26.10.2012 Views

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 - Bonatti

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 - Bonatti

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 - Bonatti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Modello</strong> <strong>di</strong> <strong>Organizzazione</strong> e <strong>Gestione</strong><br />

<strong>ex</strong> D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Rev. 03 del 17/07/2009


INDICE<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>..................................................................... 4<br />

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE ..................4<br />

1.2 LE FATTISPECIE DI REATO.........................................................................................6<br />

1.3 L’APPARATO SANZIONATORIO................................................................................9<br />

1.4 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ....................................9<br />

1.5 IL MODELLO ELABORATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE<br />

IMPRESE DI COSTRUZIONE .....................................................................................11<br />

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI<br />

BONATTI S.P.A............................................................................................................... 12<br />

2.1 L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BONATTI S.P.A..................................12<br />

2.1.1 Obiettivi perseguiti dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.a. attraverso l’adozione del <strong>Modello</strong> .............12<br />

2.1.2 La funzione del <strong>Modello</strong> ed i suoi destinatari ...........................................................13<br />

2.1.3 Rapporto tra <strong>Modello</strong> e Co<strong>di</strong>ce Etico ........................................................................15<br />

2.1.4 Approvazione, recepimento e <strong>di</strong>vulgazione del <strong>Modello</strong>...........................................17<br />

2.1.5 Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazione del <strong>Modello</strong>.....................................................................18<br />

2.1.6 Verifica dell’efficacia del <strong>Modello</strong> .............................................................................18<br />

2.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI E RELATIVI PROCESSI<br />

SENSIBILI..................................................................................................................19<br />

2.2.1 In<strong>di</strong>viduazioni delle attività a rischio <strong>di</strong> commissione dei reati annoverati dal<br />

D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> ......................................................................................................19<br />

2.2.2 In<strong>di</strong>viduazioni dei processi sensibili nell’ambito delle aree <strong>di</strong> rischio e dei<br />

relativi specifici Protocolli <strong>di</strong>retti a programmare la formazione e l’attuazione<br />

delle decisioni dell’ente. ...........................................................................................21<br />

2.2.2.1 Processo <strong>di</strong> approvvigionamento .............................................................. 22<br />

2.2.2.2 Processo commerciale.................................................................................. 24<br />

2.2.2.3 Processo finanziario..................................................................................... 28<br />

1 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

2.2.2.4 processo amministrativo............................................................................. 30<br />

2.2.2.5 Processo <strong>di</strong> gestione dei sistemi informativi............................................ 32<br />

2.2.2.6 Processo <strong>di</strong> gestione delle risorse umane ................................................. 33<br />

2.2.2.7 Esecuzione delle Opere e Attività Operative ........................................... 35<br />

2.3 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE........................................37<br />

2.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.................................................................................38<br />

3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA................................................................................. 40<br />

3.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI BONATTI S.P.A. ................................................40<br />

3.1.1 In<strong>di</strong>viduazione ..........................................................................................................40<br />

3.1.2 Nomina .....................................................................................................................40<br />

3.1.3 Funzioni e poteri.......................................................................................................41<br />

3.1.4 Obbligo <strong>di</strong> informazione dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza.............................................43<br />

3.1.5 Obbligo <strong>di</strong> informazione nei confronti dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza .......................43<br />

4 IL SISTEMA DISCIPLINARE........................................................................................ 44<br />

4.1 NOZIONE DI ILLECITO DISCIPLINARE ....................................................................44<br />

4.2 LA SANZIONE DISCIPLINARE..................................................................................45<br />

4.2.1 Tipologia ...................................................................................................................45<br />

4.2.2 Destinatari................................................................................................................45<br />

4.2.3 Sanzioni nei confronti <strong>di</strong> quadri, impiegati e operai.................................................46<br />

4.2.4 Sanzioni nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti..........................................................................46<br />

4.2.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori ...........................................................46<br />

5 APPENDICE NORMATIVA .......................................................................................... 47<br />

5.1 D.LGS. 8 GIUGNO <strong>2001</strong>, N. <strong>231</strong>...............................................................................47<br />

5.1.1 Art. 10 : Sanzione amministrativa pecuniaria .........................................................47<br />

5.1.2 Art. 11: Criteri <strong>di</strong> commisurazione della sanzione pecuniaria.................................47<br />

2 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

5.1.3 Art. 24: Indebita percezione <strong>di</strong> erogazioni, truffa in danno dello stato o <strong>di</strong> un<br />

ente pubblico o per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche e frode<br />

informatica in danno dello stato o <strong>di</strong> un ente pubblico............................................48<br />

5.1.4 Art. 24‐bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ..................................48<br />

5.1.5 Art. 24‐ter : Delitti <strong>di</strong> criminalità organizzata. .......................................................49<br />

5.1.6 Art. 25: Corruzione e concussione............................................................................49<br />

5.1.7 Art. 25‐bis: Falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to, in valori <strong>di</strong> bollo e<br />

in strumenti o segni <strong>di</strong> riconoscimento ...................................................................50<br />

5.1.8 Art. 25‐bis.1 : Delitti contro lʹindustria e il commercio...........................................51<br />

5.1.9 Art. 25‐ter: Reati societari........................................................................................51<br />

5.1.10 Art. 25‐quater: Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dellʹor<strong>di</strong>ne<br />

democratico..............................................................................................................53<br />

5.1.11 Art. 25‐quater.1 : Pratiche <strong>di</strong> mutilazione degli organi genitali femminili..............54<br />

5.1.12 Art. 25‐quinquies: Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale....................................54<br />

5.1.13 Art.25‐s<strong>ex</strong>ies : Abusi <strong>di</strong> mercato ..............................................................................55<br />

5.1.14 Art.25‐septies: Omici<strong>di</strong>o colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,<br />

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela<br />

dellʹigiene e della salute sul lavoro ..........................................................................55<br />

5.1.15 Art.25‐octies : Ricettazione, riciclaggio e impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilitàʹ <strong>di</strong><br />

provenienza illecita..................................................................................................56<br />

5.1.16 Art. 25‐novies: Delitti in materia <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto dʹautore. .......................56<br />

5.2 DLGS. 16 MARZO N. 146.........................................................................................57<br />

5.2.1 Art. 3 : Definizione <strong>di</strong> reato transnazionale .............................................................57<br />

5.2.2 Art. 10 : Responsabilità amministrativa degli enti ..................................................57<br />

5.3 ESTRATTO DEL CODICE PENALE............................................................................59<br />

5.4 ESTRATTO DEL CODICE CIVILE..............................................................................72<br />

3 Rev. 03 del 17/07/2008


1 Il Decreto legislativo n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuri<strong>di</strong>che<br />

Con il Decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, emanato in attuazione della delega<br />

conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n. 300 del 2000, è stato introdotto<br />

nell’or<strong>di</strong>namento italiano un nuovo tipo <strong>di</strong> illecito, formalmente definito<br />

amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile<br />

<strong>di</strong>rettamente ed autonomamente alla persona giuri<strong>di</strong>ca (da intendersi, <strong>ex</strong> art. 1, D. <strong>Lgs</strong>.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, come enti forniti <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca, società ed associazioni anche prive <strong>di</strong><br />

personalità giuri<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> seguito nominate Enti) per i reati commessi, nel suo interesse o<br />

a suo vantaggio, da:<br />

- persone fisiche che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione degli Enti stessi o <strong>di</strong> una loro unità organizzativa dotata <strong>di</strong><br />

autonomia finanziaria e funzionale;<br />

- persone fisiche che esercitino, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione ed i controllo degli Enti<br />

medesimi;<br />

- persone fisiche sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti sopra<br />

menzionati.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una responsabilità che, nonostante nella norma sia definita “amministrativa”,<br />

presenta <strong>di</strong>verse peculiarità tipiche della responsabilità penale; nella relazione <strong>di</strong><br />

accompagnamento del decreto si legge: “Tale responsabilità, poiché conseguente da<br />

reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale,<br />

<strong>di</strong>verge in non pochi punti dal para<strong>di</strong>gma dell’illecito amministrativo ormai<br />

classicamente desunto dalla legge 689/1981, con la conseguenza <strong>di</strong> dare luogo ad un<br />

tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e <strong>di</strong> quello amministrativo<br />

nel tentativo <strong>di</strong> contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più<br />

inelu<strong>di</strong>bili, della massima garanzia”.<br />

4 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva comunque necessariamente<br />

dalla condotta <strong>di</strong> un soggetto ‐ persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un<br />

reato previsto dal decreto e pertanto la responsabilità amministrativa della società si<br />

aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato .<br />

La responsabilità dell’ente è configurabile nei casi in cui:<br />

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità<br />

dell’ente;<br />

- tale reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;<br />

- l’autore del reato sia uno dei soggetti menzionati supra 1 .<br />

La con<strong>di</strong>zione che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente consente <strong>di</strong><br />

escludere la responsabilità della società nei casi in cui il reato sia stato commesso<br />

esclusivamente al fine <strong>di</strong> perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia<br />

commesso il reato nell’interesse proprio o <strong>di</strong> terzi.<br />

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso <strong>di</strong> reato commesso da un soggetto in<br />

posizione apicale, ha posto l’attenzione sulla situazione <strong>di</strong> fatto e non sull’aspetto<br />

puramente formale, lasciando all’interprete, caso per caso, la verifica della necessaria<br />

autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.<br />

La ratio della novità legislativa ‐ che supera il principio “societas delinquere non potest” e<br />

dà attuazione a precisi impegni assunti dallʹItalia in sede internazionale, allineando il<br />

nostro or<strong>di</strong>namento a quello <strong>di</strong> molti altri Paese europei ‐ è quella <strong>di</strong> prevedere un<br />

modello sanzionatorio <strong>di</strong>rettamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore<br />

dellʹinteresse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento<br />

illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa <strong>di</strong><br />

organizzazione.<br />

1 I soggetti, secondo quanto previsto dall’art. 5 lett. a) e b) del Decreto, sono rappresentati da:<br />

a) “persone che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dell’ente<br />

o <strong>di</strong> una sua unità organizzativa dotata <strong>di</strong> autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone<br />

che esercitano, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione e il controllo dello stesso”;<br />

b) “persone sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti <strong>di</strong> cui alla lettera a)”.<br />

5 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Si giustifica così il rilievo che assume lʹadozione (e la efficace attuazione) da parte<br />

dellʹimpresa <strong>di</strong> modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio‐reato (cd. Modelli<br />

<strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>), e cioè volti ad impe<strong>di</strong>re, attraverso la<br />

fissazione <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> condotta, la commissione <strong>di</strong> determinati reati.<br />

1.2 Le fattispecie <strong>di</strong> reato<br />

Le fattispecie <strong>di</strong> reato destinate a comportare il suddetto regime <strong>di</strong> responsabilità<br />

amministrativa a carico dell’Ente sono, in primis, quelle tassativamente in<strong>di</strong>cate dal<br />

legislatore agli artt. 24 e 25 del d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e precisamente alcuni delitti contro la<br />

pubblica amministrazione:<br />

- malversazione a danno dello Stato, <strong>di</strong> altro ente pubblico, pubblico o delle<br />

Comunità europee (art. 316‐bis c.p.);<br />

- indebita percezione <strong>di</strong> contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello<br />

Stato, <strong>di</strong> altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316‐ter c.p.);<br />

- concussione (art. 317 c.p.);<br />

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);<br />

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);<br />

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);<br />

- corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari (art. 319‐ter c.p.);<br />

- truffa in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);<br />

- truffa aggravata per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche (art. 640‐bis c.p.);<br />

- frode informatica in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico (art. 640‐ter c.p.);<br />

Successivamente, il legislatore ha esteso la portata del d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, estendendone<br />

l’applicazione ad ulteriori reati.<br />

L’art. 6 della Legge 23 novembre <strong>2001</strong> n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista<br />

dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto, all’art. 25‐bis, un delitto<br />

contro la fede pubblica: la “falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to e in valori <strong>di</strong><br />

6 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

bollo” e cioè i reati previsti dal Co<strong>di</strong>ce Penale agli articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461<br />

e 464.<br />

L’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002,<br />

nell’ambito della riforma del <strong>di</strong>ritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25‐ter,<br />

estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari,<br />

così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:<br />

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);<br />

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori (art. 2622, commi 1 e<br />

2, c.c.);<br />

- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2);<br />

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società <strong>di</strong> revisione (art. 2624,<br />

commi 1 e 2);<br />

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);<br />

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);<br />

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.<br />

2628 c.c.);<br />

- operazioni in pregiu<strong>di</strong>zio dei cre<strong>di</strong>tori (art. 2629 c.c.);<br />

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);<br />

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);<br />

- impe<strong>di</strong>to controllo (art. 2625, comma 2);<br />

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);<br />

- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);<br />

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza (art.<br />

2638, commi 1 e 2 c.c.).<br />

L’articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto l’art. 25‐s<strong>ex</strong>ies, inserendo i<br />

delitti inerenti i cosiddetti abusi <strong>di</strong> mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, parte V, titolo I<br />

bis).<br />

7 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

L’articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l’art. 25‐septies inserendo i<br />

delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 589 e 590 del co<strong>di</strong>ce penale, cioè l’omici<strong>di</strong>o colposo e le<br />

lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme<br />

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.<br />

Ancora, il d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> attualmente annovera:<br />

- delitti in materia <strong>di</strong> terrorismo ed eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico, ivi incluso<br />

il finanziamento ai suddetti fini, in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐quater;<br />

- delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale, inseriti con l’articolo 5 della legge 11<br />

agosto 2003 n. 228 cosi’ come mo<strong>di</strong>ficata dall’articolo 10 della legge 6 febbraio<br />

2006 n. 38, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la<br />

tratta <strong>di</strong> persone e la riduzione e il mantenimento in schiavitù, in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐<br />

quinquies;<br />

- delitti inerenti i cosiddetti abusi <strong>di</strong> mercato in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐s<strong>ex</strong>ies – quali<br />

l’abuso <strong>di</strong> informazioni privilegiate e <strong>di</strong> manipolazione del mercato <strong>di</strong> cui al<br />

d.lgs. 24.02.1998, n. 58, parte V, titolo I bis ‐ inseriti con l’articolo 9 della legge 18<br />

aprile 2005 n. 62;<br />

- delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 589 e 590 del co<strong>di</strong>ce penale, in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐septies,<br />

inseriti con l’articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, inerenti l’omici<strong>di</strong>o<br />

colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle<br />

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro<br />

- delitti <strong>di</strong> ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego <strong>di</strong><br />

denaro, beni o utilità <strong>di</strong> provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) in<strong>di</strong>cati dall’articolo<br />

25 octies, inseriti con l’articolo 63 comma 3° della legge 21 novembre 2007n. <strong>231</strong>.<br />

- Reati transnazionali commessi in più <strong>di</strong> uno Stato (per le ipotesi <strong>di</strong> riciclaggio,<br />

associazione per delinquere,ecc.) <strong>di</strong> cui agli artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n.<br />

146 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni<br />

Unite contro il crimine organizzato transnazionale.<br />

8 Rev. 03 del 17/07/2008


1.3 L’apparato sanzionatorio<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Le sanzioni previste dal d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> in caso <strong>di</strong> riconosciuta responsabilità dell’ente<br />

sono particolarmente incisive:<br />

- sanzione pecuniaria variabile da un minimo <strong>di</strong> 25.000 Euro a un massimo <strong>di</strong> 1,5<br />

milioni <strong>di</strong> Euro e sequestro conservativo in sede cautelare;<br />

- sanzioni inter<strong>di</strong>ttive: inter<strong>di</strong>zione temporanea dall’esercizio dell’attività,<br />

sospensione o revoca <strong>di</strong> autorizzazioni, concessioni o licenze funzionali alla<br />

commissione dell’illecito, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> contrattare con la Pubblica Amministrazione,<br />

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussi<strong>di</strong> e l’eventuale<br />

revoca <strong>di</strong> quelli concessi, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicizzare beni o servizi, confisca (e<br />

sequestro preventivo in sede cautelare), pubblicazione della sentenza in caso <strong>di</strong><br />

applicazione <strong>di</strong> una sanzione inter<strong>di</strong>ttiva.<br />

Le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano<br />

espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto <strong>di</strong> rilevante entità e il<br />

reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti<br />

sottoposti all’altrui <strong>di</strong>rezione quando, in tale ultimo caso, la commissione del<br />

reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;<br />

- in caso <strong>di</strong> reiterazione degli illeciti.<br />

1.4 Modelli <strong>di</strong> organizzazione, gestione e controllo<br />

L’articolo 6 del d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> prevede una particolare forma <strong>di</strong> esonero dalla<br />

responsabilità amministrativa delle persone giuri<strong>di</strong>che qualora l’Ente <strong>di</strong>mostri che:<br />

- ha adottato e sufficientemente attuato attraverso il suo organo <strong>di</strong>rigente,<br />

“modelli <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong> gestione” idonei a prevenire reati della specie <strong>di</strong><br />

quello verificatosi;<br />

- ha affidato ad un organismo interno (<strong>di</strong> seguito nominato “Organismo <strong>di</strong><br />

Vigilanza”), dotato <strong>di</strong> autonomi poteri <strong>di</strong> iniziativa e <strong>di</strong> controllo, il compito <strong>di</strong><br />

9 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e che non vi sia stata<br />

omessa o insufficiente vigilanza da parte del summenzionato organismo;<br />

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente<br />

il <strong>Modello</strong> o perseguendo un loro esclusivo interesse o vantaggio;<br />

