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Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

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ART. 51 - SCOPERTO E FRANCHIGIA<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile ai sensi <strong>di</strong> <strong>polizza</strong>,<br />

deducendo la franchigia o lo scoperto convenuti in <strong>polizza</strong>.<br />

ART. 52 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE<br />

La liquidazione del danno ha luogo me<strong>di</strong>ante accordo <strong>di</strong>retto tra le Parti.<br />

Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto, ad un<br />

collegio <strong>di</strong> tre periti, nominati uno per parte e il terzo <strong>di</strong> comune accordo; il collegio si riunisce nel<br />

comune sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la <strong>polizza</strong>.<br />

In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della<br />

C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e<br />

dell’Assicurato in parti uguali.<br />

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza <strong>di</strong> voti, con <strong>di</strong>spensa da ogni formalità giu<strong>di</strong>ziaria, e<br />

sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato <strong>di</strong> sottoscrivere il verbale delle<br />

operazioni peritali.<br />

Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso <strong>di</strong> errore, violenza, dolo, o violazione dei<br />

patti contrattuali.<br />

ART. 53 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO<br />

Il pagamento dell’indennizzo è eseguito presso la Società o l’Agenzia alla quale è assegnata la<br />

<strong>polizza</strong>, entro 15 giorni non festivi dalla data dell’atto <strong>di</strong> liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia<br />

prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia <strong>di</strong> sinistro presentata all’Autorità competente ed<br />

inoltre, in caso <strong>di</strong> furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla<br />

Società la scheda <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico<br />

Registro Automobilistico).<br />

La Società, nei casi <strong>di</strong> furto totale o rapina, ha facoltà <strong>di</strong> richiedere la procura a vendere il veicolo.<br />

La Società, sia in caso <strong>di</strong> furto parziale o totale sia <strong>di</strong> rapina, ha facoltà, prima <strong>di</strong> corrispondere<br />

l'indennizzo, <strong>di</strong> richiedere eccezionalmente il certificato <strong>di</strong> chiusa istruttoria.<br />

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