13.01.2014 Views

0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

0-TESTO COMPLETO.pdf - Fondazione Santa Lucia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Attività didattica e formativa<br />

SI CONVIENE E SI STIPULA<br />

QUANTO SEGUE<br />

Art. 1 (Obblighi del soggetto ospitante) – a) Ad<br />

accogliere presso le sue strutture un numero<br />

max di 01 soggetti in tirocinio di formazione<br />

ed orientamento per anno accademico su<br />

proposta del soggetto promotore; sempre in<br />

base alla disponibilità dei posti;<br />

b) a designare un tutor aziendale incaricato<br />

di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;<br />

c) a favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente<br />

di lavoro;<br />

d) in caso di incidente durante lo svolgimento<br />

del tirocinio, il soggetto ospitante si<br />

impegna a segnalare l’evento, entro i tempi<br />

previsti dalla normativa vigente, agli Istituti<br />

assicurativi (facendo riferimento al numero<br />

della polizza sottoscritta dal soggetto promotore)<br />

ed al soggetto promotore.<br />

Art. 2 (Obblighi del soggetto promotore) –<br />

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i<br />

contro gli infortuni sul lavoro presso<br />

l’INAIL, nonché per la responsabilità civile<br />

presso compagnie assicurative operanti<br />

nel settore. Il soggetto promotore si impegna<br />

a far pervenire alla regione o alla provincia<br />

delegata. alle strutture provinciali del<br />

Ministero del lavoro e della previdenza<br />

sociale competenti per territorio in materia<br />

di ispezione, nonché alle rappresentanze<br />

sindacali aziendali copia della Convenzione<br />

di ciascun progetto formativo e di orientamento.<br />

Il soggetto promotore designa un tutor universitario<br />

in veste di responsabile didatticovento,<br />

entro i tempi previsti dalla normativa<br />

vigente, agli istituti assicurativi e alle rispettive<br />

strutture di provenienza.<br />

2. La presente convenzione ha validità triennale<br />

a partire dalla data di stipula.<br />

Art. 5 – 1. Il soggetto ospitante apporrà il<br />

timbro e la firma sul registro di rilevazione<br />

delle ore di presenza dell’allievo tirocinante.<br />

2. Il soggetto ospitante invierà al termine del<br />

tirocinio una breve relazione scritta di valutazione<br />

del tirocinio dell’allievo.<br />

Roma, 5 Gennaio 2009<br />

Per la <strong>Fondazione</strong><br />

Il Presidente<br />

Maria Adriana Amadio<br />

Per l’IFO<br />

Il Direttore Generale F.F.<br />

Giorgio Marianetti<br />

Il Direttore del Servizio Affari Generali<br />

Anna Maria Bianchi<br />

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO<br />

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del lavoro<br />

e della previdenza sociale n. 142 – 25/03/1998)<br />

TRA<br />

l’Università degli Studi G. D’Annunzio<br />

di Chieti-Pescara, con sede legale in via<br />

del Vestini, Chieti, codice fiscale numero<br />

93002750698, d’ora in poi denominato “ soggetto<br />

promotore ”, rappresentata dal Rettore<br />

Prof. Franco Cuccurullo, e per delega dal<br />

Preside della Facoltà di Psicologia, Prof. Raffaele<br />

Ciafardone, con sede in Chieti, Via dei<br />

Vestini, 31<br />

E<br />

la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> con sede legale in<br />

Via Ardeatina, 306 – 00179 Roma partita IVA<br />

05692831000, d’ora in poi denominato “ soggetto<br />

ospitante ”, rappresentata dal Legale<br />

Rappresentante Maria Adriana Amadio, nata a<br />

Roma il 01/01/1947 e residente a Roma<br />

PREMESSO<br />

1) che al fine di agevolare le scelte professionali<br />

mediante la conoscenza diretta del<br />

mondo del lavoro e realizzare momenti di<br />

alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei<br />

processi formativi i soggetti richiamati<br />

all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24<br />

giugno 1997 n. 196 possono promuovere<br />

tirocini di formazione ed orientamento<br />

presso enti pubblici ed imprese a beneficio di<br />

coloro che abbiano già assolto all’obbligo<br />

scolastico ai sensi della legge 31 dicembre<br />

1962 n. 1859;<br />

2) che in materia di tirocini formativi e<br />

orientativi trovano applicazione le disposizioni<br />

contenute nel Regolamento di attuazione<br />

del citato art. 18 della legge 189/97,<br />

emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;<br />

2009 101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!