Il D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> prevede altresì che, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al<br />

rischio <strong>di</strong> commissione dei reati, i modelli debbano:<br />

- in<strong>di</strong>viduare le attività dell’Ente nel cui ambito possano essere commessi i reati<br />

previsti dal decreto legislativo (cd. attività e processi sensibili) <strong>di</strong> commissione<br />

dei reati previsti dal Decreto;<br />

- pre<strong>di</strong>sporre specifici protocolli <strong>di</strong>retti a programmare la formazione e<br />

l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;<br />

- prevedere modalità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e <strong>di</strong> gestione delle risorse finanziarie<br />

idonee ad impe<strong>di</strong>re la commissione dei reati previsti;<br />

- prevedere obblighi <strong>di</strong> informazione nei confronti dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />

deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del <strong>Modello</strong>;<br />

- configurare un sistema <strong>di</strong>sciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato<br />

rispetto delle misure in<strong>di</strong>cate nel <strong>Modello</strong>;<br />

- prevedere, in relazione alla natura ed alla <strong>di</strong>mensione dell’organizzazione,<br />

nonché del tipo <strong>di</strong> attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento<br />

dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente<br />

situazioni <strong>di</strong> rischio.<br />

L’adozione del modello deve poi essere correlata dall’efficace attuazione dello stesso<br />

e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento ed adeguamento del<br />

<strong>Modello</strong> stesso.<br />

10 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

1.5 Il <strong>Modello</strong> elaborato dall’Associazione Nazionale delle Imprese <strong>di</strong><br />

Costruzione<br />

L’art. 6, comma 3, del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> prevede espressamente che i “modelli <strong>di</strong><br />

organizzazione possono essere adottati (…) sulla base <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> comportamento<br />

elaborati dalle associazioni rappresentative degli Enti”.<br />

Il <strong>Modello</strong> – che ha come riferimento una realtà impren<strong>di</strong>toriale me<strong>di</strong>amente strutturata,<br />

con Consiglio <strong>di</strong> amministrazione e Collegio sindacale e prevede quin<strong>di</strong>, tra l’altro,<br />

l’istituzione <strong>di</strong> un Organismo <strong>di</strong> Vigilanza – è articolato in tre parti:<br />

- parte I: <strong>di</strong>sposizioni generali;<br />

- parte II: <strong>di</strong>sposizioni relative ai processi sensibili;<br />

- parte III: appen<strong>di</strong>ce normativa.<br />

All’ultima parte, che contiene non solo la <strong>di</strong>sciplina penalistica rilevante in materia, ma<br />

anche il <strong>di</strong>retto collegamento tra le fattispecie <strong>di</strong> reato e le attività tipiche dei processi<br />

organizzativi ʺsensibiliʺ, è affidato anche lʹimportante compito <strong>di</strong> favorire la <strong>di</strong>ffusione,<br />

allʹinterno dellʹimpresa, della conoscenza dei possibili comportamenti illeciti in concreto<br />

realizzabili nel quoti<strong>di</strong>ano operare delle imprese.<br />

Il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.a. tiene conto del <strong>Modello</strong> ANCE<br />

così come giu<strong>di</strong>cato idoneo dal Ministero della Giustizia con nota del 6 Luglio 2008 ,<br />

quale guida operativa <strong>di</strong> carattere esemplificativo. Il <strong>Modello</strong> ANCE è stato<br />

opportunamente adattato alla concreta realtà organizzativa ed operativa <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> spa,<br />

e si integra con le Procedure già esistenti che regolano i processi e le attività aziendali.<br />

E’ opportuno evidenziare che la <strong>di</strong>fformità ai punti specifici del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

Comportamento ANCE non inficia <strong>di</strong> per sé la vali<strong>di</strong>tà del <strong>Modello</strong>. Il singolo <strong>Modello</strong><br />

infatti, dovendo essere oggetto <strong>di</strong> concreta e puntuale valutazione da parte <strong>di</strong> ciascun<br />

Ente, alla luce delle peculiarità operative, <strong>di</strong>mensionali ed organizzative e redatto <strong>di</strong><br />

conseguenza con riguardo alla realtà concreta dell’Ente cui si riferisce, ben può<br />

<strong>di</strong>scostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.<br />

11 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

2 Il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione, gestione e controllo <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong><br />

S.p.a.<br />

2.1 L’adozione del <strong>Modello</strong> da parte <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />

2.1.1 Obiettivi perseguiti dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.a. attraverso l’adozione del <strong>Modello</strong><br />

Il sistema organizzativo e gestionale della <strong>Bonatti</strong> S.p.A. è mirato a garantire lo<br />

svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente.<br />

La società <strong>Bonatti</strong> S.p.A., sensibile altresì all’esigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere e consolidare la<br />

cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza, nonché consapevole<br />

dell’importanza <strong>di</strong> assicurare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> correttezza nella conduzione degli affari e<br />

nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle società<br />

controllate, ha ritenuto <strong>di</strong> ottemperare alle prescrizioni contenute nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>,<br />

adottando il Co<strong>di</strong>ce Etico ed il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong> gestione approvato con<br />

delibera del Consiglio d’Amministrazione in data 29 ottobre 2004.<br />

La scelta <strong>di</strong> adozione del <strong>Modello</strong>, sebbene non imposta dalle prescrizioni del D. <strong>Lgs</strong>.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, che in<strong>di</strong>cano il <strong>Modello</strong> come elemento facoltativo e non obbligatorio, si ritiene<br />

possa costituire, così come il Co<strong>di</strong>ce Etico ed altri elementi della governance societaria già<br />

presenti, quali<br />

‐ il sistema <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> gestione,<br />

‐ la certificazione del sistema qualità aziendale secondo gli in<strong>di</strong>rizzi della norma UNI<br />

EN ISO 9001:2008,<br />

‐ la Certificazione del sistema <strong>di</strong> gestione della sicurezza e della salute secondo gli<br />

in<strong>di</strong>rizzi della norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series)<br />

18001:2007,<br />

‐ la Certificazione del sistema <strong>di</strong> gestione Ambientale secondo gli in<strong>di</strong>rizzi della<br />

norma UNI EN ISO 14001:2004<br />

12 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

un efficace strumento <strong>di</strong> sensibilizzazione nei confronti <strong>di</strong> tutti i soggetti che operano in<br />

nome e/o per conto <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. affinché seguano, nell’espletamento delle proprie<br />

attività, comportamenti corretti e rispettosi del dettato normativo, al fine <strong>di</strong> prevenire il<br />

rischio <strong>di</strong> commissione dei reati contemplati nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e successive mo<strong>di</strong>fiche<br />

ed integrazioni.<br />

Il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> seguito esposto comprende regole e procedure che devono essere rispettate<br />

dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.A. al fine <strong>di</strong> esimerla dalla responsabilità <strong>di</strong> cui al D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> ed<br />

intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole <strong>di</strong> governance<br />

societaria.<br />

Contestualmente all’adozione del <strong>Modello</strong>, il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione istituisce<br />

l’Organo <strong>di</strong> Vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. (qui <strong>di</strong> seguito definito “Organismo <strong>di</strong><br />

Vigilanza”), conferendogli l’incarico <strong>di</strong> assumere le funzioni <strong>di</strong> organo <strong>di</strong> controllo<br />

interno, con il compito <strong>di</strong> vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e<br />

sull’aggiornamento del <strong>Modello</strong> stesso, nonché <strong>di</strong> curare la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutte le<br />

procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.<br />

2.1.2 La funzione del <strong>Modello</strong> ed i suoi destinatari<br />

Il <strong>Modello</strong> ha come obiettivo precipuo la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un sistema strutturato ed<br />

organico <strong>di</strong> procedure e attività <strong>di</strong> controllo, sia <strong>di</strong> tipo preventivo che <strong>ex</strong> post, volto a<br />

prevenire il rischio <strong>di</strong> commissione dei reati annoverati nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

In particolare il <strong>Modello</strong>, me<strong>di</strong>ante l’in<strong>di</strong>viduazione in primo luogo delle “aree” e dei<br />

“processi sensibili”, costituiti dalle attività maggiormente “a rischio <strong>di</strong> reato”, ed in<br />

seconda battuta la loro proceduralizzazione attraverso specifici Protocolli, si propone le<br />

finalità <strong>di</strong>:<br />

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una<br />

piena consapevolezza <strong>di</strong> poter incorrere, in caso <strong>di</strong> violazione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

contenute in tale documento, in un illecito passibile <strong>di</strong> sanzioni, sul piano penale<br />

e amministrativo;<br />

13 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero<br />

comportare sanzioni penali ed amministrative anche nei confronti della società<br />

<strong>Bonatti</strong> S.p.A.;<br />

- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari<br />

agli interessi <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., anche quando apparentemente essa potrebbe<br />

trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico‐sociali<br />

della società oltre che alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge;<br />

- consentire a <strong>Bonatti</strong> S.p.A., grazie ad un monitoraggio costante dei processi<br />

sensibili e quin<strong>di</strong> dei rischi <strong>di</strong> commissione <strong>di</strong> reato, <strong>di</strong> reagire tempestivamente<br />

al fine <strong>di</strong> prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.<br />

L’adozione del Co<strong>di</strong>ce Etico e del presente <strong>Modello</strong> sottolineano la ferma volontà della<br />

società <strong>Bonatti</strong> S.p.A. <strong>di</strong> condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai<br />

regolamenti.<br />

Principi car<strong>di</strong>ne cui il <strong>Modello</strong> si ispira, oltre a quanto sopra in<strong>di</strong>cato, sono:<br />

1. il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Comportamento elaborato dall’Associazione Nazionale delle<br />

Imprese <strong>di</strong> Costruzione;<br />

2. i requisiti in<strong>di</strong>cati dal D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, in particolare per quanto riguarda:<br />

- l’attribuzione ad un organo <strong>di</strong> vigilanza (Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, analizzato al<br />

successivo capitolo 3) interno a <strong>Bonatti</strong> S.p.A. del compito <strong>di</strong> promuovere<br />

l’attuazione efficace e corretta del <strong>Modello</strong> anche attraverso il monitoraggio dei<br />

comportamenti aziendali ed il <strong>di</strong>ritto ad una informazione costante sulle attività<br />

rilevanti ai fini del D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />

- la messa a <strong>di</strong>sposizione, a favore dell’Organo <strong>di</strong> Vigilanza, <strong>di</strong> risorse adeguate<br />

affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati<br />

ragionevolmente ottenibili;<br />

- l’attività <strong>di</strong> verifica del funzionamento del <strong>Modello</strong> con conseguente<br />

aggiornamento perio<strong>di</strong>co (controllo <strong>ex</strong> post);<br />

14 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

- l’attività <strong>di</strong> sensibilizzazione e <strong>di</strong>ffusione a tutti i livelli aziendali delle regole<br />

comportamentali e delle procedure istituite, me<strong>di</strong>ante appositi programmi <strong>di</strong><br />

formazione;<br />

3. i principi generali <strong>di</strong> un adeguato sistema <strong>di</strong> controllo interno ed in particolare:<br />

- la verifica e documentazione <strong>di</strong> ogni operazione, transazione, azione <strong>di</strong> maggior<br />

rilievo;<br />

- l’applicazione ed il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base<br />

al quale nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo;<br />

- l’attribuzione <strong>di</strong> poteri coerente con le responsabilità organizzative;<br />

- la verifica <strong>ex</strong> post <strong>di</strong> tutti i comportamenti all’interno della Società e la verifica<br />

dell’adeguatezza e dell’efficacia del <strong>Modello</strong> stesso.<br />

2.1.3 Rapporto tra <strong>Modello</strong> e Co<strong>di</strong>ce Etico<br />

Il <strong>Modello</strong> risponde all’esigenza <strong>di</strong> prevenire, per quanto possibile, la commissione<br />

dei reati previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> regole <strong>di</strong><br />

comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la <strong>di</strong>fferenza con il Co<strong>di</strong>ce<br />

Etico, che è strumento <strong>di</strong> portata generale, finalizzato alla promozione <strong>di</strong> una<br />

“deontologia aziendale”, ma privo <strong>di</strong> una specifica proceduralizzazione.<br />

Tuttavia, <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ha inteso realizzare una stretta integrazione tra il proprio<br />

<strong>Modello</strong> organizzativo e il Co<strong>di</strong>ce Etico, in modo da formare un insieme <strong>di</strong> norme<br />

interne che abbiano lo scopo <strong>di</strong> incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza<br />

aziendale. A questo fine i comportamenti dei <strong>di</strong>pendenti ed amministratori, <strong>di</strong> coloro<br />

che agiscono, anche nel ruolo <strong>di</strong> consulenti o comunque con poteri <strong>di</strong><br />

rappresentanza della società e delle altre controparti contrattuali <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.,<br />

quali, ad esempio, fornitori, partner in joint venture, A.T.I., ecc., devono conformarsi<br />

alle regole <strong>di</strong> condotta sia generali che specifiche previste nel <strong>Modello</strong> e nel Co<strong>di</strong>ce<br />

Etico, finalizzate ad impe<strong>di</strong>re il verificarsi dei reati previsti nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

In particolare tutti i soggetti sopra menzionati:<br />

15 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

- a) non devono porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie <strong>di</strong><br />

reato previste dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />

- b) non devono porre in essere quei comportamenti che, sebbene non<br />

costituiscano <strong>di</strong> per sé un’ipotesi <strong>di</strong> reato, possano potenzialmente <strong>di</strong>ventarlo;<br />

- c) non devono porre in essere qualsiasi situazione <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi nei<br />

Inoltre:<br />

confronti della P.A.; è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> elargizioni in denaro a pubblici funzionari;<br />

- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> omaggi e<br />

regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> regalo a funzionari pubblici<br />

italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione <strong>di</strong> doni rappresenta una<br />

prassi <strong>di</strong>ffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne la <strong>di</strong>screzionalità ovvero<br />

l’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per<br />

l’azienda.<br />

- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per lʹesiguità del loro valore o<br />

perché volti a promuovere iniziative <strong>di</strong> carattere artistico o culturale, o<br />

l’immagine della società o del Gruppo. I regali offerti, salvo quelli <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>co<br />

valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche ed<br />

essere autorizzati dal responsabile <strong>di</strong> funzione.<br />

- i <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle<br />

fattispecie consentite (ritenendo per esse, a titolo esemplificativo, la consuetu<strong>di</strong>ne<br />

degli omaggi natalizi, ecc.) sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne<br />

comunicazione all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, che valuta se essi siano appropriati e<br />

provvede a far notificare al mittente la politica <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. in materia;<br />

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario,<br />

intendendosi con ciò che le persone che rappresentano <strong>Bonatti</strong> S.p.A. nei<br />

confronti della Pubblica Amministrazione devono avere ricevuto un esplicito<br />

mandato da parte della società;<br />

16 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

- coloro che svolgono una funzione <strong>di</strong> controllo e supervisione verso i Dipendenti<br />

che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità<br />

più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire imme<strong>di</strong>atamente<br />

all’Organismo <strong>di</strong> vigilanza eventuali situazioni <strong>di</strong> irregolarità;<br />

- nessun tipo <strong>di</strong> pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;<br />

- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi <strong>di</strong> trasparenza<br />

nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano <strong>di</strong>retto impatto sui soci e<br />

sui terzi;<br />

- devono essere istituite, da parte degli amministratori ed imme<strong>di</strong>atamente<br />

comunicate all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, apposite procedure per consentire<br />

l’esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società <strong>di</strong><br />

revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi o regolamenti,<br />

con possibilità <strong>di</strong> riferirsi al Collegio Sindacale in caso <strong>di</strong> ostacolo o rifiuto.<br />

2.1.4 Approvazione, recepimento e <strong>di</strong>vulgazione del <strong>Modello</strong><br />

Il presente <strong>Modello</strong> è stato approvato in prima emissione dal Consiglio <strong>di</strong><br />

Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. con delibera del 29 ottobre 2004.<br />

Successivamente il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ha approvato con<br />

delibera del 16 luglio 2007 la revisione 1 e con delibera successiva del 28 settembre 2007<br />

la revisione 2 del <strong>Modello</strong>.<br />

Le previsioni contenute nel <strong>Modello</strong> adottato da <strong>Bonatti</strong> S.p.A saranno recepite da tutte<br />

le Società del Gruppo, in relazione alle attività a rischio svolte da ognuna <strong>di</strong> esse.<br />

I documenti “<strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione“ e “Co<strong>di</strong>ce Etico“ <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />

sono resi <strong>di</strong>sponibili a tutti i <strong>di</strong>pendenti sul sito intranet aziendale e, inoltre, sono resi<br />

<strong>di</strong>sponibili ai terzi tramite il sito internet <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A..<br />

17 Rev. 03 del 17/07/2008


2.1.5 Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazione del <strong>Modello</strong><br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Come sancito dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, il <strong>Modello</strong> è “atto <strong>di</strong> emanazione dell’organo<br />

<strong>di</strong>rigente” (art. 6, comma 1, lett. a). Conseguentemente, le successive mo<strong>di</strong>fiche nonché<br />

le integrazioni sostanziali del <strong>Modello</strong> medesimo sono rimesse alla competenza del<br />

Consiglio d’Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. Tuttavia, è riconosciuta, in via generale,<br />

al Presidente <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., previa informativa all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, la facoltà<br />

<strong>di</strong> apportare al testo eventuali mo<strong>di</strong>fiche o integrazioni <strong>di</strong> carattere formale.<br />

2.1.6 Verifica dell’efficacia del <strong>Modello</strong><br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., nel rispetto dei limiti imposti da normative<br />

particolari (ad esempio, in tema <strong>di</strong> segretezza aziendale, tutela della privacy, ecc.), potrà:<br />

- dare impulso alle attività <strong>di</strong> verifica e controllo nonché <strong>di</strong> applicazione del<br />

