13.01.2014 Views

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

Solo testo.pdf - Fondazione Santa Lucia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Collaborazioni scientifiche<br />

Art. 10 – Le parti si impegnano a promuovere e divulgare le iniziative di<br />

carattere scientifico scaturenti dal presente accordo.<br />

Art. 11 – I proventi delle affinità di analisi e diagnosi eseguite dal Laboratorio<br />

di Genetica Molecolare, in regime di accreditamento presso il SSN<br />

che la <strong>Fondazione</strong> si obbliga a richiedere alle competenti autorità a tal fine,<br />

spetteranno alla UILDM nella misura dell’85%, mentre il residuo spetterà<br />

esclusivamente alla <strong>Fondazione</strong>, a titolo di rimborso delle spese di gestione e<br />

amministrative sostenute per il funzionamento e la gestione del Laboratorio<br />

di Genetica Molecolare.<br />

Art. 12 – Le spese di gestione e amministrazione a carico della <strong>Fondazione</strong><br />

indicate nel precedente articolo comprendono: tutte le utenze (luce,<br />

telefono, ecc.), segreteria, pulizia dei locali, manutenzione ordinaria e straordinaria,<br />

sorveglianza, smaltimento dei rifiuti.<br />

Art. 13 – La <strong>Fondazione</strong> garantirà, per il periodo di durata del presente<br />

accordo, al personale della UILDM l’uso e il godimento di una stanza di studio<br />

al di fuori del Laboratorio, attrezzata anche per potere ricevere i pazienti.<br />

Art. 14 – Il personale direttivo appartenente ai vertici scientifici e sanitari<br />

della <strong>Fondazione</strong> e/o i loro delegati avrà diritto ad accedere all’archivio della<br />

UILDM inerente il laboratorio, nel quale saranno contenuti tutti i referti e i<br />

risultati delle analisi e degli studi effettuati all’interno del Laboratorio, a partire<br />

dalla stipula del presente accordo.<br />

Art. 15 – Le parti si impegnano a favorire la condivisione delle esperienze<br />

scientifiche e professionali conseguite dai rispettivi dipendenti e consulenti<br />

nell’ambito dell’attività di studio, ricerca e diagnostica oggetto del<br />

presente accordo.<br />

Il personale della UILDM impiegato stabilmente nel Laboratorio di Genetica<br />

Molecolare, avrà diritto di usufruire dei servizi della <strong>Fondazione</strong> con le<br />

stesse modalità previste per il personale dipendente della <strong>Fondazione</strong> <strong>Santa</strong><br />

<strong>Lucia</strong>.<br />

Il personale di ciascuna delle parti è tenuto ad uniformarsi per l’esecuzione<br />

delle attività di collaborazione, ai regolamenti disciplinari, di sicurezza<br />

e di protezione sanitaria in vigore presso la struttura ospitante.<br />

Art. 16 – La <strong>Fondazione</strong> si impegna ad indicare, mediante apposita<br />

segnaletica posta sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, l’ubicazione del<br />

Laboratorio di Genetica Molecolare della UILDM.<br />

Art. 17 – Ciascuna delle parti provvederà a dotarsi di idonea copertura<br />

assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni a cose e persone che<br />

il proprio personale eventualmente potrà causare nell’espletamento delle<br />

attività.<br />

Art. 18 – Il presente Accordo ha la durata di quattro anni dalla data della<br />

stipula e può essere soggetto a proroga e/o rinnovato, salvo l’esercizio del<br />

legittimo diritto di recesso, regolato dal successivo art. 19.<br />

2006 167

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!