Rivista n.3 stampabile - Dipartimento Funzione Pubblica
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<strong>Rivista</strong> Quadrimestrale – Anno XIII - N. 3 / 2007<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
<strong>Rivista</strong> Quadrimestrale - Anno XIII - N. 3/2007<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Foto di copertina: Palazzo Vidoni (secolo XVI)<br />
Elaborazione grafica di Romualdo Chiesa
Anno XIII – N. 3 / 2007 – Nuova serie<br />
FUNZIONE PUBBLICA<br />
Periodico della Presidenza del Consiglio dei ministri<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Proprietà - Presidenza del Consiglio dei ministri - <strong>Dipartimento</strong> della<br />
funzione pubblica, in persona del ministro per le Riforme e le<br />
Innovazioni nella <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, Luigi Nicolais<br />
Direttore responsabile - Maria Castrianni - Capo Ufficio stampa<br />
Comitato scientifico - Danilo Del Gaizo - Capo Ufficio legislativo<br />
- Ciro Esposito - Capo <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le<br />
tecnologie<br />
- Antonio Naddeo - Capo <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Comitato tecnico di redazione - Luciano Cannerozzi de Grazia - Direttore Ufficio per gli affari<br />
generali e per il personale<br />
- Eugenio Gallozzi -Direttore Ufficio per le relazioni sindacali<br />
delle pubbliche amministrazioni<br />
- Pia Marconi - Direttore Ufficio per la semplificazione delle<br />
norme e delle procedure<br />
- Andrea Morichetti Franchi - Direttore Ispettorato<br />
- Paola Paduano - Direttore Ufficio per la formazione del<br />
personale delle pubbliche amministrazioni<br />
- Francesca Russo - Direttore Ufficio per l'innovazione delle<br />
pubbliche amministrazioni<br />
- Francesco Verbaro - Direttore Ufficio per il personale delle<br />
pubbliche amministrazioni<br />
Redazione - Rossella Bocci, Romualdo Chiesa, Giselda Papitto - Funzionari<br />
Ufficio stampa e documentazione<br />
Direzione e redazione - Corso Vittorio Emanuele, 116, 00186 Roma<br />
Telefono 06.6899.7565, fax 06.6899.7196<br />
Stampa e distribuzione - Istituto poligrafico e Zecca dello Stato<br />
Registrazione presso il Tribunale civile di Roma n. 263/86 del 18 maggio 1995.<br />
Si autorizzano riproduzioni complete o parziali degli elaborati con citazione della fonte, con esclusione del caso in cui<br />
l’articolo contenga la clausola “riproduzione riservata” richiesta dall’autore.<br />
La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è assunta dagli autori.<br />
3
SOMMARIO<br />
Editoriale, di Maria Castrianni 7<br />
La modernizzazione della pubblica amministrazione. Parole d'ordine, obiettivi,<br />
traguardi, di Luigi Nicolais 9<br />
Una carta dei diritti e dei doveri della rete a fondamento di una politica globale<br />
per lo sviluppo di Internet, di Beatrice Magnolfi 12<br />
Società della conoscenza e formazione permanente dei dipendenti pubblici, di Gian<br />
Piero Scanu 14<br />
INTERVENTI 17<br />
Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di Ciro Esposito 19<br />
Gli interventi del dipartimento della funzione pubblica sulla semplificazione<br />
amministrativa, di Antonio Naddeo 25<br />
Il ruolo del dipartimento della funzione pubblica nella programmazione 2007-<br />
2013, di Paola Paduano 28<br />
DOCUMENTI 37<br />
Protocollo d’intesa tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione e il presidente della Provincia autonoma di Trento per la<br />
promozione della società dell’informazione e dell’innovazione digitale 39<br />
Protocollo d’intesa tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione ed il presidente della Corte dei conti per la realizzazione di<br />
interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Corte dei conti 42<br />
Protocollo d’intesa tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione e il presidente di Confindustria servizi innovativi e tecnologici 45<br />
Protocollo d’intesa tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione e il ministro dell’Interno per l’implementazione del sistema<br />
informatico di gestione dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) 48<br />
Protocollo d’intesa tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, il<br />
ministro dell’Economia e delle finanze, l’ANCI e l’UPI e le organizzazioni<br />
sindacali per la valorizzazione della funzione dirigenziale svolta dai segretari<br />
comunali 51<br />
RUBRICHE 55<br />
Risposte ai quesiti 57<br />
Circolari e direttive 83<br />
Normativa 89<br />
Giurisprudenza, a cura di Rossella Bocci 117<br />
Notizie in breve, a cura di Giselda Papitto 183<br />
5<br />
Pag.
EDITORIALE<br />
7<br />
di Maria Castrianni<br />
I temi fondamentali affrontati in questo terzo numero della rivista, a chiusura dell’anno 2007,<br />
sono quelli che più di ogni altro interessano il mondo assai complesso delle istituzioni pubbliche e<br />
degli enti ed organismi da esse dipendenti o vigilati: dalla nuova visione sistemica che deve<br />
presidiare la gestione delle politiche delle risorse umane alla qualità della regolazione primaria e<br />
secondaria ai diversi livelli di governo, dall’utilizzo delle ITC nella reingegnerizzazione dei<br />
processi produttivi (procedimenti/procedure) alla sempre maggiore attenzione prestata al sistema<br />
della comunicazione istituzionale, dalla corretta applicazione dei “Codici di comportamento” alla<br />
individuazione dei percorsi che riducano il fenomeno del precariato all’insegna di una più<br />
qualificata presenza del personale nelle organizzazioni non-profit.<br />
Questo numero risulta arricchito dalla voce non solo del vertice politico ma anche da quella della<br />
dirigenza, che dimostra così di voler assumere un ruolo da protagonista nella costruzione di quella<br />
che - come sottolinea il ministro Nicolais - è la più grande tra le imprese del Paese.<br />
In tale contesto assume specifica rilevanza la nuova visione che i cittadini devono avere della<br />
<strong>Pubblica</strong> Amministrazione: quella di una ricchezza da valorizzare, e non certamente di una “palla al<br />
piede”del Sistema Italia.<br />
Molto si è fatto. E diversi progetti hanno avuto l’apprezzamento di altri Paesi, soprattutto in sede<br />
ONU. Tale traguardo si è potuto conseguire perché, anche nel settore della P.A., la creatività e<br />
l’ingegno italiani riescono a dimostrare, anche a chi è scettico, che è molto alta la comprensione<br />
della realtà amministrativa.<br />
D’altra parte, occorre ricordare che dai tempi del progetto “Funzionalità ed Efficienza della<br />
<strong>Pubblica</strong> Amministrazione”(progetto FEPA) promosso proprio dal <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong><br />
<strong>Pubblica</strong> agli inizi degli anni ’90, ad oggi un solo leit-motiv ha guidato la mente degli innovatori<br />
delle pubbliche istituzioni: quello di avere affrontato i problemi con un approccio sistemico. Il che<br />
significa che si è avuto della P.A. una visione d’insieme, lavorando sull’adozione di misure<br />
destinate a migliorare la regolazione sia di fonte primaria che di fonte secondaria, ma anche<br />
ricorrendo a un complesso di azioni orientate a migliorare l’organizzazione e il sistema dei processi<br />
lavorativi. Avere una visione sistemica dei problemi gestionali significa costruire una cultura<br />
manageriale diversa rispetto a quella del passato, fondata sul principio del dialogo interistituzionale<br />
e sulla coscienza dei diversi ruoli che hanno le dirigenze, da quella che ha la responsabilità della<br />
programmazione a quelle che hanno l’obbligo della gestione e del controllo.<br />
L’impegno del <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> continua a concretarsi nel realizzare un<br />
complesso di progetti che si propongono di dare al cittadino, così come al sistema delle imprese,<br />
risposte adeguate alle istanze di tutela dei diritti civili così come di quelli sociali ed economici.
LA MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.<br />
PAROLE D'ORDINE, OBIETTIVI, TRAGUARDI<br />
9<br />
di Luigi Nicolais ∗<br />
A un anno e mezzo dall’insediamento del Governo, si impone un primo bilancio della nostra<br />
azione in materia di innovazione. Non tanto e non solo perché la scadenza temporale esiga un<br />
rendiconto puntuale, cosa, peraltro, doverosa in ogni caso, quanto piuttosto perché l’abitudine alla<br />
valutazione dell’operato di chi gestisce e di chi governa è, a mio avviso, condizione essenziale<br />
dell’affermazione delle regole condivise del vivere democratico.<br />
Dunque, partiamo da qui, dall’esigenza di valutazione che, con la trasparenza, il merito e<br />
l’innovazione, costituiscono un nuovo set di parole d’ordine: pilastri di un’idea di modernizzazione<br />
del Paese, altrimenti monca, che è, in sé, il vero punto di discontinuità tra questo Governo e il<br />
passato.<br />
Oggi vogliamo incoraggiare una nuova stagione dell’Italia dell’innovazione: un’innovazione che<br />
è, insieme, strumento e obiettivo, percorso e meta. Sullo sfondo, il traguardo possibile di una<br />
cittadinanza piena e partecipata, di una rivalutazione dei tempi della quotidianità, di una democrazia<br />
non virtuale ma viva.<br />
Un Paese moderno è quello che fa, della conoscenza, il punto di forza per il rilancio, per lo<br />
sviluppo, per il recupero di competitività su scala nazionale e internazionale. Per questo, sono così<br />
essenziali politiche ispirate alla rilevanza dell’innovazione e del sapere.<br />
In questo quadro, le tecnologie informatiche e telematiche (ICT) assumono un ruolo<br />
determinante nell’evoluzione dell’amministrazione pubblica, in quanto agevolano la trasformazione<br />
dei processi amministrativi e, dunque, l’applicazione di norme innovative.<br />
Le ICT favoriscono un decentramento di potere che, aumentando la partecipazione dei singoli,<br />
impone profonde trasformazioni alle pubbliche amministrazioni. L’e-government, da un lato,<br />
consente di superare il divario tra innovazione tecnologica e innovazione amministrativa e,<br />
dall’altro, semplifica i rapporti con le imprese e i cittadini.<br />
Alla base del nostro lavoro e della visione che stiamo perseguendo c’è, dunque, una strategia<br />
generale per l’e-government, quale strumento per rendere efficiente la pubblica amministrazione e<br />
per potenziare e trasformare i servizi ai cittadini e alle imprese.<br />
Nelle linee strategiche verso il sistema nazionale di e-government, emanate negli scorsi mesi,<br />
abbiamo racchiuso le priorità della nostra azione di governo in materia: migliorare l’efficienza della<br />
PA, favorendo la convergenza digitale fra processi amministrativi, servizi pubblici e nuove<br />
tecnologie; realizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione fra le amministrazioni; migliorare la<br />
trasparenza, il controllo e l’efficacia della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano la<br />
tracciabilità dei processi; costruire la cittadinanza digitale, promuovendo l’e-democracy e superando<br />
il digital divide; adottare un approccio sistemico per la misurazione della qualità e dell’efficienza<br />
dei processi nella PA; creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese e dare impulso<br />
alla crescita dell’industria ICT, promuovendo l’innovazione della PA e sostenendo l’open source;<br />
rendere l’Italia protagonista del processo di innovazione amministrativa in Europa per favorire lo<br />
scambio di esperienze di eccellenza.<br />
∗ Luigi Nicolais è il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
La logica è quella di “reinventare” i processi interni, le modalità di azione complessive<br />
dell’Amministrazione e, con essi, lo stesso governo di questi mutamenti.<br />
Governare questi processi significa, per noi, innanzitutto, partire dall’applicazione del Codice<br />
dell’amministrazione digitale (CAD), in parte rilevante ancora disatteso. E, dunque, promuovere,<br />
nelle amministrazioni pubbliche, con atti concreti, e in alcuni casi con obblighi di legge, l’adozione<br />
della firma digitale e della posta elettronica certificate, la totale dematerializzazione dei documenti,<br />
il protocollo informatico che, in sé, è un potente strumento di controllo e verifica dell’efficienza<br />
delle pubbliche amministrazioni; e, ancora, l’adozione dei pagamenti on-line tra amministrazioni e<br />
da parte degli utenti cittadini o imprese, e dell’e-procurement (cioè degli acquisti fatti dalla pubblica<br />
amministrazione attraverso procedure elettroniche), per abbattere pesantemente i costi nelle pratiche<br />
di acquisto; la promozione di sistemi di front-end come i portali, i siti internet, i call centre, in una<br />
struttura potenziata e completa di interfacce verso l’utenza che permetta la gestione semplificata<br />
delle risposte e dei servizi attraverso una logica pienamente multicanale.<br />
Per completare questo primo livello di innovazione, come si vede potentemente imperniato<br />
sull’utilizzo delle ICT, il Governo si è impegnato su alcuni fronti in particolare, come<br />
l’implementazione del Sistema pubblico di connettività, cioè delle strutture di rete e dei servizi di<br />
base, sulla diffusione completa di un sistema unico per l’identificazione degli accessi in rete basato<br />
sull’utilizzo della carta d’identità elettronica e sulla realizzazione dei progetti del Comitato<br />
interministeriale per la banda larga, per ridurre il divario digitale infrastrutturale.<br />
Gli interventi sono, come si vede, complessi e richiedono una struttura di governance che si basa<br />
sull’interazione costante tra i vertici dell’amministrazione centrale e su forme di concertazione<br />
istituzionale.<br />
Dal punto di vista normativo, in questi mesi abbiamo realizzato, attraverso alcuni provvedimenti,<br />
un grande sforzo di razionalizzazione degli interventi, a partire dal ddl per la modernizzazione,<br />
l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e la riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le<br />
imprese.<br />
Il ddl rappresenta una svolta culturale nel panorama amministrativo pubblico italiano; una svolta<br />
che detta il paradigma dei “tempi certi” dell’azione amministrativa, imponendo il ricorso al<br />
protocollo elettronico e a sistemi di gestione elettronica dei documenti.<br />
Tra i punti qualificanti del ddl, la responsabilità ed il sanzionamento dell’amministrazione e dei<br />
dirigenti per il mancato rispetto dei tempi e la possibilità per le amministrazioni di introdurre<br />
innovazioni tecnologiche per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, anche attraverso<br />
sperimentazioni in deroga alla normativa vigente.<br />
Accanto a questo, e non meno rilevante per gli effetti che produce, abbiamo varato il Piano<br />
d’azione sulla semplificazione, che ha per obiettivi la riduzione del 25%, entro il 2012, degli oneri<br />
amministrativi derivanti dalla normativa nazionale (che affianca l’impegno già assunto dal Governo<br />
in sede europea per la riduzione, in ugual misura, degli oneri derivanti ai cittadini dalla normativa<br />
comunitaria), la responsabilizzazione delle amministrazioni, la reingegnerizzazione dei processi<br />
(che è fine e strumento di modernizzazione), il cosiddetto “provvedimento taglialeggi”.<br />
Completano il panorama dei provvedimenti principali la direttiva per una pubblica<br />
amministrazione di qualità e quella per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale.<br />
Su questa ossatura normativa, stiamo costruendo e mettendo a punto le infrastrutture e gli<br />
strumenti di governo della modernizzazione dell’amministrazione attraverso l’innovazione<br />
tecnologica. Innanzitutto il Sistema pubblico di connettività, che integra, al suo interno, servizi di<br />
connettività (le reti), di interoperabilità (l’interscambio di dati tra amministrazioni, i protocolli), di<br />
10
cooperazione applicativa (l’interazione dei servizi informatici) e di sicurezza. Ma anche la carta<br />
d’identità elettronica, che ha l’obiettivo di realizzare un unico sistema di identificazione e accesso<br />
ai servizi della pubblica amministrazione.<br />
Per la definizione dei servizi di cooperazione tra amministrazioni il Governo ha realizzato tavoli<br />
di cooperazione rafforzata, in settori critici quali, la salute (il piano per la sanità elettronica), la<br />
giustizia (il protocollo Nicolais-Mastella per l’informatizzazione della giustizia), l’istruzione (il<br />
progetto Di-Gi Scuola, per introdurre l’ICT quale strumento di insegnamento e promuovere<br />
l’industria dei contenuti digitali; il progetto Wifi@University, per fornire agli atenei strumenti<br />
didattici e amministrativi innovativi basati sulle reti Wi-Fi).<br />
Il quadro degli interventi che stiamo realizzando si completa con il nostro sforzo di introdurre<br />
una cultura della valutazione costante dell’operato della PA, ispirata all’esigenza di affermare la<br />
centralità del cittadino. In quest’ottica, ad esempio, stiamo definendo un modello condiviso con le<br />
amministrazioni per misurare e valutare la qualità dei siti web e dei servizi on line.<br />
Insomma, stiamo trasformando la pubblica amministrazione, “la più grande imprese italiana”, in<br />
un soggetto moderno, competitivo, funzionale ad un Paese che si sviluppa.<br />
E’ la sfida che stiamo affrontando, consapevoli della sua centralità, nella prospettiva necessaria<br />
di una democrazia più piena, più partecipata, più inclusiva.<br />
11
UNA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLA RETE A FONDAMENTO DI UNA<br />
POLITICA GLOBALE PER LO SVILUPPO DI INTERNET<br />
12<br />
di Beatrice Magnolfi ∗<br />
Internet non può rimanere a lungo senza regole. E’ necessario lavorare a una Carta dei diritti e<br />
dei doveri della Rete, che diventi il fondamento di una politica globale per lo sviluppo di Internet.<br />
Questo il significato della proposta che il Governo italiano ha avanzato al secondo Internet<br />
Governance Forum delle Nazioni Unite, che ha riunito a Rio de Janeiro, dal 12 al 15 novembre<br />
scorso, circa 1500 rappresentanti di governi, società civile e settore privato.<br />
Una proposta che, all’inizio dei lavori, veniva valutata con freddezza da molti interlocutori, a<br />
partire dalle Nazioni Unite, ma che alla fine, grazie alla centralità che il tema ha conquistato in tutte<br />
le discussioni, è stata fatta propria dallo stesso responsabile ONU per il Forum, che, nella relazione<br />
conclusiva ha dichiarato che Internet ha con urgenza bisogno di regole e la Carta dei diritti proposta<br />
dal Governo italiano può essere la soluzione.<br />
Questo riconoscimento è per il nostro Paese un grande risultato. Concepita nel 2005 presso il<br />
Forum dell’Onu sulla Società dell’Informazione di Tunisi, formalizzata lo scorso anno ad Atene e<br />
avviata in concreto lo scorso settembre con il Dialogue Forum on Internet Rights di Roma, la nostra<br />
proposta si è tradotta a Rio in un lavoro concreto, in cui l’Italia non è più da sola.<br />
Il Brasile, con cui il Governo italiano ha firmato una Dichiarazione congiunta, è il primo Paese<br />
che ha aderito al percorso di costruzione dell’Internet Bill of Rights, impegnandosi insieme a noi a<br />
promuovere il processo a livello internazionale. L’Argentina ha già chiesto di aderire. E sono<br />
numerosi i governi e gli altri portatori di interessi, a partire dalla società civile, che hanno<br />
manifestato il proprio apprezzamento e che, ci auguriamo, entrino presto a far parte del primo<br />
gruppo di lavoro.<br />
Internet è per antonomasia il luogo della discussione diffusa, delle iniziative che vogliono e<br />
possono coinvolgere un numero larghissimo di persone, dell’elaborazione comune. Diventa<br />
evidente, allora, che ad una Carta condivisa non si può arrivare attraverso le tradizionali procedure<br />
tipiche delle convenzioni internazionali, attraverso cioè forme di cooperazione “dall’alto” tra i<br />
governi o quelle classiche della diplomazia multilaterale. Il processo deve svolgersi su livelli diversi<br />
e coinvolgere una molteplicità di soggetti, secondo un metodo innovativo e “multistakeholder”.<br />
Ciò che importa è che appare sconfitta la tesi pregiudizialmente contraria a qualunque<br />
regolamentazione, in nome della spontaneità e della vocazione tendenzialmente anarchica di<br />
Internet. I fatti hanno dimostrato che l’assenza di regole non si è finora tradotta in una maggiore<br />
libertà della Rete, ma nella sopraffazione del più forte sul più debole: dei governi sui propri popoli<br />
(si pensi ai recenti esempi di Cina e Birmania), delle grandi software house nei confronti delle<br />
piccole, dei truffatori sugli utenti. La condivisione di alcune regole a livello internazionale non<br />
vuole in alcun modo imbrigliare lo sviluppo di Internet (sarebbe peraltro velleitario), ma<br />
preservarne la natura libertaria e inclusiva.<br />
Ciò significa poter disporre di strumenti per tutelare i diritti fondamentali di ciascun cittadino<br />
dell’era digitale, a partire da quelli di espressione, comunicazione, accesso e privacy. Non solo:<br />
significa anche affermare i diritti di inclusione di tutti i Paesi, soprattutto di quelli che finora hanno<br />
scarso accesso alla Rete, e di conseguenza anche il dovere di affrontare questioni tecnologiche di<br />
base, come la possibilità di disporre di un numero congruo di domini. Nell’economia globale<br />
∗ Beatrice Magnolfi è sottosegretario di Stato per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
fondata sulla conoscenza ogni politica di protezionismo dell’accesso alla Rete appare non solo<br />
ingiusta, ma miope e autolesionista.<br />
C’è un’altra tesi che dopo Rio appare minoritaria: sulla Rete non vi sono diritti da tutelare<br />
diversi dai diritti umani fondamentali, per i quali le regole ci sono già, per cui sarebbe sufficiente<br />
farli rispettare.<br />
L’affermazione dei diritti umani, codificata nei secoli scorsi, non ci consente di cogliere appieno<br />
tutte le discontinuità introdotte nella nostra vita dal salto di paradigma della Rete, che richiede una<br />
nuova generazione di diritti.<br />
Prima di tutto, sarebbe vano continuare ad affidare queste regole a iniziative legislative di rango<br />
nazionale, perchè Internet scavalca le frontiere ed ha travolto anche i confini della giurisdizione.<br />
Una riunione di pedofili su Second Life è un reato? Se è un reato, dove lo si persegue? Con quali<br />
strumenti?<br />
In secondo luogo Internet ha rivoluzionato le modalità di produzione e di distribuzione del<br />
sapere. Tutto ciò mette in discussione, che lo si voglia o no, le attuali forme di tutela dei diritti di<br />
proprietà intellettuale, portando all’attenzione nuovi metodi collettivi e cooperativi di costruzione<br />
della conoscenza, per i quali il guadagno degli uni non si traduce nella perdita degli altri.<br />
Sono nati nuovi spazi difficili da catalogare. Chi garantisce la privacy sui blog? Come si evita la<br />
diffamazione? Di chi è la responsabilità dei contenuti?<br />
Ci sono nuovi problemi di sicurezza, inediti dal punto di vista del consumatore: per esempio, se<br />
c’è un hacker nel sistema bancario, qual è la responsabilità civile della banca verso gli utenti? Con<br />
quali prove gli utenti possono provare un trasferimento elettronico di risorse?<br />
Ci sono nuove questioni legate alla privacy. Come si persegue il furto di identità in rete? Come<br />
lo si definisce? Come lo si codifica?<br />
Sono solo alcune delle domande, nuove e specifiche nella società della Rete, a cui operatori del<br />
diritto, legislatori, decisori pubblici si trovano di fronte quotidianamente già oggi.<br />
In assenza di un quadro di regole condivise, le risposte sono destinate ad essere estemporanee e<br />
poco efficaci o, quel che è peggio, condizionate dagli interessi più forti e meglio rappresentati.<br />
Per queste ragioni riteniamo essenziale continuare ad impegnarci sulla definizione della Carta<br />
dei diritti, innanzitutto costituendo il primo gruppo di lavoro che lavorerà alla prima bozza del<br />
documento. Nell’ottobre del prossimo anno organizzeremo a Roma il secondo appuntamento del<br />
Dialogue Forum on Internet Rights. E, dopo Roma, la Carta dei diritti proseguirà il proprio percorso<br />
a Nuova Delhi, dove si terrà il terzo Internet Governance Forum, nella cui agenda la nostra<br />
proposta sarà, per la prima volta, formalmente inserita.<br />
13
SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA E FORMAZIONE PERMANENTE<br />
DEI DIPENDENTI PUBBLICI<br />
14<br />
di Gian Piero Scanu ∗<br />
Viviamo in una società nella quale la conoscenza e il sapere personale non possono essere mai<br />
dati per acquisiti una volta per tutte.<br />
Le dinamiche del progresso scientifico, tecnico e tecnologico, come pure le dinamiche di<br />
sviluppo dell’economia, si susseguono, infatti, a un ritmo talmente veloce e continuo da obbligarci a<br />
ritenere che l’istruzione di base e quella universitaria non possano bastare lungo l’arco della vita di<br />
un individuo.<br />
In una società siffatta, la formazione permanente diventa un bene primario di particolare<br />
rilevanza, una sorta di imperativo categorico.<br />
Senza un adeguato sistema di formazione permanente una comunità si espone a molti rischi:<br />
dall’esclusione sociale di coloro che risultano privati di un bene primario, al declino economico<br />
della società stessa.<br />
Coesione sociale e sviluppo economico passano, dunque, necessariamente, attraverso la<br />
diffusione della conoscenza e dei saperi o, per meglio dire, di una conoscenza e di saperi adeguati,<br />
costantemente, ai cambiamenti che si manifestano.<br />
La formazione permanente deve costituire un binomio inscindibile con il mondo del lavoro.<br />
Il lavoratore, infatti, ha bisogno di essere accompagnato, nel corso della sua attività, per<br />
acquisire e rinnovare quelle abilità e quelle competenze indispensabili perché l’esperienza di lavoro<br />
risulti positiva, sia dal punto di vista della crescita professionale, sia dal punto di vista del percorso<br />
e dell’avanzamento nella carriera.<br />
Formazione permanente e istruzione sono temi sempre all’attenzione delle istituzioni, sia quelle<br />
nazionali che l’Unione europea.<br />
Nel 2000, il Consiglio europeo di Lisbona ha discusso della transizione dell’Europa verso<br />
un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza e, contestualmente, della<br />
modernizzazione del modello sociale europeo, grazie agli investimenti sulle risorse umane, con<br />
particolare riguardo all’istruzione e alla formazione, anche per combattere l’esclusione sociale.<br />
Nel 2002, a Barcellona, il Consiglio europeo e la Commissione hanno adottato un programma di<br />
lavoro dettagliato sugli sviluppi degli obiettivi del sistema d’istruzione e di formazione in Europa.<br />
Nel 2006, è stata adottata la relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sui progressi<br />
realizzati nel campo dell’istruzione e della formazione, in attuazione del programma indicato nel<br />
2002.<br />
Nel documento si ribadisce la necessità che tutti i cittadini acquisiscano conoscenze, capacità e<br />
competenze tramite l’istruzione e la formazione durante l’intero arco della vita; si invitano gli Stati<br />
membri ad accelerare il ritmo delle riforme, a coordinare le iniziative assunte a livello nazionale, a<br />
monitorare e valutare le politiche pubbliche nel settore dell’ istruzione e della formazione, a<br />
∗ Gian Piero Scanu è sottosegretario di Stato per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
migliorare lo scambio di informazioni e di esperienze sull’utilizzo delle risorse finanziarie, messe a<br />
disposizione con i fondi strutturali.<br />
Nel novembre 2006, è stata adottata la decisione congiunta, Parlamento europeo-Consiglio, che<br />
stabilisce un programma d’azione, per il periodo 2007-2013, nel settore dell’istruzione e della<br />
formazione permanente, i cui obbiettivi principali sono: contribuire allo sviluppo di un<br />
insegnamento e di una formazione di qualità, potenziare la coesione sociale, la cittadinanza attiva, il<br />
dialogo interculturale, la parità uomo-donna e creare un sentimento di cittadinanza europea.<br />
Infine, nel dicembre 2006, è stata adottata la raccomandazione congiunta Parlamento europeo-<br />
Consiglio relativa all’apprendimento permanente, basata sull’individuazione di otto “competenze<br />
chiave” che è indispensabile possedere in una società della conoscenza.<br />
Le competenze indispensabili sono: adeguata capacità di comunicazione nella lingua madre,<br />
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e di base nel campo della scienza e<br />
della tecnologia, competenza digitale, adeguata capacità di imparare ad imparare, competenza<br />
civica al fine di favorire l’impegno e la partecipazione democratica, senso di iniziativa e di<br />
imprenditorialità, capacità di espressione di idee, esperienze ed emozioni.<br />
La raccomandazione si chiude auspicando un impegno da parte degli Stati nazionali a sviluppare<br />
i sistemi di istruzione e formazione.<br />
Da tutte le iniziative ricordate, che costituiscono solo una parte di quelle intraprese, emerge la<br />
centralità riconosciuta ai processi di istruzione e formazione e, dunque, la necessità di attuare<br />
specifiche politiche pubbliche di settore; emerge, inoltre, la necessità di collegare l’istruzione, di<br />
base e universitaria, con la formazione professionale. Nell’ottica europea, infatti, non si tratta, di<br />
due processi separati, ma di un unico processo che si articola in diversi stadi.<br />
Da ciò, la conseguenza che, quand’anche insegnamento e formazione siano svolti da istituzioni<br />
diverse, vi è l’esigenza di un coordinamento della loro attività.<br />
Si tratta di un’impostazione certamente lontana dalla tradizione storica italiana, che ha sempre<br />
privilegiato la separazione.<br />
Da un lato, la formazione scolastica e universitaria (quella nobile) e dall’altro, quella<br />
professionale (meno nobile).<br />
Quasi due mondi non comunicanti.<br />
Ma, proprio per questo, ci vuole un particolare impegno da parte delle istituzioni di Governo per<br />
ricondurre a sistema i due momenti.<br />
Il tema della formazione permanente si pone in modo centrale nelle pubbliche amministrazioni.<br />
Ed è proprio su questo terreno che il Governo ha messo in cantiere una significativa riforma.<br />
Con la legge finanziaria del 2007, si è varato un vero e proprio sistema della formazione dei<br />
pubblici dipendenti, attraverso il riordino delle scuole di formazione e l’istituzione dell’Agenzia per<br />
la formazione-scuola nazionale della pubblica amministrazione.<br />
Quest’ultima è chiamata a svolgere una molteplicità di compiti assai rilevanti, tra i quali:<br />
svolgere attività di ricerca relativamente alle metodologie formative e alle innovazioni di processo e<br />
di prodotto, concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;<br />
15
svolgere attività di consulenza, nei confronti di queste ultime, finalizzata, in particolare, all'analisi<br />
dei bisogni formativi, alla definizione dei relativi programmi e al trasferimento e sperimentazione<br />
dei risultati dell'attività di ricerca svolta;<br />
svolgere attività formativa nei confronti dei dirigenti dello Stato, in particolare nella fase del loro<br />
reclutamento;<br />
assicurare il governo e il coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica e delle<br />
strutture pubbliche in esso operanti;<br />
accreditare le strutture formative pubbliche e private che intendono svolgere attività di formazione<br />
in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione della dirigenza);<br />
assicurare la cooperazione europea e internazionale in materia di formazione e innovazione.<br />
Inoltre, l’Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola<br />
superiore dell’economia e delle finanze, fanno parte dell’Agenzia per la formazione, che ne<br />
coordina l’attività, pur mantenendo esse la loro autonomia organizzativa e l’inquadramento nelle<br />
rispettive amministrazioni.<br />
Si collegano strettamente a questa riforma anche altri significativi atti di indirizzo politico,<br />
assunti dal Governo.<br />
In primo luogo, il memorandum sul lavoro pubblico del 18 gennaio 2007, poi confluito<br />
nell’Intesa sul lavoro pubblico del 6 aprile 2007.<br />
In entrambi i documenti vi è il riferimento alla formazione e all’aggiornamento, quali strumenti<br />
indispensabili per migliorare la qualità della prestazione lavorativa e, dunque, delle performances<br />
delle pubbliche amministrazioni.<br />
In secondo luogo, occorre ricordare che, in data 29 marzo 2007, è stato stipulato, in conferenza<br />
unificata, un accordo tra Stato, Regioni e autonomie locali in materia di semplificazione della<br />
qualità della regolamentazione, il cui art. 12 prevede che i soggetti stipulanti (comprese le Province<br />
autonome di Trento e Bolzano) si impegnino ad assicurare, attraverso iniziative comuni, una<br />
formazione permanente del personale sulla qualità della regolazione e, in particolare, di quel<br />
personale che lavora nelle strutture tecnico-legislative, attraverso cicli di formazione di base e cicli<br />
di formazione specialistica.<br />
La formazione permanente dei dipendenti pubblici costituisce, oggi, la chiave di volta di ogni<br />
buona riforma del nostro sistema amministrativo.<br />
Uno dei problemi, forse il più urgente, che il nostro sistema amministrativo deve affrontare è<br />
quello di migliorare le proprie performances, di rendere, cioè, servizi qualitativamente migliori ai<br />
cittadini e alle imprese.<br />
Ebbene, il raggiungimento di tale obiettivo passa, necessariamente, per innovazioni continue di<br />
processo e per la predisposizione di adeguati ed efficaci strumenti di valutazione.<br />
Ma l’humus di fondo, su cui le innovazioni possono camminare e le valutazioni possono essere<br />
fatte (non in una logica punitiva ma, essenzialmente, in una logica di “conoscere per migliorarsi”), è<br />
dato, necessariamente, dalla presenza di un capitale umano adeguatamente preparato, rispetto ai<br />
compiti che lo attendono.<br />
Abbiamo, cioè, bisogno di lavoratori pubblici per i quali la formazione costituisca, nel<br />
contempo, momento di crescita professionale e civile, così da realizzare quella bellissima<br />
previsione, contenuta nell’art. 4 della nostra Costituzione, in cui si dice che ogni cittadino ha il<br />
dovere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, di svolgere un’ attività o una funzione che<br />
concorra al progresso materiale o spirituale della società.<br />
16
INTERVENTI<br />
Palazzo Vidoni.<br />
Portone sul Corso Vittorio Emanuele II<br />
(architetto Settimj - sec. XIX).
ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO<br />
19<br />
di Ciro Esposito ∗<br />
Un rapporto di collaborazione è stato avviato tra il <strong>Dipartimento</strong> per l’innovazione e le<br />
tecnologie con le Amministrazioni dell’interno e degli esteri che consentirà di pervenire più<br />
agevolmente all'evoluzione e ammodernamento del sistema informatico di gestione dell'AIRE,<br />
l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, attraverso la realizzazione di obiettivi comuni. Primo<br />
tra tutti, l'informatizzazione e l'unificazione delle banche-dati relative ai cittadini italiani residenti<br />
all'estero, con allineamento di quelle attualmente esistenti (schedari consolari e anagrafi comunali),<br />
nonché l'integrazione delle informazioni anagrafiche presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi<br />
(INA) - che ora contiene solo i dati della popolazione residente in Italia - con quelle relative agli<br />
italiani residenti all'estero.<br />
Questo consentirà di mettere a disposizione di tutte le pubbliche Amministrazioni interessate – in<br />
tempo reale e da parte di un'unica fonte – le principali informazioni anagrafiche relative ai cittadini<br />
residenti all'estero, e migliorare, quindi, il servizio reso per l'espletamento del diritto di voto<br />
all'estero, consentendo anche agli Uffici consolari il più rapido rilascio/rinnovo della carta d'identità<br />
per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti al registro AIRE, nonché l'accesso, in tempo reale,<br />
alle informazioni relative al processo di iscrizione - variazione - cancellazione del cittadino in<br />
AIRE.<br />
Attuale procedura di iscrizione all’AIRE.<br />
L’attuale normativa prevede che, nel caso in cui un cittadino italiano decida di trasferire la<br />
propria residenza in un Paese estero, venga attivata la seguente procedura:<br />
- registrazione presso gli schedari consolari.<br />
Il cittadino deve, entro 90 giorni dall’avvenuto trasferimento, presentarsi all’Ufficio consolare<br />
italiano competente per territorio e compilare il modulo di dichiarazione di residenza all’estero<br />
(modello Cons01), contenente i propri dati anagrafici e di stato civile, quelli dei familiari<br />
conviventi, nonché l’indirizzo.<br />
Dopo la dichiarazione, il cittadino è registrato negli schedari consolari;<br />
- trasmissione della pratica al Comune di ultima residenza.<br />
L’Ufficio consolare trasmette la richiesta di iscrizione AIRE, al Comune italiano di ultima<br />
residenza, suo o dei suoi antenati;<br />
- registrazione presso il Comune competente.<br />
L’Ufficiale di anagrafe verifica la pratica e, in caso di esito positivo, procede all’inserimento<br />
manuale dei dati contenuti nel Cons01 nell’archivio comunale AIRE. In questa circostanza i dati<br />
del Cons01 devono essere integrati con le informazioni relative al codice fiscale, (qualora presente<br />
presso il Comune), con le informazioni relative al diritto di voto e con i dati relativi alla<br />
trascrizione degli atti di stato civile;<br />
- trasmissione dati al Ministero dell’interno.<br />
Il Comune, una volta al mese, trasmette per via telematica il proprio archivio AIRE alla Direzione<br />
centrale dei servizi elettorali del Ministero dell’interno che gestisce l’archivio centrale AIRE;<br />
- registrazione presso l’archivio centrale AIRE<br />
Quotidianamente il sistema del Ministero dell’interno opera la verifica di tutti i dati relativi<br />
all’archivio AIRE inviati dai Comuni.<br />
∗ Ciro Esposito è capo <strong>Dipartimento</strong> innovazione e tecnologie
Limiti della soluzione attuale.<br />
La soluzione attuale presenta i seguenti limiti:<br />
- errori nella trascrizione dei dati contenuti nel Cons01.<br />
I dati sono trasmessi dall’Ufficio consolare al Comune competente a mezzo posta e non tramite<br />
invio telematico.<br />
Per tale motivo l’operatore del Comune è costretto ad inserire manualmente i dati nel proprio<br />
sistema informatico comunale.<br />
Questa attività di inserimento manuale può determinare errori, che sono una delle cause del<br />
disallineamento tra i dati degli schedari consolari e quelli degli archivi comunali;<br />
- mancato monitoraggio del processo.<br />
Nel processo attuale manca la possibilità di controllare, a livello centrale, lo stato di avanzamento<br />
di ciascuna pratica.<br />
Tutte le fasi che precedono la registrazione nell’archivio centrale del Ministero dell’interno<br />
(acquisizione del dato presso l’Ufficio consolare, spedizione al Comune, ricezione da parte del<br />
Comune, elaborazione della pratica a livello di Comune) non sono registrate dal sistema<br />
informatico e, pertanto, non possono essere oggetto di verifica e di controllo;<br />
- mancato allineamento degli archivi.<br />
Le informazioni relative ai cittadini all’estero sono gestite e archiviate a diversi livelli:<br />
- schedario consolare (questi schedari sono inviati periodicamente al Ministero degli affari esteri);<br />
- archivio comunale AIRE;<br />
- archivio centrale AIRE.<br />
Il mancato utilizzo di un unico sistema informatico per la ricezione e trasmissione dei dati verso<br />
tutti i sistemi interessati causa la presenza di dati non omogenei nei vari archivi.<br />
Descrizione del nuovo processo di gestione.<br />
L’analisi dell’esperienza operativa nella gestione dell’AIRE ha consentito di disegnare un nuovo<br />
processo di gestione che permetta di superare i limiti dell’attuale.<br />
Nel disegno del nuovo processo si è fatto uso dei servizi informatici offerti da alcuni sistemi già<br />
operativi:<br />
- sistema SAIA.<br />
Il sistema SAIA svolge un ruolo di collegamento tra Enti locali ed Enti centrali (o pubbliche<br />
Amministrazioni in genere).<br />
Si occupa principalmente di gestire le notifiche degli eventi anagrafici comunali e provvede a<br />
indirizzarle verso gli Enti centrali collegati al sistema (compreso l’Indice nazionale delle anagrafi);<br />
- sistema INA.<br />
L’Indice nazionale delle anagrafi (INA) è stato istituito per facilitare l’interscambio delle<br />
informazioni tra gli archivi delle anagrafi comunali e quelli degli altri Enti della pubblica<br />
Amministrazione.<br />
L’indice non contiene le informazioni anagrafiche del cittadino, che restano di esclusiva pertinenza<br />
dell’anagrafe del Comune di residenza, ma solo i dati minimi che servono a reperirle o ad<br />
accelerarne l’accesso da parte degli altri Enti;<br />
- Intranet della Rete consolare italiana.<br />
Il progetto della Intranet della Rete consolare italiana (piattaforma integrata di telecomunicazioni<br />
documenti in rete) è nato dalla necessità di fornire agli uffici del Ministero degli affari esteri e alle<br />
sue sedi consolari un sistema di comunicazione facile e sicuro, che integri i canali a disposizione<br />
del Ministero, per i diversi livelli di riservatezza a cui sono sottoposti i documenti.<br />
Il progetto individua i seguenti eventi di modifica della posizione AIRE:<br />
- iscrizione in AIRE;<br />
- cancellazione dall’AIRE;<br />
20
- modifica AIRE;<br />
- variazione del diritto di elettorato attivo, inserita dal Comune AIRE;<br />
- opzione per il voto in Italia, effettuata dal cittadino.<br />
Contenuti dell’accordo tra il <strong>Dipartimento</strong> innovazione e tecnologie della Presidenza del consiglio<br />
dei ministri e il <strong>Dipartimento</strong> affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.<br />
Nello scorso mese di ottobre il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione, Luigi Nicolais e il ministro dell'interno, Giuliano Amato hanno sottoscritto un<br />
Protocollo d'intesa "Per l'implementazione del sistema informatico di gestione dell'AIRE".<br />
Il Protocollo ha previsto la stipula di un accordo tra il <strong>Dipartimento</strong> innovazione e tecnologie<br />
della Presidenza del consiglio dei ministri e il <strong>Dipartimento</strong> affari interni e territoriali del Ministero<br />
dell’interno per la realizzazione degli interventi organizzativi, operativi e finanziari specifici.<br />
L’accordo tra i due Dipartimenti stabilisce di:<br />
a) unificare il processo informativo relativo ai cittadini italiani residenti all’estero e costituire un<br />
archivio storico centrale.<br />
L’informatizzazione delle informazioni relative alle procedure di iscrizione, variazione e<br />
cancellazione anagrafica degli italiani residenti all’estero permetterà l’unificazione del processo<br />
informativo stesso, consentendo l’allineamento di tutte le banche-dati attualmente esistenti<br />
(schedari consolari; archivio del Ministero degli affari esteri; archivi delle anagrafi comunali degli<br />
italiani residenti all’estero; archivio AIRE centrale presso il Ministero dell’interno; Indice<br />
nazionale delle anagrafi (INA) presso il Ministero dell’interno);<br />
b) integrare le informazioni anagrafiche presenti nell’INA.<br />
Verranno ampliate e completate le informazioni anagrafiche archiviate nell’Indice nazionale delle<br />
anagrafi (INA), contenente, allo stato, soltanto gli estremi della popolazione residente in Italia,<br />
con quelle relative ai cittadini italiani residenti all’estero.<br />
Contestualmente all’estensione dell’archivio INA dovranno essere aggiornati i meccanismi di<br />
comunicazione tra l’INA e il Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA), che collega<br />
gli Enti locali e centrali, occupandosi soprattutto di notificare gli eventi anagrafici comunali,<br />
indirizzandoli verso gli Enti collegati al sistema stesso, tra cui l’INA. Il nuovo meccanismo<br />
consentirà di far pervenire in INA tutte le variazioni che verranno operate sull’archivio centrale<br />
AIRE;<br />
c) rendere disponibili le informazioni anagrafiche.<br />
Tramite l’estensione dell’archivio INA e l’accesso al SAIA sarà possibile far pervenire, a tutte le<br />
pubbliche Amministrazioni interessate, le principali informazioni anagrafiche relative ai cittadini<br />
residenti all’estero, permettendo l’accesso, in tempo reale, ai dati relativi alle generalità dei<br />
cittadini italiani. In questo modo si raggiungerà la circolarità delle informazioni anagrafiche e si<br />
otterrà un’effettiva semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa, in quanto i dati<br />
anagrafici necessari per le singole esigenze amministrative verranno assunti da un’unica fonte.<br />
Il raggiungimento dell’obiettivo specifico risponde alle linee strategiche di e-government, stabilite<br />
nell’attuale legislatura e, in particolare, all’esigenza di “aprire le banche-dati della P.A. alla più<br />
ampia e diffusa fruizione” e di “realizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione tra le<br />
amministrazioni”;<br />
d) garantire, in modo più efficace, il diritto di voto all’estero.<br />
L’elenco degli elettori residenti all’estero viene formato dal Ministero dell’interno sulla base dei<br />
dati presenti nell’elenco aggiornato dei residenti all’estero, previsto dall’art. 5 della legge 27<br />
dicembre 2001, n. 459.<br />
L’unificazione del processo informativo e l’effettivo allineamento dei dati contenuti negli schedari<br />
consolari e nelle AIRE comunali garantirà il corretto aggiornamento dell’elenco elettori, stilato in<br />
occasione di tutte le elezioni politiche, referendarie ed europee ed estenderà le garanzie connesse<br />
al corretto espletamento del diritto di voto.<br />
21
L’esercizio del diritto di voto all’estero è possibile, infatti, solo per quei cittadini i cui dati<br />
anagrafici e di residenza siano stati correttamente registrati all’AIRE (comunale e centrale).<br />
Un sistema telematico di trasmissione dei dati – al posto di quello cartaceo attuale – permetterà di<br />
velocizzare le comunicazioni tra i soggetti del procedimento, diminuendo i costi e i motivi di<br />
errore dovuti alla digitazione delle informazioni stesse.<br />
L’utilizzo del sistema SAIA faciliterà la trasmissione ai Comuni, da parte degli Uffici consolari,<br />
per il tramite del Ministero degli affari esteri, dell’elenco degli optanti, di coloro, cioè, che hanno<br />
richiesto di esercitare in Italia il proprio diritto di voto, invece che per corrispondenza. Per coloro,<br />
inoltre, che richiederanno l’esercizio del diritto di voto all’ultimo momento- non presenti, quindi,<br />
nell’elenco elettori - sarà possibile verificare, in tempo reale, la condizione di iscritti all’AIRE e<br />
ricevere immediatamente il nulla osta dal Comune di iscrizione;<br />
e) consentire agli Uffici consolari il rilascio/rinnovo della carta d’identità elettronica a favore dei<br />
cittadini italiani residenti all’estero e iscritti al registro AIRE.<br />
Attraverso 1) l’allineamento reale delle banche dati consolari e comunali; 2) l’inserimento in INA<br />
di tutti i cittadini iscritti in AIRE e dotati di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle entrate;<br />
3) l’utilizzo del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), quale sistema di<br />
collegamento tra tutti gli Enti centrali e locali coinvolti nel procedimento, verranno forniti agli<br />
Uffici consolari alcuni degli strumenti necessari per l’emissione della carta di identità elettronica ai<br />
cittadini residenti all’estero e iscritti in AIRE, obiettivo previsto dal legislatore nella legge<br />
finanziaria 2006;<br />
f) accedere alle informazioni relative al processo di iscrizione/variazione/cancellazione del cittadino<br />
in AIRE.<br />
Verrà fornita a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché ai singoli cittadini<br />
interessati, la possibilità di verificare, in tempo reale, lo stato di avanzamento relativo a ogni<br />
richiesta di iscrizione/variazione/cancellazione in AIRE.<br />
E’ prevista la realizzazione di uno specifico servizio a uso del cittadino.<br />
Nel momento in cui il cittadino si recherà presso l’Ufficio consolare per rilasciare le proprie<br />
autocertificazioni di residenza, riceverà una username ed una password per accedere alle<br />
informazioni relative allo stato della propria pratica.<br />
Vantaggi della soluzione proposta.<br />
I vantaggi che derivano dall’adozione della soluzione proposta sono:<br />
- eliminazione degli errori di trascrizione.<br />
L’adozione di un sistema di trasmissione elettronica dei dati associati al modello Cons01 consente<br />
di eliminare la possibilità di errore dovuta alla necessità che l’operatore comunale reinserisca<br />
manualmente i dati.<br />
Al tempo stesso elimina il tempo dedicato a tale attività;<br />
- integrazione con il sistema INA.<br />
Il nuovo processo di gestione consente di integrare le informazioni archiviate nell’INA,<br />
relativamente alla popolazione residente, con quelle registrate nell’archivio centrale AIRE.<br />
In tal modo le informazioni archiviate nell’INA consentiranno un migliore esercizio della funzione<br />
di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, sia con riferimento alla popolazione residente in Italia<br />
che a quella residente all’estero;<br />
- monitoraggio del ciclo di lavorazione della pratica.<br />
A partire dal momento dell’invio della pratica da parte dell’Ufficio consolare tutti gli Enti che<br />
partecipano al processo potranno verificare lo stato di avanzamento delle attività.<br />
Il Ministero dell’interno, la Prefettura-UTG (Ufficio territoriale del governo), il Ministero degli<br />
affari esteri, il Comune potranno verificare, in ogni istante, lo stato delle pratiche di loro<br />
competenza;<br />
- allineamento archivi.<br />
L’utilizzo di un meccanismo di trasmissione telematico consente di mantenere allineate le<br />
informazioni su tutti gli archivi interessati:<br />
22
archivio consolare;<br />
archivio Ministero degli affari esteri;<br />
archivio comunale AIRE;<br />
archivio centrale AIRE;<br />
indice nazionale delle anagrafi;<br />
archivio storico delle variazioni.<br />
Il nuovo processo consente di tracciare tutte le attività svolte nell’elaborazione dei modelli<br />
Cons01. Queste attività verranno registrate e consentiranno di analizzare l’evoluzione dei dati<br />
archiviati nel corso del tempo.<br />
In particolare, potrà essere analizzata l’evoluzione delle informazioni relative a ciascun cittadino<br />
iscritto nell’archivio AIRE: modifica residenza, modifica stato civile, variazione diritto di voto,<br />
ecc... ;<br />
- trasparenza procedura AIRE;<br />
- verifica da parte del cittadino italiano dello stato di avanzamento del proprio procedimento di<br />
iscrizione e /o aggiornamento dell’AIRE.<br />
Criticità.<br />
a) Necessità di gestire flussi alternativi del processo.<br />
L’adozione della soluzione fin qui descritta richiede due prerequisiti essenziali:<br />
- Cons01 elettronico.<br />
Tutti gli Uffici consolari devono essere in grado di accedere alla rete consolare del Ministero<br />
degli affari esteri.<br />
Tutti gli Uffici consolari devono disporre degli strumenti informatici necessari alla gestione e<br />
alla trasmissione dei modelli Cons01 elettronici in sostituzione di quelli cartacei;<br />
- SAIA.<br />
Accesso da parte di tutti i Comuni al sistema SAIA per ricevere e trasmettere tutte le<br />
informazioni necessarie allo svolgimento del processo.<br />
Nel momento di avvio della fase progettuale non è possibile prevedere se, in corrispondenza<br />
della data presunta di messa in esercizio del progetto stesso (fine anno 2007), questi prerequisiti<br />
potranno o meno essere presenti nella totalità dei casi.<br />
È più realistico ipotizzare che le due condizioni richieste si verificheranno solo in un arco di<br />
tempo più lungo.<br />
Per tale motivo si è proceduto anche alla progettazione di flussi alternativi al processo di<br />
gestione dell’archivio AIRE, compatibili con le esigenze transitorie. Al tempo stesso anche gli<br />
strumenti informatici di supporto alla gestione dell’AIRE dovranno essere utilizzabili in tale<br />
contesto transitorio;<br />
b) Validità amministrativa della copia elettronica dei certificati.<br />
L’utilizzo del modello Cons01 elettronico, in sostituzione del modello cartaceo, presuppone<br />
l’utilizzo della firma digitale da apporre sul modello elettronico. Il modello cartaceo originale,<br />
firmato dall’interessato, dovrà essere archiviato dall’Ufficio consolare.<br />
Prima di procedere alla realizzazione del progetto è necessario stabilire, pertanto, gli interventi<br />
normativi necessari per permettere la possibilità di acquisizione della firma elettronica. Dovrà,<br />
inoltre, essere stabilito chi e dove dovranno essere conservati gli atti originali con la traduzione<br />
certificata;<br />
c) Allineamento codici fiscali.<br />
La nuova procedura di gestione dell’archivio AIRE prevede che tutti i record presenti in archivio<br />
siano anche registrati nell’Indice nazionale delle anagrafi.<br />
L’Indice nazionale delle anagrafi consente di individuare le informazioni relative a ciascun<br />
cittadino, archiviate sui diversi sistemi, utilizzando come chiave univoca di accesso il codice<br />
fiscale.<br />
Attualmente solo il 38% circa degli iscritti AIRE ha un codice fiscale validato dall’Agenzia delle<br />
entrate.<br />
23
Affinché la soluzione proposta possa diventare operativa è necessario che tutti gli iscritti negli<br />
archivi comunali AIRE abbiano un proprio codice fiscale rilasciato e validato dall’Agenzia delle<br />
entrate.<br />
Per garantire l’allineamento dei codici fiscali relativi a tutti gli iscritti negli archivi AIRE è già in<br />
corso un processo che coinvolge il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate;<br />
d) Allineamento archivio INA.<br />
Il nuovo sistema di gestione dell’AIRE consentirà di mantenere allineate nel tempo le<br />
informazioni dell’INA con i dati registrati nell’archivio centrale AIRE.<br />
Affinché il processo si possa svolgere in maniera corretta sarà necessario che, al momento della<br />
messa in esercizio della soluzione, sia stato realizzato l’allineamento dei dati archiviati nell’INA.<br />
Quadro finanziario dell’Accordo.<br />
Il costo complessivo della realizzazione del progetto ammonta a Euro 2.900.000, di cui 900.000<br />
messi a disposizione dal Ministero dell’interno e la rimanente quota, pari a Euro 2.000.000, messi a<br />
disposizione dal <strong>Dipartimento</strong> per l’innovazione e le tecnologie.<br />
24
GLI INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA<br />
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA<br />
25<br />
di Antonio Naddeo *<br />
I temi della qualità della regolamentazione, della semplificazione amministrativa e, più in<br />
generale, l’obiettivo del miglioramento del rapporto amministrazioni–imprese–cittadini hanno<br />
costituito uno dei principali focus di attenzione del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica negli<br />
ultimi anni e hanno impegnato, in maniera continuativa, il Formez, attraverso attività di ricerca e<br />
approfondimento, interventi formativi, programmi di formazione/accompagnamento rivolti alle<br />
amministrazioni regionali e locali, ovvero realizzando una serie di interventi che, nella gran parte<br />
dei casi, hanno assunto le caratteristiche di un sostegno organico e programmato all’attuazione delle<br />
politiche di semplificazione.<br />
Tutti i contributi e gli interventi realizzati sono stati finalizzati a garantire una migliore<br />
funzionalità dell’apparato amministrativo per incrementare la competitività dei territori; regole<br />
semplici ed efficaci e procedure snelle, infatti, sono ancora oggi considerate tra le leve principali per<br />
dare nuovo slancio al sistema Paese.<br />
La semplificazione è, quindi, una priorità della riforma del sistema amministrativo italiano e<br />
come tale va affrontata, con un approccio integrato che, oltre a misurare l’efficacia degli interventi<br />
già realizzati, si proponga di affrontare i nodi critici rilevati e di definire ipotesi di intervento.<br />
Di volta in volta, la semplificazione è stata identificata con i singoli fini perseguiti dal<br />
legislatore: dal risparmio della spesa, al recupero di efficienza nell’azione della pubblica<br />
amministrazione, all’aumento della trasparenza dell’azione amministrativa. In realtà, ciò che<br />
emerge anche dall’esperienza è che la semplificazione, perché sia realmente efficace, non può<br />
essere vista come intervento episodico per il riassetto normativo, organizzativo o procedimentale,<br />
ma deve essere intesa come metodo e come filo conduttore, per garantire la trasformazione della<br />
pubblica amministrazione.<br />
Complessivamente, i diversi ambiti di studio e di intervento attivati hanno risposto<br />
prioritariamente alle seguenti finalità:<br />
• elaborare un bilancio qualitativo-quantitativo sulle principali trasformazioni subite dai<br />
procedimenti amministrativi, a partire dalla legge n. 241/1990;<br />
• sostenere il processo di qualificazione della regolazione pubblica nel quadro dell’esercizio delle<br />
nuove competenze legislative, da parte delle Regioni e delle funzioni amministrative da parte<br />
delle Autonomie Locali, contribuendo a far crescere la consapevolezza che il miglioramento<br />
della qualità della regolazione deve rappresentare una priorità per le amministrazioni del nostro<br />
paese;<br />
• sostenere i processi di semplificazione amministrativa, in considerazione delle indicazioni<br />
provenienti dall’Europa (che richiedono anche al nostro paese una riduzione degli oneri<br />
amministrativi a carico delle imprese del 25%, entro il 2012), del mutato quadro costituzionale e<br />
della riforma amministrativa in corso, partendo dalle esigenze delle imprese e dei cittadini e,<br />
quindi, dalla domanda di semplificazione di soggetti che sopportano il costo della regolazione<br />
amministrativa (imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni);<br />
• analizzare l’impatto della semplificazione amministrativa e dell’introduzione di innovazioni<br />
tecnologiche sui procedimenti e più in generale sulle modalità di svolgimento dell’attività<br />
amministrativa, approfondendo tutte le procedure e le modalità che possono portare verso una<br />
* Antonio Naddeo è capo <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica
digitalizzazione dei procedimenti e delle procedure (ovvero la progressiva eliminazione degli<br />
scambi cartacei tra gli uffici e le amministrazioni).<br />
Le attività del Formez in materia di qualità della regolazione e semplificazione sono state<br />
organizzate, in coerenza con gli indirizzi del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica e con le<br />
specifiche missioni assegnate all’Istituto.<br />
Esse possono essere classificate nelle seguenti aree di intervento:<br />
1. Azioni di semplificazione a favore delle imprese attraverso l’attivazione degli Sportelli Unici<br />
per le Attività Produttive (SUAP).<br />
Tra il 2000 e il 2004 il Formez ha, in particolare, attuato per conto del DFP l’Action Plan per lo<br />
Sportello Unico, con 340 interventi per 3000 comuni, per una popolazione di oltre 26 milioni di<br />
abitanti.<br />
E’ stato soprattutto questo accompagnamento, costantemente monitorato e valutato, che ha<br />
consentito la costituzione di sportelli unici – più volte riconosciuti dalla Commissione Europea<br />
come buona pratica della pubblica amministrazione italiana - nel 65% dei comuni italiani, per una<br />
popolazione che, però, supera il 79% della popolazione nazionale; 2.691 comuni non solo hanno<br />
istituito lo sportello, ma lo fanno funzionare a pieno regime e, in questi anni, hanno organizzato<br />
511.890 procedimenti, in tempi che, sebbene considerati ancora troppo lunghi dalle imprese, sono<br />
comunque inferiori a quelli previsti dalla attuale normativa.<br />
2. Azioni per sostenere la semplificazione normativa e amministrativa delle amministrazioni<br />
regionali e locali.<br />
Non si è trattato, in questo caso, di un intervento sistematico rivolto alla totalità delle<br />
amministrazioni regionali, ma di interventi puntuali che hanno interessato, da una parte il<br />
monitoraggio delle attività di semplificazione avviate dalle singole amministrazioni e dall’altro<br />
l’assistenza alle amministrazioni per la individuazione di strumenti e di percorsi per semplificare<br />
norme e procedimenti.<br />
Le analisi realizzate con riferimento al monitoraggio delle politiche di semplificazione – seppure<br />
ormai datate – sono comunque interessanti, perché mostrano la persistenza di un trade off tra<br />
autonomia e semplificazione. In sostanza, le amministrazioni regionali non hanno mostrato un<br />
significativo interesse (anche se si identificano forti differenziazioni tra le diverse amministrazioni)<br />
a semplificare la propria normativa; hanno operato, molto spesso, sulla scia di quanto promosso<br />
dall’amministrazione centrale attraverso la L. 241/90. Questa tendenza, tuttavia, nell’ultimo<br />
periodo, sembra essere in fase di inversione e ciò è dimostrato anche dall’interesse mostrato dalle<br />
amministrazioni regionali al Piano Nazionale per la Semplificazione.<br />
Molto interessante è risultata la collaborazione con l’OLI-Osservatorio Legislativo<br />
Interregionale, perché ha consentito non solo di approfondire e di comparare alcune interventi di<br />
semplificazione attuati dalle diverse amministrazioni regionali ma, soprattutto ha permesso di<br />
sviluppare il confronto e il benchmark tra le amministrazioni.<br />
Una segnalazione, infine, merita il progetto che il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica sta<br />
realizzando, con il coordinamento del Formez, in collaborazione con il Ministero dell’interno per la<br />
semplificazione di alcuni aspetti della complessa procedura relativa alla produzione della<br />
certificazione antimafia.<br />
3. Azioni per sostenere l’introduzione dell’Analisi di Impatto della Regolazione nelle<br />
amministrazioni regionali.<br />
Il Formez, a partire dal 2002, ha collaborato con amministrazioni regionali di diverse aree del<br />
paese per individuare le modalità e gli strumenti più efficaci per l’introduzione dell’AIR-Analisi di<br />
Impatto della Regolazione, nell’attività di regolazione.<br />
Sono state realizzate delle vere e proprie sperimentazioni, a conclusione di attività di<br />
formazione-intervento che hanno coinvolto oltre 200 funzionari provenienti da 16 amministrazioni<br />
regionali.<br />
26
Le attività di assistenza/accompagnamento alle amministrazioni regionali sono in fase di<br />
conclusione, per quanto riguarda i programmi direttamente promossi dal <strong>Dipartimento</strong> della<br />
funzione pubblica, ma, sicuramente, il tema merita ancora attenzione se si vuole raggiungere<br />
l’obiettivo di un utilizzo generalizzato di tecniche di analisi di impatto della regolamentazione<br />
(eventualmente semplificate) nelle amministrazioni regionali. Per le Regioni del Mezzogiorno i<br />
programmi operativi nazionali e regionali predisposti (e ormai tutti in via di approvazione) per il<br />
nuovo ciclo di programmazione offrono, a tale proposito, interessanti opportunità.<br />
4. Analisi della domanda di semplificazione da parte dei cittadini e delle imprese e<br />
monitoraggio delle azioni di semplificazione.<br />
Le attività più significative realizzate in quest’ambito hanno interessato:<br />
• monitoraggio delle azioni di semplificazione (per quanto riguarda l’attivazione e la funzionalità<br />
dei SUAP in primo luogo);<br />
• analisi della domanda di semplificazione da parte dei cittadini e delle imprese, con l’obiettivo di<br />
individuare una vera e propria “agenda di priorità” per le semplificazioni da avviare.<br />
I Piani Operativi, sia quelli nazionali che quelli regionali, in particolare quelli che interessano le<br />
regioni del Mezzogiorno prevedono azioni di assistenza e di accompagnamento alla institutional<br />
capacity building, finalizzati a perseguire la semplificazione normativa e amministrativa,<br />
soprattutto per garantire la trasparenza della procedure e la legalità delle procedure d’appalto.<br />
Il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica sarà sicuramente impegnato in queste attività, che<br />
andranno coordinate e integrate nell’ambito dei piani regionali di semplificazione.<br />
27
IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA NELLA<br />
PROGRAMMAZIONE 2007-2013<br />
Il processo di programmazione 2007-2013.<br />
28<br />
di Paola Paduano *<br />
Il processo di programmazione dei fondi strutturali per il settennio 2007-2013 ha avuto inizio, in<br />
Italia, con l’intesa sulle “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-<br />
2013”, sancita in sede di Conferenza Unificata del 3 febbraio 2005. In quell’occasione Stato,<br />
Regioni e Province Autonome, Enti locali, con l’impulso delle parti economiche e sociali, nel<br />
definire gli indirizzi per la redazione del Quadro strategico nazionale (previsto formalmente dall’art.<br />
27 del Regolamento generale 1 sui Fondi strutturali europei), hanno deciso di rafforzare e<br />
consolidare l'unificazione della programmazione, comunitaria e nazionale, delle politiche regionali<br />
e di realizzare un più forte raccordo di queste con le politiche nazionali ordinarie. Il processo per<br />
l’elaborazione del QSN si è articolato in tre fasi: la valutazione dei risultati ottenuti nella<br />
programmazione 2000-2006 e la definizione, da parte di ciascuna Amministrazione centrale,<br />
Regione e Provincia Autonoma, delle rispettive strategie di intervento; il confronto strategico tra<br />
Amministrazioni centrali e regionali su obiettivi, priorità e modalità di attuazione del QSN; la<br />
redazione finale del Quadro strategico nazionale. In tutte le fasi è stato realizzato un forte confronto<br />
con il partenariato economico-sociale e con le rappresentanze degli Enti locali.<br />
Sulla base di questi orientamenti e secondo quanto stabilito dall’Intesa, nel corso del 2005,<br />
Amministrazioni centrali, Regioni e Province Autonome, con il contributo istituzionale e del<br />
partenariato economico e sociale, hanno predisposto i rispettivi documenti strategici preliminari: il<br />
Documento Strategico Preliminare Nazionale (DSPN), a cura delle Amministrazioni centrali; il<br />
Documento Strategico del Mezzogiorno (DSM) e i Documenti Strategici regionali (DSR), a cura<br />
delle Amministrazioni regionali.<br />
Fonte: Elaborazione <strong>Dipartimento</strong> per le politiche di sviluppo e coesione<br />
* Paola Paduano è direttore Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.<br />
1 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul<br />
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
Nel corso del 2006 ha avuto luogo il confronto fra Amministrazioni centrali, Regioni,<br />
Autonomie Locali ed esponenti del partenariato economico e sociale sulle analisi e le prime ipotesi<br />
contenute nei documenti preliminari. Questo confronto si è sviluppato attorno ad otto aree tematiche<br />
di intervento 2 , identificate a partire da quanto era emerso nei documenti preliminari. Agli otto<br />
Tavoli tematici che sono stati a tal fine costituiti, si è affiancato il lavoro di approfondimento e<br />
sintesi di dieci Gruppi tecnici di partenariato istituzionale 3 , su temi cosiddetti “orizzontali”, che<br />
hanno direttamente contribuito alla stesura del Quadro, per le parti di specifico interesse.<br />
Fonte: Elaborazione <strong>Dipartimento</strong> per le politiche di sviluppo e coesione<br />
Il confronto, nella sua fase di avvio, è stato anche orientato dagli esiti dell’incontro con la<br />
Commissione europea sull’impostazione del Quadro Strategico Nazionale.<br />
Con il rilascio della bozza tecnico – amministrativa del Quadro, del 20 Aprile 2006, sono<br />
terminate le prime due fasi del percorso.<br />
Nei mesi successivi dello stesso anno, il completamento delle istruttorie tecniche cui hanno<br />
partecipato tutte le componenti del partenariato istituzionale ed economico sociale è stato<br />
supportato anche dagli esiti del primo incontro informale con la Commissione europea (giugno<br />
2006).<br />
Tali istruttorie sono state anche orientate dalle valutazioni politiche che hanno indirizzato il<br />
lavoro della stesura finale del Quadro, ed hanno trovato definitiva formalizzazione con<br />
l’approvazione da parte del CIPE, il 22 dicembre 2006, previo parere favorevole della Conferenza<br />
Unificata del 21 dicembre 2006, nel corso della quale solo la Regione Siciliana ha espresso parere<br />
contrario. Alla stessa data, si è provveduto all’invio del Quadro alla Commissione europea, ai sensi<br />
2 Ricerca e Istruzione, Formazione, Territorio; Ricerca e innovazione, Banche e aiuti di Stato, Territorio; Ambiente, Risorse naturali e<br />
culturali, Mercato dei servizi, Territorio; Servizi sociali, Inclusione Sicurezza e legalità; Reti/collegamenti, Territorio; Mercato del<br />
Lavoro, Sistemi produttivi, Sviluppo locale; Città, Sistemi produttivi; Internazionalizzazione e attrazione investimenti..<br />
3 Il processo unitario di programmazione FAS-FS; Il partenariato economico-sociale; Cooperazione-Obiettivo 3; Obiettivi di servizio:<br />
l’ipotesi di fissarli per alcuni servizi essenziali; Valutazione; Capacity building e premialità, assistenza tecnica e azioni di sistema;<br />
Monitoraggio e controllo; il circuito finanziario e di progettazione; Il collegamento tra politica regionale e gli altri programmi comunitari;<br />
Mercato interno e concorrenza.<br />
29
dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, allo scopo di garantire l’approccio<br />
comune richiesto dallo stesso Regolamento. Sulla base degli esiti dell’interlocuzione informale<br />
sviluppata con la Commissione europea con la partecipazione delle Regioni e delle<br />
Amministrazioni centrali interessate, il testo del Quadro ha recepito le integrazioni e le modifiche<br />
concordate ed è stato oggetto, nella sua versione definitiva, del confronto finale con tutti gli<br />
esponenti del partenariato istituzionale ed economico sociale, conclusosi nella riunione del 2 marzo<br />
2007.<br />
Nel corso del negoziato formale con la Commissione europea, svoltosi nel mese di maggio 2007,<br />
il testo del Quadro è stato definitivamente assestato e la versione finale è stata inviata alla<br />
Commissione europea il 12 giugno 2007.<br />
Il processo di elaborazione del QSN è terminato con la Decisione del 13 luglio 2007, n. 3329,<br />
con cui la Commissione europea ha approvato il Quadro Strategico Nazionale.<br />
Fonte: Elaborazione <strong>Dipartimento</strong> per le politiche di sviluppo e coesione<br />
Il QSN, che stabilisce obiettivi, priorità e regole della politica regionale di sviluppo e orienta la<br />
programmazione operativa e l’attuazione delle diverse fonti di finanziamento della politica<br />
regionale per il periodo 2007-2013, è quindi il frutto di un processo di approfondimento e<br />
condivisione che ha visto coinvolte tutte le istituzioni regionali, molteplici Amministrazioni<br />
centrali, i rappresentanti del partenariato economico e sociale e la stessa Commissione europea nei<br />
tempi e con le modalità sopraindicate.<br />
La strategia del QSN è articolata in 10 priorità:<br />
Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane<br />
Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la<br />
competitività<br />
Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo<br />
Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale<br />
30
Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo<br />
Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità<br />
Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione<br />
Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani<br />
Priorità 9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse<br />
Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci<br />
Gli obiettivi e le priorità delineate nel QSN saranno perseguiti attraverso l’attuazione di<br />
Programmi Operativi (PO), Regionali, Nazionali ed Interregionali, che declinano le priorità<br />
strategiche per settori, tenendo conto delle specificità dei singoli territori.<br />
Nel ciclo di programmazione 2007-2013, l’Italia ha predisposto n. 66 Programmi Operativi, di<br />
cui n. 42 finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 24 finanziati dal Fondo<br />
Sociale Europeo (FSE).<br />
Con l’attuazione del QSN 2007-2013, attraverso strumenti di politica regionale, si vuole<br />
contribuire in maniera significativa alla ripresa della competitività e della produttività dell’intero<br />
Paese e, in particolare, alla riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno,<br />
attraverso il miglioramento dei servizi collettivi e delle competenze, una maggiore concorrenza dei<br />
mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l’innovazione<br />
pubblica e privata.<br />
Caratteri distintivi della politica regionale e precondizioni per la sua stessa efficacia sono<br />
l’intenzionalità dell’obiettivo territoriale e l’aggiuntività. Sono questi i tratti che differenziano la<br />
politica regionale dalla politica ordinaria. Entrambe le politiche condividono l’attenzione<br />
all’articolazione territoriale, nell’ambito di un respiro strategico nazionale; entrambe sono<br />
programmate e gestite dal Centro o dalle Regioni; ma diverse sono le finalità perseguite, come<br />
diversi sono i canali di finanziamento. A differenza della politica ordinaria, che persegue i propri<br />
obiettivi senza considerare le differenze nei livelli di sviluppo, come se tutti i territori interessati<br />
fossero caratterizzati da condizioni ordinarie, la politica regionale di sviluppo, nascendo dalla piena<br />
considerazione di tali differenze, è specificatamente diretta a garantire che gli obiettivi di<br />
competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e soprattutto da quelli che presentano<br />
maggiori squilibri economico-sociali.<br />
Questi caratteri di intenzionalità e aggiuntività rispondono alle disposizioni del Trattato<br />
dell’Unione Europea e, per l’Italia, della Costituzione (art. 119, comma 5). Entrambe prevedono<br />
politiche e interventi esplicitamente volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali, da<br />
realizzare in specifiche aree territoriali, e da finalizzare con risorse espressamente dedicate che si<br />
“aggiungono” agli strumenti ordinari di bilancio.<br />
Un ulteriore elemento che è stato considerato nell’elaborazione del piano consiste nel legame<br />
esistente tra politica ordinaria e regionale. L’esperienza di questi ultimi anni ha, infatti, chiaramente<br />
dimostrato come l’efficacia della politica regionale dipenda dal mantenimento di una piena<br />
distinzione, sul piano finanziario e programmatico, dalla politica ordinaria, ma richieda al<br />
contempo, una forte integrazione reciproca attorno a comuni obiettivi di competitività.<br />
Il ruolo del <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>.<br />
Nell’ambito del processo di programmazione 2007-2013, l’Ufficio per la Formazione del<br />
Personale Pubbliche Amministrazioni (UFPPA) ha partecipato ai lavori preparatori che hanno<br />
portato alla elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, attraverso la predisposizione<br />
di un proprio documento strategico e di contributi per la redazione del Documento strategico<br />
preliminare nazionale (DSPN), la partecipazione attiva e costante al confronto partenariale fra<br />
31
amministrazioni centrali e regionali 4 , esponenti del partenariato istituzionale e di quello economico<br />
e sociale per la definizione dello stesso QSN, sottolineando in ogni circostanza l’importanza<br />
dell’azione di rafforzamento delle capacità istituzionali per favorire il raggiungimento degli<br />
obiettivi individuati. Sin dalla fase preparatoria, il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica è stato<br />
portatore della necessità di enfatizzare l’importanza del rafforzamento della capacità amministrativa<br />
inteso come obiettivo trasversale prioritario che, investendo qualsiasi settore di attività, costituisce<br />
una vera e propria policy da perseguire per assicurare la competitività dei singoli territori e del<br />
sistema paese nel suo complesso.<br />
Una delle priorità indicate dal QSN è quella della Governance e capacità istituzionali. Ciò<br />
significa che avverrà una forte concentrazione di investimenti sulla capacità di crescita delle<br />
amministrazioni perché solo dalla loro efficienza e dalla loro capacità innovativa dipenderà buona<br />
parte della competitività del sistema paese. In tale ambito, gli interventi previsti nel QSN, che<br />
perseguono gli stessi obiettivi e indirizzi delineati nei vari documenti programmatici del Ministro<br />
per le riforme e le innovazioni nella pa, costituiscono il risultato di un intenso raccordo avvenuto in<br />
fase di programmazione tra i Ministri delle amministrazioni competenti della Programmazione<br />
2007-2013 (Ministero per lo sviluppo economico e Ministero del lavoro e della previdenza sociale)<br />
ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pa.<br />
In virtù del ruolo istituzionale e dell’impegno del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica –<br />
UFPPA, nonché dell’azione di coordinamento del Capo <strong>Dipartimento</strong>, il DFP è stato individuato,<br />
nell’ambito del QSN, tra i referenti istituzionali per il rafforzamento dell’efficienza e della capacità<br />
amministrativa necessario a conseguire gli obiettivi della strategia delineata dal QSN e, in<br />
particolare, della Priorità 10 “Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed<br />
efficaci”.<br />
Tale riconoscimento si è concretizzato nell’individuazione del <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong><br />
<strong>Pubblica</strong>–UFPPA quale Organismo Intermedio 5 (e beneficiario 6 ) per il PON “Governance e<br />
assistenza tecnica” (FESR) e per il PON “Governance e azioni di sistema” (FSE) nell’ambito<br />
dell’Obiettivo “Convergenza”, e beneficiario per il PON “Azioni di sistema” (FSE) nell’ambito<br />
dell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”.<br />
Relativamente al PON “Governance e assistenza tecnica” (FESR) 7 a titolarità del Ministero dello<br />
Sviluppo Economico, il DFP-UFPPA, con convenzione dell’11 ottobre 2007, è stato delegato<br />
dall’Autorità di Gestione per l’attuazione di due linee di attività dell’Asse II “Azioni per il<br />
rafforzamento delle pubbliche amministrazioni”. In tale ambito, il DFP realizzerà interventi<br />
finalizzati a rafforzare le strutture operative e le competenze nella pubblica amministrazione<br />
(Obiettivo operativo II.4) e ad accrescere l’efficacia, la trasparenza, l’innovazione e la capability<br />
dell’Amministrazione pubblica (Obiettivo operativo II.5 - E.T.I.C.A. nel Sud).<br />
L’Obiettivo operativo II.4 (Rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella<br />
<strong>Pubblica</strong> Amministrazione) tende a potenziare gli sforzi per rendere funzionale la riorganizzazione<br />
della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione - a livello centrale e locale - all’obiettivo di accrescere la<br />
produttività del sistema Paese, prefigurando un processo – normativo ed operativo - essenzialmente<br />
proteso all’innalzamento della qualità dei servizi.<br />
4<br />
Nel corso del 2006-2007 il DFP-UFPPA ha partecipato a sei Tavoli tematici (Ricerca e Istruzione, Formazione, Territorio; Ambiente,<br />
Risorse naturali e culturali, Mercato dei servizi, Territorio; Servizi sociali, Inclusione Sicurezza e legalità; Mercato del Lavoro, Sistemi<br />
produttivi, Sviluppo locale; Città, Sistemi produttivi; Internazionalizzazione e attrazione investimenti) ed a due gruppi tecnici di<br />
partenariato istituzionale (Obiettivi di servizio: l’ipotesi di fissarli per alcuni servizi essenziali; Capacity building e premialità, assistenza<br />
tecnica e azioni di sistema;)<br />
5<br />
L’Organismo intermedio è “qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di<br />
gestione è […] o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni” (Reg. (CE) n.<br />
1083/2006, art. 2, comma 6).<br />
6<br />
Un beneficiario è “un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e attuazione delle<br />
operazioni […]” (Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 2, comma 4).<br />
7<br />
Adottato dalla Commissione europea con Decisione n. 3982 del 17.08.2007.<br />
32
L’Obiettivo operativo II.5 (E.T.I.C.A. nel Sud) è volto a migliorare l’efficienza e la trasparenza<br />
delle Pubbliche Amministrazioni operanti nell’Obiettivo Convergenza 2007-2013, anche al fine di<br />
rafforzare, nel tessuto socio economico, la percezione di legalità, favorendo processi virtuosi per lo<br />
sviluppo e l’attrattività dei territori.<br />
Relativamente al PON “Governance e assistenza tecnica” (FSE) 8 a titolarità del Ministero del<br />
Lavoro e della Previdenza Sociale, il DFP - UFPPA è Organismo Intermedio per l’attuazione<br />
dell’Asse E “Capacità istituzionale”, attraverso cui perseguirà l’obiettivo di accrescere<br />
l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione pubblica, di migliorare la cooperazione<br />
interistituzionale e le capacità negoziali, con specifico riferimento al settore del partenariato<br />
pubblico-privato (PPP), di elevare gli standard dei servizi pubblici e di rafforzare ed integrare il<br />
sistema di Governance ambientale. Nel mese di gennaio 2008, l’Autorità di gestione del PON e<br />
l’UFPPA hanno avviato il processo di programmazione operativa di dettaglio delle attività che<br />
l’Organismo intermedio intende perseguire nel periodo 2007-2013, che confluirà in un apposito atto<br />
di delega per le funzioni di gestione e controllo per gli obiettivi specifici individuati.<br />
L’importante ruolo del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica per il rafforzamento dell’efficienza<br />
amministrativa per il 2007-2013, in continuità con quanto già realizzato nei procedenti periodi di<br />
programmazione 1994-1999 e 2000-2006, viene riconosciuto anche dalla Commissione europea<br />
nella decisione di approvazione del QSN. Infatti, le azioni volte a perseguire l’obiettivo del<br />
rafforzamento della capacità amministrativa saranno “programmate a livello nazionale e vedranno<br />
impegnati, come autorità di gestione a livello nazionale, le due amministrazioni capofila di fondo<br />
(Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), con<br />
l’interlocuzione del coordinamento unitario a livello territoriale in tutte le Regioni e l’eventuale<br />
supporto del <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>” (Allegato IV della Decisione della<br />
Commissione del 13 luglio 2007, n. 3329).<br />
Gli ambiti di intervento del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica.<br />
Gli interventi che il DFP - UFPPA intende realizzare con i diversi strumenti finanziari<br />
disponibili (FESR, FSE e FAS), con particolare attenzione alle quattro regioni dell’Obiettivo<br />
Convergenza e alle restanti regioni del Mezzogiorno, saranno volti a contribuire al perseguimento<br />
degli obiettivi della strategia delineata nel Quadro Strategico Nazionale, come previsto nella Priorità<br />
10, rafforzando la capacità delle Amministrazioni di programmare, attuare e valutare gli interventi<br />
nonché di produrre beni pubblici (legalità, sicurezza, correttezza e imparzialità dell’azione<br />
amministrativa, certezza e prevedibilità dell’agire pubblico) e di promuovere e realizzare servizi<br />
collettivi di qualità.<br />
L’obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa, pertanto, verrà perseguito dando<br />
piena attuazione, secondo le specificità dei singoli ordinamenti regionali, al principio di<br />
sussidiarietà in modo da promuovere la Governance multilivello e di settore nonché le forme più<br />
avanzate di partenariato pubblico-privato già sperimentate nel corso del ciclo di programmazione<br />
2000-2006.<br />
Il percorso di rafforzamento elaborato dal <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica avrà sia obiettivi<br />
di rafforzamento di breve e medio termine delle attività di carattere programmatico, tecnico e<br />
amministrativo con cui le Amministrazioni attuano e gestiscono i programmi di sviluppo (supporto<br />
e accompagnamento tecnico temporaneo per la durata dei programmi), sia obiettivi di rafforzamento<br />
stabile e strutturale delle capacità e delle competenze tecniche nel medio e nel più lungo periodo<br />
(promozione dell’innovazione amministrativa organizzativa e procedimentale e qualificazione delle<br />
risorse umane interne e da internalizzare).<br />
8 Adottato dalla Commissione europea con Decisione n. 5761 del 21.11.07.<br />
33
Nell’ambito dell’obiettivo operativo II.4 del PON Governance e assistenza tecnica (FESR), che<br />
mira ad assicurare, per il tramite delle Amministrazioni centrali competenti, un supporto<br />
specialistico alle Regioni su temi nodali, dove maggiore deve essere l’integrazione tra i diversi<br />
livelli di governo, l’UFPPA ha già avviato un’intensa attività finalizzata ad un rafforzamento<br />
strutturale delle competenze delle pubbliche amministrazioni che operano per il conseguimento<br />
degli obiettivi del QSN, condividendo, con le Regioni interessate, l’Autorità di gestione e le<br />
Amministrazioni centrali coinvolte, scelte e modalità attuative. Gli ambiti di intervento riguardano,<br />
al momento, le politiche di mainstream (pari opportunità e ambiente); le azioni volte alla<br />
accelerazione e al rafforzamento delle attività di recepimento della normativa comunitaria; il<br />
supporto al monitoraggio delle analisi ed interventi promossi dalla politica ordinaria nel<br />
perseguimento degli obiettivi di Lisbona più rilevanti ai fini dell’attuazione del QSN; le politiche<br />
per l’internazionalizzazione; l'adeguamento/aggiornamento degli strumenti di programmazione, gli<br />
ambiti che riguardano la sussidiarietà verticale, funzionale ed orizzontale all'interno della <strong>Pubblica</strong><br />
Amministrazione.<br />
Gli ambiti di intervento riconducibili a queste tematiche prioritarie, così come altri ambiti di<br />
interesse delle Regioni, saranno concordati all’interno del Comitato di indirizzo ed attuazione del<br />
PON (che costituisce a livello strategico la sede naturale nella quale definire il quadro dei<br />
fabbisogni espressi dalle Regioni) e saranno definiti in modo tale da assicurare la coerenza con il<br />
QSN e con gli altri Programmi Operativi attraverso i quali si attua la strategia del QSN, e, in<br />
particolare, con le azioni di sistema portate avanti nel PON Governance e Azioni di Sistema (FSE).<br />
Il DFP - UFPPA, avendo funzione di Organismo Intermedio sia per il Programma Operativo<br />
“Governance e Assistenza Tecnica“ (FESR) sia per il Programma Operativo “Governance e Azioni<br />
di Sistema” (FSE), assicurerà la necessaria integrazione e il coordinamento tra i due Programmi.<br />
Nella scelta degli ambiti nei quali si realizzerà l’azione di supporto tecnico, l’UFPPA garantirà,<br />
dunque, una concentrazione degli interventi su specifiche tematiche e/o competenze, la necessaria<br />
flessibilità in relazione alle esigenze che si manifestano nelle diverse fasi di attuazione del<br />
Programma e la non sovrapposizione con altri Programmi o con le attività che rientrano nelle<br />
funzioni istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni centrali.<br />
Un elemento particolarmente innovativo che l’UFPPA intende promuovere nell’attuazione degli<br />
interventi di assistenza tecnica consiste nel tentativo di coniugare azioni di politica regionale,<br />
comunitaria e nazionale, con la politica ordinaria, coerentemente con la strategia del QSN. In tale<br />
prospettiva l’UFPPA sta ponendo in essere azioni concrete che garantiscano un’effettiva<br />
integrazione tra le diverse fonti di finanziamento, assicurando la non sovrapposizione con altri<br />
Programmi o con le attività che rientrano nelle funzioni istituzionalmente svolte dalle<br />
Amministrazioni centrali.<br />
Relativamente alle azioni di sistema che il DFP - UFPPA intende porre in essere attraverso i due<br />
PON a valere sul Fondo sociale europeo (PON Governance e azioni di sistema per l’obiettivo<br />
Convergenza e PON Azioni di sistema per l’obiettivo Competitività regionale e occupazione), esse<br />
saranno programmate sulla base di un approccio “per policy”, concentrando l’intervento su priorità<br />
rigorosamente selezionate in funzione della strategia complessiva e dei fabbisogni espressi dalle<br />
Regioni. La programmazione esecutiva, l’organizzazione e l’attuazione degli interventi di sistema,<br />
ancora in fase di elaborazione, risponderà a criteri di verifica e valutazione dei fabbisogni prioritari<br />
e mirati in termini di deficit strutturali di capacità da colmare, nel quadro di un processo di<br />
programmazione e di condivisione improntato a una cooperazione istituzionale multilivello. Sotto il<br />
profilo dell’attuazione e al fine di assicurare condizioni di efficienza e rendicontabilità<br />
(accountability) in termini di risultati da conseguire, le azioni saranno attuate, ai diversi livelli,<br />
attraverso strumenti e modalità che realizzino condizioni adeguate di cooperazione istituzionale e<br />
operativa (anche attraverso forme di gemellaggio per il trasferimento di modelli, procedure e<br />
sistemi organizzativi di eccellenza su tematiche specifiche relative alle politiche di sviluppo<br />
regionale).<br />
34
Il DFP – UFPPA intende, inoltre, contribuire a migliorare l’azione amministrativa e la qualità<br />
degli interventi e dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni incidendo sia sulle procedure<br />
utilizzate, semplificandole in vista di una maggiore trasparenza, sia sulla capacità di committenza<br />
della PA, sviluppando modelli e strumenti a supporto delle principali attività delle Amministrazioni.<br />
Particolare rilevanza riveste l’area della semplificazione che rappresenta, in qualche misura, il<br />
terreno sul quale è possibile sperimentare una dimensione pragmatica della quale il sistema ha<br />
sempre più bisogno per garantire competitività e qualità dei servizi, fornendo risultati evidenti e<br />
percepibili. Gli interventi che si intendono realizzare puntano a migliorare, in modo prototipale e<br />
trasferibile, le competenze delle amministrazioni della gestione, nell’attuazione e nel controllo degli<br />
investimenti e, al tempo stesso, ad innalzare il livello di trasparenza dell’azione pubblica, riducendo<br />
gli spazi discrezionali.<br />
Nel corso dell’intervento sono stati sottolineati alcuni ambiti di intervento di capacity building<br />
che il DFP ritiene strategici per contribuire ad elevare la crescita della capacità amministrativa delle<br />
PPAA: rafforzamento della cooperazione istituzionale e del partenariato pubblico privato,<br />
sviluppo/internalizzazione di competenze, innovazione, servizi, etc. Particolare attenzione va posta<br />
alla cooperazione interistituzionale, alla Governance e al partenariato pubblico-privato, che<br />
costituisce un elemento su cui il DFP intende concentrare i propri sforzi. In particolare, i nuovi<br />
assetti organizzativi e la ripartizione delle funzioni ai diversi livelli di governo, mediante rapporti<br />
paritari e non più subordinati, richiedono un impegno da parte degli attori del cambiamento verso<br />
un rafforzamento della cooperazione istituzionale e del partenariato pubblico privato in un’ottica di<br />
Governance del sistema. In tale prospettiva, il DFP sostiene interventi volti a favorire lo sviluppo<br />
della capacità di dialogo tra amministrazioni e tra amministrazioni e società civile, per la ricerca di<br />
soluzioni condivise che siano quanto più vicine possibili ai bisogni del territorio e dei cittadini.<br />
35
DOCUMENTI<br />
Palazzo Vidoni<br />
Prospetto su via del Sudario.<br />
Incisione di G.B. Piranesi (1748).
