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Struttura organizzat.. - Fondazione Santa Lucia

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<strong>Struttura</strong><br />

<strong>organizzat</strong>iva


Sezione I<br />

La <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> è un IRCCS di diritto privato e un<br />

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione<br />

neuromotoria. Lo Statuto approvato con decreto ministeriale<br />

del 20/10/1998, pubblicato in estratto sulla GU del 4/11/<br />

1998 serie generale n. 275 è integralmente riportato nelle pagine<br />

seguenti.<br />

Il nuovo Regolamento Organico (in sostituzione di quello del<br />

4/11/1999) è stato inviato al Ministero della Salute il 19/5/2004, ed<br />

è riprodotto nelle pagine seguenti. È stato elaborato in adempimento<br />

alle disposizioni del decreto legislativo 229/1999 ed in particolare<br />

all’art. 15 undecies che prevede l’adeguamento da parte<br />

degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto<br />

privato dei propri ordinamenti del personale al predetto decreto.<br />

Presidente: Maria Adriana Amadio<br />

Direttore Generale: Luigi Amadio<br />

Direttore Scientifico: Carlo Caltagirone<br />

Direttore Sanitario: Antonino Salvia<br />

Direttore Amministrativo: Beniamino Ceccarelli<br />

Direttore Servizi Tecnico Economali: Maria Adriana Amadio<br />

Collegio Sindacale: Enrico Santoro<br />

Michele Lucciola<br />

Fernando Pietrostefani<br />

40 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Comitato Etico: Fiorenzo Angelini<br />

Massimo Biagini<br />

Carlo Caltagirone<br />

Vincenzo Castellano<br />

Francesco Chiappetta<br />

Maria Giulia Colombini<br />

Anna Maria Di Nardo<br />

Piero Fucci<br />

Antonio Ierna<br />

Massimo Musicco<br />

Antonino Salvia<br />

Stefano Paolucci<br />

Bruno Silvestrini<br />

Elena Villa<br />

Consiglio dei Sanitari: Antonino Salvia<br />

Carlo Caltagirone<br />

Rita Formisano<br />

Lucio Fraracci<br />

Maria Grazia Grasso<br />

Marco Molinari<br />

Stefano Paolucci<br />

Luigi Pizzamiglio<br />

Sandra Terziani<br />

Marco Traballesi<br />

Personale dell’Istituto 2006<br />

Laureati in ruolo 72<br />

Contrattisti e borsisti 95<br />

Infermieri e tecnici sanitari 316<br />

Personale tecnico 80<br />

Servizi generali 135<br />

Amministrativi 42<br />

Totale 740<br />

2006 41


Attività editoriale<br />

DIREZIONE<br />

AMMINISTRATIVA<br />

Personale<br />

Amministrazione<br />

Pianificazione<br />

e controllo<br />

Sistemi informativi<br />

Clienti<br />

DIREZIONE GENERALE<br />

Sicurezza<br />

Relazioni esterne<br />

Segreteria generale Pianificazione strategica<br />

DIREZIONE<br />

ECONOMATO<br />

DIREZIONE<br />

SANITARIA<br />

Servizi generali<br />

Servizi socio sanitari<br />

Servizio acquisti<br />

Poliambulatorio<br />

Centro congressi<br />

e didattica<br />

Servizi diagnostici<br />

Servizi tecnici<br />

Unità di degenza<br />

Servizi di supporto<br />

gestione CERC<br />

Riabilitazione<br />

interdivisionale<br />

ed extraospedaliera<br />

Ufficio stampa<br />

SEZIONE<br />

FORMAZIONE<br />

ECM<br />

DIREZIONE<br />

SCIENTIFICA<br />

Coordinamento<br />

Comitato<br />

Tecnico-Scientifico<br />

Comitato Etico<br />

Laboratori e servizi<br />

di ricerca<br />

Polo Didattico<br />

Biblioteca<br />

42 2006


Assistenza<br />

spirituale<br />

Servizi socio-sanitari<br />

Accettazione:<br />

Poliambulatorio<br />

Ricoveri Ordinari<br />

Day Hospital<br />

Assistenza sanitaria<br />

Assistenza sociale<br />

Gestione terapie<br />

Informazioni<br />

Riabilitazione esterna<br />

Servizio mortuario<br />

Servizio dietologico<br />

URP<br />

Casa Dago<br />

Sistema informativo<br />

ospedaliero<br />

Poliambulatorio<br />

Andrologia<br />

Angiologia<br />

Cardiologia<br />

Dermatologia<br />

Ecografia<br />

Foniatria<br />

Medicina dello Sport<br />

Medicina Fisica<br />

e Riabiitazione<br />

Medicina Preventiva<br />

Neurofisiopatologia<br />

Neurologia<br />

Neuropsicologia adulti<br />

Neuropsicologia<br />

dell’età evolutiva<br />

Oculistica/Ortottica<br />

Ortopedia<br />

Otorinolaringoiatria<br />

Penumologia<br />

Psichiatria<br />

Reumatologia<br />

Urologia<br />

DIREZIONE SANITARIA<br />

Segreteria<br />

Servizi sanitari<br />

ausiliari<br />

Aggiornamento<br />

professionale<br />

Sistema<br />

qualità aziendale<br />

Sicurezza<br />

Farmacia<br />

Servizi diagnostici<br />

Reparti di degenza<br />

Servizi riabilitativi<br />

Laboratorio<br />

analisi<br />

Laboratorio<br />

di microbiologia<br />

Diagnostica<br />

per immagini<br />

Radiologia<br />

convenzionale<br />

RMN<br />

ECO<br />

TAC<br />

Unità<br />

Operativa A Day<br />

Hospital<br />

Unità<br />

Operativa B<br />

Unità<br />

Operativa C<br />

Unità<br />

Operativa D<br />

Unità<br />

Operativa E<br />

Unità<br />

Operativa F<br />

Foniatrico<br />

Respiratorio<br />

Neuromotorio<br />

Urologico<br />

Riabilitazione<br />

interdivisionale ed<br />

extraospedaliera<br />

Palestra<br />

Piscina<br />

Neuropsicologia<br />

Servizi di terapia:<br />

Cognitiva<br />

del Linguaggio<br />

della Disfagia<br />

Occupazionale<br />

dell’Eminattenzione<br />

2006 43


Comitato Tecnico<br />

Scientifico<br />

Coordinamento<br />

Organizzazione attività<br />

culturali e relazioni<br />

scientifiche esterne<br />

Monitoraggio<br />

della attività<br />

di ricerca<br />

Programmazione<br />

e verifica degli studi<br />

Analisi e cura<br />

dei fondi<br />

Raccolta e valutazione<br />

dei prodotti di ricerca<br />

DIREZIONE SCIENTIFICA<br />

Comitato Etico<br />

Laboratori e<br />

servizi di ricerca<br />

Neurologia clinica<br />

e comportamentale<br />

Epidemiologia<br />

clinica<br />

Fisiologia<br />

neuromotoria<br />

Neuroscienze<br />

sperimentali<br />

Trials clinici<br />

Sperimentazione<br />

clinico<br />

farmacologica<br />

Neuropsicologia<br />

Neurofisiopatologia<br />

Neuroimmagini<br />

Organizzazione<br />

e gestione<br />

dei servizi sanitari<br />

Centro Studi<br />

su Alimentazione<br />

e Riabilitazione<br />

Ricerca clinica<br />

traslazionale<br />

Polo Didattico<br />

Corso di laurea<br />

di I livello Infermieri<br />

Corso di laurea<br />

di I livello Fisioterapisti<br />

Corso di laurea<br />

di I livello Logopedisti<br />

Corso di laurea<br />

di I livello Tecnici<br />

di Neurofisiopatologia<br />

Sc. di Specializzazione<br />

in Neuropsicologia<br />

Sc. di Specializzazione<br />

in Neurofisiopatologia<br />

SEZIONE<br />

FORMAZIONE ECM<br />

Biblioteca<br />

44 2006


Neurologia clinica<br />

e comportamentale<br />

Neuropsicologia<br />

della memoria<br />

Neuropsicologia<br />

comportamentale<br />

Neurourologia<br />

Neurosonologia<br />

Centro applicazioni<br />

tecnologiche<br />

riabilitative (CARE)<br />

Neuropsichiatria<br />

Morfologia e<br />

morfometria<br />

per neuroimmagini<br />

Neuropsicologia<br />

sperimentale<br />

Neuropsicobiologia<br />

sperimentale<br />

Fisiologia<br />

neuromotoria<br />

Postura e<br />

locomozione<br />

Controllo visuomotorio<br />

e fisiologia<br />

microgravitaria<br />

spaziale<br />

Realtà virtuali<br />

Metodi<br />

computazionali<br />

e biomeccanica<br />

della mano<br />

Chinesiologia<br />

clinica e riabilitativa<br />

Anatomia funzionale<br />

del controllo<br />

neuromotorio<br />

Organizzazione<br />

e gestione<br />

dei servizi sanitari<br />

Ricerca clinica<br />

traslazionale<br />

Laboratori e servizi di ricerca<br />

Neuropsicologia<br />

Neurofisiopatologia<br />

clinica<br />

Neuropsicologia<br />

dell’attenzione<br />

Neuropsicologia<br />

dei disturbi<br />

visuo-spaziali<br />

e della navigazione<br />

Analisi<br />

quali-quantitativa<br />

dell’E.E.G.<br />

Fisiopatologia<br />

delle malattie<br />

extrapiramidali<br />

Dislessia<br />

dell’età evolutiva<br />

Psicofisica<br />

della visione<br />

Neurofisiologia<br />

clinica dei sistemi<br />

somato-sensoriali<br />

e motori<br />

Psicopatologia<br />

del linguaggio<br />

Neuroimmagini<br />

Epidemiologia<br />

dei disturbi cognitivi<br />

Processi<br />

multisensoriali<br />

Neuropsicologia<br />

del movimento<br />

dell’integrazione<br />

cross modale<br />

Centro studi<br />

su alimentazione<br />

e riabilitazione<br />

Applicazioni<br />

cliniche di RM<br />

Spazio e<br />

controllo motorio<br />

Metodi e fisica<br />

Neuroscienze sperimentali<br />

Psicobiologia<br />

Neurochimica<br />

Neurogenetica<br />

Neurobiologia<br />

cellulare<br />

Neuroimmunologia<br />

Neurobiologia<br />

molecolare<br />

Neurofisiologia<br />

Neurologia<br />

sperimentale<br />

Neuroriabilitazione<br />

sperimentale<br />

Neuroendocrinologia<br />

Stabulario<br />

Neurobiofisica<br />

Psichiatria<br />

molecolare e genetica<br />

Neurobiologia del<br />

comportamento<br />

Neurofisiopatologia<br />

sperimentale e<br />

del comportamento<br />

Cell signaling<br />

Neurobiochimica<br />

Neuroproteomica<br />

Neurobiologia<br />

molecolare e cellulare<br />

Apoptosi<br />

Neuroanatomia<br />

Neuroplasticità<br />

Neuroembriologia<br />

Neuroembriologia<br />

molecolare<br />

Neurochimica<br />

dei lipidi<br />

2006 45


Sezione I<br />

STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA LUCIA<br />

Art. 1 – Su iniziativa del “ Centro Residenziale Clinica <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> S.r.l. ”<br />

