Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 - Bonatti
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<strong>Modello</strong> <strong>di</strong> <strong>Organizzazione</strong> e <strong>Gestione</strong><br />
<strong>ex</strong> D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Rev. 03 del 17/07/2009
INDICE<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>..................................................................... 4<br />
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE ..................4<br />
1.2 LE FATTISPECIE DI REATO.........................................................................................6<br />
1.3 L’APPARATO SANZIONATORIO................................................................................9<br />
1.4 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ....................................9<br />
1.5 IL MODELLO ELABORATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE<br />
IMPRESE DI COSTRUZIONE .....................................................................................11<br />
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI<br />
BONATTI S.P.A............................................................................................................... 12<br />
2.1 L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BONATTI S.P.A..................................12<br />
2.1.1 Obiettivi perseguiti dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.a. attraverso l’adozione del <strong>Modello</strong> .............12<br />
2.1.2 La funzione del <strong>Modello</strong> ed i suoi destinatari ...........................................................13<br />
2.1.3 Rapporto tra <strong>Modello</strong> e Co<strong>di</strong>ce Etico ........................................................................15<br />
2.1.4 Approvazione, recepimento e <strong>di</strong>vulgazione del <strong>Modello</strong>...........................................17<br />
2.1.5 Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazione del <strong>Modello</strong>.....................................................................18<br />
2.1.6 Verifica dell’efficacia del <strong>Modello</strong> .............................................................................18<br />
2.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI E RELATIVI PROCESSI<br />
SENSIBILI..................................................................................................................19<br />
2.2.1 In<strong>di</strong>viduazioni delle attività a rischio <strong>di</strong> commissione dei reati annoverati dal<br />
D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> ......................................................................................................19<br />
2.2.2 In<strong>di</strong>viduazioni dei processi sensibili nell’ambito delle aree <strong>di</strong> rischio e dei<br />
relativi specifici Protocolli <strong>di</strong>retti a programmare la formazione e l’attuazione<br />
delle decisioni dell’ente. ...........................................................................................21<br />
2.2.2.1 Processo <strong>di</strong> approvvigionamento .............................................................. 22<br />
2.2.2.2 Processo commerciale.................................................................................. 24<br />
2.2.2.3 Processo finanziario..................................................................................... 28<br />
1 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
2.2.2.4 processo amministrativo............................................................................. 30<br />
2.2.2.5 Processo <strong>di</strong> gestione dei sistemi informativi............................................ 32<br />
2.2.2.6 Processo <strong>di</strong> gestione delle risorse umane ................................................. 33<br />
2.2.2.7 Esecuzione delle Opere e Attività Operative ........................................... 35<br />
2.3 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE........................................37<br />
2.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.................................................................................38<br />
3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA................................................................................. 40<br />
3.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI BONATTI S.P.A. ................................................40<br />
3.1.1 In<strong>di</strong>viduazione ..........................................................................................................40<br />
3.1.2 Nomina .....................................................................................................................40<br />
3.1.3 Funzioni e poteri.......................................................................................................41<br />
3.1.4 Obbligo <strong>di</strong> informazione dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza.............................................43<br />
3.1.5 Obbligo <strong>di</strong> informazione nei confronti dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza .......................43<br />
4 IL SISTEMA DISCIPLINARE........................................................................................ 44<br />
4.1 NOZIONE DI ILLECITO DISCIPLINARE ....................................................................44<br />
4.2 LA SANZIONE DISCIPLINARE..................................................................................45<br />
4.2.1 Tipologia ...................................................................................................................45<br />
4.2.2 Destinatari................................................................................................................45<br />
4.2.3 Sanzioni nei confronti <strong>di</strong> quadri, impiegati e operai.................................................46<br />
4.2.4 Sanzioni nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti..........................................................................46<br />
4.2.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori ...........................................................46<br />
5 APPENDICE NORMATIVA .......................................................................................... 47<br />
5.1 D.LGS. 8 GIUGNO <strong>2001</strong>, N. <strong>231</strong>...............................................................................47<br />
5.1.1 Art. 10 : Sanzione amministrativa pecuniaria .........................................................47<br />
5.1.2 Art. 11: Criteri <strong>di</strong> commisurazione della sanzione pecuniaria.................................47<br />
2 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
5.1.3 Art. 24: Indebita percezione <strong>di</strong> erogazioni, truffa in danno dello stato o <strong>di</strong> un<br />
ente pubblico o per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche e frode<br />
informatica in danno dello stato o <strong>di</strong> un ente pubblico............................................48<br />
5.1.4 Art. 24‐bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ..................................48<br />
5.1.5 Art. 24‐ter : Delitti <strong>di</strong> criminalità organizzata. .......................................................49<br />
5.1.6 Art. 25: Corruzione e concussione............................................................................49<br />
5.1.7 Art. 25‐bis: Falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to, in valori <strong>di</strong> bollo e<br />
in strumenti o segni <strong>di</strong> riconoscimento ...................................................................50<br />
5.1.8 Art. 25‐bis.1 : Delitti contro lʹindustria e il commercio...........................................51<br />
5.1.9 Art. 25‐ter: Reati societari........................................................................................51<br />
5.1.10 Art. 25‐quater: Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dellʹor<strong>di</strong>ne<br />
democratico..............................................................................................................53<br />
5.1.11 Art. 25‐quater.1 : Pratiche <strong>di</strong> mutilazione degli organi genitali femminili..............54<br />
5.1.12 Art. 25‐quinquies: Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale....................................54<br />
5.1.13 Art.25‐s<strong>ex</strong>ies : Abusi <strong>di</strong> mercato ..............................................................................55<br />
5.1.14 Art.25‐septies: Omici<strong>di</strong>o colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,<br />
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela<br />
dellʹigiene e della salute sul lavoro ..........................................................................55<br />
5.1.15 Art.25‐octies : Ricettazione, riciclaggio e impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilitàʹ <strong>di</strong><br />
provenienza illecita..................................................................................................56<br />
5.1.16 Art. 25‐novies: Delitti in materia <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto dʹautore. .......................56<br />
5.2 DLGS. 16 MARZO N. 146.........................................................................................57<br />
5.2.1 Art. 3 : Definizione <strong>di</strong> reato transnazionale .............................................................57<br />
5.2.2 Art. 10 : Responsabilità amministrativa degli enti ..................................................57<br />
5.3 ESTRATTO DEL CODICE PENALE............................................................................59<br />
5.4 ESTRATTO DEL CODICE CIVILE..............................................................................72<br />
3 Rev. 03 del 17/07/2008
1 Il Decreto legislativo n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuri<strong>di</strong>che<br />
Con il Decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, emanato in attuazione della delega<br />
conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n. 300 del 2000, è stato introdotto<br />
nell’or<strong>di</strong>namento italiano un nuovo tipo <strong>di</strong> illecito, formalmente definito<br />
amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile<br />
<strong>di</strong>rettamente ed autonomamente alla persona giuri<strong>di</strong>ca (da intendersi, <strong>ex</strong> art. 1, D. <strong>Lgs</strong>.<br />
<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, come enti forniti <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca, società ed associazioni anche prive <strong>di</strong><br />
personalità giuri<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> seguito nominate Enti) per i reati commessi, nel suo interesse o<br />
a suo vantaggio, da:<br />
- persone fisiche che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione degli Enti stessi o <strong>di</strong> una loro unità organizzativa dotata <strong>di</strong><br />
autonomia finanziaria e funzionale;<br />
- persone fisiche che esercitino, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione ed i controllo degli Enti<br />
medesimi;<br />
- persone fisiche sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti sopra<br />
menzionati.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una responsabilità che, nonostante nella norma sia definita “amministrativa”,<br />
presenta <strong>di</strong>verse peculiarità tipiche della responsabilità penale; nella relazione <strong>di</strong><br />
accompagnamento del decreto si legge: “Tale responsabilità, poiché conseguente da<br />
reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale,<br />
<strong>di</strong>verge in non pochi punti dal para<strong>di</strong>gma dell’illecito amministrativo ormai<br />
classicamente desunto dalla legge 689/1981, con la conseguenza <strong>di</strong> dare luogo ad un<br />
tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e <strong>di</strong> quello amministrativo<br />
nel tentativo <strong>di</strong> contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più<br />
inelu<strong>di</strong>bili, della massima garanzia”.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva comunque necessariamente<br />
dalla condotta <strong>di</strong> un soggetto ‐ persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un<br />
reato previsto dal decreto e pertanto la responsabilità amministrativa della società si<br />
aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato .<br />
La responsabilità dell’ente è configurabile nei casi in cui:<br />
- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità<br />
dell’ente;<br />
- tale reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;<br />
- l’autore del reato sia uno dei soggetti menzionati supra 1 .<br />
La con<strong>di</strong>zione che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente consente <strong>di</strong><br />
escludere la responsabilità della società nei casi in cui il reato sia stato commesso<br />
esclusivamente al fine <strong>di</strong> perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia<br />
commesso il reato nell’interesse proprio o <strong>di</strong> terzi.<br />
La norma, prevedendo la responsabilità nel caso <strong>di</strong> reato commesso da un soggetto in<br />
posizione apicale, ha posto l’attenzione sulla situazione <strong>di</strong> fatto e non sull’aspetto<br />
puramente formale, lasciando all’interprete, caso per caso, la verifica della necessaria<br />
autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.<br />
La ratio della novità legislativa ‐ che supera il principio “societas delinquere non potest” e<br />
dà attuazione a precisi impegni assunti dallʹItalia in sede internazionale, allineando il<br />
nostro or<strong>di</strong>namento a quello <strong>di</strong> molti altri Paese europei ‐ è quella <strong>di</strong> prevedere un<br />
modello sanzionatorio <strong>di</strong>rettamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore<br />
dellʹinteresse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento<br />
illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa <strong>di</strong><br />
organizzazione.<br />
1 I soggetti, secondo quanto previsto dall’art. 5 lett. a) e b) del Decreto, sono rappresentati da:<br />
a) “persone che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dell’ente<br />
o <strong>di</strong> una sua unità organizzativa dotata <strong>di</strong> autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone<br />
che esercitano, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione e il controllo dello stesso”;<br />
b) “persone sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti <strong>di</strong> cui alla lettera a)”.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Si giustifica così il rilievo che assume lʹadozione (e la efficace attuazione) da parte<br />
dellʹimpresa <strong>di</strong> modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio‐reato (cd. Modelli<br />
<strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>), e cioè volti ad impe<strong>di</strong>re, attraverso la<br />
fissazione <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> condotta, la commissione <strong>di</strong> determinati reati.<br />
1.2 Le fattispecie <strong>di</strong> reato<br />
Le fattispecie <strong>di</strong> reato destinate a comportare il suddetto regime <strong>di</strong> responsabilità<br />
amministrativa a carico dell’Ente sono, in primis, quelle tassativamente in<strong>di</strong>cate dal<br />
legislatore agli artt. 24 e 25 del d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e precisamente alcuni delitti contro la<br />
pubblica amministrazione:<br />
- malversazione a danno dello Stato, <strong>di</strong> altro ente pubblico, pubblico o delle<br />
Comunità europee (art. 316‐bis c.p.);<br />
- indebita percezione <strong>di</strong> contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello<br />
Stato, <strong>di</strong> altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316‐ter c.p.);<br />
- concussione (art. 317 c.p.);<br />
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);<br />
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);<br />
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);<br />
- corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari (art. 319‐ter c.p.);<br />
- truffa in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);<br />
- truffa aggravata per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche (art. 640‐bis c.p.);<br />
- frode informatica in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico (art. 640‐ter c.p.);<br />
Successivamente, il legislatore ha esteso la portata del d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, estendendone<br />
l’applicazione ad ulteriori reati.<br />
L’art. 6 della Legge 23 novembre <strong>2001</strong> n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista<br />
dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto, all’art. 25‐bis, un delitto<br />
contro la fede pubblica: la “falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to e in valori <strong>di</strong><br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
bollo” e cioè i reati previsti dal Co<strong>di</strong>ce Penale agli articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461<br />
e 464.<br />
L’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002,<br />
nell’ambito della riforma del <strong>di</strong>ritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25‐ter,<br />
estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari,<br />
così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:<br />
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);<br />
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori (art. 2622, commi 1 e<br />
2, c.c.);<br />
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2);<br />
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società <strong>di</strong> revisione (art. 2624,<br />
commi 1 e 2);<br />
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);<br />
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);<br />
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.<br />
2628 c.c.);<br />
- operazioni in pregiu<strong>di</strong>zio dei cre<strong>di</strong>tori (art. 2629 c.c.);<br />
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);<br />
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);<br />
- impe<strong>di</strong>to controllo (art. 2625, comma 2);<br />
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);<br />
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);<br />
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza (art.<br />
2638, commi 1 e 2 c.c.).<br />
L’articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto l’art. 25‐s<strong>ex</strong>ies, inserendo i<br />
delitti inerenti i cosiddetti abusi <strong>di</strong> mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, parte V, titolo I<br />
bis).<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
L’articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l’art. 25‐septies inserendo i<br />
delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 589 e 590 del co<strong>di</strong>ce penale, cioè l’omici<strong>di</strong>o colposo e le<br />
lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme<br />
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.<br />
Ancora, il d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> attualmente annovera:<br />
- delitti in materia <strong>di</strong> terrorismo ed eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico, ivi incluso<br />
il finanziamento ai suddetti fini, in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐quater;<br />
- delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale, inseriti con l’articolo 5 della legge 11<br />
agosto 2003 n. 228 cosi’ come mo<strong>di</strong>ficata dall’articolo 10 della legge 6 febbraio<br />
2006 n. 38, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la<br />
tratta <strong>di</strong> persone e la riduzione e il mantenimento in schiavitù, in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐<br />
quinquies;<br />
- delitti inerenti i cosiddetti abusi <strong>di</strong> mercato in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐s<strong>ex</strong>ies – quali<br />
l’abuso <strong>di</strong> informazioni privilegiate e <strong>di</strong> manipolazione del mercato <strong>di</strong> cui al<br />
d.lgs. 24.02.1998, n. 58, parte V, titolo I bis ‐ inseriti con l’articolo 9 della legge 18<br />
aprile 2005 n. 62;<br />
- delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 589 e 590 del co<strong>di</strong>ce penale, in<strong>di</strong>cati all’art. 25‐septies,<br />
inseriti con l’articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, inerenti l’omici<strong>di</strong>o<br />
colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle<br />
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro<br />
- delitti <strong>di</strong> ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego <strong>di</strong><br />
denaro, beni o utilità <strong>di</strong> provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) in<strong>di</strong>cati dall’articolo<br />
25 octies, inseriti con l’articolo 63 comma 3° della legge 21 novembre 2007n. <strong>231</strong>.<br />
- Reati transnazionali commessi in più <strong>di</strong> uno Stato (per le ipotesi <strong>di</strong> riciclaggio,<br />
associazione per delinquere,ecc.) <strong>di</strong> cui agli artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n.<br />
146 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni<br />
Unite contro il crimine organizzato transnazionale.<br />
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1.3 L’apparato sanzionatorio<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Le sanzioni previste dal d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> in caso <strong>di</strong> riconosciuta responsabilità dell’ente<br />
sono particolarmente incisive:<br />
- sanzione pecuniaria variabile da un minimo <strong>di</strong> 25.000 Euro a un massimo <strong>di</strong> 1,5<br />
milioni <strong>di</strong> Euro e sequestro conservativo in sede cautelare;<br />
- sanzioni inter<strong>di</strong>ttive: inter<strong>di</strong>zione temporanea dall’esercizio dell’attività,<br />
sospensione o revoca <strong>di</strong> autorizzazioni, concessioni o licenze funzionali alla<br />
commissione dell’illecito, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> contrattare con la Pubblica Amministrazione,<br />
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussi<strong>di</strong> e l’eventuale<br />
revoca <strong>di</strong> quelli concessi, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicizzare beni o servizi, confisca (e<br />
sequestro preventivo in sede cautelare), pubblicazione della sentenza in caso <strong>di</strong><br />