PROTOCOLLO D’INTESA<br />
tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
e il presidente della Provincia autonoma di Trento per la promozione<br />
della società dell’informazione e dell’innovazione digitale<br />
Il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il presidente della<br />
Provincia autonoma di Trento<br />
visti<br />
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche<br />
amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione<br />
di attività di interesse comune;<br />
- l’articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente le<br />
modalità di realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni;<br />
- le linee strategiche “Verso il sistema nazionale di e-government” del ministro per le Riforme e le<br />
innovazioni nella pubblica amministrazione;<br />
- la direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità<br />
dell’attività negoziale;<br />
- il “Programma di sviluppo provinciale per la XIII legislatura” della Provincia autonoma di<br />
Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n 1046 del 29 maggio 2006 che ha<br />
recepito le linee tracciate in detto piano per la realizzazione dell'e-government provinciale;<br />
- il progetto provinciale “La società dell’informazione” approvato con deliberazione della Giunta<br />
provinciale n. 2390 del 15 ottobre 2004;<br />
- il piano di e-government della Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione della<br />
Giunta provinciale n. 1038 dd. 17.5.2002;<br />
- il piano degli investimenti del sistema informativo elettronico provinciale approvato con<br />
deliberazione della Giunta provinciale n. 1480 del 02 luglio 2004 e successive modifiche ed<br />
integrazioni;<br />
considerato che<br />
- l’azione del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per la<br />
modernizzazione della P.A. ha l’obiettivo, attraverso le linee strategiche individuate dal<br />
documento programmatico “verso il sistema nazionale di e-government”, di realizzare in<br />
particolare l’interoperabilità e la piena cooperazione tra le amministrazioni, nonché quello di<br />
costruire la cittadinanza digitale promovendo l’e-democracy e superando il digital divide;<br />
- l’azione del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per favorire<br />
la competitività delle imprese e la crescita dell’industria dell’ICT, si realizza anche attraverso<br />
misure di supporto alla produzione di software, incentrate sulla promozione, incentivazione e<br />
sostegno alla innovazione di prodotto, la qualificazione della domanda e la valorizzazione di<br />
approccio di tipo open source per favorire lo scambio di esperienze e lo sviluppo collaborativo<br />
tra PA centrale e locale;<br />
- il processo di riforma della pubblica amministrazione si realizza anche attraverso l’attuazione dei<br />
principi di semplificazione, snellimento, decentramento amministrativo, cooperazione e<br />
collaborazione, che coinvolgono i diversi livelli amministrativi;<br />
39
- l’innovazione tecnologica deve essere considerata uno strumento della più generale innovazione<br />
di sistema della pubblica amministrazione;<br />
- per convergere verso un sistema nazionale di e-government è fondamentale che tutte le strutture<br />
nazionali e locali della pubblica amministrazione alle quali sono affidate missioni ed azioni per<br />
lo sviluppo dell’innovazione siano componenti organiche di una rete di collaborazione, con ruoli<br />
distinti e responsabilità ben definite e cooperanti;<br />
- le esperienze provinciali finora maturate, il livello dei servizi erogati sul territorio ed i progetti di<br />
innovazione possono arricchirsi con processi di cooperazione interistituzionale organizzativa e<br />
tecnologica, nonché attraverso l’adozione di strategie comuni che rispondano alla caratteristica<br />
di essere iniziative di ampio respiro basate su esigenze diffuse;<br />
- le parti hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione organizzativa in grado di conferire<br />
ulteriore impulso e snellezza al processo tecnico-amministrativo di sviluppo telematico,<br />
informatico ed informativo delle singole amministrazioni e del territorio.<br />
ritenuto opportuno<br />
creare sinergie e favorire esperienze di condivisione e riutilizzo di soluzioni organizzative e<br />
tecnologiche nell’ottica dell’economia e del miglioramento continuo nell’ambito della società<br />
dell’informazione e dell’innovazione digitale,<br />
convengono quanto segue.<br />
Art. 1<br />
Premesse<br />
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.<br />
Art. 2<br />
Finalità ed obiettivi<br />
Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto alla<br />
promozione della società dell’informazione e dell’innovazione digitale nella pubblica<br />
amministrazione e nei settori della sanità elettronica, della scuola e dell’università.<br />
Le parti, nell’ambito delle proprie competenze, intendono perseguire lo scambio di esperienze e la<br />
promozione di iniziative comuni nei seguenti ambiti:<br />
- organizzativi: per il confronto sui modelli organizzativi e sulle metodologie di gestione di<br />
progetti strategici di innovazione digitale, nonché per la diffusione di metodi e di soluzioni<br />
innovative;<br />
- applicativi: per lo scambio di know-how e di soluzioni individuate per le varie problematiche<br />
applicative e la ricerca delle sinergie più opportune;<br />
- tecnologici: per il raffronto sulle tecnologie utilizzate nei progetti di innovazione digitale, con<br />
particolare attenzione ai modelli, alle norme tecniche, regolamenti e standard per abilitare in<br />
sicurezza, l’interoperabilità e la cooperazione applicativa ovvero la condivisione, l’integrazione<br />
e la circolarità del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni, nonché per la<br />
collaborazione nella ricerca e la diffusione di piattaforme, ambienti di sviluppo e di formazione.<br />
In particolare la Provincia autonoma di Trento si impegna a mettere a disposizione i modelli, le<br />
esperienze ed i risultati di innovazione prodotti ed ottenuti nell’ambito del progetto LEGO<br />
(Laboratorio di interoperabilità ed e-government) quale punto di incontro e luogo di raccordo per le<br />
diverse iniziative di sperimentazione e di innovazione nell’ambito dell’interoperabilità e dell’e-<br />
40
government, istituito per iniziativa del Centro per la ricerca scientifica e tecnologica della<br />
Fondazione Bruno Kessler di Trento.<br />
Art. 3<br />
Attuazione e monitoraggio<br />
Per l’attuazione della presente intesa, le parti operano in modo coordinato avvalendosi delle proprie<br />
strutture, che, allo scopo, possono provvedere alla stipula di appositi accordi per la realizzazione di<br />
specifiche attività che di comune accordo si vogliano intraprendere.<br />
Per l’identificazione, l’attuazione e il monitoraggio delle attività di cui al precedente comma, è<br />
istituito un tavolo tecnico, composto da quattro membri pariteticamente designati.<br />
Art. 4<br />
Risorse finanziarie<br />
Il presente protocollo non comporta oneri economici diretti. Gli eventuali oneri derivanti dalle<br />
specifiche attività che di comune accordo le parti vorranno intraprendere saranno previsti nei<br />
rispettivi accordi di cui all’articolo 3, comma 1.<br />
Art. 5<br />
Comunicazione e promozione<br />
Le parti pubblicizzeranno congiuntamente le cooperazioni che verranno attuate nonché i risultati<br />
conseguiti con apposite azioni di comunicazione e promozione.<br />
Art. 6<br />
Durata<br />
Il presente protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le parti si<br />
riservano la facoltà di rinnovo.<br />
Roma, 2 ottobre 2007.<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
Lorenzo Dellai, presidente della Provincia autonoma di Trento<br />
41
PROTOCOLLO D’INTESA<br />
tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il<br />
presidente della Corte dei conti per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi<br />
informativi della Corte dei conti<br />
Il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il presidente della<br />
Corte dei conti<br />
Visti<br />
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolamenta la possibilità per le pubbliche<br />
amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di<br />
attività di interesse comune;<br />
- il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;<br />
- la legge 14 gennaio 1994, n. 19 istitutiva delle sezioni giurisdizionali regionali;<br />
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della<br />
Corte dei conti;<br />
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi<br />
automatizzati delle amministrazioni pubbliche;<br />
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti,<br />
dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o<br />
telematici;<br />
- il d.P.r. 13 febbraio 2001, n. 123, regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti<br />
informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle<br />
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;<br />
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale<br />
aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159;<br />
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 14 giugno 2006, con il quale sono<br />
state delegate al ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione le funzioni<br />
di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, in materia di sviluppo<br />
della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i<br />
cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, alle tecnologie ed ai servizi in rete,<br />
nonché allo sviluppo dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della<br />
diffusione della cultura informatica e digitale;<br />
considerato<br />
- che, nell’ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, il<br />
contesto normativo, tecnologico ed organizzativo della Corte dei conti richiede la realizzazione di<br />
progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione correlata;<br />
- che il contributo che le tecnologie digitali possono dare costituisce uno dei fattori più incisivi in<br />
termini di efficienza dell’azione della giudiziaria ed amministrativa della Corte dei conti, per i<br />
consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in<br />
essere;<br />
- che è necessario tradurre in interventi concreti le iniziative di digitalizzazione in atto, con<br />
particolare riferimento all’implementazione di servizi on-line rivolti specificatamente ai cittadini ed<br />
ai professionisti che interagiscono con la Corte dei conti relativamente alle attività giurisdizionali;<br />
- che occorre intervenire in termini di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dell’azione<br />
della giustizia contabile, provvedendo altresì all’informatizzazione dei processi di servizio ed al<br />
funzionamento ed all’evoluzione dei sistemi informativi dei vari gradi di giudizio;<br />
42
- che è necessario migliorare la capacità di gestione degli uffici della Corte dei conti, sia per<br />
ridurne i costi, sia per accrescere l’efficacia e la trasparenza della loro azione e corrispondere<br />
meglio alle esigenze degli utenti in materia di amministrazione della giustizia contabile;<br />
- che il programma complessivo di informatizzazione della Corte dei conti è orientato al<br />
conseguimento delle linee strategiche del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione che ha individuato, tra i sette obiettivi strategici del Governo in tema di<br />
innovazione, quello del miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione per ottenere<br />
un forte cambiamento organizzativo e gestionale e per favorire il ciclo di convergenza digitale fra<br />
processi amministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie;<br />
- che l’azione della Corte dei conti è volta alla semplicità di fruizione dei servizi da parte dei<br />
cittadini;<br />
ritenuto opportuno<br />
- concordare una linea di intervento congiunta tra il ministro per le Riforme e l’innovazione ed il<br />
presidente della Corte dei conti, consapevoli della forte incisività ed efficacia di un impegno<br />
sinergico atto a concentrare le risorse su obiettivi mirati, al fine di consentire iniziative coordinate<br />
ed efficaci per l’intero contesto sociale;<br />
- definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi progettuali individuati;<br />
- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative e gli impegni<br />
prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati<br />
tra di loro,<br />
convengono quanto segue<br />
Art. 1<br />
Finalità<br />
1. Le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a individuare soluzioni e<br />
strumenti per realizzare un programma complessivo di informatizzazione del sistema di gestione dei<br />
procedimenti contabili della Corte dei conti.<br />
2. L’iniziativa prevede l’individuazione di modalità, tempi e risorse per pianificare interventi di<br />
informatizzazione dei procedimenti di giustizia contabile per lo sviluppo delle seguenti linee di<br />
azione prioritarie :<br />
a) implementazione di servizi on-line per i cittadini e le imprese;<br />
b) implementazione di servizi on-line di ausilio ai professionisti;<br />
c) potenziamento delle banche dati gurisprudenziali per la consultazione dell’archivio<br />
informatizzato delle decisioni di merito.<br />
Art. 2<br />
Risorse finanziarie<br />
1. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l’attuazione della presente<br />
intesa nell’ambito delle rispettive disponibilità.<br />
Art. 3<br />
Attuazione dell’intesa<br />
1. Il ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione ed il presidente della<br />
43
Corte dei conti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le<br />
attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla stipula di un accordo<br />
di servizio tra le strutture per l’organizzazione e la realizzazione degli interventi operativi e<br />
finanziari specifici.<br />
Roma, 3 ottobre 2007.<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
Tullio Lazzaro, presidente della Corte dei conti<br />
44
PROTOCOLLO D’INTESA<br />
tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
e il presidente di Confindustria servizi innovativi e tecnologici<br />
Visti<br />
- il d.P.r. 17 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato ministro senza<br />
portafoglio;<br />
- il D.P.C.M. 18 maggio 2006, con il quale al ministro prof. Luigi Nicolais è stato conferito<br />
l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;<br />
- il D.P.C.M. 15 giugno 2006 con il quale al ministro prof. Luigi Nicolais sono state affidate<br />
deleghe specifiche in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;<br />
- il protocollo d’intesa stipulato in data 27 giugno 2002 tra il ministro per l’Innovazione e le<br />
tecnologie e il presidente della Federazione delle imprese delle comunicazioni e<br />
dell’informatica.<br />
considerato<br />
- che il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è delegato ad<br />
esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative di vigilanza e<br />
verifica, anche in materia di sviluppo della società dell'informazione delle connesse innovazioni<br />
per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle<br />
strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e<br />
della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale;<br />
- che Confindustria servizi innovativi e tecnologici (già FederComin) è la federazione nazionale di<br />
Confindustria che rappresenta, direttamente e/o congiuntamente alle associazioni nazionali di<br />
categoria e alle sezioni territoriali ad essa aderenti, il settore dei servizi innovativi e tecnologici<br />
per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni;<br />
- che la Confindustria servizi innovativi e tecnologici ha tra i suoi compiti statutari quelli di:<br />
1) favorire e promuovere il progresso del settore nell'interesse generale del sistema economicoproduttivo<br />
nazionale, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire<br />
in comune finalità di progresso e sviluppo;<br />
2) promuovere i valori distintivi del settore costituendone un riferimento per la crescita<br />
culturale, strategica e innovativa; favorire e sostenere lo sviluppo delle imprese del settore nella<br />
creazione, organizzazione e impiego delle competenze professionali avanzate; promuovere lo<br />
sviluppo del mercato nel rispetto dell'etica professionale e dei valori di libertà di concorrenza e<br />
d'impresa; migliorare le condizioni operative delle imprese delle categorie rappresentate, anche<br />
mediante proposte di legge e di normative;<br />
3) effettuare ricerche, studi, monitoraggi e dibattiti relativamente agli scenari d’interesse<br />
complessivo del settore; offrire alle pubbliche istituzioni la disponibilità delle sue competenze<br />
professionali;<br />
- che Confindustria servizi innovativi e tecnologici, con le 49 associazioni di categoria e 60<br />
sezioni territoriali associate, è l’unico soggetto a rappresentare, a livello nazionale le imprese di<br />
applicazioni satellitari, comunicazione e marketing, consulenza, contenuti digitali, e-media,<br />
formazione, ingegneria, Internet, qualità, radiofonia e televisione, ricerche e sondaggi, servizi<br />
tecnologici e professionali, tecnologie informatiche, telecomunicazioni;<br />
- che in virtù di rapporti convenzionali già in essere tra gli uffici del ministro e Confindustria<br />
servizi innovativi e tecnologici sono stati realizzati prodotti di qualità in relazione ai quali<br />
Confindustria servizi innovativi e tecnologici ha acquisito notevole esperienza;<br />
- che il settore dei servizi innovativi è strategico per il Paese in relazione alle ricadute in termini di<br />
sviluppo e competitività sulle imprese, di modernizzazione ed efficienza delle pubbliche<br />
amministrazioni, di efficacia del sistema formativo e culturale dei cittadini;<br />
45
itenuto opportuno<br />
- proseguire i rapporti di collaborazione già avviati, per l’individuazione dei temi strategici di<br />
comune interesse per l’innovazione delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei<br />
cittadini;<br />
- definire iniziative ed attività di comune interesse per lo sviluppo dell'uso delle tecnologie<br />
dell'informazione e della comunicazione;<br />
- favorire la cooperazione tra gli operatori del settore e le pubbliche amministrazioni per la<br />
diffusione della cultura informatica e digitale;<br />
si stipula quanto segue.<br />
Art. 1<br />
Oggetto<br />
1. Con il presente protocollo d’intesa le parti si impegnano a collaborare per il raggiungimento<br />
delle seguenti finalità:<br />
a) riduzione del digital divide;<br />
b) innovazione del sistema produttivo;<br />
c) innovazione in aree prioritarie;<br />
d) modernizzazione della P.A..<br />
2. La collaborazione potrà svilupparsi, anche attraverso iniziative in collaborazione con le<br />
associazioni di categoria aderenti a Confindustria servizi innovativi e tecnologici, su temi ed attività<br />
definiti anche successivamente, nell’ambito degli argomenti di comune interesse, concordando la<br />
partecipazione, le modalità organizzative, le strutture e le risorse, anche economiche, necessarie.<br />
3. Il contributo di Confindustria servizi innovativi e tecnologici, nei limiti dei suoi compiti<br />
istituzionali, riguarderà la sfera pre-competitiva dei progetti e delle iniziative.<br />
Art. 2<br />
Aree di intervento<br />
Al fine di dare un contributo operativo al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, le parti<br />
si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione sistematica per:<br />
- il monitoraggio e l’analisi dei temi strategici di interesse delle imprese, delle pubbliche<br />
amministrazioni e dei cittadini;<br />
- la cooperazione tra gli operatori del settore e le pubbliche amministrazioni;<br />
- la realizzazione di studi e progetti specifici nell’interesse generale del sistema Paese;<br />
- la definizione di iniziative ed attività di comune interesse.<br />
Art. 3<br />
Attuazione dell’intesa<br />
1. Le modalità di attuazione della collaborazione verranno concordate, al pari degli eventuali oneri<br />
economici gravanti sulle parti, nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto degli specifici<br />
progetti da realizzare e delle attività a tal fine previste. Le attività oggetto della collaborazione<br />
verranno via via definite, attraverso apposite convenzioni, nell’ambito degli argomenti di comune<br />
interesse. Verranno quindi precisati, di comune accordo, l’apporto di ciascuna delle parti, le<br />
46
modalità organizzative, le strutture e le risorse, anche di natura economica, ritenute necessarie per il<br />
conseguimento dei programmati obiettivi.<br />
2. Nell’ambito della prevista collaborazione tra le parti potranno, inoltre, essere forniti contributi,<br />
in termini di esperti, di consulenze e di risorse umane, per la realizzazione di studi e progetti, per la<br />
partecipazione a specifici gruppi di lavoro e task force, e per ogni altra iniziativa ritenuta utile dalle<br />
parti stesse. In particolare la collaborazione dovrà consentire di:<br />
• promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo della società dell’informazione e dei servizi<br />
innovativi, al fine di monitorare le ricadute e gli impatti sul sistema-Paese e di interpretarne le<br />
dinamiche evolutive di innovazione, con particolare riferimento all’indagine “e-content in Italia” ed<br />
all’Osservatorio della società dell’informazione;<br />
• sviluppare opportune iniziative per sensibilizzare, sulle tematiche sopra evidenziate, le imprese,<br />
le pubbliche amministrazioni, i mezzi di informazione e l’opinione pubblica;<br />
• effettuare approfondimenti e studi su norme, procedure ed ogni utile strumento idoneo a<br />
semplificare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici di servizi innovativi, anche<br />
facendo ricorso ad iniziative atte ad agevolare la partecipazione delle imprese di piccole e medie<br />
dimensioni;<br />
• esercitare azioni di stimolo nel campo della formazione delle nuove professionalità, con<br />
particolare all’utilizzo di forme di e-learning sia nel settore privato che in quello delle pubbliche<br />
amministrazioni;<br />
• avviare misure di supporto al sistema produttivo nazionale (e-business), sia sui versanti<br />
dell’offerta che della domanda, con azioni rivolte alla grande, alla media e alla piccola impresa,<br />
tarando gli interventi sul target prefissato;<br />
3. Le parti si avvarranno delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le<br />
attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla costituzione di tavoli<br />
di lavoro congiunti per la organizzazione degli interventi specifici.<br />
Art. 4<br />
Disposizioni finali<br />
1. Il presente protocollo sostituisce integralmente quello stipulato in data 27 giugno 2002 tra il<br />
ministro per l’Innovazione e le tecnologie e il presidente della Federazione delle imprese delle<br />
comunicazioni e dell’informatica (oggi “Confindustria servizi innovativi e tecnologici”),<br />
rappresentandone l’evoluzione nell’ambito della continuità dell’azione amministrativa del<br />
ministero.<br />
2. Il presente protocollo d’intesa è valido fino a quando non pervenga comunicazione di disdetta da<br />
una delle parti.<br />
3. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l’attuazione della presente<br />
intesa nell’ambito delle rispettive disponibilità.<br />
Napoli, 12 ottobre 2007<br />
Luigi Nicolais, ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
Alberto Tripi, presidente di Confindustria servizi innovativi e tecnologici<br />
47
PROTOCOLLO D’INTESA<br />
tra il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il ministro<br />
dell’Interno per l’implementazione del sistema informatico di gestione dell’AIRE<br />
(Anagrafe degli Italiani residenti all’estero)<br />
Visti<br />
- la legge 27 ottobre 1988, n. 470, istitutiva dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero, di<br />
seguito AIRE;<br />
- il decreto del Presidente della repubblica 6 settembre 1989, n. 323, contenente il regolamento<br />
attuativo dell’AIRE;<br />
- l’articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, (“Norme per l’esercizio del diritto di voto dei<br />
cittadini italiani residenti all’estero”) che prevede, mediante l’unificazione dei dati dell’AIRE e<br />
degli schedari consolari, la realizzazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti<br />
all’estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali;<br />
- l’articolo 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296-legge finanziaria 2007, che<br />
autorizza gli uffici consolari a rilasciare ed a rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini<br />
italiani residenti all’estero ed iscritti nel registro dell’AIRE a decorrere dal 1° giugno 2007;<br />
- l’articolo 1, comma 4 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, come sostituito dall’articolo 2<br />
quater del decreto legge 27 dicembre 2000, <strong>n.3</strong>92, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, e<br />
come sostituito dall’articolo 1 novies della legge 31 maggio 2005, n.88, che ha istituito l’indice<br />
nazionale delle anagrafi, di seguito INA;<br />
- il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il Testo unico<br />
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;<br />
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale e<br />
successive modificazioni;<br />
- il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, approvato dal Consiglio<br />
dei ministri in data 15 giugno 2007, di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 10 gennaio<br />
2006, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle<br />
pubbliche amministrazioni”, convertito in legge 9 marzo 2006, n.80, che prevede, tra gli obiettivi<br />
di governo, al punto 5.2.1, la reingegnerizzazione del processo di accesso alla banca dati AIRE;<br />
considerato<br />
che è necessario procedere all’unificazione dei dati relativi all’anagrafe degli Italiani residenti<br />
all’estero con quelli contenuti negli schedari consolari, per la realizzazione, in tempo reale,<br />
dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, finalizzato alla predisposizione delle<br />
liste elettorali;<br />
che il Ministero degli affari esteri ha già avviato, nell’ambito dei finanziamenti ottenuti per il<br />
passaporto elettronico, un processo di informatizzazione delle anagrafi consolari, con specifico<br />
riferimento alla tenuta ed aggiornamento degli schedari degli italiani residenti all’estero, e che tale<br />
progetto richiede l’intervento diretto del Ministero dell’interno;<br />
che, a tal fine, è stato realizzato dal Ministero dell’interno un progetto di fattibilità relativo<br />
all’evoluzione del sistema informatico di gestione dell’AIRE, che prevede la costituzione di una<br />
banca dati unitaria Ministero dell’interno/Ministero degli affari esteri, in linea con il progetto di<br />
quest’ultima amministrazione;<br />
che il progetto elaborato dal Ministero dell’interno prevede, tra i suoi obiettivi principali, la messa a<br />
disposizione degli uffici consolari, in una maniera più rapida ed immediata di quella attuale, delle<br />
informazioni necessarie per l’emissione della carta di identità a favore dei cittadini residenti<br />
48
all’estero ed iscritti all’AIRE, rendendo, così, più semplice e sicuro, l’adempimento di quanto<br />
previsto dall’articolo 1, comma 1319 della legge 296/2006;<br />
che la realizzazione della sopracitata banca dati unitaria Ministero dell’interno/Ministero degli affari<br />
esteri, è prioritaria ed urgente anche in vista della possibile indizione, nella prossima primavera<br />
2008, di consultazioni referendarie popolari abrogative;<br />
che nell’ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, il<br />
contesto normativo, tecnologico ed organizzativo richiede la rapida realizzazione di progetti,<br />
finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione correlata;<br />
che occorre intervenire, in tempi brevi, sulle attività di semplificazione e razionalizzazione<br />
dell’azione amministrativa, investendo sull’informatizzazione dei processi di interscambio dei dati<br />
tra le amministrazioni, per consentire l’espletamento dei compiti istituzionali di ognuna di esse in<br />
modo integrato e funzionale e che, pertanto, è necessario informatizzare la procedura relativa<br />
all’iscrizione/modifica/cancellazione degli Italiani residenti all’estero;<br />
che è, quindi, urgente procedere alla reingegnerizzazione del processo di accesso alla banca dati<br />
AIRE, alla luce dell’essenzialità per la pubblica amministrazione del processo di unificazione dei<br />
dati relativi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;<br />
ritenuto opportuno<br />
- concordare una linea di intervento congiunta tra il ministro per le Riforme e le innovazioni ed il<br />
ministro dell’Interno, consapevoli della forte incisività di un impegno sinergico, atto a concentrare<br />
le risorse su un obiettivo mirato, quale la reingegnerizzazione della banca dati AIRE, a cui<br />
partecipano diversi enti ed amministrazioni, al fine di consentire lo sviluppo di un’iniziativa<br />
coordinata, efficace per la collettività e che produca risultati rapidi e concreti;<br />
- definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi nell’ambito dell’evoluzione del<br />
sistema informatico di gestione dell’AIRE;<br />
- stabilire i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative, nonché gli impegni<br />
prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati<br />
tra di loro;<br />
si conviene quanto segue<br />
Art. 1<br />
Finalità<br />
Con il presente protocollo i ministri intendono avviare un rapporto di collaborazione che,<br />
utilizzando le competenze specifiche del <strong>Dipartimento</strong> per l’innovazione e le tecnologie della<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri, consenta al Ministero dell’interno di pervenire, più<br />
agevolmente, all’evoluzione dell’attuale sistema informatico di gestione dell’AIRE, attraverso la<br />
realizzazione dei seguenti obiettivi:<br />
- informatizzazione e unificazione del processo informativo relativo ai cittadini italiani residenti<br />
all’estero, con conseguente allineamento delle banche dati attualmente esistenti (schedari consolari<br />
e anagrafi comunali);<br />
- integrazione delle informazioni anagrafiche presenti nell’Indice nazionale delle anagrafi (INA)<br />
che, allo stato, contiene solo i dati della popolazione residente in Italia, con quelle relative agli<br />
Italiani residenti all’estero;<br />
- messa a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni interessate, in tempo reale, delle<br />
principali informazioni anagrafiche relative ai cittadini residenti all’estero, attraverso l’utilizzo del<br />
Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell’interno;<br />
- miglioramento del servizio reso, ai fini dell’espletamento del diritto di voto all’estero;<br />
49
- consentire agli uffici consolari il rilascio/rinnovo della carta d’identità a favore dei cittadini<br />
residenti all’estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 1319 della legge n.<br />
296/2006;<br />
- accedere, in tempo reale, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e dei cittadini<br />
interessati, alle informazioni relative al processo di iscrizione/variazione/cancellazione in AIRE.<br />
Art. 2<br />
Risorse finanziarie<br />
I ministri individuano con propri provvedimenti le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del<br />
presente protocollo.<br />
Art. 3<br />
Attuazione del protocollo<br />
Il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il ministro<br />
dell’Interno si avvalgono delle proprie strutture per la realizzazione degli interventi oggetto del<br />
protocollo. A tal fine il capo del <strong>Dipartimento</strong> per l’innovazione e le tecnologie ed il capo del<br />
<strong>Dipartimento</strong> per gli affari interni e territoriali stipulano un accordo per l’organizzazione e la<br />
realizzazione degli interventi organizzativi, operativi e finanziari specifici.<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
Giuliano Amato, ministro dell’Interno<br />
Roma, 31 ottobre 2007.<br />
50
PROTOCOLLO D’INTESA<br />
Il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il ministro per gli Affari<br />
regionali e le autonomie locali, il ministro dell’Economia e delle finanze, l’ANCI e l’UPI e le<br />
organizzazioni sindacali concordano quanto segue:<br />
La riforma del Titolo V della Costituzione ha disegnato un nuovo assetto istituzionale delle Regioni<br />
e degli enti locali, ampliandone competenze e funzioni.<br />
I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione in particolare costituiscono i criteri che<br />
regolano e guidano il riconoscimento del nuovo e rafforzato ruolo degli enti locali. Ruolo che, ancor<br />
prima che costituzionalmente riconosciuto, deriva agli enti stessi da un’intrinseca natura,<br />
contraddistinta da maggiore vicinanza, e dunque maggiore aderenza delle scelte compiute, alle<br />
esigenze del territorio e dei cittadini da parte dell’ente locale. L’amministrazione, salva la<br />
valutazione di esigenze di carattere unitario, è oggi dislocata a livello locale. Ciò garantisce<br />
efficacia ed efficienza, in quanto consente il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini<br />
grazie ad una maggiore capacità di comunicazione e ascolto.<br />
A prevalere in tale sistema è il servizio erogato: la qualità dei servizi risulta spinta su livelli più<br />
elevati in quanto più prossima alle aspettative del cittadino. In tale ottica il coinvolgimento degli<br />
utenti nella valutazione dei servizi pubblici e la misurazione della qualità, in termini di obiettivi<br />
conseguiti ed effetti sul benessere dei cittadini, sono una conseguenza più immediata di un rapporto<br />
diretto con il cittadino. L’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici, spiegando la<br />
necessità di un ruolo primario di Comuni e Province, risponde in concreto ad esigenze del territorio<br />
cui danno voce cittadini, imprese ed istituzioni, nonché alla esigenza di assicurare competitività al<br />
sistema Italia nel quadro del sistema europeo e internazionale, tenuto anche conto di quanto previsto<br />
nell’Intesa tra Governo e sindacati sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle<br />
amministrazioni pubbliche del 6 aprile 2007.<br />
Capovolgendo il punto di vista, il sistema delle autonomie locali è parte fondamentale<br />
dell’architettura istituzionale attraverso cui i processi di cambiamento e di ammodernamento in<br />
corso della P.A. trovano la strada per arrivare ai cittadini e alla loro vita quotidiana.<br />
Il disegno di legge che reca la delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,<br />
lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla<br />
legge costituzionale n. 3 del 2001 è volto all’attuazione di tali innovazioni. A evidenziare la<br />
notevole attività degli enti locali, tra le funzioni fondamentali, unitamente a quelle attinenti il<br />
funzionamento dell’ente, sono annoverate le funzioni gestionali attinenti all’esercizio di compiti<br />
essenziali per la collettività territoriale amministrata.<br />
E’ evidente che gli enti debbano raggiungere una dimensione operativa, organizzativa ed umana<br />
adeguata a svolgere un compito così ampio. Ciò mette in rilievo la necessità di valorizzare le<br />
competenze vaste e trasversali dei segretari comunali e provinciali, anche in conseguenza della<br />
riconosciuta autonomia normativa dell’ente locale.<br />
In tale quadro è evidente l’importanza di assicurare ai segretari comunali e provinciali un percorso<br />
selettivo e formativo adeguato e rigoroso, per garantire loro una professionalità di elevata qualità<br />
adeguata al nuovo rilievo che la Costituzione riconosce al sistema amministrativo locale.<br />
Attraverso la valorizzazione del ruolo del segretario, infatti, si mira a conferire maggiore<br />
autorevolezza al sistema dell’amministrazione locale, nell’ambito del perseguimento del più<br />
generale obiettivo di elevare le performance della pubblica amministrazione. Al riguardo, il disegno<br />
51
di legge delega di attuazione del nuovo Titolo V Cost. conferma la necessità di una figura di vertice<br />
negli enti locali per coniugare l’efficienza con la regolarità amministrativa e per garantire<br />
l’indispensabile raccordo tra gli organi politici e l’apparato organizzativo.<br />
Occorre, inoltre, incentivare la gestione associata di servizi e funzioni e in caso di costituzione di<br />
unioni di comuni, prefigurando forme di trattamento economico adeguate alle prestazioni svolte, ma<br />
che tendano alla definizione di una retribuzione permeata dall’onnicomprensività.<br />
Il contratto di lavoro deve tendere ad affermare la compiuta valorizzazione della funzione<br />
dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per raggiungere, nell’ambito del successivo<br />
rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007 da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi:<br />
- per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del trattamento economico tabellare<br />
con quello dei dirigenti del comparto Regioni e autonomie locali.<br />
- per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all’80% di quello previsto per i<br />
dirigenti del comparto Regioni e autonomie locali.<br />
A tale opzione dovrà corrispondere un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione e<br />
sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con particolare riguardo ad alcuni istituti<br />
regolamentati dalla contrattazione integrativa al fine di pervenire ad un trattamento<br />
onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali.<br />
In particolare, analogamente a quanto previsto per i dirigenti, il trattamento economico dei segretari<br />
dovrà essere onnicomprensivo remunerando completamente ogni funzione o compito attribuito ai<br />
medesimi. In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 il<br />
trattamento retributivo assorbirà ogni altro emolumento o indennità economica accessoria a vario<br />
titolo corrisposta.<br />
Occorrerà rimodulare, in attuazione del principio di onnicomprensività, la maggiorazione prevista<br />
per il segretario titolare di segreteria convenzionata e prevedere che la convenzione non produca<br />
effetti ai fini della progressione in carriera.<br />
Occorre stabilire per il futuro, ai fini dell’equiparazione al trattamento economico tabellare dei<br />
dirigenti degli enti locali, la necessaria corrispondenza tra l’accesso alla fascia B e la titolarità<br />
effettiva di incarico in ente con popolazione superiore a 3.000 abitanti.<br />
Per quanto concerne l’attribuzione al segretario della funzione di direzione generale dovranno<br />
individuarsi i criteri economici e funzionali di attribuzione della indennità in relazione alla classe<br />
demografica ed alla specificità degli enti, prevedendone un tetti massimi differenziati e con rigorosi<br />
limiti per i comuni piccoli.<br />
A seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell’ambito del CCNL biennio 2006-<br />
2007, dovrà essere disapplicato il contratto integrativo attualmente vigente; occorrerà altresì<br />
prevedere che in nessun caso potranno essere stabilite in sede di contrattazione decentrata<br />
integrativa maggiorazioni del trattamento economico di posizione, se non per prestazioni che si<br />
configurino oggettivamente come straordinarie e come tali non riconducibili ai compiti istituzionali.<br />
Gli arretrati per i bienni 2002-2003 e 2004-2005 saranno corrisposti in misura pari a quanto<br />
stanziato nelle precedenti leggi finanziarie, ossia in misura pari al 5,66% per il biennio 2002-2003 e<br />
5,01% per il biennio 2004-2005.<br />
Nel biennio 2006-2007 si darà luogo al completamento del percorso di valorizzazione e, con le<br />
decorrenze da stabilirsi, si raggiungerà la completa equiparazione al trattamento economico<br />
tabellare della dirigenza degli enti, con risorse da reperire tra quelle esistenti ivi incluso l’utilizzo<br />
52
parziale del fondo di mobilità di cui all’art. 20 del d.P.r. n. 465/1997, con funzione perequativa<br />
all’interno del sistema.<br />
Il contratto di lavoro, negli enti privi di dirigenza, dovrà prevedere disposizioni al fine di collegare<br />
al trattamento economico specifiche responsabilità dirigenziali di carattere anche gestionale.<br />
Occorrerà prevedere la facoltà per le unioni di Comuni di attingere all’albo dei segretari nominando<br />
un segretario titolare della segreteria dell’unione anche diverso rispetto ai segretari dei Comuni<br />
costituendi l’unione stessa.<br />
La presente intesa verrà inviata all’ARAN quale integrazione degli atti di indirizzo già impartiti per<br />
il quadriennio 2002-2005 e per i due bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.<br />
Nell’ambito della medesima tornata contrattuale l’ARAN chiarirà che i segretari comunali e<br />
provinciali confluiranno nel Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei<br />
comparti delle Regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale, costituito con<br />
l’accordo del 14 maggio u.s..<br />
Roma, 27 novembre 2007.<br />
Luigi Nicolais, ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
Linda Lanzillotta, ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali<br />
Tommaso Padoa Schioppa, ministro dell’Economia e delle finanze<br />
CGIL FP<br />
CISL FPS<br />
UIL FP<br />
Unione segretari comunali e provinciali (UNSCP)<br />
DICCAP (SNALCC-FENAL-SULPM)<br />
CSA Regioni e autonomie locali<br />
Il presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani<br />
Il presidente dell’Unione delle Province d’Italia<br />
53
RUBRICHE<br />
Palazzo Vidoni.<br />
Un lato del porticato del<br />
cortile interno.
