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Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO<br />

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle <strong>di</strong>chiarazioni rilasciate dal Contraente<br />

che, con la firma della <strong>polizza</strong>, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892,<br />

1893 e 1894 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Ai fini dell’applicazione delle citate norme del Co<strong>di</strong>ce Civile, nella <strong>polizza</strong> sottoscritta dal Contraente<br />

sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla<br />

determinazione del premio.<br />

Quando sia applicabile l’art. 144 comma 2 del C.A., la Società eserciterà la rivalsa per le<br />

somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità <strong>di</strong> eccezioni previste dalla<br />

citata norma.<br />

Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO<br />

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società <strong>di</strong> ogni aggravamento del rischio.<br />

Gli aggravamenti <strong>di</strong> rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la<br />

per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>ritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione<br />

(art. 1898 del Co<strong>di</strong>ce Civile).<br />

Per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità civile auto, il Contraente deve comunicare<br />

alla Società ogni variazione degli elementi, in<strong>di</strong>cati nella <strong>polizza</strong>, influenti sulla valutazione del<br />

rischio e sulla determinazione del premio.<br />

Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione del rischio - fatta salva l’applicazione dell’art. 5 - “Trasferimento <strong>di</strong><br />

proprietà del veicolo” - la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate <strong>di</strong> premio successivi alla<br />

comunicazione del Contraente (art. 1897 del Co<strong>di</strong>ce Civile) e rinuncia al relativo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso.<br />

Art. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI<br />

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione <strong>di</strong><br />

altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso <strong>di</strong> sinistro, il Contraente deve darne avviso a<br />

tutti gli assicuratori, in<strong>di</strong>cando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Co<strong>di</strong>ce Civile).<br />

Art. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno in<strong>di</strong>cato in <strong>polizza</strong> se il premio o la prima rata <strong>di</strong><br />

premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l’assicurazione - fatta salva la<br />

speciale <strong>di</strong>sciplina dell’art. 19 - “Adeguamento del premio” - resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno<br />

dopo quello <strong>di</strong> scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive<br />

scadenze (art. 1901 del Co<strong>di</strong>ce Civile).<br />

I premi devono essere pagati all’Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto,<br />

oppure alla Società.<br />

Art. 5 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO<br />

In caso <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione<br />

alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:<br />

5.1 Sostituzione con altro veicolo.<br />

Qualora l’alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde<br />

relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro<br />

veicolo, non precedentemente assicurato, <strong>di</strong> sua proprietà, <strong>di</strong> proprietà del coniuge in comunione dei<br />

beni o, in caso <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone, <strong>di</strong> una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa,<br />

si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto<br />

sostituito e al rilascio <strong>di</strong> nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.<br />

La Società si riserva la facoltà <strong>di</strong> richiedere copia della documentazione che ha portato alla<br />

sostituzione del contratto.<br />

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