<strong>Modello</strong>;<br />

- proporre, sulla base delle verifiche <strong>di</strong> cui sopra, l’aggiornamento del <strong>Modello</strong><br />

medesimo qualora emergano esigenze <strong>di</strong> adeguamento dello stesso;<br />

- effettuare particolari azioni <strong>di</strong> controllo nelle aree <strong>di</strong> attività a rischio, con<br />

possibilità <strong>di</strong> accedere alla documentazione rilevante <strong>di</strong> tutte le società del<br />

Gruppo, senza alcuna forma <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione;<br />

- sollecitare l’adozione <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari per violazione del <strong>Modello</strong>.<br />

18 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

2.2 Attività a rischio <strong>di</strong> commissione <strong>di</strong> reati e relativi processi sensibili<br />

2.2.1 In<strong>di</strong>viduazioni delle attività a rischio <strong>di</strong> commissione dei reati annoverati dal<br />

D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

In relazione alle attività svolte dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.A., a seguito <strong>di</strong> specifica analisi dei<br />

rischi, sono in<strong>di</strong>viduate le seguenti aree <strong>di</strong> rischio:<br />

a) lavori privati: fattori <strong>di</strong> rischio riferiti alle attività che presuppongono il<br />

rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi e autorizzativi in genere, a quelle<br />

connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da<br />

queste derivanti, ed a quelle che riguardano l’esecuzione materiale dei<br />

lavori;<br />

b) Appalti pubblici: nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per<br />

l’affidamento <strong>di</strong> lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori <strong>di</strong><br />

rischio relativi alle fasi delle procedure selettive, <strong>di</strong> autorizzazione del<br />

subappalto, <strong>di</strong> gestione dell’eventuale contenzioso con il committente, <strong>di</strong><br />

esecuzione materiale dei lavori, <strong>di</strong> collaudo delle opere eseguite;<br />

c) Rapporti con la Pubblica Amministrazione: i reati considerati in questa sede<br />

hanno come presupposto l’instaurazione <strong>di</strong> rapporti con la P. A. (nella<br />

Parte V sono riportate le norme <strong>di</strong> legge rilevanti ai sensi del D. <strong>Lgs</strong>.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>) e lo svolgimento <strong>di</strong> attività concretanti una pubblica funzione o<br />

un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei<br />

rapporti che <strong>Bonatti</strong> S.p.A. intrattiene con P. A. (anche estere) o con<br />

soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio<br />

sono state ritenute più specificamente a rischio le seguenti aree <strong>di</strong> attività,<br />

in<strong>di</strong>viduate in sede <strong>di</strong> valutazione dei rischi:<br />

19 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

1) la partecipazione a procedure <strong>di</strong> gara o <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong>retta indette da<br />

Enti Pubblici, o soggetti assimilati, per l’assegnazione <strong>di</strong> commesse (<strong>di</strong><br />

appalto <strong>di</strong> fornitura o <strong>di</strong> servizi):<br />

• negoziazione/stipulazione ed esecuzione <strong>di</strong> contratti ai quali si<br />

perviene me<strong>di</strong>ante procedure aperte o ristrette;<br />

• negoziazione/stipulazione ed esecuzione <strong>di</strong> contratti ai quali si<br />

perviene me<strong>di</strong>ante trattative private;<br />

2) la partecipazione a procedure per l’ottenimento <strong>di</strong> erogazioni, contributi<br />

o finanziamenti da parte <strong>di</strong> organismi pubblici italiani o comunitari;<br />

3) la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento <strong>di</strong><br />

autorizzazioni e licenze per l’esercizio, necessarie al processo <strong>di</strong><br />

espansione o integrazione delle attività aziendali;<br />

4) contatto con gli Enti pubblici per la gestione <strong>di</strong> adempimenti, verifiche,<br />

ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la<br />

produzione <strong>di</strong> rifiuti soli<strong>di</strong>, liqui<strong>di</strong> o gassosi, ovvero l’emissione <strong>di</strong> fumi o<br />

la produzione d’inquinamento acustico/elettromagnetico;<br />

5) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano<br />

la sicurezza e l’igiene sul lavoro (D. <strong>Lgs</strong>. 81/2008) e il rispetto delle<br />

cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti a<strong>di</strong>biti<br />

a particolari mansioni;<br />

6) gestione <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziali o arbitrali;<br />

7) altre “attività sensibili”: rapporti con le istituzioni e le amministrazioni<br />

dello Stato.<br />

d) Comunicazioni sociali e controlli:<br />

1) fattori <strong>di</strong> rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione,<br />

registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle<br />

scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo,<br />

sia interno che esterno;<br />

20 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

2) fattori <strong>di</strong> rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da<br />

parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi<br />

sull’attività e sulla rappresentazione contabile dell’attività<br />

d’impresa.<br />

e) Rapporti con soci cre<strong>di</strong>tori e terzi:<br />

1) Fattori <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> comportamenti anche solo pregiu<strong>di</strong>zievoli<br />

dell’interesse dei soci, dei cre<strong>di</strong>tori e dei terzi;<br />

2) In caso in caso <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi, fattori <strong>di</strong><br />

rischio relativi alla attuazione <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> gestione o<br />

organizzative interne a con<strong>di</strong>zioni svantaggiose per la Società od<br />

alla omissione <strong>di</strong> decisioni vantaggiose per la Società.<br />

f) Esecuzione dei lavori<br />

1) Fattori <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> comportamenti e/o omissioni sulle corrette<br />

modalità <strong>di</strong> esecuzione dei lavori ai fini antinfortunistici e <strong>di</strong><br />

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.<br />

Eventuali integrazioni delle suddette aree <strong>di</strong> attività a rischio potranno essere <strong>di</strong>sposte<br />

dal Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. e dal Presidente <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.,<br />

previo concerto con l’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, al quale viene dato mandato <strong>di</strong> definire<br />

gli opportuni provve<strong>di</strong>menti operativi.<br />

2.2.2 In<strong>di</strong>viduazioni dei processi sensibili nell’ambito delle aree <strong>di</strong> rischio e dei<br />

relativi specifici Protocolli <strong>di</strong>retti a programmare la formazione e l’attuazione<br />

delle decisioni dell’ente.<br />

Sono in<strong>di</strong>viduati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività <strong>di</strong><br />

<strong>Bonatti</strong> S.p.A. nelle aree o settori funzionali <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo:<br />

1. Processo <strong>di</strong> approvvigionamento;<br />

2. Processo commerciale;<br />

3. Processo finanziario;<br />

21 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

4. Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti<br />

contabili ed <strong>ex</strong>tra contabili);<br />

5. Processo <strong>di</strong> gestione dei sistemi informativi;<br />

6. Processo <strong>di</strong> gestione delle risorse umane.<br />

7. Processo <strong>di</strong> esecuzione delle opere e delle attività operative.<br />

2.2.2.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO<br />

a. Scopo<br />

Creazione allʹinterno del processo <strong>di</strong> approvvigionamento <strong>di</strong> ʺsistemi <strong>di</strong> controlloʺ per<br />

lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa secondo il <strong>di</strong>sposto del D. <strong>Lgs</strong>.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />

• Truffa aggravata ai danni dello Stato;<br />

• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche.<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Approvvigionamenti <strong>di</strong>:<br />

• Materiali;<br />

• Servizi <strong>di</strong> manutenzione;<br />

• Prestazioni professionali;<br />

• Appalti e subappalti.<br />

c. Descrizione delle attività<br />

Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />

• Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori;<br />

• Richiesta dʹacquisto;<br />

• Emissione dellʹor<strong>di</strong>ne;<br />

• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni;<br />

22 Rev. 03 del 17/07/2008


• Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione.<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

1. Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori:<br />

- Dichiarazione <strong>di</strong> operare secondo comportamenti etici<br />

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori accerta, oltre alle<br />

caratteristiche previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, che il fornitore <strong>di</strong>chiari <strong>di</strong><br />

operare secondo comportamenti etici o <strong>di</strong> adeguarsi al rispetto del Co<strong>di</strong>ce Etico <strong>di</strong><br />

<strong>Bonatti</strong> S.p.A..<br />

2. Richiesta dʹacquisto<br />

- Programma dei lavori e delle forniture<br />

La funzione tecnica preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle<br />

forniture, <strong>di</strong>versa dalla funzione acquisti, definisce, in modo chiaro e completo, i<br />

requisiti delle forniture.<br />

- Richiesta d’acquisto<br />

La funzione preposta agli acquisti accetta la Richiesta d’acquisto, pre<strong>di</strong>sposta dalla<br />

funzione preposta all’emissione della stessa, dopo averla confrontata con il budget <strong>di</strong><br />

commessa.<br />

- Or<strong>di</strong>ne d’acquisto<br />

3. Emissione dellʹor<strong>di</strong>ne<br />

La funzione preposta agli acquisti emette sempre l’Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> acquisto e la funzione che<br />

firma lʹOr<strong>di</strong>ne deve essere <strong>di</strong>versa dalla funzione che firma il Mandato <strong>di</strong> pagamento.<br />

4. Ricevimento dei materiali o effettuazione delle<br />

prestazioni<br />

- Controllo forniture e prestazioni<br />

23 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l’accettazione dei materiali o delle<br />

prestazioni e dà evidenza dei controlli effettuati.<br />

- Controllo fattura<br />

5. Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione<br />

La funzione preposta contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veri<strong>di</strong>cità,<br />

effettuando i controlli necessari (in particolare per i subappalti; la presenza della<br />

documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributi ed assistenziali,<br />

prevista dalla L. 109/94 e s.m.i.), e dà evidenza del controllo e del suo esito, firmando la<br />

fattura passiva.<br />

2.2.2.2 PROCESSO COMMERCIALE<br />

a. Scopo<br />

Creazione allʹinterno del processo commerciale <strong>di</strong> “sistemi <strong>di</strong> controllo” per<br />

lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01, riferiti,<br />

in particolare, ai rischi connessi a:<br />

• Corruzione e concussione<br />

• Truffa aggravata ai danni dello Stato<br />

• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche<br />

• Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Attività commerciali e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, relative a:<br />

• Partecipazione a gare ed appalti pubblici;<br />

• Partecipazione a richieste d’offerta private;<br />

• Costruzione in proprio ed attività immobiliare<br />

24 Rev. 03 del 17/07/2008


c. Descrizione delle attività<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Le principali attività dei processi <strong>di</strong> partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati<br />

fanno riferimento a:<br />

• Valutazione dell’opportunità a partecipare;<br />

• Pre<strong>di</strong>sposizione della documentazione;<br />

• Riesame dell’offerta;<br />

• Aggiu<strong>di</strong>cazione;<br />

• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni;<br />

• Stipula del contratto;<br />

• Avvio <strong>di</strong> commessa;<br />

• Esecuzione dei lavori;<br />

• Emissione SAL attivi e Certificati <strong>di</strong> pagamento;<br />

• Fatturazione attiva e contabilizzazione;<br />

• Formulazione e definizione delle riserve;<br />

‐ Le principali attività dei processi <strong>di</strong> costruzione in proprio ed attività immobiliare<br />

fanno riferimento a:<br />

• Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare;<br />

• Pre<strong>di</strong>sposizione della documentazione;<br />

• Riesame dell’offerta;<br />

• Avvio <strong>di</strong> commessa;<br />

• Esecuzione dei lavori;<br />

• Incarico ad Agenzia Immobiliare;<br />

• Fatturazione attiva e contabilizzazione;<br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

1. Partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati<br />

1.1. Valutazione dell’opportunità a partecipare, pre<strong>di</strong>sposizione della<br />

documentazione, riesame dell’offerta, aggiu<strong>di</strong>cazione, ricevimento dei materiali o<br />

25 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

effettuazione delle prestazioni, stipula del contratto, avvio <strong>di</strong> commessa, esecuzione<br />

dei lavori;<br />

- Valutazione dellʹopportunità a partecipare<br />

Il vertice aziendale decide <strong>di</strong> partecipare alla gara o all’offerta, sentito, eventualmente, il<br />

parere della funzione responsabile della Business Unit. Il riscontro formale <strong>di</strong> tale<br />

valutazione consiste nella partecipazione alla gara/offerta stessa.<br />

- Responsabile dell’istruttoria <strong>di</strong> gara o d’offerta<br />

Il vertice aziendale ha conferito la responsabilità dell’istruttoria delle gare o delle offerte<br />

al Proposal Manager incaricato <strong>di</strong> seguire l’offerta.<br />

- Analisi e Riesame dellʹOfferta<br />

Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell’istruttoria della gara o dell’offerta, dopo aver<br />

preso visione della documentazione che compone lʹofferta , assieme a tutti gli altri<br />

documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso, approva la<br />

presentazione della stessa dandone riscontro formale.<br />

- Trattativa con il cliente privato<br />

Il vertice aziendale, o su specifico mandato formalizzato altra funzione responsabile,<br />

conduce la trattativa con il cliente privato. Lʹesito della trattativa, se positivo, dà luogo<br />

alla stipula del contratto.<br />

1.2. Emissione SAL attivi e Certificati <strong>di</strong> pagamento<br />

- Trasmissione SAL attivi e Certificati <strong>di</strong> pagamento<br />

La funzione responsabile <strong>di</strong> cantiere deve inviare alla sede dell’impresa, firmato per<br />

accettazione, una copia del SAL redatto e del relativo certificato <strong>di</strong> pagamento.<br />

- Dossier <strong>di</strong> commessa<br />

1.3. Fatturazione attiva e contabilizzazione<br />

26 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

La funzione amministrativa, dopo il controllo della documentazione inviata dal<br />

Cantiere, archivia i documenti giustificativi <strong>di</strong> ogni incasso sud<strong>di</strong>visi per commessa e<br />

per data <strong>di</strong> emissione.<br />

La documentazione riguardante i relativi pagamenti è archiviata dalla funzione<br />

Finanziaria.<br />

- Formulazione delle riserve<br />

1.4. Formulazione e definizione delle riserve<br />

La funzione responsabile <strong>di</strong> commessa decide la formulazione della riserva sulla base <strong>di</strong><br />

oggettive ragioni opportunamente documentate e ne dà riscontro formale apponendo le<br />

relative note sul Registro <strong>di</strong> Contabilità ovvero comunicando al Cliente lʹentità della<br />

riserva stessa.<br />

2. Costruzione in proprio ed attività immobiliare<br />

2.1. Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare, pre<strong>di</strong>sposizione della<br />

documentazione, riesame dell’offerta, avvio <strong>di</strong> commessa, esecuzione dei lavori;<br />

- Valutazione dell’opportunità dellʹoperazione immobiliare<br />

Il vertice aziendale, o un responsabile da esso delegato, sentito, eventualmente, il parere<br />

della funzione responsabile della Business Unit coinvolta, decide l’opportunità<br />

dell’operazione, dopo aver verificato la conformità del progetto alle previsioni<br />

urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie. Il riscontro formale <strong>di</strong> tale valutazione consiste nellʹattività<br />

successiva <strong>di</strong> analisi dellʹoperazione.<br />

- Nomina del Responsabile <strong>di</strong> commessa<br />

Il vertice aziendale ha conferito la responsabilità della gestione delle operazioni<br />

immobiliari al Responsabile della Business Unit relativa.<br />

27 Rev. 03 del 17/07/2008


2.2. Incarico ad Agenzia Immobiliare<br />

- Selezione dell’agenzia immobiliare<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit decide con quale Agenzia<br />

immobiliare sviluppare l’operazione, sulla base <strong>di</strong> criteri definiti e ne dà riscontro<br />

formale con lʹemissione Contratto dʹAgenzia.<br />

- Contratto d’agenzia<br />

Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit pre<strong>di</strong>spone e firma il<br />

Contratto d’agenzia, circostanziato rispetto alla specifica operazione immobiliare.<br />

- Listino prezzi<br />

Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit pre<strong>di</strong>spone il Listino prezzi<br />

dell’immobile (singole unità abitative), in funzione delle assunzioni relative fatte al<br />

momento dellʹanalisi dellʹopportunità commerciale.<br />

2.3. Fatturazione attiva e contabilizzazione<br />

- Contratto Preliminare <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta<br />

Il vertice aziendale e/o il soggetto all’uopo incaricato, deve firmare il Preliminare <strong>di</strong><br />

compraven<strong>di</strong>ta, precedentemente firmato dall’acquirente, nel quale sono riportate le<br />

clausole relative al piano ed alle modalità dei pagamenti.<br />

- Contratto <strong>di</strong> Compraven<strong>di</strong>ta<br />

Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit, deve perfezionare il<br />

Contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta.<br />

2.2.2.3 PROCESSO FINANZIARIO<br />

a. Scopo<br />

28 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Creazione, allʹinterno del processo della gestione finanziaria e <strong>di</strong> tesoreria, <strong>di</strong> ʺsistemi <strong>di</strong><br />

controlloʺ per lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs.<br />

<strong>231</strong>/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />

• Corruzione e concussione<br />

• Truffa aggravata ai danni dello Stato<br />

• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche<br />

• Reati societari<br />

• Reati <strong>di</strong> falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to e in valori <strong>di</strong> bollo<br />

• Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo<br />

• Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale.<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Attività finanziarie relative a:<br />

• <strong>Gestione</strong> dei flussi finanziari;<br />

• <strong>Gestione</strong> dei fon<strong>di</strong> aziendali<br />

• Impiego <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità liquide<br />

• Partecipazioni societarie<br />

c. Descrizione delle attività<br />

Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />

• Flussi <strong>di</strong> cassa (o <strong>di</strong> tesoreria);<br />

• Finanziamenti;<br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

1. Flussi <strong>di</strong> cassa<br />

- Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti<br />

La funzione responsabile della gestione <strong>di</strong> tesoreria ha definito e mantiene aggiornata, in<br />

coerenza con la politica cre<strong>di</strong>tizia dell’impresa e sulla base <strong>di</strong> adeguate separazioni dei<br />

