13.01.2014 Views

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sezione I<br />

il parere sullo studio. Inoltre, in tali evenienze, deve essere registrato il consenso<br />

informato di un rappresentante legalmente valido del paziente cui sia<br />

stato adeguatamente spiegato che la partecipazione favorisce il benessere e<br />

l’interesse del soggetto. Nei rari casi in cui non sia possibile, per valide<br />

ragioni, rispettare queste indicazioni, lo sperimentatore deve documentare e<br />

motivare il proprio comportamento.<br />

c) Ai soggetti deve essere concesso un tempo adeguato per decidere se<br />

vogliono partecipare o meno allo studio, così da poter avere la possibilità di<br />

consultare persone di fiducia.<br />

d) Il consenso deve essere sempre firmato dal soggetto o, nel caso di<br />

impossibilità di questi, da un rappresentante legalmente valido del paziente o<br />

da 2 testimoni che attestino l’osservanza degli interessi del paziente.<br />

e) Il soggetto interpellato perché partecipi ad una sperimentazione deve<br />

essere informato sugli obiettivi, metodi e benefici previsti come sui rischi,<br />

effetti collaterali e disturbi potenziali; questo bilancio tra benefici ottenibili e<br />

rischi potenziali è uno dei criteri fondamentali di giudizio e per questo deve<br />

essere posto all’inizio del consenso informato o del modulo informativo ad<br />

esso allegato. Le informazioni devono essere comprensibili, veritiere e complete,<br />

evitando eccessivi dettagli tecnici.<br />

f) L’esposizione dei benefici e dei rischi deve essere integrata con una<br />

illustrazione dei trattamenti e delle procedure standard di uso corrente.<br />

g) Deve essere spiegato con chiarezza il significato del concetto “ attribuzione<br />

casuale ” o “ attribuzione randomizzata ” dei soggetti ad un gruppo<br />

sperimentale o al gruppo di controllo. In particolare, nella sperimentazione<br />

di farmaci, dove essere ben chiarito che un soggetto può essere assegnato ad<br />

un gruppo che assumerà una sostanza inattiva. Il termine “ placebo ” non<br />

può essere solo citato, ma deve essere spiegato con parole del linguaggio<br />

comune; lo stesso vale per termini quali “ studio in doppio cieco ”, “ crossover<br />

”, ecc.<br />

h) Il modulo di consenso informato non deve servire di occasione per<br />

comunicare informazioni diagnostiche o prognostiche che non siano ancora<br />

note al paziente.<br />

i) Deve essere chiaramente spiegata la procedura con la quale verrà condotto<br />

lo studio; debbono essere precisati, in modo circostanziato, i “ compiti ”<br />

assegnati al soggetto e le richieste che gli verranno fatte in termini di controlli<br />

clinici e strumentali, nonché la frequenza di tali controlli. La precisione, a<br />

questo riguardo, consentirà di vagliare chiaramente l’impegno richiesto al<br />

soggetto e di spiegare le ragioni di tale impegno.<br />

j) Deve risultare ben chiaro dal <strong>testo</strong> del consenso informato che il<br />

paziente ha diritto di non partecipare alla sperimentazione che gli viene proposta,<br />

senza che ciò comporti di essere privato del miglior trattamento possibile<br />

per la sua malattia. Nel caso in cui accetti, può ritirarsi in qualsiasi<br />

momento senza essere obbligato a fornire alcuna giustificazione.<br />

k) Deve essere chiarito che il medico referente sospenderà la partecipa-<br />

78 2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!