applicazione <strong>di</strong> una sanzione inter<strong>di</strong>ttiva.<br />
Le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano<br />
espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
- l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto <strong>di</strong> rilevante entità e il<br />
reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti<br />
sottoposti all’altrui <strong>di</strong>rezione quando, in tale ultimo caso, la commissione del<br />
reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;<br />
- in caso <strong>di</strong> reiterazione degli illeciti.<br />
1.4 Modelli <strong>di</strong> organizzazione, gestione e controllo<br />
L’articolo 6 del d.lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> prevede una particolare forma <strong>di</strong> esonero dalla<br />
responsabilità amministrativa delle persone giuri<strong>di</strong>che qualora l’Ente <strong>di</strong>mostri che:<br />
- ha adottato e sufficientemente attuato attraverso il suo organo <strong>di</strong>rigente,<br />
“modelli <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong> gestione” idonei a prevenire reati della specie <strong>di</strong><br />
quello verificatosi;<br />
- ha affidato ad un organismo interno (<strong>di</strong> seguito nominato “Organismo <strong>di</strong><br />
Vigilanza”), dotato <strong>di</strong> autonomi poteri <strong>di</strong> iniziativa e <strong>di</strong> controllo, il compito <strong>di</strong><br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e che non vi sia stata<br />
omessa o insufficiente vigilanza da parte del summenzionato organismo;<br />
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente<br />
il <strong>Modello</strong> o perseguendo un loro esclusivo interesse o vantaggio;<br />
Il D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> prevede altresì che, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al<br />
rischio <strong>di</strong> commissione dei reati, i modelli debbano:<br />
- in<strong>di</strong>viduare le attività dell’Ente nel cui ambito possano essere commessi i reati<br />
previsti dal decreto legislativo (cd. attività e processi sensibili) <strong>di</strong> commissione<br />
dei reati previsti dal Decreto;<br />
- pre<strong>di</strong>sporre specifici protocolli <strong>di</strong>retti a programmare la formazione e<br />
l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;<br />
- prevedere modalità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione e <strong>di</strong> gestione delle risorse finanziarie<br />
idonee ad impe<strong>di</strong>re la commissione dei reati previsti;<br />
- prevedere obblighi <strong>di</strong> informazione nei confronti dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del <strong>Modello</strong>;<br />
- configurare un sistema <strong>di</strong>sciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato<br />
rispetto delle misure in<strong>di</strong>cate nel <strong>Modello</strong>;<br />
- prevedere, in relazione alla natura ed alla <strong>di</strong>mensione dell’organizzazione,<br />
nonché del tipo <strong>di</strong> attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento<br />
dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente<br />
situazioni <strong>di</strong> rischio.<br />
L’adozione del modello deve poi essere correlata dall’efficace attuazione dello stesso<br />
e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento ed adeguamento del<br />
<strong>Modello</strong> stesso.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
1.5 Il <strong>Modello</strong> elaborato dall’Associazione Nazionale delle Imprese <strong>di</strong><br />
Costruzione<br />
L’art. 6, comma 3, del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> prevede espressamente che i “modelli <strong>di</strong><br />
organizzazione possono essere adottati (…) sulla base <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> comportamento<br />
elaborati dalle associazioni rappresentative degli Enti”.<br />
Il <strong>Modello</strong> – che ha come riferimento una realtà impren<strong>di</strong>toriale me<strong>di</strong>amente strutturata,<br />
con Consiglio <strong>di</strong> amministrazione e Collegio sindacale e prevede quin<strong>di</strong>, tra l’altro,<br />
l’istituzione <strong>di</strong> un Organismo <strong>di</strong> Vigilanza – è articolato in tre parti:<br />
- parte I: <strong>di</strong>sposizioni generali;<br />
- parte II: <strong>di</strong>sposizioni relative ai processi sensibili;<br />
- parte III: appen<strong>di</strong>ce normativa.<br />
All’ultima parte, che contiene non solo la <strong>di</strong>sciplina penalistica rilevante in materia, ma<br />
anche il <strong>di</strong>retto collegamento tra le fattispecie <strong>di</strong> reato e le attività tipiche dei processi<br />
organizzativi ʺsensibiliʺ, è affidato anche lʹimportante compito <strong>di</strong> favorire la <strong>di</strong>ffusione,<br />
allʹinterno dellʹimpresa, della conoscenza dei possibili comportamenti illeciti in concreto<br />
realizzabili nel quoti<strong>di</strong>ano operare delle imprese.<br />
Il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.a. tiene conto del <strong>Modello</strong> ANCE<br />
così come giu<strong>di</strong>cato idoneo dal Ministero della Giustizia con nota del 6 Luglio 2008 ,<br />
quale guida operativa <strong>di</strong> carattere esemplificativo. Il <strong>Modello</strong> ANCE è stato<br />
opportunamente adattato alla concreta realtà organizzativa ed operativa <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> spa,<br />
e si integra con le Procedure già esistenti che regolano i processi e le attività aziendali.<br />
E’ opportuno evidenziare che la <strong>di</strong>fformità ai punti specifici del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
Comportamento ANCE non inficia <strong>di</strong> per sé la vali<strong>di</strong>tà del <strong>Modello</strong>. Il singolo <strong>Modello</strong><br />
infatti, dovendo essere oggetto <strong>di</strong> concreta e puntuale valutazione da parte <strong>di</strong> ciascun<br />
Ente, alla luce delle peculiarità operative, <strong>di</strong>mensionali ed organizzative e redatto <strong>di</strong><br />
conseguenza con riguardo alla realtà concreta dell’Ente cui si riferisce, ben può<br />
<strong>di</strong>scostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
2 Il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione, gestione e controllo <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong><br />
S.p.a.<br />
2.1 L’adozione del <strong>Modello</strong> da parte <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />
2.1.1 Obiettivi perseguiti dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.a. attraverso l’adozione del <strong>Modello</strong><br />
Il sistema organizzativo e gestionale della <strong>Bonatti</strong> S.p.A. è mirato a garantire lo<br />
svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente.<br />
La società <strong>Bonatti</strong> S.p.A., sensibile altresì all’esigenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere e consolidare la<br />
cultura della legalità, della trasparenza e della correttezza, nonché consapevole<br />
dell’importanza <strong>di</strong> assicurare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> correttezza nella conduzione degli affari e<br />
nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle società<br />
controllate, ha ritenuto <strong>di</strong> ottemperare alle prescrizioni contenute nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>,<br />
adottando il Co<strong>di</strong>ce Etico ed il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong> gestione approvato con<br />
delibera del Consiglio d’Amministrazione in data 29 ottobre 2004.<br />
La scelta <strong>di</strong> adozione del <strong>Modello</strong>, sebbene non imposta dalle prescrizioni del D. <strong>Lgs</strong>.<br />
<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, che in<strong>di</strong>cano il <strong>Modello</strong> come elemento facoltativo e non obbligatorio, si ritiene<br />
possa costituire, così come il Co<strong>di</strong>ce Etico ed altri elementi della governance societaria già<br />
presenti, quali<br />
‐ il sistema <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> gestione,<br />
‐ la certificazione del sistema qualità aziendale secondo gli in<strong>di</strong>rizzi della norma UNI<br />
EN ISO 9001:2008,<br />
‐ la Certificazione del sistema <strong>di</strong> gestione della sicurezza e della salute secondo gli<br />
in<strong>di</strong>rizzi della norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series)<br />
18001:2007,<br />
‐ la Certificazione del sistema <strong>di</strong> gestione Ambientale secondo gli in<strong>di</strong>rizzi della<br />
norma UNI EN ISO 14001:2004<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
un efficace strumento <strong>di</strong> sensibilizzazione nei confronti <strong>di</strong> tutti i soggetti che operano in<br />
nome e/o per conto <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. affinché seguano, nell’espletamento delle proprie<br />
attività, comportamenti corretti e rispettosi del dettato normativo, al fine <strong>di</strong> prevenire il<br />
rischio <strong>di</strong> commissione dei reati contemplati nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e successive mo<strong>di</strong>fiche<br />
ed integrazioni.<br />
Il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> seguito esposto comprende regole e procedure che devono essere rispettate<br />
dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.A. al fine <strong>di</strong> esimerla dalla responsabilità <strong>di</strong> cui al D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> ed<br />
intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole <strong>di</strong> governance<br />
societaria.<br />
Contestualmente all’adozione del <strong>Modello</strong>, il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione istituisce<br />
l’Organo <strong>di</strong> Vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. (qui <strong>di</strong> seguito definito “Organismo <strong>di</strong><br />
Vigilanza”), conferendogli l’incarico <strong>di</strong> assumere le funzioni <strong>di</strong> organo <strong>di</strong> controllo<br />
interno, con il compito <strong>di</strong> vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e<br />
sull’aggiornamento del <strong>Modello</strong> stesso, nonché <strong>di</strong> curare la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutte le<br />
procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.<br />
2.1.2 La funzione del <strong>Modello</strong> ed i suoi destinatari<br />
Il <strong>Modello</strong> ha come obiettivo precipuo la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un sistema strutturato ed<br />
organico <strong>di</strong> procedure e attività <strong>di</strong> controllo, sia <strong>di</strong> tipo preventivo che <strong>ex</strong> post, volto a<br />
prevenire il rischio <strong>di</strong> commissione dei reati annoverati nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
In particolare il <strong>Modello</strong>, me<strong>di</strong>ante l’in<strong>di</strong>viduazione in primo luogo delle “aree” e dei<br />
“processi sensibili”, costituiti dalle attività maggiormente “a rischio <strong>di</strong> reato”, ed in<br />
seconda battuta la loro proceduralizzazione attraverso specifici Protocolli, si propone le<br />
finalità <strong>di</strong>:<br />
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una<br />
piena consapevolezza <strong>di</strong> poter incorrere, in caso <strong>di</strong> violazione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
contenute in tale documento, in un illecito passibile <strong>di</strong> sanzioni, sul piano penale<br />
e amministrativo;<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero<br />
comportare sanzioni penali ed amministrative anche nei confronti della società<br />
<strong>Bonatti</strong> S.p.A.;<br />
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari<br />
agli interessi <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., anche quando apparentemente essa potrebbe<br />
trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico‐sociali<br />
della società oltre che alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge;<br />
- consentire a <strong>Bonatti</strong> S.p.A., grazie ad un monitoraggio costante dei processi<br />
sensibili e quin<strong>di</strong> dei rischi <strong>di</strong> commissione <strong>di</strong> reato, <strong>di</strong> reagire tempestivamente<br />
al fine <strong>di</strong> prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.<br />
L’adozione del Co<strong>di</strong>ce Etico e del presente <strong>Modello</strong> sottolineano la ferma volontà della<br />
società <strong>Bonatti</strong> S.p.A. <strong>di</strong> condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai<br />
regolamenti.<br />
Principi car<strong>di</strong>ne cui il <strong>Modello</strong> si ispira, oltre a quanto sopra in<strong>di</strong>cato, sono:<br />
1. il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Comportamento elaborato dall’Associazione Nazionale delle<br />
Imprese <strong>di</strong> Costruzione;<br />
2. i requisiti in<strong>di</strong>cati dal D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, in particolare per quanto riguarda:<br />
- l’attribuzione ad un organo <strong>di</strong> vigilanza (Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, analizzato al<br />
successivo capitolo 3) interno a <strong>Bonatti</strong> S.p.A. del compito <strong>di</strong> promuovere<br />
l’attuazione efficace e corretta del <strong>Modello</strong> anche attraverso il monitoraggio dei<br />
comportamenti aziendali ed il <strong>di</strong>ritto ad una informazione costante sulle attività<br />
rilevanti ai fini del D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />
- la messa a <strong>di</strong>sposizione, a favore dell’Organo <strong>di</strong> Vigilanza, <strong>di</strong> risorse adeguate<br />
affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati<br />
ragionevolmente ottenibili;<br />
- l’attività <strong>di</strong> verifica del funzionamento del <strong>Modello</strong> con conseguente<br />
aggiornamento perio<strong>di</strong>co (controllo <strong>ex</strong> post);<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
- l’attività <strong>di</strong> sensibilizzazione e <strong>di</strong>ffusione a tutti i livelli aziendali delle regole<br />
comportamentali e delle procedure istituite, me<strong>di</strong>ante appositi programmi <strong>di</strong><br />
formazione;<br />
3. i principi generali <strong>di</strong> un adeguato sistema <strong>di</strong> controllo interno ed in particolare:<br />
- la verifica e documentazione <strong>di</strong> ogni operazione, transazione, azione <strong>di</strong> maggior<br />
rilievo;<br />
- l’applicazione ed il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base<br />
al quale nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo;<br />
- l’attribuzione <strong>di</strong> poteri coerente con le responsabilità organizzative;<br />
- la verifica <strong>ex</strong> post <strong>di</strong> tutti i comportamenti all’interno della Società e la verifica<br />
dell’adeguatezza e dell’efficacia del <strong>Modello</strong> stesso.<br />
2.1.3 Rapporto tra <strong>Modello</strong> e Co<strong>di</strong>ce Etico<br />
Il <strong>Modello</strong> risponde all’esigenza <strong>di</strong> prevenire, per quanto possibile, la commissione<br />
dei reati previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> regole <strong>di</strong><br />
comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la <strong>di</strong>fferenza con il Co<strong>di</strong>ce<br />
Etico, che è strumento <strong>di</strong> portata generale, finalizzato alla promozione <strong>di</strong> una<br />
“deontologia aziendale”, ma privo <strong>di</strong> una specifica proceduralizzazione.<br />
Tuttavia, <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ha inteso realizzare una stretta integrazione tra il proprio<br />
<strong>Modello</strong> organizzativo e il Co<strong>di</strong>ce Etico, in modo da formare un insieme <strong>di</strong> norme<br />
interne che abbiano lo scopo <strong>di</strong> incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza<br />
aziendale. A questo fine i comportamenti dei <strong>di</strong>pendenti ed amministratori, <strong>di</strong> coloro<br />
che agiscono, anche nel ruolo <strong>di</strong> consulenti o comunque con poteri <strong>di</strong><br />
rappresentanza della società e delle altre controparti contrattuali <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.,<br />
quali, ad esempio, fornitori, partner in joint venture, A.T.I., ecc., devono conformarsi<br />
alle regole <strong>di</strong> condotta sia generali che specifiche previste nel <strong>Modello</strong> e nel Co<strong>di</strong>ce<br />
Etico, finalizzate ad impe<strong>di</strong>re il verificarsi dei reati previsti nel D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
In particolare tutti i soggetti sopra menzionati:<br />
15 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
- a) non devono porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie <strong>di</strong><br />
reato previste dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />
- b) non devono porre in essere quei comportamenti che, sebbene non<br />
costituiscano <strong>di</strong> per sé un’ipotesi <strong>di</strong> reato, possano potenzialmente <strong>di</strong>ventarlo;<br />
- c) non devono porre in essere qualsiasi situazione <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi nei<br />
Inoltre:<br />
confronti della P.A.; è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> elargizioni in denaro a pubblici funzionari;<br />
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> omaggi e<br />
regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> regalo a funzionari pubblici<br />
italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione <strong>di</strong> doni rappresenta una<br />
prassi <strong>di</strong>ffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne la <strong>di</strong>screzionalità ovvero<br />
l’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per<br />
l’azienda.<br />
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per lʹesiguità del loro valore o<br />
perché volti a promuovere iniziative <strong>di</strong> carattere artistico o culturale, o<br />
l’immagine della società o del Gruppo. I regali offerti, salvo quelli <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>co<br />
valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche ed<br />
essere autorizzati dal responsabile <strong>di</strong> funzione.<br />
- i <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle<br />
fattispecie consentite (ritenendo per esse, a titolo esemplificativo, la consuetu<strong>di</strong>ne<br />
degli omaggi natalizi, ecc.) sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne<br />
comunicazione all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, che valuta se essi siano appropriati e<br />
provvede a far notificare al mittente la politica <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. in materia;<br />
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario,<br />
intendendosi con ciò che le persone che rappresentano <strong>Bonatti</strong> S.p.A. nei<br />
confronti della Pubblica Amministrazione devono avere ricevuto un esplicito<br />
mandato da parte della società;<br />
16 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
- coloro che svolgono una funzione <strong>di</strong> controllo e supervisione verso i Dipendenti<br />
che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità<br />
più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire imme<strong>di</strong>atamente<br />
all’Organismo <strong>di</strong> vigilanza eventuali situazioni <strong>di</strong> irregolarità;<br />
- nessun tipo <strong>di</strong> pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;<br />
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi <strong>di</strong> trasparenza<br />
nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano <strong>di</strong>retto impatto sui soci e<br />
sui terzi;<br />
- devono essere istituite, da parte degli amministratori ed imme<strong>di</strong>atamente<br />
comunicate all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, apposite procedure per consentire<br />
l’esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società <strong>di</strong><br />
revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi o regolamenti,<br />
con possibilità <strong>di</strong> riferirsi al Collegio Sindacale in caso <strong>di</strong> ostacolo o rifiuto.<br />
2.1.4 Approvazione, recepimento e <strong>di</strong>vulgazione del <strong>Modello</strong><br />
Il presente <strong>Modello</strong> è stato approvato in prima emissione dal Consiglio <strong>di</strong><br />
Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. con delibera del 29 ottobre 2004.<br />
Successivamente il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ha approvato con<br />
delibera del 16 luglio 2007 la revisione 1 e con delibera successiva del 28 settembre 2007<br />
la revisione 2 del <strong>Modello</strong>.<br />
Le previsioni contenute nel <strong>Modello</strong> adottato da <strong>Bonatti</strong> S.p.A saranno recepite da tutte<br />
le Società del Gruppo, in relazione alle attività a rischio svolte da ognuna <strong>di</strong> esse.<br />
I documenti “<strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione“ e “Co<strong>di</strong>ce Etico“ <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />
sono resi <strong>di</strong>sponibili a tutti i <strong>di</strong>pendenti sul sito intranet aziendale e, inoltre, sono resi<br />
<strong>di</strong>sponibili ai terzi tramite il sito internet <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A..<br />
17 Rev. 03 del 17/07/2008
2.1.5 Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazione del <strong>Modello</strong><br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Come sancito dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, il <strong>Modello</strong> è “atto <strong>di</strong> emanazione dell’organo<br />
<strong>di</strong>rigente” (art. 6, comma 1, lett. a). Conseguentemente, le successive mo<strong>di</strong>fiche nonché<br />
le integrazioni sostanziali del <strong>Modello</strong> medesimo sono rimesse alla competenza del<br />
Consiglio d’Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. Tuttavia, è riconosciuta, in via generale,<br />
al Presidente <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., previa informativa all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, la facoltà<br />
<strong>di</strong> apportare al testo eventuali mo<strong>di</strong>fiche o integrazioni <strong>di</strong> carattere formale.<br />
2.1.6 Verifica dell’efficacia del <strong>Modello</strong><br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., nel rispetto dei limiti imposti da normative<br />
