Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- per incidenti che coinvolgono veicoli non identificati.<br />
2) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 141 del C.A. ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta <strong>di</strong><br />
risarcimento deve essere promossa nei confronti dell’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione del veicolo sul<br />
quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo <strong>di</strong> legge. In caso <strong>di</strong> danno<br />
superiore al minimo <strong>di</strong> legge, promuove il recupero nei confronti dell’Impresa del responsabile<br />
civile, se il veicolo <strong>di</strong> quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. La<br />
presente garanzia opera a parziale deroga dell’art 55 – Delimitazioni dell’oggetto<br />
dell’assicurazione, comma 2.<br />
3) sostenere la <strong>di</strong>fesa in proce<strong>di</strong>menti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad<br />
incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia<br />
<strong>di</strong> reato;<br />
4) - proporre opposizione, in ogni or<strong>di</strong>ne e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria <strong>di</strong><br />
ritiro, sospensione, revoca della patente <strong>di</strong> guida irrogate in seguito ad incidente stradale e<br />
connesse allo stesso.<br />
- Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giu<strong>di</strong>ce Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> primo Grado avverso<br />
le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza <strong>di</strong> un incidente<br />
stradale.<br />
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione<br />
e/o del ricorso.<br />
L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provve<strong>di</strong>mento in originale entro<br />
5 giorni dalla data <strong>di</strong> notifica dello stesso.<br />
La presente garanzia opera a parziale deroga dell’articolo 58 lettera a) e limitatamente alla<br />
materia amministrativa;<br />
5) l'assistenza nei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a<br />
qualunque violazione del co<strong>di</strong>ce della strada.<br />
La prestazione <strong>di</strong> cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell’esclusione <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 58 Esclusioni let. h) quando il veicolo, al momento del sinistro è guidato da persona che si<br />
trovi in stato <strong>di</strong> ebbrezza.<br />
6) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o <strong>di</strong><br />
controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera<br />
esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150,00. In<br />
caso <strong>di</strong> sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto <strong>di</strong> un nuovo<br />
veicolo in sostituzione <strong>di</strong> quello assicurato e alla ven<strong>di</strong>ta del veicolo stesso avvenute entro un<br />
mese prima e fino a 6 mesi dopo dalla data <strong>di</strong> sostituzione in <strong>polizza</strong> del veicolo;<br />
7) proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provve<strong>di</strong>menti che <strong>di</strong>spongono le sanzioni<br />
amministrative accessorie <strong>di</strong> ritiro, sospensione, revoca del documento <strong>di</strong> guida derivanti da<br />
violazioni <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> comportamento del Co<strong>di</strong>ce della Strada<br />
ART. 57 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA ED ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE<br />
Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge, del<br />
convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico <strong>di</strong> residenza, dei figli minori e dei figli<br />
maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico <strong>di</strong> residenza quando, in veste <strong>di</strong> pedoni,<br />
ciclisti, alla guida <strong>di</strong> veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri <strong>di</strong> un<br />
qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.<br />
33