è costituita la “ FONDAZIONE SANTA LUCIA ”.<br />

Art. 2 – La <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> ha sede in Roma, Via Ardeatina<br />

n. 306.<br />

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove succursali,<br />

agenzie, rappresentanze, sezioni distaccate e di sopprimerle.<br />

Art. 3 – La <strong>Fondazione</strong> che non ha scopo di lucro e che in nessun caso<br />

può distribuire avanzi di gestione si prefigge:<br />

– di operare, in armonia alle normative vigenti, nel settore della rieducazione<br />

funzionale delle malattie conseguenti a lesioni del Sistema Nervoso<br />

Centrale e di altri apparati tramite presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri,<br />

laboratori di ricerca, centri di studio;<br />

– di perseguire finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della<br />

organizzazione e gestione dei servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero<br />

e cura;<br />

– di fornire agli organi ed enti del SSN e ad analoghe istituzioni europee<br />

il supporto tecnico ed operativo per l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento<br />

dei piani sanitari nazionali ed europei in materia di ricerca sanitaria<br />

nonché di formazione continua del personale.<br />

La attività scientifica è diretta a sviluppare le conoscenze nel settore specifico<br />

delle neuroscienze, del recupero di funzioni e della sanità pubblica.<br />

In particolare sulla base di una stretta connessione tra ricerca di laboratorio<br />

e ricerca clinica verranno assicurati:<br />

a) il rapido trasferimento dei risultati alla pratica assistenziale;<br />

b) la validazione scientifica di metodologie diagnostiche e terapeutiche;<br />

c) la formulazione e diffusione di protocolli diagnostici e terapeutici;<br />

d) la formazione di personale specializzato per l’assistenza e la ricerca;<br />

e) la diffusione dell’informazione e dell’educazione sanitaria.<br />

Art. 4 – Al fine di conseguire nel modo più qualificato i suddetti scopi e<br />

finalità la <strong>Fondazione</strong> collaborerà con Istituzioni Scientifiche ed Enti specializzati<br />

nazionali ed internazionali, mettendo a disposizione le proprie strutture<br />

funzionali.<br />

Per il raggiungimento degli scopi statutari la <strong>Fondazione</strong> provvederà<br />

oltreché con i proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività istituzionali<br />

anche con i mezzi derivanti da eventuali contributi per la ricerca scientifica<br />

e da prestazioni ad enti e privati.<br />

Art. 5 – Il patrimonio della <strong>Fondazione</strong> è costituito dai beni conferiti<br />

dal “ CENTRO RESIDENZIALE CLINICA SANTA LUCIA S.r.l. ” descritti nell’elenco<br />

allegato all’atto costitutivo. Esso potrà essere aumentato sia dai succes-<br />

46 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

sivi conferimenti acquisiti a qualsivoglia titolo sia con legati, eredità, erogazioni<br />

da parte di Enti pubblici e privati.<br />

Art. 6 – Sono organi della <strong>Fondazione</strong>:<br />

a) il Presidente;<br />

b) il Consiglio di Amministrazione;<br />

c) il Direttore Generale;<br />

d) il Comitato Tecnico Scientifico;<br />

e) la Commissione per la Ricerca Scientifica;<br />

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.<br />

Art. 7 – Il Presidente ha la legale rappresentanza della <strong>Fondazione</strong>, convoca<br />

almeno ogni sei mesi il Consiglio di Amministrazione e determina le materie da<br />

sottoporre all’esame e alle deliberazioni del Consiglio stesso.<br />

In caso di sostituzione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione<br />

designerà il nuovo Presidente.<br />

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso<br />

il Presidente, che restano in carica a tempo indeterminato.<br />

I membri che cessano dalla carica per morte o dimissioni vengono sostituiti<br />

dagli altri membri in carica per cooptazione a voti di maggioranza.<br />

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e<br />

straordinaria amministrazione. Viene convocato di regola ogni sei mesi e<br />

comunque almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio<br />

finanziario per l’approvazione del bilancio. Delle riunioni verrà redatto formale<br />

verbale in apposito registro dal segretario che verrà nominato dal Consiglio<br />

di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto.<br />

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza<br />

della maggioranza dei membri.<br />

Art. 9 – Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Tutti i poteri di gestione ordinaria sono attribuiti al Direttore Generale.<br />

Art. 10 – Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva generale<br />

in ordine all’attività di ricerca scientifica della <strong>Fondazione</strong>. Il Consiglio di<br />

Amministrazione con apposito regolamento ne determina la composizione e<br />

le attribuzioni.<br />

Art. 11 – Nell’ambito delle finalità della <strong>Fondazione</strong>, il Consiglio di<br />

Amministrazione nomina una Commissione per la valutazione, la programmazione<br />

e la verifica degli aspetti economico-finanziari dell’attività di<br />

ricerca scientifica.<br />

Essa è composta dai seguenti membri:<br />

a) presidente del Consiglio di Amministrazione;<br />

b) due membri del Consiglio di Amministrazione;<br />

2006 47


Sezione I<br />

c) presidente del Collegio dei Revisori;<br />

d) direttore scientifico;<br />

e) due esperti in programmazione sanitaria;<br />

f) due rappresentanti del Ministero della Sanità, dei ruoli dirigenziali<br />

dello stesso Ministero;<br />

g) un rappresentante di ciascuna Regione dove hanno sede i presidi dell’Istituto.<br />

Le designazioni dei membri di cui alle lettere f ) e g) vengono rimesse alla<br />

discrezionalità del Ministero della Sanità e delle competenti Regioni. Le funzioni<br />

di Segretario della Commissione sono espletate dal Direttore Generale<br />

dell’Istituto.<br />

La Commissione esprime pareri relativamente a tutti gli aspetti economico-finanziari<br />

dell’attività di ricerca scientifica oltre a svolgere una funzione<br />

consultiva e propositiva generale per l’attività di ricerca scientifica.<br />

Inoltre per il miglior funzionamento della <strong>Fondazione</strong> il Consiglio di<br />

Amministrazione potrà nominare Commissioni, Comitati ed istituire Centri di<br />

Ricerca, anche su argomenti scientifici determinandone la composizione, le<br />

attribuzioni nonché le modalità di funzionamento e di durata.<br />

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo<br />

della gestione contabile e amministrativa della <strong>Fondazione</strong>. I componenti<br />

debbono essere iscritti nell’apposito albo professionale. È composto di tre<br />

membri uno con funzioni di Presidente. I Revisori sono nominati dal Consiglio<br />

di Amministrazione e durano in carica tre esercizi.<br />

Art. 13 – L’esercizio finanziario ha inizio con l’anno solare. Il bilancio<br />

consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre<br />

sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario corrispondente.<br />

Art. 14 – La durata della <strong>Fondazione</strong> è a tempo indeterminato.<br />

Art. 15 – La <strong>Fondazione</strong> sarà operante dopo che avrà acquistato la personalità<br />

giuridica ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile.<br />

Art. 16 – Se gli scopi della <strong>Fondazione</strong> non possono essere raggiunti,<br />

ovvero in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio verrà<br />

devoluto al Fondatore Centro Residenziale Clinica S. <strong>Lucia</strong> S.r.l. il quale<br />

dovrà destinare il patrimonio retrocessogli alla realizzazione di scopi analoghi<br />

a quelli già perseguiti dalla <strong>Fondazione</strong>.<br />

Art. 17 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento<br />

alle norme del Codice Civile regolanti le Fondazioni.<br />

48 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE SANTA LUCIA<br />

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 Maggio 2004<br />

in adeguamento alle disposizioni della Legge 229 del 19 Giugno 1999<br />

e in sostituzione del regolamento del 3 Novembre 1999<br />

TITOLO I – LA FONDAZIONE SANTA LUCIA<br />

Art. 1 – Finalità della <strong>Fondazione</strong><br />

La <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> ha sede in Roma, Via Ardeatina n. 306. Il<br />

Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie,<br />

rappresentanze, sezioni distaccate e di sopprimerle.<br />

La <strong>Fondazione</strong> non ha scopo di lucro e si prefigge:<br />

– di operare, in armonia alle normative vigenti, nel settore della rieducazione<br />

funzionale delle malattie conseguenti a lesioni del sistema nervoso centrale<br />

e di altri apparati tramite presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri,<br />

laboratori di ricerca, centri di studio;<br />

– di perseguire finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della<br />

organizzazione e gestione dei servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero<br />

e cura;<br />

– di fornire agli organi ed enti del SSN e ad analoghe istituzioni europee<br />

il supporto tecnico ed operativo per l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento<br />

dei piani sanitari nazionali ed europei in materia di ricerca sanitaria<br />

nonché di formazione continua del personale.<br />

L’attività scientifica è diretta a sviluppare le conoscenze nel settore specifico<br />

delle neuroscienze, del recupero di funzioni e della sanità pubblica.<br />

In particolare sulla base di una stretta connessione tra ricerca di laboratorio<br />

e ricerca clinica verranno assicurati:<br />

a) il rapido trasferimento dei risultati alla pratica assistenziale;<br />

b) la validazione scientifica di metodologie diagnostiche e terapeutiche;<br />

c) la formulazione e diffusione di protocolli diagnostici e terapeutici;<br />

d) la formazione di personale specializzato per l’assistenza e la ricerca;<br />

e) la diffusione dell’informazione e dell’educazione sanitaria.<br />

TITOLO II–ORGANI DELLA FONDAZIONE<br />

Art. 2 – Gli organi della <strong>Fondazione</strong><br />

Ai sensi dell’art.6 dello statuto, sono organi della <strong>Fondazione</strong>:<br />

a) il Presidente;<br />

b) il Consiglio di Amministrazione;<br />

2006 49


Sezione I<br />

c) il Direttore Generale;<br />

d) il Comitato Tecnico Scientifico;<br />

e) la Commissione per la Ricerca Scientifica;<br />

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.<br />

I suddetti organi si avvalgono della struttura e del modello <strong>organizzat</strong>ivo<br />

indicati nel Titolo III.<br />

Art. 3 – Il Presidente<br />

Il Presidente ha la legale rappresentanza della <strong>Fondazione</strong>, convoca<br />

almeno una volta l’anno il Consiglio di Amministrazione e determina le materie<br />

da sottoporre all’esame e alle deliberazioni del Consiglio stesso.<br />

In caso di sostituzione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione<br />

designerà il nuovo Presidente.<br />

Art. 4 – Il Consiglio di Amministrazione<br />

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il<br />

Presidente, che restano in carica a tempo indeterminato. I membri che cessano<br />

dalla carica per morte o dimissioni vengono sostituiti dagli altri membri<br />

in carica per cooptazione a voti di maggioranza.<br />

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e<br />

straordinaria amministrazione.<br />

Viene convocato di regola ogni sei mesi e comunque almeno una volta<br />

l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione<br />

del bilancio.<br />

Delle riunioni verrà redatto formale verbale in apposito registro dal segretario<br />

che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni<br />

sono prese a maggioranza di voto.<br />

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza<br />

della maggioranza dei membri.<br />

Art. 5 – Il Direttore Generale<br />

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il<br />

Direttore Generale, cui sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria per il<br />

raggiungimento degli obiettivi predeterminati dal Consiglio di Amministrazione,<br />

è coadiuvato nelle materie di rispettiva competenza dal Direttore Scientifico,<br />

dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore<br />

Servizi Tecnico Economali.<br />

Il Direttore Generale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:<br />

– diploma di laurea;<br />

– esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture<br />

pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e<br />

diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.<br />

50 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di<br />

diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in<br />

osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.<br />

La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di<br />

altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Eventuali incarichi a<br />

carattere temporaneo ed occasionale compatibili con la funzione di Direttore<br />

Generale, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di<br />

Amministrazione.<br />

In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione può<br />

disporre la proroga del contratto del Direttore Generale in carica all’atto dell’entrata<br />

in vigore del presente regolamento, per un periodo massimo di cinque<br />

anni.<br />

Art. 6 – Il Comitato Tecnico Scientifico<br />

Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva generale in ordine<br />

all’attività scientifica ed assistenziale dell’Istituto. Esso riassume anche i compiti<br />

del Consiglio dei Sanitari ed è composto da:<br />

1. Direttore Scientifico;<br />

2. Direttore Sanitario;<br />

3. Direttore Amministrativo;<br />

4. dirigenti medici responsabili di unità <strong>organizzat</strong>ive e responsabili dei<br />

laboratori di ricerca dell’Istituto e eventuali direttori di dipartimento;<br />

5. titolari di cattedre universitarie, e/o direttori di Istituti universitari ed<br />

altri enti convenzionati con l’Istituto e nello stesso operanti;<br />

6. due rappresentanti del restante personale dipendente medico;<br />

7. due rappresentanti del personale tecnico-laureato;<br />

8. due rappresentanti del personale dipendente tecnico non laureato o<br />

con diploma universitario.<br />

Al Comitato, presieduto dal Direttore Scientifico, può partecipare il Direttore<br />

Generale.<br />

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato con provvedimento del Consiglio<br />

di Amministrazione ed esercita una funzione consultiva generale in<br />

ordine all’attività assistenziale e di ricerca dell’Istituto e si riunisce, su convocazione<br />

del proprio Presidente, trimestralmente.<br />

Il Direttore Generale può, di volta in volta, su singoli argomenti, chiedere<br />

parere al Comitato Tecnico Scientifico prima che gli stessi siano sottoposti<br />

agli organi deliberanti dell’Istituto.<br />

Art. 7 – La Commissione per la Ricerca Scientifica<br />

Nell’ambito delle finalità della <strong>Fondazione</strong>, il Consiglio di Amministrazione<br />

nomina una Commissione per la valutazione, la programmazione e la<br />

verifica degli aspetti economico-finanziari dell’attività di ricerca scientifica.<br />

2006 51


Sezione I<br />

Essa è composta dai seguenti membri:<br />

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione;<br />

b) due membri del Consiglio di Amministrazione;<br />

c) Presidente del Collegio dei Revisori;<br />

d) Direttore Scientifico;<br />

e) due esperti in programmazione sanitaria;<br />

f) due rappresentanti del Ministero della Sanità, dei ruoli dirigenziali<br />

dello stesso Ministero;<br />

g) un rappresentante di ciascuna Regione dove hanno sede i presidi dell’Istituto.<br />

Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e g) vengono rimesse alla<br />

discrezionalità del Ministero della Sanità e delle competenti Regioni. Le funzioni<br />

di Segretario della commissione sono espletate dal Direttore Generale dell’Istituto.<br />

La Commissione esprime pareri relativamente a tutti gli aspetti economicofinanziari<br />

dell’attività di ricerca scientifica oltre a svolgere una funzione consultiva<br />

e propositiva generale per l’attività di ricerca scientifica.<br />

Inoltre per il miglior funzionamento della <strong>Fondazione</strong> il Consiglio di<br />

Amministrazione potrà nominare Commissioni, Comitati ed istituire Centri di<br />