particolari (ad esempio, in tema <strong>di</strong> segretezza aziendale, tutela della privacy, ecc.), potrà:<br />
- dare impulso alle attività <strong>di</strong> verifica e controllo nonché <strong>di</strong> applicazione del<br />
<strong>Modello</strong>;<br />
- proporre, sulla base delle verifiche <strong>di</strong> cui sopra, l’aggiornamento del <strong>Modello</strong><br />
medesimo qualora emergano esigenze <strong>di</strong> adeguamento dello stesso;<br />
- effettuare particolari azioni <strong>di</strong> controllo nelle aree <strong>di</strong> attività a rischio, con<br />
possibilità <strong>di</strong> accedere alla documentazione rilevante <strong>di</strong> tutte le società del<br />
Gruppo, senza alcuna forma <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione;<br />
- sollecitare l’adozione <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari per violazione del <strong>Modello</strong>.<br />
18 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
2.2 Attività a rischio <strong>di</strong> commissione <strong>di</strong> reati e relativi processi sensibili<br />
2.2.1 In<strong>di</strong>viduazioni delle attività a rischio <strong>di</strong> commissione dei reati annoverati dal<br />
D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
In relazione alle attività svolte dalla <strong>Bonatti</strong> S.p.A., a seguito <strong>di</strong> specifica analisi dei<br />
rischi, sono in<strong>di</strong>viduate le seguenti aree <strong>di</strong> rischio:<br />
a) lavori privati: fattori <strong>di</strong> rischio riferiti alle attività che presuppongono il<br />
rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi e<strong>di</strong>lizi e autorizzativi in genere, a quelle<br />
connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da<br />
queste derivanti, ed a quelle che riguardano l’esecuzione materiale dei<br />
lavori;<br />
b) Appalti pubblici: nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per<br />
l’affidamento <strong>di</strong> lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori <strong>di</strong><br />
rischio relativi alle fasi delle procedure selettive, <strong>di</strong> autorizzazione del<br />
subappalto, <strong>di</strong> gestione dell’eventuale contenzioso con il committente, <strong>di</strong><br />
esecuzione materiale dei lavori, <strong>di</strong> collaudo delle opere eseguite;<br />
c) Rapporti con la Pubblica Amministrazione: i reati considerati in questa sede<br />
hanno come presupposto l’instaurazione <strong>di</strong> rapporti con la P. A. (nella<br />
Parte V sono riportate le norme <strong>di</strong> legge rilevanti ai sensi del D. <strong>Lgs</strong>.<br />
<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>) e lo svolgimento <strong>di</strong> attività concretanti una pubblica funzione o<br />
un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei<br />
rapporti che <strong>Bonatti</strong> S.p.A. intrattiene con P. A. (anche estere) o con<br />
soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio<br />
sono state ritenute più specificamente a rischio le seguenti aree <strong>di</strong> attività,<br />
in<strong>di</strong>viduate in sede <strong>di</strong> valutazione dei rischi:<br />
19 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
1) la partecipazione a procedure <strong>di</strong> gara o <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong>retta indette da<br />
Enti Pubblici, o soggetti assimilati, per l’assegnazione <strong>di</strong> commesse (<strong>di</strong><br />
appalto <strong>di</strong> fornitura o <strong>di</strong> servizi):<br />
• negoziazione/stipulazione ed esecuzione <strong>di</strong> contratti ai quali si<br />
perviene me<strong>di</strong>ante procedure aperte o ristrette;<br />
• negoziazione/stipulazione ed esecuzione <strong>di</strong> contratti ai quali si<br />
perviene me<strong>di</strong>ante trattative private;<br />
2) la partecipazione a procedure per l’ottenimento <strong>di</strong> erogazioni, contributi<br />
o finanziamenti da parte <strong>di</strong> organismi pubblici italiani o comunitari;<br />
3) la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento <strong>di</strong><br />
autorizzazioni e licenze per l’esercizio, necessarie al processo <strong>di</strong><br />
espansione o integrazione delle attività aziendali;<br />
4) contatto con gli Enti pubblici per la gestione <strong>di</strong> adempimenti, verifiche,<br />
ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la<br />
produzione <strong>di</strong> rifiuti soli<strong>di</strong>, liqui<strong>di</strong> o gassosi, ovvero l’emissione <strong>di</strong> fumi o<br />
la produzione d’inquinamento acustico/elettromagnetico;<br />
5) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano<br />
la sicurezza e l’igiene sul lavoro (D. <strong>Lgs</strong>. 81/2008) e il rispetto delle<br />
cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti a<strong>di</strong>biti<br />
a particolari mansioni;<br />
6) gestione <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziali o arbitrali;<br />
7) altre “attività sensibili”: rapporti con le istituzioni e le amministrazioni<br />
dello Stato.<br />
d) Comunicazioni sociali e controlli:<br />
1) fattori <strong>di</strong> rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione,<br />
registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle<br />
scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo,<br />
sia interno che esterno;<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
2) fattori <strong>di</strong> rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da<br />
parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi<br />
sull’attività e sulla rappresentazione contabile dell’attività<br />
d’impresa.<br />
e) Rapporti con soci cre<strong>di</strong>tori e terzi:<br />
1) Fattori <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> comportamenti anche solo pregiu<strong>di</strong>zievoli<br />
dell’interesse dei soci, dei cre<strong>di</strong>tori e dei terzi;<br />
2) In caso in caso <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi, fattori <strong>di</strong><br />
rischio relativi alla attuazione <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> gestione o<br />
organizzative interne a con<strong>di</strong>zioni svantaggiose per la Società od<br />
alla omissione <strong>di</strong> decisioni vantaggiose per la Società.<br />
f) Esecuzione dei lavori<br />
1) Fattori <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> comportamenti e/o omissioni sulle corrette<br />
modalità <strong>di</strong> esecuzione dei lavori ai fini antinfortunistici e <strong>di</strong><br />
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.<br />
Eventuali integrazioni delle suddette aree <strong>di</strong> attività a rischio potranno essere <strong>di</strong>sposte<br />
dal Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. e dal Presidente <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.,<br />
previo concerto con l’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, al quale viene dato mandato <strong>di</strong> definire<br />
gli opportuni provve<strong>di</strong>menti operativi.<br />
2.2.2 In<strong>di</strong>viduazioni dei processi sensibili nell’ambito delle aree <strong>di</strong> rischio e dei<br />
relativi specifici Protocolli <strong>di</strong>retti a programmare la formazione e l’attuazione<br />
delle decisioni dell’ente.<br />
Sono in<strong>di</strong>viduati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività <strong>di</strong><br />
<strong>Bonatti</strong> S.p.A. nelle aree o settori funzionali <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo:<br />
1. Processo <strong>di</strong> approvvigionamento;<br />
2. Processo commerciale;<br />
3. Processo finanziario;<br />
21 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
4. Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti<br />
contabili ed <strong>ex</strong>tra contabili);<br />
5. Processo <strong>di</strong> gestione dei sistemi informativi;<br />
6. Processo <strong>di</strong> gestione delle risorse umane.<br />
7. Processo <strong>di</strong> esecuzione delle opere e delle attività operative.<br />
2.2.2.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO<br />
a. Scopo<br />
Creazione allʹinterno del processo <strong>di</strong> approvvigionamento <strong>di</strong> ʺsistemi <strong>di</strong> controlloʺ per<br />
lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa secondo il <strong>di</strong>sposto del D. <strong>Lgs</strong>.<br />
<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />
• Truffa aggravata ai danni dello Stato;<br />
• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche.<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Approvvigionamenti <strong>di</strong>:<br />
• Materiali;<br />
• Servizi <strong>di</strong> manutenzione;<br />
• Prestazioni professionali;<br />
• Appalti e subappalti.<br />
c. Descrizione delle attività<br />
Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />
• Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori;<br />
• Richiesta dʹacquisto;<br />
• Emissione dellʹor<strong>di</strong>ne;<br />
• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni;<br />
22 Rev. 03 del 17/07/2008
• Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione.<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
1. Valutazione, qualificazione e selezione dei fornitori:<br />
- Dichiarazione <strong>di</strong> operare secondo comportamenti etici<br />
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori accerta, oltre alle<br />
caratteristiche previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, che il fornitore <strong>di</strong>chiari <strong>di</strong><br />
operare secondo comportamenti etici o <strong>di</strong> adeguarsi al rispetto del Co<strong>di</strong>ce Etico <strong>di</strong><br />
<strong>Bonatti</strong> S.p.A..<br />
2. Richiesta dʹacquisto<br />
- Programma dei lavori e delle forniture<br />
La funzione tecnica preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle<br />
forniture, <strong>di</strong>versa dalla funzione acquisti, definisce, in modo chiaro e completo, i<br />
requisiti delle forniture.<br />
- Richiesta d’acquisto<br />
La funzione preposta agli acquisti accetta la Richiesta d’acquisto, pre<strong>di</strong>sposta dalla<br />
funzione preposta all’emissione della stessa, dopo averla confrontata con il budget <strong>di</strong><br />
commessa.<br />
- Or<strong>di</strong>ne d’acquisto<br />
3. Emissione dellʹor<strong>di</strong>ne<br />
La funzione preposta agli acquisti emette sempre l’Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> acquisto e la funzione che<br />
firma lʹOr<strong>di</strong>ne deve essere <strong>di</strong>versa dalla funzione che firma il Mandato <strong>di</strong> pagamento.<br />
4. Ricevimento dei materiali o effettuazione delle<br />
prestazioni<br />
- Controllo forniture e prestazioni<br />
23 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l’accettazione dei materiali o delle<br />
prestazioni e dà evidenza dei controlli effettuati.<br />
- Controllo fattura<br />
5. Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione<br />
La funzione preposta contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veri<strong>di</strong>cità,<br />
effettuando i controlli necessari (in particolare per i subappalti; la presenza della<br />
documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributi ed assistenziali,<br />
prevista dalla L. 109/94 e s.m.i.), e dà evidenza del controllo e del suo esito, firmando la<br />
fattura passiva.<br />
2.2.2.2 PROCESSO COMMERCIALE<br />
a. Scopo<br />
Creazione allʹinterno del processo commerciale <strong>di</strong> “sistemi <strong>di</strong> controllo” per<br />
lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01, riferiti,<br />
in particolare, ai rischi connessi a:<br />
• Corruzione e concussione<br />
• Truffa aggravata ai danni dello Stato<br />
• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche<br />
• Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Attività commerciali e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, relative a:<br />
• Partecipazione a gare ed appalti pubblici;<br />
• Partecipazione a richieste d’offerta private;<br />
• Costruzione in proprio ed attività immobiliare<br />
24 Rev. 03 del 17/07/2008
c. Descrizione delle attività<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Le principali attività dei processi <strong>di</strong> partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati<br />
fanno riferimento a:<br />
• Valutazione dell’opportunità a partecipare;<br />
• Pre<strong>di</strong>sposizione della documentazione;<br />
• Riesame dell’offerta;<br />
• Aggiu<strong>di</strong>cazione;<br />
• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni;<br />
• Stipula del contratto;<br />
• Avvio <strong>di</strong> commessa;<br />
• Esecuzione dei lavori;<br />
• Emissione SAL attivi e Certificati <strong>di</strong> pagamento;<br />
• Fatturazione attiva e contabilizzazione;<br />
• Formulazione e definizione delle riserve;<br />
‐ Le principali attività dei processi <strong>di</strong> costruzione in proprio ed attività immobiliare<br />
fanno riferimento a:<br />
• Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare;<br />
• Pre<strong>di</strong>sposizione della documentazione;<br />
• Riesame dell’offerta;<br />
• Avvio <strong>di</strong> commessa;<br />
• Esecuzione dei lavori;<br />
• Incarico ad Agenzia Immobiliare;<br />
• Fatturazione attiva e contabilizzazione;<br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
1. Partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati<br />
1.1. Valutazione dell’opportunità a partecipare, pre<strong>di</strong>sposizione della<br />
documentazione, riesame dell’offerta, aggiu<strong>di</strong>cazione, ricevimento dei materiali o<br />
25 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
effettuazione delle prestazioni, stipula del contratto, avvio <strong>di</strong> commessa, esecuzione<br />
dei lavori;<br />
- Valutazione dellʹopportunità a partecipare<br />
Il vertice aziendale decide <strong>di</strong> partecipare alla gara o all’offerta, sentito, eventualmente, il<br />
parere della funzione responsabile della Business Unit. Il riscontro formale <strong>di</strong> tale<br />
valutazione consiste nella partecipazione alla gara/offerta stessa.<br />
- Responsabile dell’istruttoria <strong>di</strong> gara o d’offerta<br />
Il vertice aziendale ha conferito la responsabilità dell’istruttoria delle gare o delle offerte<br />
al Proposal Manager incaricato <strong>di</strong> seguire l’offerta.<br />
- Analisi e Riesame dellʹOfferta<br />
Il vertice aziendale e/o il Responsabile dell’istruttoria della gara o dell’offerta, dopo aver<br />
preso visione della documentazione che compone lʹofferta , assieme a tutti gli altri<br />
documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso, approva la<br />
presentazione della stessa dandone riscontro formale.<br />
- Trattativa con il cliente privato<br />
Il vertice aziendale, o su specifico mandato formalizzato altra funzione responsabile,<br />
conduce la trattativa con il cliente privato. Lʹesito della trattativa, se positivo, dà luogo<br />
alla stipula del contratto.<br />
1.2. Emissione SAL attivi e Certificati <strong>di</strong> pagamento<br />
- Trasmissione SAL attivi e Certificati <strong>di</strong> pagamento<br />
La funzione responsabile <strong>di</strong> cantiere deve inviare alla sede dell’impresa, firmato per<br />
accettazione, una copia del SAL redatto e del relativo certificato <strong>di</strong> pagamento.<br />
- Dossier <strong>di</strong> commessa<br />
1.3. Fatturazione attiva e contabilizzazione<br />
26 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
La funzione amministrativa, dopo il controllo della documentazione inviata dal<br />
Cantiere, archivia i documenti giustificativi <strong>di</strong> ogni incasso sud<strong>di</strong>visi per commessa e<br />
per data <strong>di</strong> emissione.<br />
La documentazione riguardante i relativi pagamenti è archiviata dalla funzione<br />
Finanziaria.<br />
- Formulazione delle riserve<br />
1.4. Formulazione e definizione delle riserve<br />
La funzione responsabile <strong>di</strong> commessa decide la formulazione della riserva sulla base <strong>di</strong><br />
oggettive ragioni opportunamente documentate e ne dà riscontro formale apponendo le<br />
relative note sul Registro <strong>di</strong> Contabilità ovvero comunicando al Cliente lʹentità della<br />
riserva stessa.<br />
2. Costruzione in proprio ed attività immobiliare<br />
2.1. Valutazione dell’opportunità dell’operazione immobiliare, pre<strong>di</strong>sposizione della<br />
documentazione, riesame dell’offerta, avvio <strong>di</strong> commessa, esecuzione dei lavori;<br />
- Valutazione dell’opportunità dellʹoperazione immobiliare<br />
Il vertice aziendale, o un responsabile da esso delegato, sentito, eventualmente, il parere<br />
della funzione responsabile della Business Unit coinvolta, decide l’opportunità<br />
dell’operazione, dopo aver verificato la conformità del progetto alle previsioni<br />
urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie. Il riscontro formale <strong>di</strong> tale valutazione consiste nellʹattività<br />
successiva <strong>di</strong> analisi dellʹoperazione.<br />
- Nomina del Responsabile <strong>di</strong> commessa<br />
Il vertice aziendale ha conferito la responsabilità della gestione delle operazioni<br />
immobiliari al Responsabile della Business Unit relativa.<br />
27 Rev. 03 del 17/07/2008
2.2. Incarico ad Agenzia Immobiliare<br />
- Selezione dell’agenzia immobiliare<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit decide con quale Agenzia<br />
immobiliare sviluppare l’operazione, sulla base <strong>di</strong> criteri definiti e ne dà riscontro<br />
formale con lʹemissione Contratto dʹAgenzia.<br />
- Contratto d’agenzia<br />
Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit pre<strong>di</strong>spone e firma il<br />
Contratto d’agenzia, circostanziato rispetto alla specifica operazione immobiliare.<br />
- Listino prezzi<br />
Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit pre<strong>di</strong>spone il Listino prezzi<br />
dell’immobile (singole unità abitative), in funzione delle assunzioni relative fatte al<br />
momento dellʹanalisi dellʹopportunità commerciale.<br />
2.3. Fatturazione attiva e contabilizzazione<br />
- Contratto Preliminare <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta<br />
Il vertice aziendale e/o il soggetto all’uopo incaricato, deve firmare il Preliminare <strong>di</strong><br />
compraven<strong>di</strong>ta, precedentemente firmato dall’acquirente, nel quale sono riportate le<br />
clausole relative al piano ed alle modalità dei pagamenti.<br />
- Contratto <strong>di</strong> Compraven<strong>di</strong>ta<br />
Il vertice aziendale e/o il Responsabile della Business Unit, deve perfezionare il<br />
Contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta.<br />
2.2.2.3 PROCESSO FINANZIARIO<br />
a. Scopo<br />
28 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Creazione, allʹinterno del processo della gestione finanziaria e <strong>di</strong> tesoreria, <strong>di</strong> ʺsistemi <strong>di</strong><br />
controlloʺ per lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs.<br />
<strong>231</strong>/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />
• Corruzione e concussione<br />
• Truffa aggravata ai danni dello Stato<br />
• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche<br />
• Reati societari<br />
• Reati <strong>di</strong> falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to e in valori <strong>di</strong> bollo<br />
• Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo<br />
• Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale.<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Attività finanziarie relative a:<br />
• <strong>Gestione</strong> dei flussi finanziari;<br />
• <strong>Gestione</strong> dei fon<strong>di</strong> aziendali<br />
• Impiego <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità liquide<br />
• Partecipazioni societarie<br />
c. Descrizione delle attività<br />
Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />
• Flussi <strong>di</strong> cassa (o <strong>di</strong> tesoreria);<br />
• Finanziamenti;<br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
1. Flussi <strong>di</strong> cassa<br />
- Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti<br />
La funzione responsabile della gestione <strong>di</strong> tesoreria ha definito e mantiene aggiornata, in<br />
coerenza con la politica cre<strong>di</strong>tizia dell’impresa e sulla base <strong>di</strong> adeguate separazioni dei<br />
29 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le<br />
operazioni <strong>di</strong> apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.<br />
2. Finanziamenti<br />
- Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine<br />
Il vertice aziendale, o il responsabile da esso delegato, deve definire i fabbisogni<br />
finanziari a me<strong>di</strong>o e lungo termine e le forme e le fonti <strong>di</strong> copertura e ne dà evidenza in<br />
report specifici alla Direzione Aziendale.<br />
2.2.2.4 PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />
a. Scopo<br />
Creazione, allʹinterno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo<br />
dei documenti contabili ed <strong>ex</strong>tracontabili), <strong>di</strong> “sistemi <strong>di</strong> controllo” per l’adeguamento<br />
della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01, riferiti, in particolare, ai<br />
rischi connessi a:<br />
• Corruzione e concussione;<br />
• Truffa aggravata ai danni dello Stato;<br />
• Frode informatica ai danni dello Stato;<br />
• Reati societari.<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Tutte le attività <strong>di</strong> registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti<br />
contabili ed <strong>ex</strong>tracontabili relative, in particolare, a:<br />
• Bilancio<br />
• Controllo <strong>di</strong> gestione<br />
c. Descrizione delle attività<br />
Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />
30 Rev. 03 del 17/07/2008
• Redazione del bilancio;<br />
• Redazione <strong>di</strong> altri documenti;<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
- Nomina del Collegio Sindacale<br />
1. Redazione del bilancio<br />
La compagine societaria, prima <strong>di</strong> nominare il Collegio Sindacale, deve verificare che i<br />
suoi membri, in particolare il Presidente, non svolgano incarichi <strong>di</strong> consulenza<br />
amministrativa per l’impresa.<br />
- Incarico alla Società <strong>di</strong> revisione<br />
Il vertice aziendale, e/o la funzione amministrativa preposta, prima dell’incarico alla<br />
Società <strong>di</strong> revisione, deve verificare che la stessa Società, o sue collegate, non svolga<br />
incarichi <strong>di</strong> consulenza per l’impresa.<br />
- <strong>Gestione</strong> dei rapporti con la Società <strong>di</strong> revisione<br />
