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Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Struttura organizzativa<br />

Art. 5 – Procedure<br />

5.1. Anche con riferimento a quanto definito al precedente punto 3.1, ed<br />

in particolare alla opportunità che gli studi da condurre rientrino in una strategia<br />

programmatoria e comunque nel settore di interesse scientifico della<br />

<strong>Fondazione</strong>, la documentazione relativa ai protocolli di studio e di sperimentazione<br />

viene esaminata dal CEI secondo l’ordine cronologico di trasmissione<br />

alla Segreteria, salvo casi particolari, di volta in volta valutati, in relazione a<br />

specifici interessi o urgenze. Di tale deroga viene fatta menzione nel verbale<br />

relativo alla seduta del CEI di riferimento.<br />

La Segreteria protocolla la documentazione in entrata, ne registra la data<br />

di acquisizione e comunica la stessa allo Sperimentatore.<br />

I tempi tecnici di valutazione di cui al successivo punto 5.6 partono da<br />

tale data di presentazione.<br />

5.2. La lingua ufficiale del CEI è l’italiano; pertanto, la domande di sperimentazione<br />

e tutta la documentazione allegata deve essere prodotta in italiano.<br />

5.3. Ogni componente riceve la documentazione relativa ai progetti di<br />

sperimentazione con congruo anticipo, al fine di poterne prendere visione ed<br />

effettuare un esame preventivo.<br />

5.4. Non sono prese in esame domande presentate non complete nella documentazione<br />

prevista dalla normativa vigente e nella modulistica predisposta.<br />

5.5. Lo Sperimentatore, ove necessario, dovrà richiedere ai Primari/<br />

Direttori o comunque ai Responsabili delle strutture ove intende svolgere la<br />

ricerca, l’autorizzazione all’utilizzo delle strutture medesime.<br />

5.6. Il CEI, in caso di sperimentazioni monocentriche, è tenuto a formulare<br />

un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta completa<br />

di tutta la documentazione (art. 6.3 D.Lgl. 211/03); eventuali richieste di chiarimento,<br />

ovvero di integrazione della documentazione prodotta, da potersi<br />

richiedere solo una volta, determinano l’interruzione dei termini per il<br />

periodo compreso tra la data di inoltro e quella di ricevimento degli elementi<br />

integrativi sollecitati (art. 4 D. Lgl. 211/03).<br />

5.7. Il CEI, in caso di sperimentazioni multicentriche nelle quali venga<br />

indicato come Comitato Etico al quale afferisce lo sperimentatore del Centro<br />

Coordinatore, fornisce parere motivato entro 30 giorni a decorrere dalla data<br />

di ricevimento della richiesta (parere unico).<br />

5.8. Il CEI, in caso di sperimentazioni multicentriche nelle quali venga<br />

indicato come Comitato Etico al quale afferisce lo Sperimentatore di un Centro<br />

partecipante, può comunicare al Comitato Etico del Centro Coordinatore<br />

eventuali osservazioni sul protocollo entro 30 giorni dalla presentazione della<br />

domanda e comunque è tenuto a formulare il proprio parere entro 30 giorni<br />

dopo aver ricevuto dal Comitato Etico del Centro coordinatore il parere unico.<br />

5.9. Ai sensi dell’articolo 7.3 del Decreto Legislativo 211/03, il CEI ha<br />

competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo alla base della richie-<br />

2006 69

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