Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Per i ciclomotori privi del “certificato <strong>di</strong> circolazione” (ve<strong>di</strong> D.P.R. n. 153/2006), il Contraente è<br />
altresì tenuto a <strong>di</strong>chiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l’avvenuta <strong>di</strong>struzione o<br />
esportazione definitiva del veicolo.<br />
Nel caso <strong>di</strong> cessazione <strong>di</strong> rischio a causa <strong>di</strong> demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a<br />
darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato <strong>di</strong> cui all’art. 46, quarto<br />
comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro <strong>di</strong> raccolta<br />
autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale <strong>di</strong> casa costruttrice e attestante<br />
l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.<br />
In tutte le ipotesi il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e<br />
l’eventuale Carta Verde.<br />
La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:<br />
7.1 Sostituzione con altro veicolo.<br />
Qualora il Contraente, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro<br />
veicolo, non precedentemente assicurato, <strong>di</strong> sua proprietà, <strong>di</strong> proprietà del coniuge in comunione dei<br />
beni o, in caso <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone, <strong>di</strong> una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa,<br />
si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto<br />
sostituito e al rilascio <strong>di</strong> nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.<br />
7.2 Risoluzione del contratto.<br />
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte <strong>di</strong> premio, relativo alla garanzia <strong>di</strong> Responsabilità<br />
Civile, corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario<br />
Nazionale - dal momento della consegna della documentazione sopra in<strong>di</strong>cata.<br />
Per i contratti <strong>di</strong> durata inferiore all’anno la Società non restituisce la maggiorazione <strong>di</strong> premio<br />
richiesta al momento della stipulazione del contratto.<br />
7.3 Sospensione del contratto.<br />
E’ ammessa la sospensione della garanzia <strong>di</strong> cui all’art. 8 “Sospensione in corso <strong>di</strong> contratto”.<br />
Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO<br />
Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso <strong>di</strong> contratto è tenuto a darne comunicazione<br />
alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde.<br />
La sospensione ha decorrenza dalla data <strong>di</strong> restituzione dei documenti anzidetti.<br />
Al momento della sospensione il periodo <strong>di</strong> assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla<br />
garanzia <strong>di</strong> Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la<br />
durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a<br />
raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate <strong>di</strong> premio,<br />
ancorché <strong>di</strong> frazionamento.<br />
All’atto della sospensione la Società rilascia un’appen<strong>di</strong>ce che deve essere sottoscritta dal Contraente.<br />
Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo <strong>di</strong> osservazione e riprende a decorrere<br />
dal momento della riattivazione della garanzia.<br />
Non è consentita la sospensione per i contratti <strong>di</strong> durata inferiore all’anno nonché per quelli<br />
relativi a ciclomotori e natanti.<br />
Resta inteso che la sospensione comporta la cessazione temporanea <strong>di</strong> tutte le garanzie<br />
comprese nel contratto <strong>di</strong> assicurazione.<br />
La riattivazione del contratto avviene a con<strong>di</strong>zione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il<br />
Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo <strong>di</strong> proprietà; in quest’ultima ipotesi la<br />
riattivazione è consentita a con<strong>di</strong>zione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla<br />
ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong>struzione, demolizione, consegna in conto ven<strong>di</strong>ta o esportazione all’estero del veicolo<br />
precedentemente assicurato con il contratto sospeso.<br />
Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in<br />
vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione,<br />
eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi.<br />
5