Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE<br />
ART. 54 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE<br />
La Società, alle con<strong>di</strong>zioni della presente <strong>polizza</strong> e nei limiti del massimale convenuto, assicura la<br />
Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la<br />
<strong>di</strong>fesa dei suoi interessi in sede extragiu<strong>di</strong>ziale e giu<strong>di</strong>ziale, nei casi in<strong>di</strong>cati in <strong>polizza</strong>.<br />
Tali oneri sono:<br />
le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;<br />
le eventuali spese del legale <strong>di</strong> controparte, nel caso <strong>di</strong> soccombenza per condanna dell’Assicurato,<br />
o <strong>di</strong> transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. 63 comma 4;<br />
le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico <strong>di</strong> Parte e <strong>di</strong><br />
Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del successivo articolo 63 comma 5;<br />
le spese processuali nel processo penale (art. 535 Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Penale);<br />
le spese <strong>di</strong> giustizia.<br />
Il Contributo unificato per le spese degli atti giu<strong>di</strong>ziari (L. 23 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.<br />
11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso <strong>di</strong> soccombenza <strong>di</strong> quest’ultima.<br />
E’ garantito l’intervento <strong>di</strong> un unico legale per ogni grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, territorialmente competente ai<br />
sensi dell’art. 61 comma 3.<br />
ART. 55 – DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE<br />
1. L’Assicurato è tenuto a:<br />
regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti<br />
giu<strong>di</strong>ziari e non i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;<br />
ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla<br />
fine della causa.<br />
2. La Società non si assume il pagamento <strong>di</strong>:<br />
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;<br />
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei proce<strong>di</strong>menti<br />
penali (art. 541 Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Penale);<br />
spese per controversie con la Società.<br />
3. Le operazioni <strong>di</strong> esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso <strong>di</strong> due esiti<br />
negativi.<br />
ART. 56 – CASI ASSICURATI<br />
Le garanzie prestate all’art. 54 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate al proprietario, al<br />
locatario in base ad un contratto <strong>di</strong> leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi<br />
assicurativi connessi alla circolazione del veicolo in<strong>di</strong>cato in <strong>polizza</strong> e precisamente:<br />
1) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti <strong>di</strong> terzi per i casi in cui opera la<br />
procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong> cui all’art. 148 del C.A.. La copertura opera quin<strong>di</strong> per i sinistri<br />
che non vengono gestiti con la procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong>sciplinata dall’art 149 e<br />
seguenti del C.A. La prestazione <strong>di</strong> cui al presente punto opera anche, a parziale deroga<br />
dell’esclusione <strong>di</strong> cui all’art. 58 – Esclusioni lettera h), quando il veicolo, al momento del sinistro,<br />
è guidato da persona che si trovi in stato <strong>di</strong> ebbrezza.<br />
A titolo esemplificativo e non esaustivo la prestazione opera:<br />
- per i casi <strong>di</strong> incidenti tra più <strong>di</strong> due veicoli;<br />
- per i casi che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;<br />
- per incidenti avvenuti all’estero;<br />
- per incidenti con danni alla persona superiori a 9 punti;<br />
- per incidenti che coinvolgono veicoli non assicurati con responsabilità civile obbligatoria;<br />
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