29 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le<br />

operazioni <strong>di</strong> apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.<br />

2. Finanziamenti<br />

- Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine<br />

Il vertice aziendale, o il responsabile da esso delegato, deve definire i fabbisogni<br />

finanziari a me<strong>di</strong>o e lungo termine e le forme e le fonti <strong>di</strong> copertura e ne dà evidenza in<br />

report specifici alla Direzione Aziendale.<br />

2.2.2.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />

a. Scopo<br />

Creazione, allʹinterno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo<br />

dei documenti contabili ed <strong>ex</strong>tracontabili), <strong>di</strong> “sistemi <strong>di</strong> controllo” per l’adeguamento<br />

della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01, riferiti, in particolare, ai<br />

rischi connessi a:<br />

• Corruzione e concussione;<br />

• Truffa aggravata ai danni dello Stato;<br />

• Frode informatica ai danni dello Stato;<br />

• Reati societari.<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Tutte le attività <strong>di</strong> registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti<br />

contabili ed <strong>ex</strong>tracontabili relative, in particolare, a:<br />

• Bilancio<br />

• Controllo <strong>di</strong> gestione<br />

c. Descrizione delle attività<br />

Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />

30 Rev. 03 del 17/07/2008


• Redazione del bilancio;<br />

• Redazione <strong>di</strong> altri documenti;<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

- Nomina del Collegio Sindacale<br />

1. Redazione del bilancio<br />

La compagine societaria, prima <strong>di</strong> nominare il Collegio Sindacale, deve verificare che i<br />

suoi membri, in particolare il Presidente, non svolgano incarichi <strong>di</strong> consulenza<br />

amministrativa per l’impresa.<br />

- Incarico alla Società <strong>di</strong> revisione<br />

Il vertice aziendale, e/o la funzione amministrativa preposta, prima dell’incarico alla<br />

Società <strong>di</strong> revisione, deve verificare che la stessa Società, o sue collegate, non svolga<br />

incarichi <strong>di</strong> consulenza per l’impresa.<br />

- <strong>Gestione</strong> dei rapporti con la Società <strong>di</strong> revisione<br />

La funzione amministrativa preposta, nei confronti della Società <strong>di</strong> revisione e<br />

certificazione <strong>di</strong> bilancio, ha definito:<br />

• una specifica procedura per la trasmissione e comunicazione dei dati al<br />

revisore incaricato <strong>di</strong> svolgere l’attività <strong>di</strong> verifica<br />

• modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veri<strong>di</strong>cità dei documenti<br />

sottoposti a controllo<br />

La funzione amministrativa preposta deve altresì controllare la documentazione redatta<br />

dalla Società <strong>di</strong> revisione e certificazione <strong>di</strong> bilancio nello svolgimento della propria<br />

attività e comunicare al vertice aziendale ogni eventuale errore, omissione o falsità<br />

riscontrata.<br />

- Poste valutative del bilancio<br />

31 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni preposte, decide i valori delle poste<br />

valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base <strong>di</strong> riscontri<br />

oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> prudenza, veri<strong>di</strong>cità e trasparenza,<br />

dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.<br />

2. Redazione <strong>di</strong> altri documenti<br />

Il vertice aziendale deve verificare che la redazione dei vari documenti avvenga nel<br />

rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra<br />

chi re<strong>di</strong>ge le situazioni contabili, le proiezioni, e quant’altro, e chi ne effettua il controllo.<br />

2.2.2.5 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI<br />

a. Scopo<br />

Creazione, all’interno del processo <strong>di</strong> gestione del sistema informativo aziendale, <strong>di</strong><br />

“sistemi <strong>di</strong> controllo per lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini<br />

del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />

• Frode informatica ai danni dello Stato<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l’elaborazione e la<br />

trasmissione <strong>di</strong> dati contabili, fiscali e gestionali, ecc.<br />

c. Descrizione delle attività<br />

Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />

• Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi;<br />

• Protezione fisica dei dati;<br />

• Utilizzo dei sistemi informativi;<br />

• Controlli specifici;<br />

32 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

- Attività della funzione preposta ai sistemi informativi al proce<strong>di</strong>mento<br />

La funzione preposta deve eseguire i propri compiti con particolare attenzione per<br />

quanto attiene a:<br />

• le attività <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a delle attrezzature hardware e dei programmi software;<br />

• i controlli e le verifiche perio<strong>di</strong>che sull’efficienza del sistema.<br />

2.2.2.6 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE<br />

a. Scopo<br />

Creazione, all’interno del processo <strong>di</strong> gestione delle risorse umane, <strong>di</strong> “sistemi <strong>di</strong><br />

controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01, riferiti, in<br />

particolare, ai rischi connessi a:<br />

• Frode informatica ai danni dello Stato<br />

• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche<br />

• Reati societari<br />

• Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale<br />

Dipendente.<br />

c. Descrizione delle attività<br />

Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />

• Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;<br />

• Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni;<br />

• <strong>Gestione</strong> dell’informazione e formazione per lʹapplicazione del modello;<br />

33 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

- Assunzioni, avanzamenti <strong>di</strong> carriera e retribuzioni<br />

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve:<br />

• decidere l’assunzione <strong>di</strong> nuove risorse umane e/o gli avanzamenti <strong>di</strong> carriera<br />

sulla base <strong>di</strong> valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a<br />

quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire;<br />

• convenire le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla<br />

base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al <strong>di</strong>pendente e<br />

comunque in riferimento ai valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> mercato.<br />

- Formazione permanente<br />

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività <strong>di</strong> formazione<br />

permanente delle risorse umane aziendali, attraverso meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> formazione<br />

strutturata e d’affiancamento a <strong>di</strong>pendenti esperti, verificando il trasferimento non<br />

solamente delle competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici<br />

che regolano lo svolgimento delle attività.<br />

- Verifica perio<strong>di</strong>ca delle competenze<br />

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, anche con il contributo dei responsabili<br />

delle <strong>di</strong>verse aree aziendali, deve verificare perio<strong>di</strong>camente:<br />

• il livello <strong>di</strong> conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al<br />

personale che svolge specifiche attività a rischio<br />

• l’adempimento degli obblighi <strong>di</strong> informazione, all’Organismo <strong>di</strong> vigilanza ed<br />

al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività<br />

34 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

• l’assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale<br />

interno in termini <strong>di</strong> rapporti con il mondo esterno, in particolare con le<br />

banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione.<br />

- Informazione e formazione per lʹapplicazione del modello<br />

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve dare ampia <strong>di</strong>ffusione del d.lgs.<br />

<strong>231</strong>/01, a tutti i collaboratori dell’impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza<br />

del Co<strong>di</strong>ce etico, previsto dall’impresa, nonché degli altri strumenti in<strong>di</strong>viduati dalla<br />

legge e fatti propri dall’impresa (Organismo <strong>di</strong> vigilanza; <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione,<br />

gestione e controllo; Sistema <strong>di</strong>sciplinare).<br />

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve perciò prevedere, l’organizzazione e<br />

l’erogazione <strong>di</strong> corsi specifici per tutto il personale e la consegna della documentazione<br />

<strong>di</strong> riferimento, non omettendo la necessità <strong>di</strong> aggiornamento ogni qualvolta fossero<br />

apportate mo<strong>di</strong>fiche alla legislazione o agli strumenti pre<strong>di</strong>sposti dall’impresa.<br />

2.2.2.7 ESECUZIONE DELLE OPERE E ATTIVITÀ OPERATIVE<br />

a. Scopo<br />

Creazione, all’interno del processo <strong>di</strong> esecuzione delle opere e delle attività operative, <strong>di</strong><br />

“sistemi <strong>di</strong> controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01,<br />

riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />

• Mancata in<strong>di</strong>viduazione e attuazione delle prescrizioni<br />

antinfortunistiche,<br />

• Mancata in<strong>di</strong>viduazione e attuazione delle prescrizioni a tutela<br />

dell’igiene e della salute sul lavoro.<br />

b. Campo d’applicazione<br />

Attività relative alla costruzione delle opere oggetto degli appalti / concessioni.<br />

35 Rev. 03 del 17/07/2008


c. Descrizione delle attività<br />

Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

• Analisi delle corrette modalità operative e delle relative prescrizioni<br />

antinfortunistiche da applicare;<br />

• Analisi delle corrette modalità operative e delle relative prescrizioni a<br />

tutela dell’igiene e della salute da applicare;<br />

d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />

- Prescrizioni antinfortunistiche per i cantieri operativi.<br />

La funzione preposta deve:<br />

• all’inizio <strong>di</strong> ogni commessa operativa analizzare il Piano <strong>di</strong> Sicurezza emesso<br />

dalla Committente integrandolo, se necessario, con ulteriori prescrizioni al<br />

fine <strong>di</strong> renderlo aderente alla realtà operativa esistente;<br />

• emettere il Piano Operativo <strong>di</strong> Sicurezza relativo alla specifica Commessa;<br />

• analizzare perio<strong>di</strong>camente i Piani <strong>di</strong> Prevenzione e Protezione, realizzati per<br />

ogni fase operativa specifica, al fine <strong>di</strong> mantenerli adeguati alle con<strong>di</strong>zioni<br />

operative ed alle tecnologie <strong>di</strong>sponibili;<br />

• esecuzione <strong>di</strong> au<strong>di</strong>t perio<strong>di</strong>ci al fine <strong>di</strong> verificare la corretta esecuzione dei<br />

lavori dal punto <strong>di</strong> vista antinfortunistico.<br />

- Prescrizioni antinfortunistiche per la sede aziendale<br />

• Analizzare perio<strong>di</strong>camente il piano antincen<strong>di</strong>o e le istruzioni operative<br />

relative;<br />

• Coor<strong>di</strong>nare le perio<strong>di</strong>che prove <strong>di</strong> evacuazione registrandone data ed esito;<br />

• Eseguire au<strong>di</strong>t perio<strong>di</strong>ci al fine <strong>di</strong> verificare la corretta esecuzione delle<br />

attività dal punto <strong>di</strong> vista antinfortunistico.<br />

- Prescrizioni per la tutela dell’igiene e della salute<br />

36 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

• Collaborare con il Me<strong>di</strong>co Aziendale affinchè le attività <strong>di</strong> tutela dell’igiene e<br />

della salute, così come previsto dalle apposite procedure, siano eseguite<br />

puntualmente e in ogni situazione.<br />

2.3 Modalità <strong>di</strong> gestione delle risorse finanziarie<br />

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area particolarmente delicata laddove si<br />

operi all’interno dei processi aziendali che sono stati in<strong>di</strong>viduati come maggiormente<br />

critici all’interno <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />

In tale ottica, sono adottate procedure volte alla in<strong>di</strong>viduazione e gestione delle risorse<br />

finanziarie idonee ad impe<strong>di</strong>re la commissione dei reati previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

Nell’ambito della gestione dei flussi finanziari il Gruppo, al fine <strong>di</strong> monitorare i flussi in<br />

entrata e in uscita inerenti l’operatività, ha adottato una gestione centralizzata della<br />

tesoreria.<br />

In particolare, quali misure in<strong>di</strong>rette per il monitoraggio dei flussi finanziari,<br />

a) gestione rapporti con i fornitori e processo <strong>di</strong> approvvigionamento.<br />

Gli acquisti per le società del Gruppo (con la sola eccezione <strong>di</strong> quanto attiene alla Carlo<br />

Gavazzi Impianti S.p.A.) sono effettuati me<strong>di</strong>ante l’adozione delle seguenti misure:<br />

‐ acquisizione <strong>di</strong> tutte le informazioni necessarie al processo <strong>di</strong> acquisto tramite la<br />

partecipazione del Project Manager (ossia colui che gestisce la singola commessa<br />

<strong>di</strong>slocata sul territorio) o <strong>di</strong> un suo delegato, al processo <strong>di</strong> procurement;<br />

‐ verifica dei prezzi <strong>di</strong> mercato prima dell’assegnazione della fornitura. I relativi or<strong>di</strong>ni<br />

sono emessi nel rispetto delle procedure aziendali;<br />

b) acquisto e <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> macchinari.<br />

Tale area è ricoperta dal settore Acquisti/Appalti, il quale supporta le singole Business<br />

Units nella gestione <strong>di</strong> tali beni.<br />

Infine, con riferimento al processo <strong>di</strong> bid<strong>di</strong>ng (partecipazione alle gare), particolarmente<br />

sensibile all’area <strong>di</strong> applicazione del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, sono state attuate procedure<br />

37 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

standard per la strutturazione delle offerte che comportano, tra l’altro, la previsione <strong>di</strong> un<br />

controllo obbligatorio sull’offerta da parte del Presidente o <strong>di</strong> un suo delegato.<br />

2.4 Obblighi <strong>di</strong> informazione<br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza dovrà ricevere, oltre alla documentazione prescritta nelle<br />

singole parti del presente <strong>Modello</strong>, informazioni, me<strong>di</strong>ante apposite segnalazioni da<br />

parte dei soggetti tenuti all’osservanza del <strong>Modello</strong>, in merito ad eventi che potrebbero<br />

ingenerare responsabilità <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ai sensi del D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni <strong>di</strong> carattere generale:<br />

1. devono essere raccolte da ciascuna funzione preposta ai sensi del presente<br />

<strong>Modello</strong> eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole<br />

pericolo <strong>di</strong> commissione, dei reati contemplati dal D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> o comunque a<br />

comportamenti in generale non in linea con le regole <strong>di</strong> comportamento <strong>di</strong> cui al<br />

presente <strong>Modello</strong>;<br />

2. la funzione preposta ha altresì l’obbligo <strong>di</strong> comunicare imme<strong>di</strong>atamente<br />

all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza ogni deroga alle procedure dei processi sensibili e dei<br />

relativi protocolli decisa in caso <strong>di</strong> emergenza o <strong>di</strong> impossibilità temporanea <strong>di</strong><br />

attuazione, in<strong>di</strong>cando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata;<br />

3. ciascun <strong>di</strong>pendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del<br />

<strong>Modello</strong>, contattando il proprio <strong>di</strong>retto superiore gerarchico e/o l’Organismo <strong>di</strong><br />

Vigilanza;<br />

4. i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro<br />

attività svolta nei confronti <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., effettuano la segnalazione<br />

<strong>di</strong>rettamente all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza;<br />

5. l’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in<br />

essere; gli eventuali provve<strong>di</strong>menti conseguenti sono definiti e applicati in<br />

conformità a quanto infra previsto in or<strong>di</strong>ne al sistema <strong>di</strong>sciplinare.<br />

38 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni <strong>di</strong> carattere generale sopra descritte, devono<br />

essere trasmesse all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza le notizie relative ai proce<strong>di</strong>menti<br />

<strong>di</strong>sciplinari azionati in relazione a notizia <strong>di</strong> violazione del <strong>Modello</strong> e alle sanzioni<br />

irrogate (ivi compresi i provve<strong>di</strong>menti assunti verso i <strong>di</strong>pendenti) ovvero dei<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> archiviazione <strong>di</strong> tali proce<strong>di</strong>menti con le relative motivazioni.<br />

39 Rev. 03 del 17/07/2008


3 L’organismo <strong>di</strong> vigilanza<br />

3.1 L’Organismo <strong>di</strong> vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />

3.1.1 In<strong>di</strong>viduazione<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza definisce e svolge le attività <strong>di</strong> competenza secondo la regola<br />

della collegialità ed è dotato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> <strong>di</strong><br />

“autonomi poteri <strong>di</strong> iniziativa e controllo” e risponde della propria attività <strong>di</strong>rettamente<br />

all’organo <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A..<br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. è composto da:<br />

- Dott. Alberto Gan<strong>di</strong>ni<br />

- Geom. Michele Bellino<br />

E’ garantita , in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto<br />

dell’organigramma aziendale e delle linee <strong>di</strong> riporto ad esse attribuite, la necessaria<br />

autonomia dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza: attualmente il Dott. Alberto Gan<strong>di</strong>ni riveste<br />

l’incarico <strong>di</strong> responsabile del Servizio Legale, il Geom. Michele Bellino riveste l’incarico<br />

<strong>di</strong> responsabile del Servizio Qualità aziendale.<br />

3.1.2 Nomina<br />

L’Organismo <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. è istituito con delibera del Consiglio d’Amministrazione<br />

che approva il presente <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione.<br />

Costituiscono cause <strong>di</strong> ineleggibilità o decadenza dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza:<br />

- la condanna, con sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato, per aver commesso uno dei reati<br />

previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>; oppure<br />

- la condanna, con sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato, a una pena che importi<br />

l’inter<strong>di</strong>zione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’inter<strong>di</strong>zione<br />

temporanea dagli uffici <strong>di</strong>rettivi delle persone giuri<strong>di</strong>che e delle imprese.<br />

40 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

In casi <strong>di</strong> particolare gravità, anche prima del giu<strong>di</strong>cato, il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione<br />

potrà <strong>di</strong>sporre ‐ sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri<br />

dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza e la nomina <strong>di</strong> un interim.<br />

Fatta salva l’ipotesi <strong>di</strong> una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell’Organismo<br />

<strong>di</strong> Vigilanza sulla base dell’esperienza <strong>di</strong> attuazione del <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e<br />

gestione, l’eventuale revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />

potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio <strong>di</strong><br />

Amministrazione.<br />

3.1.3 Funzioni e poteri<br />

Me<strong>di</strong>ante strumenti organizzativi e gestionali sono formalizzati:<br />

- la struttura e la nomina dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza;<br />