La funzione amministrativa preposta, nei confronti della Società <strong>di</strong> revisione e<br />
certificazione <strong>di</strong> bilancio, ha definito:<br />
• una specifica procedura per la trasmissione e comunicazione dei dati al<br />
revisore incaricato <strong>di</strong> svolgere l’attività <strong>di</strong> verifica<br />
• modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veri<strong>di</strong>cità dei documenti<br />
sottoposti a controllo<br />
La funzione amministrativa preposta deve altresì controllare la documentazione redatta<br />
dalla Società <strong>di</strong> revisione e certificazione <strong>di</strong> bilancio nello svolgimento della propria<br />
attività e comunicare al vertice aziendale ogni eventuale errore, omissione o falsità<br />
riscontrata.<br />
- Poste valutative del bilancio<br />
31 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni preposte, decide i valori delle poste<br />
valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base <strong>di</strong> riscontri<br />
oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> prudenza, veri<strong>di</strong>cità e trasparenza,<br />
dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.<br />
2. Redazione <strong>di</strong> altri documenti<br />
Il vertice aziendale deve verificare che la redazione dei vari documenti avvenga nel<br />
rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra<br />
chi re<strong>di</strong>ge le situazioni contabili, le proiezioni, e quant’altro, e chi ne effettua il controllo.<br />
2.2.2.5 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI<br />
a. Scopo<br />
Creazione, all’interno del processo <strong>di</strong> gestione del sistema informativo aziendale, <strong>di</strong><br />
“sistemi <strong>di</strong> controllo per lʹadeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini<br />
del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />
• Frode informatica ai danni dello Stato<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l’elaborazione e la<br />
trasmissione <strong>di</strong> dati contabili, fiscali e gestionali, ecc.<br />
c. Descrizione delle attività<br />
Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />
• Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi;<br />
• Protezione fisica dei dati;<br />
• Utilizzo dei sistemi informativi;<br />
• Controlli specifici;<br />
32 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
- Attività della funzione preposta ai sistemi informativi al proce<strong>di</strong>mento<br />
La funzione preposta deve eseguire i propri compiti con particolare attenzione per<br />
quanto attiene a:<br />
• le attività <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a delle attrezzature hardware e dei programmi software;<br />
• i controlli e le verifiche perio<strong>di</strong>che sull’efficienza del sistema.<br />
2.2.2.6 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE<br />
a. Scopo<br />
Creazione, all’interno del processo <strong>di</strong> gestione delle risorse umane, <strong>di</strong> “sistemi <strong>di</strong><br />
controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01, riferiti, in<br />
particolare, ai rischi connessi a:<br />
• Frode informatica ai danni dello Stato<br />
• Reati in tema <strong>di</strong> erogazioni pubbliche<br />
• Reati societari<br />
• Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale<br />
Dipendente.<br />
c. Descrizione delle attività<br />
Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />
• Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;<br />
• Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni;<br />
• <strong>Gestione</strong> dell’informazione e formazione per lʹapplicazione del modello;<br />
33 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
- Assunzioni, avanzamenti <strong>di</strong> carriera e retribuzioni<br />
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve:<br />
• decidere l’assunzione <strong>di</strong> nuove risorse umane e/o gli avanzamenti <strong>di</strong> carriera<br />
sulla base <strong>di</strong> valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a<br />
quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire;<br />
• convenire le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla<br />
base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al <strong>di</strong>pendente e<br />
comunque in riferimento ai valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> mercato.<br />
- Formazione permanente<br />
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività <strong>di</strong> formazione<br />
permanente delle risorse umane aziendali, attraverso meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> formazione<br />
strutturata e d’affiancamento a <strong>di</strong>pendenti esperti, verificando il trasferimento non<br />
solamente delle competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici<br />
che regolano lo svolgimento delle attività.<br />
- Verifica perio<strong>di</strong>ca delle competenze<br />
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, anche con il contributo dei responsabili<br />
delle <strong>di</strong>verse aree aziendali, deve verificare perio<strong>di</strong>camente:<br />
• il livello <strong>di</strong> conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al<br />
personale che svolge specifiche attività a rischio<br />
• l’adempimento degli obblighi <strong>di</strong> informazione, all’Organismo <strong>di</strong> vigilanza ed<br />
al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività<br />
34 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
• l’assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale<br />
interno in termini <strong>di</strong> rapporti con il mondo esterno, in particolare con le<br />
banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione.<br />
- Informazione e formazione per lʹapplicazione del modello<br />
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve dare ampia <strong>di</strong>ffusione del d.lgs.<br />
<strong>231</strong>/01, a tutti i collaboratori dell’impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza<br />
del Co<strong>di</strong>ce etico, previsto dall’impresa, nonché degli altri strumenti in<strong>di</strong>viduati dalla<br />
legge e fatti propri dall’impresa (Organismo <strong>di</strong> vigilanza; <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione,<br />
gestione e controllo; Sistema <strong>di</strong>sciplinare).<br />
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve perciò prevedere, l’organizzazione e<br />
l’erogazione <strong>di</strong> corsi specifici per tutto il personale e la consegna della documentazione<br />
<strong>di</strong> riferimento, non omettendo la necessità <strong>di</strong> aggiornamento ogni qualvolta fossero<br />
apportate mo<strong>di</strong>fiche alla legislazione o agli strumenti pre<strong>di</strong>sposti dall’impresa.<br />
2.2.2.7 ESECUZIONE DELLE OPERE E ATTIVITÀ OPERATIVE<br />
a. Scopo<br />
Creazione, all’interno del processo <strong>di</strong> esecuzione delle opere e delle attività operative, <strong>di</strong><br />
“sistemi <strong>di</strong> controllo” della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs <strong>231</strong>/01,<br />
riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:<br />
• Mancata in<strong>di</strong>viduazione e attuazione delle prescrizioni<br />
antinfortunistiche,<br />
• Mancata in<strong>di</strong>viduazione e attuazione delle prescrizioni a tutela<br />
dell’igiene e della salute sul lavoro.<br />
b. Campo d’applicazione<br />
Attività relative alla costruzione delle opere oggetto degli appalti / concessioni.<br />
35 Rev. 03 del 17/07/2008
c. Descrizione delle attività<br />
Le principali attività del processo fanno riferimento a:<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
• Analisi delle corrette modalità operative e delle relative prescrizioni<br />
antinfortunistiche da applicare;<br />
• Analisi delle corrette modalità operative e delle relative prescrizioni a<br />
tutela dell’igiene e della salute da applicare;<br />
d. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni<br />
- Prescrizioni antinfortunistiche per i cantieri operativi.<br />
La funzione preposta deve:<br />
• all’inizio <strong>di</strong> ogni commessa operativa analizzare il Piano <strong>di</strong> Sicurezza emesso<br />
dalla Committente integrandolo, se necessario, con ulteriori prescrizioni al<br />
fine <strong>di</strong> renderlo aderente alla realtà operativa esistente;<br />
• emettere il Piano Operativo <strong>di</strong> Sicurezza relativo alla specifica Commessa;<br />
• analizzare perio<strong>di</strong>camente i Piani <strong>di</strong> Prevenzione e Protezione, realizzati per<br />
ogni fase operativa specifica, al fine <strong>di</strong> mantenerli adeguati alle con<strong>di</strong>zioni<br />
operative ed alle tecnologie <strong>di</strong>sponibili;<br />
• esecuzione <strong>di</strong> au<strong>di</strong>t perio<strong>di</strong>ci al fine <strong>di</strong> verificare la corretta esecuzione dei<br />
lavori dal punto <strong>di</strong> vista antinfortunistico.<br />
- Prescrizioni antinfortunistiche per la sede aziendale<br />
• Analizzare perio<strong>di</strong>camente il piano antincen<strong>di</strong>o e le istruzioni operative<br />
relative;<br />
• Coor<strong>di</strong>nare le perio<strong>di</strong>che prove <strong>di</strong> evacuazione registrandone data ed esito;<br />
• Eseguire au<strong>di</strong>t perio<strong>di</strong>ci al fine <strong>di</strong> verificare la corretta esecuzione delle<br />
attività dal punto <strong>di</strong> vista antinfortunistico.<br />
- Prescrizioni per la tutela dell’igiene e della salute<br />
36 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
• Collaborare con il Me<strong>di</strong>co Aziendale affinchè le attività <strong>di</strong> tutela dell’igiene e<br />
della salute, così come previsto dalle apposite procedure, siano eseguite<br />
puntualmente e in ogni situazione.<br />
2.3 Modalità <strong>di</strong> gestione delle risorse finanziarie<br />
La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area particolarmente delicata laddove si<br />
operi all’interno dei processi aziendali che sono stati in<strong>di</strong>viduati come maggiormente<br />
critici all’interno <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />
In tale ottica, sono adottate procedure volte alla in<strong>di</strong>viduazione e gestione delle risorse<br />
finanziarie idonee ad impe<strong>di</strong>re la commissione dei reati previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
Nell’ambito della gestione dei flussi finanziari il Gruppo, al fine <strong>di</strong> monitorare i flussi in<br />
entrata e in uscita inerenti l’operatività, ha adottato una gestione centralizzata della<br />
tesoreria.<br />
In particolare, quali misure in<strong>di</strong>rette per il monitoraggio dei flussi finanziari,<br />
a) gestione rapporti con i fornitori e processo <strong>di</strong> approvvigionamento.<br />
Gli acquisti per le società del Gruppo (con la sola eccezione <strong>di</strong> quanto attiene alla Carlo<br />
Gavazzi Impianti S.p.A.) sono effettuati me<strong>di</strong>ante l’adozione delle seguenti misure:<br />
‐ acquisizione <strong>di</strong> tutte le informazioni necessarie al processo <strong>di</strong> acquisto tramite la<br />
partecipazione del Project Manager (ossia colui che gestisce la singola commessa<br />
<strong>di</strong>slocata sul territorio) o <strong>di</strong> un suo delegato, al processo <strong>di</strong> procurement;<br />
‐ verifica dei prezzi <strong>di</strong> mercato prima dell’assegnazione della fornitura. I relativi or<strong>di</strong>ni<br />
sono emessi nel rispetto delle procedure aziendali;<br />
b) acquisto e <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> macchinari.<br />
Tale area è ricoperta dal settore Acquisti/Appalti, il quale supporta le singole Business<br />
Units nella gestione <strong>di</strong> tali beni.<br />
Infine, con riferimento al processo <strong>di</strong> bid<strong>di</strong>ng (partecipazione alle gare), particolarmente<br />
sensibile all’area <strong>di</strong> applicazione del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, sono state attuate procedure<br />
37 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
standard per la strutturazione delle offerte che comportano, tra l’altro, la previsione <strong>di</strong> un<br />
controllo obbligatorio sull’offerta da parte del Presidente o <strong>di</strong> un suo delegato.<br />
2.4 Obblighi <strong>di</strong> informazione<br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza dovrà ricevere, oltre alla documentazione prescritta nelle<br />
singole parti del presente <strong>Modello</strong>, informazioni, me<strong>di</strong>ante apposite segnalazioni da<br />
parte dei soggetti tenuti all’osservanza del <strong>Modello</strong>, in merito ad eventi che potrebbero<br />
ingenerare responsabilità <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ai sensi del D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni <strong>di</strong> carattere generale:<br />
1. devono essere raccolte da ciascuna funzione preposta ai sensi del presente<br />
<strong>Modello</strong> eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole<br />
pericolo <strong>di</strong> commissione, dei reati contemplati dal D.<strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> o comunque a<br />
comportamenti in generale non in linea con le regole <strong>di</strong> comportamento <strong>di</strong> cui al<br />
presente <strong>Modello</strong>;<br />
2. la funzione preposta ha altresì l’obbligo <strong>di</strong> comunicare imme<strong>di</strong>atamente<br />
all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza ogni deroga alle procedure dei processi sensibili e dei<br />
relativi protocolli decisa in caso <strong>di</strong> emergenza o <strong>di</strong> impossibilità temporanea <strong>di</strong><br />
attuazione, in<strong>di</strong>cando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata;<br />
3. ciascun <strong>di</strong>pendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del<br />
<strong>Modello</strong>, contattando il proprio <strong>di</strong>retto superiore gerarchico e/o l’Organismo <strong>di</strong><br />
Vigilanza;<br />
4. i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro<br />
attività svolta nei confronti <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A., effettuano la segnalazione<br />
<strong>di</strong>rettamente all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza;<br />
5. l’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in<br />
essere; gli eventuali provve<strong>di</strong>menti conseguenti sono definiti e applicati in<br />
conformità a quanto infra previsto in or<strong>di</strong>ne al sistema <strong>di</strong>sciplinare.<br />
38 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni <strong>di</strong> carattere generale sopra descritte, devono<br />
essere trasmesse all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza le notizie relative ai proce<strong>di</strong>menti<br />
<strong>di</strong>sciplinari azionati in relazione a notizia <strong>di</strong> violazione del <strong>Modello</strong> e alle sanzioni<br />
irrogate (ivi compresi i provve<strong>di</strong>menti assunti verso i <strong>di</strong>pendenti) ovvero dei<br />
provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> archiviazione <strong>di</strong> tali proce<strong>di</strong>menti con le relative motivazioni.<br />
39 Rev. 03 del 17/07/2008
3 L’organismo <strong>di</strong> vigilanza<br />
3.1 L’Organismo <strong>di</strong> vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A.<br />
3.1.1 In<strong>di</strong>viduazione<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza definisce e svolge le attività <strong>di</strong> competenza secondo la regola<br />
della collegialità ed è dotato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> <strong>di</strong><br />
“autonomi poteri <strong>di</strong> iniziativa e controllo” e risponde della propria attività <strong>di</strong>rettamente<br />
all’organo <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A..<br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. è composto da:<br />
- Dott. Alberto Gan<strong>di</strong>ni<br />
- Geom. Michele Bellino<br />
E’ garantita , in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto<br />
dell’organigramma aziendale e delle linee <strong>di</strong> riporto ad esse attribuite, la necessaria<br />
autonomia dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza: attualmente il Dott. Alberto Gan<strong>di</strong>ni riveste<br />
l’incarico <strong>di</strong> responsabile del Servizio Legale, il Geom. Michele Bellino riveste l’incarico<br />
<strong>di</strong> responsabile del Servizio Qualità aziendale.<br />
3.1.2 Nomina<br />
L’Organismo <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. è istituito con delibera del Consiglio d’Amministrazione<br />
che approva il presente <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione.<br />
Costituiscono cause <strong>di</strong> ineleggibilità o decadenza dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza:<br />
- la condanna, con sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato, per aver commesso uno dei reati<br />
previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>; oppure<br />
- la condanna, con sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato, a una pena che importi<br />
l’inter<strong>di</strong>zione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’inter<strong>di</strong>zione<br />
temporanea dagli uffici <strong>di</strong>rettivi delle persone giuri<strong>di</strong>che e delle imprese.<br />
40 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
In casi <strong>di</strong> particolare gravità, anche prima del giu<strong>di</strong>cato, il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione<br />
potrà <strong>di</strong>sporre ‐ sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri<br />
dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza e la nomina <strong>di</strong> un interim.<br />
Fatta salva l’ipotesi <strong>di</strong> una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell’Organismo<br />
<strong>di</strong> Vigilanza sulla base dell’esperienza <strong>di</strong> attuazione del <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e<br />
gestione, l’eventuale revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />
potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio <strong>di</strong><br />
Amministrazione.<br />
3.1.3 Funzioni e poteri<br />
Me<strong>di</strong>ante strumenti organizzativi e gestionali sono formalizzati:<br />
- la struttura e la nomina dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza;<br />
- le risorse per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> competenza dell’Organismo <strong>di</strong><br />
Vigilanza;<br />
- la facoltà <strong>di</strong> chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenza<br />
specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, compiti <strong>di</strong> natura<br />
tecnica;<br />
- i compiti <strong>di</strong> seguito elencati.<br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza vigila costantemente sull’effettiva attuazione del <strong>Modello</strong> e a<br />
tal fine:<br />
I. svolge attività ispettiva, con modalità predeterminate approvate dal<br />
Consiglio d’Amministrazione;<br />
II. ha accesso alle informazioni aziendali per le attività <strong>di</strong> indagine,<br />
analisi e controllo. È fatto obbligo <strong>di</strong> informazione, in capo a<br />
qualunque funzione aziendale, <strong>di</strong>pendente e/o componente degli<br />
organi sociali, a fronte <strong>di</strong> richieste da parte dell’Organismo <strong>di</strong><br />
Vigilanza o al verificarsi <strong>di</strong> eventi o circostanze rilevanti ai fini nello<br />
svolgimento delle attività <strong>di</strong> competenza dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza;<br />
41 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
III. propone l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal<br />
presente <strong>Modello</strong>;<br />
IV. esamina l’adeguatezza del <strong>Modello</strong> e la sua efficacia nel prevenire i<br />
comportamenti illeciti;<br />
V. analizza il mantenimento, nel tempo, dei requisiti <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà e<br />
funzionalità del <strong>Modello</strong> e ne promuove il necessario aggiornamento,<br />
nell’ipotesi in cui le analisi lo rendano necessario;<br />
VI. promuove e contribuisce, in collegamento con le altre unità<br />
interessate, all’aggiornamento e adeguamento continuo del <strong>Modello</strong> e<br />
del sistema <strong>di</strong> vigilanza sull’attuazione dello stesso;<br />
VII. assicura l’elaborazione del programma <strong>di</strong> vigilanza approvato, in<br />
coerenza con i principi contenuti nel <strong>Modello</strong>, nell’ambito dei vari<br />
settori <strong>di</strong> attività;<br />
A tal fine, all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza sono altresì affidati i compiti <strong>di</strong>:<br />
- ricevere ed elaborare le informazioni specificamente in<strong>di</strong>cate nel<br />
<strong>Modello</strong>;<br />
- assicurare il mantenimento e l’aggiornamento del sistema <strong>di</strong><br />
identificazione delle aree <strong>di</strong> rischio ai fini dell’attività <strong>di</strong><br />
vigilanza;<br />
- segnalare la notizia <strong>di</strong> violazione del <strong>Modello</strong> e monitorare, <strong>di</strong><br />
concerto con la Direzione del Personale, l’applicazione delle<br />
sanzioni <strong>di</strong>sciplinari;<br />
- promuovere e monitorare le iniziative per la <strong>di</strong>ffusione della<br />
conoscenza del <strong>Modello</strong>, nonché per la formazione del personale<br />
e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi<br />
contenuti nel <strong>Modello</strong>.<br />
42 Rev. 03 del 17/07/2008
3.1.4 Obbligo <strong>di</strong> informazione dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza riferisce al Presidente, il quale poi informa il Consiglio<br />
d’Amministrazione, in merito a<br />
- l’attuazione del modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione;<br />
- l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> eventuali aspetti critici;<br />
- l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati;<br />
- l’accertamento <strong>di</strong> fatti <strong>di</strong> particolare gravità.<br />
3.1.5 Obbligo <strong>di</strong> informazione nei confronti dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza<br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza deve essere tempestivamente informato da parte <strong>di</strong> ciascun<br />
soggetto tenuto all’osservanza del <strong>Modello</strong>, in merito a eventi che potrebbero inficiare<br />
