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0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Percorsi diagnostici e terapeutici<br />

I requisiti di contenuto della cartella clinica sono ben delineati nel<br />

“ Manuale della Cartella clinica ” che la Regione Lombardia (www.sanita.<br />

regione.lombardia.it) ha prodotto nel 2001 e rappresentati da:<br />

a) Rintracciabilità.<br />

b) Chiarezza.<br />

c) Accuratezza.<br />

d) Veridicità.<br />

e) Pertinenza.<br />

f) Completezza.<br />

Dal punto di vista delle sanzioni, l’omessa o irregolare compilazione della<br />

cartella clinica può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio, Art. 328<br />

del codice penale (“Il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che<br />

indebitamente rifiuta un atto dell’ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza<br />

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto<br />

senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ”).<br />

Qualora invece si verificasse una non accorta compilazione con errate<br />

annotazioni o contraffazioni di parti di cartella clinica, si potrebbe incorrere<br />

nei reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale in<br />

atti pubblici, puniti dagli articoli 476 e 479 del codice penale (Art. 476: Il pubblico<br />

ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un<br />

atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se<br />

la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di<br />

falso, la reclusione è da tre a dieci anni. – Art. 479: Il pubblico ufficiale che, ricevendo<br />

o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che<br />

un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come<br />

da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni<br />

da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a<br />

provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476).<br />

La durezza delle sanzioni sopra riportate è legata al fatto che la cartella<br />

clinica costituisce un atto di fede privilegiata poiché, trattandosi di atto pubblico,<br />

è considerato a priori un atto vero fino a prova di falso, così come normato<br />

dall’articolo 2700 del codice civile (Art. 2700: L’atto pubblico fa piena<br />

prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale<br />

che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti<br />

che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti).<br />

La normativa sopra evidenziata si applica a tutte le componenti della cartella<br />

clinica quali:<br />

− la scheda di dimissione ospedaliera;<br />

− la cartella infermieristica;<br />

− i consensi informati che devono risultare compilati compiutamente;<br />

− la copia della lettera di dimissione al paziente;<br />

− i referti di tutte le indagini di laboratorio e strumentali.<br />

La cartella nutrizionale soggiace alle stesse norme e, pertanto, essendo<br />

parte integrante della cartella clinica deve essere compilata puntualmente<br />

nonché in maniera chiara e leggibile per evitare di incorrere nelle sanzioni<br />

sopra previste.<br />

2009 205

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