- le risorse per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> competenza dell’Organismo <strong>di</strong><br />

Vigilanza;<br />

- la facoltà <strong>di</strong> chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenza<br />

specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, compiti <strong>di</strong> natura<br />

tecnica;<br />

- i compiti <strong>di</strong> seguito elencati.<br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza vigila costantemente sull’effettiva attuazione del <strong>Modello</strong> e a<br />

tal fine:<br />

I. svolge attività ispettiva, con modalità predeterminate approvate dal<br />

Consiglio d’Amministrazione;<br />

II. ha accesso alle informazioni aziendali per le attività <strong>di</strong> indagine,<br />

analisi e controllo. È fatto obbligo <strong>di</strong> informazione, in capo a<br />

qualunque funzione aziendale, <strong>di</strong>pendente e/o componente degli<br />

organi sociali, a fronte <strong>di</strong> richieste da parte dell’Organismo <strong>di</strong><br />

Vigilanza o al verificarsi <strong>di</strong> eventi o circostanze rilevanti ai fini nello<br />

svolgimento delle attività <strong>di</strong> competenza dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza;<br />

41 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

III. propone l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal<br />

presente <strong>Modello</strong>;<br />

IV. esamina l’adeguatezza del <strong>Modello</strong> e la sua efficacia nel prevenire i<br />

comportamenti illeciti;<br />

V. analizza il mantenimento, nel tempo, dei requisiti <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà e<br />

funzionalità del <strong>Modello</strong> e ne promuove il necessario aggiornamento,<br />

nell’ipotesi in cui le analisi lo rendano necessario;<br />

VI. promuove e contribuisce, in collegamento con le altre unità<br />

interessate, all’aggiornamento e adeguamento continuo del <strong>Modello</strong> e<br />

del sistema <strong>di</strong> vigilanza sull’attuazione dello stesso;<br />

VII. assicura l’elaborazione del programma <strong>di</strong> vigilanza approvato, in<br />

coerenza con i principi contenuti nel <strong>Modello</strong>, nell’ambito dei vari<br />

settori <strong>di</strong> attività;<br />

A tal fine, all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza sono altresì affidati i compiti <strong>di</strong>:<br />

- ricevere ed elaborare le informazioni specificamente in<strong>di</strong>cate nel<br />

<strong>Modello</strong>;<br />

- assicurare il mantenimento e l’aggiornamento del sistema <strong>di</strong><br />

identificazione delle aree <strong>di</strong> rischio ai fini dell’attività <strong>di</strong><br />

vigilanza;<br />

- segnalare la notizia <strong>di</strong> violazione del <strong>Modello</strong> e monitorare, <strong>di</strong><br />

concerto con la Direzione del Personale, l’applicazione delle<br />

sanzioni <strong>di</strong>sciplinari;<br />

- promuovere e monitorare le iniziative per la <strong>di</strong>ffusione della<br />

conoscenza del <strong>Modello</strong>, nonché per la formazione del personale<br />

e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi<br />

contenuti nel <strong>Modello</strong>.<br />

42 Rev. 03 del 17/07/2008


3.1.4 Obbligo <strong>di</strong> informazione dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza riferisce al Presidente, il quale poi informa il Consiglio<br />

d’Amministrazione, in merito a<br />

- l’attuazione del modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione;<br />

- l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> eventuali aspetti critici;<br />

- l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati;<br />

- l’accertamento <strong>di</strong> fatti <strong>di</strong> particolare gravità.<br />

3.1.5 Obbligo <strong>di</strong> informazione nei confronti dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza deve essere tempestivamente informato da parte <strong>di</strong> ciascun<br />

soggetto tenuto all’osservanza del <strong>Modello</strong>, in merito a eventi che potrebbero inficiare<br />

l’efficacia del <strong>Modello</strong> e ingenerare responsabilità <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ai sensi del D. <strong>Lgs</strong>.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

43 Rev. 03 del 17/07/2008


4 Il sistema <strong>di</strong>sciplinare<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Elemento essenziale affinché il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione sia idoneo ad<br />

escludere la responsabilità amministrativa per la società che l’ha adottato è la<br />

pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un “sistema <strong>di</strong>sciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle<br />

misure in<strong>di</strong>cate nel <strong>Modello</strong>”, così come prescrive l’art. 7, comma 4, lett. b) del D. <strong>Lgs</strong>.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

Alla notizia <strong>di</strong> una violazione del <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione, comunicata<br />

dall’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, corrisponde l’avvio della procedura <strong>di</strong> accertamento così<br />

come stabilità dal CCNL applicato.<br />

Nel caso <strong>di</strong> accertamento positivo della violazione, verrà irrogata una sanzione nei limiti<br />

<strong>di</strong> seguito esposti.<br />

4.1 Nozione <strong>di</strong> illecito <strong>di</strong>sciplinare<br />

Costituisce violazione del <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione, a titolo meramente<br />

esemplificativo:<br />

- la commissione <strong>di</strong> atti non conformi alle prescrizioni del <strong>Modello</strong> o l’omissione<br />

<strong>di</strong> comportamenti prescritti da esso, nell’espletamento dei processi cd. sensibili<br />

che<br />

� espongano la società ad un rischio oggettivo <strong>di</strong> commissione <strong>di</strong><br />

uno dei reati previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />

� siano <strong>di</strong>retti in modo non equivoco al compimento <strong>di</strong> uno o più<br />

reati contemplati dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />

� siano tali da determinare l’applicazione a carico della società <strong>di</strong><br />

sanzioni previste dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />

- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta<br />

prescritta per i processi sensibili;<br />

44 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

- l’ostacolo al controllo, l’impe<strong>di</strong>mento ingiustificato all’accesso alle informazioni<br />

ed alla documentazione opposto all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, o altre condotte<br />

idonee alla violazione o elusione del sistema <strong>di</strong> controllo;<br />

4.2 La sanzione <strong>di</strong>sciplinare<br />

4.2.1 Tipologia<br />

La sanzione <strong>di</strong>sciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata<br />

al <strong>di</strong>pendente, anche su segnalazione dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, nel rispetto della<br />

vigente normativa <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto.<br />

4.2.2 Destinatari<br />

Ex art. 5, comma 1, del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, sono soggetti al sistema <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> cui al<br />

presente <strong>Modello</strong>:<br />

- tutti coloro che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>rezione dell’ente o <strong>di</strong> una sua unità organizzativa dotata <strong>di</strong> autonomia<br />

finanziaria e funzionale;<br />

- le persone che esercitino, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione ed il controllo dell’ente;<br />

- tutte le persone sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti <strong>di</strong><br />

cui ai punti precedenti.<br />

Devono considerarsi sottoposti al sistema <strong>di</strong>sciplinare anche tutti i collaboratori <strong>di</strong><br />

<strong>Bonatti</strong> S.p.A., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società,<br />

nell’ambito dei rapporti stessi.<br />

L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza cura che tutti i soggetti sopra menzionati, sin dal sorgere del<br />

loro rapporto con la società, siano informati circa l’esistenza ed il contenuto del presente<br />

apparato sanzionatorio.<br />

45 Rev. 03 del 17/07/2008


4.2.3 Sanzioni nei confronti <strong>di</strong> quadri, impiegati e operai<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> quadri, impiegati ed operai, esse<br />

coincidono con quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto deal CCNL, nel<br />

rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali<br />

normative speciali applicabili e sono:<br />

1. rimprovero verbale;<br />

2. rimprovero scritto;<br />

3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo <strong>di</strong> tre giorni;<br />

4. licenziamento con preavviso;<br />

5. licenziamento senza preavviso.<br />

4.2.4 Sanzioni nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti<br />

La società adotterà nei confronti dell’autore della condotta censurata quanto previsto<br />

per legge e per il CCNL applicabile.<br />

Potranno inoltre essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite<br />

al <strong>di</strong>rigente stesso, ovvero l’assegnazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>verso incarico, quando possibile.<br />

Qualora la violazione del <strong>Modello</strong> faccia venir meno il rapporto <strong>di</strong> fiducia, la sanzione è<br />

in<strong>di</strong>viduata nel licenziamento per giusta causa.<br />

4.2.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori<br />

In caso <strong>di</strong> violazioni delle pertinenti prescrizioni del <strong>Modello</strong> commesse dagli<br />

Amministratori, l’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio <strong>di</strong><br />

Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere gli<br />

opportuni provve<strong>di</strong>menti.<br />

46 Rev. 03 del 17/07/2008


5 Appen<strong>di</strong>ce normativa<br />

5.1 D.<strong>Lgs</strong>. 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong><br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri<strong>di</strong>che, delle società e delle<br />

associazioni anche prive <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca, a norma dellʹarticolo 11 della L. 29 settembre<br />

2000, n. 300.<br />

5.1.1 Art. 10 : Sanzione amministrativa pecuniaria<br />

1. Per lʹillecito amministrativo <strong>di</strong>pendente da reato si applica sempre la sanzione<br />

pecuniaria.<br />

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento,<br />

nè superiore a mille.<br />

3. Lʹimporto <strong>di</strong> una quota va da un minimo <strong>di</strong> lire cinquecentomila ad un massimo <strong>di</strong><br />

lire tre milioni.<br />

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.<br />

5.1.2 Art. 11: Criteri <strong>di</strong> commisurazione della sanzione pecuniaria<br />

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giu<strong>di</strong>ce determina il numero delle<br />

quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dellʹente,<br />

nonchè della attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per<br />

prevenire la commissione <strong>di</strong> ulteriori illeciti.<br />

2. L’importo della quota è fissato sulla base delle con<strong>di</strong>zioni economiche e patrimoniali<br />

dellʹente allo scopo <strong>di</strong> assicurare lʹefficacia della sanzione.<br />

3. Nei casi previsti dallʹart. 12 , comma 1, lʹimporto della quota è sempre <strong>di</strong> lire<br />

duecentomila.<br />

47 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

5.1.3 Art. 24: Indebita percezione <strong>di</strong> erogazioni, truffa in danno dello stato o <strong>di</strong> un ente<br />

pubblico o per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche e frode informatica in<br />

danno dello stato o <strong>di</strong> un ente pubblico<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 316‐bis, 316‐ter, 640, comma<br />

2, n. 1, 640‐bis e 640‐ter se commesso in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico, del<br />

co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.<br />

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui al comma 1, lʹente ha conseguito un<br />

profitto <strong>di</strong> rilevante entità o è derivato un danno <strong>di</strong> particolare gravità; si applica la<br />

sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.<br />

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste<br />

dallʹarticolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).<br />

5.1.4 Art. 24‐bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 615‐ter, 617‐quater, 617‐<br />

quinquies, 635‐bis, 635‐ter, 635‐quater e 635‐quinquies del co<strong>di</strong>ce penale, si applica<br />

all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.<br />

2. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 615‐quater e 615‐quinquies<br />

del co<strong>di</strong>ce penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.<br />

3. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 491‐bis e 640‐quinquies del<br />

co<strong>di</strong>ce penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi <strong>di</strong><br />

frode informatica in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico, si applica all’ente la<br />

sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.<br />

4. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 1 si applicano le sanzioni<br />

inter<strong>di</strong>ttive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi <strong>di</strong> condanna per<br />

uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 2 si applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste<br />

dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati<br />

48 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

nel comma 3 si applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dall’articolo 9, comma 2,<br />

lettere c), d) ed e).<br />

5.1.5 Art. 24‐ter : Delitti <strong>di</strong> criminalità organizzata.<br />

1. In relazione alla commissione <strong>di</strong> taluno dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 416, sesto comma,<br />

416‐bis, 416‐ter e 630 del co<strong>di</strong>ce penale, ai delitti commessi avvalendosi delle con<strong>di</strong>zioni<br />

previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine <strong>di</strong> agevolare lʹattività delle<br />

associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dallʹarticolo 74 del<br />

testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si<br />

applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.<br />

2. In relazione alla commissione <strong>di</strong> taluno dei delitti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 416 del co<strong>di</strong>ce<br />

penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero <strong>di</strong> cui allʹarticolo 407, comma 2, lettera a),<br />

numero 5), del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento<br />

a ottocento quote.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nei commi 1 e 2, si applicano le<br />

sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad<br />

un anno.<br />

4. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />

prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nei commi 1 e 2, si<br />

applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />

dellʹarticolo 16, comma 3».<br />

5.1.6 Art. 25: Corruzione e concussione<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3,<br />

del co<strong>di</strong>ce penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.<br />

2. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 319, 319‐ter, comma 1, 321,<br />

322, commi 2 e 4, del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione pecuniaria da<br />

duecento a seicento quote.<br />

49 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

3. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi<br />

dellʹarticolo 319‐bis quando dal fatto lʹente ha conseguito un profitto <strong>di</strong> rilevante entità,<br />

319‐ter, comma 2, e 321 del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione pecuniaria da<br />

trecento a ottocento quote.<br />

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti <strong>di</strong> cui ai commi da 1 a 3, si applicano<br />

allʹente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone in<strong>di</strong>cate negli articoli<br />

320 e 322‐bis.<br />

5. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nei commi 2 e 3, si applicano le<br />

sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad<br />

un anno.<br />

5.1.7 Art. 25‐bis: Falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to, in valori <strong>di</strong> bollo e in<br />

strumenti o segni <strong>di</strong> riconoscimento<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal co<strong>di</strong>ce penale in materia <strong>di</strong> falsità<br />

in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to, in valori <strong>di</strong> bollo e in strumenti o segni <strong>di</strong><br />

riconoscimento, si applicano allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />

a) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento<br />

quote;<br />

b) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a<br />

cinquecento quote;<br />

c) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in<br />

relazione allʹarticolo 453, e dalla lettera b), in relazione allʹarticolo 454, ridotte da<br />

un terzo alla metà;<br />

d) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino<br />

a duecento quote;<br />

e) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e<br />

d) ridotte <strong>di</strong> un terzo;<br />

50 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

f) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a<br />

trecento quote;<br />

f‐bis) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento<br />

quote;<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,<br />

461,473 e 474 del co<strong>di</strong>ce penale, si applicano allʹente le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste<br />

dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.<br />

5.1.8 Art. 25‐bis.1 : Delitti contro lʹindustria e il commercio.<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti contro lʹindustria e il commercio previsti dal<br />

co<strong>di</strong>ce penale, si applicano allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />

a) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517‐ter e 517‐quater la sanzione<br />

pecuniaria fino a cinquecento quote;<br />

b) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 513‐bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento<br />

quote.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> condanna per i delitti <strong>di</strong> cui alla lettera b) del comma 1 si applicano allʹente<br />

le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2;<br />

5.1.9 Art. 25‐ter: Reati societari<br />

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal co<strong>di</strong>ce civile, se commessi<br />

nellʹinteresse della società, da amministratori, <strong>di</strong>rettori generali o liquidatori o da<br />

persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi<br />

avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le<br />

seguenti sanzioni pecuniarie:<br />

a) per la contravvenzione <strong>di</strong> false comunicazioni sociali, prevista dallʹarticolo 2621 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;<br />

51 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

b) per il delitto <strong>di</strong> false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori, previsto<br />

dallʹarticolo 2622, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />

centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />

c) per il delitto <strong>di</strong> false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori, previsto<br />

dallʹarticolo 2622, terzo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />

duecento a quattrocento quote; d) per la contravvenzione <strong>di</strong> falso in prospetto,<br />

prevista dallʹarticolo 2623, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria<br />

da cento a centotrenta quote;<br />

e) per il delitto <strong>di</strong> falso in prospetto, previsto dallʹarticolo 2623, secondo comma, del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;<br />

f) per la contravvenzione <strong>di</strong> falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società <strong>di</strong><br />

revisione, prevista dallʹarticolo 2624, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione<br />

pecuniaria da cento a centotrenta quote;<br />

g) per il delitto <strong>di</strong> falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società <strong>di</strong> revisione,<br />

previsto dallʹarticolo 2624, secondo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione<br />

pecuniaria da duecento a quattrocento quote;<br />

h) per il delitto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>to controllo, previsto dallʹarticolo 2625, secondo comma, del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;<br />

i) per il delitto <strong>di</strong> formazione fittizia del capitale, previsto dallʹarticolo 2632 del co<strong>di</strong>ce<br />

civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;<br />

l) per il delitto <strong>di</strong> indebita restituzione dei conferimenti, previsto dallʹarticolo 2626 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;<br />

m) per la contravvenzione <strong>di</strong> illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista<br />

dallʹarticolo 2627 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta<br />

quote;<br />

n) per il delitto <strong>di</strong> illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società<br />

controllante, previsto dallʹarticolo 2628 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />

cento a centottanta quote;<br />

52 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

o) per il delitto <strong>di</strong> operazioni in pregiu<strong>di</strong>zio dei cre<strong>di</strong>tori, previsto dallʹarticolo 2629 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />

p) per il delitto <strong>di</strong> indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,<br />

previsto dallʹarticolo 2633 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />

centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />

q) per il delitto <strong>di</strong> illecita influenza sullʹassemblea, previsto dallʹarticolo 2636 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />

r) per il delitto <strong>di</strong> aggiotaggio, previsto dallʹarticolo 2637 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione<br />

pecuniaria da duecento a cinquecento quote;<br />

s) per i delitti <strong>di</strong> ostacolo allʹesercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong><br />

vigilanza, previsti dallʹarticolo 2638, primo e secondo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la<br />

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;<br />

3. Se, in seguito alla commissione dei reati <strong>di</strong> cui al comma 1, lʹente ha conseguito un<br />

profitto <strong>di</strong> rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata <strong>di</strong> un terzo.<br />