Ricerca, anche su argomenti scientifici determinandone la composizione, le<br />

attribuzioni nonché le modalità di funzionamento e di durata.<br />

Art. 8 – Il Collegio dei Revisori dei Conti<br />

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo della<br />

gestione contabile e amministrativa della <strong>Fondazione</strong>.<br />

I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nell’apposito<br />

albo professionale.<br />

Il Collegio è composto di tre membri (di cui uno con funzioni di Presidente),<br />

nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica per<br />

tre esercizi di bilancio.<br />

TITOLO III – STRUTTURA E MODELLO ORGANIZZATIVO<br />

Art. 9 – <strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Oltre che degli organi istituzionali, la <strong>Fondazione</strong> per lo svolgimento<br />

delle proprie attività si avvale di specifici strumenti <strong>organizzat</strong>ivi per la cui<br />

gestione sono previsti:<br />

a) il Direttore Scientifico;<br />

b) il Direttore Sanitario;<br />

c) il Direttore Amministrativo;<br />

d) il Direttore Servizi Tecnico Economali;<br />

e) il Consiglio Direttivo;<br />

f) il Comitato Etico.<br />

52 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Art. 10 – Il Direttore Scientifico<br />

Il Direttore Scientifico è nominato dal Direttore Generale; il suo rapporto<br />

di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a<br />

cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo<br />

del libro quinto del codice civile. Eventuali incarichi a carattere temporaneo<br />

ed occasionale assegnati da altre Amministrazioni, compatibili con la funzione<br />

di Direttore Scientifico, devono essere preventivamente autorizzati dal<br />

Direttore Generale.<br />

Coadiuva il Direttore Generale nel governo dell’Istituto svolgendo le attività<br />

che gli vengono assegnate dalla normativa e richieste dal Consiglio di<br />

Amministrazione e dal Direttore Generale nell’ambito delle attribuzioni di<br />

legge e professionali.<br />

È un ricercatore laureato dotato di provata e documentata esperienza<br />

nello specifico campo di attività scientifica dell’Istituto; dirige e coordina, ai<br />

fini della ricerca scientifica le attività dell’Istituto ed ha, in particolare, i<br />

seguenti compiti:<br />

1. presiede il Comitato Tecnico Scientifico;<br />

2. promuove e dirige i piani e progetti di ricerca;<br />

3. è responsabile della gestione dei fondi di ricerca, assegnati all’Istituto<br />

da organismi ed Enti istituzionali ai sensi delle normative vigenti;<br />

4. coordina l’attività editoriale scientifica dell’Istituto;<br />

5. promuove, d’intesa con il Direttore dei Servizi Tecnico Economali, iniziative<br />

per l’organizzazione di convegni, congressi e didattica;<br />

6. propone, d’intesa con il Direttore Sanitario, iniziative per il costante<br />

aggiornamento tecnico-scientifico del personale;<br />

7. rappresenta l’Istituto nei contatti con Enti ed Istituzioni al fine dell’espletamento<br />

delle attività scientifiche e didattiche dell’Istituto;<br />

8. assicura il rispetto del codice etico nell’esecuzione delle diverse ricerche<br />

e delle sperimentazioni cliniche; fatte salve le responsabilità dei singoli<br />

ricercatori secondo i protocolli di volta in volta approvati;<br />

9. promuove e coordina la rilevazione e l’elaborazione dei dati in ordine<br />

all’attività scientifica;<br />

10. presenta annualmente una relazione sull’attività scientifica svolta dall’Istituto;<br />

11. può dirigere servizi di ricerca sperimentale, di ricerca clinica o attività<br />

assistenziali.<br />

Per lo svolgimento di specifiche attività, il Direttore Scientifico può essere<br />

coadiuvato da un Vice Direttore Scientifico, nominato dal Direttore Generale<br />

sentito il Direttore Scientifico stesso.<br />

In sede di prima applicazione, il Direttore Generale può disporre la proroga<br />

del contratto con il Direttore Scientifico in carica all’atto dell’entrata in<br />

vigore del presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni.<br />

2006 53


Sezione I<br />

Il predetto contratto, ove incompatibile con nuove normative sugli<br />

IRCCS, si risolverà di diritto entro tre mesi dall’entrata in vigore delle normative<br />

stesse.<br />

Art. 11 – Il Direttore Sanitario<br />

Il Direttore Sanitario, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa<br />

vigente, è nominato dal Direttore Generale; il suo rapporto di lavoro è esclusivo<br />

ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a<br />

cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo<br />

del libro quinto del codice civile.<br />

Eventuali incarichi a carattere temporaneo ed occasionale assegnati da<br />

altre Amministrazioni, compatibili con la funzione di Direttore Sanitario,<br />

devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale.<br />

Coadiuva il Direttore Generale nel governo dell’Istituto svolgendo le attività<br />

che gli vengono assegnate dalla normativa e richieste dal Consiglio di<br />

Amministrazione e dal Direttore Generale nell’ambito delle attribuzioni di<br />

legge e professionali.<br />

Ha, in particolare, i seguenti compiti:<br />

1. dirige i servizi sanitari sul piano <strong>organizzat</strong>ivo ed igienico-sanitario e<br />

fornisce parere obbligatorio, ma non vincolante, al Direttore Generale, sugli<br />

atti relativi alle materie di competenza;<br />

2. si occupa dell’integrazione operativa dell’attività assistenziale con<br />

quella scientifica ed elabora progetti di ricerca in ambito epidemiologico,<br />

gestionale e di forme innovative di organizzazione per l’assistenza;<br />

3. può dirigere specifici settori di ricerca nell’ambito delle aree di competenza<br />

istituzionale e professionale rapportandosi funzionalmente, per tali<br />

attività, al Direttore Scientifico;<br />

4. svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti<br />

dei responsabili delle strutture dell’Istituto, con riferimento agli aspetti <strong>organizzat</strong>ivi<br />

ed igienico-sanitari ed ai programmi di intervento nell’area relativa<br />

alla tutela della salute e della sicurezza;<br />

5. collabora al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate<br />

dall’Istituto;<br />

6. sovrintende alla gestione unitaria di tutti i servizi assistenziali;<br />

7. dispone, in base ai criteri generali stabiliti dal Direttore Generale, in<br />

relazione alle esigenze dei servizi, l’impiego, la destinazione, i turni ed i congedi<br />

del personale del ruolo sanitario;<br />

8. è responsabile della gestione, dell’archiviazione e della conservazione<br />

delle cartelle cliniche;<br />

9. propone al Direttore Generale l’acquisto delle apparecchiature, attrezzature<br />

ed arredi sanitari; esprime parere, ai fini sanitari, sulle trasformazioni<br />

edilizie;<br />

10. sovrintende alla trasmissione alle autorità competenti dei dati relativi<br />

al Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e al Sistema Informativo Assistenza<br />

54 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Specialistica (SIAS), delle denunce delle malattie infettive riscontrate in Istituto<br />

e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge;<br />

11. rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e ogni altra certificazione<br />

sanitaria riguardante i pazienti assistiti;<br />

12. propone al Direttore Generale la stipula di convenzioni specialistiche<br />

nel settore sanitario con Enti e strutture pubbliche o private, e con singoli<br />

professionisti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.<br />

Il Direttore Sanitario è coadiuvato da un Vice Direttore.<br />

In sede di prima applicazione, il Direttore Generale può disporre la proroga<br />

del contratto con il Direttore Sanitario in carica all’atto dell’entrata in<br />

vigore del presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni.<br />

Art. 12 – Il Direttore Amministrativo<br />

Ha la responsabilità delle politiche di gestione del Personale, delle Relazioni<br />

Sindacali, dell’Amministrazione, della Pianificazione, del Controllo di<br />

Gestione e dell’Organizzazione Informatica.<br />

È nominato dal Direttore Generale; il suo rapporto di lavoro è esclusivo<br />

ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque<br />

anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro<br />

quinto del codice civile. Eventuali incarichi a carattere temporaneo ed occasionale<br />

assegnati da altre Amministrazioni, compatibili con la funzione di<br />

Direttore Amministrativo, devono essere preventivamente autorizzati dal<br />

Direttore Generale.<br />

Coadiuva il Direttore Generale nel governo dell’Istituto svolgendo le attività<br />

che gli vengono assegnate dalla normativa e richieste dal Consiglio di<br />

Amministrazione e dal Direttore Generale nell’ambito delle attribuzioni di<br />

legge e professionali.<br />

Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche<br />

che abbia comprovata esperienza aziendale e risponda a quanto previsto<br />

dalla normativa vigente. Ha, in particolare, i seguenti compiti:<br />

1. dirige i Servizi Amministrativi e fornisce parere al Direttore Generale<br />

sugli atti relativi alle materie di competenza;<br />

2. svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti<br />

dei responsabili delle strutture dell’Ospedale, con riferimento agli aspetti<br />

gestionali e amministrativi;<br />

3. può dirigere specifici settori di ricerca nell’ambito delle aree di competenza<br />

istituzionale e professionale rapportandosi funzionalmente, per tali attività,<br />

al Direttore Scientifico;<br />

4. propone al Direttore Generale l’adozione di ogni atto relativo: alla<br />

gestione, alla formazione ed all’aggiornamento del personale; ai rapporti con<br />

le organizzazioni sindacali; alla stipula di accordi e convenzioni con i consulenti<br />

la cui attività rientri nella competenza del proprio settore; all’amministrazione<br />

dei servizi delegati; all’amministrazione, pianificazione economico<br />

finanziaria e controlli gestionali.<br />

2006 55


Sezione I<br />

In sede di prima applicazione, il Direttore Generale può disporre la proroga<br />

del contratto con il Direttore Amministrativo in carica all’atto dell’entrata<br />

in vigore del presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni.<br />

Art. 13 – Il Direttore Servizi Tecnico Economali<br />

La fase d’acquisto beni e servizi è conferita ad un’apposita figura dirigenziale<br />

nominata dal Direttore Generale: il Direttore dei Servizi Tecnico<br />

Economali.<br />

Questi ha la responsabilità delle politiche e gestione degli acquisti, dei<br />

servizi tecnici e della conduzione del Centro Congressi.<br />

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo<br />

È istituito il Consiglio Direttivo di coordinamento presieduto dal Direttore<br />

Generale e costituito dal Direttore Scientifico, Direttore Sanitario, Direttore<br />

Amministrativo e Direttore Servizi Tecnico Economali.<br />

Il Consiglio Direttivo è finalizzato al miglioramento dell’organizzazione,<br />

al coordinamento per l’ottimale funzionamento di tutti i servizi ed alla<br />

coerente e univoca conduzione del personale, ferme restando le competenze<br />

attribuite ai singoli Direttori.<br />

Art. 15 – Il Comitato Etico<br />

Il Comitato Etico è istituito e gestito in conformità al DM 18 Marzo 1998<br />

e successive modifiche ed integrazioni.<br />

Art. 16 – I servizi<br />

L’Istituto per attuare le proprie finalità è strutturato in:<br />

– servizi di ricerca;<br />

– servizi assistenziali, igienico-<strong>organizzat</strong>ivi e socio sanitari;<br />

– servizi amministrativi e del personale;<br />

– servizi tecnico economali.<br />

Ai vari servizi sono assegnati dei collaboratori, che possono esercitare<br />

anche funzioni di coordinamento, nell’ambito del servizio e/o dell’unità operativa<br />

assegnata rispondendone al Direttore responsabile.<br />

Art. 17 – Assistenza<br />

I servizi sanitari e igienico-<strong>organizzat</strong>ivi sono articolati in:<br />

– servizi di accoglienza e accettazione;<br />

– servizi socio-sanitari;<br />

– servizio infermieristico;<br />

– servizi di diagnosi e cura;<br />

– servizio informativo ospedaliero (SIO e SIAS);<br />

– servizio farmaceutico.<br />

56 2006


Le modalità di erogazione e le altre informazioni relative sono documentate<br />

attraverso l’apposita carta dei servizi ed altre iniziative di comunicazione.<br />

Art. 18 – Ricerca e didattica<br />

Alla Direzione Scientifica afferiscono:<br />

– i laboratori sperimentali operanti nell’ambito delle linee di ricerca<br />

attualmente presenti (Neurofisiopatologia, Neuropsicologia, Neuropsicologia<br />

Clinica e Comportamentale, Neuroscienze Sperimentali, Fisiologia e Chinesiologia,<br />

Neuroimmagini Funzionali) e di quelle che potranno essere eventualmente<br />

definite in futuro;<br />

– la biblioteca;<br />

– il polo didattico;<br />

– le manifestazioni scientifiche.<br />

Art. 19 – Amministrazione<br />

I servizi amministrativi sono così articolati:<br />

– personale;<br />

– affari generali;<br />

– contabilità industriale;<br />

– pianificazione e controllo;<br />

– revisione dei processi aziendali;<br />

– servizi interni;<br />

– informatica;<br />

– sperimentazioni gestionali e process management.<br />

Art. 20 – Servizi Tecnico Economali<br />

Il servizio tecnico economale si articola nelle seguenti aree:<br />

– attività generali;<br />

– ufficio acquisti;<br />

– ufficio tecnico;<br />

– Centro Congressi.<br />

<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Art. 21 – Contabilità<br />

