13.01.2014 Views

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sezione I<br />

sta di parere. Peraltro, nel caso che al CEI afferisca lo Sperimentatore del<br />

Centro coordinatore, il CEI può chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni<br />

su tutto il protocollo prima dell’espressione del parere, mentre nel caso che al<br />

CEI afferisca lo sperimentatore di un Centro partecipante, oltre le considerazioni<br />

da inviare eventualmente al Comitato Etico del Centro coordinatore, il<br />

CEI può solo accettare o rifiutare il parere favorevole dello stesso Centro nel<br />

suo complesso, potendo, comunque, richiedere l’eventuale modifica del solo<br />

consenso informato limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il<br />

centro a cui riferisce.<br />

5.10. Gli accertamenti clinici strumentali e/o di laboratorio devono<br />

essere eseguiti presso strutture ritenute idonee dal CEI.<br />

5.11. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti tramite<br />

espressione di voto palese da parte degli aventi diritto. In caso di parità, il<br />

voto del presidente vale doppio.<br />

5.12. I componenti del CEI non possono prendere parte a decisioni su<br />

sperimentazioni nelle quali siano coinvolti.<br />

5.13. Il CEI esprime parere favorevole o non favorevole sulle sperimentazioni<br />

con motivazione.<br />

5.14. Il CEI ha facoltà di revocare il parere favorevole alla sperimentazione<br />

in corso con provvedimento motivato.<br />

5.15. Il parere espresso dal CEI, viene trasmesso dalla Segreteria allo<br />

Sponsor e alla Presidenza della <strong>Fondazione</strong>, autorità competente del Centro<br />

secondo la definizione del Decreto Legislativo 211/03, per l’adozione del conseguente<br />

provvedimento deliberativo. Il provvedimento autorizzativo del Presidente<br />

dovrà essere comunicato al CEI oltre che allo Sperimentatore, al<br />

Direttore o Primario, alla Direzione Sanitaria ed alla Direzione Scientifica, al<br />

Servizio di Farmacia, al Settore economico e finanziario. Lo Sperimentatore<br />

potrà iniziare la sperimentazione solo dopo la ricezione di tale autorizzazione<br />

e darà comunicazione al CEI della data di inizio.<br />

Art. 6 – Oneri finanziari e compensi<br />

6.1. Le sperimentazioni possono essere promosse da aziende farmaceutiche,<br />

da altri enti o istituzioni pubbliche o private o da unità operative della<br />

<strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Lucia</strong>. Qualora la sperimentazione venga finanziata da<br />

Sponsor commerciali, la quota di cui al successivo punto 6.2, lettera B, è comprensiva<br />

in ogni caso delle seguenti voci:<br />

– Fornitura di prodotti da sperimentare per tutta la durata della ricerca e<br />

per tutti i pazienti arruolati, compresa quella di placebo e/o farmaci di controllo,<br />

opportunamente preparati ed etichettati in modo da assicurare,<br />

quando prevista, la cecità della sperimentazione.<br />

– Pagamento di ogni spesa connessa alla sperimentazione e non correlata<br />

alla normale gestione del paziente.<br />

– Compensi destinati agli sperimentatori.<br />

70 2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!