Università degli Studi di Padova - Formazione e Sicurezza
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Sesto caso<br />
L’infortunato stava riponendo dei pacchi contenenti indumenti in un locale del<br />
capannone. Egli, terminato <strong>di</strong> riporre i pacchi, alla guida del carrello elevatore, si è<br />
portato nella zona <strong>di</strong> lavoro, in particolare nello spazio lasciato tra i pallet <strong>di</strong> materiali<br />
da spostare e la scaffalatura. Una volta posizionato tra il sistema <strong>di</strong> sollevamento e la<br />
cabina del carrello elevatore, forse per sistemare i rotoli <strong>di</strong> carta da carrozzieri depositati<br />
sulla scaffalatura. Il piede sinistro spingeva contro la seconda leva <strong>di</strong> azionamento<br />
relativa all’inclinazione del sistema <strong>di</strong> sollevamento del carrello stesso. L’infortunato è<br />
rimasto incastrato tra i montanti fissi del sistema <strong>di</strong> sollevamento e lo spigolo anteriore<br />
del tettuccio <strong>di</strong> protezione del carrello elevatore.<br />
E’ stato denunciato il responsabile legale, a parere dei tecnici Spisal, in quanto il<br />
sistema <strong>di</strong> protezione delle leve in dotazione non risponde ai requisiti delle norme<br />
antinfortunistiche. Inoltre non emergono quali sono stati i contenuti dell’informazione<br />
ed il livello <strong>di</strong> formazione effettuati dal responsabile all’operaio, in merito all’uso del<br />
carrello elevatore.<br />
L’imputato, a parere del giu<strong>di</strong>ce, è stato assolto, in quanto nei fatti non è ravvisabile<br />
alcun illecito penale.<br />
Settimo caso<br />
Nell’ultima inchiesta, l’infortunato era sul tetto e, mentre applicava una guaina su una<br />
lastra, precipitava da una altezza <strong>di</strong> 7 metri, all’interno del capannone a causa dello<br />
sfondamento della stessa lastra. Egli non indossava imbracature <strong>di</strong> sicurezza, ne<br />
risultavano allestite misure anticaduta sui travi del capannone. Dalle indagini Spisal, il<br />
contravventore responsabile è rappresentato dal socio della <strong>di</strong>tta presente in cantiere e in<br />
possesso del relativo potere decisionale per provvedere all’allestimento delle misure <strong>di</strong><br />
sicurezza.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce ritiene che non sussista responsabilità in capo agli indagati.<br />
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