Impresa commerciale - Requisito dimensionale - Media ... - Inps
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Prestazioni - Indennità di mobilità - <strong>Impresa</strong> <strong>commerciale</strong> - <strong>Requisito</strong> <strong>dimensionale</strong> - <strong>Media</strong><br />
occupazionale del semestre precedente l'apertura della procedura - Necessità.<br />
Corte di Cassazione – Sez. Lavoro - 02.09.2005, n. 17673 - Pres. Mattone - Rel. Lupi - P.M.<br />
Apice (Conf.) - Lusiani (Avv.ti Vacirca, Furfari) - INPS (Avv.ti Di Meglio, Fabiani, Triolo,<br />
Mittoni)<br />
In base al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 12, comma 3, della legge n. 223 del 1991<br />
(quest’ultimo come modificato dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993) ai dipendenti delle<br />
imprese commerciali spetta l'estensione del trattamento di mobilità previsto per quelli delle<br />
imprese industriali e artigiane, purché l'impresa soddisfi il requisito occupazionale previsto dalla<br />
legge, la cui sussistenza va verificata sulla base della media occupazionale del semestre precedente<br />
all'apertura della procedura.<br />
FATTO - II Tribunale di Milano accolse la domanda di indennità di mobilità della odierna<br />
ricorrente nei confronti dell'INPS, ritenendo che il requisito <strong>dimensionale</strong> dell'impresa <strong>commerciale</strong><br />
per la concessione del trattamento andasse verificata, come per le imprese industriali e artigianali<br />
dell'indotto, nella media degli occupati nel semestre precedente la domanda di mobilità.<br />
Con sentenza del 12.6.2003 la Corte di Appello di Milano ha accolto l'appello dell’INPS<br />
ritenendo, invece, che il requisito <strong>dimensionale</strong> sia quello sussistente alla data di inizio della<br />
procedura di mobilità.<br />
Osserva in motivazione che l'uso del congiuntivo presente occupino, invece che abbicano<br />
occupato, nell'ultimo comma dell'art.12 della legge n.223 del 1991, ribadito nel settimo comma<br />
dell'art. 7 del d.l. n.148 del 1993, che ha ridotto da 200 a 50 il numero degli addetti, contrapposto al<br />
richiamo del requisito <strong>dimensionale</strong> industriale operato per gli artigiani nel primo comma, evidenzia<br />
la volontà del legislatore di fissare diversamente il requisito in relazione ad un momento attuale che<br />
non può essere altro che quello dell'inizio della procedura di mobilità.<br />
Propone ricorso per cassazione la Luisiani affidato ad un morivo, l'INPS resiste con<br />
controricorso.<br />
DIRITTO - Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della legge n.223 del<br />
1991 con rif. agli artt.1, primo comma, e 12, comma 3, come modificato dall'art.7, settimo comma,<br />
del di. n.148 del 1993, convertito con legge n.236 del 1993, la ricorrente deduce che {'estensione ai<br />
dipendenti delle imprese commerciali del trattamento di mobilità previsto per quelli delle imprese<br />
industriali e artigiane dell'indotto comporta che, nel silenzio della legge, il periodo temporale di<br />
verifica del requisito <strong>dimensionale</strong> sia il medesimo della inedia del semestre anteriore alla apertura<br />
della procedura di mobilità.<br />
La censura è fondata.
L'interpretazione della Corte territoriale si fonda anche sul rilievo che il criterio del semestre<br />
sarebbe empirico, cioè non motivato da particolari ragioni, sicché non vi sarebbe ragione che osti<br />
alla adozione di un diverso criterio per le imprese commerciali.<br />
Osserva il Collegio che il criterio della media nel semestre precedente all'apertura della<br />
procedura tende ad identificare con criterio di effettività il requisito numerico, il quale, se verificato<br />
con riferimento alla data di apertura della procedura,' assume carattere aleatorio anche perché<br />
influenzabile con surrettizie assunzioni.<br />
Dalla razionalità del criterio consegue che non vi è ragione logica per ritenere che il legislatore<br />
abbia voluto abbandonare per le imprese commerciali il più oggettivo requisito della media.<br />
II rilievo sistematico, secondo cui per le imprese artigiane il primo comma dell'art.12 della<br />
legge n.223 del 1991 rinvii al primo comma dell'art. 1 e non altrettanto faccia al terzo comma per le<br />
imprese commerciali, è agevolmente superabile dalla considerazione che, adottando per i dipendenti<br />
di imprese artigiane il medesimo dato numerico, il criterio del rinvio era quello più semplice,<br />
mentre per i dipendenti delle imprese commerciali si è preferito indicare il solo dato numerico<br />
differente, ritenendo implicito il rinvio nel resto.<br />
Sui piano della interpretazione letterale l'uso del presente occupino, in luogo del passato<br />
prossimo abbiano occupato, non è significativo nel senso ritenuto dalla Corte territoriale per la<br />
considerazione che, estendendo alle imprese commerciali il trattamento delle imprese industriali e<br />
la relativa disciplina, è stato esteso, in mancanza di diversa espressa indicazione, anche il criterio,<br />
contenuto nell’art.1 della legge 223, della media nel semestre precedente per l'identificazione del<br />
requisito occupazionale, potendo essere riferito il verbo al presente non ad una data, ma al semestre.<br />
In conclusione l'adozione del tempo presente in luogo del passato prossimo appare elemento<br />
letterale insufficiente sul piano interprettivo a ritenere che il legislatore, nell'estendere<br />
espressamente la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese<br />
artigiane dell'indotto e a quelle commerciali, abbia inteso adottare per l'accertamento del requisito<br />
occupazionale delle sole Imprese commerciali un criterio temporale diverso da quello più oggettivo<br />
della media, senza una espressa indicazione della data di riferimento.<br />
La sentenza impugnata, che ha ritenuto che il requisito occupazionale per la concessione del<br />
trattamento di mobilità debba essere verificato al momento della apertura della procedura di<br />
mobilità e non sulla media del semestre precedente, viola gli artt.1 e 12 della legge n.223 del 1991 e<br />
va cassata.<br />
La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con<br />
il rigetto dell'appello dell’INPS.<br />
Le spese del giudizio di appello e del presente seguono la soccombenza e si liquidano nel
dispositivo (ferme restando la statuizione del primo giudice in ordine alle spese)<br />
(Omissis)