TITOLO IV – ASPETTI GESTIONALI<br />

La <strong>Fondazione</strong> adotta, nell’ambito del proprio bilancio, la struttura<br />

UE, con lo scopo di determinare il risultato economico d’esercizio e il<br />

patrimonio di funzionamento, secondo i contenuti e le modalità previste<br />

dalle leggi.<br />

2006 57


Sezione I<br />

Art. 22 – Scritture amministrative<br />

L’Istituto, in conformità alla normativa vigente, tiene le prescritte scritture<br />

amministrative tra le quali:<br />

– libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;<br />

– libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori.<br />

L’Istituto può dotarsi di altre scritture amministrative.<br />

TITOLO V – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE<br />

Art. 23 – Articolazione dei ruoli<br />

Il personale si articola nei seguenti ruoli:<br />

– ruolo sanitario per l’assistenza e la ricerca;<br />

– ruolo professionale;<br />

– ruolo tecnico;<br />

– ruolo amministrativo.<br />

Circa i profili, l’inquadramento, le mansioni e le relative responsabilità si<br />

fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai contratti collettivi nazionali di<br />

lavoro applicabili.<br />

Art. 24 – Ruolo sanitario di assistenza e ricerca<br />

Nel ruolo sanitario di assistenza e di ricerca sono compresi:<br />

– il personale laureato in discipline clinico-scientifiche (addetto ai servizi<br />

di ricerca clinica, scientifici, assistenziali ed igienico-oganizzativi);<br />

– il personale non laureato, in possesso di specifico titolo di abilitazione<br />

professionale per l’esercizio di funzioni assistenziali e didattico-<strong>organizzat</strong>ive<br />

(nell’ambito sanitario), infermieristiche, tecnico sanitarie, di vigilanza ed ispezione<br />

e di riabilitazione e l’altro personale previsto nel ruolo.<br />

In attesa dell’applicazione della disciplina sulla collocazione in un unico<br />

ruolo della dirigenza sanitaria e delle relative implicazioni in termini di assunzioni<br />

e inquadramento contrattuale, l’Istituto articola la dirigenza medica sui<br />

due livelli previsti dal vigente CCNL.<br />

I criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l’assegnazione,<br />

la valutazione e la verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione<br />

del trattamento economico e normativo vengono determinati dalla contrattazione<br />

collettiva nazionale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia (con<br />

particolare riferimento agli articoli 15 e seguenti del D.Lvo 229/99), e comunque<br />

tenuto conto dell’autonomia giuridico – amministrativa della <strong>Fondazione</strong>.<br />

Nei confronti del restante personale laureato (chimici, biologi, farmacisti,<br />

psicologi e fisici) trova applicazione, per ciò che concerne l’inquadramento, la<br />

vigente disciplina del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture<br />

sanitarie laiche e religiose.<br />

58 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Art. 25 – Ruolo professionale<br />

Nel ruolo professionale sono iscritti, nei corrispondenti profili, gli avvocati,<br />

gli ingegneri, gli architetti.<br />

Art. 26 – Ruolo tecnico<br />

Il ruolo tecnico è ripartito in distinti profili a seconda della professionalità<br />

per la quale è richiesto il possesso di un diploma di laurea o altro titolo. Vi<br />

sono iscritte le figure professionali previste dal DPR 761/79 e successive modificazioni<br />

ed integrazioni.<br />

Art. 27 – Ruolo amministrativo<br />

Nel ruolo amministrativo sono iscritti per i rispettivi profili, il dirigente<br />

amministrativo nonché gli operatori che svolgono funzioni amministrative<br />

con riferimento ai profili e alle posizioni funzionali previsti dal DPR 761/79 e<br />

successive modificazioni ed integrazioni.<br />

Art. 28 – Personale universitario convenzionato<br />

Le unità di ricerca della <strong>Fondazione</strong>, ai sensi del DPR 382/1980 e successive<br />

modificazioni ed integrazioni, possono essere dirette da un professore<br />

universitario ordinario, straordinario od associato.<br />

Tale attività dovrà essere regolamentata da uno specifico atto convenzionale<br />

con l’Università in conformità con i protocolli di intesa di cui all’art. 6 del<br />

D.Lvo 502/92 e successive modifiche o integrazioni.<br />

TITOLO VI – NORME PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE<br />

Art. 29 – Norme generali sul rapporto di lavoro<br />

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto, quale rapporto di diritto<br />

privato, è disciplinato dalle norme del presente regolamento, dalle disposizioni<br />

del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro e dai Contratti Collettivi<br />

Nazionali di Lavoro.<br />

Il personale è tenuto al diligente e sollecito adempimento delle mansioni<br />

previste dalle presenti norme, a tutela degli interessi dell’Istituto e<br />

dei pazienti ricoverati. È tenuto a svolgere i propri compiti con fedeltà<br />

e diligenza e al segreto professionale, non divulgando le informazioni riservate<br />

e quelle oggetto di privacy che possono essere venute comunque a sua<br />

conoscenza.<br />

Il personale ha l’obbligo di svolgere i doveri professionali prescritti dal<br />

codice deontologico proprio di ogni singola professione, garantendo impegno<br />

e competenza professionale, utilizzando modalità corrette e rispettose nei<br />

confronti di quanti frequentano la struttura, adottando atteggiamenti rispet-<br />

2006 59


Sezione I<br />

tosi della dignità umana e di solidarietà verso i malati, tenendo conto delle<br />

competenze inerenti a ciascuna unità di degenza o servizio ed assicurando<br />

una fattiva e responsabile collaborazione.<br />

Art. 30 – Rapporti di lavoro a tempo determinato e speciali<br />

Il Direttore Generale ha facoltà di stipulare contratti di lavoro a tempo<br />

determinato nelle seguenti ipotesi:<br />

– per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico,<br />

ai sensi dell’art. 15-septies del D.Lvo 229/99 e successive integrazioni e<br />

modificazioni;<br />

– per l’attuazione di progetti di ricerca per un periodo non superiore a<br />

quello di durata del programma;<br />

– negli altri casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro;<br />

– per la copertura di posti vacanti in attesa di concorso;<br />

– per sopperire ad eccezionali e temporanee necessità, per un periodo<br />

massimo di sei mesi.<br />

Per il conferimento di incarichi dirigenziali temporanei potranno essere<br />

utilizzate le graduatorie, ove esistenti ed in corso di validità, di concorsi pubblici;<br />

in mancanza, si potrà procedere ad espletare avviso pubblico. L’incarico<br />

avrà durata non superiore a sei mesi, rinnovabile, e sarà assegnato sulla base<br />

della graduatoria formulata da apposita commissione composta dal Direttore<br />

Scientifico (o Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo, secondo le specifiche<br />

competenze), da un dirigente della disciplina oggetto del concorso e<br />

dal segretario nella persona del direttore amministrativo o altro funzionario.<br />

Inoltre, è facoltà del Direttore Generale attivare – in conformità alle normative<br />

vigenti – rapporti di lavoro particolari, quali contratti di formazione,<br />

contratti di mano d’opera o servizi o costituire rapporti di lavoro o di collaborazione<br />

professionale non espressamente previsti dal presente regolamento,<br />

con personale qualificato e, comunque, in possesso dei requisiti professionali<br />

previsti dalla legge.<br />

Art. 31 – Convenzioni con enti ed altre istituzioni<br />

In conformità alla normativa vigente la <strong>Fondazione</strong> può stipulare con le<br />

Università e con istituzioni di ricerca biomedica, convenzioni per la formazione<br />

di medici specializzandi, nonché di altro personale sanitario, secondo<br />

specifici protocolli.<br />

Le convenzioni di ricerca, sia con Enti pubblici che con Enti privati europei<br />

ed extraeuropei, e le convenzioni per l’erogazione di assistenza sanitaria<br />

con i competenti soggetti del SSN sono deliberate dal Direttore Generale conformemente<br />

alle vigenti disposizioni in materia.<br />

Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, la <strong>Fondazione</strong> può stipulare<br />

inoltre convenzioni con ordini religiosi, congregazioni, istituti secolari e<br />

società di vita apostolica ed altri enti, per l’espletamento di qualsiasi funzione<br />

o attività propria della <strong>Fondazione</strong>.<br />

60 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

L’Istituto può concedere la frequenza per l’effettuazione di stages o tirocini<br />

abilitanti, in base a specifici accordi con Enti, Istituzioni di Ricerca, Università,<br />

europei ed extraeuropei, in attuazione di normative di legge e delle<br />

finalità dell’Istituto.<br />

Inoltre, la <strong>Fondazione</strong> consente l’ammissione alla frequenza e la partecipazione<br />

di Associazioni di volontariato ed altri enti alla vita professionale e sociale<br />

dell’Istituto, purché i partecipanti abbiano idonea copertura assicurativa.<br />

Art. 32 – Borse di studio<br />

L’Istituto può istituire borse di studio per favorire la formazione o la<br />

specializzazione di personale di ricerca.<br />

Per ciò che concerne la disciplina delle borse di studio si fa esplicito rinvio<br />

al regolamento per il conferimento delle borse di studio redatto dall’Istituto<br />

stesso.<br />

Art. 33 – Modalità di selezione e assunzione del personale<br />

Le disposizioni normative relative agli IRCCS di diritto pubblico si applicano<br />

per quanto compatibili con la natura giuridica di diritto privato della<br />

<strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> e, di conseguenza, con la sua autonomia giuridica e<br />

amministrativa.<br />

In ogni caso, per le modalità di selezione ed assunzione del personale –<br />

sia quello dirigenziale che quello appartenente ai profili non dirigenziali – si<br />

farà ricorso alle procedure utilizzate per gli IRCCS di diritto pubblico (ovvero<br />

DPR 483/97, DPR 484/97, D.Lvo 229/99 e D.Lvo 288/03).<br />

TITOLO VII – INCOMPATIBILITÀ E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA<br />

DEL PERSONALE DIPENDENTE<br />

Art. 34 – Regolamentazione dell’incompatibilità<br />

Il dipendente, oltre a quanto stabilito dall’art. 2105 del codice civile, non<br />

può esercitare attività commerciali ed industriali, né assumere altri impieghi<br />

o incarichi alle dipendenze di altri Enti o società pubbliche e private.<br />

Circa la possibilità di svolgere altre attività al di fuori della <strong>Fondazione</strong>,<br />

valgono le norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia.<br />

In ogni caso, il dipendente è tenuto a comunicare alla <strong>Fondazione</strong> le attività<br />

estranee al servizio ospedaliero e di ricerca.<br />

Il personale medico che svolge rapporto di lavoro a tempo definito potrà<br />

richiedere il passaggio al tempo pieno, che dovrà essere concesso entro<br />

24 mesi; in conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio, la<br />

<strong>Fondazione</strong> provvederà alla revisione degli organici per il corrispondente<br />

numero di ore.<br />

L’accertamento delle incompatibilità, e l’adozione dei conseguenti provvedimenti,<br />

competono al Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario o il Direttore<br />

Scientifico o il Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.<br />

2006 61


Sezione I<br />

Art. 35 – Attività libero professionale intramuraria<br />

Le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria<br />

sono disciplinate con apposita regolamentazione emanata dall’Istituto in data<br />

1 luglio 1997, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni che saranno<br />

apportate in ragione delle innovazioni legislative e delle esigenze gestionali<br />

che dovessero intervenire nel corso del tempo.<br />

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 36 – Rinvio<br />

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni<br />

contrattuali e legislative concernenti gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere<br />

Scientifico di diritto privato e le Fondazioni.<br />

62 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

DELIBERA DI ISTITUZIONE<br />

DEL COMITATO ETICO INDIPENDENTE (CEI)<br />

(n. 16/98 del 16 ottobre 1998)<br />

L’AMMINISTRATORE UNICO<br />

vista<br />

la circolare n. 8 del 10 luglio 1997 del Ministero della Sanità, relativa alla sperimentazione<br />

clinica dei farmaci;<br />

visto<br />

il decreto del 18 agosto 1997 del Ministero della Sanità, relativo al “ Recepimento<br />

delle Linee guida dell’Unione Europea di Buona Pratica Clinica (GCP)<br />

per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei farmaci ”;<br />

vista<br />

la delibera n. 4/98 del 28 febbraio 1998 di costituzione del Comitato Etico e<br />

n. 5/98 del 12 marzo 1998 di nomina dei relativi membri, atti assunti in attesa<br />

dell’emanazione della normativa in materia;<br />

visti<br />

i due successivi decreti del 18 marzo 1998 del Ministero della Sanità, concernenti<br />

rispettivamente “ Linee Guida di riferimento per l’istituzione ed il funzionamento<br />

dei Comitati Etici ” e “ Riconoscimento della idoneità dei centri<br />

per la sperimentazione clinica dei farmaci ”;<br />

ritenuto<br />

di adeguare, ai sensi delle suddette normative, la composizione e le attribuzioni<br />

del Comitato Etico dell’Istituto S. <strong>Lucia</strong>;<br />

DELIBERA<br />

Art. 1 – È istituito il Comitato Etico Indipendente (CEI) dell’Istituto<br />

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “ Centro Residenziale Clinica<br />

