03.01.2014 Views

Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. AUTO<br />

QUALORA IL VEICOLO ASSICURATO SIA UN NATANTE<br />

Art. 30 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE<br />

L’assicurazione si intende riferita alla navigazione e alla giacenza in acqua del natante, compresa la<br />

navigazione e la giacenza in acque private.<br />

Art. 31 - RICORSO TERZI DA INCENDIO<br />

In caso <strong>di</strong> responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza<br />

<strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da navigazione, la<br />

Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, <strong>di</strong> un<br />

ammontare pari a euro 500.000.<br />

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Generali <strong>di</strong> Assicurazione della<br />

responsabilità civile auto.<br />

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custo<strong>di</strong>a o possesso dell’Assicurato e delle persone in<strong>di</strong>cate<br />

dall’art. 129 del C.A; sono altresì escluse le cose che si trovino sul natante assicurato.<br />

Art. 32 - ESCLUSIONI<br />

Fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 17 - “Esclusioni e rivalsa” , l’assicurazione non è operante:<br />

a) nel caso <strong>di</strong> natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n.<br />

566), se la navigazione avviene senza l’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti;<br />

b) per danni a cose <strong>di</strong> terzi trasportati su natanti a<strong>di</strong>biti al trasporto pubblico <strong>di</strong> persone.<br />

Art. 33 - LIMITI DI NAVIGAZIONE<br />

L’assicurazione vale per il Me<strong>di</strong>terraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi<br />

europei.<br />

CONDIZIONI AGGIUNTIVE<br />

Art. 34 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I NATANTI<br />

Fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 30 - “Oggetto dell’assicurazione” - delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Generali <strong>di</strong><br />

Assicurazione, le con<strong>di</strong>zioni che seguono si intendono <strong>di</strong>rettamente inserite nel contratto, e pertanto<br />

pienamente operanti, in funzione dell’assicurazione dei natanti e dei rischi alle quali le stesse<br />

specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo.<br />

Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, mo<strong>di</strong>ficano o derogano le<br />

<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Generali <strong>di</strong> Assicurazione del presente contratto.<br />

34.1 Estensioni <strong>di</strong>verse<br />

Per i natanti si intendono operanti le seguenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Aggiuntive, specificate nell’art. 26 -<br />

“<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Particolari per i veicoli a motore”:<br />

34.1.1 Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi <strong>di</strong> guida in stato <strong>di</strong> ebbrezza o in stato <strong>di</strong><br />

alterazione psichica dovuta ad uso <strong>di</strong> stupefacenti - natanti in genere<br />

34.1.2 Responsabilità Civile dei trasportati - natanti in genere<br />

34.1.3 Responsabilità civile per fatto dei figli minori - natanti in genere<br />

nonché quelle <strong>di</strong> seguito precisate<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!