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0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Struttura organizzativa<br />

di procedure pubbliche di selezione e valutazione.<br />

Il personale da utilizzare presso le unità di<br />

ricerca dell’Istituto verrà individuato attraverso<br />

una procedura selettiva intesa a valutare,<br />

secondo criteri che verranno regolamentati<br />

dalla Direzione Scientifica, l’idoneità<br />

e l’attitudine a svolgere attività di ricerca.<br />

TITOLO VII<br />

Incompatibilità e attività<br />

libero professionale intramuraria<br />

del personale dipendente<br />

Art. 34 – Regolamentazione<br />

dell’incompatibilità<br />

Il dipendente, oltre a quanto stabilito dall’art.<br />

2105 del codice civile, non può esercitare attività<br />

commerciali ed industriali, né assumere<br />

altri impieghi o incarichi alle dipendenze di<br />

altri Enti o società pubbliche e private.<br />

Circa la possibilità di svolgere altre attività al<br />

di fuori della <strong>Fondazione</strong>, valgono le norme<br />

legislative, contrattuali e regolamentari in<br />

materia.<br />

In ogni caso, il dipendente è tenuto a comunicare<br />

alla <strong>Fondazione</strong> le attività estranee al<br />

servizio ospedaliero e di ricerca.<br />

Il personale medico che svolge rapporto di<br />

lavoro a tempo definito potrà richiedere il<br />

passaggio al tempo pieno, che dovrà essere<br />

concesso entro 24 mesi; in conseguenza della<br />

maggiore disponibilità di ore di servizio, la<br />

<strong>Fondazione</strong> provvederà alla revisione degli<br />

organici per il corrispondente numero di ore.<br />

L’accertamento delle incompatibilità, e l’adozione<br />

dei conseguenti provvedimenti, competono<br />

al Direttore Generale, sentito il Direttore<br />

Sanitario o il Direttore Scientifico o il<br />

Direttore Amministrativo, secondo le rispettive<br />

competenze.<br />

Art. 35 – Attività libero professionale<br />

intramuraria<br />

Le modalità di svolgimento dell’attività libero<br />

professionale intramuraria sono disciplinate<br />

con apposita regolamentazione emanata dall’Istituto<br />

in data 1 luglio 1997, nonché dalle<br />

successive modifiche ed integrazioni che<br />

saranno apportate in ragione delle innovazioni<br />

legislative e delle esigenze gestionali<br />

che dovessero intervenire nel corso del<br />

tempo.<br />

TITOLO VIII<br />

Disposizioni transitorie e finali<br />

Art.36 – Sistemazione del personale<br />

assunto prima del presente adeguamento<br />

Il personale che, senza l’espletamento delle<br />

procedure pubbliche di selezione e valutazione,<br />

sia in servizio anteriormente alla data<br />

di emanazione delle presenti modifiche ed<br />

integrazioni regolamentari viene inquadrato<br />

in organico previo superamento di concorsi<br />

interni riservati, da espletare nei tempi e con<br />

modalità che verranno individuati dal Direttore<br />

Generale.<br />

L’inquadramento di cui al precedente<br />

comma resta condizionato all’accertamento<br />

del possesso dei requisiti stabiliti per le analoghe<br />

figure presenti nei ruoli degli Enti e<br />

delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.<br />

La presente norma ha validità di un anno a<br />

decorrere dalla sua emanazione e può essere<br />

applicata per una sola volta.<br />

Art. 37 – Rinvio<br />

Per quanto non previsto dalle presenti<br />

norme, si applicano le disposizioni contrattuali<br />

e legislative concernenti gli Istituti di<br />

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di<br />

diritto privato e le Fondazioni.<br />

2009 43

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