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Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

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Collaborazioni scientifiche<br />

Art. 3 – Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca<br />

e/o didattica. Per l’attività di ricerca oggetto della presente convenzione<br />

la <strong>Fondazione</strong> e l’Università metteranno a disposizione, rispettivamente, i<br />

laboratori e le attrezzature site presso il Laboratorio di Neuropsicologia della<br />

<strong>Fondazione</strong> e il Dipartimento di Psicologia di Torino.<br />

Art. 4 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica. I risultati dell’attività<br />

di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione<br />

sarà libera con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni<br />

che esse sono scaturite dalla collaborazione tra i due contraenti. L’eventuale<br />

brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato<br />

accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate<br />

all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei<br />

risultati.<br />

Art. 5 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione. Ciascuna delle<br />

parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.<br />

Art. 6 – Copertura assicurativa. Il Dipartimento garantisce la copertura<br />

assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale,<br />

impegnato nell’attività in oggetto della presente convenzione. Il Contraente<br />

garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti<br />

o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette. Quando il personale<br />

di una parte si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di ricerca,<br />

il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche<br />

di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.<br />

Art. 7 – Durata della convenzione. La presente convenzione entra in vigore<br />

dalla data della sua stipula e avrà la durata di due anni, con la possibilità di<br />

rinnovo sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti<br />

delle parti. Al termine della convenzione, il Dipartimento e la <strong>Fondazione</strong><br />

redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti;<br />

in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi<br />

futuri.<br />

Art. 8 – Facoltà di recesso. Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente<br />

dalla presente convenzione, ovvero di risolverla consensualmente. Il<br />

recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a<br />

cura della parte interessata con raccomandata con avviso di ricevimento entro<br />

almeno tre mesi antecedenti la scadenza del presente atto. Il recesso o la risoluzione<br />

consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla<br />

parte di convenzione già eseguita.<br />

Art. 9 – Trattamento dei dati personali. Le parti provvedono ognuno per<br />

quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei<br />

dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del proseguimento<br />

dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento<br />

emanato in attuazione della legge n° 196/03, “ Codice in materia di protezione<br />

dei dati personali ”.<br />

2006 179

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