l’efficacia del <strong>Modello</strong> e ingenerare responsabilità <strong>di</strong> <strong>Bonatti</strong> S.p.A. ai sensi del D. <strong>Lgs</strong>.<br />
<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
43 Rev. 03 del 17/07/2008
4 Il sistema <strong>di</strong>sciplinare<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Elemento essenziale affinché il <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione sia idoneo ad<br />
escludere la responsabilità amministrativa per la società che l’ha adottato è la<br />
pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un “sistema <strong>di</strong>sciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle<br />
misure in<strong>di</strong>cate nel <strong>Modello</strong>”, così come prescrive l’art. 7, comma 4, lett. b) del D. <strong>Lgs</strong>.<br />
<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
Alla notizia <strong>di</strong> una violazione del <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione, comunicata<br />
dall’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, corrisponde l’avvio della procedura <strong>di</strong> accertamento così<br />
come stabilità dal CCNL applicato.<br />
Nel caso <strong>di</strong> accertamento positivo della violazione, verrà irrogata una sanzione nei limiti<br />
<strong>di</strong> seguito esposti.<br />
4.1 Nozione <strong>di</strong> illecito <strong>di</strong>sciplinare<br />
Costituisce violazione del <strong>Modello</strong> <strong>di</strong> organizzazione e gestione, a titolo meramente<br />
esemplificativo:<br />
- la commissione <strong>di</strong> atti non conformi alle prescrizioni del <strong>Modello</strong> o l’omissione<br />
<strong>di</strong> comportamenti prescritti da esso, nell’espletamento dei processi cd. sensibili<br />
che<br />
� espongano la società ad un rischio oggettivo <strong>di</strong> commissione <strong>di</strong><br />
uno dei reati previsti dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />
� siano <strong>di</strong>retti in modo non equivoco al compimento <strong>di</strong> uno o più<br />
reati contemplati dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />
� siano tali da determinare l’applicazione a carico della società <strong>di</strong><br />
sanzioni previste dal D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>.<br />
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta<br />
prescritta per i processi sensibili;<br />
44 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
- l’ostacolo al controllo, l’impe<strong>di</strong>mento ingiustificato all’accesso alle informazioni<br />
ed alla documentazione opposto all’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, o altre condotte<br />
idonee alla violazione o elusione del sistema <strong>di</strong> controllo;<br />
4.2 La sanzione <strong>di</strong>sciplinare<br />
4.2.1 Tipologia<br />
La sanzione <strong>di</strong>sciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata<br />
al <strong>di</strong>pendente, anche su segnalazione dell’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza, nel rispetto della<br />
vigente normativa <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto.<br />
4.2.2 Destinatari<br />
Ex art. 5, comma 1, del D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, sono soggetti al sistema <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> cui al<br />
presente <strong>Modello</strong>:<br />
- tutti coloro che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezione dell’ente o <strong>di</strong> una sua unità organizzativa dotata <strong>di</strong> autonomia<br />
finanziaria e funzionale;<br />
- le persone che esercitino, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione ed il controllo dell’ente;<br />
- tutte le persone sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti <strong>di</strong><br />
cui ai punti precedenti.<br />
Devono considerarsi sottoposti al sistema <strong>di</strong>sciplinare anche tutti i collaboratori <strong>di</strong><br />
<strong>Bonatti</strong> S.p.A., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società,<br />
nell’ambito dei rapporti stessi.<br />
L’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza cura che tutti i soggetti sopra menzionati, sin dal sorgere del<br />
loro rapporto con la società, siano informati circa l’esistenza ed il contenuto del presente<br />
apparato sanzionatorio.<br />
45 Rev. 03 del 17/07/2008
4.2.3 Sanzioni nei confronti <strong>di</strong> quadri, impiegati e operai<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> quadri, impiegati ed operai, esse<br />
coincidono con quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto deal CCNL, nel<br />
rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali<br />
normative speciali applicabili e sono:<br />
1. rimprovero verbale;<br />
2. rimprovero scritto;<br />
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo <strong>di</strong> tre giorni;<br />
4. licenziamento con preavviso;<br />
5. licenziamento senza preavviso.<br />
4.2.4 Sanzioni nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti<br />
La società adotterà nei confronti dell’autore della condotta censurata quanto previsto<br />
per legge e per il CCNL applicabile.<br />
Potranno inoltre essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite<br />
al <strong>di</strong>rigente stesso, ovvero l’assegnazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>verso incarico, quando possibile.<br />
Qualora la violazione del <strong>Modello</strong> faccia venir meno il rapporto <strong>di</strong> fiducia, la sanzione è<br />
in<strong>di</strong>viduata nel licenziamento per giusta causa.<br />
4.2.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori<br />
In caso <strong>di</strong> violazioni delle pertinenti prescrizioni del <strong>Modello</strong> commesse dagli<br />
Amministratori, l’Organismo <strong>di</strong> Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio <strong>di</strong><br />
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere gli<br />
opportuni provve<strong>di</strong>menti.<br />
46 Rev. 03 del 17/07/2008
5 Appen<strong>di</strong>ce normativa<br />
5.1 D.<strong>Lgs</strong>. 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong><br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri<strong>di</strong>che, delle società e delle<br />
associazioni anche prive <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca, a norma dellʹarticolo 11 della L. 29 settembre<br />
2000, n. 300.<br />
5.1.1 Art. 10 : Sanzione amministrativa pecuniaria<br />
1. Per lʹillecito amministrativo <strong>di</strong>pendente da reato si applica sempre la sanzione<br />
pecuniaria.<br />
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento,<br />
nè superiore a mille.<br />
3. Lʹimporto <strong>di</strong> una quota va da un minimo <strong>di</strong> lire cinquecentomila ad un massimo <strong>di</strong><br />
lire tre milioni.<br />
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.<br />
5.1.2 Art. 11: Criteri <strong>di</strong> commisurazione della sanzione pecuniaria<br />
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giu<strong>di</strong>ce determina il numero delle<br />
quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dellʹente,<br />
nonchè della attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per<br />
prevenire la commissione <strong>di</strong> ulteriori illeciti.<br />
2. L’importo della quota è fissato sulla base delle con<strong>di</strong>zioni economiche e patrimoniali<br />
dellʹente allo scopo <strong>di</strong> assicurare lʹefficacia della sanzione.<br />
3. Nei casi previsti dallʹart. 12 , comma 1, lʹimporto della quota è sempre <strong>di</strong> lire<br />
duecentomila.<br />
47 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
5.1.3 Art. 24: Indebita percezione <strong>di</strong> erogazioni, truffa in danno dello stato o <strong>di</strong> un ente<br />
pubblico o per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche e frode informatica in<br />
danno dello stato o <strong>di</strong> un ente pubblico<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 316‐bis, 316‐ter, 640, comma<br />
2, n. 1, 640‐bis e 640‐ter se commesso in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico, del<br />
co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.<br />
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui al comma 1, lʹente ha conseguito un<br />
profitto <strong>di</strong> rilevante entità o è derivato un danno <strong>di</strong> particolare gravità; si applica la<br />
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.<br />
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste<br />
dallʹarticolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).<br />
5.1.4 Art. 24‐bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 615‐ter, 617‐quater, 617‐<br />
quinquies, 635‐bis, 635‐ter, 635‐quater e 635‐quinquies del co<strong>di</strong>ce penale, si applica<br />
all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.<br />
2. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 615‐quater e 615‐quinquies<br />
del co<strong>di</strong>ce penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.<br />
3. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 491‐bis e 640‐quinquies del<br />
co<strong>di</strong>ce penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi <strong>di</strong><br />
frode informatica in danno dello Stato o <strong>di</strong> altro ente pubblico, si applica all’ente la<br />
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.<br />
4. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 1 si applicano le sanzioni<br />
inter<strong>di</strong>ttive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi <strong>di</strong> condanna per<br />
uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 2 si applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste<br />
dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati<br />
48 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
nel comma 3 si applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dall’articolo 9, comma 2,<br />
lettere c), d) ed e).<br />
5.1.5 Art. 24‐ter : Delitti <strong>di</strong> criminalità organizzata.<br />
1. In relazione alla commissione <strong>di</strong> taluno dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 416, sesto comma,<br />
416‐bis, 416‐ter e 630 del co<strong>di</strong>ce penale, ai delitti commessi avvalendosi delle con<strong>di</strong>zioni<br />
previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine <strong>di</strong> agevolare lʹattività delle<br />
associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dallʹarticolo 74 del<br />
testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si<br />
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.<br />
2. In relazione alla commissione <strong>di</strong> taluno dei delitti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 416 del co<strong>di</strong>ce<br />
penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero <strong>di</strong> cui allʹarticolo 407, comma 2, lettera a),<br />
numero 5), del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento<br />
a ottocento quote.<br />
3. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nei commi 1 e 2, si applicano le<br />
sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad<br />
un anno.<br />
4. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />
prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nei commi 1 e 2, si<br />
applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />
dellʹarticolo 16, comma 3».<br />
5.1.6 Art. 25: Corruzione e concussione<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3,<br />
del co<strong>di</strong>ce penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.<br />
2. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 319, 319‐ter, comma 1, 321,<br />
322, commi 2 e 4, del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione pecuniaria da<br />
duecento a seicento quote.<br />
49 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
3. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi<br />
dellʹarticolo 319‐bis quando dal fatto lʹente ha conseguito un profitto <strong>di</strong> rilevante entità,<br />
319‐ter, comma 2, e 321 del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione pecuniaria da<br />
trecento a ottocento quote.<br />
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti <strong>di</strong> cui ai commi da 1 a 3, si applicano<br />
allʹente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone in<strong>di</strong>cate negli articoli<br />
320 e 322‐bis.<br />
5. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nei commi 2 e 3, si applicano le<br />
sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad<br />
un anno.<br />
5.1.7 Art. 25‐bis: Falsità in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to, in valori <strong>di</strong> bollo e in<br />
strumenti o segni <strong>di</strong> riconoscimento<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal co<strong>di</strong>ce penale in materia <strong>di</strong> falsità<br />
in monete, in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to, in valori <strong>di</strong> bollo e in strumenti o segni <strong>di</strong><br />
riconoscimento, si applicano allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />
a) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento<br />
quote;<br />
b) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a<br />
cinquecento quote;<br />
c) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in<br />
relazione allʹarticolo 453, e dalla lettera b), in relazione allʹarticolo 454, ridotte da<br />
un terzo alla metà;<br />
d) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino<br />
a duecento quote;<br />
e) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e<br />
d) ridotte <strong>di</strong> un terzo;<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
f) per il delitto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a<br />
trecento quote;<br />
f‐bis) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento<br />
quote;<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,<br />
461,473 e 474 del co<strong>di</strong>ce penale, si applicano allʹente le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste<br />
dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.<br />
5.1.8 Art. 25‐bis.1 : Delitti contro lʹindustria e il commercio.<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti contro lʹindustria e il commercio previsti dal<br />
co<strong>di</strong>ce penale, si applicano allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />
a) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517‐ter e 517‐quater la sanzione<br />
pecuniaria fino a cinquecento quote;<br />
b) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 513‐bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento<br />
quote.<br />
2. Nel caso <strong>di</strong> condanna per i delitti <strong>di</strong> cui alla lettera b) del comma 1 si applicano allʹente<br />
le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2;<br />
5.1.9 Art. 25‐ter: Reati societari<br />
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal co<strong>di</strong>ce civile, se commessi<br />
nellʹinteresse della società, da amministratori, <strong>di</strong>rettori generali o liquidatori o da<br />
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi<br />
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le<br />
seguenti sanzioni pecuniarie:<br />
a) per la contravvenzione <strong>di</strong> false comunicazioni sociali, prevista dallʹarticolo 2621 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;<br />
51 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
b) per il delitto <strong>di</strong> false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori, previsto<br />
dallʹarticolo 2622, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />
centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />
c) per il delitto <strong>di</strong> false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori, previsto<br />
dallʹarticolo 2622, terzo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />
duecento a quattrocento quote; d) per la contravvenzione <strong>di</strong> falso in prospetto,<br />
prevista dallʹarticolo 2623, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria<br />
da cento a centotrenta quote;<br />
e) per il delitto <strong>di</strong> falso in prospetto, previsto dallʹarticolo 2623, secondo comma, del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;<br />
f) per la contravvenzione <strong>di</strong> falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società <strong>di</strong><br />
revisione, prevista dallʹarticolo 2624, primo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione<br />
pecuniaria da cento a centotrenta quote;<br />
g) per il delitto <strong>di</strong> falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società <strong>di</strong> revisione,<br />
previsto dallʹarticolo 2624, secondo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione<br />
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;<br />
h) per il delitto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>to controllo, previsto dallʹarticolo 2625, secondo comma, del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;<br />
i) per il delitto <strong>di</strong> formazione fittizia del capitale, previsto dallʹarticolo 2632 del co<strong>di</strong>ce<br />
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;<br />
l) per il delitto <strong>di</strong> indebita restituzione dei conferimenti, previsto dallʹarticolo 2626 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;<br />
m) per la contravvenzione <strong>di</strong> illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista<br />
dallʹarticolo 2627 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta<br />
quote;<br />
n) per il delitto <strong>di</strong> illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società<br />
controllante, previsto dallʹarticolo 2628 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />
cento a centottanta quote;<br />
52 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
o) per il delitto <strong>di</strong> operazioni in pregiu<strong>di</strong>zio dei cre<strong>di</strong>tori, previsto dallʹarticolo 2629 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />
p) per il delitto <strong>di</strong> indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,<br />
previsto dallʹarticolo 2633 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da<br />
centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />
q) per il delitto <strong>di</strong> illecita influenza sullʹassemblea, previsto dallʹarticolo 2636 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;<br />
r) per il delitto <strong>di</strong> aggiotaggio, previsto dallʹarticolo 2637 del co<strong>di</strong>ce civile, la sanzione<br />
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;<br />
s) per i delitti <strong>di</strong> ostacolo allʹesercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong><br />
vigilanza, previsti dallʹarticolo 2638, primo e secondo comma, del co<strong>di</strong>ce civile, la<br />
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;<br />
3. Se, in seguito alla commissione dei reati <strong>di</strong> cui al comma 1, lʹente ha conseguito un<br />
profitto <strong>di</strong> rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata <strong>di</strong> un terzo.<br />
5.1.10 Art. 25‐quater: Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dellʹor<strong>di</strong>ne<br />
democratico<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione<br />
dellʹor<strong>di</strong>ne democratico, previsti dal co<strong>di</strong>ce penale e dalle leggi speciali, si applicano<br />
allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a <strong>di</strong>eci anni, la sanzione<br />
pecuniaria da duecento a settecento quote;<br />
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a <strong>di</strong>eci anni o con<br />
lʹergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 1, si applicano le sanzioni<br />
inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.<br />
3. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />
prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nel comma 1, si<br />
53 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />
dellʹarticolo 16, comma 3.<br />
4. Le <strong>di</strong>sposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione <strong>di</strong><br />
delitti, <strong>di</strong>versi da quelli in<strong>di</strong>cati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in<br />
violazione <strong>di</strong> quanto previsto dallʹarticolo 2 della Convenzione internazionale per la<br />
repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 <strong>di</strong>cembre 1999.<br />
5.1.11 Art. 25‐quater.1 : Pratiche <strong>di</strong> mutilazione degli organi genitali femminili<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 583‐bis del co<strong>di</strong>ce penale si<br />
applicano allʹente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300<br />
a 700 quote e le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata<br />
non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti <strong>di</strong> un ente privato accre<strong>di</strong>tato è altresì<br />
revocato lʹaccre<strong>di</strong>tamento.<br />
2. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />
prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei delitti in<strong>di</strong>cati al comma 1, si<br />
applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />
dellʹarticolo 16, comma 3.<br />
5.1.12 Art. 25‐quinquies: Delitti contro la personalità in<strong>di</strong>viduale<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo<br />
XII del libro II del co<strong>di</strong>ce penale si applicano allʹente le seguenti sanzioni pecuniarie:<br />
a) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento<br />
a mille quote;<br />
b) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 600‐bis, primo comma, 600‐ter, primo e secondo<br />
comma, e 600‐quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;<br />
c) per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 600‐bis, secondo comma, 600‐ter, terzo e quarto<br />
comma, e 600‐quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.<br />
54 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 1, lettere a) e b), si<br />
applicano le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non<br />
inferiore ad un anno.<br />
3. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />
prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nel comma 1, si<br />
applica la sanzione dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio dellʹattività ai sensi<br />
dellʹarticolo 16, comma 3°.<br />
5.1.13 Art.25‐s<strong>ex</strong>ies : Abusi <strong>di</strong> mercato<br />
1. In relazione ai reati <strong>di</strong> abuso <strong>di</strong> informazioni privilegiate e <strong>di</strong> manipolazione del<br />
mercato previsti dalla parte V, titolo I‐bis, capo II, del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto<br />