5.1.10 Art. 25‐quater: Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dellʹor<strong>di</strong>ne<br />

democratico<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione<br />

dellʹor<strong>di</strong>ne democratico, previsti dal co<strong>di</strong>ce penale e dalle leggi speciali, si applicano<br />

allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a <strong>di</strong>eci anni, la sanzione<br />

pecuniaria da duecento a settecento quote;<br />

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a <strong>di</strong>eci anni o con<br />

lʹergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 1, si applicano le sanzioni<br />

inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.<br />

3. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />

prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nel comma 1, si<br />

53 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />

dellʹarticolo 16, comma 3.<br />

4. Le <strong>di</strong>sposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione <strong>di</strong><br />

delitti, <strong>di</strong>versi da quelli in<strong>di</strong>cati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in<br />

violazione <strong>di</strong> quanto previsto dallʹarticolo 2 della Convenzione internazionale per la<br />

repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 <strong>di</strong>cembre 1999.<br />

5.1.11 Art. 25‐quater.1 : Pratiche <strong>di</strong> mutilazione degli organi genitali femminili<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 583‐bis del co<strong>di</strong>ce penale si<br />

applicano allʹente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300<br />

a 700 quote e le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata<br />

non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti <strong>di</strong> un ente privato accre<strong>di</strong>tato è altresì<br />

revocato lʹaccre<strong>di</strong>tamento.<br />

2. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />

prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei delitti in<strong>di</strong>cati al comma 1, si<br />

applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />

dellʹarticolo 16, comma 3.<br />

5.1.12 Art. 25‐quinquies: Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo<br />

XII del libro II del co<strong>di</strong>ce penale si applicano allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />

a) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento<br />

a mille quote;<br />

b) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 600‐bis, primo comma, 600‐ter, primo e secondo<br />

comma, e 600‐quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;<br />

c) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 600‐bis, secondo comma, 600‐ter, terzo e quarto<br />

comma, e 600‐quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.<br />

54 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 1, lettere a) e b), si<br />

applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non<br />

inferiore ad un anno.<br />

3. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />

prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nel comma 1, si<br />

applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />

dellʹarticolo 16, comma 3°.<br />

5.1.13 Art.25‐s<strong>ex</strong>ies : Abusi <strong>di</strong> mercato<br />

1. In relazione ai reati <strong>di</strong> abuso <strong>di</strong> informazioni privilegiate e <strong>di</strong> manipolazione del<br />

mercato previsti dalla parte V, titolo I‐bis, capo II, del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica allʹente la sanzione pecuniaria da<br />

quattrocento a mille quote.<br />

2. Se, in seguito alla commissione dei reati <strong>di</strong> cui al comma 1, il prodotto o il profitto<br />

conseguito dallʹente è <strong>di</strong> rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a <strong>di</strong>eci volte tale<br />

prodotto o profitto.<br />

5.1.14 Art.25‐septies: Omici<strong>di</strong>o colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi<br />

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellʹigiene e della<br />

salute sul lavoro<br />

1. In relazione ai delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del co<strong>di</strong>ce penale,<br />

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellʹigiene e della<br />

salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille<br />

quote.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti <strong>di</strong> cui al comma 1, si applicano le sanzioni<br />

inter<strong>di</strong>ttive <strong>di</strong> cui allʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non<br />

superiore ad un anno.<br />

55 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

5.1.15 Art.25‐octies : Ricettazione, riciclaggio e impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilitàʹ <strong>di</strong><br />

provenienza illecita.<br />

1. In relazione ai reati <strong>di</strong> cui agli articoli 648, 648‐bis e 648‐ter del co<strong>di</strong>ce penale, si<br />

applica allʹente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni<br />

o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione<br />

superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000<br />

quote.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti <strong>di</strong> cui al comma 1 si applicano allʹente le<br />

sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore a<br />

due anni.<br />

3. In relazione agli illeciti <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il<br />

parere dellʹUIF, formula le osservazioni <strong>di</strong> cui allʹarticolo 6 del decreto legislativo 8<br />

giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>.<br />

5.1.16 Art. 25‐novies: Delitti in materia <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto dʹautore.<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma,<br />

lettera a‐bis), e terzo comma, 171‐bis, 171‐ter, 171‐septies e 171‐octies della legge 22<br />

aprile 1941, n. 633, si applica allʹente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> condanna per i delitti <strong>di</strong> cui al comma 1 si applicano allʹente le sanzioni<br />

inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.<br />

Resta fermo quanto previsto dallʹarticolo 174‐quinquies della citata legge n. 633 del 1941<br />

56 Rev. 03 del 17/07/2008


5.2 D<strong>Lgs</strong>. 16 marzo n. 146<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine<br />

organizzato transnazionale, adottati dallʹAssemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31<br />

maggio <strong>2001</strong><br />

5.2.1 Art. 3 : Definizione <strong>di</strong> reato transnazionale<br />

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la<br />

pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un<br />

gruppo criminale organizzato, nonchè:<br />

a) sia commesso in più <strong>di</strong> uno Stato;<br />

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,<br />

pianificazione, <strong>di</strong>rezione o controllo avvenga in un altro Stato;<br />

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale<br />

organizzato impegnato in attività criminali in più <strong>di</strong> uno Stato;<br />

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.<br />

5.2.2 Art. 10 : Responsabilità amministrativa degli enti<br />

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti<br />

dallʹarticolo 3, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai commi seguenti.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416‐bis del co<strong>di</strong>ce<br />

penale, dallʹarticolo 291‐quater del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della<br />

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dallʹarticolo 74 del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica allʹente la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 2, si applicano allʹente le<br />

sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno<br />

<strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, per una durata non inferiore ad un anno.<br />

57 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

4. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />

prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nel comma 2, si<br />

applica allʹente la sanzione amministrativa dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio<br />

dellʹattività ai sensi dellʹarticolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n.<br />

<strong>231</strong>.<br />

5. Nel caso <strong>di</strong> reati concernenti il riciclaggio, per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 648‐bis e 648‐<br />

ter del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />

duecento a ottocento quote.<br />

6. Nei casi <strong>di</strong> condanna per i reati <strong>di</strong> cui al comma 5 del presente articolo si applicano<br />

allʹente le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8<br />

giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, per una durata non superiore a due anni.<br />

7. Nel caso <strong>di</strong> reati concernenti il traffico <strong>di</strong> migranti, per i delitti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 12,<br />

commi 3, 3‐bis, 3‐ter e 5, del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,<br />

e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, si applica allʹente la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />

duecento a mille quote.<br />

8. Nei casi <strong>di</strong> condanna per i reati <strong>di</strong> cui al comma 7 del presente articolo si applicano<br />

allʹente le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8<br />

giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, per una durata non superiore a due anni.<br />

9. Nel caso <strong>di</strong> reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 377‐<br />

bis e 378 del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione amministrativa pecuniaria fino<br />

a cinquecento quote.<br />

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> cui al decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>.<br />

58 Rev. 03 del 17/07/2008


5.3 Estratto del Co<strong>di</strong>ce Penale<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 180 Abuso <strong>di</strong> informazioni privilegiate<br />

1. Eʹ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni <strong>di</strong> lire chiunque,<br />

essendo in possesso <strong>di</strong> informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale <strong>di</strong> una societaʹ,<br />

ovvero dellʹesercizio <strong>di</strong> una funzione, anche pubblica, <strong>di</strong> una professione o <strong>di</strong> un ufficio:<br />

a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari<br />

avvalendosi delle informazioni medesime;<br />

b) senza giustificato motivo, daʹ comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla<br />

base <strong>di</strong> esse, il compimento <strong>di</strong> taluna delle operazione in<strong>di</strong>cate nella lettera a).<br />

2. Con la stessa pena eʹ altresiʹ punito chiunque, avendo ottenuto, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,<br />

informazioni privilegiate dai soggetti in<strong>di</strong>cati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a)<br />

del medesimo comma.<br />

3. Ai fini dellʹapplicazione delle <strong>di</strong>sposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende<br />

unʹinformazione specifica <strong>di</strong> contenuto determinato, <strong>di</strong> cui il pubblico non <strong>di</strong>spone, concernente strumenti<br />

finanziari o emittenti <strong>di</strong> strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare<br />

sensibilmente il prezzo.<br />

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il giu<strong>di</strong>ce puoʹ aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante<br />

offensivitaʹ del fatto, le qualitaʹ personali del colpevole o lʹentitaʹ del profitto che eʹ derivato, essa appare<br />

inadeguata anche se applicata nel massimo.<br />

5. Nel caso <strong>di</strong> condanna o <strong>di</strong> applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellʹarticolo 444 del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, eʹ sempre or<strong>di</strong>nata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per<br />

commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea<br />

al reato.<br />

6. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato<br />

italiano, della Banca dʹItalia e dellʹUfficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica economica.<br />

Art. 181 Aggiotaggio su strumenti finanziari<br />

1. Chiunque <strong>di</strong>vulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o<br />

altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari o<br />

lʹapparenza <strong>di</strong> un mercato attivo dei medesimi, eʹ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da<br />

uno a cinquanta milioni <strong>di</strong> lire.<br />

2. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o lʹapparenza <strong>di</strong> un mercato attivo, le pene sono<br />

aumentate.<br />

3. Le pene sono raddoppiate:<br />

a) nei casi previsti dal terzo comma allʹarticolo 501 del co<strong>di</strong>ce penale;<br />

b) se il fatto eʹ connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dellʹarticolo 93, dagli<br />

amministratori, dai liquidatori, dai <strong>di</strong>rettori generali, dai <strong>di</strong>rigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti<br />

<strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> investimento o <strong>di</strong> banche che esercitano servizi <strong>di</strong> investimento, ovvero da agenti <strong>di</strong><br />

cambio o da componenti o <strong>di</strong>pendenti della CONSOB;<br />

c) se il fatto eʹ commesso a mezzo della stampa o me<strong>di</strong>ante altri mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa.<br />

Art. 182 Pene accessorie<br />

1. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa lʹapplicazione delle pene<br />

accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32‐bis e 32‐ter del co<strong>di</strong>ce penale per una durata non inferiore a<br />

sei mesi e non superiore a due anni, noncheʹ la pubblicazione della sentenza su almeno due<br />

quoti<strong>di</strong>ani, <strong>di</strong> cui uno economico, a <strong>di</strong>ffusione nazionale.<br />

59 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 183 Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

1. I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi allʹestero,<br />

qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani.<br />

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai fatti<br />

concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o <strong>di</strong> altri<br />

paesi dellʹUnione Europea.<br />

Art. 184 Misure inter<strong>di</strong>ttive<br />

1. Nel proce<strong>di</strong>mento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 puoʹ essere <strong>di</strong>sposta la misura<br />

inter<strong>di</strong>ttiva prevista dallʹarticolo 290, comma 1, del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, anche al <strong>di</strong> fuori dei limiti<br />

<strong>di</strong> pena stabiliti dallʹarticolo 287, comma 1, del medesimo co<strong>di</strong>ce.<br />

Art. 185 Notizia <strong>di</strong> reato e attivitaʹ <strong>di</strong> accertamento<br />

1. Quando ha notizia <strong>di</strong> taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne<br />

informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.<br />

2. La CONSOB compie gli atti <strong>di</strong> accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti<br />

nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.<br />

3. Al medesimo fine, la CONSOB puoʹ inoltre:<br />

a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per<br />

la relativa comunicazione;<br />

b) procedere allʹau<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> chiunque appaia informato sui fatti, re<strong>di</strong>gendone processo verbale;<br />

c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo<br />

dellʹanagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto<br />

legislativo 12 luglio 1991, n. 212.<br />

4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni degli articoli<br />

199, 200, 201, 202 e 203 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, in quanto compatibili.<br />

Nota allʹart. 185:<br />

Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.<strong>Lgs</strong>. 12 luglio 1991, n. 212 (Disciplina delle modalità <strong>di</strong> accesso delle<br />

amministrazioni pubbliche al sistema informativo dellʹanagrafe tributaria) eʹ il seguente:<br />

Art. 2. ‐ 1. Lʹaccesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire me<strong>di</strong>ante interrogazione via<br />

terminale, per lʹeffettuazione <strong>di</strong> operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato <strong>di</strong> soggetti, ovvero me<strong>di</strong>ante<br />

collegamento <strong>di</strong>retto tra elaboratori.<br />

2. Le modalità <strong>di</strong> interconnessione, ancorchè <strong>di</strong>verse in relazione alle architetture, agli ambienti <strong>di</strong> sistema collegati ed<br />

al tipo <strong>di</strong> applicazione previste devono essere conformi a quelle co<strong>di</strong>ficate da organismi internazionali e <strong>di</strong> più ampia<br />

<strong>di</strong>ffusione.<br />

3. Il centro informativo della Direzione generale per lʹorganizzazione dei servizi tributari in<strong>di</strong>cherà allʹamministrazione<br />

richiedente le caratteristiche necessarie per lʹaccesso nella varie forme previste dal comma 1.<br />

4. I costi per consentire lʹaccesso, perio<strong>di</strong>camente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono<br />

determinati, per ciascun tipo <strong>di</strong> collegamento, dal centro informativo per lʹorganizzazione dei servizi tributari sulla base<br />

del visto <strong>di</strong> congruità dellʹufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le<br />

competenti sezioni <strong>di</strong> tesoreria provinciale dello Stato, <strong>di</strong>rettamente o a mezzo <strong>di</strong> conto corrente postale sul capitolo <strong>231</strong>9<br />

in conto entrate eventuali e <strong>di</strong>verse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale<br />

eʹ inviata al centro informativo per lʹorganizzazione dei servizi tributariʺ.<br />

ʺArt. 3. ‐ 1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti me<strong>di</strong>ante accesso<br />

al sistema informativo dellʹanagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali lʹaccesso è stato<br />

autorizzato nonchè al rispetto del segreto dʹufficio <strong>di</strong> cui allʹart. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non<br />

ostituisca impe<strong>di</strong>mento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto lʹaccesso alla documentazione<br />

dellʹanagrafe tributaria; ai fini della applicazione <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione ciascun operatore deve essere previamente<br />

identificato.<br />

(Omissis)ʺ.<br />

60 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 186 Trasmissione degli atti al pubblico ministero<br />

1. Terminati gli accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, corredata da una<br />

relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dellʹattivitaʹ prevista dallʹarticolo 185.<br />

Art. 187 Facoltaʹ della CONSOB nel proce<strong>di</strong>mento penale<br />

1. Nei proce<strong>di</strong>menti per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la CONSOB esercita i <strong>di</strong>ritti e le facoltaʹ<br />

attribuiti dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi <strong>di</strong> interessi lesi dal<br />

reato.<br />

Art. 187‐bis (4)<br />

1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al<br />

precedente articolo 181, eʹ sostituito dal riferimento allʹarticolo 2637 del co<strong>di</strong>ce civile, nella parte in cui<br />

richiama gli strumenti finanziari quotati.<br />

Art. 187‐ter (11) Manipolazione del mercato<br />

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, èʹ punito con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi <strong>di</strong> informazione, compreso<br />

INTERNET o ogni altro mezzo, <strong>di</strong>ffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o<br />

siano suscettibili <strong>di</strong> fornire in<strong>di</strong>cazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.<br />

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivitaʹ professionale la <strong>di</strong>ffusione delle<br />

informazioni va valutata tenendo conto delle norme <strong>di</strong> autoregolamentazione proprie <strong>di</strong> detta<br />

professione, salvo che tali soggetti traggano, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, un vantaggio o un<br />

profitto dalla <strong>di</strong>ffusione delle informazioni.<br />

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, eʹ punito con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria <strong>di</strong> cui al comma 1 chiunque pone in essere:<br />

a) operazioni od or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che forniscano o siano idonei a fornire in<strong>di</strong>cazioni false<br />

o fuorvianti in merito allʹofferta, alla domanda o al prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari;<br />

b) operazioni od or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che consentono, tramite lʹazione <strong>di</strong> una o <strong>di</strong> piuʹ persone<br />

che agiscono <strong>di</strong> concerto, <strong>di</strong> fissare il prezzo <strong>di</strong> mercato <strong>di</strong> uno o piuʹ strumenti finanziari ad un<br />

livello anomalo o artificiale;<br />

c) operazioni od or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che utilizzano artifizi od ogni altro tipo <strong>di</strong> inganno o <strong>di</strong><br />

espe<strong>di</strong>ente;<br />

d) altri artifizi idonei a fornire in<strong>di</strong>cazioni false o fuorvianti in merito allʹofferta, alla domanda o al<br />

prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari.<br />

4. Per gli illeciti in<strong>di</strong>cati al comma 3, lettere a) e b), non puoʹ essere assoggettato a sanzione amministrativa<br />

chi <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> avere agito per motivi legittimi e in conformitaʹ alle prassi <strong>di</strong> mercato ammesse nel mercato<br />

interessato.<br />

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o<br />

fino al maggiore importo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci volte il prodotto o il profitto conseguito dallʹillecito quando, per le<br />

qualitaʹ personali del colpevole, per lʹentitaʹ del prodotto o del profitto conseguito dallʹillecito ovvero per<br />

gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.<br />

6. Il Ministero dellʹeconomia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima,<br />

puoʹ in<strong>di</strong>viduare, con proprio regolamento, in conformitaʹ alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione della <strong>di</strong>rettiva<br />

2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura <strong>di</strong> cui allʹarticolo 17, paragrafo<br />

