Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
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44.8 Furto navigatore satellitare mobile<br />
La Società assicura il rimborso all’Assicurato delle spese sostenute per l’acquisto <strong>di</strong> un nuovo<br />
navigatore satellitare mobile- fino a un massimo <strong>di</strong> euro 250 per sinistro e per anno assicurativo -<br />
a seguito del furto dello stesso tramite scasso dei mezzi <strong>di</strong> chiusura del veicolo. L’assicurato è<br />
tenuto a produrre la fattura – o la ricevuta fiscale – della spesa sostenuta nonché copia della<br />
denuncia <strong>di</strong> furto fatta all’Autorità.<br />
PARTE 3<br />
CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE<br />
INCENDIO FURTO DANNI ACCIDENTALI DANNI DA COLLISIONE E ACCESSORIE<br />
ART. 45 - DEROGHE E ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI<br />
a) A parziale deroga dell’art. 1900 del Co<strong>di</strong>ce Civile, limitatamente alle garanzie incen<strong>di</strong>o, furto,<br />
danni accidentali, danni da collisione e accessorie, sono compresi i danni causati con colpa grave del<br />
Contraente, dell’Assicurato, del proprietario o del guidatore del veicolo.<br />
b) A parziale deroga dell’art. 1912 del Co<strong>di</strong>ce Civile, sono compresi i danni causati o agevolati da<br />
tumulti popolari, a con<strong>di</strong>zione che né l’Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.<br />
c) Relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei<br />
confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell’Assicurato con lui conviventi,<br />
all’esercizio dell’azione <strong>di</strong> surrogazione che le competerebbe ai sensi dell’art. 1916 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
ART. 46 - LIMITI TERRITORIALI<br />
L’assicurazione vale per tutti gli Stati per i quali è operante l’assicurazione responsabilità civile auto,<br />
se quest’ultima è prestata dalla Società congiuntamente per lo stesso veicolo.<br />
Diversamente, l’assicurazione vale soltanto per gli stati dell’Unione Europea e per gli altri<br />
nominativamente in<strong>di</strong>cati nell’art. 18 - “Limiti territoriali”.<br />
ART. 47 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO<br />
La Società si impegna, in occasione <strong>di</strong> ciascun rinnovo annuale della <strong>polizza</strong> e su specifica richiesta<br />
del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore <strong>di</strong> mercato e,<br />
conseguentemente, a procedere alla mo<strong>di</strong>fica del relativo premio.<br />
ART. 48 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO<br />
In caso <strong>di</strong> sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale<br />
è assegnata la <strong>polizza</strong>, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.<br />
1913 C.C.), con l’in<strong>di</strong>cazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità,<br />
nonché degli eventuali testimoni.<br />
Nei casi <strong>di</strong> furto, <strong>di</strong> rapina o <strong>di</strong> danno che abbia interessato la garanzia <strong>di</strong> cui all’art. 41 “Atti dolosi”,<br />
dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia imme<strong>di</strong>ata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla<br />
Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.<br />
Nel caso <strong>di</strong> furto totale del veicolo avvenuto all’estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia<br />
o alla Società copia <strong>di</strong> denuncia reiterata all’Autorità italiana.<br />
Resta fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 9 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso <strong>di</strong><br />
sinistro”.<br />
ART. 49 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA<br />
SINISTRO<br />
Salvo le riparazioni in<strong>di</strong>spensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in<br />
autofficina, l’Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima <strong>di</strong> avere ricevuto il<br />
consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine <strong>di</strong> otto giorni non festivi dal<br />
ricevimento della denuncia del sinistro.<br />
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