Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ART. 38 - ESCLUSIONI<br />
38.1 Esclusioni relative alle garanzie incen<strong>di</strong>o, furto, danni accidentali e danni da collisione<br />
L’assicurazione non comprende i danni:<br />
38.1.1 causati o agevolati da atti <strong>di</strong> guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;<br />
38.1.2 causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti <strong>di</strong> terrorismo, sabotaggio, vandalismo e<br />
atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia “atti dolosi (eventi<br />
sociopolitici)” se operante<br />
38.1.3 causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni,<br />
alluvioni, gran<strong>di</strong>ne, frane, smottamenti <strong>di</strong> terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a<br />
carattere catastrofale, caduta <strong>di</strong> aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo<br />
quanto compreso nelle garanzie “danni accidentali” ed “eventi naturali catastrofali (eventi<br />
atmosferici)” se operanti;<br />
38.1.4 causati da sviluppo, controllato o meno, <strong>di</strong> energia nucleare e ra<strong>di</strong>oattività;<br />
38.1.5 determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro<br />
coabitanti, dei loro <strong>di</strong>pendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o<br />
custo<strong>di</strong>a del veicolo stesso;<br />
38.1.6 verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle<br />
relative prove;<br />
38.1.7 causati da bruciature verificatisi in assenza <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, nonché quelli agli impianti elettrici<br />
dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incen<strong>di</strong>o, salvo l’azione del<br />
fulmine;<br />
38.1.8 occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai<br />
bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisi a bordo del veicolo;<br />
38.1.9 relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati,<br />
agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.<br />
38.2 Esclusioni relative alle sole garanzie danni accidentali e danni da collisione<br />
L’assicurazione non comprende altresì i danni:<br />
38.2.1 cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni <strong>di</strong> carico e<br />
scarico;<br />
38.2.2 verificatisi a causa <strong>di</strong> manovre a spinta o a mano, nonché <strong>di</strong> traino attivo o passivo, salvo<br />
riguar<strong>di</strong>no roulottes o rimorchi agganciati a norma del Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />
38.2.3 verificatisi a causa <strong>di</strong> circolazione al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> sede stradale;<br />
38.2.4 alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria – e cristalli se verificatisi non<br />
congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”;<br />
38.2.5 conseguenti alla guida da parte <strong>di</strong> persona priva dell’abilitazione prescritta dalle<br />
<strong>di</strong>sposizioni vigenti, salvo il caso <strong>di</strong> guida con patente scaduta, ma a con<strong>di</strong>zione che<br />
sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;<br />
38.2.6 verificatisi al <strong>di</strong> fuori dei rischi della circolazione, relativamente alle macchine operatrici, ai<br />
carrelli e sgombraneve nonché ai veicoli attrezzati ed a<strong>di</strong>biti ad uso speciale o a trasporti<br />
specifici.<br />
ART. 39 - RICUPERI<br />
L’Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del ricupero del veicolo<br />
sottratto o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esso. I costi <strong>di</strong> recupero del mezzo sono a carico dell’Assicurato.<br />
Il valore <strong>di</strong> quanto ricuperato, prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo<br />
stesso.<br />
Quanto fosse ricuperato dopo il pagamento dell’indennizzo <strong>di</strong>verrà <strong>di</strong> proprietà della Società, se<br />
questa ha pagato integralmente il danno.<br />
Se, invece, l’indennizzo fosse stato parziale, i ricuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del<br />
danno sopportato.<br />
L’Assicurato ha facoltà <strong>di</strong> riacquistare quanto venisse ricuperato, restituendo alla Società l’indennizzo<br />
ricevuto.<br />
ART. 40 - ANTIFURTO SATELLITARE (CONDIZIONE PARTICOLARE S)<br />
Me<strong>di</strong>ante richiamo in <strong>polizza</strong> <strong>di</strong> questo articolo, l’Assicurato <strong>di</strong>chiara che il veicolo assicurato è<br />
dotato <strong>di</strong> impianto elettronico antifurto con sistema <strong>di</strong> localizzazione satellitare e che il relativo<br />
servizio è stato regolarmente attivato.<br />
26