessità che richiedano<br />

diversa programmazione), previa convocazione<br />

da parte del Presidente tramite la<br />

Segreteria con allegato ordine del giorno.<br />

4.2. L’eventuale impossibilità alla partecipazione<br />

alla seduta deve essere tempestivamente<br />

comunicata alla Segreteria.<br />

4.3. Si considera valida la seduta se è<br />

presente il quorum (metà + 1) dei componenti<br />

del CEI, esclusi gli assenti giustificati<br />

mediante comunicazione scritta, purché sia<br />

presente almeno un terzo dei componenti.<br />

4.4. Rilevate le presenze da parte della<br />

Segreteria, si procede all’apertura dei lavori.<br />

Art. 5 – Procedure<br />

5.1. Anche con riferimento a quanto definito<br />

al precedente punto 3.1, ed in particolare<br />

alla opportunità che gli studi da condurre<br />

rientrino in una strategia programmatoria<br />

e comunque nel settore di interesse<br />

scientifico della <strong>Fondazione</strong>, la documentazione<br />

relativa ai protocolli di studio e di sperimentazione<br />

viene esaminata dal CEI<br />

secondo l’ordine cronologico di trasmissione<br />

alla Segreteria, salvo casi particolari, di volta<br />

in volta valutati, in relazione a specifici interessi<br />

o urgenze. Di tale deroga viene fatta<br />

menzione nel verbale relativo alla seduta del<br />

CEI di riferimento.<br />

La Segreteria protocolla la documentazione<br />

in entrata, ne registra la data di acquisizione<br />

e comunica la stessa allo Sperimentatore.<br />

I tempi tecnici di valutazione di cui al successivo<br />

punto 5.6 partono da tale data di presentazione.<br />

5.2. La lingua ufficiale del CEI è l’italiano;<br />

pertanto, la domande di sperimentazione e<br />

tutta la documentazione allegata deve essere<br />

prodotta in italiano.<br />

5.3. Ogni componente riceve la documentazione<br />

relativa ai progetti di sperimentazione<br />

con congruo anticipo, al fine di poterne<br />

prendere visione ed effettuare un esame preventivo.<br />

5.4. Non sono prese in esame domande presentate<br />

non complete nella documentazione<br />

prevista dalla normativa vigente e nella modulistica<br />

predisposta.<br />

5.5. Lo Sperimentatore, ove necessario,<br />

dovrà richiedere ai Primari/ Direttori o<br />

comunque ai Responsabili delle strutture ove<br />

intende svolgere la ricerca, l’autorizzazione<br />

all’utilizzo delle strutture medesime.<br />

5.6. Il CEI, in caso di sperimentazioni<br />

monocentriche, è tenuto a formulare un<br />

parere entro sessanta giorni dal ricevimento<br />

della richiesta completa di tutta la documentazione<br />

(art. 6.3 D.Lgl. 211/03); eventuali<br />

richieste di chiarimento, ovvero di integrazione<br />

della documentazione prodotta, da<br />

potersi richiedere solo una volta, determinano<br />

l’interruzione dei termini per il periodo<br />

compreso tra la data di inoltro e quella di<br />

ricevimento degli elementi integrativi sollecitati<br />

(art. 4 D. Lgl. 211/03).<br />

5.7. Il CEI, in caso di sperimentazioni multicentriche<br />

nelle quali venga indicato come<br />

Comitato Etico al quale afferisce lo sperimentatore<br />

del Centro Coordinatore, fornisce<br />

parere motivato entro 30 giorni a decorrere<br />

dalla data di ricevimento della richiesta<br />

(parere unico).<br />

5.8. Il CEI, in caso di sperimentazioni multicentriche<br />

nelle quali venga indicato come<br />

Comitato Etico al quale afferisce lo Sperimentatore<br />

di un Centro partecipante, può<br />

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