Condizioni generali di polizza - Gruppo ITAS
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Ai sensi dell’art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso <strong>di</strong> cessazione del rischio assicurato,<br />
debitamente documentato, <strong>di</strong> sospensione senza riattivazione o <strong>di</strong> mancato rinnovo del contatto<br />
<strong>di</strong> assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato <strong>di</strong> rischio conseguito<br />
conserva vali<strong>di</strong>tà per un periodo <strong>di</strong> cinque anni , a decorrere dalla scadenza del contratto al<br />
quale tale attestato si riferisce.<br />
Il Contraente deve consegnare l’attestazione dello stato <strong>di</strong> rischio all’atto della stipulazione del<br />
contratto con altra Impresa.<br />
La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell’attestazione dello stato <strong>di</strong> rischio fra i quali<br />
la classe CU, quando richiesta. In caso <strong>di</strong> mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua<br />
in<strong>di</strong>viduazione secondo i criteri <strong>di</strong>sposti dall’allegato 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e<br />
successive integrazioni.<br />
E’ fatto salvo quanto <strong>di</strong>sposto dalle Con<strong>di</strong>zione Speciale F.<br />
Art. 23 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI<br />
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143<br />
del C.A. , e deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tutti i dati relativi alla <strong>polizza</strong> ed al sinistro così come<br />
richiesti dal modulo stesso.<br />
La denuncia, presentata in altra forma, <strong>di</strong>spiega i suoi effetti in<strong>di</strong>pendentemente da quanto previsto<br />
dalla citata <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge.<br />
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti<br />
giu<strong>di</strong>ziari relativi al sinistro.<br />
Nel caso <strong>di</strong> inadempimento dell’obbligo <strong>di</strong> presentazione della denuncia del sinistro la Società<br />
eserciterà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa in ragione del pregiu<strong>di</strong>zio sofferto.<br />
Resta fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 9 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso <strong>di</strong><br />
sinistro”.<br />
Art. 24 – ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA<br />
CIRCOLAZIONE<br />
Per i sinistri che rientrano nell’ambito della procedura <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong>retto, la Società fornirà ogni<br />
utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della<br />
richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali,per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà<br />
tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri <strong>di</strong> determinazione del grado <strong>di</strong><br />
responsabilità e per la piena realizzazione del <strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno.<br />
Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong><br />
ricezione della richiesta <strong>di</strong> risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione<br />
ricevuta alla compagnia del responsabile.<br />
Art. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE<br />
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiu<strong>di</strong>ziale e<br />
giu<strong>di</strong>ziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si <strong>di</strong>scuta del risarcimento del danno,<br />
designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà <strong>di</strong> provvedere per la <strong>di</strong>fesa dell’Assicurato<br />
in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.<br />
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non<br />
siano da essa designati e non risponde <strong>di</strong> multe o ammende, né delle spese <strong>di</strong> giustizia penali.<br />
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giu<strong>di</strong>zio nei casi in cui la legge lo preveda<br />
o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.<br />
CONDIZIONI AGGIUNTIVE<br />
Art. 26 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE<br />
Le con<strong>di</strong>zioni che seguono si intendono <strong>di</strong>rettamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente<br />
operanti, in funzione dell’assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si<br />
riferiscono nel rispettivo titolo.<br />
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