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica allʹente la sanzione pecuniaria da<br />
quattrocento a mille quote.<br />
2. Se, in seguito alla commissione dei reati <strong>di</strong> cui al comma 1, il prodotto o il profitto<br />
conseguito dallʹente è <strong>di</strong> rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a <strong>di</strong>eci volte tale<br />
prodotto o profitto.<br />
5.1.14 Art.25‐septies: Omici<strong>di</strong>o colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi<br />
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellʹigiene e della<br />
salute sul lavoro<br />
1. In relazione ai delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del co<strong>di</strong>ce penale,<br />
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellʹigiene e della<br />
salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille<br />
quote.<br />
2. Nel caso <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti <strong>di</strong> cui al comma 1, si applicano le sanzioni<br />
inter<strong>di</strong>ttive <strong>di</strong> cui allʹarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non<br />
superiore ad un anno.<br />
55 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
5.1.15 Art.25‐octies : Ricettazione, riciclaggio e impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilitàʹ <strong>di</strong><br />
provenienza illecita.<br />
1. In relazione ai reati <strong>di</strong> cui agli articoli 648, 648‐bis e 648‐ter del co<strong>di</strong>ce penale, si<br />
applica allʹente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni<br />
o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione<br />
superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000<br />
quote.<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti <strong>di</strong> cui al comma 1 si applicano allʹente le<br />
sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore a<br />
due anni.<br />
3. In relazione agli illeciti <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il<br />
parere dellʹUIF, formula le osservazioni <strong>di</strong> cui allʹarticolo 6 del decreto legislativo 8<br />
giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>.<br />
5.1.16 Art. 25‐novies: Delitti in materia <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>ritto dʹautore.<br />
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma,<br />
lettera a‐bis), e terzo comma, 171‐bis, 171‐ter, 171‐septies e 171‐octies della legge 22<br />
aprile 1941, n. 633, si applica allʹente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.<br />
2. Nel caso <strong>di</strong> condanna per i delitti <strong>di</strong> cui al comma 1 si applicano allʹente le sanzioni<br />
inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.<br />
Resta fermo quanto previsto dallʹarticolo 174‐quinquies della citata legge n. 633 del 1941<br />
56 Rev. 03 del 17/07/2008
5.2 D<strong>Lgs</strong>. 16 marzo n. 146<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine<br />
organizzato transnazionale, adottati dallʹAssemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31<br />
maggio <strong>2001</strong><br />
5.2.1 Art. 3 : Definizione <strong>di</strong> reato transnazionale<br />
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la<br />
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un<br />
gruppo criminale organizzato, nonchè:<br />
a) sia commesso in più <strong>di</strong> uno Stato;<br />
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,<br />
pianificazione, <strong>di</strong>rezione o controllo avvenga in un altro Stato;<br />
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale<br />
organizzato impegnato in attività criminali in più <strong>di</strong> uno Stato;<br />
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.<br />
5.2.2 Art. 10 : Responsabilità amministrativa degli enti<br />
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti<br />
dallʹarticolo 3, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai commi seguenti.<br />
2. Nel caso <strong>di</strong> commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416‐bis del co<strong>di</strong>ce<br />
penale, dallʹarticolo 291‐quater del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dallʹarticolo 74 del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica allʹente la sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.<br />
3. Nei casi <strong>di</strong> condanna per uno dei delitti in<strong>di</strong>cati nel comma 2, si applicano allʹente le<br />
sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno<br />
<strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, per una durata non inferiore ad un anno.<br />
57 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
4. Se lʹente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o<br />
prevalente <strong>di</strong> consentire o agevolare la commissione dei reati in<strong>di</strong>cati nel comma 2, si<br />
applica allʹente la sanzione amministrativa dellʹinter<strong>di</strong>zione definitiva dallʹesercizio<br />
dellʹattività ai sensi dellʹarticolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n.<br />
<strong>231</strong>.<br />
5. Nel caso <strong>di</strong> reati concernenti il riciclaggio, per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 648‐bis e 648‐<br />
ter del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
duecento a ottocento quote.<br />
6. Nei casi <strong>di</strong> condanna per i reati <strong>di</strong> cui al comma 5 del presente articolo si applicano<br />
allʹente le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8<br />
giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, per una durata non superiore a due anni.<br />
7. Nel caso <strong>di</strong> reati concernenti il traffico <strong>di</strong> migranti, per i delitti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 12,<br />
commi 3, 3‐bis, 3‐ter e 5, del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,<br />
e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, si applica allʹente la sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
duecento a mille quote.<br />
8. Nei casi <strong>di</strong> condanna per i reati <strong>di</strong> cui al comma 7 del presente articolo si applicano<br />
allʹente le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive previste dallʹarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8<br />
giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, per una durata non superiore a due anni.<br />
9. Nel caso <strong>di</strong> reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 377‐<br />
bis e 378 del co<strong>di</strong>ce penale, si applica allʹente la sanzione amministrativa pecuniaria fino<br />
a cinquecento quote.<br />
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le <strong>di</strong>sposizioni<br />
<strong>di</strong> cui al decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>.<br />
58 Rev. 03 del 17/07/2008
5.3 Estratto del Co<strong>di</strong>ce Penale<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 180 Abuso <strong>di</strong> informazioni privilegiate<br />
1. Eʹ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni <strong>di</strong> lire chiunque,<br />
essendo in possesso <strong>di</strong> informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale <strong>di</strong> una societaʹ,<br />
ovvero dellʹesercizio <strong>di</strong> una funzione, anche pubblica, <strong>di</strong> una professione o <strong>di</strong> un ufficio:<br />
a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari<br />
avvalendosi delle informazioni medesime;<br />
b) senza giustificato motivo, daʹ comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla<br />
base <strong>di</strong> esse, il compimento <strong>di</strong> taluna delle operazione in<strong>di</strong>cate nella lettera a).<br />
2. Con la stessa pena eʹ altresiʹ punito chiunque, avendo ottenuto, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,<br />
informazioni privilegiate dai soggetti in<strong>di</strong>cati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a)<br />
del medesimo comma.<br />
3. Ai fini dellʹapplicazione delle <strong>di</strong>sposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende<br />
unʹinformazione specifica <strong>di</strong> contenuto determinato, <strong>di</strong> cui il pubblico non <strong>di</strong>spone, concernente strumenti<br />
finanziari o emittenti <strong>di</strong> strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare<br />
sensibilmente il prezzo.<br />
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il giu<strong>di</strong>ce puoʹ aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante<br />
offensivitaʹ del fatto, le qualitaʹ personali del colpevole o lʹentitaʹ del profitto che eʹ derivato, essa appare<br />
inadeguata anche se applicata nel massimo.<br />
5. Nel caso <strong>di</strong> condanna o <strong>di</strong> applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellʹarticolo 444 del<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, eʹ sempre or<strong>di</strong>nata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per<br />
commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea<br />
al reato.<br />
6. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato<br />
italiano, della Banca dʹItalia e dellʹUfficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica economica.<br />
Art. 181 Aggiotaggio su strumenti finanziari<br />
1. Chiunque <strong>di</strong>vulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o<br />
altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari o<br />
lʹapparenza <strong>di</strong> un mercato attivo dei medesimi, eʹ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da<br />
uno a cinquanta milioni <strong>di</strong> lire.<br />
2. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o lʹapparenza <strong>di</strong> un mercato attivo, le pene sono<br />
aumentate.<br />
3. Le pene sono raddoppiate:<br />
a) nei casi previsti dal terzo comma allʹarticolo 501 del co<strong>di</strong>ce penale;<br />
b) se il fatto eʹ connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dellʹarticolo 93, dagli<br />
amministratori, dai liquidatori, dai <strong>di</strong>rettori generali, dai <strong>di</strong>rigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti<br />
<strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> investimento o <strong>di</strong> banche che esercitano servizi <strong>di</strong> investimento, ovvero da agenti <strong>di</strong><br />
cambio o da componenti o <strong>di</strong>pendenti della CONSOB;<br />
c) se il fatto eʹ commesso a mezzo della stampa o me<strong>di</strong>ante altri mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa.<br />
Art. 182 Pene accessorie<br />
1. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa lʹapplicazione delle pene<br />
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32‐bis e 32‐ter del co<strong>di</strong>ce penale per una durata non inferiore a<br />
sei mesi e non superiore a due anni, noncheʹ la pubblicazione della sentenza su almeno due<br />
quoti<strong>di</strong>ani, <strong>di</strong> cui uno economico, a <strong>di</strong>ffusione nazionale.<br />
59 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 183 Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
1. I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi allʹestero,<br />
qualora attengano a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani.<br />
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 180 e 181 si applicano ai fatti<br />
concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o <strong>di</strong> altri<br />
paesi dellʹUnione Europea.<br />
Art. 184 Misure inter<strong>di</strong>ttive<br />
1. Nel proce<strong>di</strong>mento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 puoʹ essere <strong>di</strong>sposta la misura<br />
inter<strong>di</strong>ttiva prevista dallʹarticolo 290, comma 1, del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, anche al <strong>di</strong> fuori dei limiti<br />
<strong>di</strong> pena stabiliti dallʹarticolo 287, comma 1, del medesimo co<strong>di</strong>ce.<br />
Art. 185 Notizia <strong>di</strong> reato e attivitaʹ <strong>di</strong> accertamento<br />
1. Quando ha notizia <strong>di</strong> taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne<br />
informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.<br />
2. La CONSOB compie gli atti <strong>di</strong> accertamento delle violazioni avvalendosi dei poteri a essa attribuiti<br />
nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.<br />
3. Al medesimo fine, la CONSOB puoʹ inoltre:<br />
a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per<br />
la relativa comunicazione;<br />
b) procedere allʹau<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> chiunque appaia informato sui fatti, re<strong>di</strong>gendone processo verbale;<br />
c) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ed accedere al sistema informativo<br />
dellʹanagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto<br />
legislativo 12 luglio 1991, n. 212.<br />
4. I poteri previsti dal comma 3, lettere a) e b), sono esercitati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni degli articoli<br />
199, 200, 201, 202 e 203 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, in quanto compatibili.<br />
Nota allʹart. 185:<br />
Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.<strong>Lgs</strong>. 12 luglio 1991, n. 212 (Disciplina delle modalità <strong>di</strong> accesso delle<br />
amministrazioni pubbliche al sistema informativo dellʹanagrafe tributaria) eʹ il seguente:<br />
Art. 2. ‐ 1. Lʹaccesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire me<strong>di</strong>ante interrogazione via<br />
terminale, per lʹeffettuazione <strong>di</strong> operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato <strong>di</strong> soggetti, ovvero me<strong>di</strong>ante<br />
collegamento <strong>di</strong>retto tra elaboratori.<br />
2. Le modalità <strong>di</strong> interconnessione, ancorchè <strong>di</strong>verse in relazione alle architetture, agli ambienti <strong>di</strong> sistema collegati ed<br />
al tipo <strong>di</strong> applicazione previste devono essere conformi a quelle co<strong>di</strong>ficate da organismi internazionali e <strong>di</strong> più ampia<br />
<strong>di</strong>ffusione.<br />
3. Il centro informativo della Direzione generale per lʹorganizzazione dei servizi tributari in<strong>di</strong>cherà allʹamministrazione<br />
richiedente le caratteristiche necessarie per lʹaccesso nella varie forme previste dal comma 1.<br />
4. I costi per consentire lʹaccesso, perio<strong>di</strong>camente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono<br />
determinati, per ciascun tipo <strong>di</strong> collegamento, dal centro informativo per lʹorganizzazione dei servizi tributari sulla base<br />
del visto <strong>di</strong> congruità dellʹufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le<br />
competenti sezioni <strong>di</strong> tesoreria provinciale dello Stato, <strong>di</strong>rettamente o a mezzo <strong>di</strong> conto corrente postale sul capitolo <strong>231</strong>9<br />
in conto entrate eventuali e <strong>di</strong>verse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale<br />
eʹ inviata al centro informativo per lʹorganizzazione dei servizi tributariʺ.<br />
ʺArt. 3. ‐ 1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti me<strong>di</strong>ante accesso<br />
al sistema informativo dellʹanagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali lʹaccesso è stato<br />
autorizzato nonchè al rispetto del segreto dʹufficio <strong>di</strong> cui allʹart. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non<br />
ostituisca impe<strong>di</strong>mento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto lʹaccesso alla documentazione<br />
dellʹanagrafe tributaria; ai fini della applicazione <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione ciascun operatore deve essere previamente<br />
identificato.<br />
(Omissis)ʺ.<br />
60 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 186 Trasmissione degli atti al pubblico ministero<br />
1. Terminati gli accertamenti, il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, corredata da una<br />
relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dellʹattivitaʹ prevista dallʹarticolo 185.<br />
Art. 187 Facoltaʹ della CONSOB nel proce<strong>di</strong>mento penale<br />
1. Nei proce<strong>di</strong>menti per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la CONSOB esercita i <strong>di</strong>ritti e le facoltaʹ<br />
attribuiti dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi <strong>di</strong> interessi lesi dal<br />
reato.<br />
Art. 187‐bis (4)<br />
1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al<br />
precedente articolo 181, eʹ sostituito dal riferimento allʹarticolo 2637 del co<strong>di</strong>ce civile, nella parte in cui<br />
richiama gli strumenti finanziari quotati.<br />
Art. 187‐ter (11) Manipolazione del mercato<br />
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, èʹ punito con la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi <strong>di</strong> informazione, compreso<br />
INTERNET o ogni altro mezzo, <strong>di</strong>ffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o<br />
siano suscettibili <strong>di</strong> fornire in<strong>di</strong>cazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.<br />
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivitaʹ professionale la <strong>di</strong>ffusione delle<br />
informazioni va valutata tenendo conto delle norme <strong>di</strong> autoregolamentazione proprie <strong>di</strong> detta<br />
professione, salvo che tali soggetti traggano, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, un vantaggio o un<br />
profitto dalla <strong>di</strong>ffusione delle informazioni.<br />
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, eʹ punito con la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria <strong>di</strong> cui al comma 1 chiunque pone in essere:<br />
a) operazioni od or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che forniscano o siano idonei a fornire in<strong>di</strong>cazioni false<br />
o fuorvianti in merito allʹofferta, alla domanda o al prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari;<br />
b) operazioni od or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che consentono, tramite lʹazione <strong>di</strong> una o <strong>di</strong> piuʹ persone<br />
che agiscono <strong>di</strong> concerto, <strong>di</strong> fissare il prezzo <strong>di</strong> mercato <strong>di</strong> uno o piuʹ strumenti finanziari ad un<br />
livello anomalo o artificiale;<br />
c) operazioni od or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che utilizzano artifizi od ogni altro tipo <strong>di</strong> inganno o <strong>di</strong><br />
espe<strong>di</strong>ente;<br />
d) altri artifizi idonei a fornire in<strong>di</strong>cazioni false o fuorvianti in merito allʹofferta, alla domanda o al<br />
prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari.<br />
4. Per gli illeciti in<strong>di</strong>cati al comma 3, lettere a) e b), non puoʹ essere assoggettato a sanzione amministrativa<br />
chi <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> avere agito per motivi legittimi e in conformitaʹ alle prassi <strong>di</strong> mercato ammesse nel mercato<br />
interessato.<br />
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o<br />
fino al maggiore importo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci volte il prodotto o il profitto conseguito dallʹillecito quando, per le<br />
qualitaʹ personali del colpevole, per lʹentitaʹ del prodotto o del profitto conseguito dallʹillecito ovvero per<br />
gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.<br />
6. Il Ministero dellʹeconomia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima,<br />
puoʹ in<strong>di</strong>viduare, con proprio regolamento, in conformitaʹ alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione della <strong>di</strong>rettiva<br />
2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura <strong>di</strong> cui allʹarticolo 17, paragrafo<br />
2, della stessa <strong>di</strong>rettiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti,<br />
rilevanti ai fini dellʹapplicazione del presente articolo.<br />
7. La CONSOB rende noti, con proprie <strong>di</strong>sposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in<br />
considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni <strong>di</strong> mercato, ai<br />
sensi della <strong>di</strong>rettiva 2003/6/CE e delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione della stessa.<br />
61 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 187‐quater (11) Sanzioni amministrative accessorie<br />
1. Lʹapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la<br />
per<strong>di</strong>ta temporanea dei requisiti <strong>di</strong> onorabilitaʹ per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al<br />
capitale dei soggetti abilitati, delle societaʹ <strong>di</strong> gestione del mercato, noncheʹ per i revisori e i promotori<br />
finanziari e, per gli esponenti aziendali <strong>di</strong> societaʹ quotate, lʹincapacitaʹ temporanea ad assumere incarichi<br />
<strong>di</strong> amministrazione, <strong>di</strong>rezione e controllo nellʹambito <strong>di</strong> societaʹ quotate e <strong>di</strong> societaʹ appartenenti al<br />
medesimo gruppo <strong>di</strong> societaʹ quotate.<br />
2. La sanzione amministrativa accessoria <strong>di</strong> cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non<br />
superiore a tre anni.<br />
3. Con il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal<br />
presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravitaʹ della violazione e del grado della colpa, puoʹ<br />
intimare ai soggetti abilitati, alle societaʹ <strong>di</strong> gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle societaʹ <strong>di</strong><br />
revisione <strong>di</strong> non avvalersi, nellʹesercizio della propria attivitaʹ e per un periodo non superiore a tre anni,<br />
dellʹautore della violazione, e richiedere ai competenti or<strong>di</strong>ni professionali la temporanea sospensione del<br />
soggetto iscritto allʹor<strong>di</strong>ne dallʹesercizio dellʹattivitaʹ professionale.<br />
Art. 187‐quinques (11) Responsabilitaʹ dellʹente<br />
1. Lʹente eʹ responsabile del pagamento <strong>di</strong> una somma pari allʹimporto della sanzione amministrativa<br />
irrogata per gli illeciti <strong>di</strong> cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:<br />
a) da persone che rivestono funzioni <strong>di</strong> rappresentanza, <strong>di</strong> amministrazione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione<br />
dellʹente o <strong>di</strong> una sua unitaʹ organizzativa dotata <strong>di</strong> autonomia finanziaria o funzionale noncheʹ<br />
da persone che esercitano, anche <strong>di</strong> fatto, la gestione e il controllo dello stesso;<br />