2, della stessa <strong>di</strong>rettiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti,<br />

rilevanti ai fini dellʹapplicazione del presente articolo.<br />

7. La CONSOB rende noti, con proprie <strong>di</strong>sposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in<br />

considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni <strong>di</strong> mercato, ai<br />

sensi della <strong>di</strong>rettiva 2003/6/CE e delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione della stessa.<br />

61 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 187‐quater (11) Sanzioni amministrative accessorie<br />

1. Lʹapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la<br />

per<strong>di</strong>ta temporanea dei requisiti <strong>di</strong> onorabilitaʹ per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al<br />

capitale dei soggetti abilitati, delle societaʹ <strong>di</strong> gestione del mercato, noncheʹ per i revisori e i promotori<br />

finanziari e, per gli esponenti aziendali <strong>di</strong> societaʹ quotate, lʹincapacitaʹ temporanea ad assumere incarichi<br />

<strong>di</strong> amministrazione, <strong>di</strong>rezione e controllo nellʹambito <strong>di</strong> societaʹ quotate e <strong>di</strong> societaʹ appartenenti al<br />

medesimo gruppo <strong>di</strong> societaʹ quotate.<br />

2. La sanzione amministrativa accessoria <strong>di</strong> cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non<br />

superiore a tre anni.<br />

3. Con il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal<br />

presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravitaʹ della violazione e del grado della colpa, puoʹ<br />

intimare ai soggetti abilitati, alle societaʹ <strong>di</strong> gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle societaʹ <strong>di</strong><br />

revisione <strong>di</strong> non avvalersi, nellʹesercizio della propria attivitaʹ e per un periodo non superiore a tre anni,<br />

dellʹautore della violazione, e richiedere ai competenti or<strong>di</strong>ni professionali la temporanea sospensione del<br />

soggetto iscritto allʹor<strong>di</strong>ne dallʹesercizio dellʹattivitaʹ professionale.<br />

Art. 187‐quinques (11) Responsabilitaʹ dellʹente<br />

1. Lʹente eʹ responsabile del pagamento <strong>di</strong> una somma pari allʹimporto della sanzione amministrativa<br />

irrogata per gli illeciti <strong>di</strong> cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:<br />

a) da persone che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione<br />

dellʹente o <strong>di</strong> una sua unitaʹ organizzativa dotata <strong>di</strong> autonomia finanziaria o funzionale noncheʹ<br />

da persone che esercitano, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione e il controllo dello stesso;<br />

b) da persone sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti <strong>di</strong> cui alla lettera a).<br />

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti <strong>di</strong> cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito<br />

dallʹente eʹ <strong>di</strong> rilevante entitaʹ, la sanzione eʹ aumentata fino a <strong>di</strong>eci volte tale prodotto o profitto.<br />

3. Lʹente non eʹ responsabile se <strong>di</strong>mostra che le persone in<strong>di</strong>cate nel comma 1 hanno agito esclusivamente<br />

nellʹinteresse proprio o <strong>di</strong> terzi.<br />

4. In relazione agli illeciti <strong>di</strong> cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del<br />

decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni <strong>di</strong> cui<br />

allʹarticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti<br />

previsti dal presente titolo.<br />

Art. 187‐s<strong>ex</strong>ies (11) Confisca<br />

1. Lʹapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la<br />

confisca del prodotto o del profitto dellʹillecito e dei beni utilizzati per commetterlo.<br />

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puoʹ avere ad oggetto<br />

somme <strong>di</strong> denaro, beni o altre utilitaʹ <strong>di</strong> valore equivalente.<br />

3. In nessun caso puoʹ essere <strong>di</strong>sposta la confisca <strong>di</strong> beni che non appartengono ad una delle persone cui<br />

eʹ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.<br />

62 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 187‐septies (11) Procedura sanzionatoria<br />

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con<br />

provve<strong>di</strong>mento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da<br />

essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresiʹ chiedere<br />

<strong>di</strong> essere sentiti personalmente.<br />

2. Il proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio eʹ retto dai principi del contrad<strong>di</strong>ttorio, della conoscenza degli atti<br />

istruttori, della verbalizzazione noncheʹ della <strong>di</strong>stinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.<br />

3. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni eʹ pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB.<br />

Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla<br />

CONSOB modalitaʹ ulteriori per dare pubblicitaʹ al provve<strong>di</strong>mento, ponendo le relative spese a carico<br />

dellʹautore della violazione. La CONSOB, anche <strong>di</strong>etro richiesta degli interessati, puoʹ <strong>di</strong>fferire ovvero<br />

escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provve<strong>di</strong>mento, quando da questa possa derivare grave<br />

pregiu<strong>di</strong>zio alla integritaʹ del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle<br />

parti coinvolte.<br />

4. Avverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni previste dal presente capo puoʹ proporsi, nel<br />

termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte dʹappello nella cui<br />

circoscrizione eʹ la sede legale o la residenza dellʹopponente. Se lʹopponente non ha la sede legale o la<br />

residenza nello Stato, eʹ competente la corte dʹappello del luogo in cui eʹ stata commessa la violazione.<br />

Quando tali criteri non risultano applicabili, eʹ competente la corte dʹappello <strong>di</strong> Roma. Il ricorso deve<br />

essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte dʹappello nel termine <strong>di</strong> trenta<br />

giorni dalla notificazione.<br />

5. Lʹopposizione non sospende lʹesecuzione del provve<strong>di</strong>mento. La corte dʹappello, se ricorrono gravi<br />

motivi, puoʹ <strong>di</strong>sporre la sospensione con decreto motivato.<br />

6. Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione si svolge nelle forme previste dallʹarticolo 23 della legge 24 novembre<br />

1981, n. 689, in quanto compatibili.<br />

7. Copia della sentenza eʹ trasmessa a cura della cancelleria della corte dʹappello alla CONSOB ai fini della<br />

pubblicazione per estratto nel Bollettino <strong>di</strong> questʹultima.<br />

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica lʹarticolo 16 della<br />

legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />

Art. 187‐octies (11) Poteri della CONSOB<br />

1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente titolo e <strong>di</strong> tutte le altre<br />

<strong>di</strong>sposizioni emanate in attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2003/6/CE.<br />

2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari allʹaccertamento delle violazioni delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />

presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.<br />

3. La CONSOB puoʹ nei confronti <strong>di</strong> chiunque possa essere informato sui fatti:<br />

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa<br />

comunicazione;<br />

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;<br />

c) procedere ad au<strong>di</strong>zione personale;<br />

d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto <strong>di</strong> confisca ai sensi dellʹ articolo 187‐<br />

s<strong>ex</strong>ies;<br />

e) procedere ad ispezioni;<br />

f) procedere a perquisizioni nei mo<strong>di</strong> previsti dallʹarticolo 33 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dallʹarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26<br />

ottobre 1972, n. 633.<br />

4. La CONSOB puoʹ altresiʹ:<br />

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione <strong>di</strong><br />

dati ed informazioni anche in deroga ai <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 25, comma 1, del decreto<br />

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dellʹanagrafe tributaria<br />

63 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

secondo le modalitaʹ previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n.<br />

212;<br />

b) chiedere lʹacquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 30<br />

giugno 2003, n. 196;<br />

c) richiedere la comunicazione <strong>di</strong> dati personali anche in deroga ai <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 25,<br />

comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;<br />

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nellʹanagrafe dei conti e dei depositi <strong>di</strong> cui allʹarticolo<br />

20, comma 4, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 413, secondo le modalitaʹ in<strong>di</strong>cate<br />

dallʹarticolo 3, comma 4, lettera b), del decreto‐legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, noncheʹ acquisire anche me<strong>di</strong>ante accesso <strong>di</strong>retto i<br />

dati contenuti nellʹarchivio in<strong>di</strong>cato allʹarticolo 13 del decreto‐legge 15 <strong>di</strong>cembre 1979, n.<br />

625, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;<br />

e) accedere <strong>di</strong>rettamente, me<strong>di</strong>ante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale<br />

dei rischi della Banca dʹItalia, <strong>di</strong> cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il cre<strong>di</strong>to e<br />

il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.<br />

5. I poteri <strong>di</strong> cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa<br />

autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione eʹ necessaria anche in caso <strong>di</strong><br />

esercizio dei poteri <strong>di</strong> cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti <strong>di</strong> soggetti<br />

<strong>di</strong>versi dai soggetti abilitati, dai soggetti in<strong>di</strong>cati nellʹarticolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti<br />

vigilati ai sensi del presente decreto.<br />

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere lʹesistenza <strong>di</strong> violazioni delle norme del presente<br />

titolo, la CONSOB puoʹ in via cautelare or<strong>di</strong>nare <strong>di</strong> porre termine alle relative condotte.<br />

7. Eʹ fatta salva lʹapplicazione delle <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

procedura penale, in quanto compatibili.<br />

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e<br />

delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle <strong>di</strong>chiarazioni rese dagli<br />

interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> averne copia.<br />

9. Quando si eʹ proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre<br />

opposizione alla CONSOB.<br />

10. Sullʹopposizione la decisione eʹ adottata con provve<strong>di</strong>mento motivato emesso entro il trentesimo<br />

giorno successivo alla sua proposizione.<br />

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi <strong>di</strong>ritto quando:<br />

a) eʹ deceduto lʹautore della violazione;<br />

b) viene provato che gli aventi <strong>di</strong>ritto sono terzi estranei allʹillecito;<br />

c) lʹatto <strong>di</strong> contestazione degli addebiti non eʹ notificato nei termini prescritti dallʹarticolo 14 della<br />

legge 24 novembre 1981, n. 689;<br />

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non eʹ stata applicata entro il termine <strong>di</strong> due anni<br />

dallʹaccertamento della violazione.<br />

12. Nellʹesercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB puoʹ avvalersi della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza<br />

che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri <strong>di</strong> indagine ad essa attribuiti ai fini<br />

dellʹaccertamento dellʹimposta sul valore aggiunto e delle imposte sui red<strong>di</strong>ti.<br />

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza nellʹassolvimento dei<br />

compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto dʹufficio e vengono, senza indugio, comunicati<br />

esclusivamente alla CONSOB.<br />

14. Il provve<strong>di</strong>mento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia <strong>di</strong> titolo esecutivo.<br />

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme<br />

dovute in base alle norme previste per la riscossione, me<strong>di</strong>ante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti<br />

territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.<br />

15. Quando lʹautore della violazione esercita unʹattivitaʹ professionale, il provve<strong>di</strong>mento che infligge la<br />

sanzione eʹ trasmesso al competente or<strong>di</strong>ne professionale.<br />

64 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 187‐novies (11) Operazioni sospette<br />

1. I soggetti abilitati, gli agenti <strong>di</strong> cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societaʹ <strong>di</strong> gestione del<br />

mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi,<br />

possono ritenersi configurare una violazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente titolo. La CONSOB<br />

stabilisce, con regolamento, le categorie <strong>di</strong> soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da<br />

prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni<br />

sospette, noncheʹ le modalitaʹ e i termini <strong>di</strong> tali segnalazioni.<br />

Art. 187‐decies (11) Rapporti con la magistratura<br />

1. Quando ha notizia <strong>di</strong> uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo<br />

il Presidente della CONSOB.<br />

2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la<br />

documentazione raccolta nello svolgimento dellʹattivitaʹ <strong>di</strong> accertamento nel caso in cui emergano<br />

elementi che facciano presumere la esistenza <strong>di</strong> un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero<br />

avviene al piuʹ tar<strong>di</strong> al termine dellʹattivitaʹ <strong>di</strong> accertamento delle violazioni delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />

presente titolo, capo III.<br />

3. La CONSOB e lʹautoritaʹ giu<strong>di</strong>ziaria collaborano tra loro, anche me<strong>di</strong>ante scambio <strong>di</strong> informazioni, al fine<br />

<strong>di</strong> agevolare lʹaccertamento delle violazioni <strong>di</strong> cui al presente titolo anche quando queste non<br />

costituiscono reato. A tale fine la CONSOB puoʹ utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla<br />

Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza nei mo<strong>di</strong> e con le forme previsti dallʹarticolo 63, primo comma, del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dallʹarticolo 33, terzo comma, del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<br />

Art. 187‐undecies (11)Facoltaʹ della CONSOB nel proce<strong>di</strong>mento penale<br />

1. Nei proce<strong>di</strong>menti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i <strong>di</strong>ritti e le facoltaʹ<br />

attribuiti dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi <strong>di</strong> interessi lesi dal<br />

reato.<br />

2. La CONSOB puoʹ costituirsi parte civile e richiedere, a titolo <strong>di</strong> riparazione dei danni cagionati dal<br />

reato allʹintegritaʹ del mercato, una somma determinata dal giu<strong>di</strong>ce, anche in via equitativa, tenendo<br />

comunque conto dellʹoffensivitaʹ del fatto, delle qualitaʹ personali del colpevole e dellʹentitaʹ del prodotto<br />

o del profitto conseguito dal reato.<br />

Art. 187‐duodecies ‐ Rapporti tra proce<strong>di</strong>mento penale e proce<strong>di</strong>mento amministrativo e <strong>di</strong> opposizione<br />

1. Il proce<strong>di</strong>mento amministrativo <strong>di</strong> accertamento e il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> opposizione <strong>di</strong> cui allʹarticolo<br />

187‐septies non possono essere sospesi per la pendenza del proce<strong>di</strong>mento penale avente ad oggetto i<br />

medesimi fatti o fatti dal cui accertamento <strong>di</strong>pende la relativa definizione.<br />

Art. 187‐terdecies ‐ Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale –<br />

1. Quando per lo stesso fatto eʹ stata applicata a carico del reo o dellʹente una sanzione amministrativa<br />

pecuniaria ai sensi dellʹarticolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria<br />

<strong>di</strong>pendente da reato eʹ limitata alla parte eccedente quella riscossa dallʹAutoritaʹ amministrativa.<br />

65 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 187‐quaterdecies ‐ Procedure consultive –<br />

1. La CONSOB definisce entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente <strong>di</strong>sposizione, con<br />

proprio regolamento, le modalitaʹ e i tempi delle procedure consultive da attivare, me<strong>di</strong>ante costituzione<br />

<strong>di</strong> un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori <strong>di</strong> servizi finanziari e<br />

degli altri soggetti vigilati, in occasione delle mo<strong>di</strong>fiche regolamentari in materia <strong>di</strong> abusi <strong>di</strong> mercato<br />

e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.<br />

Art. 187‐quinquiedecies ‐ Tutela dellʹattivitaʹ <strong>di</strong> vigilanza della CONSOB –<br />

1. Fuori dai casi previsti dallʹarticolo 2638 del co<strong>di</strong>ce civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste<br />

della CONSOB ovvero ritarda lʹesercizio delle sue funzioni eʹ punito con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da euro <strong>di</strong>ecimila ad euro duecentomila.<br />

Art. 316‐bis. Malversazione a danno dello Stato –<br />

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o<br />

dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative <strong>di</strong>rette alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere od allo svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> pubblico interesse, non li destina alle predette<br />

finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<br />

Art. 316‐ter. Indebita percezione <strong>di</strong> erogazioni a danno dello Stato. –<br />

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dallʹarticolo 640‐bis, chiunque me<strong>di</strong>ante lʹutilizzo o la<br />

presentazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni o <strong>di</strong> documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero me<strong>di</strong>ante lʹomissione<br />

<strong>di</strong> informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui<br />

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri<br />

enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni<br />

settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una somma<br />

<strong>di</strong> denaro da <strong>di</strong>eci a cinquanta milioni <strong>di</strong> lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del<br />

beneficio conseguito.<br />

Art. 317. Concussione. –<br />

Il pubblico ufficiale o lʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri<br />

costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è<br />

punito con la reclusione da quattro a do<strong>di</strong>ci anni.<br />

Art. 318. Corruzione per un atto dʹufficio. –<br />

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra<br />

utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi<br />

a tre anni.<br />

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto dʹufficio da lui già compiuto, la pena è della<br />

reclusione fino a un anno.<br />

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri dʹufficio.<br />

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,<br />

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri <strong>di</strong> ufficio, riceve, per sé o per un terzo,<br />

denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1).<br />

Art. 319‐bis. Circostanze aggravanti. –<br />

La pena è aumentata se il fatto <strong>di</strong> cui allʹart. 319 ha per oggetto il conferimento <strong>di</strong> pubblici impieghi o<br />

stipen<strong>di</strong> o pensioni o la stipulazione <strong>di</strong> contratti nei quali sia interessata lʹamministrazione alla quale il<br />

pubblico ufficiale appartiene.<br />

66 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 319‐ter. Corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari. –<br />

Se i fatti in<strong>di</strong>cati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo<br />

civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.<br />

Se dal fatto deriva lʹingiusta condanna <strong>di</strong> taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della<br />

reclusione da quattro a do<strong>di</strong>ci anni; se deriva lʹingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o<br />

allʹergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.<br />

Art. 320. Corruzione <strong>di</strong> persona incaricata <strong>di</strong> un pubblico servizio. –<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni dellʹarticolo 319 si applicano anche allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio; quelle <strong>di</strong> cui<br />

allʹarticolo 318 si applicano anche alla persona incaricata <strong>di</strong> un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità<br />

<strong>di</strong> pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.<br />

Art. 321. Pene per il corruttore. –<br />

Le pene stabilite nel primo comma dellʹarticolo 318, nellʹ articolo 319, nellʹarticolo 319‐ bis, nellʹart. 319‐ter, e<br />

nellʹarticolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o<br />

promette al pubblico ufficiale o allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio il denaro od altra utilità.<br />