RISPOSTE AI QUESITI<br />
Stemma dei<br />
Giustiniani-Bandini
59<br />
Indice<br />
N. Ufficio Oggetto Pag.<br />
18/07 UPPA Stabilizzazione del personale. 61<br />
19/07 “ Procedure per l’assunzione di personale e di attivazione di contratti di<br />
somministrazione a tempo determinato. 63<br />
20/07 “ Modalità di finanziamento delle posizioni organizzative. 66<br />
21/07 “<br />
Autorizzazione all’espletamento di incarichi retribuiti - Dipendente in<br />
servizio presso altra amministrazione - Competenza al rilascio. 67<br />
22/07 “ Stabilizzazione personale dipendente. 68<br />
26/07 “ Manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con altra<br />
amministrazione presentata da proprio dipendente nel caso di vincita di<br />
concorso. 69<br />
27/07 “ Assunzioni autorizzate con D.P.C.M. 16 novembre 2007. 71<br />
28/07 “ Art. 1, comma 93, l. n. 311/2004. 73<br />
29/07 “ Stabilizzazione personale dipendente, assunto a tempo determinato, che<br />
si avvale del cumulo previsto dall’art. 44 della legge n. 289 del 2002. 76<br />
30/07 “ Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. 77<br />
31/07 “ Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. 79<br />
32/07 “ Assunzioni di personale a tempo indeterminato. 81
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 18 del 19 settembre 2007<br />
Oggetto: stabilizzazione del personale.<br />
61<br />
A ...................................<br />
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto ente ha chiesto il parere di questo ufficio in merito<br />
alla possibilità di procedere alla stabilizzazione di una unità di personale assunta con contratto parttime<br />
a tempo determinato in data 06/06/2005.<br />
Al riguardo ed in via preliminare, occorre ricordare che codesto Comune, con popolazione inferiore<br />
ai 5000 abitanti, non è sottoposto alle regole del patto di stabilità interno. Pertanto, la disposizione<br />
da richiamare ai fini della disciplina del processo di stabilizzazione è l’art. 1, comma 562, della<br />
legge 27 dicembre 2006, n. 2006.<br />
In particolare, la norma richiamata prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di<br />
stabilità interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno<br />
2004. Inoltre dette amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle<br />
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente<br />
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.<br />
Pertanto, è nel rispetto del predetto limite assunzionale che i Comuni con meno di 5000 abitanti<br />
possono procedere ad assumere personale a tempo indeterminato e a stabilizzare il personale di cui<br />
al comma 558.<br />
Si ricorda che l’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 detta le regole in materia<br />
di stabilizzazione del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, con modalità e<br />
criteri che rispecchiano quelli previsti dal comma 519 per le amministrazioni centrali.<br />
Ai sensi della disposizione normativa richiamata e come chiarito dalla direttiva di questo<br />
dipartimento, n. 7 del 30 aprile 2007, la quale, pur non risultando direttamente indirizzata alle<br />
autonomie locali formula, comunque, dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del<br />
personale, gli enti con più di 5000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in<br />
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da<br />
almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati o<br />
prorogati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre<br />
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente<br />
legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da<br />
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato<br />
mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive cosicché, lo si ripete,<br />
l’amministrazione potrà procedere a stabilizzare il personale già in possesso del requisito temporale<br />
dei tre anni o che lo consegua successivamente in virtù di un contratto stipulato o prorogato<br />
anteriormente alla data del 29 settembre 2006.
Nella richiesta di parere in esame, l’amministrazione interessata evidenzia che non risultano<br />
avvenute cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2006 e che la<br />
stabilizzazione del personale considerato rientrerebbe comunque nel limite di spesa di cui all’art. 1,<br />
comma 562.<br />
Al riguardo, è importante precisare che i due obblighi previsti dal comma 562 non sono alternativi<br />
l’uno rispetto all’altro ma si cumulano. Ne deriva che, codesto Comune, non essendo presso lo<br />
stesso intervenute cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2006,<br />
non potrà stabilizzare il personale considerato pur riuscendo a rispettare il previsto vincolo di spesa<br />
per il personale.<br />
Si rappresenta, infine, che è facoltà dell’amministrazione prevedere, nell’ambito della propria<br />
autonomia regolamentare e in relazione alle proprie esigenze funzionali, l’eventuale proroga dei<br />
rapporti di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, nel rispetto della<br />
programmazione triennale del fabbisogno, fermo restando, anche ai fini della proroga, i limiti di<br />
spesa di cui al richiamato art. 1, comma 562, della legge finanziaria per l’anno 2007.<br />
62<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 19 del 19 settembre 2007<br />
63<br />
A ........................................<br />
Oggetto: procedure per l’assunzione di personale e di attivazione di contratti di somministrazione a<br />
tempo determinato.<br />
Si fa riferimento alla lettera con la quale codesta amministrazione chiede a questo ufficio<br />
chiarimenti in merito alla correttezza delle procedure dalla stessa impiegate al fine di assumere<br />
personale per la copertura di posti vacanti nella vigente dotazione organica e in ordine alla<br />
possibilità di attivare contratti di somministrazione a tempo determinato.<br />
In particolare, codesto ente chiede di sapere se i due posti di collaboratore tecnico, area<br />
professionale C, posizione economica C1, e di operatore di amministrazione, area professionale B,<br />
posizione economica B1, allo stato attuale possano essere ricoperti mediante l’attivazione di<br />
procedure di mobilità esterna o se, piuttosto, debbano essere oggetto di riduzione o soppressione<br />
secondo quanto previsto dalla normativa oggi vigente.<br />
Al riguardo, occorre fare rinvio all’art. 1, comma 440, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede<br />
espressamente che il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali<br />
per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse<br />
umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità,<br />
non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle<br />
amministrazioni stesse.<br />
La norma richiamata prevede, dunque, l’obbligo per le amministrazioni interessate di ridurre nel<br />
limite anzidetto il personale sopra individuato che venga utilizzato, e quindi che sia già impiegato,<br />
alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria. Ne consegue, pertanto, che l’effetto<br />
restrittivo della disposizione in esame si estenderà al personale assunto successivamente alla data<br />
del 1° gennaio 2007 soltanto qualora venisse utilizzato per lo svolgimento di attività di supporto.<br />
In secondo luogo, come evidenziato nella richiesta di parere in oggetto, l’ente interessato ha<br />
previsto di ricoprire alcuni dei posti vacanti nella propria dotazione organica mediante il ricorso alla<br />
mobilità esterna, approvando, con apposita determinazione dirigenziale, l’avviso pubblico che nel<br />
senso anzidetto consentisse il reperimento del personale necessario.<br />
Detta soluzione ben si concilia con quanto previsto innanzitutto dall’art. 39, comma 3, della legge n.<br />
449 del 1997 e, in relazione al triennio 2005 – 2007, dall’art. 1, comma 96, della legge n. 311 del<br />
2004 il quale richiama il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto alle<br />
assunzioni cui le amministrazioni intendano procedere.<br />
In ordine alla citata procedura di mobilità, codesta amministrazione, precisando che non è pervenuta<br />
alcuna istanza di partecipazione per il posto di collaboratore tecnico, area C, posizione economica<br />
C1, chiede di sapere se, per la copertura del posto vacante in dotazione organica relativo alla
qualifica professionale sopra descritta, sia possibile procedere direttamente all’espletamento di<br />
procedura selettiva o se, a tal fine, occorra la preventiva autorizzazione di questo dipartimento.<br />
Al riguardo, occorre precisare, secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 4, del d.lgs. 165 del<br />
2001, che codesto ente, avendo un organico inferiore alle 200 unità, non necessita<br />
dell’autorizzazione del dipartimento scrivente per procedere all’avvio di procedure concorsuali.<br />
E’ in ogni caso fatto salvo il rinvio all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, il quale, nel disporre in<br />
materia di mobilità del personale, prevede specifici adempimenti che le amministrazioni destinatarie<br />
sono chiamate ad assolvere.<br />
In particolare la disposizione richiamata prevede che, le amministrazioni pubbliche di cui<br />
all'articolo 1, comma 2, e pertanto anche codesto ente, prima di avviare le procedure di assunzione<br />
di personale, sono tenute a comunicare al <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica della Presidenza del<br />
Consiglio dei ministri, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il<br />
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.<br />
La Presidenza del Consiglio dei ministri - <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, di concerto con il<br />
Ministero dell'economia e delle finanze, provvede, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad<br />
assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità<br />
ai sensi degli articoli 33 e 34.<br />
Le amministrazioni interessate, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione anzidetta da<br />
parte del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per<br />
gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre<br />
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le<br />
quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi della procedura sopra richiamata.<br />
Lo stesso art. 34 bis prevede che le assunzioni effettuate in violazione delle norme in esame sono<br />
nulle di diritto.<br />
Infine, in ordine al quesito relativo alla possibilità per codesta amministrazione di ricorrere a<br />
contratti di somministrazione a tempo determinato, si richiama l’art. 36, comma 1bis del d.lgs.<br />
165/2001 nonché la circolare di questo dipartimento, n. 9 del 1° agosto 2007.<br />
In particolare, l’amministrazione interessata chiede di sapere se la spesa occorrente per dette<br />
tipologie contrattuali debba essere computata in quella complessiva relativa al personale o piuttosto<br />
in quella afferente ai contratti di prestazioni di servizio.<br />
Nel merito, si rinvia alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005,<br />
così come modificato dall’art. 1, comma 538, della legge n. 296 del 2006, il quale, nel fissare il tetto<br />
di spesa per il personale che le amministrazioni interessate sono chiamate a rispettare a decorrere<br />
dall’anno 2006, tra le fattispecie di riferimento non considera quella relativa ai contratti di<br />
somministrazione, contrariamente a quanto faceva l’art. 1, comma 198, della legge finanziaria n.<br />
266 del 2005.<br />
Ne consegue, pertanto, che la spesa relativa a dette tipologie contrattuali, la quale in ogni caso<br />
rientra nella voce di bilancio relativa alla spesa per i contratti di prestazioni di servizio, non dovrà<br />
essere computata ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dal legislatore nelle disposizioni sopra<br />
richiamate.<br />
Si ricorda, infine, che per l’anno 2007 risultano ancora vigenti le disposizioni di cui all’art. 1,<br />
comma 57, della legge n. 311 del 2004. Ai sensi della normativa richiamata, gli enti indicati<br />
nell’elenco 1 allegato alla medesima legge, e tra questi rientra anche l’ente parco, possono<br />
64
incrementare per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non<br />
superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni<br />
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese<br />
determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma.<br />
65<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Servizio trattamento del personale<br />
Parere n. 20 del 21 settembre 2007<br />
Oggetto: modalità di finanziamento delle posizioni organizzative.<br />
66<br />
A .................................<br />
Si fa riferimento alla lettera, con la quale si è posto un quesito in merito alla possibilità di finanziare<br />
le posizioni organizzative al di fuori delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle<br />
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, disciplinate dall’art. 31 del CCNL del<br />
22 gennaio 2004, anticipando il contenuto del prossimo CCNL relativo al quadriennio 2006-2009.<br />
L’art. 14 del CCNL del 9 maggio 2006 prevede che con la prossima tornata contrattuale relativa al<br />
quadriennio normativo 2006-2009 gli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato<br />
delle posizioni organizzative degli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale saranno posti a<br />
carico del bilancio degli enti stessi.<br />
Poiché la clausola, come chiaramente indicato nella rubrica, ha carattere programmatico, a parere<br />
dello scrivente, essa potrà essere applicata dopo che il contratto collettivo nazionale ne avrà<br />
disciplinato l’attuazione rimanendo nel frattempo valide le ordinarie modalità di finanziamento a<br />
carico del fondo.<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Servizio trattamento del personale<br />
Parere n. 21 del 26 settembre 2007<br />
67<br />
A ......................................<br />
Oggetto: autorizzazione all’espletamento di incarichi retribuiti - Dipendente in servizio presso altra<br />
amministrazione - Competenza al rilascio.<br />
Codesto Comune ha chiesto un parere in materia di autorizzazione all’espletamento di incarichi<br />
retribuiti da rilasciare a pubblici dipendenti.<br />
Si chiede in particolare se l’autorizzazione in questione, in caso di personale distaccato presso altra<br />
amministrazione, debba essere adottata dall’amministrazione di appartenenza del richiedente o,<br />
invece, da quella presso cui lo stesso presta servizio in posizione di distacco.<br />
La fattispecie è stata disciplinata dall’art. 53, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001. In tal caso è<br />
previsto un più lungo termine per provvedere per l’amministrazione di appartenenza, che è di 45<br />
giorni anziché di 30. L’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. Si<br />
prescinde dall’intesa con l’amministrazione in cui il lavoratore presta servizio qualora quest’ultima<br />
non si sia pronunciata entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.<br />
Si rammenta che ai sensi del comma 12 del citato art. 53 le amministrazioni pubbliche che<br />
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via<br />
telematica o su apposito supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, al <strong>Dipartimento</strong><br />
della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai medesimi nell’anno<br />
precedente. Nel caso di dipendente in servizio presso altra amministrazione, la comunicazione deve<br />
essere effettuata dall’amministrazione al cui ruolo appartiene il lavoratore.<br />
Inoltre, ai sensi del successivo comma 13, entro il medesimo termine del 30 giugno le<br />
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
i compensi erogati (o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione) a ciascun dipendente per<br />
ogni incarico conferito (o autorizzato) relativamente all’anno precedente.<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento<br />
Parere n. 22 del 19 ottobre 2007<br />
Oggetto: stabilizzazione personale dipendente.<br />
68<br />
A .................................<br />
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di sapere se possano essere<br />
legittimamente avviate le procedure di stabilizzazione di una dipendente che ha maturato i tre anni<br />
di servizio in virtù di più contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali stipulato in data l°<br />
febbraio 2007.<br />
Al riguardo, come noto, l'art. 1, comma 558, della legge di cui in oggetto prevede che a decorrere<br />
dall'anno 2007, gli enti con più di 5000 abitanti, tra cui rientra anche codesto Comune, fermo<br />
restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti<br />
disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo<br />
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di<br />
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per<br />
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore<br />
della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o<br />
previste da norme di legge.<br />
Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure<br />
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.<br />
Pertanto, ai sensi della disposizione normativa richiamata e come chiarito dalla direttiva di questo<br />
dipartimento, n. 7 del 30 aprile 2007, la quale non risulta direttamente indirizzata a codesto Comune<br />
ma che, comunque, formula dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del personale,<br />
l'amministrazione potrà procedere a stabilizzare il personale in possesso del requisito temporale (tre<br />
anni) o che lo consegua con un contratto stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006.<br />
Il legislatore infatti ha voluto indicare, data la specialità della disposizione, dei termini temporali<br />
precisi con riferimento a fattispecie definite anteriormente alla data di presentazione del disegno di<br />
legge finanziaria per il 2007 e non più modificabili, anche alla luce dell'impegno preso dal governo<br />
di contenere per il futuro il ricorso ai rapporti di lavoro flessibile.<br />
Ne consegue che nella fattispecie rappresentata, il Comune in indirizzo, non potrà procedere alla<br />
stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 29612006.<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 26 del 21 novembre 2007<br />
69<br />
A ...................................<br />
Oggetto: manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con altra amministrazione presentata da<br />
proprio dipendente nel caso di vincita di concorso.<br />
Si fa riferimento al quesito posto da codesto ente con il quale viene prospettata la questione della<br />
necessità del rispetto della disciplina contrattuale sul preavviso per il caso di un proprio dipendente<br />
che, avendo vinto un concorso presso l’amministrazione scolastica, abbia manifestato la volontà di<br />
optare per il nuovo rapporto chiedendo l’applicazione dell’art. 1, comma 9, del CCNL 14 febbraio<br />
2001 comparto enti pubblici non economici.<br />
Si espongono in proposito le seguenti considerazioni.<br />
L’art. 1, comma 9, del menzionato contratto prevede: “Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo<br />
indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa od altra amministrazione o ente, ha<br />
diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l’ente di<br />
provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente,<br />
rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.”. La clausola in questione disciplina un regime di<br />
favore per il dipendente finalizzato a consentirgli di accettare altri impieghi e svolgere con serenità<br />
la prestazione lavorativa presso il nuovo datore, valutando anche la convenienza se permanere nel<br />
successivo vincolo contrattuale o rientrare nell’organizzazione di originaria appartenenza.<br />
Come noto, nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni<br />
vigono il principio dell’incompatibilità e del divieto di cumulo di impieghi. La normativa di<br />
riferimento è ancora contenuta negli artt. 60 e ss. del T.U. d.P.r. n. 3 del 1957, mantenuto in vita<br />
sotto questo profilo dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
In particolare, per quanto interessa in questa sede, l’art. 65 del menzionato d.P.r., dopo aver previsto<br />
al comma 1 che “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi<br />
speciali” al comma 3 dispone: “L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il<br />
cumulo importa di diritto la cessazione dell’impiego precedente (…) alla data di assunzione del<br />
nuovo impiego.”.<br />
Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere risulta che il dipendente di codesto ente ha<br />
manifestato un’opzione per il nuovo rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 5, del CCNL<br />
comparto scuola del 4 agosto 1995. Questa clausola, nel disciplinare gli adempimenti preliminari<br />
alla costituzione del rapporto con la stipula del contratto, prevede che l’interessato debba dichiarare<br />
di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni<br />
di incompatibilità, dovendosi in caso contrario presentare una dichiarazione espressa di opzione per<br />
la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.<br />
Ciò posto, ad avviso dello scrivente, il caso di manifestazione dell’opzione per il nuovo rapporto di<br />
lavoro non dà luogo ad una ordinaria ipotesi di recesso con obbligo di preavviso (dimissioni),
trattandosi invero di una fattispecie particolare, disciplinata dalla legge (dal punto di vista oggettivo<br />
– divieto di cumulo) e dal contratto (dal punto di vista soggettivo con l’attribuzione dell’opzione e<br />
oggettivo con la conservazione del posto nell’originaria amministrazione), in cui la cessazione del<br />
rapporto precedente si verifica di diritto (risoluzione automatica del rapporto) in base alla norma<br />
che pone il divieto di cumulo di impieghi e alla volontà dell’interessato.<br />
Da ciò ne consegue che il dipendente non è tenuto a rispettare il termine di preavviso o a<br />
corrispondere l’indennità sostitutiva, non vertendosi in ipotesi ricadente nel campo di applicazione<br />
dell’art. 25 del menzionato CCNL del 6 luglio 1995.<br />
70<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 27 del 6 dicembre 2007.<br />
Oggetto: assunzioni autorizzate con D.P.C.M. 16 novembre 2007.<br />
71<br />
A ...................................<br />
Si fa riferimento alla nota n. 11302 del 21 novembre 2007 con la quale codesto istituto ha chiesto<br />
chiarimenti riguardo l'ordine di priorità da seguire nel procedere all'assunzione delle unità di<br />
personale autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della legge 29672007, con D.P.C.M. del 16<br />
novembre 2007 e relativamente all’anzianità di servizio da riconoscere al personale destinatario<br />
della procedura di stabilizzazione.<br />
In particolare l’amministrazione chiede di sapere se le assunzioni autorizzate con il predetto<br />
D.P.C.M. del 16 novembre 2007 debbano innanzitutto consentire l’immissione in servizio di quanti<br />
risultino vincitori di concorso pubblico o se, piuttosto, debbano essere prioritariamente destinate al<br />
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006.<br />
Inoltre l’istituto chiede di sapere se, a seguito della stabilizzazione, gli anni di servizio prestati dal<br />
personale a tempo determinato possano essere computati, in capo al dipendente destinatario della<br />
procedura medesima, ai fini dell’anzianità di servizio.<br />
Al riguardo, in ordine al primo dei due quesiti formulati, si precisa che, come evidenziato dall’art.<br />
39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche<br />
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le<br />
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi<br />
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Detta programmazione si configura<br />
come un atto espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione e deve avere<br />
uno svolgimento che rispetti la disciplina sul reclutamento, sulle dotazioni organiche, nonché,<br />
appunto, i vincoli finanziari imposti all'ente.<br />
Ne deriva che la determinazione assunta in detta sede in quanto espressione di un potere<br />
discrezionale può essere condizionata soltanto dalla legge e non anche dalle aspettative dei soggetti<br />
terzi.<br />
Nell'ottica sopra evidenziata è opportuno precisare che la programmazione deve rispondere in via<br />
prioritaria al principio costituzionale di buon andamento di cui quello della concorsualità<br />
rappresenta un necessario corollario.<br />
A tal proposito appare utile richiamare il principio dell’adeguato accesso dall'esterno più volte<br />
espresso dalla Corte costituzionale, ed anche sancito dall'art. 36 del d.lgs. 165 del 2001, il quale, al<br />
comma l, lettera a), prevede che le procedure selettive, tramite le quali avviene l'assunzione nelle<br />
amministrazioni pubbliche, devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno.<br />
Tenuto conto dei suddetti vincoli, l’amministrazione definisce, sulla base delle disponibilità in<br />
organico e dell’andamento delle cessazioni, le proprie necessità di personale a tempo determinato o<br />
indeterminato individuando, tenuto conto del tipo di contratto da stipulare, anche le modalità di
acquisizione del personale medesimo: mobilità, concorso pubblico, scorrimento di graduatorie di<br />
idonei, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, progressioni verticali, stabilizzazioni.<br />
Nell’ambito, quindi, delle scelte di politica del personale e di reclutamento rimane prioritaria la<br />
necessità di prevedere un accesso dall'esterno in percentuale non inferiore al cinquanta per cento<br />
della disponibilità dei posti.<br />
Le procedure di stabilizzazione, configurandosi conte modalità speciali di reclutamento che<br />
derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un'assunzione a tempo indeterminato<br />
del personale interessato, devono, come sopra detto, essere previste in sede di programmazione del<br />
fabbisogno. Ai fini del computo della quota da riservare agli esterni, è necessario precisare che,<br />
nell'ambito di una procedura selettiva concorsuale, le assunzioni realizzate a seguito di<br />
stabilizzazione non vanno conteggiate nella predetta quota. La stabilizzazione, infatti, è un<br />
reclutamento speciale riservato ad una platea definita di soggetti, esattamente come quello destinato<br />
al personale interno nelle progressioni verticali.<br />
Tenuto conto, tuttavia, dell'obiettivo del legislatore di realizzare con le disposizioni della legge<br />
finanziaria 2007 un intervento deciso di lotta al precariato, il principio dell'adeguato accesso<br />
dall'esterno, e quindi l’assunzione di vincitori di concorso pubblico, può essere realizzato in un arco<br />
temporale che supera l'anno di riferimento, attraverso lo strumento programmatorio triennale<br />
definito dall'amministrazione con il piano del fabbisogno.<br />
In ordine alla problematica trattata e a fronte dell'esigenza evidenziata dall'istituto di evitare il<br />
possibile insorgere di contenziosi, si precisa altresì che il personale in possesso dei requisiti<br />
necessari per la stabilizzazione che, per carenza di risorse finanziarie, non possa essere assunto a<br />
tempo indeterminato nell’anno, ferma restando la proroga del contratto di lavoro a tempo<br />
determinato, potrà essere stabilizzato negli enti di ricerca nell'ambito e nel rispetto del regime<br />
assunzionale previsto, per gli anni 2003 e 2009, dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006.<br />
Tale disposizione prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono<br />
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite<br />
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo<br />
dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di<br />
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.<br />
Anche la stabilizzazione dunque, configurandosi conte una ferma speciale di reclutamento dalla<br />
quale scaturisce una nuova assunzione, al pari delle assunzioni ordinarie a tempo indeterminato<br />
effettuate dalla medesima amministrazione, è sottoposta al regime introdotto dal richiamato art. 643<br />
per gli anni 2008 e 2009.<br />
Per quanto concerne il secondo quesito formulato dall'amministrazione, si precisa che la<br />
stabilizzazione si concretizza in una nuova assunzione e che l'anzianità di servizio inizia a decorrere<br />
nel momento in cui, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, il dipendente è inquadrato nei<br />
ruoli dall'amministrazione, con la conseguenza che il periodo di servizio prestato dal lavoratore<br />
assunto a tempo determinato non risulta a tal fine computabile.<br />
72<br />
Il direttore dell'ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 28 del 5 novembre 2007.<br />
Oggetto: art. 1, comma 93, l. n. 311/2004.<br />
73<br />
A ...................................<br />
Con riferimento alla richiesta di conoscere se risulti applicabile nei confronti di codesto ente l’art. 1,<br />
comma 93, della l. n. 311/2004 nella sua prima parte, ovverosia laddove si impongono precetti<br />
puntuali e di dettaglio finalizzati al contenimento delle dotazioni organiche e delle connesse spese<br />
di personale, si espone quanto segue.<br />
Il quesito sottoposto allo scrivente dipartimento non può prescindere da una preliminare<br />
ricostruzione del complesso e stratificato quadro legislativo che incide sulla delicata questione, e<br />
dell’interferenza fra i diversi livelli di governo coinvolti nella materia.<br />
La disposizione di cui all’art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004 si colloca in un contesto di<br />
norme (altre sono rinvenibili nelle successive “leggi finanziarie” per gli anni 2006 e 2007)<br />
genericamente miranti al contenimento della spesa pubblica corrente, obbiettivo rispetto al quale<br />
appare al legislatore strumento imprescindibile l’orientamento degli assetti ordinamentali del<br />
personale delle pubbliche amministrazioni a parametri di funzionalità, razionalità, economicità,<br />
efficacia ed efficienza.<br />
Tuttavia, la previsione nell’ambito di leggi ordinarie di disposizioni di dettaglio concernenti le<br />
specifiche modalità per il raggiungimento dei sopra citati macro-obiettivi di razionalizzazione e<br />
contenimento della spesa, non può che essere interpretata in una logica complessiva, e dunque<br />
contemperata alla luce dalla presenza delle prerogative, tutelate anche al rango costituzionale (artt.<br />
117 e seguenti Cost., per le Regioni a statuto ordinario; rispettivi statuti approvati con legge<br />
costituzionale, per le Regioni a statuto speciale), in materia di organizzazione degli apparati<br />
amministrativi delle Regioni, degli enti sub-regionali o comunque sottoposti a vigilanza regionale.<br />
Soccorre tale interpretazione:<br />
• la parte finale dello stesso art. 1, comma 93, della “finanziaria 2005” (laddove si dispone che: “ai<br />
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le<br />
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo”);<br />
• la circostanza che il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 (emanato proprio in attuazione dell’ultima parte<br />
della disposizione legislativa in questione, peraltro previo accordo in sede di conferenza unificata)<br />
si limiti a dettare norme attuative di dettaglio limitatamente ai Comuni e alle Province, con<br />
esclusione di ogni riferimento alle Regioni ed agli enti sub-regionali;<br />
• la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, seppur riferita a diverse, ma<br />
del tutto simili nella sostanza, disposizioni di legge (leggi finanziarie 2003 e 2004), ha avuto modo<br />
di chiarire, in questa delicata materia, l’incostituzionalità di norme statali che, non limitandosi a<br />
fissare principi di coordinamento della finanza pubblica (attività ritenuta costituzionalmente<br />
legittima), pongano invece precetti specifici e puntuali, i quali, proprio in quanto tali, “si risolvono<br />
in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria<br />
struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali”. Da altro punto di vista, non vi è
dubbio, per la Corte, che allorquando siffatte disposizioni di dettaglio facciano invece<br />
genericamente riferimento alla nozione di “enti pubblici non economici”, tale accezione non possa<br />
considerarsi estesa alle Regioni, e sulla base di tale considerazione è stata, sempre da parte della<br />
Corte, superata l’eccezione di incostituzionalità, sollevata nel caso di specie da alcune Regioni, che<br />
lamentava l’intervento del legislatore statale “in settori materiali dell’ordinamento che gli sono<br />
sottratti, come quello relativo all’organizzazione amministrativa della Regione e degli enti<br />
subregionali” (C. cost., 13/12/2004, n. 390).<br />
Rispetto al descritto complesso quadro normativo, si aggiungono poi le norme contemplate<br />
nell’ultima legge finanziaria (l. n. 296/2006). Secondo la più recente giurisprudenza della Corte dei<br />
conti (sez. reg. contr. Molise, n. 24 del 03/08/2007; sez. reg. contr. Lombardia, n. 9 del 29/05/2007),<br />
tali disposizioni di fatto comportano un vero e proprio cambio di metodologia, operato dal<br />
legislatore, nella strategia di contenimento della spesa pubblica riferita ai soggetti (Regioni,<br />
Province, Comuni di grandi dimensioni) sottoposti al cd. “Patto di stabilità interno”, nel senso<br />
dell’avvenuta automatica sostituzione (la Corte usa il termine “disapplicazione) di tutte le<br />
preesistenti disposizioni puntuali riferite alle singole voci di spesa (ivi incluse le spese di personale)<br />
con un generale “obbligo di “risultato globale da parte dell’ente sottoposto al patto di stabilità” (C.<br />
conti, sez. reg. contr. Molise, n. 24/2007).<br />
Sotto tale profilo, è vero che il legislatore ha riconosciuto alle Regioni mera facoltà di estendere le<br />
regole del patto di stabilità interna nei confronti degli enti sub-regionali, strumentali e vigilati (art.<br />
1, comma 663, l. n. 296/2006); tuttavia, è altrettanto incontestabile che “ai fini della tutela dell'unità<br />
economica della repubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono<br />
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009”, e che il rispetto di<br />
tale precetto costituisce principio fondamentale “del coordinamento della finanza pubblica ai sensi<br />
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”, come tale inderogabile<br />
(comma 655).<br />
In tal senso, la scelta della Regione (omissis) di estendere le disposizioni del patto di stabilità<br />
interna (con la previsione di norme di dettaglio, per quanto in esame, in materia di personale,<br />
assunzioni e dotazioni organiche) ai soli enti regionali che usufruiscano di trasferimenti regionali<br />
(normativa regionale: omissis) appare pienamente legittima; tuttavia, da tale scelta operativa non<br />
può derivare, ad avviso dello scrivente ufficio, una possibile sostanziale abdicazione della Regione<br />
medesima dalla propria funzione di vigilanza anche con riferimento agli altri enti (non beneficiari di<br />
trasferimenti) regionali ed a ordinamento regionale. Infatti, il potenziale mancato rispetto, da parte<br />
di questi ultimi, dei principi di efficienza, economicità, efficacia, funzionalità nelle materie<br />
dell’organizzazione del personale, delle dotazioni organiche e del reclutamento potrebbe dar luogo a<br />
diseconomie, che indirettamente ma inevitabilmente si ripercuoterebbero negativamente, in<br />
considerazione della natura pubblica degli enti medesimi, sui saldi di finanza pubblica, che la<br />
Regione (omissis) è invece tenuta a salvaguardare, nelle materie e nel territorio di competenza, in<br />
virtù del sopra citato comma 655 dell’ultima legge finanziaria.<br />
E’ pertanto opinione dello scrivente ufficio che, fermo restante l’obbligo giuridico, per codesto ente,<br />
di orientare gli assetti organizzativi del personale ai principi, desumibili dalla legislazione vigente,<br />
di contenimento della spesa, di funzionalità, di razionalità, di economicità, di efficienza ed efficacia,<br />
ogni ulteriore concreta valutazione concernente la conformità delle determinazioni adottate ed<br />
adottande in materia di dotazioni di personale non possa che essere demandata all’Assessorato<br />
regionale vigilante.<br />
Si coglie tuttavia l’occasione, per quanto strettamente di competenza del <strong>Dipartimento</strong> della<br />
funzione pubblica, di rilevare la non conformità rispetto ai suddetti consolidati principi della prassi<br />
di codesto ente, desumibile sia dalla documentazione allegata al quesito (delibera n. omissis), sia<br />
dalle prime due righe del quesito medesimo, con riferimento alla eventuale futura rideterminazione<br />
74
della dotazione organica, di inserire le deliberazioni concernenti gli assetti ordinamentali del<br />
personale “nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa dell’ente”.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (che costituisce “principio fondamentale<br />
ai sensi dell’art. 117 della Costituzione” e vincola espressamente anche gli Istituiti autonomi case<br />
popolari: art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001), “nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione<br />
e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono<br />
determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1” (efficienza; razionalizzazione<br />
e contenimento del costo del lavoro pubblico; ottimale utilizzazione delle risorse umane), previa<br />
verifica degli effettivi fabbisogni e previa mera “consultazione delle organizzazioni sindacali”.<br />
75<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 29 del 18 dicembre 2007.<br />
76<br />
A .................<br />
Oggetto: stabilizzazione personale dipendente, assunto a tempo determinato, che si avvale del<br />
cumulo previsto dall’art. 44 della legge n. 289 del 2002.<br />
Si fa riferimento alla nota con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla<br />
possibilità di stabilizzare il personale dipendente a tempo determinato che usufruisce della<br />
possibilità di cumulo dei redditi derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro<br />
dipendente ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.<br />
Al riguardo, come noto, l’art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, a<br />
decorrere dal 1 gennaio 2007, gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, possono<br />
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non<br />
dirigenziale in servizio a tempo non determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che<br />
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o<br />
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla<br />
data di entrata in vigore della presente legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto<br />
a tempo determinato mediante procedure diverse le amministrazioni provvederanno previo<br />
espletamento di prove selettive.<br />
La disposizione del citato comma 558 è volta a sanare un utilizzo improprio del rapporto di lavoro<br />
subordinato a tempo determinato, collocandosi nell’ambito di un obiettivo generale di Governo di<br />
graduale eliminazione del precariato dalla pubblica amministrazione.<br />
Nel contesto delineato dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, che ha previsto un reiterato regime<br />
restrittivo in materia di assunzioni, le amministrazioni pubbliche hanno utilizzato, anche per bisogni<br />
permanenti, la tipologia del contratto di lavoro a tempo determinato ricorrendo a continui rinnovi.<br />
Da ciò è derivato il diffondersi del fenomeno del precariato che le norme sulla stabilizzazione<br />
tendono a superare.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che il dipendente a tempo determinato che fruisce, ai<br />
sensi dell’art. 44, commi 2 e 4, della legge 27 dicembre 2002, n.. 289, del cumulo dei redditi<br />
derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro dipendente, non rientri nella categoria<br />
dei lavoratori precari destinatari della stabilizzazione.<br />
La fattispecie non risulta, infatti, rispondente alle fìnalità, che il legislatore ha inteso perseguire, che<br />
sono volte a favorire l’occupazione giovanile e a consolidare i rapporti di lavoro impropriamente<br />
sorti a tempo determinato.<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento<br />
Parere n. 30 del 28 dicembre 2007.<br />
Oggetto: stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.<br />
77<br />
A ...................................<br />
Si fa riferimento alla nota con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alle<br />
modalità di stabilizzazione del personale impiegato in attività socialmente utili.<br />
Nella richiesta di parere in oggetto, il Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che ai fini<br />
della stabilizzazione del personale considerato intende trasformare il posto C1, preposto biblioteca,<br />
in un posto B1 part-time, chiede di sapere se sia necessario dichiarare che l’assunzione è da<br />
considerarsi in soprannumero.<br />
In ordine alla problematica evidenziata è utile ricordare che la stabilizzazione dei L.S.U. è<br />
disciplinata dall’art. 1, comma 1156, lett. f) e lett. f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così<br />
come modificato ed integrato dagli artt. 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,<br />
convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.<br />
Come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/0011107 del<br />
17 ottobre 2007, i comuni che intendono procedere ad assunzioni di L.S.U., devono presentare vuoti<br />
nelle dotazioni organiche vigenti alla data del 1° gennaio 2007.<br />
Tuttavia, l’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, al fine di favorire lo svuotamento<br />
dei bacini regionali, ha previsto la possibilità di effettuare le assunzioni di che trattasi “anche in<br />
soprannumero” rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, fermo restando il<br />
rispetto dei vincoli finanziari previsti, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dall’art. 1, comma<br />
562, della legge n. 296 del 2006.<br />
Al riguardo, si rappresenta che l’assunzione in soprannumero presuppone che il posto da coprire<br />
con l’assunzione a tempo indeterminato del personale destinatario della stabilizzazione non sia<br />
disponibile.<br />
L’assunzione in soprannumero determina, tra l’altro, il blocco delle assunzioni di personale fino al<br />
totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.<br />
Detta sanzione è finalizzata a favorire, laddove vi sono vacanze in altre categorie, la rimodulazione<br />
delle dotazioni organiche, ad invarianza di spesa, al fine di creare il posto disponibile per la<br />
stabilizzazione del L.S.U., attesa la disposizione di particolare favore prevista dal legislatore.
Pertanto, laddove, come nel caso di specie, il posto da coprire risultasse vacante, l’amministrazione<br />
procederà all’assunzione a tempo indeterminato senza ricorrere allo strumento della<br />
soprannumerarietà previsto dall’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007.<br />
Si aggiunge, altresì, che la rimodulazione della dotazione organica prospettata risulta compatibile<br />
con le disposizioni in argomento, considerato che avviene senza incremento di spesa e di numero di<br />
posti complessivi.<br />
78<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento<br />
Parere n. 31 del 28 dicembre 2007.<br />
Oggetto: stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.<br />
79<br />
A .................<br />
Si fa riferimento al quesito con il quale codesto ente ha chiesto il parere di questo ufficio in merito<br />
alla possibilità di procedere alla copertura in pianta organica di un posto di ragioniere, che si<br />
renderà vacante in data 1° gennaio 2008, avendo intenzione di procedere prioritariamente alla<br />
stabilizzazione di n. 5 lavoratori socialmente utili, avendo attualmente in organico solamente 2<br />
vacanze.<br />
Al riguardo si rappresenta che la stabilizzazione dei LSU di che trattasi è disciplinata dall’art. 1,<br />
comma 1156, lett. f) e lett. f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno<br />
2007), così come modificato ed integrato dagli artt. 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.<br />
159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.<br />
Ciò premesso e come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.<br />
14/0011107 del 17 ottobre 2007, i comuni che intendono procedere ad assunzioni di LSU, devono<br />
presentare vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale vigenti alla data del 1° gennaio<br />
2007.<br />
Tuttavia, l’art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007, ha previsto la possibilità di effettuare le<br />
assunzioni di che trattasi “anche in soprannumero” rispetto alla dotazione organica vigente al 1°<br />
gennaio 2007, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti, per i comuni con meno di 5.000<br />
abitanti, dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.<br />
Nelle ipotesi di assunzione in soprannumero, i comuni non potranno procedere ad altre assunzioni<br />
di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.<br />
Inoltre la stabilizzazione costituisce a tutti gli effetti un’assunzione a tempo indeterminato e come<br />
tale deve essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno.<br />
Come evidenziato dal T.A.R. Veneto, sez. II, con sentenza del 19 ottobre 2007, n. 3342, la<br />
stabilizzazione del personale non costituisce un obbligo per le amministrazioni ma è una facoltà che<br />
viene esercitata in ragione delle esigenze funzionali dell’ente.<br />
Nella fattispecie rappresentata, nel caso cui codesto Comune abbia intenzione di stabilizzare i 5<br />
lavoratori socialmente e venga ammesso al contributo previsto per la stabilizzazione di tutti i<br />
medesimi 5 LSU, potrà procedere alla assunzione di 2 LSU nel rispetto della pianta organica e di 3<br />
LSU in soprannumero.