b) da persone sottoposte alla <strong>di</strong>rezione o alla vigilanza <strong>di</strong> uno dei soggetti <strong>di</strong> cui alla lettera a).<br />
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti <strong>di</strong> cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito<br />
dallʹente eʹ <strong>di</strong> rilevante entitaʹ, la sanzione eʹ aumentata fino a <strong>di</strong>eci volte tale prodotto o profitto.<br />
3. Lʹente non eʹ responsabile se <strong>di</strong>mostra che le persone in<strong>di</strong>cate nel comma 1 hanno agito esclusivamente<br />
nellʹinteresse proprio o <strong>di</strong> terzi.<br />
4. In relazione agli illeciti <strong>di</strong> cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del<br />
decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni <strong>di</strong> cui<br />
allʹarticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti<br />
previsti dal presente titolo.<br />
Art. 187‐s<strong>ex</strong>ies (11) Confisca<br />
1. Lʹapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la<br />
confisca del prodotto o del profitto dellʹillecito e dei beni utilizzati per commetterlo.<br />
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puoʹ avere ad oggetto<br />
somme <strong>di</strong> denaro, beni o altre utilitaʹ <strong>di</strong> valore equivalente.<br />
3. In nessun caso puoʹ essere <strong>di</strong>sposta la confisca <strong>di</strong> beni che non appartengono ad una delle persone cui<br />
eʹ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.<br />
62 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 187‐septies (11) Procedura sanzionatoria<br />
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con<br />
provve<strong>di</strong>mento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da<br />
essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresiʹ chiedere<br />
<strong>di</strong> essere sentiti personalmente.<br />
2. Il proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio eʹ retto dai principi del contrad<strong>di</strong>ttorio, della conoscenza degli atti<br />
istruttori, della verbalizzazione noncheʹ della <strong>di</strong>stinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.<br />
3. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni eʹ pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB.<br />
Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla<br />
CONSOB modalitaʹ ulteriori per dare pubblicitaʹ al provve<strong>di</strong>mento, ponendo le relative spese a carico<br />
dellʹautore della violazione. La CONSOB, anche <strong>di</strong>etro richiesta degli interessati, puoʹ <strong>di</strong>fferire ovvero<br />
escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provve<strong>di</strong>mento, quando da questa possa derivare grave<br />
pregiu<strong>di</strong>zio alla integritaʹ del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle<br />
parti coinvolte.<br />
4. Avverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni previste dal presente capo puoʹ proporsi, nel<br />
termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte dʹappello nella cui<br />
circoscrizione eʹ la sede legale o la residenza dellʹopponente. Se lʹopponente non ha la sede legale o la<br />
residenza nello Stato, eʹ competente la corte dʹappello del luogo in cui eʹ stata commessa la violazione.<br />
Quando tali criteri non risultano applicabili, eʹ competente la corte dʹappello <strong>di</strong> Roma. Il ricorso deve<br />
essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte dʹappello nel termine <strong>di</strong> trenta<br />
giorni dalla notificazione.<br />
5. Lʹopposizione non sospende lʹesecuzione del provve<strong>di</strong>mento. La corte dʹappello, se ricorrono gravi<br />
motivi, puoʹ <strong>di</strong>sporre la sospensione con decreto motivato.<br />
6. Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione si svolge nelle forme previste dallʹarticolo 23 della legge 24 novembre<br />
1981, n. 689, in quanto compatibili.<br />
7. Copia della sentenza eʹ trasmessa a cura della cancelleria della corte dʹappello alla CONSOB ai fini della<br />
pubblicazione per estratto nel Bollettino <strong>di</strong> questʹultima.<br />
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica lʹarticolo 16 della<br />
legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />
Art. 187‐octies (11) Poteri della CONSOB<br />
1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente titolo e <strong>di</strong> tutte le altre<br />
<strong>di</strong>sposizioni emanate in attuazione della <strong>di</strong>rettiva 2003/6/CE.<br />
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari allʹaccertamento delle violazioni delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />
presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.<br />
3. La CONSOB puoʹ nei confronti <strong>di</strong> chiunque possa essere informato sui fatti:<br />
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa<br />
comunicazione;<br />
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;<br />
c) procedere ad au<strong>di</strong>zione personale;<br />
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto <strong>di</strong> confisca ai sensi dellʹ articolo 187‐<br />
s<strong>ex</strong>ies;<br />
e) procedere ad ispezioni;<br />
f) procedere a perquisizioni nei mo<strong>di</strong> previsti dallʹarticolo 33 del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dallʹarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26<br />
ottobre 1972, n. 633.<br />
4. La CONSOB puoʹ altresiʹ:<br />
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione <strong>di</strong><br />
dati ed informazioni anche in deroga ai <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 25, comma 1, del decreto<br />
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dellʹanagrafe tributaria<br />
63 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
secondo le modalitaʹ previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n.<br />
212;<br />
b) chiedere lʹacquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 30<br />
giugno 2003, n. 196;<br />
c) richiedere la comunicazione <strong>di</strong> dati personali anche in deroga ai <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui allʹarticolo 25,<br />
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;<br />
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nellʹanagrafe dei conti e dei depositi <strong>di</strong> cui allʹarticolo<br />
20, comma 4, della legge 30 <strong>di</strong>cembre 1991, n. 413, secondo le modalitaʹ in<strong>di</strong>cate<br />
dallʹarticolo 3, comma 4, lettera b), del decreto‐legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, noncheʹ acquisire anche me<strong>di</strong>ante accesso <strong>di</strong>retto i<br />
dati contenuti nellʹarchivio in<strong>di</strong>cato allʹarticolo 13 del decreto‐legge 15 <strong>di</strong>cembre 1979, n.<br />
625, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;<br />
e) accedere <strong>di</strong>rettamente, me<strong>di</strong>ante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale<br />
dei rischi della Banca dʹItalia, <strong>di</strong> cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il cre<strong>di</strong>to e<br />
il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.<br />
5. I poteri <strong>di</strong> cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa<br />
autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione eʹ necessaria anche in caso <strong>di</strong><br />
esercizio dei poteri <strong>di</strong> cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti <strong>di</strong> soggetti<br />
<strong>di</strong>versi dai soggetti abilitati, dai soggetti in<strong>di</strong>cati nellʹarticolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti<br />
vigilati ai sensi del presente decreto.<br />
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere lʹesistenza <strong>di</strong> violazioni delle norme del presente<br />
titolo, la CONSOB puoʹ in via cautelare or<strong>di</strong>nare <strong>di</strong> porre termine alle relative condotte.<br />
7. Eʹ fatta salva lʹapplicazione delle <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
procedura penale, in quanto compatibili.<br />
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e<br />
delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle <strong>di</strong>chiarazioni rese dagli<br />
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> averne copia.<br />
9. Quando si eʹ proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre<br />
opposizione alla CONSOB.<br />
10. Sullʹopposizione la decisione eʹ adottata con provve<strong>di</strong>mento motivato emesso entro il trentesimo<br />
giorno successivo alla sua proposizione.<br />
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi <strong>di</strong>ritto quando:<br />
a) eʹ deceduto lʹautore della violazione;<br />
b) viene provato che gli aventi <strong>di</strong>ritto sono terzi estranei allʹillecito;<br />
c) lʹatto <strong>di</strong> contestazione degli addebiti non eʹ notificato nei termini prescritti dallʹarticolo 14 della<br />
legge 24 novembre 1981, n. 689;<br />
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non eʹ stata applicata entro il termine <strong>di</strong> due anni<br />
dallʹaccertamento della violazione.<br />
12. Nellʹesercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB puoʹ avvalersi della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza<br />
che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri <strong>di</strong> indagine ad essa attribuiti ai fini<br />
dellʹaccertamento dellʹimposta sul valore aggiunto e delle imposte sui red<strong>di</strong>ti.<br />
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza nellʹassolvimento dei<br />
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto dʹufficio e vengono, senza indugio, comunicati<br />
esclusivamente alla CONSOB.<br />
14. Il provve<strong>di</strong>mento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia <strong>di</strong> titolo esecutivo.<br />
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme<br />
dovute in base alle norme previste per la riscossione, me<strong>di</strong>ante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti<br />
territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.<br />
15. Quando lʹautore della violazione esercita unʹattivitaʹ professionale, il provve<strong>di</strong>mento che infligge la<br />
sanzione eʹ trasmesso al competente or<strong>di</strong>ne professionale.<br />
64 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 187‐novies (11) Operazioni sospette<br />
1. I soggetti abilitati, gli agenti <strong>di</strong> cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societaʹ <strong>di</strong> gestione del<br />
mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi,<br />
possono ritenersi configurare una violazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente titolo. La CONSOB<br />
stabilisce, con regolamento, le categorie <strong>di</strong> soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da<br />
prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni<br />
sospette, noncheʹ le modalitaʹ e i termini <strong>di</strong> tali segnalazioni.<br />
Art. 187‐decies (11) Rapporti con la magistratura<br />
1. Quando ha notizia <strong>di</strong> uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo<br />
il Presidente della CONSOB.<br />
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la<br />
documentazione raccolta nello svolgimento dellʹattivitaʹ <strong>di</strong> accertamento nel caso in cui emergano<br />
elementi che facciano presumere la esistenza <strong>di</strong> un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero<br />
avviene al piuʹ tar<strong>di</strong> al termine dellʹattivitaʹ <strong>di</strong> accertamento delle violazioni delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />
presente titolo, capo III.<br />
3. La CONSOB e lʹautoritaʹ giu<strong>di</strong>ziaria collaborano tra loro, anche me<strong>di</strong>ante scambio <strong>di</strong> informazioni, al fine<br />
<strong>di</strong> agevolare lʹaccertamento delle violazioni <strong>di</strong> cui al presente titolo anche quando queste non<br />
costituiscono reato. A tale fine la CONSOB puoʹ utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla<br />
Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> finanza nei mo<strong>di</strong> e con le forme previsti dallʹarticolo 63, primo comma, del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dallʹarticolo 33, terzo comma, del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<br />
Art. 187‐undecies (11)Facoltaʹ della CONSOB nel proce<strong>di</strong>mento penale<br />
1. Nei proce<strong>di</strong>menti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i <strong>di</strong>ritti e le facoltaʹ<br />
attribuiti dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi <strong>di</strong> interessi lesi dal<br />
reato.<br />
2. La CONSOB puoʹ costituirsi parte civile e richiedere, a titolo <strong>di</strong> riparazione dei danni cagionati dal<br />
reato allʹintegritaʹ del mercato, una somma determinata dal giu<strong>di</strong>ce, anche in via equitativa, tenendo<br />
comunque conto dellʹoffensivitaʹ del fatto, delle qualitaʹ personali del colpevole e dellʹentitaʹ del prodotto<br />
o del profitto conseguito dal reato.<br />
Art. 187‐duodecies ‐ Rapporti tra proce<strong>di</strong>mento penale e proce<strong>di</strong>mento amministrativo e <strong>di</strong> opposizione<br />
1. Il proce<strong>di</strong>mento amministrativo <strong>di</strong> accertamento e il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> opposizione <strong>di</strong> cui allʹarticolo<br />
187‐septies non possono essere sospesi per la pendenza del proce<strong>di</strong>mento penale avente ad oggetto i<br />
medesimi fatti o fatti dal cui accertamento <strong>di</strong>pende la relativa definizione.<br />
Art. 187‐terdecies ‐ Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale –<br />
1. Quando per lo stesso fatto eʹ stata applicata a carico del reo o dellʹente una sanzione amministrativa<br />
pecuniaria ai sensi dellʹarticolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria<br />
<strong>di</strong>pendente da reato eʹ limitata alla parte eccedente quella riscossa dallʹAutoritaʹ amministrativa.<br />
65 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 187‐quaterdecies ‐ Procedure consultive –<br />
1. La CONSOB definisce entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della presente <strong>di</strong>sposizione, con<br />
proprio regolamento, le modalitaʹ e i tempi delle procedure consultive da attivare, me<strong>di</strong>ante costituzione<br />
<strong>di</strong> un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori <strong>di</strong> servizi finanziari e<br />
degli altri soggetti vigilati, in occasione delle mo<strong>di</strong>fiche regolamentari in materia <strong>di</strong> abusi <strong>di</strong> mercato<br />
e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.<br />
Art. 187‐quinquiedecies ‐ Tutela dellʹattivitaʹ <strong>di</strong> vigilanza della CONSOB –<br />
1. Fuori dai casi previsti dallʹarticolo 2638 del co<strong>di</strong>ce civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste<br />
della CONSOB ovvero ritarda lʹesercizio delle sue funzioni eʹ punito con la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da euro <strong>di</strong>ecimila ad euro duecentomila.<br />
Art. 316‐bis. Malversazione a danno dello Stato –<br />
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o<br />
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative <strong>di</strong>rette alla<br />
realizzazione <strong>di</strong> opere od allo svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> pubblico interesse, non li destina alle predette<br />
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<br />
Art. 316‐ter. Indebita percezione <strong>di</strong> erogazioni a danno dello Stato. –<br />
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dallʹarticolo 640‐bis, chiunque me<strong>di</strong>ante lʹutilizzo o la<br />
presentazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni o <strong>di</strong> documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero me<strong>di</strong>ante lʹomissione<br />
<strong>di</strong> informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui<br />
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri<br />
enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni<br />
settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una somma<br />
<strong>di</strong> denaro da <strong>di</strong>eci a cinquanta milioni <strong>di</strong> lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del<br />
beneficio conseguito.<br />
Art. 317. Concussione. –<br />
Il pubblico ufficiale o lʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri<br />
costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è<br />
punito con la reclusione da quattro a do<strong>di</strong>ci anni.<br />
Art. 318. Corruzione per un atto dʹufficio. –<br />
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra<br />
utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi<br />
a tre anni.<br />
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto dʹufficio da lui già compiuto, la pena è della<br />
reclusione fino a un anno.<br />
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri dʹufficio.<br />
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,<br />
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri <strong>di</strong> ufficio, riceve, per sé o per un terzo,<br />
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1).<br />
Art. 319‐bis. Circostanze aggravanti. –<br />
La pena è aumentata se il fatto <strong>di</strong> cui allʹart. 319 ha per oggetto il conferimento <strong>di</strong> pubblici impieghi o<br />
stipen<strong>di</strong> o pensioni o la stipulazione <strong>di</strong> contratti nei quali sia interessata lʹamministrazione alla quale il<br />
pubblico ufficiale appartiene.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 319‐ter. Corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari. –<br />
Se i fatti in<strong>di</strong>cati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo<br />
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.<br />
Se dal fatto deriva lʹingiusta condanna <strong>di</strong> taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della<br />
reclusione da quattro a do<strong>di</strong>ci anni; se deriva lʹingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o<br />
allʹergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.<br />
Art. 320. Corruzione <strong>di</strong> persona incaricata <strong>di</strong> un pubblico servizio. –<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni dellʹarticolo 319 si applicano anche allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio; quelle <strong>di</strong> cui<br />
allʹarticolo 318 si applicano anche alla persona incaricata <strong>di</strong> un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità<br />
<strong>di</strong> pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.<br />
Art. 321. Pene per il corruttore. –<br />
Le pene stabilite nel primo comma dellʹarticolo 318, nellʹ articolo 319, nellʹarticolo 319‐ bis, nellʹart. 319‐ter, e<br />
nellʹarticolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o<br />
promette al pubblico ufficiale o allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio il denaro od altra utilità.<br />
Art. 322. Istigazione alla corruzione. –<br />
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato <strong>di</strong><br />
un pubblico servizio che riveste la qualità <strong>di</strong> pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo<br />
ufficio, soggiace, qualora lʹofferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma<br />
dellʹarticolo 318, ridotta <strong>di</strong> un terzo.<br />
Se lʹofferta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio ad<br />
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole<br />
soggiace, qualora lʹofferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nellʹarticolo 319, ridotta <strong>di</strong> un<br />
terzo. La pena <strong>di</strong> cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio<br />
che riveste la qualità <strong>di</strong> pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione <strong>di</strong> denaro od altra utilità<br />
da parte <strong>di</strong> un privato per le finalità in<strong>di</strong>cate dallʹarticolo 318.<br />
La pena <strong>di</strong> cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o allʹincaricato <strong>di</strong> un pubblico servizio che<br />
sollecita una promessa o dazione <strong>di</strong> denaro od altra utilità da parte <strong>di</strong> un privato per le finalità in<strong>di</strong>cate<br />
dallʹarticolo 319.<br />
Art. 322‐bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione <strong>di</strong> membri degli organi delle<br />
Comunità europee e <strong>di</strong> funzionari delle Comunità europee e <strong>di</strong> Stati esteri.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:<br />
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte <strong>di</strong> Giustizia e<br />
della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma<br />
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità<br />
europee;<br />
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità<br />
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;<br />
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;<br />
5) a coloro che, nellʹambito <strong>di</strong> altri Stati membri dellʹUnione europea, svolgono funzioni o attività<br />
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati <strong>di</strong> un pubblico servizio.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra<br />
utilità è dato, offerto o promesso:<br />
1) alle persone in<strong>di</strong>cate nel primo comma del presente articolo;<br />
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati<br />
<strong>di</strong> un pubblico servizio nellʹambito <strong>di</strong> altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il<br />
fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche<br />
internazionali.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Le persone in<strong>di</strong>cate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni<br />
corrispondenti, e agli incaricati <strong>di</strong> un pubblico servizio negli altri casi.<br />
Art. 453. Falsificazione <strong>di</strong> monete, spen<strong>di</strong>ta e introduzione nello Stato, previo concerto, <strong>di</strong> monete falsificate.<br />
Eʹ punito con la reclusione da tre a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:<br />
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;<br />
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse lʹapparenza <strong>di</strong> un valore superiore;<br />
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellʹalterazione, ma <strong>di</strong> concerto con chi lʹha<br />
