Assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale ... - Gruppo ITAS
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CONDIZIONI CONTRATTUALI<br />
Conto Edera Tw<strong>in</strong>/Tariffa 8VC2F e<strong>di</strong>zione 12/2010<br />
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO<br />
Articolo 1 - Prestazioni assicurate<br />
Con la presente forma assicurativa la Società garantisce ai Beneficiari <strong>in</strong> <strong>caso</strong> <strong>di</strong> <strong>morte</strong> dell’Assicurato, <strong>in</strong> qualsiasi<br />
epoca avvenga, la liquidazione del <strong>capitale</strong> assicurato. Il valore <strong>in</strong>iziale del <strong>capitale</strong> assicurato è <strong>in</strong><strong>di</strong>cato nel<br />
documento <strong>di</strong> polizza. Il suddetto <strong>capitale</strong> si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale della data <strong>di</strong> effetto della polizza<br />
con le modalità stabilite al successivo art. 9.<br />
Corrisposte almeno tre annualità <strong>di</strong> premio, è facoltà del Contraente, se vivente l’Assicurato, <strong>di</strong> riscattare il<br />
contratto, secondo le modalità stabilite nell’art. 12.<br />
Articolo 2 – Esclusioni e limitazioni (r<strong>in</strong>vio)<br />
La garanzia per il rischio <strong>di</strong> <strong>morte</strong> copre qualunque causa <strong>di</strong> decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto<br />
dei cambiamenti <strong>di</strong> professione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni descritte all’art.21, che operano anche nel<br />
<strong>caso</strong> <strong>di</strong> successivi cambiamenti <strong>di</strong> professione dell’Assicurato e le limitazioni per contratti senza visita me<strong>di</strong>ca o<br />
correlate ad AIDS descritte all’art.22.<br />
Articolo 3 - Opzioni (r<strong>in</strong>vio)<br />
Nel corso del contratto, il Contraente può richiedere che il valore <strong>di</strong> riscatto maturato sia convertito <strong>in</strong> una delle<br />
possibili prestazioni <strong>di</strong> opzione descritte e regolate al successivo art. 15.<br />
Articolo 4 - Premio<br />
Le prestazioni assicurate <strong>di</strong> cui all'art.1 sono garantite a con<strong>di</strong>zione che il Contraente abbia regolarmente<br />
corrisposto il premio annuo <strong>di</strong> importo costante, <strong>in</strong><strong>di</strong>cato nel documento <strong>di</strong> polizza.<br />
Il Contraente al momento della sottoscrizione della proposta stabilisce la durata del pagamento dei premi del<br />
contratto, prevista tra un m<strong>in</strong>imo <strong>di</strong> 3 anni ed un massimo <strong>di</strong> 30 anni. In ogni <strong>caso</strong> l’età dell’Assicurato al term<strong>in</strong>e<br />
della durata del pagamento dei premi non può risultare superiore a 90 anni.<br />
Il premio annuo è dovuto <strong>in</strong> via anticipata all’atto del perfezionamento del contratto e ad ogni successiva ricorrenza<br />
annuale dello stesso e deve essere corrisposto nella rateazione e per la durata del pagamento dei premi stabilita dal<br />
Contraente ed <strong>in</strong><strong>di</strong>cata nel documento <strong>di</strong> polizza, ma comunque non oltre la <strong>morte</strong> dell’Assicurato.<br />
L’importo del premio annuo non può essere <strong>in</strong>feriore a € 1.000,00.<br />
Il premio del primo anno, anche se frazionato <strong>in</strong> più rate, è dovuto per <strong>in</strong>tero.<br />
Un versamento <strong>di</strong> somme parziali non costituisce pagamento <strong>di</strong> premio.<br />
I mezzi <strong>di</strong> pagamento del premio devono avere quale <strong>di</strong>retta beneficiaria la Società o l’Agente nella sua<br />
qualità <strong>di</strong> <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ario della Società stessa e sono: assegno postale, assegno bancario e assegno circolare<br />
non trasferibili, bonifico bancario, R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto), bollett<strong>in</strong>o c/c postale, vaglia postale o<br />
similari, carte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> debito. E’ tassativamente vietato il pagamento del premio <strong>in</strong> contanti, ai sensi<br />
della normativa <strong>di</strong>ramata dall’Istituto <strong>di</strong> Vigilanza.<br />
PARTE II – CONCLUSIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA DELLA<br />
PROPOSTA E DI RECESSO<br />
Articolo 5 - Conclusione e perfezionamento del contratto ed entrata <strong>in</strong> vigore dell' assicurazione<br />
Il contratto si <strong>in</strong>tende concluso nel momento <strong>in</strong> cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta,<br />
riceve da parte della Società il documento <strong>di</strong> polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il<br />
proprio assenso.<br />
Il perfezionamento del contratto avviene con il pagamento della prima rata <strong>di</strong> premio.<br />
L’assicurazione entra <strong>in</strong> vigore ed ha qu<strong>in</strong><strong>di</strong> efficacia, a con<strong>di</strong>zione che il contratto sia stato perfezionato, dalle ore<br />
24 del giorno <strong>di</strong> conclusione del contratto o del giorno <strong>in</strong><strong>di</strong>cato sul documento <strong>di</strong> polizza quale data <strong>di</strong> decorrenza,<br />
se successivo.<br />
.<br />
Articolo 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />
Le <strong>di</strong>chiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.<br />
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