03.01.2014 Views

Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Per i ciclomotori privi del “certificato <strong>di</strong> circolazione” (ve<strong>di</strong> D.P.R. n. 153/2006), il Contraente è<br />

altresì tenuto a <strong>di</strong>chiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l’avvenuta <strong>di</strong>struzione o<br />

esportazione definitiva del veicolo.<br />

Nel caso <strong>di</strong> cessazione <strong>di</strong> rischio a causa <strong>di</strong> demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a<br />

darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato <strong>di</strong> cui all’art. 46, quarto<br />

comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro <strong>di</strong> raccolta<br />

autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale <strong>di</strong> casa costruttrice e attestante<br />

l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.<br />

In tutte le ipotesi il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e<br />

l’eventuale Carta Verde.<br />

La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:<br />

7.1 Sostituzione con altro veicolo.<br />

Qualora il Contraente, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro<br />

veicolo, non precedentemente assicurato, <strong>di</strong> sua proprietà, <strong>di</strong> proprietà del coniuge in comunione dei<br />

beni o, in caso <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone, <strong>di</strong> una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa,<br />

si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto<br />

sostituito e al rilascio <strong>di</strong> nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.<br />

7.2 Risoluzione del contratto.<br />

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte <strong>di</strong> premio, relativo alla garanzia <strong>di</strong> Responsabilità<br />

Civile, corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario<br />

Nazionale - dal momento della consegna della documentazione sopra in<strong>di</strong>cata.<br />

Per i contratti <strong>di</strong> durata inferiore all’anno la Società non restituisce la maggiorazione <strong>di</strong> premio<br />

richiesta al momento della stipulazione del contratto.<br />

7.3 Sospensione del contratto.<br />

E’ ammessa la sospensione della garanzia <strong>di</strong> cui all’art. 8 “Sospensione in corso <strong>di</strong> contratto”.<br />

Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO<br />

Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso <strong>di</strong> contratto è tenuto a darne comunicazione<br />

alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde.<br />

La sospensione ha decorrenza dalla data <strong>di</strong> restituzione dei documenti anzidetti.<br />

Al momento della sospensione il periodo <strong>di</strong> assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla<br />

garanzia <strong>di</strong> Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la<br />

durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a<br />

raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate <strong>di</strong> premio,<br />

ancorché <strong>di</strong> frazionamento.<br />

All’atto della sospensione la Società rilascia un’appen<strong>di</strong>ce che deve essere sottoscritta dal Contraente.<br />

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo <strong>di</strong> osservazione e riprende a decorrere<br />

dal momento della riattivazione della garanzia.<br />

Non è consentita la sospensione per i contratti <strong>di</strong> durata inferiore all’anno nonché per quelli<br />

relativi a ciclomotori e natanti.<br />

Resta inteso che la sospensione comporta la cessazione temporanea <strong>di</strong> tutte le garanzie<br />

comprese nel contratto <strong>di</strong> assicurazione.<br />

La riattivazione del contratto avviene a con<strong>di</strong>zione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il<br />

Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo <strong>di</strong> proprietà; in quest’ultima ipotesi la<br />

riattivazione è consentita a con<strong>di</strong>zione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla<br />

ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong>struzione, demolizione, consegna in conto ven<strong>di</strong>ta o esportazione all’estero del veicolo<br />

precedentemente assicurato con il contratto sospeso.<br />

Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in<br />

vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione,<br />

eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!