eseguita ovvero con un interme<strong>di</strong>ario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette<br />
altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;<br />
4. chiunque, al fine <strong>di</strong> metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da<br />
un interme<strong>di</strong>ario, monete contraffatte o alterate.<br />
Art. 454. Alterazione <strong>di</strong> monete. –<br />
Chiunque altera monete della qualità in<strong>di</strong>cata nellʹarticolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il<br />
valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti in<strong>di</strong>cati nei n. 3 e 4 del<br />
detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un<br />
milione.<br />
Art. 455. Spen<strong>di</strong>ta e introduzione nello Stato, senza concerto, <strong>di</strong> monete falsificate. –<br />
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o<br />
detiene monete contraffatte o alterate, al fine <strong>di</strong> metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette<br />
altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.<br />
Art. 457. Spen<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> monete falsificate ricevute in buona fede. –<br />
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona<br />
fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.<br />
Art. 459. Falsificazione <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in<br />
circolazione <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo falsificati. –<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione <strong>di</strong> valori <strong>di</strong><br />
bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o allʹacquisto, detenzione e messa in circolazione <strong>di</strong> valori<br />
<strong>di</strong> bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte <strong>di</strong> un terzo.<br />
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori <strong>di</strong> bollo la carta bollata, le marche da bollo, i<br />
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.<br />
Art. 460. Contraffazione <strong>di</strong> carta filigranata in uso per la fabbricazione <strong>di</strong> carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> valori<br />
<strong>di</strong> bollo. –<br />
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to o<br />
dei valori <strong>di</strong> bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce<br />
un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.<br />
Art. 461. Fabbricazione o detenzione <strong>di</strong> filigrane o <strong>di</strong> strumenti destinati alla falsificazione <strong>di</strong> monete, <strong>di</strong><br />
valori <strong>di</strong> bollo o <strong>di</strong> carta filigranata. –<br />
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati<br />
esclusivamente alla contraffazione o alterazione <strong>di</strong> monete, <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo o <strong>di</strong> carta filigranata è punito,<br />
se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire<br />
duecentomila a un milione.<br />
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri<br />
componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o lʹalterazione.<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 464. Uso <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo contraffatti o alterati. –<br />
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nellʹalterazione, fa uso <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> bollo contraffatti<br />
o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.<br />
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nellʹarticolo 457, ridotta <strong>di</strong> un terzo.<br />
Art. 589 Omici<strong>di</strong>o colposo.<br />
[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte <strong>di</strong> una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni<br />
[ 586].<br />
[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla <strong>di</strong>sciplina della circolazione stradale o <strong>di</strong> quelle<br />
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.<br />
[III]. Nel caso <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> più persone, ovvero <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> una o più persone e <strong>di</strong> lesioni <strong>di</strong> una o più<br />
persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse<br />
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni do<strong>di</strong>ci.<br />
Art. 590 Lesioni Personali Colpose.<br />
[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale [ 582] è punito con la reclusione fino a tre mesi<br />
o con la multa fino a 309 euro.<br />
[II]. Se la lesione è grave [ 583 comma 1] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123<br />
euro a 619 euro; se è gravissima comma [2], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309<br />
euro a 1239 euro.<br />
[III]. Se i fatti <strong>di</strong> cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla <strong>di</strong>sciplina della<br />
circolazione stradale o <strong>di</strong> quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è<br />
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime<br />
è della reclusione da uno a tre anni.<br />
[IV]. Nel caso <strong>di</strong> lesioni <strong>di</strong> più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle<br />
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.<br />
[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ 120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo<br />
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />
lavoro o relative allʹigiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5).<br />
Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. –<br />
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà ovvero chiunque<br />
riduce o mantiene una persona in uno stato <strong>di</strong> soggezione continuativa, costringendola a prestazioni<br />
lavorative o sessuali ovvero allʹaccattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento,<br />
è punito con la reclusione da otto a venti anni.<br />
La riduzione o il mantenimento nello stato <strong>di</strong> soggezione ha luogo quando la condotta è attuata me<strong>di</strong>ante<br />
violenza, minaccia, inganno, abuso <strong>di</strong> autorità o approfittamento <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> inferiorità fisica o<br />
psichica o <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> necessità, o me<strong>di</strong>ante la promessa o la dazione <strong>di</strong> somme <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altri<br />
vantaggi a chi ha autorità sulla persona.<br />
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti <strong>di</strong> cui al primo comma sono commessi in danno <strong>di</strong><br />
minore degli anni <strong>di</strong>ciotto o sono <strong>di</strong>retti allo sfruttamento della prostituzione o al fine <strong>di</strong> sottoporre la<br />
persona offesa al prelievo <strong>di</strong> organi.<br />
Art. 600‐bis. Prostituzione minorile. –<br />
Chiunque induce alla prostituzione una persona <strong>di</strong> età inferiore agli anni <strong>di</strong>ciotto ovvero ne favorisce o<br />
sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa da lire trenta milioni a<br />
lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un<br />
minore <strong>di</strong> età compresa fra i quattor<strong>di</strong>ci ed i se<strong>di</strong>ci anni, in cambio <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altra utilità economica, è<br />
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire <strong>di</strong>eci milioni. La pena è<br />
ridotta <strong>di</strong> un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni <strong>di</strong>ciotto.<br />
69 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 600‐ter. Pornografia minorile. –<br />
Chiunque sfrutta minori degli anni <strong>di</strong>ciotto al fine <strong>di</strong> realizzare esibizioni pornografiche o <strong>di</strong> produrre<br />
materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa da lire cinquanta<br />
milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico <strong>di</strong><br />
cui al primo comma. Chiunque, al <strong>di</strong> fuori delle ipotesi <strong>di</strong> cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi<br />
mezzo, anche per via telematica, <strong>di</strong>stribuisce, <strong>di</strong>vulga o pubblicizza il materiale pornografico <strong>di</strong> cui al primo<br />
comma, ovvero <strong>di</strong>stribuisce o <strong>di</strong>vulga notizie o informazioni finalizzate allʹadescamento o allo sfruttamento<br />
sessuale <strong>di</strong> minori degli anni <strong>di</strong>ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire<br />
cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al <strong>di</strong> fuori delle ipotesi <strong>di</strong> cui ai commi primo, secondo e terzo,<br />
consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto me<strong>di</strong>ante lo<br />
sfruttamento sessuale dei minori degli anni <strong>di</strong>ciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa<br />
da lire tre milioni a lire <strong>di</strong>eci milioni.<br />
Art. 600‐quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. –<br />
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> prostituzione a danno <strong>di</strong><br />
minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a do<strong>di</strong>ci anni e con la multa<br />
da lire trenta milioni a lire trecento milioni.<br />
Art. 601. Tratta <strong>di</strong> persone. –<br />
Chiunque commette tratta <strong>di</strong> persona che si trova nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 600 ovvero, al fine <strong>di</strong><br />
commettere i delitti <strong>di</strong> cui al medesimo articolo, la induce me<strong>di</strong>ante inganno o la costringe me<strong>di</strong>ante<br />
violenza, minaccia, abuso <strong>di</strong> autorità o <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> inferiorità fisica o psichica o <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong><br />
necessità, o me<strong>di</strong>ante promessa o dazione <strong>di</strong> somme <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altri vantaggi alla persona che su <strong>di</strong> essa<br />
ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è<br />
punito con la reclusione da otto a venti anni.<br />
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti <strong>di</strong> cui al presente articolo sono commessi in danno <strong>di</strong><br />
minore degli anni <strong>di</strong>ciotto o sono <strong>di</strong>retti allo sfruttamento della prostituzione o al fine <strong>di</strong> sottoporre la<br />
persona offesa al prelievo <strong>di</strong> organi.<br />
Art. 602 . Acquisto e alienazione <strong>di</strong> schiavi. –<br />
Chiunque, fuori dei casi in<strong>di</strong>cati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da<br />
un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni <strong>di</strong>ciotto ovvero se i fatti <strong>di</strong> cui al primo comma<br />
sono <strong>di</strong>retti allo sfruttamento della prostituzione o al fine <strong>di</strong> sottoporre la persona offesa al prelievo <strong>di</strong><br />
organi<br />
Art. 640. Truffa. –<br />
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con<br />
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.<br />
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:<br />
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o <strong>di</strong> un altro ente pubblico o col pretesto <strong>di</strong> far esonerare taluno<br />
dal servizio militare;<br />
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore <strong>di</strong> un pericolo immaginario o lʹerroneo<br />
convincimento <strong>di</strong> dovere eseguire un or<strong>di</strong>ne dellʹautorità.<br />
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal<br />
capoverso precedente o unʹaltra circostanza aggravante.<br />
Art. 640‐bis. Truffa aggravata per il conseguimento <strong>di</strong> erogazioni pubbliche. –<br />
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede dʹufficio se il fatto <strong>di</strong> cui allʹarticolo 640 riguarda<br />
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,<br />
concessi o erogati da parte dello Stato, <strong>di</strong> altri enti pubblici o delle Comunità europee.<br />
70 Rev. 03 del 17/07/2008
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 640‐ter. Frode informatica. –<br />
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento <strong>di</strong> un sistema informatico o telematico o<br />
intervenendo senza <strong>di</strong>ritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema<br />
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è<br />
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.<br />
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una<br />
delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dellʹarticolo 640, ovvero se il fatto è commesso<br />
con abuso della qualità <strong>di</strong> operatore del sistema.<br />
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze <strong>di</strong> cui al secondo<br />
comma o unʹaltra circostanza aggravante.<br />
71 Rev. 03 del 17/07/2008
5.4 Estratto del Co<strong>di</strong>ce Civile<br />
Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
Art. 2621. False comunicazioni sociali. –<br />
Salvo quanto previsto dallʹarticolo 2622, gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori, i<br />
quali, con lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i soci o il pubblico e al fine <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto<br />
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, <strong>di</strong>rette ai soci o al<br />
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto <strong>di</strong> valutazioni ovvero<br />
omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale,<br />
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i<br />
destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con lʹarresto fino ad un anno e sei mesi.<br />
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguar<strong>di</strong>no beni posseduti od amministrati dalla<br />
società per conto <strong>di</strong> terzi.<br />
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della<br />
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La<br />
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato<br />
economico <strong>di</strong> esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto<br />
non superiore allʹ1 per cento.<br />
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza <strong>di</strong> valutazioni estimative che, singolarmente considerate,<br />
<strong>di</strong>fferiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br />
Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei cre<strong>di</strong>tori. –<br />
Gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i soci o il<br />
pubblico e al fine <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre<br />
comunicazioni sociali previste dalla legge, <strong>di</strong>rette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non<br />
rispondenti al vero ancorché oggetto <strong>di</strong> valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è<br />
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al<br />
quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano<br />
un danno patrimoniale ai soci o ai cre<strong>di</strong>tori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da<br />
sei mesi a tre anni.<br />
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio <strong>di</strong><br />
soggetti <strong>di</strong>versi dai soci e dai cre<strong>di</strong>tori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, <strong>di</strong> altri enti pubblici o<br />
delle Comunità europee.<br />
Nel caso <strong>di</strong> società soggette alle <strong>di</strong>sposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24<br />
febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è<br />
proce<strong>di</strong>bile dʹufficio.<br />
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni<br />
riguar<strong>di</strong>no beni posseduti o amministrati dalla società per conto <strong>di</strong> terzi.<br />
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in<br />
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del<br />
gruppo al quale essa appartiene.<br />
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato<br />
economico <strong>di</strong> esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio<br />
netto non superiore allʹ1 per cento.<br />
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza <strong>di</strong> valutazioni estimative che, singolarmente considerate,<br />
<strong>di</strong>fferiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br />
Art. 2623. Falso in prospetto. –<br />
Chiunque, allo scopo <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della<br />
sollecitazione allʹinvestimento o dellʹammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche <strong>di</strong> acquisto o <strong>di</strong> scambio, con la<br />
consapevolezza della falsità e lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni<br />
od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta<br />
non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con lʹarresto fino ad un anno.<br />
Se la condotta <strong>di</strong> cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la<br />
pena è dalla reclusione da uno a tre anni.<br />
Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società <strong>di</strong> revisione. –<br />
I responsabili della revisione i quali, al fine <strong>di</strong> conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle<br />
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e lʹintenzione <strong>di</strong> ingannare i destinatari<br />
delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica,<br />
patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in<br />
errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro<br />
cagionato un danno patrimoniale, con lʹarresto fino a un anno.<br />
Se la condotta <strong>di</strong> cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle<br />
comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.<br />
Art. 2625. Impe<strong>di</strong>to controllo. –<br />
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impe<strong>di</strong>scono o comunque<br />
ostacolano lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> controllo o <strong>di</strong> revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri<br />
organi sociali o alle società <strong>di</strong> revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329<br />
euro.<br />
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela<br />
della persona offesa.<br />
Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti. –<br />
Gli amministratori che, fuori dei casi <strong>di</strong> legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche<br />
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dallʹobbligo <strong>di</strong> eseguirli, sono puniti con la reclusione fino<br />
ad un anno.<br />
Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. –<br />
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili<br />
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non<br />
costituite con utili, che non possono per legge essere <strong>di</strong>stribuite, sono puniti con lʹarresto fino ad un anno.<br />
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per lʹapprovazione del<br />
bilancio estingue il reato.<br />
Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. –<br />
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,<br />
cagionando una lesione allʹintegrità del capitale sociale o delle riserve non <strong>di</strong>stribuibili per legge, sono<br />
puniti con la reclusione fino ad un anno.<br />
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o<br />
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o<br />
delle riserve non <strong>di</strong>stribuibili per legge.<br />
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per lʹapprovazione del bilancio<br />
relativo allʹesercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.<br />
Art. 2629. Operazioni in pregiu<strong>di</strong>zio dei cre<strong>di</strong>tori. –<br />
Gli amministratori che, in violazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge a tutela dei cre<strong>di</strong>tori, effettuano riduzioni<br />
del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai cre<strong>di</strong>tori, sono puniti, a<br />
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Il modello <strong>di</strong> organizzazione e gestione <strong>ex</strong> D. <strong>Lgs</strong>. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai cre<strong>di</strong>tori<br />
prima del giu<strong>di</strong>zio estingue il reato.<br />
Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. –<br />
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei cre<strong>di</strong>tori sociali o<br />
dellʹaccantonamento delle somme necessario a sod<strong>di</strong>sfarli, cagionano danno ai cre<strong>di</strong>tori, sono puniti, a<br />
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />
Il risarcimento del danno ai cre<strong>di</strong>tori prima del giu<strong>di</strong>zio estingue il reato.<br />
Art. 2637. Aggiotaggio. –<br />
Chiunque <strong>di</strong>ffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente<br />
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero<br />
ad incidere in modo significativo sullʹaffidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale <strong>di</strong><br />
banche o <strong>di</strong> gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.<br />
Art. 2638. Ostacolo allʹesercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza. –<br />
Gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori <strong>di</strong> società o enti e gli altri soggetti sottoposti<br />
per legge alle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle<br />
comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine <strong>di</strong> ostacolare lʹesercizio delle funzioni<br />
<strong>di</strong> vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto <strong>di</strong> valutazioni, sulla<br />
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,<br />
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti<br />
la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al<br />
caso in cui le informazioni riguar<strong>di</strong>no beni posseduti o amministrati dalla società per conto <strong>di</strong> terzi.<br />
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i sindaci e i liquidatori <strong>di</strong> società, o enti<br />
e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro<br />
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità,<br />
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.<br />
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PARTE VI – Organigramma Aziendale