S. <strong>Lucia</strong> ” (IRCCS S. <strong>Lucia</strong>) (ndr: leggi oggi <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>), con<br />

sede presso l’Istituto medesimo.<br />

Art. 2 – Nell’ambito dell’Istituto il CEI risulta, secondo i principi di GCP,<br />

“ una struttura indipendente, costituita da professionisti medico-scientifici e<br />

membri non medico-scientifici, con la responsabilità di garantire la tutela<br />

dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio<br />

clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione ”.<br />

Art. 3 – Il CEI ha come riferimento, per le valutazioni etiche, la Dichiarazione<br />

di Helsinki del 1964 e successive modifiche, nonché, ove applicabili, le<br />

indicazioni di carattere generale emanate dal Comitato Nazionale di bioetica.<br />

Riguardo alla valutazione scientifica/metodologica delle ricerche ed in<br />

2006 63


Sezione I<br />

particolare dei protocolli per la sperimentazione clinica di farmaci, dovrà far<br />

riferimento alla norme di GCP citate nelle premesse, nonché alla bibliografia<br />

esistente sull’argomento.<br />

Art. 4 – Il CEI è composto da 14 membri che garantiscono l’interdisciplinarietà,<br />

la complementarietà e la presenza di entrambi i sessi.<br />

Esso è costituito dalle seguenti figure:<br />

– un biostatistico con esperienza di sperimentazioni dei farmaci (esterno);<br />

– tre clinici con esperienza di sperimentazioni dei farmaci (interni);<br />

– il farmacista del servizio farmaceutico dell’Istituto (interno);<br />

– un farmacologo (esterno);<br />

– un medico legale (esterno);<br />

– cinque esperti e rappresentanti nei seguenti ambiti:<br />

• etico (esterno);<br />

• giuridico (esterno);<br />

• infermieristico (interno);<br />

• volontariato (esterno);<br />

• utenza (esterno);<br />

– il Direttore Scientifico, ex officio (interno);<br />

– il Direttore Sanitario, ex officio (interno).<br />

I membri del CEI non possono delegare altri in proprio luogo.<br />

I componenti del CEI restano in carica tre anni e possono essere confermati<br />

consecutivamente per non più di una volta, eccetto per chi è nominato<br />

ex officio.<br />

Il CEI si può avvalere, di volta in volta, di esperti non facenti parte del<br />

Comitato stesso.<br />

I componenti del CEI ed il personale della Segreteria del Comitato, di cui<br />

al successivo art. 5, sono tenuti a mantenere la segretezza riguardo alle informazioni<br />

riservate.<br />

Art. 5 – È istituita la Segreteria del CEI alle dipendenze di un qualificato<br />

responsabile, dotato di risorse umane e strumentali utili per la ricerca bibliografica,<br />

l’archiviazione dei dati, la sistematizzazione e duplicazione documentale<br />

per i lavori del Comitato e la verbalizzazione degli stessi, nonché per la<br />

conservazione e l’aggiornamento del Registro delle Sperimentazioni ed i rapporti<br />

diretti con il preposto Ufficio del Ministero della Sanità, ai fini della vigilanza<br />

dello stesso nella materia.<br />

Art. 6 – Il CEI lavora e manifesta le proprie valutazioni e i propri pareri in<br />

assoluta indipendenza. Ciò è garantito:<br />

– dalla mancanza di subordinazione gerarchica del Comitato nei confronti<br />

dell’Istituto;<br />

– dalla presenza di componenti indipendenti dall’Istituto (di personale,<br />

cioè, che non intrattiene rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale o di consulenza<br />

con l’Istituto);<br />

64 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

– dalla estraneità dei votanti alla sperimentazione o studio proposto;<br />

– dal rispetto delle seguenti norme di incompatibilità:<br />

a) non possono appartenere al CEI coloro che:<br />

• hanno ricoperto nei tre anni precedenti, o ricoprono tuttora, posizioni<br />

apicali in un’impresa farmaceutica;<br />

• hanno partecipazioni finanziarie in un’impresa farmaceutica o in<br />

imprese collegate;<br />

• ricoprono incarichi stabili di consulenza per un’impresa farmaceutica;<br />

• sono dipendenti di una impresa farmaceutica;<br />

• hanno relazioni di parentela fino al secondo grado con soggetti<br />

che rientrino nei casi precedenti.<br />

b) non possono partecipare a valutazioni, votazioni, pareri sulle sperimentazioni<br />

coloro che possono avere conflitti di interesse; il componente<br />

del CEI che può avere conflitti di interesse si deve allontanare<br />

volontariamente dalla seduta, dandone comunicazione al presidente,<br />

da registrare a verbale;<br />

c) gli interessi di tipo indiretto (pur non rappresentando causa di<br />

incompatibilità) devono essere dichiarati al momento dell’accettazione<br />

della nomina o nel momento in cui si manifestino.<br />

Art. 7 – Il CEI durante la prima seduta elegge al proprio interno un presidente<br />

ed un vicepresidente ed adotta un regolamento che preveda tutti gli<br />

aspetti del funzionamento proprio e dell’ufficio di segreteria, con particolare<br />

attenzione:<br />

– ai tempi ed alle modalità di convocazione delle riunioni;<br />

– alle modalità di presentazione della documentazione ai componenti<br />

con il necessario anticipo per gli approfondimenti da parte dei componenti<br />

stessi;<br />

– alle modalità di designazione dei relatori e di coinvolgimento degli<br />

esperti esterni per specifiche tematiche;<br />

– ai criteri adottati per la valutazione dei risultati e di possibili eventi<br />

avversi;<br />

– alla verbalizzazione delle attività del Comitato ed alle modalità di pubblicazione<br />

delle decisioni;<br />

– alle procedure di decadimento o di dimissioni dei componenti;<br />

– alle modalità da adottare durante le sedute, al fine di evitare ogni possibile<br />

conflitto di interesse.<br />

Durante la stessa seduta, il CEI prende atto delle indicazioni di propria<br />

competenza, presenti nelle circolari e nei decreti ministeriali citati nelle premesse,<br />

assumendo le stesse quali norme di comportamento e valutazione.<br />

Art. 8 – Le sedute del CEI sono valide in presenza della metà più uno dei<br />

componenti.<br />

2006 65


Sezione I<br />

Le determinazioni sono prese dalla maggioranza dei presenti, prevalendo,<br />

in caso di parità, il parere/voto del presidente.<br />

Art. 9 – Gli oneri per l’attività del Comitato Etico Indipendente sono a<br />

carico del proponente la sperimentazione o lo studio.<br />

Tali oneri, non avendo il CEI scopo di lucro, sono limitati al rimborso<br />

delle spese sostenute dai componenti, nonché dalla Segreteria e dalla struttura<br />

per il funzionamento del Comitato.<br />

Art. 10 – Con successivi atti avverrà la nomina dei membri del CEI e<br />

saranno definite l’organizzazione della Segreteria del CEI e le relative risorse<br />

umane e strumentali necessarie al suo funzionamento.<br />

66 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO INDIPENDENTE (CEI)<br />

Art. 1 – Definizione e funzioni generali<br />

1.1. Il Comitato Etico Indipendente presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> è<br />

stato a suo tempo istituito con delibera 16/98 del 16 ottobre 1998 per la valutazione<br />

di studi e sperimentazioni cliniche, comprese quelle sui farmaci, ai<br />

sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 15 luglio 1997 e successive<br />

modificazioni o disposizioni ministeriali.<br />

1.2. La dichiarazione di Helsinki del 1964 e successivi emendamenti e le<br />

norme di Good Clinical Practice: Consolidated Guideline dell’Unione Europea,<br />

adottate dall’Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali (EMEA),<br />

costituiscono il principale riferimento per le decisioni e le attività del CEI in<br />

merito agli studi ed alle sperimentazioni di cui al punto 1.1.<br />

1.3. Il presente regolamento analizza ed aggiorna le attività del CEI conformandole<br />

sulla base di quanto riportato dal Decreto Legislativo 211 del<br />

24 giugno 2003 (attuazione della direttiva 2001/20/CE) e con riferimento alla<br />

Circolare Ministeriale n. 6 del 2 settembre 2002 (sperimentazioni non interventistiche),<br />

alla circolare Ministeriale n. 173 del 28 luglio 2003 (autorizzazione<br />

dei medicinali per uso terapeutico), ed al Decreto Ministeriale del<br />

17 dicembre 2004 (sperimentazioni “ no profit ”).<br />

Art. 2 – Composizione e partecipazione<br />

2.1. Il CEI è un organismo collegiale, multidisciplinare ed indipendente<br />

nominato dalla Presidenza della <strong>Fondazione</strong> i cui membri hanno le qualifiche<br />

e le competenze necessarie per esaminare e valutare gli aspetti scientifici,<br />

metodologici, medici ed etici degli studi proposti.<br />

2.2. I componenti del CEI eleggono a maggioranza al loro interno, un<br />

Presidente, preferibilmente non dipendente della <strong>Fondazione</strong>, due vicepresidenti<br />

con funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente.<br />

2.3. È presente un ufficio di Segreteria secondo quanto previsto dal<br />

Decreto Ministeriale, 18 Marzo 1998 “ Linee guida di riferimento per l’istituzione<br />

ed il funzionamento dei Comitati Etici ”.<br />

2.4. Le dimissioni di uno dei componenti devono essere presentate alla<br />

Presidenza della <strong>Fondazione</strong> e al CEI per conoscenza.<br />

2.5. Ai fini del buon funzionamento del CEI il componente che risulti<br />

assente, anche se giustificato, per più della metà delle sedute tenutesi nell’arco<br />

di un anno dalla sua nomina, è escluso dal quorum di cui al successivo punto<br />

4.3 ed il CEI ne propone la sostituzione alla <strong>Fondazione</strong> con analoga figura<br />

professionale.<br />

Art. 3 – Competenze<br />

3.1. È di competenza del CEI la valutazione di tutte le forme di studio e<br />

sperimentazione per le quali venga presentata regolare domanda; in partico-<br />

2006 67


Sezione I<br />

lare, attesa la peculiare funzione istituzionale della <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>,<br />

Istituto di Ricovero e Cura riconosciuto a Carattere Scientifico (IRCCS), sono<br />

oggetto di valutazione e di espressione di parere:<br />

– le attività di ricerca aventi connotati di sperimentazione clinica,<br />

condotte nell’ambito della programmazione scientifica della <strong>Fondazione</strong><br />

medesima, in relazione ai propri interessi biomedici riconducibili ai settori di<br />

riconoscimento del carattere scientifico;<br />

– i protocolli di ricerca e sperimentazione clinico-farmacologiche sponsorizzati<br />

da Enti od Organismi pubblici e privati, comprese Ditte Farmaceutiche,<br />

secondo quanto riportato nel Decreto Legislativo 211/03;<br />

– le sperimentazioni cosiddette “ no profit ” di cui al Decreto Ministeriale<br />

17 dicembre 2004, i cui requisiti sono riportati all’art. 1.2 dello stesso DM.<br />

3.2. Il CEI, nell’ambito della valutazione delle richieste, pone particolare<br />

attenzione alla qualifica dello Sperimentatore ed alla validità della Unità<br />

o struttura proposta per la sperimentazione, con specifico riferimento<br />

alla presenza di idonea strumentazione e di provata professionalità del personale<br />

sanitario e, più in generale, all’adeguatezza delle risorse richieste per lo studio.<br />