Ne consegue che, prima di procedere all’assunzione di un nuovo ragioniere, codesto ente dovrà<br />
preventivamente riassorbire le 3 eccedenze di che trattasi.<br />
80<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica<br />
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni<br />
Parere n. 32 del 28 dicembre2007.<br />
Oggetto: assunzioni di personale a tempo indeterminato.<br />
81<br />
A .................<br />
Si fa riferimento alla nota con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla<br />
possibilità di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato.<br />
Nella richiesta, l’amministrazione chiede di sapere se, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato<br />
di due unità di istruttore amministrativo-contabile di area C, possa essere utilizzata la graduatoria<br />
approvata in data 28.12.2004, a seguito della procedura concorsuale espletata dall’ente.<br />
In particolare, l’ente chiede di sapere se la predetta graduatoria possa considerarsi prorogata in<br />
considerazione delle limitazioni assunzionali previste dalle leggi finanziarie degli ultimi anni e, se<br />
del caso, fino a quando la stessa possa ritenersi valida.<br />
Per ragioni di chiarezza espositiva, prima di valutare la possibilità per l’amministrazione di<br />
effettuare le predette assunzioni, appare utile procedere alla trattazione della questione inerente alla<br />
proroga delle graduatorie concorsuali.<br />
Al riguardo, è importante ricordare come, negli ultimi anni, il legislatore sia intervenuto, in materia<br />
di assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, reiterando, con possibilità di eccezionali<br />
deroghe, il divieto ad effettuare assunzioni. In detto contesto, le disposizioni di cui all’art. 34,<br />
comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre<br />
2003, n. 350, all’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, quelle di cui<br />
all’art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si caratterizzano per aver previsto un<br />
sistema di ampliamento della naturale vigenza delle graduatorie concorsuali. Alla base della vigenza<br />
delle graduatorie vi è la necessità di soddisfare esigenze gestionali ed organizzative delle<br />
amministrazioni medesime, le quali possono attingere alle stesse, in relazione ai loro bisogni, senza<br />
sostenere i costi e le attese derivanti dall’espletamento di nuove procedure concorsuali. Un regime,<br />
prolungato nel tempo, di limitazione delle assunzioni, rende priva di efficacia concreta la vigenza di<br />
una graduatoria concorsuale. Da ciò l’intervento del legislatore volto a dare validità ultrattiva alle<br />
stesse.<br />
In particolare, con l’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3,<br />
comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre<br />
2004, n. 311 il legislatore, utilizzando una formulazione pressoché invariata, ha previsto una<br />
proroga delle graduatorie, di un anno nei primi due articoli e di un triennio nell’ultimo articolo<br />
citato riferito alle “…amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a<br />
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. …”.<br />
L’ultravigenza delle graduatorie concorsuali va riferita al termine di scadenza delle graduatorie<br />
medesime facendone slittare il periodo di validità (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3627/95;<br />
sez. V, sentenza n. 1354/99 e sez. VI, sentenza n. 11306/2001). Nella citata sentenza del Consiglio
di Stato, sez. V, n. 3627/95, è affermato che: “….. la proroga (..) dei riferimenti temporali (…) non<br />
può essere intesa che come slittamento (…) e non già come mera proroga del termine finale di<br />
validità delle graduatorie. Il legislatore non ha disposto la proroga del periodo di validità delle<br />
graduatorie e cioè del solo termine finale (…) ma dei riferimenti temporali e quindi del termine<br />
iniziale”.<br />
Il principio che si ricava da questo orientamento è che il legislatore ha inteso garantire - a fronte del<br />
permanere del blocco delle assunzioni - lo slittamento del termine di utilizzabilità della graduatoria<br />
anche negli esercizi successivi, fermo restando la salvaguardia di validità del dies a quo e cioè la<br />
data di approvazione e di pubblicazione delle graduatorie da parte dell’organo competente. In<br />
concreto la proroga della vigenza determina una sospensione dello scorrere del tempo. Il tempo<br />
torna nuovamente a decorrere nel momento in cui cessa il blocco o le limitazioni delle assunzioni e,<br />
quindi, solitamente dal 1° gennaio dell’anno in cui il regime restrittivo finisce.<br />
Nel contesto normativo sopra evidenziato, codesto ente, che fino a tutto l’anno 2006 risultava<br />
sottoposto alla disciplina recante limitazioni delle assunzioni per espressa previsione di legge,<br />
rientrava tra le amministrazioni destinatarie del richiamato comma 100, con la conseguenza che la<br />
validità delle graduatorie dal medesimo approvate poteva essere prorogata.<br />
Quanto detto non trova applicazione in riferimento all’anno 2007 in quanto, ai sensi dell’art. 1,<br />
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni con più di 5000 abitanti, tra cui rientra<br />
codesta amministrazione, non risultano più soggetti al regime limitativo delle assunzioni.<br />
In applicazione di quanto sopra precisato, è, dunque, evidente che l’efficacia delle graduatorie degli<br />
enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, precedentemente sospesa per via del regime<br />
assunzionale sopra prospettato, riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.<br />
Ne deriva che l’applicazione della proroga disposta dall’art. 1, comma 100, della legge n. 311 del<br />
2004, è parziale e termina a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, ovviamente, risulta inapplicabile<br />
anche la previsione contenuta nell’art. 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone<br />
la proroga al 31 dicembre 2008 del termine di validità delle graduatorie delle amministrazioni<br />
soggette a limitazioni delle assunzioni.<br />
In merito alla fattispecie sottoposta all’attenzione dello scrivente, concernente una graduatoria<br />
approvata in data 28.12.2004, si rappresenta che vigendo per codesto Comune un regime limitativo<br />
delle assunzioni per gli anni 2004, 2005 e 2006, la decorrenza temporale della vigenza della<br />
graduatoria è stata sospesa, per effetto delle disposizioni delle leggi finanziarie sopra richiamate, per<br />
riprendere a decorrere dal 1° gennaio 2007.<br />
Il periodo triennale di vigenza ordinaria della graduatoria dovrà, perciò, decorrere dalla predetta<br />
data del 1° gennaio 2007 e, tenuto conto della normativa vigente in materia di assunzioni per gli enti<br />
sottoposti al patto di stabilità interno, la scadenza si realizzerà il 31 dicembre 2009.<br />
In ordine alle facoltà assunzionali dell’amministrazione si rinvia a quanto previsto dall’art. 1,<br />
comma 557, della legge n. 296 del 2006, il quale disciplina il regime assunzionale degli enti<br />
sottoposti al patto di stabilità.<br />
82<br />
Il direttore dell’ufficio<br />
Francesco Verbaro
CIRCOLARI<br />
E<br />
DIRETTIVE<br />
Palazzo Vidoni.<br />
Una galleria al piano nobile
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA<br />
AMMINISTRAZIONE<br />
Direttiva n. 8 del 5 dicembre 2007.<br />
Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni. Responsabilità<br />
disciplinare<br />
1. Premessa.<br />
L’attribuzione all’area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua<br />
ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture,<br />
sia sotto il profilo dell’esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformità alle<br />
regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che<br />
agiscono all’interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle<br />
prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l’azione delle<br />
pubbliche amministrazioni.<br />
Le amministrazioni devono infatti perseguire l’interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel<br />
contempo, modalità di comunicazioni che assicurino la comprensibilità e l’affidabilità degli<br />
atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto. Si ricorda che con decreto della Presidenza del<br />
consiglio dei ministri - <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica del 28 novembre 2000, è stato<br />
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che la<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri – <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, ha adottato la<br />
circolare 12 luglio 2001, n.2198 inerente le “Norme sul comportamento dei dipendenti delle<br />
pubbliche amministrazioni”.<br />
Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento tratteggiano i principi cui i dipendenti delle<br />
pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell’adempimento della<br />
prestazione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il suddetto codice, infatti, pone<br />
degli specifici vincoli con riferimento ai rapporti con il pubblico (art. 11 del Codice) nonché alle<br />
condotte da mantenere nella vita sociale (art. 9).<br />
E’ opportuno ricordare che tutte le prescrizioni contenute nel Codice di condotta assumono, oltre<br />
che un valore etico, uno specifico rilievo giuridico, atteso che è sulla base dello stesso che possono<br />
essere comminate le sanzioni di più tenute afflittività.<br />
2. La valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice<br />
di comportamento.<br />
Con riferimento alle sanzioni del rimprovero verbale o scritto (censura) o della multa di importo<br />
pari a 4 ore di retribuzione, i contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla “a)<br />
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario<br />
di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti<br />
del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui<br />
quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle<br />
norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia<br />
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di<br />
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di<br />
quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento” (così l’art.<br />
13 del CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005<br />
e biennio economico 2002 – 2003)<br />
85
I dirigenti delle varie strutture destinatarie della presente direttiva sono tenuti a verificare che le<br />
condotte dei dipendenti siano conformi a tali indicazioni. In particolare, l’“inosservanza delle<br />
disposizioni di servizio”, presuppone che i dirigenti assegnino specifiche responsabilità in capo ai<br />
dipendenti.<br />
L’art. 11 del Codice di comportamento prescrive che ciascun “dipendente in diretto rapporto con il<br />
pubblico prest(i) adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisc(a) le spiegazioni che gli<br />
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione<br />
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando<br />
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli<br />
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami”.<br />
Se si combina quanto previsto nel Codice di comportamento con quanto prescritto nei vari CCNL si<br />
evince che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad una condotta improntata alla<br />
sollecitudine e correttezza dell’azione amministrativa, diretta ad impedire generiche quanto, molto<br />
spesso, pretestuose giustificazioni all’inazione o ai ritardi. La regola comportamentale, infatti,<br />
qualifica come indebito il rinvio della trattazione delle questioni d’ufficio, in ragione di un<br />
indimostrato (ed indimostrabile) eccessivo carico di lavoro. Devono quindi censurarsi quelle<br />
amministrazioni che giustificano il mancato rispetto dei termini procedimentali in considerazione<br />
della mole di lavoro ovvero con la difficoltà nel reperimento della documentazione istruttoria.<br />
Tali comportamenti, peraltro, comportano censure di illegittimità da parte dell’autorità<br />
giurisdizionale amministrativa, in tutti quei casi in cui il trascorrere del termine per la conclusione<br />
del procedimento, equivale a provvedimento di diniego. Così la giurisprudenza amministrativa ha<br />
qualificato come illegittimo il rigetto dell’istanza, ove ciò sia ricondotto ad una “difficoltà di<br />
reperimento del fascicolo” (TAR Lazio, sentenza 14 ottobre 2003 n. 8356).<br />
3. In particolare, l’“insufficiente rendimento”.<br />
L’insufficienza del rendimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, integra il<br />
presupposto per l’applicazione di sanzioni disciplinari di vario livello, in ragione della gravità e<br />
continuità della condotta mantenuta (in genere dal semplice rimprovero verbale o scritto alla multa<br />
di importo pari a 4 ore di retribuzione fino al licenziamento con preavviso).<br />
Il parametro cui occorre fare riferimento, deve rinvenirsi nell’art. 2104 del codice civile, secondo<br />
cui “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,<br />
dall’interesse dell’impresa”. Presupposto per l’applicazione della sanzione disciplinare è<br />
l’imputabilità della condotta negligente e non il semplice mancato raggiungimento delle prestazioni<br />
attese. La mancata realizzazione delle prestazioni attese potrebbe, infatti, essere addebitabile a<br />
ragioni oggettive, non imputabili in quanto connesse alle condizioni psico-fisiche del dipendente.<br />
L’esigenza di commisurare la condotta del personale addetto alle varie strutture pone a carico dei<br />
responsabili degli uffici, l’onere di precisare la qualità della prestazione attesa da ciascuno.<br />
Con riferimento all’intestazione della qualità di responsabile del procedimento, appare opportuno<br />
precisare l’inderogabilità del rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e<br />
successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di<br />
diritto di accesso ai documenti amministrativi.<br />
Le modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990, hanno introdotto nuovi adempimenti a carico<br />
dell’amministrazione procedente, quali l’obbligo di disporre la comunicazione di avvio del<br />
procedimento anche nei confronti del soggetto che ha presentato l’istanza sulla cui base si è avviato<br />
lo stesso procedimento ((art. 8, comma 2 c)ter della legge n. 241 del 1990)), ovvero la<br />
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis della legge n. 241 del<br />
1990). Suddetti adempimenti, in quanto previsti da fonte legislativa e finalizzati a favorire la<br />
partecipazione al procedimento da parte dei destinatari del provvedimento finale, appaiono<br />
strumentali al perseguimento dei valori della trasparenza ed imparzialità dell’amministrazione.<br />
Le amministrazioni destinatarie della presente direttiva, sono tenute ad avviare l’azione disciplinare<br />
ove i dipendenti responsabili dei procedimenti violino le suddette prescrizioni, ovvero adempiano<br />
secondo modalità inadeguate e/o incomplete (ad esempio: omettendo di indicare tutte le<br />
86
informazioni previste come contenuto necessario della comunicazione di avvio del procedimento ai<br />
sensi dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990).<br />
La violazioni di prescrizioni formali previste dal legislatore, integra una condotta palesemente<br />
negligente, talché non possono tollerarsi ritardi o approssimazioni. Si consideri altresì che le<br />
suddette violazioni espongono l’amministrazione al rischio di subire l’annullamento dei<br />
provvedimenti in sede giurisdizionale, in considerazione della violazione del principio del<br />
contraddittorio, nonché un sicuro detrimento alla propria immagine.<br />
4. I controlli sulle assenze per motivi di salute.<br />
I dirigenti delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva sono tenuti ad assicurare il<br />
rispetto, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute, delle prescrizioni contrattuali in tema<br />
di produzione dei certificati medici.<br />
Con riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo, per ragioni di salute, si precisa che<br />
l’amministrazione è comunque tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria,<br />
sussistendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di verificare la legittimità delle cause<br />
di assenza del dipendente dal servizio, a fortiori per le assenze (brevi) per malattia, che, per la loro<br />
imprevedibilità, sfuggono al controllo dell’amministrazione e costituiscono, tra quelle consentite, la<br />
più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio. Siffatto controllo deve essere ancora più<br />
incisivo nei confronti di dipendenti che denunciano, con particolare frequenza, malattie di breve<br />
durata non potendosi ammettere fenomeni di “autodiagnosi” (TAR Veneto, 9 gennaio 2007, n. 7).<br />
I dirigenti delle strutture pubbliche sono altresì invitati a concludere, ai sensi dell’art. 15 della legge<br />
7 agosto 1990, n. 241, accordi con le competenti strutture sanitarie, allo scopo di assicurare che ogni<br />
dipendente assente per ragioni di salute, venga sottoposto, nella stessa giornata, a visita fiscale. Si<br />
precisa altresì che ove la competente struttura sanitaria non sia nelle condizioni di assicurare, nella<br />
stessa giornata, la visita fiscale per ogni dipendente assente, le amministrazioni possono comunque<br />
concludere accordi, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 241 del 1990 con altre strutture pubbliche,<br />
allo scopo di conseguire la necessaria valutazione sanitaria.<br />
Al fine di favorire le attività di controllo da parte dei medici fiscali, si invitano i dirigenti delle<br />
amministrazioni destinatarie della presente direttiva, a predisporre adeguati mezzi di comunicazione<br />
affinché i dipendenti che intendano legittimamente allontanarsi dal proprio domicilio, possano<br />
informare l’amministrazione di tale circostanza. A tal fine appare proporzionata la predisposizione<br />
di un numero telefonico/fax ovvero di un indirizzo di posta elettronica, esclusivamente destinato a<br />
ricevere le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal domicilio, da parte dei dipendenti<br />
assenti per ragioni di salute.<br />
L’inosservanza delle prescrizioni inerenti la tempestività ed adeguatezza della produzione dei<br />
documenti sanitari diretti ad attestare la legittimità dell’assenza, ovvero l’allontanamento dal<br />
domicilio durante le fasce di reperibilità, senza previa comunicazione all’amministrazione,<br />
integrano condotte meritevoli di sanzioni disciplinare, secondo quanto previsto dai rispettivi<br />
contratti collettivi nazionali di lavoro.<br />
5. L’omessa attivazione delle procedure sanzionatorie come danno all’immagine<br />
dell’amministrazione.<br />
Le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento del proprio fine istituzionale,<br />
sono anche tenute a mantenere un’immagine positiva della propria organizzazione. L’immagine<br />
dell’amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali di ogni apparato pubblico. La Corte<br />
dei conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici, l’immagine delle pubbliche<br />
amministrazioni, ossia “la tutela della propria identità, del buon nome, della reputazione e<br />
credibilità, nonché l’interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate<br />
siano esercitate, le responsabilità dei funzionari attivate” (così Corte dei conti, sezioni riunite,<br />
sentenza del 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM).<br />
87
Il perfezionamento delle procedure sanzionatorie integra il presupposto per diffondere un’immagine<br />
di efficienza dell’apparato. La stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle<br />
amministrazioni statali, con riferimento all’avvio dell’azione disciplinare in conseguenza di azioni<br />
penali ha registrato una condotta protesa a “minimizzare le sanzioni, in modo da prevenire i ricorsi<br />
degli interessati” (Corte dei conti, sez. gestione contr. Stato, relazione approvata con delibera<br />
7/06/G). Tale atteggiamento appare ancora più diffuso rispetto alle fattispecie disciplinari di ancor<br />
più ridotta afflittività, talché appare indifferibile una più rigorosa applicazione delle prescrizioni<br />
vigenti, allo scopo di ricostruire l’immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici.<br />
6. Funzioni di monitoraggio dell’Ispettorato della funzione pubblica.<br />
L’ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell’art.60 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo<br />
2001 n. 165, è tenuto ad espletare un’attività di monitoraggio rispetto all’esercizio dell’azione<br />
disciplinare. A tal fine si invitano tutte le amministrazioni destinatarie della presente direttiva ad<br />
inviare all’indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all’avvio dei<br />
procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro 5<br />
giorni, le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al<br />
medesimo nonché il successivo esito del procedimento.<br />
Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la<br />
funzione di mero monitoraggio dell’attività espletata dall’Ispettorato della funzione pubblica,<br />
appare proporzionato l’invio dei documenti suddetti previa rimozione del nominativo del<br />
dipendente. Sarà cura dell’amministrazione che avvia il procedimento disciplinare, individuare<br />
sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed<br />
esito dell’azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall’Ispettorato. A tal fine può giovare la<br />
sostituzione del nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato in occasione di<br />
tutte le seguenti comunicazioni rese all’Ispettorato.<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella P.A.<br />
88
NORMATIVA<br />
Palazzo Vidoni.<br />
Statua dell'imperatore<br />
Lucio Vero
91<br />
Indice<br />
DPCM 4 luglio 2007 Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei<br />
ministri del 9 dicembre 2002, concernente la disciplina<br />
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del<br />
Consiglio dei ministri. 93<br />
DPCM 20 luglio 2007, n. 152 Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di<br />
valutazione periodica dei funzionari diplomatici<br />
appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di<br />
consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di cui<br />
all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.<br />
400. 95<br />
DPCM 24 luglio 2007 Nomina del presidente del Centro nazionale per<br />
l'informatica nella pubblica amministrazione. 98<br />
DPR 27 luglio 2007, n. 156 Regolamento concernente: "Emanazione dello statuto<br />
dell'Agenzia nazionale per i giovani. 99<br />
DM 3 agosto 2007 Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi<br />
dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003,<br />
n. 3. 105<br />
DPCM 1 ottobre 2007 Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 528 e 236,<br />
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla conversione in<br />
rapporti di lavoro a tempo indeterminato di 2474 contratti<br />
di formazione e lavoro. 109<br />
DPR 29 novembre 2007 Autorizzazione ad assumere personale a tempo<br />
indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, enti<br />
pubblici non economici e di ricerca, a norma dell'articolo 1,<br />
comma 513 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 112<br />
Pag.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2007<br />
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, concernente<br />
la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri<br />
(G.U. n. 172 del 26 luglio 2007)<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri<br />
vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento<br />
della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;<br />
vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e<br />
successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia<br />
di bilancio";<br />
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del<br />
Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive<br />
modificazioni;<br />
visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale prevede,<br />
tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'autonoma gestione delle spese<br />
nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione<br />
del Ministero dell'economia e delle finanze, che il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri<br />
decreti, stabilisce la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i<br />
criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto delle peculiari esigenze della<br />
Presidenza e che, con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti<br />
limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare l'invarianza in termini di fabbisogno e<br />
di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 dicembre 2002 concernente la<br />
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e<br />
successive modificazioni;<br />
considerata la necessità di apportare modifiche al predetto decreto 9 dicembre 2002 in coerenza con<br />
le più recenti disposizioni normative e delle peculiari esigenze della Presidenza;<br />
decreta:<br />
Art. 1.<br />
Modifiche all'art. 6<br />
1. All'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, e<br />
successive modificazioni, di seguito denominato decreto, dopo le parole: "trasmette il progetto di<br />
bilancio" sono inserite le seguenti: "redatto sulla base del disegno di legge del bilancio dello Stato<br />
presentato alle Camere e tenuto conto delle eventuali note di variazione al momento intervenute".<br />
Art. 2.<br />
Modifiche all'art. 7<br />
1. All'art. 7, comma 2, del decreto, primo periodo, dopo le parole: "unità previsionali di base" sono<br />
aggiunte le seguenti: "missioni/programmi".<br />
2. All'art. 7, comma 2, del decreto, ultimo periodo, dopo le parole: "unità previsionale di base" sono<br />
aggiunte le parole: "missioni/programmi".<br />
93
3. All'art. 7, comma 3, del decreto le parole: "alle strutture affidate a" sono sostituite dalle seguenti:<br />
"a ciascuna struttura affidata a".<br />
Art. 3.<br />
Modifiche all'art. 8<br />
1. All'art. 8 del decreto è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Gli eventuali limiti di spesa<br />
disposti dalla legge operano sulla spesa complessiva delle varie tipologie considerate. Ai sensi<br />
dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tali limiti possono essere superati dai<br />
singoli Centri di responsabilità e/o di spesa mediante compensazioni su altri capitoli del bilancio<br />
della Presidenza del Consiglio dei ministri che presentino le necessarie disponibilità. In tale caso sui<br />
decreti di variazione di bilancio sono indicati i capitoli sui quali viene data compensazione. Nessuna<br />
compensazione può comunque essere operata a carico di capitoli di parte capitale o riferiti ad<br />
autorizzazioni di spesa finalizzate.".<br />
Art. 4.<br />
Modifiche all'art. 10<br />
1. All'art. 10, comma 4, del decreto, la parola: "propone" e' sostituita dalle seguenti: "può proporre".<br />
Roma, 4 luglio 2007.<br />
p. il Presidente del Consiglio dei ministri:<br />
Enrico Letta, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri<br />
94
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
20 luglio 2007, n. 152<br />
Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari<br />
diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e<br />
per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.<br />
(G.U. n. 214 del 14 settembre 2007)<br />
Testo in vigore dal 29 settembre 2007.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri<br />
visto il decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e, in particolare l'articolo 106,<br />
come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;<br />
visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre2001, n. 373, recante la<br />
disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di<br />
segretario di legazione e consigliere di legazione;<br />
visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni<br />
al ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;<br />
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi<br />
nell'adunanza del 4 giugno 2007;<br />
vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota n. 384/07/UL/P del 26<br />
giugno 2007, a cui il <strong>Dipartimento</strong> per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio<br />
dei ministri ha fornito riscontro con nota n. 5426/DAGL/9.1.6/4/2007 del 12 luglio 2007;<br />
sulla proposta del ministro degli Affari esteri;<br />
adotta il seguente regolamento:<br />
Art. 1<br />
Principi e strumenti<br />
1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio<br />
delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di<br />
segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività<br />
svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonché dell'attività<br />
amministrativa e della gestione.<br />
2. Il procedimento è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore<br />
di prima i stanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda<br />
istanza e della partecipazione al procedimento del valutato.<br />
3. La scheda di valutazione è redatta al 31 dicembre di ogni anno, su un modulo prestampato,<br />
conforme all'allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. Essa contiene gli<br />
elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio1967, n. 18,<br />
inclusi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati. La valutazione si effettua sulla base del<br />
provvedimento di attribuzione della responsabilità di almeno un progetto o programma,<br />
preferibilmente connesso al/i settore/i di prevalente impiego del destinatario, elaborato dal superiore<br />
gerarchico all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato e<br />
notificato al predetto ed alla direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane del<br />
Ministero degli affari esteri, di seguito denominata DGPe.<br />
95
4. La relazione dell'interessato è parte integrante della scheda di valutazione, che contiene altresì<br />
uno spazio riservato al contraddittorio.<br />
5. La DGPe verifica in ogni fase la regolarità del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli<br />
elementi richiesti ed interviene per assicurar e il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi<br />
dell'anno. A tal fine provvede, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto<br />
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il competente servizio presso l'amministrazione centrale,<br />
alla progressiva introduzione di sistemi informatizzati per la gestione delle comunicazioni e la<br />
conservazione degli atti.<br />
Art. 2<br />
Elementi forniti dal funzionario valutato<br />
1. Oltre ai dati personali, nell'apposita sezione della scheda di valutazione, il funzionario valutato<br />
redige una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e<br />
per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati,includendovi proprie osservazioni sulla<br />
congruenza con le risorse assegnate e la situazione ambientale.<br />
2. L'interessato prende visione degli elementi e giudizi del valutatore di prima istanza e formula<br />
nell'apposita sezione le proprie osservazioni.<br />
Art. 3<br />
Valutazione di primo grado<br />
1. La valutazione di primo grado è effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della<br />
scheda di valutazione in ogni parte e con tutti i dati richiesti.<br />
2. Per il personale in servizio a Roma, la valutazione di cui al comma 1 è effettuata dal funzionario<br />
preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in<br />
servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso.<br />
3. Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei<br />
medesimi a capo dell'ufficio in Italia o all'estero, ovvero perché il funzionario valutato sia stato<br />
trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico chiede a quello, od a<br />
quelli, alle cui dipendenze il funzionario si è precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi<br />
di informazione e valutazione che andranno allegati alla scheda e di cui terrà conto nella redazione<br />
di quest'ultima.<br />
4. Particolare rilievo assume la parte relativa all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a<br />
svolgere le funzioni del grado superiore in caso di valutazione dei segretari di legazione che hanno<br />
superato un periodo complessivo di otto anni di servizio effettivo e nella valutazione dei consiglieri<br />
di legazione che nel loro grado hanno superato i tre anni di effettivo servizio.<br />
Art. 4<br />
Integrazione del giudizio<br />
1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto agli uffici di livello<br />
dirigenziale generale indicati dall'articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della<br />
repubblica 5 gennaio1967, n. 18, valutatore di seconda istanza, si avvale degli elementi in suo<br />
possesso e, per le attività dei funzionari in servizio presso uffici consolari, di quelli forniti dalla<br />
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.<br />
2. Prima di procedere all'integrazione del giudizio, il predetto funzionario verifica che siano stati<br />
forniti i dati richiesti per la valutazione di primo grado e, in caso contrario, restituisce la scheda al<br />
valutatore di primo grado, dandone comunicazione alla DGPe.<br />
3. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo<br />
grado e gli elementi in possesso dell'Amministrazione centrale e mette in luce la relativa rilevanza<br />
96
dell'attività svolta dal funzionario valutato nel più ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale<br />
generale nel cui ambito egli presta servizio.<br />
4. Ove riscontri difformità suscettibili di modificare il giudizio di primo grado, il funzionario di cui<br />
al presente articolo ne fa stato nell'apposita sezione della scheda di valutazione e fornisce puntuali<br />
riferimenti documentali.<br />
Art. 5<br />
Giudizio complessivo<br />
1. Il Consiglio di amministrazione attribuisce il giudizio complessivo ricorrendo ad uno dei sintetici<br />
elementi descrittivi contenuti nella scheda di valutazione. Il funzionario valutato ne prende<br />
successivamente conoscenza, unitamente al restante contenuto della scheda, a cura della DGPe.<br />
2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori per i<br />
quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e dell'attività resa<br />
suscettibili di specifico apprezzamento.<br />
3. In presenza di risultati di generale, assoluta eccellenza, ottenuti in sedi, uffici e circostanze che<br />
hanno richiesto particolare impegno e responsabilità, il Consiglio di amministrazione può<br />
eccezionalmente attribuire più elevate manifestazioni di apprezzamento, con esplicita motivazione<br />
quanto alle circostanze ed alle attività.<br />
4. In caso di giudizio complessivo non positivo, il Consiglio di amministrazione indica le attività e<br />
gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.<br />
Art. 6<br />
Abrogazioni<br />
1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2001, n. 373.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti<br />
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Roma, 20 luglio 2007<br />
p. il Presidente del Consiglio dei ministri:<br />
Luigi Nicolais, ministro delegato per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
97
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2007<br />
Nomina del presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.<br />
(G.U. n. 199 del 28 agosto 2007 )<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri<br />
visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in<br />
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;<br />
visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come<br />
sostituito dal comma 3 dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il<br />
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);<br />
visto il proprio decreto del 31 luglio 2003 con il quale e' stato nominato, il presidente del CNIPA<br />
per la durata di un quadriennio a decorrere dal 30 luglio 2003;<br />
considerato che si rende necessario, attesa la scadenza del termine quadriennale sopra indicato,<br />
procedere alla nomina del presidente del CNIPA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto<br />
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;<br />
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;<br />
sulla proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;<br />
decreta:<br />
Il professor Fabio Pistella è nominato, con decorrenza 1° agosto 2007 e per la durata di un<br />
quadriennio, presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.<br />
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma<br />
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella Gazzetta ufficiale della<br />
Repubblica italiana.<br />
Roma, 24 luglio 2007.<br />
Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei ministri<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
98
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
27 luglio 2007, n. 156<br />
Regolamento concernente: "Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani"<br />
(G.U. n. 218 del 19 settembre 2007)<br />
Testo in vigore dal 4 ottobre 2007.<br />
Il Presidente della repubblica<br />
visto l'articolo 87 della Costituzione;<br />
visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;<br />
visto l'articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006, con il quale le funzioni di indirizzo e coordinamento<br />
di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività<br />
sportive sono state delegate al ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;<br />
vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006,<br />
che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013;<br />
visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23<br />
febbraio 2007, n. 15, che all'articolo 5 costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30<br />
luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;<br />
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo<br />
2007;<br />
visto il parere del Consiglio di Stato n. 1441/2007, espresso dalla sezione consultiva per gli atti<br />
normativi nelle adunanze del 16 aprile e del 18 giugno 2007;<br />
vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno<br />
2007;<br />
sulla proposta del ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive e del ministro della<br />
Solidarietà sociale, di concerto con i ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze,<br />
della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per le riforme e le innovazioni nella<br />
pubblica amministrazione;<br />
emana il seguente regolamento:<br />
Art. 1<br />
Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani<br />
1. E' emanato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani, allegato al presente regolamento, che<br />
ne costituisce parte integrante.<br />
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico<br />
del bilancio dello Stato.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti<br />
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Dato Roma, addì 27 luglio 2007.<br />
Giorgio Napolitano, presidente della repubblica<br />
Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei ministri<br />
Giovanna Melandri, ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive<br />
Paolo Ferrero, ministro della solidarietà sociale<br />
99
Emma Bonino, ministro per le Politiche europee<br />
Tommaso Padoa Schioppa, ministro dell'Economia e delle finanze<br />
Giuseppe Fioroni, ministro della <strong>Pubblica</strong> istruzione<br />
Fabio Mussi, ministro dell'Università e della ricerca<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
100
Allegato<br />
STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI<br />
Art. 1<br />
Natura giuridica<br />
1. L'Agenzia nazionale per i giovani, di seguito denominata "Agenzia", è agenzia di diritto pubblico<br />
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è dotata di autonomia<br />
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.<br />
Art. 2<br />
Attività<br />
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15<br />
novembre 2006, che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013,<br />
l'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale italiana del programma comunitario.<br />
2. L'Agenzia promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza<br />
europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione<br />
sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi<br />
diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e<br />
dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;<br />
favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.<br />
Nell'ambito di tali obiettivi generali, l'Agenzia persegue gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3<br />
della citata decisione n. 1719/2006/CE.<br />
3. L'attuazione del programma di cui al comma 1, in riferimento all'obiettivo specifico di sviluppare<br />
l'apprendimento interculturale da parte dei giovani, previsto all'articolo 3 della citata decisione n.<br />
1719/2006/CE, è realizzata unitamente ai ministeri della <strong>Pubblica</strong> istruzione e dellUuniversità e<br />
della ricerca.<br />
Art. 3<br />
Indirizzo e vigilanza<br />
1. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal ministro<br />
delegato per le Politiche giovanili e le attività sportive e dal ministro della Solidarietà sociale, che,<br />
oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,<br />
provvedono:<br />
a) all'approvazione dei programmi delle attività, nonché dei bilanci e dei rendiconti, secondo<br />
modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;<br />
b) all'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere ed in ordine alle<br />
eventuali specifiche attività da intraprendere;<br />
c) all'acquisizione di dati e notizie e all'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli<br />
indirizzi impartiti.<br />
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettera a), i programmi delle attività,<br />
nonché i bilanci e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati per<br />
l'approvazione ai ministri vigilanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state<br />
formulate osservazioni, essi si intendono approvati.<br />
101
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette<br />
periodicamente ai ministri vigilanti i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.<br />
1. Sono organi dell'Agenzia:<br />
a) il direttore generale;<br />
b) il Comitato direttivo;<br />
c) il Collegio dei revisori dei conti.<br />
Art. 4<br />
Organi dell'Agenzia<br />
Art. 5<br />
Direttore generale<br />
1. Il Direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è<br />
responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dai ministri vigilanti.<br />
2. L'incarico di direttore generale è conferito, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, a<br />
persona con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche giovanili, con<br />
decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta<br />
del ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive e del ministro della Solidarietà sociale,<br />
con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e<br />
successive modificazioni.<br />
3. Al direttore generale spetta un trattamento economico complessivo non superiore a quello<br />
previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigenziale generale.<br />
4. Il direttore generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare<br />
la continuità delle funzioni dell'Agenzia, ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti<br />
in attuazione degli indirizzi dei ministri vigilanti. In particolare il direttore generale:<br />
a) determina i programmi per dare attuazione agli obiettivi della decisione n. 1719/2006/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio e agli indirizzi dei ministri vigilanti;<br />
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi<br />
secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza dell'attività<br />
svolta al pubblico interesse;<br />
c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;<br />
d) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per lo<br />
svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma "Gioventù in azione".<br />
Art. 6<br />
Comitato direttivo<br />
1. Il Comitato direttivo è composto da tre membri, oltre al direttore generale che lo presiede.<br />
2. Il Comitato direttivo coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso<br />
conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dallo statuto e dai regolamenti.<br />
3. I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del ministro per le Politiche giovanili<br />
e le attività sportive e del ministro della Solidarietà sociale, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia o, in<br />
loro mancanza, tra persone con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche<br />
giovanili e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.<br />
4. I compensi dei membri del Comitato direttivo sono determinati con decreto del ministro per le<br />
Politiche giovanili e le attività sportive e del ministro della Solidarietà sociale, di concerto con il<br />
ministro dell'Economia e delle finanze.<br />
102
Art. 7<br />
Collegio dei revisori<br />
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero<br />
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente nonché da un membro supplente.<br />
2. I componenti del Collegio dei revisori, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, sono<br />
nominati con decreto del ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della<br />
solidarietà sociale e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.<br />
3. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono determinati con decreto del ministro per le<br />
Politiche giovanili e le attività sportive e del ministro della Solidarietà sociale, di concerto con il<br />
ministro dell'Economia e delle finanze.<br />
Art. 8<br />
Obiettivi<br />
1. Con apposita convenzione da stipularsi, con cadenza biennale, tra i ministri vigilanti e il direttore<br />
generale dell'Agenzia, sono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima, nell'ambito<br />
della missione affidata ad essa dalla legge, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti<br />
da accordare, le modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché gli strumenti necessari ad<br />
assicurare ai medesimi ministri una adeguata conoscenza dei fattori gestionali interni.<br />
Art. 9<br />
Organizzazione<br />
1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in due servizi, rispettivamente incaricati delle funzioni<br />
amministrative e di quelle a carattere operativo. Il direttore generale ripartisce la dotazione organica<br />
del personale tra i servizi in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia<br />
dell'azione amministrativa.<br />
2. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie strumentali e di personale della struttura<br />
esistente presso il Ministero della solidarietà sociale alla data di entrata in vigore del decreto-legge<br />
27 dicembre 2006, n. 297. L'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i rapporti eventualmente<br />
pendenti in capo alla precedente struttura.<br />
3. Con regolamenti interni, adottati dal direttore generale e approvati dai ministri vigilanti,<br />
l'Agenzia può adeguare l'organizzazione, strumentale e di personale, nei limiti delle disponibilità<br />
finanziarie, alle esigenze funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8. Le delibere<br />
concernenti la variazione della dotazione organica del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,<br />
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate dai ministri vigilanti, con il concerto<br />
del ministro dell'Economia e delle finanze.<br />
Art. 10<br />
Regolamento interno di contabilità<br />
1. Il direttore generale dell'Agenzia ha facoltà di deliberare e di proporre all'approvazione dei<br />
ministri vigilanti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, un regolamento interno<br />
di contabilità ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga<br />
alle disposizioni sulla contabilità pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12<br />
aprile 2006, n. 163, e limitatamente all'esecuzione di attività specificamente connessa con gli<br />
adempimenti comunitari.<br />
103
Art. 11<br />
Personale<br />
1. In sede di prima applicazione il funzionamento dell'Agenzia è assolto da quindici unità, di cui<br />
due unità di ruolo derivanti dalla struttura precedentemente esistente presso il Ministero della<br />
solidarietà sociale, corrispondenti alle qualifiche C1 e C2.<br />
2. La consistenza della dotazione organica dell'Agenzia è determinata con successivo<br />
provvedimento integrativo del presente regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6<br />
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.<br />
3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è effettuata ai sensi dell'articolo 39<br />
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.<br />
4. E' fatta salva la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di natura occasionale o<br />
coordinata e continuativa, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto<br />
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.<br />
5. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia nella fase iniziale della sua attività, i<br />
contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati, per un periodo non superiore a sei mesi,<br />
rinnovabile per un periodo di pari durata, con i soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale<br />
italiana gioventù aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per<br />
la durata complessiva di almeno un anno.<br />
6. Nel caso di assunzioni a tempo determinato nel triennio 2007-2009, nel bandire le prove selettive,<br />
l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riserva una<br />
quota del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale<br />
italiana gioventù aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per<br />
la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.<br />
Art. 12<br />
Rapporti con altre amministrazioni<br />
1. L'Agenzia regola i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,<br />
promozione con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da<br />
parte dei ministri vigilanti.<br />
Art. 13<br />
Entrate<br />
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dal finanziamento statale previsto dall'articolo 6, comma<br />
2, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23<br />
febbraio 2007, n. 15, e dalle risorse comunitarie.<br />
Art. 14<br />
Patrocinio<br />
1. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio<br />
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.<br />
104
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
<strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le tecnologie<br />
Decreto 3 agosto 2007<br />
Individuazione di progetti da finanziare, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2,<br />
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.<br />
(G.U. n. 272 del 22 novembre 2007 )<br />
Il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;<br />
visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare:<br />
il comma 1, che affida al ministro per le Innovazioni e le tecnologie il compito di sostenere,<br />
nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per<br />
lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto<br />
innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per<br />
i progetti di carattere intersettoriale, nonché di finanziare progetti del <strong>Dipartimento</strong> per<br />
l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche;<br />
il comma 2 che affida al ministro, sentito il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, il<br />
compito di individuare i progetti di cui al comma 1 e che istituisce un fondo iscritto in un'apposita<br />
unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il<br />
cofinanziamento dei progetti di cui al comma 1;<br />
il comma 4 che dispone che le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della<br />
legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore<br />
informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio<br />
per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo;<br />
visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei<br />
conti il 28 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della UPB 4.2.3.28<br />
"Fondo per l'innovazione tecnologica" è stato istituito il cap. 7579 "Fondo di finanziamento per i<br />
progetti strategici nel settore informatico";<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2001, e le successive<br />
modifiche, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato dei ministri per<br />
la società dell'informazione e che affida a detto Comitato i compiti di coordinare l'azione delle<br />
amministrazioni e di assicurare la definizione e realizzazione di una strategia coerente per lo<br />
sviluppo della società dell'informazione e delle politiche di settore collegate;<br />
visto il decreto del ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 che assegna, tra<br />
gli altri, ai Progetti "Scegli Italia - sistema di prenotazione e portale" e "Scegli Italia – contenuti<br />
digitali", le somme rispettivamente di euro 20.000.000,00 ed euro 25.000.000,00, a carico del fondo<br />
di cui all'art. 27 della citata legge n. 3/2003;<br />
visto il decreto del ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 che assegna, tra gli<br />
altri, al progetto "Turismo - promozione del portale Italia.it" la somma di euro 2.000.000,00 a carico<br />
del medesimo fondo;<br />
visto il decreto del ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 7 marzo 2006 concernente tra gli<br />
altri i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al decreto del ministro per l'Innovazione e<br />
le tecnologie del 28 maggio 2004;<br />
visto il decreto del ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 24 febbraio 2005 che assegna, tra<br />
gli altri, al progetto "Tessera sanitaria/CNS" la somma di euro 15.000.000,00;<br />
105
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2002 recante "Ordinamento<br />
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" che all'art. 22 definisce le<br />
funzioni e i compiti istituzionali del <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le tecnologie;<br />
visto il decreto del Presidente della repubblica del 17 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi<br />
Nicolais è stato nominato ministro senza portafoglio;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2006, con il quale al predetto<br />
ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2006 concernente delega di<br />
funzioni in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al ministro senza<br />
portafoglio, prof. Luigi Nicolais;<br />
visto il proprio decreto 16 aprile 2007 di riorganizzazione del <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le<br />
tecnologie, che all'art. 1, comma 3, lettera c) individua tra le attribuzioni del dipartimento quella di<br />
assicurare le funzioni di segreteria del Comitato dei ministri per la società dell'informazione;<br />
visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze in data 23 aprile 2007, registrato alla<br />
Corte dei conti il 7 maggio 2007, registro n. 2, foglio n. 335, con il quale viene disposta tramite<br />
variazione di bilancio in aumento sul cap. 7579 la riassegnazione per l'anno 2007 di euro<br />
7.273.855,00 ai sensi del comma 4 dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;<br />
tenuto conto dei risultati dell'istruttoria tecnica dei progetti presentati, svolta dal <strong>Dipartimento</strong> per<br />
l'innovazione e le tecnologie in collaborazione con le amministrazioni proponenti;<br />
visto il verbale della seduta del 3 agosto 2007 del Comitato dei ministri per la società<br />
dell'informazione, nel corso della quale:<br />
a) sono state individuate quali iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese aventi<br />
ricadute in termini di miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi<br />
ai cittadini i progetti "PASS: ampliamento dei punti di accesso per il rilascio ai cittadini dei<br />
certificati dell'amministrazione giudiziaria", "AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero):<br />
evoluzione del sistema informatico gestionale;<br />
"Pilota di interoperabilità europea" e "Giustizia contabile on-line" per un importo complessivo di<br />
euro 7.607.574,00, di cui euro 5.907.574,00 a valere sulla dotazione del fondo;<br />
b) sono stati rimodulati i progetti "Scegli Italia - sistema di prenotazione e portale", "Scegli Italia<br />
- contenuti digitali", entrambi approvati nella seduta del 16 marzo 2004, e "Turismo -<br />
promozione del portale Italia.it", approvato nella seduta del 7 luglio 2005, destinando le somme<br />
non impegnate o che saranno disimpegnate dal <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le tecnologie,<br />
con esclusione di quelle destinate con il citato decreto 7 marzo 2006 a progetti presentati dalle<br />
Regioni, alla migrazione verso il nuovo modello gestionale del portale e alla gestione e<br />
mantenimento, anche evolutivo, nel triennio 2008-2010, della piattaforma tecnologica;<br />
c) la somma di euro 14.293.201,00, quale residuo non utilizzato dell’assegnazione di euro<br />
15.000.000,00 al progetto "Tessera sanitaria/CNS" disposta nella seduta dell'8 febbraio 2005, è<br />
stata destinata all'attuazione del progetto "Scuola aperta", nella misura di euro 11.000.000,00 al<br />
Ministero della pubblica istruzione e di euro 3.293.201,00 al <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le<br />
tecnologie per la realizzazione delle componenti di rispettiva competenza;<br />
ritenuti i progetti di cui al precedente punto di grande contenuto innovativo, di rilevanza<br />
strategica e di preminente interesse nazionale e pertanto sostenibili con un cofinanziamento a<br />
valere sulle dotazioni del Fondo di cui al citato art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3;<br />
ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed<br />
attuazione dei progetti approvati, poste in capo al ministro per le riforme e le innovazioni nella<br />
pubblica amministrazione dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno<br />
2006, nonché le modalità di gestione dei progetti;<br />
ritenuto di affidare al <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le tecnologie, in coerenza con quanto<br />
disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2007, i compiti di<br />
monitoraggio e verifica dell'attuazione del programma di interventi di cui al presente decreto;<br />
106
decreta:<br />
Art. 1<br />
Utilizzo del "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico"<br />
1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le<br />
indicazioni espresse dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione nella seduta del 3<br />
agosto 2007, sono individuati nell'allegato "A" del presente decreto i progetti di grande contenuto<br />
innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi<br />
informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle<br />
disponibilità del fondo di cui al comma 2, da realizzarsi da parte dei soggetti proponenti con le<br />
modalità di cui al presente decreto. Al finanziamento dei predetti progetti, di costo pari a<br />
7.706.574,00 euro, si provvede quanto a euro 1.700.000,00 con i fondi di pertinenza delle<br />
amministrazioni proponenti e quanto a euro 5.907.574,00 a valere sulla disponibilità del Fondo di<br />
cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.<br />
2. Le risorse non impegnate o che saranno disimpegnate dal <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le<br />
tecnologie a valere sulle assegnazioni ai progetti "Scegli Italia - sistema di prenotazione e portale",<br />
"Scegli Italia - contenuti digitali" approvati con decreto del ministro per l'innovazione e le<br />
tecnologie del 28 maggio 2004, e al progetto "Turismo - promozione del portale Italia.it", approvato<br />
con decreto del ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005, con esclusione della<br />
quota parte delle predette assegnazioni destinata con decreto 7 marzo 2006 dello stesso ministro a<br />
progetti presentati dalle Regioni, sono destinati anche alla migrazione verso il nuovo modello<br />
gestionale del portale, alla gestione e mantenimento, anche evolutivo, nel triennio 2008-2010, della<br />
piattaforma tecnologica.<br />
3. La quota non utilizzata delle somme originariamente destinate con decreto del ministro per<br />
l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 al progetto "Tessera sanitaria/CNS", pari ad<br />
14.293.201,00 euro, è destinata all'attuazione del progetto "Scuola aperta" ed assegnata nella misura<br />
di euro 11.000.000,00 al Ministero della pubblica istruzione e di euro 3.293.201,00 al <strong>Dipartimento</strong><br />
per l'innovazione e le tecnologie per la realizzazione delle componenti di rispettiva competenza.<br />
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della<br />
Repubblica italiana, le amministrazioni proponenti presentano al <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e<br />
le tecnologie, per ciascuno dei progetti di cui ai commi 1 e 3, lo studio di fattibilità redatto in<br />
conformità all'allegato "B" anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali<br />
ivi elencati, da concludersi nei successivi trenta giorni. L'esito positivo della verifica autorizza le<br />
amministrazioni proponenti ad assumere impegni di spesa aventi per oggetto la realizzazione del<br />
progetto nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2<br />
dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili<br />
possono essere riprogrammate sentito il Comitato dei ministri per la società dell'informazione.<br />
5. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del ministro per le<br />
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione formulata entro quindici giorni dall'esito<br />
positivo della verifica di cui al comma 4, il ministro dell'Economia e delle finanze apporta con<br />
propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le<br />
somme necessarie al cofinanziamento del progetto.<br />
Art. 2<br />
Gestione e monitoraggio dei progetti<br />
1. Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del programma di interventi di cui al presente decreto<br />
è assicurato dal <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le tecnologie.<br />
2. Il <strong>Dipartimento</strong> per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti<br />
di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del ministro per le riforme e le innovazioni nella<br />
pubblica amministrazione e con le decisioni assunte dal Comitato.<br />
107
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta<br />
ufficiale della Repubblica italiana.<br />
Roma, 3 agosto 2007.<br />
Luigi Nicolais, ministro per l'Innovazione e le tecnologie<br />
108
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2007<br />
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 528 e 236, legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla<br />
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di 2474 contratti di formazione e lavoro.<br />
(G.U. n. 264 del 13 novembre 2007)<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli articoli 35 e 36 che<br />
disciplinano rispettivamente le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche<br />
amministrazioni e le forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale;<br />
visto l'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede<br />
che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di<br />
formazione e lavoro, scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, sono sospese sino al 31<br />
dicembre 2003 e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta<br />
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003;<br />
visto l'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che dispone<br />
che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di<br />
formazione e lavoro di cui all'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono<br />
essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53<br />
a 71, dell'art. 3 della stessa legge, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i<br />
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque<br />
prorogati al 31 dicembre 2004;<br />
visto l'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che<br />
stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti<br />
di formazione e lavoro di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono<br />
essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa<br />
vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con<br />
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005;<br />
visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede<br />
che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di<br />
formazione e lavoro, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono<br />
essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa<br />
vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con<br />
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006;<br />
visto l'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che<br />
stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti<br />
di formazione e lavoro, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n.<br />
266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate, nei limiti dei posti<br />
disponibili in organico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;<br />
visto l'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede<br />
che le assunzioni di cui al comma 528 della medesima legge sono autorizzate secondo le modalità<br />
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive<br />
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate;<br />
vista la nota circolare n. 6, del 29 marzo 2007, con la quale il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica,<br />
in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze -<strong>Dipartimento</strong> della ragioneria generale<br />
dello Stato, ha fornito alle amministrazioni interessate indicazioni circa le modalità da seguire per la<br />
predisposizione delle richieste di autorizzazione alla conversione dei contratti di formazione e<br />
lavoro, di cui al citato art. 1, comma 528, della legge n. 296/2006;<br />
109
vista la nota n. 1531, del 19 aprile 2007, con la quale l'Istituto nazionale di previdenza per i<br />
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ha chiesto di poter procedere alla conversione<br />
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di ottantanove unità complessive di personale assunte<br />
con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area B - B2, di cui soltanto<br />
ottantasette in possesso dei prescritti requisiti;<br />
vista la nota n. 36684, del 10 maggio 2007, con la quale l'Agenzia del territorio ha chiesto di poter<br />
procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cinquantadue unità di<br />
personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III - F1;<br />
vista la nota n. 10272 del 15 maggio 2007, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale<br />
(INPS) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di<br />
trecentonovantadue unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione<br />
economica area B - B1;<br />
vista la nota n. 3141/3769 del 22 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle dogane ha chiesto di<br />
poter procedere alla conversione in rapporti di' lavoro a tempo indeterminato di duecentonovantatre<br />
unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nelle posizioni economiche area III -<br />
F1 ed area II - F3, nonché la successiva nota del 12 luglio 2007 con la quale riconduce, a causa dei<br />
recessi intervenuti, a duecentonovanta unità il numero dei contratti di formazione e lavoro da<br />
convertire;<br />
vista la nota n. 2007/78585 del 30 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiesto di<br />
poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di<br />
milleseicentoquarantasette unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella<br />
posizione economica area III - F1;<br />
vista la nota n. CE-DGU-2007-048 del 21 giugno 2007, con la quale l'Agenzia spaziale italiana<br />
(A.S.I.) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di<br />
sei unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area<br />
III;<br />
viste le delibere di approvazione delle dotazioni organiche vigenti, come rideterminate ai sensi del<br />
comma 93, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) n. 146/2005 del<br />
consiglio di amministrazione dell'INPDAP, n. 68/2005 del comitato di gestione dell'Agenzia del<br />
territorio, n. 107/2005 del consiglio di amministrazione dell'INPS, n. 7/2005 del comitato di<br />
gestione dell'Agenzia delle dogane, n. 251/2005 del comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate,<br />
n. 13/2005 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana;<br />
viste le vacanze nelle rispettive dotazioni organiche nei profili da convertire;<br />
ritenuto di autorizzare alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.<br />
1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'Istituto nazionale di<br />
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per ottantasette unità di<br />
personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area B - B2,<br />
l'Agenzia del territorio per cinquantadue unità di personale assunte con contratto di formazione e<br />
lavoro nella posizione economica area III - F1, l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per<br />
trecentonovantadue unità di personale con contratto di formazione e lavoro nella posizione<br />
economica area B - B1, l'Agenzia delle dogane per duecentonovanta unità di personale assunte con<br />
contratto di formazione e lavoro nelle posizioni economiche area III - F1 ed area II - F3, l'Agenzia<br />
delle entrate per milleseicentoquarantasette unità di personale assunte con contratto di formazione e<br />
lavoro nella posizione economica area III - F1, l'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) per sei unità di<br />
personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III;<br />
vista la nota n. 34863 del 13 settembre 2007 del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, con la quale<br />
si chiede il concerto del ministro dell'Economia e della finanze in ordine alla richieste di<br />
conversione formulate dalle predette amministrazioni;<br />
acquisito il concerto del ministro dell'Economia e delle finanze con nota n. ACG/33/RIFPA/13477<br />
del 28 settembre 2007;<br />
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2006, registrato alla Corte dei<br />
conti in data 3 luglio 2006, con il quale il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica<br />
amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al<br />
110
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, di<br />
riordino e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;<br />
decreta:<br />
Art. 1.<br />
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le<br />
amministrazioni di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente decreto, sono<br />
autorizzate a convertire, nel limite dei posti disponibili in organico, in rapporti di lavoro a tempo<br />
indeterminato i contratti di formazione e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti<br />
attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, nel limite<br />
massimo delle unità a fianco di ciascuna indicate e con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei<br />
relativi contratti individuali di lavoro.<br />
2. Le amministrazioni autorizzate sono altresì tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei<br />
ministri - <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, e al<br />
Ministero dell'economia e delle finanze - <strong>Dipartimento</strong> della ragioneria generale dello Stato - IGOP,<br />
i dati concernenti il numero dei contratti di formazione e lavoro convertiti in rapporti di lavoro a<br />
tempo indeterminato con indicazione della spesa per l'anno 2007, nonché della spesa annua lorda a<br />
regime effettivamente da sostenere.<br />
3. Gli oneri delle conversioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione<br />
e lavoro del contingente di personale di cui all'allegata tabella restano a carico dei rispettivi bilanci<br />
dei singoli enti.<br />
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta<br />
ufficiale della Repubblica italiana.<br />
Roma, 1 ottobre 2007.<br />
p. il Presidente del Consiglio dei ministri:<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
111
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
29 novembre 2007<br />
Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni<br />
dello Stato, enti pubblici non economici e di ricerca, a norma dell'articolo 1,<br />
comma 513 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
(G.U. n. 14 del 17 gennaio 2008)<br />
Il Presidente della repubblica<br />
visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, il comma 3-ter del medesimo<br />
articolo e successive modificazioni e integrazioni;<br />
vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale<br />
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 96, che stabilisce<br />
come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1, per fronteggiare indifferibili<br />
esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle<br />
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,<br />
gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del<br />
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere alle<br />
assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e a 120 milioni di euro a<br />
regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero<br />
dell'economia e delle finanze;<br />
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale<br />
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);<br />
vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale<br />
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 940 che prevede,<br />
al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga<br />
e del Parco nazionale della Maiella, l'erogazione a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e<br />
dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a<br />
decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso<br />
tali enti, attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1, della citata legge n. 311 del<br />
2004;<br />
visto, altresì, l'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che per l'anno<br />
2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,<br />
appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, che i corpi di<br />
polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo<br />
di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della<br />
polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo<br />
indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'art. 1 del decreto-legge<br />
30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;<br />
considerato che per il predetto contingente di 1.316 agenti di polizia di Stato è stato previsto un<br />
onere annuo pari a 40.927.600 a decorrere dall'anno 2007, che incide sul fondo di cui al citato art. 1,<br />
comma 96, della legge 311 del 2004, così come incrementato dall'art. 1, comma 513, della legge n.<br />
296 del 2006, tenuto conto anche di quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 940, della<br />
medesima legge n. 296 del 2006;<br />
visto, inoltre, l'art. 1, comma 519, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che destina una<br />
quota pari a 8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 24 milioni di euro a regime a decorrere dall'anno<br />
2008, corrispondente al 20 per cento del fondo di cui all'art. 1, comma 513, della medesima legge,<br />
ovvero del fondo di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, alla stabilizzazione<br />
a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche<br />
non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data<br />
112
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel<br />
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza,<br />
purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di<br />
legge;<br />
considerato che alla ripartizione del fondo previsto dal citato art. 1, comma 519, della legge n. 296<br />
del 2006, si provvederà mediante l'emanazione di apposito separato provvedimento, adottato ai<br />
sensi dell'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;<br />
tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, il fondo disponibile per le<br />
assunzioni in deroga di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, corrisponde ad una<br />
spesa annua lorda pari a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa annua lorda pari a<br />
84.172.400 euro a regime a decorrere dall'anno 2008;<br />
vista la nota circolare UPPA n. 10/07 emanata dall'Ufficio per il personale delle pubbliche<br />
amministrazioni del <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica e dall'Ispettorato per gli ordinamenti del<br />
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del <strong>Dipartimento</strong> della Ragioneria generale dello<br />
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di ripartizione del fondo relativo alle<br />
assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007, ai<br />
sensi del comma 96, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) e dei commi<br />
513, 519 e 940 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).<br />
viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni<br />
interessate ai sensi dell'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2006 e dell'art. 1, comma 513, della<br />
legge n. 296 del 2006;<br />
viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato pervenute dal Club alpino<br />
italiano (CAI), dall'Aeroclub Italia e dalla Scuola archeologica italiana di Atene;<br />
considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del predetto personale non grava sul fondo di<br />
cui al comma 96, del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto dette amministrazioni non<br />
rientrano nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito<br />
secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95;<br />
vista la richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali<br />
concernente l'assunzione di n. 42 segretari comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da<br />
inserire in fascia B, n. 1 da inserire in fascia A, nonché una riammissione in servizio per le esigenze<br />
delle autonomie locali;<br />
considerato che all'atto dell'effettiva assunzione dei segretari comunali e provinciali gli oneri<br />
saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verrà ad instaurarsi il rapporto di servizio;<br />
viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia - <strong>Dipartimento</strong> dell'organizzazione<br />
giudiziaria, del personale e dei servizi, dal Ministero dell'interno - <strong>Dipartimento</strong> per le politiche del<br />
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Ministero della<br />
difesa – Direzione generale per il personale civile, e dalla Corte dei conti dirette ad ottenere, ai sensi<br />
della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1 comma 96 della legge 30<br />
dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 31 unità di personale<br />
proveniente dalle ex basi NATO;<br />
visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la<br />
professionalizzazione delle forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto<br />
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;<br />
visto l'art. 1, commi 408 e 410, della legge n. 296 del 2006 che dispongono il divieto di assunzioni<br />
di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per le amministrazioni che non<br />
abbiano provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della medesima<br />
legge n. 296 del 2006;<br />
considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e<br />
successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni<br />
interessate nel corso dell'anno 2007 comporterebbero una spesa annua lorda a regime non<br />
compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96 della legge<br />
30 dicembre 2004, n. 311 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte;<br />
visto il comma 97, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come da ultimo integrato<br />
dall'art. 1, comma 540, della predetta legge n. 296 del 2006 che, nell'ambito delle procedure e nei<br />
113
limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della medesima legge n.<br />
311 del 2004 prevede che è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a<br />
compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e<br />
vigilanza antincendio nonché delle categorie di personale elencate dalla lettera a) alla lettera hquinquies)<br />
dello stesso comma;<br />
ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di<br />
personale che tenga, altresì, conto della priorità di assunzione dei vincitori di concorso, nonché delle<br />
richieste strettamente indispensabili e prioritarie;<br />
ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene<br />
conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale già<br />
dipendente della medesima amministrazione;<br />
ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della<br />
citata legge n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le<br />
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a<br />
tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua<br />
lorda pari a 20.172.400 euro per l'anno 2007 e ad una spesa annua lorda pari a 84.172.400 euro a<br />
regime a decorrere dall'anno 2008;<br />
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;<br />
su proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del<br />
ministro dell'Economia e delle finanze;<br />
decreta:<br />
Art. 1<br />
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma<br />
513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni, di cui alla tabella allegata al presente<br />
decreto, sono autorizzate ad assumere nell'anno 2007 un contingente di personale a tempo<br />
indeterminato pari a complessive n. 4.497 unità, corrispondente ad una spesa complessiva pari a<br />
9.422.903 euro per l'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a 84.171.580 euro a<br />
decorrere dall'anno 2008, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre<br />
2004, n. 311 come rideterminato ai sensi dell'art. 1, commi 940, 513 e 519 della legge citata n. 296<br />
del 2006, ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima<br />
tabella.<br />
2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate con decorrenza non<br />
anteriore al 1° dicembre 2007. Sono fatte salve, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, le<br />
assunzioni del personale dei corpi di polizia già effettuate al fine di dare avvio ai corsi di allievi<br />
ufficiali e sottoufficiali. Per l'anno 2007 è posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della<br />
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 409.710 euro relativi ai richiami in servizio autorizzati<br />
ai sensi della normativa vigente per le forze armate e per l'arma dei Carabinieri.<br />
3. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di n. 5<br />
unità di personale a tempo indeterminato presso il Club alpino italiano (CAI), di n. 1 unità di<br />
personale presso l'Aeroclub Italia e di n. 2 unità di personale presso la Scuola archeologica italiana<br />
di Atene, il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti<br />
Istituti.<br />
4. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzata, ai<br />
sensi dell'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere n. 42 segretari<br />
comunali e provinciali da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da inserire in fascia<br />
A, nonché una riammissione in servizio per le esigenze delle autonomie locali.<br />
114
5. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata presso il<br />
Ministero della giustizia - <strong>Dipartimento</strong> dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,<br />
il Ministero dell'interno - <strong>Dipartimento</strong> per le politiche del personale dell'amministrazione civile e<br />
per le risorse strumentali e finanziarie, il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale<br />
civile, e la Corte dei conti l'immissione di n. 31 unità di personale provenienti dalle ex basi NATO,<br />
corrispondenti ad una spesa di euro 81.948 quale onere relativo all'anno 2007 e ad una spesa<br />
complessiva annua lorda pari ad euro 983.378 a decorrere dall'anno 2008.<br />
6. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e<br />
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non possono procedere alle assunzioni di personale<br />
a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.<br />
7. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del<br />
differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale<br />
già dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini<br />
di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste<br />
di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione.<br />
8. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo<br />
scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, è<br />
subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-bis<br />
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<br />
9. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo<br />
delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello<br />
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti<br />
capitoli per esercizi successivi.<br />
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale<br />
appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente<br />
decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non<br />
possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei<br />
ministri - <strong>Dipartimento</strong> per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche<br />
amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - <strong>Dipartimento</strong> della ragioneria<br />
generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.<br />
11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 dicembre 2007 o comunque entro<br />
il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri - <strong>Dipartimento</strong> per la funzione pubblica, Ufficio per il<br />
personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze -<br />
<strong>Dipartimento</strong> della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei<br />
dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza,<br />
specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del<br />
part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica<br />
funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2007, nonché la spesa annua lorda a regime<br />
effettivamente da sostenere, fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti<br />
dal presente decreto.<br />
Roma, 29 novembre 2007.<br />
Napolitano, Presidente della repubblica<br />
Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei ministri<br />
Luigi Nicolais, ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />
Tommaso Padoa Schioppa, ministro dell'Economia e delle finanze<br />
115
GIURISPRUDENZA<br />
Palazzo Vidoni.<br />
Statua di epoca classica<br />
di personaggio togato.
Corte suprema di cassazione<br />
Azione di risarcimento dei danni nei<br />
confronti della P.A<br />
119<br />
Indice<br />
Pag.<br />
Sezioni unite civili Sentenza n. 17953/07 121<br />
Giusta causa di licenziamento Sezione lavoro “ “ 20653/07 126<br />
Sezione III civile “ “ 20986/07 130<br />
La responsabilità della PA per fatti<br />
illeciti compiuti dai dipendenti<br />
Consiglio di Stato<br />
La pregiudiziale amministrativa Adunanza plenaria “ “ 12/07 135<br />
La conservazione dei diritti<br />
acquisiti<br />
Sezione IV<br />
giurisdizionale<br />
“ “ 4082/07 148<br />
“ “ “ 5836/07 152<br />
Compensazione legale tra debiti e<br />
crediti del lavoratore<br />
Concorso pubblico e norme<br />
sopravvenienti<br />
Corte dei conti<br />
TAR<br />
Indebita retribuzione per assenze<br />
ingiustificate dal servizio<br />
Comportamenti antidoverosi per<br />
abuso d’ufficio<br />
Diritto alla riliquidazione del<br />
trattamento pensionistico<br />
Rinuncia alla stipula del contratto<br />
di pubblico impiego<br />
Revoca di un concorso per posto di<br />
dirigente medico<br />
Tribunale ordinario<br />
Pubblico impiego - Mobilità<br />
automatica<br />
C.G.A. Sicilia<br />
Sezione giurisdizionale<br />
Sezione giurisdizionale<br />
della Basilicata<br />
Sezione giurisdizionale di<br />
Bolzano<br />
Sezione giurisdizionale<br />
della Liguria<br />
Lazio –Roma<br />
Sezione III quater<br />
Toscana – Firenze<br />
Sezione II<br />
“ “<br />
“ “<br />
“ “<br />
“ “<br />
“ “<br />
“ “<br />
836/07 155<br />
79/07 158<br />
28/07 160<br />
463/07 164<br />
11124/07 170<br />
2352/07 172<br />
Lanusei Ordinanza<br />
25 settembre 2007 177
Carbone, presidente;<br />
Amoroso, relatore.<br />
CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sezioni unite civili<br />
Sentenza 24 agosto 2007, n. 17953<br />
(Azione di risarcimento dei danni nei confronti della P.A.)<br />
G.A. c. Telecom Italia s.p.a., Ministero del tesoro, Ministero delle poste e telecomunicazioni, ente<br />
Poste italiane s.p.a.<br />
Fatto<br />
1. Con atto di citazione notificato l'il marzo 1998 C.A. M., D.C.V., Si.Ri., P. F., Ga.Em., Gr.Ve.,<br />
Pa.Ma.Au., Sa.An., Ci.Ra., A.L., Av.D., Di.Fu.Am., S.C., L.R., Ca.An., C.P., Al.Si., C.A., Cu.Id.,<br />
M.O., F.L., N.A., Fe.An., C. A., Sc.di.Co.Li., J.I. e G. A., esponevano:<br />
che erano tutti ex dipendenti dell'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) di Napoli assegnati<br />
per la quasi totalità del periodo di impiego al servizio commutazione, servizio per il quale la<br />
normativa di categoria prevedeva una supervalutazione ai fini pensionistici, nel senso che per ogni<br />
quattro anni di lavoro effettivo ne veniva riconosciuto un altro ai fini pensionistici;<br />
che con l. 29 gennaio 1992, n. 58, nell'ambito della riforma delle telecomunicazioni (che<br />
contemplava l'unificazione delle aziende pubbliche prima nell'IRITEL e poi nella TELECOM), fu<br />
previsto fra l'altro, che la concessionaria IRITEL si sarebbe avvalsa per un anno dei dipendenti<br />
dell'ASST, i quali avrebbero poi potuto optare per la permanenza nel settore pubblico o per<br />
l'assunzione presso la concessionaria;<br />
che il personale dell'ASST avrebbe conservato il trattamento giuridico, economico e pensionistico<br />
del rapporto di pubblico impiego e che il pagamento delle pensioni rimaneva a carico del Ministero<br />
del tesoro; che con ordine di servizio n. 168 del 16 settembre 1993 l'IRITEL li invitava a effettuare<br />
entro il 20 settembre 1993 l'indicata opzione, precisando che era ancora all'esame dell'INPS e del<br />
Ministero del tesoro la questione concernente il riconoscimento della supervalutazione del servizio<br />
prestato in commutazione;<br />
che con parere in data 23 settembre 1993 il ministro del Tesoro riteneva che la indicata<br />
supervalutazione - prevista dal d.P.r. n. 1092 del 1972, art. 50 - operasse limitatamente al contesto<br />
pensionistico statale con la conseguenza che la stessa non poteva essere considerata ai fini della<br />
nuova posizione previdenziale nel settore privatistico;<br />
che pertanto essi ricorrenti erano stati indotti artatamente, per non perdere il beneficio in questione,<br />
a optare per la permanenza nel pubblico impiego e, quindi, a presentare istanze per il trasferimento<br />
ad altre amministrazioni dello Stato;<br />
che, in conseguenza, alcuni dipendenti venivano inquadrati nei ruoli periferici di ministeri che<br />
presentavano vacanze in organico nel nord Italia, mentre altri permanevano nel ruolo di<br />
assegnazione per il tempo strettamente necessario a presentare domanda di dimissioni ai sensi<br />
dell'art. 131 del cit. d.P.r. 10 gennaio 1957, n. 3;<br />
che in dipendenza di ciò essi erano stati collocati a riposo in età molto inferiore a quella massima di<br />
servizio, con conseguenze negative sul trattamento di fine rapporto e su quello di quiescenza, e non<br />
avevano potuto altresì godere del migliore trattamento di servizio previsto dalla contrattazione di<br />
categoria dei telefonici per i dipendenti TELECOM;<br />
che con circolare del 13 giugno 1994 l'INPS aveva comunicato che la supervalutazione di cui al<br />
d.P.r. n. 1092 del 1973, art. 50 doveva essere valutata anche per i dipendenti dell'ASST che erano<br />
transitati in IRITEL e poi in TELECOM, dal momento che i ministri del Tesoro e del lavoro<br />
121
avevano concordemente consentito il riconoscimento della cd. supervalutazione dei periodo<br />
contributivi ai fini dei trattamento di pensione a carico del Fondo di previdenza per i telefonici.<br />
Tanto premesso gli attori convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Napoli il Ministero del<br />
tesoro, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la s.p.a. TELECOM Italia al fine di sentirli<br />
condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento da essi<br />
tenuto, danno da determinarsi nelle maggiori somme, che essi avrebbero percepito a titolo di<br />
retribuzione e di trattamento pensionistico se fossero transitati in IRITEL e poi in TELECOM, con<br />
interessi e rivalutazione monetaria dai singoli ratei al soddisfo.<br />
2. Costituitisi, tutti i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere<br />
la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;<br />
contestavano comunque sotto diversi profili la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.<br />
Il tribunale, con sentenza n. 3783 del 4 giugno 1999, dichiarava il difetto di giurisdizione del<br />
giudice ordinario compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.<br />
3. Avverso questa sentenza proponevano appello i lavoratori con atto notificato il 30 e il 2<br />
novembre 1999 al Ministero del tesoro, al Ministero delle poste e telecomunicazioni, alla<br />
TELECOM s.p.a. e all'ente Poste italiane, deducendo che erroneamente il tribunale aveva ritenuto la<br />
sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Gli appellanti hanno quindi<br />
convenuto in giudizio innanzi alla Corte d'appello di Napoli la TELECOM s.p.a., gli indicati<br />
ministeri e l'ente Poste italiane al fine di sentire accogliere, in riforma dell'impugnata sentenza, la<br />
domanda formulata con la citazione introduttiva del giudizio, con vittoria di spese.<br />
Il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro si costituivano resistendo<br />
all'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello; in via subordinata, per il caso di accoglimento<br />
dell'appello sulla giurisdizione, chiedevano il rigetto delle domande proposte dagli attori perchè<br />
infondate.<br />
Anche la TELECOM s.p.a., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello sostenendone l'infondatezza.<br />
L'ente Poste italiane s.p.a., pure costituitasi, chiedeva invece accertarsi il proprio difetto di<br />
legittimazione passiva.<br />
4. Con sentenza del 4 aprile 2002 - 9 aprile 2002 la Corte d'appello di Napoli dichiarava la<br />
giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia e, nel merito, rigettava la<br />
domanda condannando i lavoratori appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dei<br />
convenuti.<br />
5. Avverso questa pronuncia hanno proposto distinti ricorsi G. A., singolarmente, nonché C.A.M. e<br />
gli altri dipendenti, ricorrenti principali, trascritti in epigrafe, cui resistono il Ministero<br />
dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle comunicazioni con controricorso proponendo<br />
parimenti ricorso incidentale.<br />
La società Poste italiane s.p.a. resiste al ricorso di G. A. con controricorso proponendo altresì<br />
ricorso incidentale, mentre resiste solo con controricorso al ricorso di C.A. ed altri.<br />
La società TELECOM s.p.a. resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, al<br />
ricorso della G. ed ad quello della C. ed altri.<br />
Diritto<br />
l. Il ricorso principale della G. e quello della C. ed altri sono articolati in tre motivi identici.<br />
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione<br />
all'art. 360 c.p.c., n.n. 3 e 5, nonché difetto di motivazione. In particolare le ricorrenti pongono in<br />
rilievo il fatto che la loro scelta di dimettersi ovvero di permanere nel settore pubblico fosse stata in<br />
sostanza "obbligata".<br />
122
Difatti la circostanza che le ricorrenti avessero optato per la permanenza nel pubblico non poteva<br />
che essere attribuita al menzionato parere interpretativo del ministero.<br />
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e<br />
1427 s.s. c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.n. 3 e 5. Erroneamente la sentenza impugnata ha<br />
ritenuto che la domanda dei ricorrenti dovesse in ogni caso essere rigettata perchè la manifestazione<br />
di volontà in favore della permanenza nel pubblico impiego avrebbe costituito null'altro che un<br />
motivo interno, come tale irrilevante. La volontà di rimanere nel pubblico impiego era stata espressa<br />
dalle ricorrenti esclusivamente perchè il ministero con il suo parere interpretativo aveva radicato in<br />
loro la convinzione che il beneficio della "supervalutazione" dell'anzianità non sarebbe stato a loro<br />
riconosciuto se fossero transitati in IRITEL. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono ulteriori<br />
profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1427 ss. c.c., sempre in relazione all'art.<br />
360 c.p.c., n.n. 3 e 5. Secondo le ricorrenti l'impugnata sentenza assume del tutto immotivatamente.<br />
che non sarebbe "neppure ipotizzarle con riferimento al descritto comportamento della p.a. (e cioè<br />
dalla divulgazione del parere del Ministero del tesoro) una colpa della pubblica amministrazione, la<br />
quale si limitava a comunicare l'orientamento interpretativo allora vigente sul punto, né tanto meno<br />
un intento doloso".<br />
2. Il ricorso incidentale dei due ministeri intimati è articolato in un unico motivo con cui si denuncia<br />
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta infatti - osserva l'Avvocatura di Stato - di<br />
dipendenti con rapporto di pubblico impiego sino al collocamento a riposo per effetto delle loro<br />
dimissioni e la vicenda è interamente collocabile prima del 1 luglio 1998, ossia del passaggio della<br />
giurisdizione al giudice ordinario.<br />
3. Il ricorso incidentale della società Poste italiane s.p.a. è articolato in un unico motivo con cui la<br />