Art. 322. Istigazione alla corruzione. –<br />

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato <strong>di</strong><br />

un pubblico servizio che riveste la qualità <strong>di</strong> pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo<br />

ufficio, soggiace, qualora lʹofferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma<br />

dellʹarticolo 318, ridotta <strong>di</strong> un terzo.<br />

Se lʹofferta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio ad<br />

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole<br />

soggiace, qualora lʹofferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nellʹarticolo 319, ridotta <strong>di</strong> un<br />

terzo. La pena <strong>di</strong> cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio<br />

che riveste la qualità <strong>di</strong> pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione <strong>di</strong> denaro od altra utilità<br />

da parte <strong>di</strong> un privato per le finalità in<strong>di</strong>cate dallʹarticolo 318.<br />

La pena <strong>di</strong> cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio che<br />

sollecita una promessa o dazione <strong>di</strong> denaro od altra utilità da parte <strong>di</strong> un privato per le finalità in<strong>di</strong>cate<br />

dallʹarticolo 319.<br />

Art. 322‐bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione <strong>di</strong> membri degli organi delle<br />

Comunità europee e <strong>di</strong> funzionari delle Comunità europee e <strong>di</strong> Stati esteri.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:<br />

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte <strong>di</strong> Giustizia e<br />

della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma<br />

dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità<br />

europee;<br />

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità<br />

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;<br />

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;<br />

5) a coloro che, nellʹambito <strong>di</strong> altri Stati membri dellʹUnione europea, svolgono funzioni o attività<br />

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati <strong>di</strong> un pubblico servizio.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra<br />

utilità è dato, offerto o promesso:<br />

1) alle persone in<strong>di</strong>cate nel primo comma del presente articolo;<br />

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati<br />

<strong>di</strong> un pubblico servizio nellʹambito <strong>di</strong> altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il<br />

fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche<br />

internazionali.<br />

67 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Le persone in<strong>di</strong>cate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni<br />

corrispondenti, e agli incaricati <strong>di</strong> un pubblico servizio negli altri casi.<br />

Art. 453. Falsificazione <strong>di</strong> monete, spen<strong>di</strong>ta e introduzione nello Stato, previo concerto, <strong>di</strong> monete falsificate.<br />

Eʹ punito con la reclusione da tre a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:<br />

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;<br />

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse lʹapparenza <strong>di</strong> un valore superiore;<br />

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellʹalterazione, ma <strong>di</strong> concerto con chi lʹha<br />

eseguita ovvero con un interme<strong>di</strong>ario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette<br />

altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;<br />

4. chiunque, al fine <strong>di</strong> metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da<br />

un interme<strong>di</strong>ario, monete contraffatte o alterate.<br />

Art. 454. Alterazione <strong>di</strong> monete. –<br />

Chiunque altera monete della qualità in<strong>di</strong>cata nellʹarticolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il<br />

valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti in<strong>di</strong>cati nei n. 3 e 4 del<br />

detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un<br />

milione.<br />

Art. 455. Spen<strong>di</strong>ta e introduzione nello Stato, senza concerto, <strong>di</strong> monete falsificate. –<br />

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o<br />

detiene monete contraffatte o alterate, al fine <strong>di</strong> metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette<br />

altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.<br />

Art. 457. Spen<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> monete falsificate ricevute in buona fede. –<br />

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona<br />

fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.<br />

Art. 459. Falsificazione <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in<br />

circolazione <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo falsificati. –<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione <strong>di</strong> valori <strong>di</strong><br />

bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o allʹacquisto, detenzione e messa in circolazione <strong>di</strong> valori<br />

<strong>di</strong> bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte <strong>di</strong> un terzo.<br />

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori <strong>di</strong> bollo la carta bollata, le marche da bollo, i<br />

francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.<br />

Art. 460. Contraffazione <strong>di</strong> carta filigranata in uso per la fabbricazione <strong>di</strong> carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> valori<br />

<strong>di</strong> bollo. –<br />

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to o<br />

dei valori <strong>di</strong> bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce<br />

un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.<br />

Art. 461. Fabbricazione o detenzione <strong>di</strong> filigrane o <strong>di</strong> strumenti destinati alla falsificazione <strong>di</strong> monete, <strong>di</strong><br />

valori <strong>di</strong> bollo o <strong>di</strong> carta filigranata. –<br />

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati<br />

esclusivamente alla contraffazione o alterazione <strong>di</strong> monete, <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo o <strong>di</strong> carta filigranata è punito,<br />

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire<br />

duecentomila a un milione.<br />

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri<br />

componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o lʹalterazione.<br />

68 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 464. Uso <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo contraffatti o alterati. –<br />

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellʹalterazione, fa uso <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo contraffatti<br />

o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.<br />

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nellʹarticolo 457, ridotta <strong>di</strong> un terzo.<br />

Art. 589 Omici<strong>di</strong>o colposo.<br />

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte <strong>di</strong> una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni<br />

[ 586].<br />

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla <strong>di</strong>sciplina della circolazione stradale o <strong>di</strong> quelle<br />

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.<br />

[III]. Nel caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> più persone, ovvero <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> una o più persone e <strong>di</strong> lesioni <strong>di</strong> una o più<br />

persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse<br />

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni do<strong>di</strong>ci.<br />

Art. 590 Lesioni Personali Colpose.<br />

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale [ 582] è punito con la reclusione fino a tre mesi<br />

o con la multa fino a 309 euro.<br />

[II]. Se la lesione è grave [ 583 comma 1] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123<br />

euro a 619 euro; se è gravissima comma [2], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309<br />

euro a 1239 euro.<br />

[III]. Se i fatti <strong>di</strong> cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla <strong>di</strong>sciplina della<br />

circolazione stradale o <strong>di</strong> quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è<br />

della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime<br />

è della reclusione da uno a tre anni.<br />

[IV]. Nel caso <strong>di</strong> lesioni <strong>di</strong> più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle<br />

violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.<br />

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ 120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo<br />

capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro o relative allʹigiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5).<br />

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. –<br />

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà ovvero chiunque<br />

riduce o mantiene una persona in uno stato <strong>di</strong> soggezione continuativa, costringendola a prestazioni<br />

lavorative o sessuali ovvero allʹaccattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento,<br />

è punito con la reclusione da otto a venti anni.<br />

La riduzione o il mantenimento nello stato <strong>di</strong> soggezione ha luogo quando la condotta è attuata me<strong>di</strong>ante<br />

violenza, minaccia, inganno, abuso <strong>di</strong> autorità o approfittamento <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> inferiorità fisica o<br />

psichica o <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> necessità, o me<strong>di</strong>ante la promessa o la dazione <strong>di</strong> somme <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altri<br />

vantaggi a chi ha autorità sulla persona.<br />

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti <strong>di</strong> cui al primo comma sono commessi in danno <strong>di</strong><br />

minore degli anni <strong>di</strong>ciotto o sono <strong>di</strong>retti allo sfruttamento della prostituzione o al fine <strong>di</strong> sottoporre la<br />

persona offesa al prelievo <strong>di</strong> organi.<br />

Art. 600‐bis. Prostituzione minorile. –<br />

Chiunque induce alla prostituzione una persona <strong>di</strong> età inferiore agli anni <strong>di</strong>ciotto ovvero ne favorisce o<br />

sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa da lire trenta milioni a<br />

lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un<br />

minore <strong>di</strong> età compresa fra i quattor<strong>di</strong>ci ed i se<strong>di</strong>ci anni, in cambio <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altra utilità economica, è<br />

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire <strong>di</strong>eci milioni. La pena è<br />

ridotta <strong>di</strong> un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni <strong>di</strong>ciotto.<br />

69 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 600‐ter. Pornografia minorile. –<br />

Chiunque sfrutta minori degli anni <strong>di</strong>ciotto al fine <strong>di</strong> realizzare esibizioni pornografiche o <strong>di</strong> produrre<br />

materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa da lire cinquanta<br />

milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico <strong>di</strong><br />

cui al primo comma. Chiunque, al <strong>di</strong> fuori delle ipotesi <strong>di</strong> cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi<br />

mezzo, anche per via telematica, <strong>di</strong>stribuisce, <strong>di</strong>vulga o pubblicizza il materiale pornografico <strong>di</strong> cui al primo<br />

comma, ovvero <strong>di</strong>stribuisce o <strong>di</strong>vulga notizie o informazioni finalizzate allʹadescamento o allo sfruttamento<br />

sessuale <strong>di</strong> minori degli anni <strong>di</strong>ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire<br />

cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al <strong>di</strong> fuori delle ipotesi <strong>di</strong> cui ai commi primo, secondo e terzo,<br />

consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto me<strong>di</strong>ante lo<br />

sfruttamento sessuale dei minori degli anni <strong>di</strong>ciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa<br />

da lire tre milioni a lire <strong>di</strong>eci milioni.<br />

Art. 600‐quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. –<br />

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> prostituzione a danno <strong>di</strong><br />

minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa<br />

da lire trenta milioni a lire trecento milioni.<br />

Art. 601. Tratta <strong>di</strong> persone. –<br />

Chiunque commette tratta <strong>di</strong> persona che si trova nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 600 ovvero, al fine <strong>di</strong><br />

commettere i delitti <strong>di</strong> cui al medesimo articolo, la induce me<strong>di</strong>ante inganno o la costringe me<strong>di</strong>ante<br />

violenza, minaccia, abuso <strong>di</strong> autorità o <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> inferiorità fisica o psichica o <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong><br />

necessità, o me<strong>di</strong>ante promessa o dazione <strong>di</strong> somme <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altri vantaggi alla persona che su <strong>di</strong> essa<br />

ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è<br />

punito con la reclusione da otto a venti anni.<br />

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti <strong>di</strong> cui al presente articolo sono commessi in danno <strong>di</strong><br />

minore degli anni <strong>di</strong>ciotto o sono <strong>di</strong>retti allo sfruttamento della prostituzione o al fine <strong>di</strong> sottoporre la<br />

persona offesa al prelievo <strong>di</strong> organi.<br />

Art. 602 . Acquisto e alienazione <strong>di</strong> schiavi. –<br />

Chiunque, fuori dei casi in<strong>di</strong>cati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una<br />

delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da<br />

un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni <strong>di</strong>ciotto ovvero se i fatti <strong>di</strong> cui al primo comma<br />

sono <strong>di</strong>retti allo sfruttamento della prostituzione o al fine <strong>di</strong> sottoporre la persona offesa al prelievo <strong>di</strong><br />

organi<br />

Art. 640. Truffa. –<br />

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con<br />

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.<br />

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:<br />

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o <strong>di</strong> un altro ente pubblico o col pretesto <strong>di</strong> far esonerare taluno<br />

dal servizio militare;<br />

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore <strong>di</strong> un pericolo immaginario o lʹerroneo<br />

convincimento <strong>di</strong> dovere eseguire un or<strong>di</strong>ne dellʹautorità.<br />

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal<br />

capoverso precedente o unʹaltra circostanza aggravante.<br />

Art. 640‐bis. Truffa aggravata per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche. –<br />

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede dʹufficio se il fatto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 640 riguarda<br />

contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,<br />

concessi o erogati da parte dello Stato, <strong>di</strong> altri enti pubblici o delle Comunità europee.<br />

70 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 640‐ter. Frode informatica. –<br />

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento <strong>di</strong> un sistema informatico o telematico o<br />

intervenendo senza <strong>di</strong>ritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema<br />

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è<br />

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.<br />

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una<br />

delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dellʹarticolo 640, ovvero se il fatto è commesso<br />

con abuso della qualità <strong>di</strong> operatore del sistema.<br />

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze <strong>di</strong> cui al secondo<br />

comma o unʹaltra circostanza aggravante.<br />

71 Rev. 03 del 17/07/2008


5.4 Estratto del Co<strong>di</strong>ce Civile<br />

Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Art. 2621. False comunicazioni sociali. –<br />

Salvo quanto previsto dallʹarticolo 2622, gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori, i<br />

quali, con lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i soci o il pubblico e al fine <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto<br />

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, <strong>di</strong>rette ai soci o al<br />

pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto <strong>di</strong> valutazioni ovvero<br />

omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale,<br />

o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i<br />

destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con lʹarresto fino ad un anno e sei mesi.<br />

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguar<strong>di</strong>no beni posseduti od amministrati dalla<br />

società per conto <strong>di</strong> terzi.<br />

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della<br />

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La<br />

punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato<br />

economico <strong>di</strong> esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto<br />

non superiore allʹ1 per cento.<br />

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza <strong>di</strong> valutazioni estimative che, singolarmente considerate,<br />

<strong>di</strong>fferiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br />

Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori. –<br />

Gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i soci o il<br />

pubblico e al fine <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre<br />

comunicazioni sociali previste dalla legge, <strong>di</strong>rette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non<br />

rispondenti al vero ancorché oggetto <strong>di</strong> valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è<br />

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al<br />

quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano<br />

un danno patrimoniale ai soci o ai cre<strong>di</strong>tori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da<br />

sei mesi a tre anni.<br />

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio <strong>di</strong><br />

soggetti <strong>di</strong>versi dai soci e dai cre<strong>di</strong>tori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, <strong>di</strong> altri enti pubblici o<br />

delle Comunità europee.<br />

Nel caso <strong>di</strong> società soggette alle <strong>di</strong>sposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24<br />

febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è<br />

proce<strong>di</strong>bile dʹufficio.<br />

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni<br />

riguar<strong>di</strong>no beni posseduti o amministrati dalla società per conto <strong>di</strong> terzi.<br />

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in<br />

modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del<br />

gruppo al quale essa appartiene.<br />

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato<br />

economico <strong>di</strong> esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio<br />

netto non superiore allʹ1 per cento.<br />

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza <strong>di</strong> valutazioni estimative che, singolarmente considerate,<br />

<strong>di</strong>fferiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br />

Art. 2623. Falso in prospetto. –<br />

Chiunque, allo scopo <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della<br />

sollecitazione allʹinvestimento o dellʹammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei<br />

72 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche <strong>di</strong> acquisto o <strong>di</strong> scambio, con la<br />

consapevolezza della falsità e lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni<br />

od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta<br />

non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con lʹarresto fino ad un anno.<br />

Se la condotta <strong>di</strong> cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la<br />

pena è dalla reclusione da uno a tre anni.<br />

Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società <strong>di</strong> revisione. –<br />

I responsabili della revisione i quali, al fine <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle<br />

relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i destinatari<br />

delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica,<br />

patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in<br />

errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro<br />

cagionato un danno patrimoniale, con lʹarresto fino a un anno.<br />

Se la condotta <strong>di</strong> cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle<br />

comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.<br />

Art. 2625. Impe<strong>di</strong>to controllo. –<br />

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impe<strong>di</strong>scono o comunque<br />

ostacolano lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> controllo o <strong>di</strong> revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri<br />

organi sociali o alle società <strong>di</strong> revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329<br />

euro.<br />

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela<br />

della persona offesa.<br />

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti. –<br />

Gli amministratori che, fuori dei casi <strong>di</strong> legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche<br />

simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dallʹobbligo <strong>di</strong> eseguirli, sono puniti con la reclusione fino<br />

ad un anno.<br />

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. –<br />

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili<br />

non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non<br />

costituite con utili, che non possono per legge essere <strong>di</strong>stribuite, sono puniti con lʹarresto fino ad un anno.<br />

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per lʹapprovazione del<br />

bilancio estingue il reato.<br />

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. –<br />

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,<br />

cagionando una lesione allʹintegrità del capitale sociale o delle riserve non <strong>di</strong>stribuibili per legge, sono<br />

puniti con la reclusione fino ad un anno.<br />

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o<br />

sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o<br />

delle riserve non <strong>di</strong>stribuibili per legge.<br />

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per lʹapprovazione del bilancio<br />

relativo allʹesercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.<br />

Art. 2629. Operazioni in pregiu<strong>di</strong>zio dei cre<strong>di</strong>tori. –<br />

Gli amministratori che, in violazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge a tutela dei cre<strong>di</strong>tori, effettuano riduzioni<br />

del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai cre<strong>di</strong>tori, sono puniti, a<br />

73 Rev. 03 del 17/07/2008


Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai cre<strong>di</strong>tori<br />

prima del giu<strong>di</strong>zio estingue il reato.<br />

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. –<br />

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei cre<strong>di</strong>tori sociali o<br />

dellʹaccantonamento delle somme necessario a sod<strong>di</strong>sfarli, cagionano danno ai cre<strong>di</strong>tori, sono puniti, a<br />

querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />

Il risarcimento del danno ai cre<strong>di</strong>tori prima del giu<strong>di</strong>zio estingue il reato.<br />

Art. 2637. Aggiotaggio. –<br />

Chiunque <strong>di</strong>ffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente<br />

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero<br />

ad incidere in modo significativo sullʹaffidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale <strong>di</strong><br />

banche o <strong>di</strong> gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.<br />

Art. 2638. Ostacolo allʹesercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza. –<br />

Gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori <strong>di</strong> società o enti e gli altri soggetti sottoposti<br />

per legge alle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle<br />

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine <strong>di</strong> ostacolare lʹesercizio delle funzioni<br />

<strong>di</strong> vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto <strong>di</strong> valutazioni, sulla<br />

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,<br />

occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti<br />

la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al<br />

caso in cui le informazioni riguar<strong>di</strong>no beni posseduti o amministrati dalla società per conto <strong>di</strong> terzi.<br />

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori <strong>di</strong> società, o enti<br />

e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro<br />

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità,<br />

consapevolmente ne ostacolano le funzioni.<br />

74 Rev. 03 del 17/07/2008


75 Rev. 03 del 17/07/2008<br />

PARTE VI – Organigramma Aziendale

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!