3.3. Il CEI ha compiti di controllo sulla conduzione delle sperimentazioni<br />

tramite l’esame della documentazione esistente e relativa a ciascun soggetto<br />

dello studio, verificando i seguenti punti:<br />

– riservatezza, informazioni al paziente e consenso, informazione al<br />

medico curante ed al personale sanitario interessato;<br />

– aderenza a quanto approvato dal CEI nella esecuzione degli esami e<br />

delle visite e nell’impegno economico;<br />

– modalità di gestione dei prodotti relativi alla sperimentazione.<br />

3.4. Al di là delle conoscenze e verifiche previste dalla normativa vigente<br />

[art. 2 del D.L. 211/2003, lettera m) e t); art. 3, comma 1, lettera a); art. 12,<br />

comma 3, 4, 5, 6] il CEI mantiene un diretto contatto con le attività di sperimentazione<br />

in corso, sorvegliandone il buon andamento, anche dal punto di<br />

vista del mantenimento degli standard clinico-assistenziali e riesaminandole<br />

periodicamente con tempistica correlata alla durata degli studi.<br />

Art. 4 – Convocazione<br />

4.1. Il CEI si riunisce di norma una volta al mese (salvo particolari necessità<br />

che richiedano diversa programmazione), previa convocazione da parte<br />

del Presidente tramite la Segreteria con allegato ordine del giorno.<br />

4.2. L’eventuale impossibilità alla partecipazione alla seduta deve essere<br />

tempestivamente comunicata alla Segreteria.<br />

4.3. Si considera valida la seduta se è presente il quorum (metà + 1) dei<br />

componenti del CEI, esclusi gli assenti giustificati mediante comunicazione<br />

scritta, purché sia presente almeno un terzo dei componenti.<br />

4.4. Rilevate le presenze da parte della Segreteria, si procede all’apertura<br />

dei lavori.<br />

68 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Art. 5 – Procedure<br />

5.1. Anche con riferimento a quanto definito al precedente punto 3.1, ed<br />

in particolare alla opportunità che gli studi da condurre rientrino in una strategia<br />

programmatoria e comunque nel settore di interesse scientifico della<br />

<strong>Fondazione</strong>, la documentazione relativa ai protocolli di studio e di sperimentazione<br />

viene esaminata dal CEI secondo l’ordine cronologico di trasmissione<br />

alla Segreteria, salvo casi particolari, di volta in volta valutati, in relazione a<br />

specifici interessi o urgenze. Di tale deroga viene fatta menzione nel verbale<br />

relativo alla seduta del CEI di riferimento.<br />

La Segreteria protocolla la documentazione in entrata, ne registra la data<br />

di acquisizione e comunica la stessa allo Sperimentatore.<br />

I tempi tecnici di valutazione di cui al successivo punto 5.6 partono da<br />

tale data di presentazione.<br />

5.2. La lingua ufficiale del CEI è l’italiano; pertanto, la domande di sperimentazione<br />

e tutta la documentazione allegata deve essere prodotta in italiano.<br />

5.3. Ogni componente riceve la documentazione relativa ai progetti di<br />

sperimentazione con congruo anticipo, al fine di poterne prendere visione ed<br />

effettuare un esame preventivo.<br />

5.4. Non sono prese in esame domande presentate non complete nella documentazione<br />

prevista dalla normativa vigente e nella modulistica predisposta.<br />

5.5. Lo Sperimentatore, ove necessario, dovrà richiedere ai Primari/<br />

Direttori o comunque ai Responsabili delle strutture ove intende svolgere la<br />

ricerca, l’autorizzazione all’utilizzo delle strutture medesime.<br />

5.6. Il CEI, in caso di sperimentazioni monocentriche, è tenuto a formulare<br />

un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa<br />

di tutta la documentazione (art. 6.3 D.Lgl. 211/03); eventuali richieste di chiarimento,<br />

ovvero di integrazione della documentazione prodotta, da potersi<br />

richiedere solo una volta, determinano l’interruzione dei termini per il<br />

periodo compreso tra la data di inoltro e quella di ricevimento degli elementi<br />

integrativi sollecitati (art. 4 D. Lgl. 211/03).<br />

5.7. Il CEI, in caso di sperimentazioni multicentriche nelle quali venga<br />

indicato come Comitato Etico al quale afferisce lo sperimentatore del Centro<br />

Coordinatore, fornisce parere motivato entro 30 giorni a decorrere dalla data<br />

di ricevimento della richiesta (parere unico).<br />

5.8. Il CEI, in caso di sperimentazioni multicentriche nelle quali venga<br />

indicato come Comitato Etico al quale afferisce lo Sperimentatore di un Centro<br />

partecipante, può comunicare al Comitato Etico del Centro Coordinatore<br />

eventuali osservazioni sul protocollo entro 30 giorni dalla presentazione della<br />

domanda e comunque è tenuto a formulare il proprio parere entro 30 giorni<br />

dopo aver ricevuto dal Comitato Etico del Centro coordinatore il parere unico.<br />

5.9. Ai sensi dell’articolo 7.3 del Decreto Legislativo 211/03, il CEI ha<br />

competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo alla base della richie-<br />

2006 69


Sezione I<br />

sta di parere. Peraltro, nel caso che al CEI afferisca lo Sperimentatore del<br />

Centro coordinatore, il CEI può chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni<br />

su tutto il protocollo prima dell’espressione del parere, mentre nel caso che al<br />

CEI afferisca lo sperimentatore di un Centro partecipante, oltre le considerazioni<br />

da inviare eventualmente al Comitato Etico del Centro coordinatore, il<br />

CEI può solo accettare o rifiutare il parere favorevole dello stesso Centro nel<br />

suo complesso, potendo, comunque, richiedere l’eventuale modifica del solo<br />

consenso informato limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il<br />

centro a cui riferisce.<br />

5.10. Gli accertamenti clinici strumentali e/o di laboratorio devono<br />

essere eseguiti presso strutture ritenute idonee dal CEI.<br />

5.11. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti tramite<br />

espressione di voto palese da parte degli aventi diritto. In caso di parità, il<br />

voto del presidente vale doppio.<br />

5.12. I componenti del CEI non possono prendere parte a decisioni su<br />

sperimentazioni nelle quali siano coinvolti.<br />

5.13. Il CEI esprime parere favorevole o non favorevole sulle sperimentazioni<br />

con motivazione.<br />

5.14. Il CEI ha facoltà di revocare il parere favorevole alla sperimentazione<br />

in corso con provvedimento motivato.<br />

5.15. Il parere espresso dal CEI, viene trasmesso dalla Segreteria allo<br />

Sponsor e alla Presidenza della <strong>Fondazione</strong>, autorità competente del Centro<br />

secondo la definizione del Decreto Legislativo 211/03, per l’adozione del conseguente<br />

provvedimento deliberativo. Il provvedimento autorizzativo del Presidente<br />

dovrà essere comunicato al CEI oltre che allo Sperimentatore, al<br />

Direttore o Primario, alla Direzione Sanitaria ed alla Direzione Scientifica, al<br />

Servizio di Farmacia, al Settore economico e finanziario. Lo Sperimentatore<br />

potrà iniziare la sperimentazione solo dopo la ricezione di tale autorizzazione<br />

e darà comunicazione al CEI della data di inizio.<br />

Art. 6 – Oneri finanziari e compensi<br />

6.1. Le sperimentazioni possono essere promosse da aziende farmaceutiche,<br />

da altri enti o istituzioni pubbliche o private o da unità operative della<br />

<strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>. Qualora la sperimentazione venga finanziata da<br />

Sponsor commerciali, la quota di cui al successivo punto 6.2, lettera B, è comprensiva<br />

in ogni caso delle seguenti voci:<br />

– Fornitura di prodotti da sperimentare per tutta la durata della ricerca e<br />

per tutti i pazienti arruolati, compresa quella di placebo e/o farmaci di controllo,<br />

opportunamente preparati ed etichettati in modo da assicurare,<br />

quando prevista, la cecità della sperimentazione.<br />

– Pagamento di ogni spesa connessa alla sperimentazione e non correlata<br />

alla normale gestione del paziente.<br />

– Compensi destinati agli sperimentatori.<br />

70 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

6.2. Lo Sponsor commerciale dovrà versare due quote distinte:<br />

A. Quota per l’esame istruttorio per gli oneri di funzionamento del CEI –Al<br />

momento della presentazione della domanda di sperimentazione deve essere<br />

esibita copia della ricevuta di versamento della quota iniziale pari a Euro<br />

2.600 + IVA al 20%, necessaria per coprire le spese di istruttoria, che<br />

andranno così ripartite:<br />

– il 15 % è riservato alla Segreteria per le spese relative all’acquisizione di<br />

apparecchiature, materiale d’uso, bibliografia specifica, cancelleria, e,<br />

più in generale, di tutto quanto attiene allo sviluppo delle attività derivanti<br />

dalle competenze assegnate dalle normative vigenti;<br />

– il 5% è di competenza della <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> per le spese di<br />

affitto locali, utenze, ecc.;<br />

– il restante 80% è utilizzato per la definizione del gettone annuale di partecipazione<br />

(gettone di presenza x numero di sedute effettuate), comprensivo<br />

del rimborso delle spese, a favore dei componenti esterni del<br />

Comitato Etico. Qualora il Comitato si avvalga di esperti con la qualifica<br />

di membro straordinario, agli stessi spetta un compenso pari al gettone<br />

di presenza. Il gettone di partecipazione è assegnato a fine anno solare.<br />

La posizione del personale di ruolo della <strong>Fondazione</strong>, nominato componente<br />

del Comitato Etico o costituente la Segreteria, deve essere considerata<br />

quale incarico assegnato dalla <strong>Fondazione</strong> medesima a propri<br />

dipendenti e come tale deve essere valutata e gestita. Nel caso specifico i<br />

dipendenti svolgono tale incarico fuori dall’orario di lavoro e la quota a<br />

loro spettante viene erogata in regime di intramoenia.<br />

B. Quota relativa allo svolgimento della sperimentazione – Tale quota deve<br />

essere oggetto di una proposta di convenzione presentata dallo Sponsor/Sperimentatore.<br />

Quanto ritenuto necessario quale rimborso per le spese generali di<br />

gestione contrattuale sarà trattenuta dalla <strong>Fondazione</strong>, mentre la restante<br />

somma costituirà la percentuale a disposizione dello Sperimentatore per le<br />

necessità operative dell’Unità di appartenenza, con particolare riferimento<br />

alla conduzione dello studio.<br />

6.3. Per le sperimentazioni cosiddette “ no profit ” di cui al Decreto Ministeriale<br />

17 dicembre 2004 (ai sensi dell’articolo 2.5 dello stesso decreto) e più<br />

in generale per alcune sperimentazioni per la cui conduzione, in base al protocollo<br />

di ricerca, non siano previste particolari spese, o alcun finanziamento,<br />

e che risultino particolarmente rilevanti sul piano dell’acquisizione delle conoscenze<br />

scientifiche, il CEI esonera lo Sponsor/Sperimentatore dal rimborso<br />

degli oneri di funzionamento del CEI stesso di cui al precedente punto 6.2,<br />

lettera A.<br />

Art. 7 – Approvazione e modifiche del regolamento<br />

7.1. Il regolamento del CEI ed eventuali successive modificazioni sono<br />

approvati dalla maggioranza (metà + uno) dei componenti del Comitato.<br />

2006 71


Sezione I<br />

7.2. Le proposte di modifica del regolamento presentate e discusse nel<br />

corso di una seduta sono sottoposte ad approvazione del CEI nel corso della<br />

seduta successiva.<br />

Art. 8<br />

Sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante:<br />

– il modulo di sintesi da utilizzare da parte dello sponsor/sperimentatore<br />

per la presentazione della richiesta di parere. Tale modulo è inviato a<br />

domanda degli interessati dalla Segreteria del CEI e deve accompagnare sempre<br />

la documentazione relativa alla sperimentazione (allegato 1);<br />

– le indicazioni per la predisposizione del modello di consenso informato<br />

(allegato 2).<br />

Art. 9<br />

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si deve far riferimento<br />

alla normativa vigente.<br />

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.<br />

Letto e sottoscritto il 22 settembre 2006<br />

Il Comitato Etico<br />

72 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Allegato 1<br />

RICHIESTA DI PARERE<br />

DEL COMITATO ETICO INDIPENDENTE<br />

PRESSO LA FONDAZIONE SANTA LUCIA DI ROMA<br />

PER L’APPROVAZIONE<br />

DI STUDI E SPERIMENTAZIONI CLINICHE<br />

(Decreto Legislativo 211 del 24 giugno 2003)<br />

Al COMITATO ETICO<br />

Via Ardeatina, 306<br />

00179 ROMA<br />

…l… sottoscritt… prof./dr. .....................................................................................<br />

Qualifica ...................................................................................................................<br />

Reparto/servizio .......................................................................................................<br />

Sede ..........................................................................................................................<br />

telefono …………………. fax …………..……<br />

e-mail ………………………..<br />

CHIEDE<br />

il parere etico sullo studio/sperimentazione clinica<br />

(titolo) .......................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

Sponsor ....................................................................................................................<br />

Con sede legale in ....................................................................................................<br />

Rappresentante sponsor .........................................................................................<br />

telefono …………………. fax …………..……<br />

e-mail ………..………………<br />

2006 73


Sezione I<br />

Si allegano i seguenti documenti (tutti in lingua italiana):<br />

(barrare l’indicazione di documenti allegati ed aggiungere quella di eventuali ulteriori documenti)<br />

1. Modulistica per lo studio/sperimentazione clinica (modello 1).<br />

2. Protocollo di studio (se lo studio viene presentato in lingua inglese si<br />

rende necessario presentare un riassunto sostanziale in italiano che riporti<br />

ogni elemento utile ad una opportuna e completa valutazione).<br />

3. Investigator Brochure del farmaco/sostanza in sperimentazione.<br />

4. Scheda rilevazione dati.<br />

5. Eventuale delibazione/giudizio di notorietà.<br />

6. Copia della Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità civile<br />

dei partecipanti autorizzati alla sperimentazione, anche per eventuali danni<br />

subiti dai soggetti coinvolti nella sperimentazione e derivanti da comportamenti<br />

colposi degli sperimentatori, nonché a copertura delle spese legali.<br />

Detta copia dovrà essere autenticata, per copia conforme, da un responsabile<br />

dello sponsor e corredata da timbro e firma leggibile.<br />

7. Foglio informativo e modulo di consenso informato.<br />

8. Proposta di convenzione economica.<br />

9. Copia della ricevuta del versamento di € 2.600 + I.V.A. sul c/c intestato<br />

alla <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> che dovrà riportare nella causale la dizione<br />

