Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5.2 Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso.<br />
Nel caso <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> proprietà del veicolo assicurato da una pluralità <strong>di</strong> intestatari ad uno<br />
soltanto <strong>di</strong> essi, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta<br />
Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio <strong>di</strong> nuovo certificato e contrassegno,<br />
mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il <strong>di</strong>ritto alla conservazione della classe <strong>di</strong><br />
merito vigente sul contratto sostituito.<br />
Diversamente, nel caso <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario<br />
ad una pluralità <strong>di</strong> intestatari, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e<br />
dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio <strong>di</strong> nuovo certificato e<br />
contrassegno come stabilito nella ipotesi in<strong>di</strong>cata al punto 5.3 che segue.<br />
5.3 Cessione del contratto.<br />
Nel caso <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto <strong>di</strong><br />
assicurazione, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta<br />
Verde, prenderà atto della cessione me<strong>di</strong>ante l’emissione <strong>di</strong> appen<strong>di</strong>ce o nuova <strong>polizza</strong>, rilasciando<br />
all’acquirente i predetti nuovi documenti.<br />
Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate <strong>di</strong><br />
premio fino al momento della predetta comunicazione.<br />
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il<br />
cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l’attestazione dello stato <strong>di</strong><br />
rischio.<br />
Non sono ammesse sospensioni né variazioni <strong>di</strong> rischio successivamente alla cessione del contratto.<br />
5.4 Risoluzione del contratto.<br />
Nel caso in cui il Contraente documenti l’avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvede<br />
all’annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente della parte <strong>di</strong> premio relativo alla<br />
garanzia <strong>di</strong> Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al<br />
Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal giorno in cui il Contraente restituisce il certificato, il<br />
contrassegno, l’eventuale Carta Verde e consegna la predetta documentazione.<br />
Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive<br />
alla data <strong>di</strong> scadenza del certificato <strong>di</strong> assicurazione.<br />
5.5 Sospensione del contratto.<br />
In caso <strong>di</strong> alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è<br />
ammessa la sospensione della garanzia <strong>di</strong> cui all’art. 8 “Sospensione in corso <strong>di</strong> contratto”.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui<br />
il veicolo sia stato consegnato in conto ven<strong>di</strong>ta. Peraltro ove l’incarico non vada a buon fine e<br />
l’assicurato rientri in possesso del veicolo, questo viene considerato, ai fini della applicazione<br />
della relativa forma tariffaria, come se fosse immatricolato per la prima volta.<br />
Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO<br />
In caso <strong>di</strong> furto del veicolo assicurato, il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo<br />
copia della denuncia <strong>di</strong> furto presentata all’Autorità competente.<br />
La Società, a partire dal giorno successivo della consegna della documentazione sopra in<strong>di</strong>cata<br />
provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione della parte <strong>di</strong> premio, relativo alla garanzia<br />
<strong>di</strong> Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio<br />
Sanitario Nazionale.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il furto riguar<strong>di</strong> un<br />
natante.<br />
Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O PER<br />
DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO<br />
Nel caso <strong>di</strong> cessazione <strong>di</strong> rischio a causa <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione o esportazione definitiva del veicolo, il<br />
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A.<br />
certificante la restituzione della carta <strong>di</strong> circolazione e della targa <strong>di</strong> immatricolazione.<br />
4