Università degli Studi di Padova - Formazione e Sicurezza
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CAPITOLO IV<br />
La procedura penale<br />
La procedura penale rappresenta il complesso <strong>di</strong> regole giuri<strong>di</strong>che che <strong>di</strong>sciplinano le<br />
attività e le forme me<strong>di</strong>ante le quali da appositi organi fissati e prestabiliti dalla legge e,<br />
con l’osservanza <strong>di</strong> determinate modalità, si provvede all’attuazione della norma penale<br />
sostanziale nei singoli casi concreti.<br />
La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo<br />
penale davanti al giu<strong>di</strong>ce sono tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela<br />
giuri<strong>di</strong>ca.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce deve essere parte in<strong>di</strong>pendente per poter esercitare la propria funzione<br />
giu<strong>di</strong>cante e la stessa è svolta in un contesto <strong>di</strong> norme che nella forma e nella sostanza<br />
regolano l’esercizio del potere giu<strong>di</strong>ziario nell’imporre la pena ovvero determinare le<br />
modalità <strong>di</strong> assoluzione.<br />
In campo penalistico, la sentenza è generalmente <strong>di</strong>sciplinata dagli articoli 529 – 543<br />
del cpp.<br />
I tipi principali <strong>di</strong> sentenza penale sono:<br />
<strong>di</strong> non luogo a procedere (art. 425 cpp),<br />
<strong>di</strong> proscioglimento o <strong>di</strong> assoluzione (art. 529 e 530 cpp),<br />
<strong>di</strong> condanna.<br />
La sentenza <strong>di</strong> non luogo a procedere viene pronunciata qualora sussista:<br />
una causa che estingue il reato,<br />
una causa per la quale l’azione penale non doveva essere proseguita,<br />
il fatto non è previsto dalla legge come reato,<br />
il fatto non sussiste,<br />
l’imputato non lo ha commesso,<br />
si tratta <strong>di</strong> persona non punibile per qualsiasi causa.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce non può pronunciarla qualora ritenga che dal proscioglimento dovrebbe<br />
conseguire l’applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> sicurezza. È assoggettabile a gravame, cioè<br />
può essere impugnata da chi ne abbia interesse, dal pubblico ministero (in ogni caso),