“ COMITATO ETICO”, nonché l’indicazione dello Sponsor, del farmaco sperimentato,<br />

dello Sperimentatore e dell’Unità strutturale di appartenenza.<br />

10. Curriculum degli sperimentatori.<br />

Lo Sperimentatore richiedente<br />

(timbro e firma)<br />

………………………………….<br />

Roma, ....................................<br />

La presente domanda, unitamente a tutti gli allegati, viene inviata in<br />

15 copie, di cui una in originale. L’investigator Brochure viene inviata in<br />

sole 3 copie.<br />

74 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Modello 1<br />

1) <strong>Struttura</strong> della <strong>Fondazione</strong> presso cui si svolge la ricerca<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

2) Nome e cognome del responsabile della sperimentazione e di coloro<br />

che saranno autorizzati al suo svolgimento (allegare curriculum vitae)<br />

Responsabile: ...........................................................................................................<br />

Autorizzati: ...............................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

Il sottoscritto responsabile della ricerca garantisce:<br />

– la competenza e l’adeguatezza del personale;<br />

– l’idoneità dei locali e la conformità delle attrezzature disponibili alle norme<br />

vigenti.<br />

3) Presentazione dello studio (breve abstract)<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

2006 75


Sezione I<br />

4) Identificazione del farmaco<br />

(solo per le sperimentazioni farmacologiche)<br />

Principio attivo ........................................................................................................<br />

Forma farmaceutica ................................................................................................<br />

Dosaggio ...................................................................................................................<br />

Nome commerciale .................................................................................................<br />

Ditta ..........................................................................................................................<br />

Il farmaco è già registrato in Italia? ■ sì ■ no<br />

– Se “ sì ”, specificare eventuale autorizzazione ministeriale per la sperimentazione<br />

in Italia .......................................................................................................<br />

................................................................................................................................<br />

Il farmaco è già registrato in altri paesi? ■ sì ■ no<br />

– Se “ sì ” quali? .......................................................................................................<br />

5) Eventuali ulteriori informazioni che lo sperimentatore intende fornire<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................<br />

Lo sperimentatore responsabile<br />

(timbro e firma)<br />

.....................................................<br />

NULLA OSTA PER L’UTILIZZAZIONE DELLA STRUTTURA<br />

Il responsabile<br />

(timbro e firma)<br />

..............................<br />

76 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

Allegato 2<br />

INDICAZIONI PER LA STESURA<br />

DI MODULI DI CONSENSO INFORMATO<br />

ALLA PARTECIPAZIONE A STUDI CLINICI SPERIMENTALI<br />

Le indicazioni qui presentate definiscono le caratteristiche irrinunciabili<br />

che devono presentare i moduli di consenso informato per la partecipazione<br />

di soggetti umani a studi sperimentali.<br />

Il consenso del soggetto può essere richiesto solo dopo che gli sono state<br />

fornite adeguate informazioni sullo studio, nonché sui suoi diritti e responsabilità.<br />

Con il termine di “ consenso informato ”, quindi, ci si riferisce all’assenso<br />

volontario di un soggetto a partecipare ad uno studio e alla documentazione<br />

comprovante tale assenso.<br />

Le indicazioni che vengono date nel presente documento sono da ritenersi<br />

valide e rilevanti anche per la conduzione di un approfondito colloquio,<br />

di cui la lettura e la firma del modulo di consenso, con relativo foglio informativo,<br />

costituiscono solo l’atto finale o suggello.<br />

Secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica i requisiti del consenso<br />

informato, sotto il profilo operativo, sono i seguenti:<br />

1. offerta dell’informazione;<br />

2. comprensione dell’informazione;<br />

3. libertà decisionale;<br />

4. capacità decisionale.<br />

* * *<br />

1. Offerta dell’informazione:<br />

contenuti essenziali del consenso informato<br />

Si analizzano di seguito quali modalità devono essere seguite nel sottoporre<br />

al soggetto le informazioni per consentirgli di scegliere se partecipare<br />

allo studio proposto o meno.<br />

Si considerano, altresì, quali elementi informativi devono essere inclusi<br />

nella documentazione informativa, acclusa al vero e proprio modulo di consenso<br />

informato, predisposta per consentire una scelta consapevole a soggetti<br />

cui venga proposto di partecipare ad uno studio sperimentale.<br />

a) Il testo del consenso informato deve essere in italiano o comunque in<br />

una lingua compresa dal soggetto.<br />

b) Qualora il soggetto non sia in grado di dare un consenso consapevole<br />

di persona (se si trova in stato di incoscienza, se è affetto da grave malattia<br />

mentale o menomazione fisica) la possibilità di arruolare tale tipo di paziente<br />

deve essere preventivamente sottoposta al Comitato Etico cui viene richiesto<br />

2006 77


Sezione I<br />

il parere sullo studio. Inoltre, in tali evenienze, deve essere registrato il consenso<br />

informato di un rappresentante legalmente valido del paziente cui sia<br />

stato adeguatamente spiegato che la partecipazione favorisce il benessere e<br />

l’interesse del soggetto. Nei rari casi in cui non sia possibile, per valide<br />

ragioni, rispettare queste indicazioni, lo sperimentatore deve documentare e<br />

motivare il proprio comportamento.<br />

c) Ai soggetti deve essere concesso un tempo adeguato per decidere se<br />

vogliono partecipare o meno allo studio, così da poter avere la possibilità di<br />

consultare persone di fiducia.<br />

d) Il consenso deve essere sempre firmato dal soggetto o, nel caso di<br />

impossibilità di questi, da un rappresentante legalmente valido del paziente o<br />

da 2 testimoni che attestino l’osservanza degli interessi del paziente.<br />

e) Il soggetto interpellato perché partecipi ad una sperimentazione deve<br />

essere informato sugli obiettivi, metodi e benefici previsti come sui rischi,<br />

effetti collaterali e disturbi potenziali; questo bilancio tra benefici ottenibili e<br />

rischi potenziali è uno dei criteri fondamentali di giudizio e per questo deve<br />

essere posto all’inizio del consenso informato o del modulo informativo ad<br />

esso allegato. Le informazioni devono essere comprensibili, veritiere e complete,<br />

evitando eccessivi dettagli tecnici.<br />

f) L’esposizione dei benefici e dei rischi deve essere integrata con una<br />

illustrazione dei trattamenti e delle procedure standard di uso corrente.<br />

g) Deve essere spiegato con chiarezza il significato del concetto “ attribuzione<br />

casuale ” o “ attribuzione randomizzata ” dei soggetti ad un gruppo<br />

sperimentale o al gruppo di controllo. In particolare, nella sperimentazione<br />

di farmaci, dove essere ben chiarito che un soggetto può essere assegnato ad<br />

un gruppo che assumerà una sostanza inattiva. Il termine “ placebo ” non<br />

può essere solo citato, ma deve essere spiegato con parole del linguaggio<br />

comune; lo stesso vale per termini quali “ studio in doppio cieco ”, “ crossover<br />

”, ecc.<br />

h) Il modulo di consenso informato non deve servire di occasione per<br />

comunicare informazioni diagnostiche o prognostiche che non siano ancora<br />

note al paziente.<br />

i) Deve essere chiaramente spiegata la procedura con la quale verrà condotto<br />

lo studio; debbono essere precisati, in modo circostanziato, i “ compiti ”<br />

assegnati al soggetto e le richieste che gli verranno fatte in termini di controlli<br />

clinici e strumentali, nonché la frequenza di tali controlli. La precisione, a<br />

questo riguardo, consentirà di vagliare chiaramente l’impegno richiesto al<br />

soggetto e di spiegare le ragioni di tale impegno.<br />

j) Deve risultare ben chiaro dal testo del consenso informato che il<br />

paziente ha diritto di non partecipare alla sperimentazione che gli viene proposta,<br />

senza che ciò comporti di essere privato del miglior trattamento possibile<br />

per la sua malattia. Nel caso in cui accetti, può ritirarsi in qualsiasi<br />

momento senza essere obbligato a fornire alcuna giustificazione.<br />

k) Deve essere chiarito che il medico referente sospenderà la partecipa-<br />

78 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

zione del soggetto alla sperimentazione qualora ciò sia nell’interesse del<br />

paziente e gli darà ragione dei motivi della sospensione.<br />

l) Deve essere specificato che i soggetti verranno prontamente informati di<br />

qualunque notizia per loro rilevante che si renda disponibile durante lo studio.<br />

m) Deve essere garantita la segretezza dei dati relativi ai soggetti e, precisando<br />

la possibilità di ispezione della documentazione sanitaria da parte di<br />

personale autorizzato e tenuto a sua volta alla riservatezza, dovranno essere<br />

indicati gli Enti e/o le persone che potranno effettuare tale ispezione.<br />

n) Deve essere precisata l’esistenza di una polizza assicurativa a copertura<br />

di eventuali danni che il paziente dovesse subire a causa della sperimentazione.<br />

o) Deve essere chiarito che la partecipazione alla sperimentazione non<br />

comporterà per il soggetto alcun aggravio di spesa.<br />

p) Il paziente deve essere informato esplicitamente che la sperimentazione<br />

cui aderisce è stata approvata dai comitati riconosciuti dall’Autorità<br />

sanitaria competente.<br />

q) Deve risultare che il soggetto, o il suo rappresentante legalmente<br />

valido, ha effettivamente avuto la possibilità di fare domande e di ottenere<br />

risposte in quantità sufficiente, nonché un tempo di riflessione congruo per<br />

compiere una scelta consapevole<br />

r) Al soggetto deve essere fornito un documento, a cura dello sperimentatore,<br />

da cui risulti che il soggetto stesso sta partecipando ad uno studio. Tale<br />

documento deve riportare le caratteristiche essenziali dello studio, i nomi dei<br />

responsabili dello studio stesso con relativo indirizzo e numero di telefono.<br />

s) Dopo aver ottenuto l’assenso del soggetto a questo proposito, si deve<br />

informare il medico di famiglia della partecipazione del soggetto stesso alla<br />

sperimentazione.<br />

t) Deve essere specificato che l’approvazione della sperimentazione da<br />

parte della competente Autorità sanitaria include che i risultati dello studio<br />

verranno portati a conoscenza della comunità scientifica ed i dati raccolti<br />

durante la sperimentazione non potranno rimanere di proprietà di singoli o<br />

gruppi che li possano utilizzare secondo il loro esclusivo interesse.<br />

2. Comprensione dell’informazione<br />

La modalità con la quale si presentano ad un soggetto i contenuti selezionati<br />

ha grande rilevanza nell’invitare o meno il destinatario del consenso<br />

informato a leggerlo attentamente e a comprenderlo. Ostacoli alla comprensione<br />

possono essere rappresentati anche da condizioni e/o sentimenti connessi<br />

con la malattia: il medico, quindi, non deve proporre direttamente la<br />

partecipazione ad una ricerca ad una persona manifestamente non in grado<br />

di esaminare adeguatamente tale proposta.<br />

Giova, infine, sottolineare anche che lo studio della comunicazione<br />

medico-paziente ha indicato come un terzo di ciò che viene detto al paziente<br />

2006 79


Sezione I<br />

viene dimenticato e come meno del 50% delle indicazioni e dei consigli viene<br />

ricordato; inoltre la proporzione di elementi dimenticati cresce con la quantità<br />

di informazioni presentate ed i pazienti sembrano più abili a ricordare ciò<br />

che è stato loro detto per primo. La conoscenza di questi elementi deve guidare<br />

la scelta del modo in cui presentare al paziente le informazioni che gli<br />

sono indispensabili per una decisione consapevole.<br />

3. Libertà decisionale<br />

Nel proporre la partecipazione ad una sperimentazione non deve essere<br />

invocato un “ consenso implicito ”, anche se a proporre studi sperimentali<br />

sono medici con cui i pazienti hanno già instaurato un rapporto fiduciario. Si<br />

ricorda, in tal senso che anche dal punto di vista giurisprudenziale “ il consenso<br />

non è mai implicito, neppure allorché tra medico e paziente si instaura<br />

un rapporto di competente collaborazione ”.<br />

Dunque, per ottenere un consenso realmente informato a partecipare ad<br />

uno studio sperimentale, occorre esplorare ciò che il paziente ritiene giusto<br />

per se stesso, la qual cosa può essere diversa da ciò che il medico si attende.<br />

Bisogna altresì indagare con tatto se vi siano state influenze e pressioni sul<br />

paziente da parte del contesto sociale o familiare in cui questo vive. Inoltre,<br />

l’operatore non può far pesare il proprio condizionamento ideologico sul<br />

modo con cui presenta al paziente le alternative terapeutiche e nell’indicare i<br />

passaggi fondamentali che portano alle diverse decisioni.<br />

4. Capacità decisionale<br />

Secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica, per riconoscere la competenza<br />

decisionale di un soggetto sembra importante l’esame delle modalità<br />

con cui avviene il processo deliberativo. In forza di tale criterio occorre accertare<br />

se il soggetto:<br />

– sia in grado di comunicare con i curanti;<br />

– dia segni esteriori di aver compreso l’informazione e d’essere pronto a<br />

decidere;<br />

– intenda le alternative e ne capisca la natura;<br />

– dia risposte dotate di coerenza e persista nelle conclusioni espresse.<br />

Nel caso in cui il soggetto manifesti di non possedere queste capacità<br />

occorre sottoporre la proposta di partecipazione allo studio ad un rappresentante<br />

legalmente valido del paziente.<br />

80 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

FOGLIO INFORMATIVO<br />

PER LA RICHIESTA DI CONSENSO INFORMATO<br />

ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA<br />

ED AL CONSEGUENTE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<br />

Gentile Signore/a .....................................................................................................<br />

la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> è un Istituto di Ricovero e Cura riconosciuto a<br />