società si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi l'impugnata<br />
sentenza pronunciata sul dedotto difetto di legittimazione passiva della società stessa.<br />
4. I giudizi promossi con i quattro ricorsi, principali ed incidentali, sopra indicati, devono essere<br />
riuniti atteso che unica è la sentenza impugnata.<br />
5. Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto dai ministeri ricorrenti incidentali, avendo ad<br />
oggetto la contestata giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Nel regime precedente al d.lgs. n. 80 del 1998, al quale occorre far riferimento nella fattispecie in<br />
ragione dell'art. 5 c.p.c., nel caso in cui il pubblico dipendente agiva per il risarcimento di un danno<br />
derivante da un comportamento della p.a. tenuto non già in violazione di norme contrattuali, ma in<br />
violazione del generale principio del neminen laedere sussisteva la giurisdizione del giudice<br />
ordinario.<br />
Questa Corte (Cass., sez. un., 4 novembre 1996, n. 9522) ha infatti affermato che si deve ritenere<br />
proposta un'azione extracontrattuale, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice<br />
ordinario, ogni qualvolta non emerga una precisa scelta del danneggiato di fondare la domanda<br />
sull'inosservanza da parte della p.a. datrice di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale.<br />
Quindi in generale (all'epoca) allorché il pubblico dipendente agiva nei confronti della p.a. al fine di<br />
ottenere il risarcimento del danno subito a causa di un assunto illegittimo comportamento dell'ente<br />
pubblico senza espressamente qualificare l'azione, senza cioè precisare se intendeva far valere una<br />
specifica responsabilità contrattuale della p.a. o se invece agiva ai sensi dell'art. 2043 c.c., e senza<br />
che fosse comunque possibile stabilire in base alla formulazione della domanda se abbia inteso<br />
proporre l'una o l'altra azione, doveva ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale.<br />
Va quindi confermato il principio per cui, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del<br />
danneggiato in favore dell'azione di responsabilità contrattuale, deve ritenersi proposta quella di<br />
responsabilità extracontrattuale e che, per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale,<br />
occorre invece che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di<br />
lavoro di una precisa obbligazione contrattuale; occorre, cioè, una qualificazione espressa della<br />
domanda in tal senso. Alla stregua di tale principio, nel caso di specie, poiché gli attori non hanno<br />
123
mai qualificato l'azione proposta come contrattuale e non hanno dedotto a fondamento della<br />
domanda di risarcimento del danno l'inosservanza di una norma contrattuale da parte della P.A.,<br />
deve ritenersi, che sia stata proposta una ordinaria causa di risarcimento di danni a norma dell'art.<br />
2043 c.c..<br />
Anche più recentemente questa Corte (Cass., sez. un., 7 febbraio 2006, n. 2507) ha affermato che la<br />
soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento<br />
danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione, è strettamente<br />
subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto<br />
proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la<br />
cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso<br />
di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30<br />
giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al<br />
giudice ordinario (conf. Cass., sez. un., 2 luglio 2004, n. 12137). Peraltro nella fattispecie non era<br />
neppure configurabile un atto impugnabile del datore di lavoro delle ricorrenti dal momento che il<br />
comportamento illegittimo, asseritamene allegato quale fonte di danno risarcibile, sarebbe consistito<br />
- nella prospettazione difensiva attorea - in un parere del Ministero del tesoro, che non era il datore<br />
di lavoro delle ricorrenti, tutte ancora dipendenti (all'epoca) dell'azienda autonoma per i Servizi<br />
telefonici (ASST).<br />
Deve affermarsi in conseguenza la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della<br />
controversia, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.<br />
6. I due (identici) ricorsi principali - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente -<br />
sono parimenti infondati.<br />
Con motivazione sufficiente ed immune da contraddittorietà la Corte d'appello ha escluso che<br />
risultasse provato un comportamento della P.A. fonte di danno risarcibile per le ricorrenti.<br />
A fondamento della pretesa risarcitoria i ricorrenti deducono che il parere in data 23 settembre<br />
1993, con il quale il Ministero del tesoro riteneva che il beneficio della cd. supervalutazione<br />
dell'anzianità contributiva operasse limitatamente al contesto pensionistico statale, li aveva<br />
"artatamente indotti a optare per la permanenza nel pubblico impiego e costretti a presentare istanze<br />
di trasferimento in altre amministrazioni dello Stato"; con l'ulteriore conseguenza che alcuni di essi<br />
furono trasferiti in uffici periferici del Nord Italia e furono quindi successivamente costretti - "data<br />
l'età, l'anzianità di servizio, il fatto che il trasferimento in altre città sarebbe stato antieconomico,<br />
l'esistenza di gruppi familiari, fattori tutti che imponevano la permanenza nel luogo originario di<br />
residenza" - a chiedere il collocamento a riposo non appena raggiunta l'età minima pensionabile,<br />
mentre altri furono costretti alle dimissioni anticipate perchè le loro domande di opzione non erano<br />
state accettate dalle altre amministrazioni per mancanza di posti in organico. In tal modo avrebbero<br />
subito il danno, per il risarcimento del quale hanno agito, costituito dal fatto che erano stati collocati<br />
a riposo in età inferiore a quella massima di servizio e che non avevano potuto godere del<br />
trattamento previsto dalla contrattazione di categoria dei telefonici per i dipendenti TELECOM e<br />
hanno chiesto perciò la condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra la retribuzione che<br />
avrebbero percepito se fossero transitati in IRITEL e quella di fatto percepita e della differenza tra<br />
ciò che avrebbero percepito come trattamento di fine rapporto e come trattamento pensionistico se<br />
fossero transitati in IRITEL e quanto di fatto per tali titoli percepito.<br />
Ma - ha puntualmente osservato la Corte territoriale - nessuna prova gli attori hanno offerto - e<br />
neppure chiesto di dare - in ordine al fatto che la loro scelta fu effettivamente dettata dal motivo<br />
sopra indicato; e ciò sia in riferimento all'opzione per la permanenza nell'amministrazione dello<br />
Stato, che alla successiva scelta di collocamento anticipato a riposo.<br />
Inoltre si tratterebbe comunque di un motivo interno della scelta espressa in favore della<br />
permanenza nel pubblico impiego, effettuata dalle ricorrenti; motivo che, in quanto tale, resterebbe<br />
del tutto privo di rilevanza.<br />
Quindi con valutazione di merito, non censurabile nel giudizio di cassazione, la Corte d'appello ha<br />
escluso la configurazione stessa di un nesso di causalità tra l'assunto comportamento illegittimo<br />
della P.A. (costituito dalla divulgazione del parere espresso circa la operatività limitata al contesto<br />
pensionistico statale della cd. supervalutazione dell'anzianità) e il dedotto danno.<br />
124
Inoltre la Corte territoriale ha anche aggiunto che per altro verso non era neppure ipotizzabile con<br />
riferimento al descritto comportamento della p.a. (e cioè alla divulgazione del parere del Ministero<br />
del tesoro) una colpa della pubblica amministrazione, la quale si era limitata a rendere noto<br />
l'orientamento interpretativo allora vigente sul punto, né tanto meno sussisteva alcun intento doloso.<br />
Sicché in nessun caso avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità per i convenuti la circostanza<br />
che, tre anni dopo e a seguito di un accordo intervenuto tra il Ministero del lavoro e la TELECOM e<br />
condiviso dal Ministero del lavoro, il beneficio della cd. supervalutazione dell'anzianità contributiva<br />
fosse riconosciuto anche ai lavoratori dell'ASST che erano transitati in IRITEL.<br />
7. Manifestamente inammissibile è poi il ricorso della società poste Italiane perchè carente di<br />
interesse essendo risultata totalmente vittoriosa in grado d'appello.<br />
8. In conclusione va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; i ricorsi principali dei<br />
lavoratori e quello incidentale dei ministeri intimati sono infondati e vanno quindi rigettati; è invece<br />
inammissibile il ricorso della società Poste italiane.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti costituite le spese di questo giudizio<br />
di cassazione.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte a sezioni unite:<br />
riunisce i ricorsi;<br />
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;<br />
rigetta i ricorsi principali ed il ricorso incidentale dei ministeri intimati;<br />
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società Poste italiane s.p.a.;<br />
compensa tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.<br />
Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2007.<br />
125
Mattone, presidente;<br />
Cuoco, relatore.<br />
CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sezione lavoro<br />
Sentenza 2 ottobre 2007, n. 20653<br />
(Giusta causa di licenziamento)<br />
Autostrade Italia s.p.a. c. L.V. - P.M. Apice (conforme).<br />
Fatto<br />
Con ricorso del 12 dicembre 2002 L.V., premesso che aveva lavorato alle dipendenze della<br />
Autostrade per l'Italia s.p.a. dal 1979 come esattore di pedaggio e che, a seguito della contestazione<br />
(formulatagli il 9 luglio 2002 dalla società) di avere in tre distinte occasioni restituito agli utenti<br />
somme inferiori a quelle loro spettanti, con lettera del 3 settembre 2002 era stato licenziato per<br />
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, chiese che il tribunale di Salerno con provvedimento<br />
ex art. 700 cod. proc. civ., lo reintegrasse nel posto di lavoro.<br />
Il tribunale accolse il ricorso; e con provvedimento del 3 aprile 2003 respinse il reclamo della<br />
Società.<br />
Con sentenza del 18 dicembre 2003 il tribunale accolse poi il ricorso proposto in sede di merito,<br />
annullando il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la società al pagamento<br />
d'una somma pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.<br />
Con sentenza del 16 dicembre 2004 la Corte d'appello di Salerno respinse l'impugnazione proposta<br />
dalla società.<br />
Incontroverso il fatto dedotto in giudizio: il 17 luglio 2002 il L. diede, in una prima occasione, ai<br />
clienti (che erano dipendenti d'una società chiamata ad effettuare controlli sugli esattori), come<br />
resto, la somma di Euro 12,60 in luogo di Euro 61,60, ed in una seconda occasione restituì Euro<br />
10,00 in luogo di Euro 30,00, ed il 3 luglio 2002 restituì Euro 1,00 in luogo di Euro 21,00.<br />
Afferma il giudicante che elementi dai quali dedurre con assoluta certezza la natura dolosa del<br />
comportamento del L., non sussistono.<br />
Sussistono bensì elementi di segno contrario, i quali "costituiscono indici rivelatori della non<br />
intenzionalità del comportamento" e frutto di occasionali involontari errori; il pregresso ventennio<br />
del rapporto di lavoro, i pregressi prolungati controlli effettuati con analoghe modalità, l'assenza di<br />
doglianze da parte di clienti, le modalità di accadimento dei fatti, la grossolanità della condotta.<br />
E l'assenza, in sede di chiusura di cassa, di somme in eccesso, non costituisce indice di dolo (come<br />
assunto dalla società), bensì fatto determinato dall'intenso traffico nei giorni del rilevamento, e dalla<br />
più ampia possibilità di errori statisticamente compensati nel loro opposto segno.<br />
La scarsa diligenza ed accortezza che caratterizza il predetto comportamento, pur disciplinarmente<br />
sanzionabile, per l'assenza di dolo e per l'occasionalità del fatto, non è elemento sufficiente ad<br />
integrare giusta causa di licenziamento.<br />
126
Questa sanzione appare palesemente sproporzionata all'entità dei fatti contestati.<br />
Cioè è a dirsi anche per il giustificato motivo soggettivo (dedotto quale subordinata causa del<br />
licenziamento).<br />
Per la cassazione di questa sentenza l'Autostrade per l’Italia s.p.a.. propone ricorso articolato in 4<br />
motivi; L.V. resiste con controricorso.<br />
Diritto<br />
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2119 e 2196<br />
cod. civ., della l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 3 e della l. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, nonché<br />
contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la ricorrente sostiene che:<br />
1.a. ai fini della legittimità del licenziamento, onere del datore è provare il fatto addebitato al<br />
lavoratore; e nel caso in esame la società, provando la sussistenza dei fatti e la riferibilità al L., ha<br />
adempiuto al proprio onere;<br />
1.b. le somme in eccesso, poiché non risultavano confluite in cassa (la ritenuta compensazione degli<br />
errori era assurda; ed il L. aveva accortamente evitato di far risultare un perfetto pareggio), erano<br />
state intascate dall'esattore, con un comportamento non solo omissivo, bensì commissivo, in quanto,<br />
in un'occasione, aveva chiesto una banconota aggiuntiva.<br />
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. e della l. 20<br />
maggio 1970, n. 330, art. 7, nonché contraddittorietà della motivazione, la ricorrente sostiene che;<br />
2.a. la minima entità dei fatti non esclude l'idoneità dell'illecito;<br />
2.b. d'altro canto non tutte le violazioni risultavano (necessariamente) scoperte;<br />
2.c. il giudicante non aveva valutato la gravità del fatto in relazione alla natura delle mansioni<br />
assegnate (maneggio di denaro in luogo lontano da controlli datorili);<br />
2.d. il pregresso periodo di lavoro assume rilevanza solo come recidiva;<br />
2.e. la natura grossolana dell'inganno assume rilievo nel reato di truffa; nel caso in esame era<br />
solo la veste necessaria ad occultare il dolo.<br />
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., art. 420<br />
cod. proc. civ. e della l. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, la ricorrente sostiene che il fatto che dalla<br />
clientela non fossero state formulate lagnanze sarebbe stato smentito dalla prova che la società<br />
aveva inutilmente chiesto.<br />
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2119 cod. civ., nonché omessa<br />
motivazione, la ricorrente sostiene che il giudicante non aveva esaminato gli elementi concreti ed<br />
effettivi, in funzione dei quali deve essere esaminato il fatto dedotto in giudizio e la sua incidenza<br />
sulla fiducia necessaria al rapporto di lavoro: ed in particolare, le mansioni assegnate ed il fatto che<br />
il comportamento accertato determina, anche sul piano oggettivo, l'inidoneità del dipendente alle<br />
mansioni stesse.<br />
5.I motivi, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.<br />
6. Su un piano generale, ai fini della legittimità del licenziamento, è da premettere che:<br />
6.a. è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso frate parti,<br />
ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti<br />
oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la<br />
fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o<br />
127
la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore (Cass. 23 aprile 2004 n. 7724; Cass.<br />
23 aprile 2002 n. 5943);<br />
6.b. l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza<br />
d'un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero d'un comportamento tale che<br />
non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 24 luglio 2006 n. 16864; Cass. 25<br />
febbraio 2005 n. 3994);<br />
6.c. la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere<br />
irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da<br />
effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di<br />
fiducia connesso al rapporto, l'entità della violazione commessa e l'intensità dell'elemento<br />
soggettivo) è funzione del giudice del merito, che, adeguatamente motivata, in sede di legittimità<br />
è insindacabile (e plurimis, Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994);<br />
6.d. "sul piano probatorio, premesso che l'elemento soggettivo è necessaria parte di ogni atto<br />
umano, se all'integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il<br />
dolo, l'onere datorile di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo; e pertanto,<br />
ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua mera<br />
materialità è insufficiente".<br />
7. Nel caso in esame, il giudicante ha analiticamente e diffusamente valutato gli incontroversi fatti<br />
dedotti in controversia. Ed in particolare ha ritenuto che elementi idonei a dedurre il dolo, quale<br />
fattore necessario e determinante ai fini dell'illecito addebitato, non sussistevano; sussistevano<br />
elementi di segno contrario, in quanto idonei ad escluderlo (il pregresso ventennio del rapporto di<br />
lavoro, i pregressi prolungati controlli effettuati con analoghe modalità, l'assenza di doglianze da<br />
parte di clienti, le modalità di accadimento dei fatti, la grossolanità della condotta).<br />
E, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali (come precedentemente indicati sub<br />
"6.a."), ha ritenuto che i fatti (per la non provata dolosità) non erano idonei a ledere in modo<br />
irreversibile la fiducia del datore; e che la sanzione del licenziamento era "palesemente<br />
sproporzionata rispetto all'effettiva entità dei fatti contestati ..... valutati non solo nel loro contenuto<br />
obiettivo, bensì in quello soggettivo ed intenzionale".<br />
8. In applicazione del principio precedentemente affermato sub "6.d.", la prova della sussistenza,<br />
nella loro materialità, dei fatti addebitati, non è sufficiente.<br />
L'argomentazione della ricorrente, precedentemente indicata sub "1.a." ed "1.b." è pertanto<br />
infondata.<br />
9. Per la ritenuta necessità del dolo ai fini dell'integrazione dei fatti contestati ("aver restituito agli<br />
utenti somme inferiori a quelle loro spettanti, impossessandosi illecitamente dei residui importi"), la<br />
specifica natura delle mansioni esercitate resta irrilevante.<br />
Per esigenza di completezza è da aggiungere che, in relazione a queste specifiche mansioni, il<br />
giudicante ha valutato il fatto anche nell'assenza del dolo, ritenendo che la scarsa diligenza ed<br />
accortezza, pur disciplinarmente sanzionabile, non legittimava il licenziamento. Anche<br />
l'argomentazione del ricorso, precedentemente esposta sub "2.c." e sub "4." è pertanto infondata.<br />
10. Il giudicante ha ritenuto che "l'assenza di nocumento..... non è decisiva per escludere che possa<br />
dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto, in considerazione<br />
della realtà aziendale e delle mansioni svolte".<br />
L'argomentazione del ricorso precedentemente indicata sub "2.a." è pertanto infondata.<br />
11. L'assenza di violazioni disciplinari nel lungo pregresso rapporto di lavoro, quale concorrente<br />
fattore di valutazione dell'idoneità d'un successivo fatto (commesso da dipendente) a ledere la<br />
fiducia datorile, appare argomentazione priva di errori logici e giuridici.<br />
In ordine a questa argomentazione, quanto dedotto dalla ricorrente (e precedentemente indicato sub<br />
"2.d.") è pertanto infondato.<br />
128
12. L'assunto che non tutte le violazioni risultavano scoperte (sub "2.b") è assolutamente<br />
inconferente.<br />
Inconferente anche l'argomentazione indicata sub "2.e.", per l'accertata assenza di prove del dolo.<br />
13. Il fatto che nei confronti del L., "durante i molteplici anni nei quali egli ha espletato la sua<br />
attività lavorativa, non siano mai state formulate doglianze da parte della clientela" (sentenza, p.<br />
16), costituisce, nella logica della decisione, un'evidente argomentazione ad abundantiam.<br />
Né, peraltro (ciò deve essere detto per mera esigenza di completezza), la ricorrente ha indicato (in<br />
modo autosufficiente) elementi a conforto d'una richiesta probatoria idonea a porre in discussione<br />
quanto ritenuto dal giudicante.<br />
Anche l'argomentazione del ricorso esposta con il terzo motivo è infondata.<br />
14. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese<br />
del giudizio di legittimità.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte respinge il ricorso;<br />
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13,00<br />
oltre ad Euro 3.000,00 per onorario, ed oltre alle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2007.<br />
Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2007.<br />
129
Di Nanni, presidente;<br />
Talevi, relatore.<br />
CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sezione III civile<br />
Sentenza 8 ottobre 2007, n. 20986<br />
(La responsabilità della PA per fatti illeciti compiuti dai dipendenti)<br />
Comune di Oria c. Dpl., Dnz. ed altri.<br />
Svolgimento del processo<br />
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.<br />
Con atto di citazione notificato il 24/11/1994 ed il 19/12/1994, Dnz. Atn. e Maa. Lc. nonché Dnz.<br />
Slr., i primi due quali genitori ed il terzo come fratello di Dnz. Mri., convenivano in giudizio<br />
innanzi al tribunale di Brindisi Brc. Cim., vigile urbano alle dipendenze del Comune di Oria e lo<br />
stesso Comune di Oria assumendo che l'11/8/1991, presso lo stadio comunale di Oria, durante la<br />
manifestazione folcloristica "Torneo dei rioni" il menzionato Brc. aveva sparato un colpo di pistola<br />
che aveva attinto il proprio congiunto Dnz. Mri. uccidendolo.<br />
Aggiungevano gli istanti che, per tale fatto, il Brc. era stato sottoposto a procedimento penale<br />
conclusosi con sentenza di condanna ad anni 16 di reclusione, sentenza di condanna pronunciata in<br />
danno di costui per omicidio volontario dalla Corte di assise di Brindisi in data 21/05/1992 e<br />
confermata con decisione 4/2/1993 dalla Corte di assise di appello di Lecce prima e con decisione<br />
23/10/1993 dalla Corte di cassazione poi. Precisavano i medesimi istanti che dette sentenze avevano<br />
posto a carico del Brc. anche il risarcimento dei danni nei confronti di essi congiunti, parti civili<br />
costituite, e concludevano chiedendo la condanna di costui e del Comune di Oria al pagamento<br />
solidale in proprio favore di tali danni, danni che quantificavano in £. 600.000.000 (ovvero in quella<br />
somma maggiore o minore risultante in corso di causa) instando altresì per la refusione delle spese<br />
sostenute nel procedimento penale in ragione di £. 36.910.000.<br />
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Oria contestava la domanda sostenendo che le sentenze<br />
penali dedotte in causa non gli erano opponibili in quanto non aveva mai partecipato al giudizio<br />
penale come responsabile civile. In ogni caso sempre a parere dell'ente convenuto, la dinamica dei<br />
fatti come ricostruita con la sentenza penale di condanna escludeva che la condotta delittuosa fosse<br />
inquadrabile nell'ambito dei fini istituzionali cui era preposto il Brc..<br />
Concludeva il Comune di Oria instando per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.<br />
Brc. Cim. rimaneva contumace.<br />
Con sentenza 16/12/2000 il G.O.A. presso il tribunale di Brindisi condannava entrambi i convenuti,<br />
in solido al pagamento in favore degli attori, della somma di £. 320.000.000 oltre interessi dalla data<br />
della sentenza al saldo e spese di lite. Riteneva il primo giudice che in virtù del rapporto di<br />
dipendenza esistente tra il Comune di Oria ed il Brc., vigile urbano presso detto Comune, poteva<br />
130
affermarsi la responsabilità del primo in solido con il secondo riconosciuto autore del fatto<br />
delittuoso.<br />
Questo perché, sempre secondo il primo giudice, la esclusione della responsabilità extracontrattuale<br />
della P.A. poteva essere determinata soltanto ove dimostrata l'autonoma volontarietà dell'azione<br />
delittuosa realizzata al di fuori dei compiti istituzionali.<br />
Così argomentando il primo giudice riconosceva, quale danno morale, £. 4130.000.000 ciascuno ai<br />
genitori della vittima e £. 60.000.000 al fratello dello stesso. Diversamente, lo stesso primo giudice<br />
negava il rimborso delle spese sostenute nel giudizio penale svoltosi in assenza del Comune mai<br />
citato quale responsabile civile.<br />
Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Oria. Resistevano Dnz. Atn. Maa. Lc. e<br />
Dnz. Slr. i quali tutti spiegavano appello incidentale. Avverso la medesima sentenza interponeva<br />
autonomo appello Dpl. Pm., nella qualità di tutore del marito Brc. Cim.. Resistevano Dnz. Atn.,<br />
Maa. Lc. e Dnz. Slr. i quali spiegavano appello incidentale. I giudizi così instaurati venivano riuniti<br />
con provvedimento 18/7/2001. All'udienza del 7/3/2003, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la<br />
controversia veniva riservata per la decisione.<br />
Con sentenza 2.5 - 4.7.2003 la Corte decideva come segue ... pronunciando sull'appello 16/03/2001<br />
e su quello 13/04/2001, appelli proposti rispettivamente dal Comune di Oria e da Dpl. Pm., quale<br />
tutore del marito Brc. Cim. avverso la sentenza 16/12/2000 del G.O.A. presso il tribunale di Lecce,<br />
nei confronti di Dnz. Slr., Maa. Lc., Dnz. Atn. nonché sull'appello incidentale da questi ultimi<br />
spiegato così provvede:<br />
1) dichiara nei confronti di Brc. Cim., la nullità della citazione e di tutti gli atti susseguenti ivi<br />
compresa la sentenza in esame;<br />
2) rigetta l'appello avanzato dal Comune di Oria;<br />
3) ridetermina l'ammontare del danno che viene liquidato in €. 75.000,00 per il padre Dnz. Atn., in<br />
£. € 75.000,00 per la madre Maa. Lc. ed in €. 50.000,00 per il fratello Dnz. Slr.: tanto oltre<br />
rivalutazione secondo indici ISTAT, a decorrere dall'11/08/1991 fino alla data della presente<br />
sentenza ed interessi di legge, per lo stesso periodo da calcolarsi prima sulle sorti capitali e quindi<br />
sui successivi adeguamenti annuali secondo indici ISTAT;<br />
4) condanna il Comune di Oria al pagamento delle spese processuali per questo grado del giudizio,<br />
spese liquidate in complessive €. 7.800,00 di cui €. 300,00 per spese, €. 2.500,00 per diritti, €.<br />
5.000,00 per onorari oltre 10% rimborso spese forfettarie ed iva e cap come per legge;<br />
5) dichiara compensate le spese nei confronti di Dpl. Pm., quale tutore di Brc. Cim.;<br />
6) conferma nel resto.<br />
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Oria.<br />
Ha resistito con controricorso Dpl. Pm. quale tutore di Brc. Cim..<br />
Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale Dnz. Slr., Maa. Lc. e Dnz.<br />
Atn..<br />
Dpl. Pm. quale tutore di Brc. Cim. ha depositato memoria.<br />
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.<br />
Motivi della decisione<br />
131
Il ricorrente principale Comune di Oria, con il primo motivo, denuncia "Violazione e falsa<br />
applicazione dell'art. 354 c.p.c., dell'art. 299 c.p.c. e dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e<br />
4, nonché del successivo n. 5 per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della<br />
controversia" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue.<br />
E' pacifico tra le parti che la originaria citazione avanti al tribunale di Brindisi fu fatta nei confronti<br />
di Brc. Cim. ed a costui notificata il 19.12.94, a mani proprie nel carcere di Turi, pur essendo lo<br />
stesso legalmente interdetto in forza della sentenza di condanna (pena accessoria) della Corte di<br />
assise. Donde esattamente la Corte di Lecce ha dichiarato la nullità della atto di citazione, di tutti i<br />
susseguenti atti, nonché della sentenza appellata.<br />
La Corte di Lecce, avendo esattamente rilevato la nullità della citazione nei confronti di uno dei<br />
litisconsorti, ingiustamente ha limitato nei confronti del solo Brc. la declaratoria di nullità della<br />
sentenza. Infatti, la nullità della sentenza andava estesa necessariamente a tutti i litisconsorti (la<br />
parte ricorrente cita Cass. 03-07-1978, n. 3282 e Cass. 16.05.1997 n. 4360). Il Brc. ed il Comune<br />
sono litisconsorti necessari, sia per le ovvie ragioni processuali, sia per la inscindibilità del rapporto<br />
sostanziale. Proprio la sentenza impugnata ha ben evidenziato il rapporto di immedesimazione<br />
organica esistente tra l'ente ed il proprio funzionario. Non può asserirsi la illiceità della condotta<br />
dell'ente, se antecedentemente o coevamente non venga accertata la illiceità della condotta del<br />
dipendente che ha materialmente agito, attraverso un giudizio che veda validamente coinvolto anche<br />
quest'ultimo.<br />
Il motivo è privo di pregio. La citazione in giudizio del Comune e del Brc. ha infatti comportato la<br />
contemporanea esistenza di cause che non sono né inscindibili né fra loro dipendenti (non<br />
sussistendo alcuna delle varie ipotesi di dipendenza; osserva a tal proposito il collegio che tra l'altro<br />
non sussiste una domanda del Comune contro il vigile); si è invece di fronte ad una mera<br />
responsabilità solidale che non comporta la sussistenza del dedotto litisconsorzio (cfr. Cass.<br />
sentenza n. 16957 del 16/08/2005: "La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli<br />
autori del fatto illecito - anche nel caso in cui questo costituisca reato - ed il responsabile civile non<br />
dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, quindi, il creditore può agire nei confronti di<br />
uno qualsiasi dei debitori tenuti in solido, non rilevando, in contrario, che l'obbligazione del<br />
responsabile civile presuppone l'accertamento della commissione del fatto reato da parte dell'autore<br />
materiale, poiché, essendo effettuato detto accertamento soltanto incidentalmente da parte del<br />
giudice civile, non si rende necessaria la presenza in giudizio dell'autore materiale").<br />
Con il secondo motivo il comune ricorrente denuncia "Violazione artt 2043 e 2049 ce. art. 28 Cost.<br />
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. , nonché del successivo n. 5 per insufficiente e contraddittoria<br />
motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo doglianze che vanno riassunte<br />
come segue. La sentenza afferma la responsabilità del Comune ai sensi e per gli effetti di cui agli<br />
art. 2043 c.c. ed art. 28 Cost. Infatti, l'ente ed il suo funzionario agente stanno in rapporto di<br />
immedesimazione organica, cosicché il fatto illecito commesso dal funzionario è immediatamente e<br />
direttamente riferibile all'ente pubblico.<br />
La Corte di Lecce ha pure richiamato i risultati ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza della S.C.<br />
sul concetto di "occasionalità necessaria", che non viene esclusa neppure dal fatto doloso del<br />
funzionario, se il comportamento di costui, ancorché anomalo ed illecito, sia comunque<br />
riconducibile ad attività ed a finalità istituzionali dell'Ente. Nella specie, ad un certo punto<br />
sopraggiungeva il vigile urbano Brc. Cim. il quale rimproverava i ragazzi per la scalata abusiva,<br />
ritenendo (e sbagliando in questo) che anche il secondo gruppo di giovani volesse imitare i tre già<br />
inerpicati sul muro di cinta.<br />
Dal gruppo di giovani si staccava il Dnz., il quale intendeva protestare con il vigile per il<br />
trattamento riservatogli il giorno precedente, allorquando in pieno centro cittadino gli aveva detto:<br />
”Multa non te ne faccio ma ti spezzo le ossa." Il vigile Brc. rispondeva: “Se non te le ho date ieri te<br />
132
le do ora." Quindi il Brc. si toglieva il berretto, prendeva a schiaffi e calci il Dnz., che si difendeva e<br />
dimenava, cercava di sfuggire alla presa del vigile, cadeva e si rialzava, avrebbe voluto scappare; il<br />
Brc. estraeva la pistola dalla fondina, armava il carrello e, continuando a strattonarlo esplodeva a<br />
bruciapelo il colpo di pistola. Quindi, non c'è chi non veda che il movente del delitto è la brutale ed<br />
insana determinazione di Brc. di riaffermare platealmente la sua supremazia attraverso una sonora<br />
lezione da infliggere al Brc. alla presenza di tutti i suoi amici.<br />
Il motivo è fondato nei limiti che verranno esposti.<br />
Va anzitutto confermato il seguente principio di diritto: "Affinché ricorra la responsabilità della<br />
P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento<br />
risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il<br />
comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento<br />
stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come<br />
esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al<br />
conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio<br />
cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come<br />
un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente<br />
estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni<br />
collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto<br />
organico fra l'attività del dipendente e la P.A." (Cass. sentenza n. 24744 del 21/11/2006; cfr. anche<br />
Cass. n. 10803 del 12.08.2000).<br />
Ciò premesso si osserva che la Corte di Lecce ha concluso per la sussistenza della responsabilità del<br />
comune, in quanto:<br />
1) Cim. Brc., vigile urbano, ".....si trovava in loco "comandato in servizio" in viale Grande Europa,<br />
con il compito di vigilanza all'ingresso stadio e vigilanza sosta in viale Grande Europa....";<br />
2) "...nell'espletamento di tale compito di sorveglianza si inquadra la vicenda poi degenerata<br />
nell'omicidio del Dnz.: il vigile che aveva sorpreso tre giovani mentre scavalcavano il muro dello<br />
stadio per assistere gratuitamente allo spettacolo, contesta alla vittima, che si trovava nei pressi<br />
dello stesso muro, le medesime intenzioni suscitando reazioni verbali che lo indispettiscono<br />
alimentando il risentimento nei confronti del ragazzo con il quale, sempre nell'espletamento della<br />
propria attività (il vigile aveva sorpreso il minore a bordo di un motociclo su cui trasportava un<br />
passeggero) aveva avuto un battibecco il giorno prima...";<br />
3) "...rientra nei compiti istituzionali del vigile urbano il controllo del territorio ai fini della<br />
prevenzione e repressione di eventuali reati: per l'effetto, il Brc., in presenza di una violazione di<br />
legge (scavalcamento del muro dello stadio) avrebbe dovuto comunque intervenire ancorché non<br />
preposto alla vigilanza sul posto....".<br />
Tale motivazione, alla luce del sopra citato principio di diritto, deve ritenersi insufficiente.<br />
Infatti la Corte di appello ha omesso di valutare (sulla base della predetta sua ricostruzione dei fatti)<br />
se il vigile, pur trovandosi in un primo tempo ad agire solo nell'espletamento di un compito<br />
istituzionale, successivamente e cioè una volta provato (o provato in misura maggiore) il suddetto<br />
".. .risentimento.." abbia (o meno) cessato di agire per finalità coerenti con quelle in vista delle quali<br />
le mansioni in questione gli furono affidate ed abbia (o meno) invece iniziato ad agire per un fine<br />
strettamente personale ed egoistico (ad es. lo sfogo del risentimento predetto) assolutamente<br />
estraneo agli scopi dell'amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue; e quindi<br />
per un fine privo di ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente (con conseguente<br />
cessazione del rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.).<br />
Il motivo di ricorso va dunque accolto (ex art. 360 n. 5 c.p.c.; le ulteriori doglianze debbono<br />
ritenersi assorbite).<br />
L'accoglimento di tale motivo (concernente l’an debeatur) ha effetto assorbente sul terzo e sul<br />
quarto motivo del ricorso principale e sull'unico motivo del ricorso incidentale, che concernono<br />
133
(sotto vari profili) il quantum debeatur (con il terzo motivo il comune ricorrente denuncia<br />
"Violazione dell'art. 1226 c.c. e dei principi codicistici in materia di quantificazione e liquidazione<br />
dei danni in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché del successivo n. 5 per insufficiente e<br />
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" lamentando che la Corte ha<br />
proceduto alla liquidazione dei danni morali, addirittura aumentando quelli già elevatissimi,<br />
liquidati dal primo giudice, senza nulla dire sui criteri che l'hanno indotta a siffatta liquidazione.<br />
Con il quarto motivo il Comune denuncia "Violazione del principio della necessaria correlazione tra<br />
chiesto e pronunciato, ultra ed extra petizione danni in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché del<br />
successivo n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della<br />
controversia" esponendo doglianze che vanno riassunte nel modo seguente. La impugnata sentenza<br />
così riporta le conclusioni rassegnate dal procuratore dei sigg. DNZ.: "...2) accogliere l'appello<br />
incidentale e condannare in solido il Comune di Oria ed il v.u. Brc. Cim., a titolo di risarcimento di<br />
tutti i danni morali e materiali, al pagamento in favore degli attori della somma di £ 600.000.000 il<br />
tutto oltre interessi dal momento del fatto fino all'integrale soddisfo...”. Pur non essendo stata<br />
chiesta nelle conclusioni la rivalutazione, la sentenza ha statuito che ai Dnz. spetti anche la<br />
rivalutazione, con evidente violazione dei suddetti principi in tema di ultra ed extra petizione.<br />
I ricorrenti incidentali Dnz. Slr., Maa. Lc. e Dnz. Atn. denunciano "Violazione degli arti. 1223,<br />
1226, 2043 e 2056 c.c. e dei principi codicistici in materia di liquidazione dei danni patrimoniali in<br />
relazione all'art. 360 n. 3 nonché del successivo n 5 c.p.c.: per insufficiente e contraddittoria<br />
motivazione circa un punto decisivo della controversia" lamentando che la Corte d'appello ha<br />
ritenuto di non dover liquidare alcun danno patrimoniale, ritenendo non raggiunta la prova in<br />
questione neppure sotto l'aspetto presuntivo, in mancanza di dati relativi alla vittima ed ai genitori,<br />
mentre invece la liquidazione era possibile.<br />
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto (nei limiti suddetti).<br />
La causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.<br />
A detto giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.<br />
P.Q.M.<br />
- la Corte riunisce i ricorsi;<br />
- rigetta il primo motivo del ricorso principale;<br />
- accoglie il secondo motivo del ricorso principale;<br />
- dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo di detto ricorso, nonché il ricorso incidentale;<br />
- cassa l'impugnata sentenza; e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di<br />
cassazione, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.<br />
Così deciso a Roma il 25.5.2007.<br />
Depositata in Cancelleria in data 8 ottobre 2007.<br />
134
CONSIGLIO DI STATO<br />
Adunanza plenaria<br />
Sentenza 22 ottobre 2007, n. 12<br />
(La pregiudiziale amministrativa)<br />
Mario Egidio Schinaia, presidente del Consiglio di Stato;<br />
Paolo Salvatore, presidente di sezione;<br />
Giovanni Ruoppolo, presidente di sezione estensore;<br />
Raffaele Carboni, Costantino Salvatore, Luigi Maruotti, Carmine Volpe, Chiarenza Millemaggi<br />
Cogliani, Pier Luigi Lodi, Giuseppe Romeo, Luciano Barra Caracciolo, Cesare Lamberti, Aldo<br />
Fera, consiglieri.<br />
Provincia di Mantova (avv.ti Colombo e Sperati) c. Gtt. (avv. Di Matteo) e Crs. ed altri (n.c.) -<br />
Conferma T.A.R. Lombardia - Brescia, 19 dicembre 2005, n. 1342.<br />
Decisione<br />
sul ricorso in appello n. 8/2007 dell’adunanza plenaria (n. 1614/2006 della sez. IV del Consiglio di<br />
Stato) proposto dalla Provincia di Mantova, in persona del presidente in carica, rappresentata e<br />
difesa dal prof. avv. Paolo Colombo e dall’avv. Alessandro Sperati, elettivamente domiciliata<br />
presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Mazzini, n. 27,<br />
contro<br />
Gtt. Min., rappresentato e difeso dall’avv. Elia Di Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio<br />
dell’avv. Francesco Da Riva Grechi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 109,<br />
nonché, contro<br />
Crs.Egn., Mcr.Nna., Rtt.Mrl., Vn.Gor. e Nico Costruzioni s.r.l. non costituiti in giudizio,<br />
per l'annullamento<br />
della sentenza non definitiva del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia 19 dicembre<br />
2005, n. 1342.<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Gtt.Min.;<br />
vista l’ordinanza della sezione IV. n. 3288/2007 del 19 giugno 2007 con cui è rimesso all’adunanza<br />
plenaria il ricorso n. 1614/2006;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
135
elatore, alla pubblica udienza del 15 ottobre 2007, il presidente Giovanni Ruoppolo e uditi l’avv.<br />
Paolo Colombo e l’avv. Elia Di Matteo;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
Fatto<br />
La sezione quarta, rimettendo, con sentenza 19 giugno 2007 n. 3288/07, all’adunanza plenaria di<br />
decidere sulla questione di giurisdizione proposta dalla Provincia di Mantova con l’atto di appello<br />
in epigrafe, ha accertati e chiariti i fatti in maniera puntuale e completa.<br />
In questa sede, perciò, ci si può limitare a riferire sugli aspetti ancora rilevanti della vicenda<br />
rinviando, per una completa disamina, alla sentenza di remissione.<br />
Con provvedimento 30 aprile 1999 n. 119 la Giunta provinciale di Mantova, acquisite le correlate<br />
deliberazioni del Comune di Mendole e della Regione Lombardia, approvava il progetto per<br />
l’esecuzione della circonvallazione di Mendole, ne dichiarava la pubblica utilità e fissava il termine<br />
di cinque anni, decorrenti dalla data della delibera, per la conclusione dei lavori e della procedura.<br />
Con successive deliberazioni 2 giugno 2000 n. 137 e 5 dicembre 2002 n. 423 la stessa Giunta,<br />
approvando varianti al progetto esecutivo e rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità,<br />
confermava lo stesso termine finale in precedenza fissato.<br />
Seguivano, intanto, altri atti della procedura relativi alla occupazione d’urgenza (18 ottobre 2000),<br />
alla immissione in possesso delle aree (26 ottobre 2001), alla consegna dei lavori ( 26 aprile 2001),<br />
alla determinazione delle dovute indennità provvisoria (6 marzo 2001) e definitiva ( 6 dicembre<br />
2002), al frazionamento delle aree interessate alla procedura espropriativa ( 13 settembre 2004), al<br />
deposito presso la Cassa dd.pp. delle somme ancora dovute.<br />
Il 17 gennaio 2005, con decreto n, 3273/05, si disponeva infine il trasferimento della proprietà delle<br />
aree private in conformità delle risultanze del frazionamento.<br />
L’intera procedura era incisa, insieme agli atti presupposti, da plurimi ricorsi proposti, in tempi<br />
diversi, dai soggetti privati titolari delle aree coinvolte che deducevano motivi di violazione di<br />
legge, incompetenza ed eccesso di potere nei confronti della Provincia, del Comune e della<br />
Regione, dei cui provvedimenti si chiedeva l’annullamento.<br />
Il TAR per la Lombardia, sezione di Brescia, nel contraddittorio ritualmente formatosi, disposta la<br />
riunione di tutti i ricorsi e ritenuta la giurisdizione, con sentenza non definitiva 27 dicembre 2005, n.<br />
1342/05:<br />
- dichiarava estinti, per rinuncia, i giudizi, avviati con ricorsi 257/99, 697/00, 1284/00, nei confronti<br />
dei signori Frd., Bnn. e Crr.;<br />
- dichiarava improcedibili, per sopravenuta carenza di interesse, i ricorsi n. 1544/97, 1548/97,<br />
257/99 e 697/00 e, per quanto riguarda i profili impugnatori, 1284/00 ad eccezione, per questo<br />
ricorso, della pretesa risarcitoria già avanzata e dal signor Gtt. e dai signori Crs. e Mhr.,<br />
rispettivamente acquirente ed alienante di una delle aree coinvolte;<br />
- accoglieva parzialmente il ricorso n. 476/05 annullando il decreto di espropriazione di 17 gennaio<br />
2005 n. 3273/05 e dichiarando l’intervenuta, irreversibile trasformazione dei beni occupati;<br />
- disponeva la prosecuzione del giudizio per il completamento della consulenza tecnica già disposta<br />
ai fini della pronuncia sull’istanza risarcitoria.<br />
Proponeva appello, con atto notificato al signor Gtt., nonché ai signori Crs. e Mhr.., la Provincia di<br />
Mantova deducendo alcune questioni pregiudiziali, contestando la ritenuta tardività del decreto di<br />
136
espropriazione e rilevando, per il caso di acclarata decadenza della dichiarazione di pubblica utilità,<br />
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Si costituiva il solo signor Gtt. proponendo ricorso incidentale.<br />
Questi e la Provincia illustravano con specifiche memorie le proprie posizioni e concludevano, il<br />
primo, in via principale di merito, per la conferma della sentenza di primo grado e per la condanna<br />
della Provincia al risarcimento del danno, la seconda, per la declaratoria del difetto di giurisdizione.<br />
La sezione quarta, accertato che l’espropriazione era stata decretata, in data 7 giugno 2005, dopo la<br />
scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta provinciale 30 aprile<br />
1999, ha rimesso l’esame della questione di giurisdizione all’adunanza plenaria.<br />
Le conclusioni delle parti sono state rassegnate con memorie in data 26 e 30 settembre 2007.<br />
Motivi della decisione<br />
I - La sezione quarta, dubitando della permanente attualità – dopo la pubblicazione della sentenza<br />
Corte cost. 11 maggio 2006, n. 191 e delle correlate pronunce delle sezioni unite della Corte di<br />
cassazione - dei principi ripetutamente affermati dalla adunanza plenaria ha correttamente rimesso a<br />
quest’ultima il rinnovato esame della individuazione del giudice amministrativo quale giudice cui<br />
spetta di pronunciarsi in tema di c.d. accessione invertita, allorché la formale espropriazione<br />
intervenga dopo la sopravvenuta inefficacia, per decorso del suo termine finale, della dichiarazione<br />
di pubblica utilità.<br />
Correttamente, si è detto, alla stregua delle esigenze che, positivamente poste nei confronti del<br />
giudizio per cassazione (art. 374 cod. proc. civ. come sostituito dall’art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.<br />
40), derivano da generali principi di certezza del diritto e di economicità della funzione<br />
giurisdizionale che ovviamente coinvolgono il processo innanzi al Consiglio di Stato, nel quale è<br />
per altro già prevista la opportunità, qui di nuovo sottolineata, della rimessione in ordine a questioni<br />
di diritto che abbiano dato luogo o possano dar luogo a contrasti giurisprudenziali ovvero allorché si<br />
renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza ( art. 45 co. 2 e 3<br />
t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 come sostituiti dall’art. 5 l. 21 dicembre 1950, n. 1018 ).<br />
II - La rimessione in parola, è necessario premettere ad ulteriore chiarificazione delle proposte<br />
questioni pregiudiziali, concerne esclusivamente il ricorso 1284/2000 ed il ricorso 476/2005 e<br />
motivi aggiunti con i quali signori Crs. Mhr. e Crr. hanno proposto, siccome accertato dal tribunale<br />
regionale amministrativo e ritenuto dalla sezione quarta, domanda risarcitoria.<br />
Gli altri ricorsi inizialmente proposti risultano, infatti, oggetto di dichiarazione di estinzione per<br />
rinunzia ovvero di improcedibilità per carenza di interesse, improcedibilità estesa, dal predetto<br />
tribunale, anche ai motivi del ricorso 1284/2000 relativi alla impugnazione per annullamento di<br />
alcuni degli atti emessi nel corso del procedimento di espropriazione il cui atto conclusivo (decreto<br />
n. 3273/05 della Provincia) è stato espressamente annullato dal tribunale, con connessa<br />
dichiarazione di irreversibile trasformazione dei beni occupati.<br />
In tale situazione la sezione remittente ha ritenuto di superare le deduzioni della Provincia relative<br />
alla pretesa non integrità del contraddittorio in primo grado e del Gtt. relative alla omessa notifica<br />
dell’appello a Regione, Comune, Niero s.r.l. e signori Rtt. e Vn.. Invero, mentre contro questi ultimi<br />
soggetti nessuna domanda risarcitoria è proposta, né si configura alcun loro interesse e mentre<br />
Comune e Regione sono stati intimati in primo grado (il primo si è anche costituito) in relazione<br />
agli atti da loro emessi (ric. 1544/97, 1548/97 e 257/99), ed hanno ricevuto notificazione della<br />
sentenza appellata, la domanda risarcitoria fu proposta nei soli confronti della Provincia, ente<br />
espropriante, e concerne, una volta definiti come s’è ricordato gli altri giudizi, esclusivamente i<br />
rapporti tra la stessa Provincia e, ormai, il signor Gtt. ed i suoi danti causa.<br />
137
Ne risulta l’infondatezza delle domande di integrazione del contraddittorio ritualmente instaurato e<br />
in primo grado e in appello.<br />
L’annullamento, poi, dell’atto finale della procedura di espropriazione e la pronuncia di intervenuta<br />
accessione invertita, di per sé non impugnata dal signor Gtt., e per altro satisfattiva della richiesta<br />
tutela , rendono prive di rilievo le di lui deduzioni relative ad atti e comportamenti e della Regione e<br />
del Comune, ormai irrilevanti a seguito del predetto annullamento, e della Provincia dalle quali mai<br />
potrebbe conseguire la restituzione, e su questa non si insiste nelle conclusioni rassegnate il 7 marzo<br />
2006 ed il 30 settembre 2007, delle aree coinvolte dalla costruzione della strada, pressoché<br />