Carattere Scientifico, che svolge, insieme all’attività di assistenza, quella di<br />

ricerca sanitaria e di formazione nel settore della riabilitazione neuromotoria<br />

e delle neuroscienze.<br />

Nell’ambito di tale esercizio, è in corso (o è programmato) lo svolgimento<br />

di una ricerca dal titolo [inserire il titolo della ricerca, studio o sperimentazione] “............<br />

.................................................................................................................................”.<br />

Lo studio prende in considerazione [descrivere in maniera semplice l’ambito dello<br />

studio] ............................................................. e si prefigge di [descrivere in maniera<br />

semplice gli obiettivi] ....................................... attraverso [descrivere in maniera semplice,<br />

ma completa, le modalità di conduzione] ...........................................................................<br />

I benefici previsti sono [descrivere le finalità in termini di benefici attesi. Precisare se i<br />

benefici non saranno specificamente diretti per il partecipante, ma potranno concretizzarsi in<br />

futuro per soggetti portatori della stessa patologia o se, comunque, il beneficio si concretizzerà<br />

nell’aumento delle conoscenze specifiche di settore] ............................................<br />

....................................................................................................................................<br />

I rischi per le persone che partecipano allo studio si riassumono in [descrivere<br />

gli eventuali rischi derivanti dalla partecipazione] .............................................., mentre<br />

sono/non sono prevedibili effetti collaterali, costituiti da [descrivere anche<br />

eventuali effetti collaterali, anche non di particolare evidenza prognostica (es. ematoma dopo prelievo<br />

ematico)] ..........................................................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

Attualmente, per la gestione della questione trattata, sono previsti trattamenti/procedure<br />

standard di uso corrente costituiti/e da [descrivere le procedure<br />

standard di diagnosi/trattamento della patologia] .......................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

Lo studio, rispetto a tali trattamenti, mira a [sottolineare il possibile o l’auspicato<br />

valore aggiunto dello studio] ................................................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

Con il presente modulo Le viene proposto di prendere parte al programma<br />

di studio, il cui responsabile scientifico è il Prof./Dott. [nome del responsabile<br />

dello studio] ...............................................................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

Se Lei deciderà di partecipare allo studio, sarà inserito, dopo la raccolta<br />

dei suoi dati da parte del personale addetto, nel gruppo sperimentale o nel<br />

2006 81


Sezione I<br />

gruppo di controllo secondo i seguenti criteri [descrivere i criteri di inserimento del<br />

soggetto] ................................................................................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

Durante lo studio saranno effettuati controlli clinici e strumentali consistenti<br />

in [elencare e descrivere tutte le attività diagnostiche e terapeutiche/riabilitative sia cliniche<br />

che strumentali facenti parte delle studio] ....................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

L’impegno a Lei richiesto per partecipare allo studio consiste [descrivere in che<br />

cosa consisterà l’impegno del soggetto rispetto al quanto descritto al paragrafo precedente]<br />

................................................................................................................<br />

....................................................................................................................................<br />

La durata del Suo impegno è prevista in [indicare la durata dell’impegno, a<br />

seconda dei casi in minuti/ore o in giorni/settimane/mesi. In questo caso specificare il tempo<br />

all’interno di tale periodo] .............................................................................................<br />

A seconda del gruppo in cui sarà inserito, Le potrebbe essere richiesto di<br />

assumere delle sostanze cosiddette “ placebo ”: sostanze cioè con nessuna<br />

azione farmacologica. Ciò risulta importante dal punto di vista della ricerca<br />

per poter valutare la reale risposta al farmaco attivo somministrato a soggetti<br />

che fanno parte di altri gruppi. L’assunzione della sostanza placebo al posto<br />

della sostanza attiva non pregiudica in alcun modo i modi ed i tempi dell’assistenza<br />

che Le verrà fornita.<br />

Il medico referente, nella persona del Dott. [indicare il nome del sanitario di riferimento<br />

per il soggetto. Di norma è il sanitario che sottomette al soggetto il foglio di consenso]<br />

........................................................................, sarà sempre a Sua disposizione<br />

per qualsiasi chiarimento, La informerà prontamente di qualunque notizia si<br />

renda disponibile durante lo studio e provvederà a sospendere la Sua partecipazione<br />

allo studio qualora ciò risulti nel Suo interesse, comunicandoLe i<br />

motivi di tale sospensione.<br />

Nel corso dello studio al quale prenderà parte, Lei sarà assicurato a<br />

copertura di eventuali danni da esso derivante.<br />

La partecipazione allo studio non comporta per Lei alcun aggravio<br />

di spesa.<br />

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico Indipendente della <strong>Fondazione</strong><br />

<strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> ed il suo svolgimento ed i suoi risultati sono monitorati<br />

dallo stesso Comitato.<br />

Lei ha il diritto di non partecipare allo studio che Le viene proposto. Questo<br />

non comporterà assolutamente una minore assistenza nei Suoi confronti e<br />

Lei sarà in ogni caso sottoposto al miglior trattamento possibile per il suo<br />

stato di malattia.<br />

Anche nel caso di accettazione a partecipare allo studio, Lei ha il diritto di<br />

82 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

ritirarsi dallo stesso in qualsiasi momento, senza essere obbligato a fornire<br />

alcuna giustificazione.<br />

Si precisa che i risultati dello studio verranno portati a conoscenza della<br />

comunità scientifica ed i dati raccolti durante la sperimentazione non<br />

potranno rimanere di proprietà di singoli o gruppi che li possano utilizzare<br />

secondo il loro esclusivo interesse.<br />

La procedura dello studio garantisce, peraltro, la riservatezza dei Suoi<br />

dati personali con riferimento al relativo Codice (D.lgs. del 30 giugno 2003,<br />

n. 196), ai sensi del cui art. 13 si sottopone la seguente informativa.<br />

In conformità alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei<br />

dati personali (di seguito “Codice”), la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> La informa<br />

che intende svolgere attività di trattamento di dati personali (di seguito<br />

“Dati”), anche sensibili, 1 che La riguardano.<br />

Finalità e modalità del trattamento dei dati<br />

I Dati forniti vengono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra<br />

richiamata, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a<br />

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e comunque mediante strumenti<br />

idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate<br />

dal Codice, per le finalità della ricerca in precedenza descritta riguardo agli obiettivi,<br />

alle procedure, ai benefici e rischi della partecipazione, all’impegno operativo<br />

e temporale richiesto.<br />

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto<br />

L’eventuale rifiuto di fornire i Dati funzionali all’esecuzione della ricerca su<br />

menzionata non comporta alcuna conseguenza relativamente ad eventuali trattamenti<br />

terapeutici in corso, salva l’eventuale impossibilità di dare seguito alle<br />

operazioni connesse alla ricerca.<br />

Lei è libero/a di non partecipare alla ricerca o di ritirarsi dalla stessa anche<br />

senza preavviso o motivazione. Qualora, durante la ricerca, divengano disponibili<br />

dati che possano influenzare la Sua volontà di continuare Lei sarà tempestivamente<br />

ed opportunamente informato e, se necessario, Le sarà richiesto nuovamente<br />

il Consenso Informato a proseguire il trattamento in corso.<br />

Comunicazione dei dati<br />

I Dati potranno inoltre venire a conoscenza dei responsabili della cui opera<br />

la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> si avvale nell’ambito di rapporti di esternalizzazione<br />

1<br />

L’art. 4 del Codice definisce “sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed<br />

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,<br />

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché<br />

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.<br />

2006 83


Sezione I<br />

per la fornitura di servizi, nonché dei responsabili e degli incaricati del trattamento<br />

dei dati per le finalità di cui alla presente informativa, l’elenco aggiornato<br />

dei quali è a disposizione presso la sede della <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>.<br />

I Dati relativi ai risultati della ricerca sono strettamente confidenziali e soggetti<br />

ad anonimato. I risultati potranno essere portati a conoscenza di terzi o<br />

pubblicati, ma escludendo ogni possibile riferimento personale al paziente.<br />

Durata del trattamento<br />

I Dati verranno trattati dalla <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> solamente per la<br />

durata della ricerca [indicare fra parentesi la durata dello studio] ...................................<br />

Diritti dell’interessato<br />

L’art. 7 del Codice riconosce all’interessato numerosi diritti che La invitiamo<br />

a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti di:<br />

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati che lo riguardano,<br />

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;<br />

• ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, delle finalità e modalità del trattamento,<br />

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o<br />

delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che possono<br />

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;<br />

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Dati (qualora<br />

vi sia un interesse in tal senso) ovvero la cancellazione, la trasformazione in<br />

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’attestazione<br />

che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i<br />

Dati sono stati comunicati o diffusi;<br />

• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati che lo riguardano per<br />

motivi legittimi ovvero per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta<br />

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.<br />

Lei, per l’intera durata del trattamento, potrà chiedere informazioni o porre<br />

domande al medico circa i dati acquisiti nel corso della sperimentazione e circa<br />

l’andamento della stessa relativamente al suo caso; allo stesso modo, al termine<br />

della ricerca, se richiesto, i risultati che La riguardano saranno comunicati a Lei<br />

ed al suo medico di base.<br />

Titolare del trattamento<br />

Titolare del trattamento è la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>, Via Ardeatina 306, Roma.<br />

Per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e comunicazioni a disposizione<br />

il responsabile dei dati è:<br />

Dott. Responsabile della sperimentazione: .....................................................<br />

Unità Operativa: ................................................................................................<br />

Roma, lì …………..<br />

84 2006


<strong>Struttura</strong> <strong>organizzat</strong>iva<br />

MODULO CONSENSO INFORMATO<br />

Io sottoscritto …………………….…..................…….…………., dichiaro di<br />

aver preso visione del protocollo concernente lo studio “…........…………<br />

……………………………..” che si svolgerà presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>.<br />

In particolare dichiaro:<br />

• di aver ricevuto, all’interno di tale foglio illustrativo, l’informativa prevista<br />

dall’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 riguardo al trattamento dei dati personali;<br />

• di avere avuto a disposizione tempo sufficiente per poter leggere attentamente<br />

e comprendere quanto contenuto nel suddetto foglio illustrativo;<br />

• di aver ricevuto dal Dott. .............................……………. che opera presso<br />

………………….........................................................……… esaurienti spiegazioni<br />

in merito alla richiesta di partecipazione allo studio;<br />

• di essere stato informato del diritto di ritirarmi dalla ricerca in qualsiasi<br />

momento, senza dover dare spiegazioni e senza compromettere l’assistenza<br />

medica futura;<br />

• di aver ricevuto il nominativo del Dott. .............................…………….<br />

come medico referente per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione<br />

relativa alla sperimentazione;<br />

• di aver avuto modo di esporre le mie considerazioni e di domandare<br />

ulteriori precisazioni, nonché di avere avuto il tempo necessario per prendere<br />

una decisione ponderata e non sollecitata.<br />

Pertanto, sono consapevole delle attività previste e delle modalità di una<br />

mia adesione.<br />

Ciò premesso dichiaro: di acconsentire ■ di non acconsentire ■<br />

a partecipare allo studio ed al conseguente trattamento dei miei dati personali<br />

sensibili.<br />

cognome e nome della persona<br />

firma della persona<br />

......................................... .........................................<br />

cognome e nome del rappresentante<br />

legalmente valido<br />

oppure<br />

firma del rappresentante<br />

legalmente valido<br />

......................................... .........................................<br />

cognome e nome del medico<br />

che raccoglie il consenso<br />

firma del medico<br />

che raccoglie il consenso<br />

......................................... .........................................<br />

NB: il presente modulo è valido solo se accompagnato dal corrispondente<br />

foglio illustrativo.<br />

2006 85


Sezione I<br />

LETTERA INFORMATIVA AL MEDICO DI FAMIGLIA<br />

Al medico di famiglia del/la<br />

Sig./Sig.ra ...............................................<br />

Si comunica che il/la Sig./Sig.ra .....................................................................<br />

partecipa al progetto di ricerca svolto presso la <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong> IRCCS<br />

di Roma dal titolo “ ...................................................................................” consistente<br />

in .................................................................................................<br />

Al/Alla Sig./Sig.ra ..................................................................... è stato illustrato<br />

il protocollo di studio e le modalità della sua partecipazione.<br />

Il/La Sig./Sig.ra ........................................................................ ha sottoscritto<br />

apposito modulo di consenso informato.<br />

Distinti saluti<br />

Il medico responsabile<br />

(timbro e firma)<br />

.........................................<br />

Roma, lì …………..<br />

86 2006

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