terminata ed aperta al traffico (v. note in atti del responsabile del procedimento in data 25 febbraio<br />
2004 e 19 aprile 2005) già al 25 febbraio 2004 e, comunque, "parecchi mesi prima dello stesso 19<br />
aprile 2005" e, perciò, nel corso dei termini della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Dato atto di ciò, deve infine rilevarsi che il tribunale non si è in alcun modo pronunciato sulla<br />
domanda risarcitoria, proposta e perfino quantificata nel corso del relativo grado di giudizio (v. oltre<br />
alle istanze notificate il 23 febbraio ed il 29 ottobre 2001 le ammissioni nelle memorie della<br />
Provincia del 19 dicembre 2000 e del 11 aprile 2001 nonché l’istanza di sospensiva del giudizio<br />
indennitario dalla stessa proposta alla Corte di appello e la correlata ordinanza e v., ancora, il<br />
ricorso 11 aprile 2005 notificato il successivo 12 aprile), sulla quale ha soltanto disposto il<br />
completamento dell’istruttoria in corso: sono, pertanto, intempestive le relative deduzioni della<br />
Provincia nonché degli appellati e perciò inammissibili in questa sede le loro richieste.<br />
III - Si rileva, venendo perciò al punto di diritto in contestazione, che permangono, nella<br />
giurisprudenza più recente, significativi contrasti in tema di discriminazione della giurisdizione,<br />
contrasti forse avvertiti con maggior disagio di quelli pur vivi nel secolo scorso ora che sussistono<br />
condizioni di ulteriore sviluppo sociale ed economico, di correlato aumento della legislazione e<br />
delle discipline così civili come amministrative e, perciò, di più forte richiesta di decisioni di merito<br />
pronte, facilmente accessibili, coerenti con le esigenze operative e con le aspettative di tutela delle<br />
pubbliche amministrazioni, delle imprese e di ciascun componente la comunità nazionale.<br />
I recenti, ripetuti richiami della Corte costituzionale (v. da ultimo, sent. 12 marzo 2007, n. 77) ai<br />
precetti dell’art. 24 Cost. confermano un orientamento perseguito con ancor più determinata<br />
convinzione; orientamento che, sottolineando il valore servente delle forme, pur ferme e vincolanti,<br />
rispetto alle aspettative sostanziali, merita di essere condiviso e seguito, come pare sia condiviso<br />
dallo stesso legislatore (cfr., di recente, in tema di giurisdizione e di procedure, la l. 21 luglio 2000,<br />
n. 205 e, puntualmente in tema di nullità, la l. 7 agosto 1990, n. 191) le cui rinnovate dichiarazioni<br />
di volontà semplificatrice si traducono tuttavia, in qualche caso, in complicazioni di discipline di<br />
non sottile spessore e di non agevole applicazione da parte di un’amministrazione costretta a troppo<br />
frequenti mutamenti dei suoi complessi moduli organizzativi ed operativi ed a tal fine, specie in<br />
sede locale, non sempre munita di necessari mezzi e di adeguate strutture.<br />
In generale, ed omettendo analisi storiche altrove e da altri svolte con puntualità e completezza, la<br />
discriminazione è positivamente fissata, nel quadro dei rigidi precetti posti dagli artt. 24, 102, 103,<br />
111 e 113 Cost., dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, in vigore dal 1 agosto 2000 e seguita dalla l. 11<br />
febbraio 2005, n. 15 e dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, anche riformulando le disposizioni del<br />
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha sostanzialmente definito il disegno innovatore avviato con l’art. 13<br />
della l. 19 febbraio 1992, n. 142 ed organicamente posto dalla legge di delega 15 marzo 1997, n. 59.<br />
Su questa disciplina è ripetutamente intervenuta e, per quanto qui rileva, specialmente con le<br />
sentenze 17 luglio 2000, n. 292, 6 luglio 2004, n. 204, 28 luglio 2004, n. 281, 11 maggio 2006, n.<br />
191, 12 marzo 2007, n. 77 e 27 aprile 2007, n. 140, la Corte costituzionale.<br />
Punti fondamentali dell’assetto normativo che ne è derivato e che, salvo le integrazioni e le<br />
precisazioni appresso indicate, vige attualmente sono:<br />
1) resta fermo, e vincola lo stesso legislatore, che criterio generale di discriminazione è quello<br />
fondato sulla natura della situazione giuridica di cui si chiede tutela, nel senso che giudice dei diritti<br />
soggettivi è il giudice ordinario e giudice degli interessi legittimi è il giudice amministrativo;<br />
2) resta fermo che è nella, per così dire, ragionevole discrezionalità del legislatore attribuire alla<br />
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in particolari materie (e non in blocchi<br />
138
indiscriminati di materie) specialmente caratterizzate dalla compresenza o dalla difficile<br />
qualificazione di diritti soggettivi ed interessi legittimi, anche la tutela di diritti soggettivi;<br />
3) il giudice amministrativo conosce, nell’ambito della sua giurisdizione, sia essa di sola legittimità<br />
ovvero, pur con differente dizione, esclusiva, "anche di tutte le questioni relative all’eventuale<br />
risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri<br />
diritti patrimoniali consequenziali";<br />
4) il giudice ordinario, cui non spetta mai giurisdizione sugli interessi legittimi, non ha il potere di<br />
annullare i provvedimenti amministrativi né quello di risarcire il danno conseguente<br />
all’annullamento degli stessi da parte del giudice amministrativo, e tuttavia, vertendosi in tema di<br />
lesione dei diritti soggettivi non ricompresi nella cennata giurisdizione esclusiva, può disapplicare<br />
gli atti dell’amministrazione e provvedere al risarcimento dell’eventuale danno.<br />
IV - Con riferimento al nuovo assetto così sommariamente descritto si sono riproposti alla<br />
giurisprudenza spinosi problemi interpretativi già vivi nel quadro della precedente disciplina ed<br />
ulteriori questioni sostanziali e procedurali ha posto l’ampliamento della giurisdizione esclusiva e<br />
dei poteri del giudice amministrativo.<br />
Deve ricordarsi, al primo proposito, il permanere dalle difficoltà di discriminazione poste dalla<br />
dicotomia diritto soggettivo – interesse legittimo nell’ambito di una legislazione che dalla<br />
considerazione della loro natura il più delle volte prescinde preferendo enucleare dalle situazioni<br />
soggettive e disciplinare puntualmente, con riferimento all’attività amministrativa, tal volta<br />
spezzoni qualificabili come facoltà, più spesso aspetti analitici solo mediatamente riferibili ad<br />
individuabili situazioni di diritto o di interesse.<br />
Si tratta, nell’uno e nell’altro caso, di situazioni mai direttamente definite dalla legge e di<br />
derivazione dottrinale e giurisprudenziale spesso collegate ad esigenze di preconcetti ed immobili<br />
schemi sistematici piuttosto che ad ordinamenti e norme i quali supporrebbero, nel loro continuo<br />
aggiornarsi, il continuo aggiornamento di un " sistema " che, dismessa la pretesa di imporsi alla<br />
legge, da questa ricevesse la sua necessaria legittimazione.<br />
Il dibattito, in proposito, è continuo e basti segnalare, di recente, la distinzione proposta dalla Corte<br />
di cassazione (s.u. 1 agosto 2006, n. 17461 ) che rivendica la giurisdizione del giudice ordinario in<br />
ogni caso quando si sia in presenza di " posizioni soggettive a nucleo rigido " (es. in tema di salute e<br />
di ambiente) che, a differenza di quelle "a nucleo variabile", sarebbero assolutamente<br />
incomprimibili. Siffatta tesi, espressamente contraddetta dalla Corte costituzionale (sent. 27 aprile<br />
2007, n. 140 ), reca in se il corollario della inesistenza del provvedimento amministrativo che, pur<br />
emesso in applicazione di legge, siffatti incomprimibili diritti in concreto incidesse.<br />
Corollario che sembra meritare attenti approfondimenti nel punto in cui pare prescindere e dalle<br />
attribuzioni esclusive della Corte costituzionale in tema di verifica della costituzionalità delle leggi<br />
e dalle attribuzioni del giudice amministrativo in tema di provvedimenti che conformemente a legge<br />
incidono su situazioni soggettive degradandole, come si è soliti ripetere, a interesse legittimo.<br />
Riconosciuta a quest’ultimo giudice, com’è doveroso per chiunque, "piena dignità di giudice" e<br />
tenuto conto della compiuta effettività della sua tutela, organizzata positivamente come efficace e<br />
sollecita, non si vede la ragione perché le regole di discriminazione della giurisdizione debbano<br />
essere, a fronte dei diritti c.d. "a nucleo rigido", di categoria, cioè, suscettibile di estensione ben<br />
oltre i casi esemplificati, né si comprende la sottesa, asserita pretesa di una minore incisività della<br />
giurisdizione amministrativa .<br />
Di tale opinione non è, per altro, lo stesso legislatore che, in maniera espressa ed univoca, ipotizza,<br />
con l’art. 21 co. 8 della l. 1034/71, come integrato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, provvedimenti<br />
cautelari del giudice amministrativo anche in tema di "interessi essenziali della persona quali il<br />
diritto alla salute, all’integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale".<br />
E’ ben vero che allo stato si riscontra positivamente in relazione a talune situazioni soggettive del<br />
genere di quelle indicate e di altre ancora una ordinaria e prevalente giurisdizione del giudice civile<br />
che in nessun modo si contesta; epperò, mentre non può escludersi che in astratto ed in concreto si<br />
profilino situazioni di interesse legittimo ovvero di attribuzione di giurisdizione esclusiva, è<br />
seriamente controvertibile una tesi che, muovendo dalla categoria dei diritti soggettivi<br />
139
incomprimibili e varcando la soglia della sola descrittività, sancisca aprioristicamente limiti assoluti<br />
e non costituzionalmente posti alla giurisdizione amministrativa.<br />
Ai fini della concreta verificazione di questa è necessario poi ribadire che configurano situazioni<br />
soggettive di interesse legittimo non solo quelle che come tali originariamente nascono in capo al<br />
loro titolare sebbene anche quelle che pur qualificandosi genericamente ed in astratto di diritto<br />
soggettivo siano, in presenza di una norma che ciò consenta e di un procedimento ovvero di un<br />
provvedimento in tal senso indirizzato, successivamente apprezzabili in concreto come di interesse<br />
legittimo. Certo è necessario che procedimento e provvedimento siano svolti e decisi da un’autorità<br />
a ciò competente, senza che concorrano violazioni di legge, senza che intervengano sviamenti e<br />
note carenze. Questi, tuttavia, sono puntualmente i vizi rimessi allo scrutinio della giurisdizione<br />
amministrativa, individuabile anche in base al fondamentale criterio, appresso approfondito, della<br />
riconducibilità della lesione sofferta all’esercizio del potere autoritativo in astratto conferito<br />
all’autorità. Il criterio innovativo come innovativa è stata la citata legislazione, è per altro frutto<br />
anche del consapevole contributo di tutte le riflessioni che, in più di un secolo di elevato e fertile<br />
impegno, dottrina e giurisprudenza hanno arrecato: dalla distinzione delle norme di azione dalle<br />
norme di relazione, dalle dottrine del diritto condizionato ed affievolito fino alla stessa rilevata<br />
notazione dei c.d. diritti a "nucleo rigido " non v’è nulla di totalmente superato ovvero di superabile<br />
con improvvisazione e in ogni riflessione si riscontra un elemento di validità che è di ausilio per<br />
sciogliere nodi che legislazione e pronunce costituzionali tendono oggi a rendere meno aggrovigliati<br />
nel contestuale riconoscimento della unitarietà, quoad effectum, della giurisdizione, attribuita sì a<br />
giudici diversi, ma di uguale dignità, muniti di analoghi poteri ugualmente compiuti ai fini della<br />
completezza delle tutele di merito loro commesse, ugualmente intesi ad attuare i precetti degli artt.<br />
24 e 111 Cost. (cfr. Cort. cost., 12 marzo 2007, n. 77).<br />
Questi aspetti unitari, che valgono ad attenuare, almeno nella concretezza delle vicende giudiziarie,<br />
il rilievo di talune estreme questioni di giurisdizione, non consentono, tuttavia, di inferirne il<br />
corollario, come avanti si vedrà in tema di "pregiudiziale amministrativa", della necessità, formale e<br />
sostanziale, dell’uguaglianza della tutela.<br />
V - Si sono posti, al secondo proposito, con riferimento, cioè, al nuovo assetto come sopra descritto,<br />
il problema dell’estensione della giurisdizione esclusiva, sia con riferimento a materie ritenute di<br />
solo diritto soggettivo sia con riferimento a precisazioni del legislatore ordinario dell’ambito di<br />
cognizione concreta del giudice amministrativo ed il problema, inoltre, della connessione tra la<br />
domanda di annullamento e la domanda risarcitoria.<br />
Su questi ed altri problemi, approfonditi in dottrina, è ripetutamente intervenuta, con puntuali<br />
pronunce, la Corte costituzionale che, con le sentenze innanzi citate ha precisato:<br />
a) i confini della giurisdizione esclusiva relativa alla materia dei pubblici servizi e della<br />
giurisdizione esclusiva relativa alla materia urbanistica ed edilizia e delle espropriazioni;<br />
b) la natura del potere del giudice amministrativo di provvedere sulle domande risarcitorie e sugli<br />
altri diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di annullamento.<br />
Così in materia di pubblici servizi, dalla quale sono state espunte controversie ritenute di diritto<br />
soggettivo e, perciò, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, come in materia di urbanistica ed<br />
edilizia nonché delle espropriazioni, la Corte costituzionale, confermata la nodale relazione tra<br />
l’esercizio di poteri pubblici autoritativi e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha<br />
segnato il limite di quest’ultima.<br />
Ha cioè dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 co. 1 d.lgs. 31 marzo 1990, n. 80, come<br />
sostituito dall’art. 7 lett. b. della l. 21 luglio 2000, n. 205, dell’art. 34 co. 1 del medesimo decreto,<br />
nonché dell’art. 53, co. 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 ( v. d.P.r. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53)<br />
nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a "i<br />
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i<br />
comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all’esercizio di un pubblico potere" (così<br />
Cort. cost. 11 maggio 2006, n. 191 con riferimento alla giurisdizione esclusiva in tema di<br />
espropriazione per pubblica utilità e, in precedenza, Cort. cost. 6 luglio 2004, n. 204 ).<br />
Puntualizzato, da una parte, che l’aggettivo "mediatamente" si riferisce, come sopra ricordato, ai<br />
casi in cui l’esercizio del potere si realizza nelle consentite forme negoziali, e, d’altra parte, che<br />
140
sussiste, nelle motivazioni delle due sentenze, ancora riprese da quelle successive, un espresso<br />
legame sì che esse, integrandosi costituiscono un unico, coerente disegno nei limiti del quale la<br />
Corte ammette la legittimità costituzionale delle norme scrutinate, deve subito fissarsi un primo<br />
punto.<br />
I "comportamenti", cioè, che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva non sono tutti i<br />
comportamenti, ma solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta<br />
fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.<br />
Altrimenti detto, quando può affermarsi che nella specie sia rilevabile un oggettivo, e non<br />
meramente intenzionale, svolgersi di un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere<br />
astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione o ai soggetti ad essa equiparati, sussiste<br />
ogni elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa.<br />
Caratterizzante, perciò, non è la legittimità dell’esercizio del potere, che, se fosse richiesta,<br />
finirebbe per privare di causa la tutela appunto prevista per i casi di incompetenza, violazione di<br />
legge ed eccesso di potere, né lo è il maggiore o minore spessore della illegittimità ovvero della<br />
situazione giuridica tutelata.<br />
Caratterizzante è , invece, la mera emersione di un agire causalmente riferibile ad una funzione che<br />
per legge appartenga all’amministrazione agente e che per legge questa sia autorizzata a svolgere e<br />
che, in concreto, risulti svolta.<br />
Se così è, l’in sé dell’esercizio del potere deve rilevarsi, prioritariamente, in materia<br />
comportamentale, non tanto dalle intenzioni e dalle generiche dichiarazioni del soggetto pubblico<br />
agente quanto dalle oggettive vicende procedimentali che, mentre nella grande maggioranza dei casi<br />
precedono ed accompagnano il fenomeno comportamentale, testimoniano esse, oggettivamente,<br />
della rilevanza e della finalità e della consistenza del comportamento consentendo di individuarne la<br />
genesi e di distinguerlo dai casi di semplice generica presupposta esistenza del pubblico interesse.<br />
L’illegittimità di questo o quel momento procedimentale, cioè di quella serie formale<br />
strumentalmente rivolta a realizzare l’interesse pubblico e sintomatica dell’agire autoritativo<br />
consentito dalla legge , può sì far concludere per la illegittimità e, nei congrui casi, per la illiceità<br />
del comportamento con effetti anche analoghi o uguali a quelli propri della accertata carenza del<br />
potere, ma tale conclusione spetta al giudice cui, con garanzie ed effettività di certo non inferiori a<br />
quelle apprestate dal giudizio ordinario, compete alla stregua dell’ordinamento: al "giudice naturale<br />
della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica ".<br />
E a questo "giudice naturale " compete, in diretta applicazione dei principi di effettività e di<br />
concentrazione della tutela nonché delle norme poste dal legislatore ordinario, di conoscere non<br />
solo delle domande intese all’annullamento dell’attività autoritativa e, comunque, impugnatorie ma<br />
"di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la<br />
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali"; risarcimento che,<br />
nell’ambito della giurisdizione esclusiva, è "disposto" con procedure anche innovative (v. art. 7 e 8<br />
l. n. 205 del 2000).<br />
In proposito la Corte costituzionale, chiarita l’irrilevanza della natura giuridica intrinseca alla<br />
pretesa risarcitoria, se di per sé di diritto soggettivo o meno, ha escluso la configurabilità della<br />
giurisdizione ordinaria "per ciò solo che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del<br />
danno" ed ha dichiarato costituzionalmente legittimo il nuovo sistema di riparto che riconosce<br />
esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri<br />
idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in<br />
forma specifica, il danno sofferto per l’illegittimo esercizio della funzione.<br />
Ciò in quanto il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una nuova materia attribuita alla<br />
cognizione del giudice amministrativo ma uno "strumento di tutela ulteriore" rispetto a quello<br />
demolitorio, strumento che, in armonia con l’art. 24 Cost. ne completa i poteri "non soltanto per<br />
effetto della esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice l’intera protezione del cittadino<br />
avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo ad<br />
offrire piena tutela" oltre che agli interessi legittimi "ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente<br />
garantiti coinvolti nell’esercizio della funzione amministrativa" (Cort. cost. 27 aprile 2007, n. 140).<br />
L’illegittimità dell’esercizio del potere, nel senso sopra precisato, comporta, dunque, sempre nel<br />
caso di lesione di interessi e, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, anche nel caso di lesioni di<br />
141
diritti soggettivi, di qualsiasi spessore, la configurabilità della sola giurisdizione amministrativa così<br />
nel caso che la domanda risarcitoria venga proposta congiuntamente a quella demolitoria come nel<br />
caso che venga proposta autonomamente, derivandosi anche in tal caso la risarcibilità del danno<br />
dalla ipotizzata illegittimità dell’attività amministrativa.<br />
La Corte di cassazione, pur convenendo su tali conclusioni generali (v. già Cass. 23 gennaio 2006,<br />
n. 1207), sottolinea ancora , non senza rimarchevoli oscillazioni, perplessità di non lieve momento.<br />
Adducendo ora la perdurante vigenza della l. 20 marzo 1865, all. E, artt. 2 e 4, e non solo dei suoi<br />
generali principi così come costituzionalmente recepiti, ora, con non felice espressione, un’asserita<br />
difficoltà del giudice amministrativo a penetrare le regole civilistiche sul risarcimento del danno<br />
ingiusto, ora l’individuabilità di diritti in assoluto riservati alla tutela ordinaria, la indicata Corte:<br />
1) limita i casi in cui si è in presenza di "un concreto esercizio del potere" ai casi in cui l’esercizio<br />
stesso sia riconoscibile come tale perché a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei requisiti<br />
richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto (s.u. 13 giugno 2006, n.<br />
13659) "in consonanza con le norme che lo regolano " (s.u.. 15 giugno 2006, n. 13911; Cass. 7<br />
febbraio 2007, n. 2691);<br />
2) costruisce una categoria di diritti incomprimibili in maniera assoluta e perciò sempre da<br />
comprendere nell’ambito della giurisdizione ordinaria ;<br />
3) asserisce che la giurisdizione amministrativa è rifiutata ove, in presenza di autonoma domanda<br />
risarcitoria, il giudice non provvede all’esame di merito per la ragione che nel termine per ciò<br />
stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.<br />
In tali circostanze avverte la Corte, il rifiuto si espone a cassazione ex art. 362, co. 1, cod. proc. civ.<br />
(s.u. 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660; 5 gennaio 2007, n. 13; 19 gennaio 2007, n. 1139).<br />
Si tratta, come ognuno vede, di perplessità gravi nella misura in cui sostanzialmente evocano, per<br />
via di una definizione resa fortemente restrittiva dal suo carattere analitico, la dicotomia sussistenza<br />
del potere – esercizio del potere nei termini, anch’essi ambigui , precedenti il nuovo assetto di<br />
riparto della giurisdizione; nella parte in cui confliggono con le univoche dichiarazioni della Corte<br />
costituzionale 27 aprile 2007, n. 140 in tema di c.d. diritti incomprimibili e 12 marzo 2007, n. 77 in<br />
tema di limiti, ex art. 362 e 386 cod. proc. civ., inerenti il controllo dei confini esterni della<br />
giurisdizione; nella parte in cui, varcando tali limiti, assoggetta a nuove forme di sindacato le<br />
sentenze del giudice amministrativo.<br />
Al primo proposito si rileva che, proprio con riferimento alla materia delle espropriazioni, la Corte<br />
di cassazione, nel suo indirizzo più radicale (v. s.u. 7 febbraio 2007, n. 2688, 2689, 2691; 13<br />
febbraio 2007, n. 3048; 19 febbraio 2007, n. 3723; 12 aprile 2007, n. 9323) che sembra attenuato da<br />
altro pur recentemente confermato indirizzo (s.u. 20 dicembre 2006, n. 27190 e 27192), configura la<br />
giurisdizione ordinaria non solo, com’è pacifico, nei casi in cui l’amministrazione agisce, fuori di<br />
ogni schema procedimentale, in via di fatto, ma anche nei casi in cui la dichiarazione di pubblica<br />
utilità risulti "radicalmente nulla" per omessa indicazione dei termini per l’espropriazione o per<br />
scadenza degli stessi, ovvero per imprecisioni nella indicazione delle aree.<br />
In tali casi, ed inoltre nei casi di decreto di espropriazione emesso fuori termine, rilevandosi anche<br />
violazione dell’art. 42 Cost., si sarebbe, secondo la Corte, in presenza di vizi di spessore maggiore<br />
di quelli che, in altri casi, inducendo il giudice amministrativo all’annullamento della dichiarazione<br />
di pubblica utilità o del decreto di espropriazione, legittimerebbero, sia pure per sole esigenze di<br />
concentrazione, la giurisdizione amministrativa (v. s.u. 2 luglio 2007, n. 14594).<br />
Ora la perplessità che tale indirizzo suscita non attiene soltanto all’identificazione di una categoria<br />
di speciali vizi che non sembra trovare conforto positivo e che anzi contrasta con le disposizioni<br />
analiticamente introdotte con l’art. 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15, ma nella sostituzione del<br />
criterio della riferibilità dell’esercizio del potere all’agire autoritativo, riferibilità che come sopra si<br />
è visto chiama in causa l’intero procedimento, con il criterio del sindacato concreto della legittimità<br />
del provvedimento della cui applicazione si tratta, che non si vede come possa tal volta competere al<br />
giudice ordinario e tal altra al giudice amministrativo.<br />
In materia di espropriazione, poi, si prescinde del tutto – non solo dal nuovo regime della nullità<br />
introdotto, ad integrazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, dall’art. 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15<br />
– ma anche dall’entrata in vigore, il 30 giugno 2003, del T.U. approvato con d.P.r. 8 giugno 2001, n.<br />
142
327, il cui art. 43 sembra, come si preciserà più avanti, avere apportato sul punto definitivi<br />
chiarimenti.<br />
Dei diritti c.d. incomprimibili s’è detto.<br />
VII - Quanto, infine, al problema della c.d. pregiudizialità amministrativa, istituto risalente nel<br />
tempo ed utilizzato di recente in tema di appalti (v. art. 13 l. 19 febbraio 1992, n. 142 e, per qualche<br />
profilo generale, Corte cost. 8 maggio 1998, n. 165), esso è estremamente complesso (v. ad. plen.<br />
26 marzo 2003, n. 4) e qui non pertinente se non per la sua connessione, già richiamata dalla Corte<br />
di cassazione, con la questione della giurisdizione.<br />
Basti, perciò, enunciarne taluni profili problematici, relativi:<br />
- il primo, alla struttura stessa della tutela del giudice amministrativo che, come si è visto è,<br />
specialmente articolata sia in sede di giurisdizione di legittimità sia in sede di giurisdizione<br />
esclusiva, nel senso che il provvedimento amministrativo lesivo di un interesse sostanziale (e non,<br />
perciò, il mero comportamento) può essere aggredito e in via impugnatoria, per la sua demolizione,<br />
e "consequenzialmente" in via risarcitoria, per i suoi effetti lesivi, ponendosi, nell’ uno e nell’altro<br />
caso, la questione della sua legittimità.<br />
Il carattere "consequenziale" ed "ulteriore" della tutela risarcitoria, espressamente ed<br />
inequivocamente posto, in armonia con gli artt. 103 e 113 co. 3 Cost., dall’art. 35. co. 1 e 4 del<br />
d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80 e confermato dal successivo co. 5 che comunque abroga "ogni<br />
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario della controversie sul risarcimento del<br />
danno" ancora una volta visto come "conseguente all’annullamento di atti amministrativi", sembra<br />
invero incontestabile.<br />
Ed è confermato dalla ritenuta riferibilità della pronuncia di condanna all’insieme dei poteri<br />
strumentali attribuiti al giudice per rimediare compiutamente alla lesione della situazione soggettiva<br />
concettualmente, prima ancora che positivamente, unica e ciò sia che l’esercizio dei poteri del<br />
giudice sia chiesto contestualmente sia che, giudizialmente accertatasi la illegittimità, sia richiesto,<br />
per vero con condivisa interpretazione estensiva non del tutto allineata, tuttavia, con le convenienze<br />
della "contestualità", l’esercizio di ulteriori poteri prima non sollecitati.<br />
Non c’è traccia, nelle pronunce della Corte costituzionale di alcun sospetto di illegittimità<br />
costituzionale di siffatto disegno ed, anzi, sembra agevole inferirne il contrario.<br />
L’istituto, per altro, autorevolmente confermato da motivate pronunce della stessa Corte di<br />
cassazione (v. 10 gennaio 2003, n. 157; 27 marzo 2003, n. 4538; 23 gennaio 2006, n. 1207), ha,<br />
oltre a radici storiche e letterali di univoco rilievo, ragioni del pari univoche.<br />
Deve considerarsi, in proposito, che diritto ed interesse, benché molto spesso partecipi di una<br />
assimilabile pretesa ad un c.d. bene della vita, sono situazioni soggettive fortemente differenziate e<br />
tali ritenute già a livello costituzionale.<br />
Il primo, per dirla nei noti, riassuntivi termini, è assistito da una tutela tendenzialmente piena e<br />
diretta e, nei suoi confronti, è sempre circoscritta l’eventualità di condizionamenti esterni, anche se<br />
imputabili ad un’amministrazione pubblica e, perciò, ad interessi generali.<br />
Il secondo origina da un compromesso, chiaramente solidaristico, tra le esigenze collettive di cui è<br />
portatrice, ex art. 97 e 98 Cost.., l’amministrazione stessa e la pretesa, di colui che dalla loro<br />
legittima soddisfazione è coinvolto, di veder preservati quei suoi beni giuridici che preesistono<br />
all’attività pubblica ovvero che nel corso di questa si profilino.<br />
Ne deriva un coinvolgimento costante dell’interesse del singolo nell’interesse della collettività che<br />
si esprime nell’attività, non libera, ma doverosa e funzionalizzata dell’amministrazione e questo<br />
legame genetico spiega non solo la previsione di una giurisdizione a ciò specificamente deputata<br />
ma, insieme, le differenze, che rimangono marcate, che possono individuarsi e in tema di discipline<br />
processuali e in tema di connotati della tutela .<br />
I commendevoli contributi acquisiti, in sede dottrinale e giurisprudenziale, in tema "giudizio sul<br />
rapporto", non sembrano condivisibili ove approdino al disconoscimento della natura<br />
principalmente impugnatoria dell’azione innanzi al giudice amministrativo, cui spetta non solo di<br />
tutelare l’interesse privato ma di considerare e valutare gli interessi collettivi che con esso si<br />
confrontano e, non solo di annullare, bensì di "conformare" l’azione amministrativa affinché si<br />
realizzi un soddisfacente e legittimo equilibrio tra l’uno e gli altri interessi.<br />
143
Queste essenziali circostanze, mentre si riflettono sui diversi caratteri del giudizio amministrativo<br />
rispetto a quello civile, nel quale si contrappongono pretese ascrivibili ad analoghe fonti e di regola<br />
sottratte ad interferenze esterne da parte dell’autorità pubblica, sembrano spiegare e giustificare e la<br />
priorità dell’azione impugnatoria, nel cui ambito soltanto è possibile e doveroso esercitare<br />
compiutamente l’anzidetto vaglio di legittimità nonché misurare spessore e valenza così della<br />
dedotta situazione soggettiva come della denunciata lesione, e la posta "consequenzialità " rispetto<br />
ad essa, dell’azione risarcitoria.<br />
Non si trascuri che il risarcimento del danno, oltre che "consequenziale" è previsto, nell’ambito<br />
della processualmente qualificante giurisdizione di legittimità, anche come "eventuale" con un<br />
attributo, cioè, che mentre è di regola oggetto di ingiustificata pretermissione, riassume e sottopone<br />
alla consapevolezza del giudice i travagli che le relative norme hanno inteso risolvere e che, in<br />
dottrina, hanno persino indotto a configurare come "speciale" la figura in discorso.<br />
Si ricorderà che la stessa Corte costituzionale aveva avuto modo, nel sottolineare l’urgenza di<br />
"prudenti" soluzioni normative, di ipotizzare "scelte tra misure risarcitorie, indennitarie,<br />
reintegrative in forma specifica e ripristinatorie" nonché la "delimitazione delle utilità economiche<br />
suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della pubblica amministrazione" (v. ord.8 maggio<br />
1998, n, 165 e sent. 25 marzo 1980, n. 35) nella considerazione della inesistenza della copertura di<br />
rilievo costituzionale della pretesa "regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al<br />
danno cagionato" (Cort. cost. 2 novembre 1996, n. 369), con evidenti rilessi anche di natura<br />
processuale.<br />
E’ su queste premesse che, rimasta inattuata l’articolata delega di cui all’art. 20 co. 5, lett. h, della<br />
legge 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore è, infine, pervenuto a stabilire, con formula che privilegia<br />
le ritenute esigenze di concentrazione dei giudizi, il criterio della consequenzialità - evidentemente<br />
inteso a confermare la priorità del processo impugnatorio e in vista della prevalenza dell’interesse<br />
collettivo al pronto e risolutivo sindacato dell’agire pubblico e in vista della convenienza, per la<br />
collettività, dell’esercizio del sindacato stesso secondo criteri e modalità che, essendo positivamente<br />
propri del giudizio di annullamento, da esso non consentono di prescindere - ed il criterio della<br />
"eventualità " del risarcimento del danno arrecato all’interesse legittimo, criterio rafforzato dalla<br />
diversa prescrizione in tema di giurisdizione esclusiva e che, perciò, non solo esclude automatismi<br />
ma impone i predetti apprezzamenti specifici, possibili soltanto allorché sia in causa, siccome suo<br />
oggetto principale e diretto, il provvedimento, con le sue ragioni ed i suoi effetti.<br />
E’ su queste premesse, perciò, che dev’essere apprezzato il vulnus che si ritiene connesso alla c.d.<br />
pregiudiziale amministrativa che, in effetti, da un lato corrisponde ad avvertite esigenze di<br />
controllo, convenientemente sollecitate dalle azioni impugnatorie, della legittimità e della<br />
trasparenza dell’azione autoritativa e, d’altra parte, consente il compiuto rilievo degli interessi<br />
collettivi e generali coinvolti, rilievo certamente monco e claudicante anche con riferimento alla<br />
giurisdizione esclusiva, pur sempre relativa anche ad interessi legittimi e a diritti "degradati",<br />
nell’ambito di un processo di solo tipo risarcitorio, nel quale, per altro, gli interessi economici<br />
coinvolti appaiono non più rilevanti degli interessi spesso anche di libertà che si fanno valere, senza<br />
che la relativa decadenza sia motivo di censura, nel processo di annullamento.<br />
Lo stesso soggetto leso sembra avere convenienza, a fronte dei non gravissimi disagi correlati alla<br />
previsione di decadenza, agevolmente superabili con il doveroso uso della diligenza media e<br />
certamente più ridotti rispetto a quelli che la legislazione consente o impone in altre anche se<br />
diverse materie, a sperimentare preventivamente l’azione di annullamento, nella cui procedura e<br />
nella cui finalità strumentale, gli è consentito rilevare vizi ed approfondirne lo spessore con risultati<br />
ben utili ai fini dell’accertamento compiuto dell’an e del quantum della richiesta riparazione.<br />
Ragioni sostanziali, dunque, non meno che formali, sembrano assistere le conclusioni già raggiunte<br />
dall’adunanza plenaria;<br />
- il secondo, alla c.d. presunzione di legittimità, che, mentre involge radicati poteri della pubblica<br />
amministrazione e positivi caratteri dei suoi provvedimenti, come l’efficacia e l’esecutorietà,<br />
emergenti da una legislazione costante nel tempo, si tramuta da relativa in assoluta allorché, nel<br />
termine di decadenza, certamente eluso in ipotesi di vanificazione della pregiudiziale, siasi omessa<br />
impugnazione ovvero finché, in presenza di discrezionale apprezzamento, non sia intervenuto<br />
annullamento d’ufficio (v. l. 11 febbraio 2005, n. 15 );<br />
144
- il terzo, all’articolazione della tutela sopra ricordata che, in entrambi i suoi casi, concerne la stessa<br />
illegittimità del provvedimento strumentalmente invocata, "principaliter", e ai fini del buon esito<br />
della domanda impugnatoria e ai fini del buon esito della domanda risarcitoria con la conseguenza<br />
che, costituisca il "danno ingiusto" fatto o, come sembra preferibile, fattispecie, esso non può essere<br />
configurato a fronte di una illegittimità del provvedimento che, per l’assolutezza della cennata<br />
presunzione, è, de jure, irreclamabile;<br />
- il quarto, all’incidenza della lamentata "decadenza" che attiene, a ben vedere, all’azione<br />
impugnatoria invece che all’azione risarcitoria, impedita, piuttosto che dalla decadenza, dalla non<br />
configurabilità, in presenza di un provvedimento inoppugnabile così come in presenza di un<br />
provvedimento inutilmente impugnato, di una sua condizione che la contraddizione legittimitàilleceità<br />
rende essenziale, la formale inesistenza, cioè, della ingiustizia del danno che è nucleo<br />
essenziale, anche se non sufficiente, della illiceità;<br />
- il quinto, alla concreta equivalenza del giudicato che, rilevando immediatamente l’inesistenza<br />
dell’appena ricordata condizione, dichiari la improponibilità della domanda col giudicato che,<br />
pronunciandosi, come si pretende, nel merito dichiari infondata – e questa volta con pronuncia<br />
inequivocabilmente sottratta a verifica ex art. 362 cod. proc. civ. - la domanda per difetto della<br />
denunziata illegittimità;<br />
- il sesto, al reclamato potere regolatore della Corte di cassazione (s.u. 19 gennaio 2007, n. 1139; 4<br />
gennaio 2007, n. 13 ) che, secondo il correlato avvertimento della Corte costituzionale (sent. 12<br />
marzo 2007, n. 77) , "con la sua pronuncia può soltanto, a norma dell’art. 111, comma ottavo, Cost.,<br />
vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia,<br />
ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale<br />
decisione ". Ad analogo principio, prosegue la Corte costituzionale "si ispira l’art. 386 cod. proc.<br />
civ. applicabile anche ai ricorsi proposti a norma dell’ art. 362, comma primo cod. proc. civ.,<br />
disponendo che "la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e,<br />
quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla<br />
proponibilità della domanda";<br />
- il settimo, ma non ultimo, relativo alla correlata verifica degli eventuali limiti dell’indirizzo della<br />
Corte di cassazione secondo cui la inoppugnabilità dell’atto amministrativo, siccome relativa agli<br />
interessi legittimi, non impedirebbe in nessun caso al giudice ordinario di disapplicarlo (v. Cass. 9<br />
maggio 2006, n. 10628 e Cass. 26 maggio 2006, n. 12646).<br />
VIII - Quanto si è fin qui considerato consente di confermare l’attualità degli indirizzi già assunti<br />
dall’adunanza plenaria con riferimento alla questione da decidere, in merito alla quale la<br />
giurisdizione amministrativa è affermata anche dalle sezioni unite (v., da ultimo, 2 luglio 2007, n.<br />
14954).<br />
Già con pronuncia 30 agosto 2005, n. 4 l’adunanza plenaria ha posto il principio secondo cui deve<br />
configurarsi la giurisdizione amministrativa in ordine a "liti che abbiano ad oggetto diritti soggettivi<br />
quando la lesione di questi ultimi tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali<br />
riconducibili all’esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel quale quest’ultimo<br />
risulta ormai mutilato nella sua forma autoritativa per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla<br />
legge per la mancata conclusione del procedimento" e ciò anche se il risarcimento è autonomamente<br />
richiesto, nei limiti temporali della prescrizione quinquennale (v. ad. pl. 9 febbraio 2006, n. 2), di<br />
seguito all’intervenuto annullamento del provvedimento degradatorio, anche in via di autotutela.<br />
Nello stesso senso si è poi pronunciata ad. plen. 16 novembre 2005, n. 9, che, anche richiamando<br />
analoghi orientamenti delle sezioni unite ( ord. 22 novembre 2004, n. 21944 e sent. 31 marzo 2005,<br />
n. 6745), ha ritenuto compresa nella giurisdizione amministrativa quelle "condotte che si connotano<br />
quale attuazione di potestà amministrative manifestatesi attraverso provvedimenti autoritativi che<br />
hanno spiegato, secundum legem, i loro effetti pur se successivamente rimossi, in via retroattiva, da<br />
pronunce di annullamento".<br />
Più di recente ad. plen. 30 luglio 2007, n. 9 che, in fattispecie per più versi analoga, conclude che<br />
"nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari<br />
della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una<br />
145
dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del<br />
quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato<br />
dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi".<br />
Infine ad. plen. 30 luglio 2007, n. 10, ha statuito che pur nell’ambito della giurisdizione generale di<br />
legittimità spetta al giudice amministrativo conoscere, ai fini risarcitori, dei danni conseguiti ad un<br />
provvedimento amministrativo annullato per intervenuta scadenza del suo termine di efficacia (nella<br />
specie: requisizione) anche se i danni stessi si sono verificati dopo la stessa scadenza.<br />
Ne deriva, conclusivamente, che la domanda per cui è causa è stata correttamente compresa, dal<br />
giudice di primo grado, nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto intesa a rimediare,<br />
insieme in via impugnatoria e risarcitoria, ad una lesione che risulta conseguente ad una serie<br />
procedimentale certamente svolta, dalla Provincia di Modena, nella sua veste di autorità<br />
nell’esercizio, sia pure illegittimo, del potere ad essa spettante.<br />
Assumono particolare rilievo, ai fini della riconducibilità della lesione all’esercizio del potere<br />
pubblico, i provvedimenti di variazione e di integrazione della pianificazione urbanistica, i reiterati<br />
provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, i consequenziali provvedimenti di occupazione e<br />
di determinazione e deposito delle indennità nonché lo stesso provvedimento di trasferimento della<br />
proprietà che, benché adottato dopo la scadenza del termine fissato dalla dichiarazione di pubblica<br />
utilità e perciò illegittimo e perciò annullato, da una parte non inficia la dispiegata efficacia degli<br />
atti posti in essere precedentemente – atti giunti a configurare la irreversibile destinazione del bene<br />
all’uso pubblico - e, d’altra parte, non vulnera la ritenuta riconducibilità procedimentale dell’attività<br />
amministrativa all’esercizio di un pubblico potere autoritativo.<br />
IX - Si deve, infine, sottolineare – e la circostanza sembra avere chiari riflessi nella intera materia<br />
delle espropriazioni per pubblica utilità - che, è intanto entrato in vigore, con decorrenza 30 giugno<br />
2003, il T.U. approvato con d.P.r. 8 giugno 2001, n. 327, (v. in merito all’art. 57, ad. plen. 29 aprile<br />
2005, n. 2 e s.u. 30 maggio 2005, n. 11336 e 2 luglio 2007, n. 14954) che, nel suo art. 43 detta una<br />
innovativa disciplina in tema di fattispecie già inquadrate negli schemi, contrastati anche dalla Corte<br />
di Strasburgo, della c.d. accessione invertita, derivi essa da occupazione acquisitiva o usurpativa.<br />
In presenza di utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico - prescrive la norma<br />
- che sia modificato "in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di<br />
pubblica utilità " l’autorità cui risale l’utilizzazione "anche quando sia stato annullato l’atto da cui<br />
sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di<br />
un’opera o il decreto di esproprio" può disporre che l’immobile stesso "vada acquisito al suo<br />
patrimonio indisponibile" con provvedimento discrezionale che, verso determinazione e preventivo<br />
pagamento della misura del risarcimento del danno, comporta il trasferimento del diritto di<br />
proprietà.<br />
La norma, che rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di negare la restituzione<br />
del bene e che attribuisce al giudice amministrativo di sindacare, nell’ambito della giurisdizione<br />
attribuitagli ai sensi del successivo art. 53, le ragioni del diniego - secondo alcuni con competenza<br />
non solo esclusiva ma estesa al merito - sembra rilevare, per quanto qui interessa, sotto due aspetti.<br />
Da una parte ed in generale essa conferma, infatti, quanto si è venuto esponendo in tema di positiva<br />
priorità del criterio di discriminazione fondato sulla "riconducibilità" dell’esercizio del potere<br />
all’autorità per altro estendendo la possibilità di accertarlo anche per via del solo accertamento della<br />
qualifica di "autorità" del soggetto agente e delle strumentalità del suo agire ai fini della<br />
realizzazione degli "scopi di interesse pubblico" la cui cura è ad essa commessa.<br />
D’altra e più specifica parte la norma importa, ed i suoi compiuti effetti debbono essere ovviamente<br />
verificati nel nuovo quadro definito dall’intero decreto, una profonda revisione degli istituti<br />
dell’accessione invertita così come introdotti e sviluppati dalla giurisprudenza.<br />
La fattispecie regolata resta per più di un verso analoga nei suoi tratti generali posto:<br />
- che non è sufficiente il mero impossessamento del bene immobile altrui ma è necessario che lo<br />
stesso immobile sia anche "modificato" ed "utilizzato per scopi di interesse pubblico", che, cioè, si<br />
sia in presenza e di un’attività materiale e di una sua obiettiva strumentalità;<br />
146
- che permane l’esigenza della qualificazione del soggetto pubblico agente, che, dovendo<br />
configurarsi come "autorità" deve agire, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente<br />
orientata, nel riconoscibile esercizio dei suoi poteri autoritativi.<br />
L’istituto è per altro innovato sia, come già rilevato, quanto ai modi di emersione di questo esercizio<br />
rispetto ai quali appare fortemente recessiva la rilevanza dei momenti procedurali della<br />
dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di espropriazione e sintomatica, perciò, la sola astratta<br />
previsione del potere; sia quanto all’estensione dell’ambito della discrezionalità amministrativa; sia<br />
quanto al meccanismo del trasferimento della proprietà del bene immobile, del quale l’autorità può<br />
rifiutare la restituzione nel solo ambito delle cennate garanzie giuridiche ed economiche, la cui<br />
esigenza è stata specialmente sottolineata dalla Corte di Strasburgo; sia con riferimento alla tutela<br />
giudiziaria, interamente attribuita, ora, con la sola eccezione delle "vie di fatto" materiali, al giudice<br />
amministrativo, ben al di là, perciò, dei limiti precedentemente affermati.<br />
Si realizza per tale maniera, nella materia delle espropriazioni (eccezion fatta per le questioni<br />
indennitarie) quell’estesa concentrazione della giurisdizione che è tra gli obiettivi prioritari della<br />
recente legislazione e che, coerente con la acquisita pienezza dei poteri del giudice amministrativo,<br />
consente ponderate riflessioni anche nelle altre materie che tuttora esprimono elementi di incertezza<br />
sul tema per più versi centrale degli esposti criteri di discriminazione.<br />
P. Q. M.<br />
l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ritenuta e dichiarata la giurisdizione del giudice<br />
amministrativo, respinge l’appello con assorbimento del ricorso incidentale;<br />
compensa le spese del giudizio di appello;<br />
ordina la rimessione della causa al tribunale regionale amministrativo per la Lombardia , sezione di<br />
Brescia, per la definizione del giudizio.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in adunanza plenaria<br />
nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2007.<br />
Depositata in Segreteria il 22/10/2007.<br />
147
CONSIGLIO DI STATO<br />
Sezione IV giurisdizionale<br />
Sentenza 19 luglio 2007, n. 4082<br />
(La conservazione dei diritti acquisiti)<br />
Giovanni Vacirca, presidente, estensore;.<br />
Costantino Salvatore, Anna Leoni, Salvatore Cacace, Sandro Aureli, consiglieri.<br />
XXX (avv.ti Campagnola e Rosi) c. <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica ed altri (Avv.ra Stato) ed<br />
I.N.A.I.L. (avv. Colaiocco) - Conferma T.A.R. Lazio, sez. III ter, sent. 21 novembre 2000, n. 9812.<br />
Decisione<br />
sul ricorso in appello n. 11397 del 2001, proposto da XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti<br />
Antonio Campagnola e Francesco Rosi, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in<br />
Roma, Via Lutezia n. 8,<br />
contro<br />
il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica , il Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio dei<br />
ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi<br />
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi,<br />
n. 12;<br />
e<br />
l’I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale con funzioni di direttore centrale risorse umane,<br />
rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Vuoso e dall’avv. Arnaldo Colaiocco, elettivamente<br />
domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via IV novembre n. 144;<br />
per l'annullamento<br />
della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III ter, n. 9812 del 21 nov.<br />
2000;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il presidente Giovanni Vacirca;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Venturini, l’avvocato Antonio Campagnola e l’avvocato Arnaldo<br />
Colaiocco;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
Fatto<br />
Il ricorrente, già dipendente da una società controllata dall’EFIM, e riassunto dall’INAIL, in<br />
applicazione dell’art. 10 d.l. 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella l. 27 dicembre 1994 n. 738,<br />
- impugnava, innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento di<br />
148
iassunzione, il d.m. del ministro per la <strong>Funzione</strong> pubblica del 26 luglio 1994 e il bando di mobilità<br />
di cui al d.m. del ministro per la <strong>Funzione</strong> pubblica 15 giugno 1995, relativamente al mancato<br />
riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica già maturata e all’inquadramento nella VIII<br />
anziché nella IX qualifica funzionale.<br />
Deduceva al riguardo:<br />
a) violazione dell’art. 10 del citato d.l. n. 643 del 1994, non essendo ravvisabile, in detta<br />
disposizione, alcuna deroga alla normativa di carattere generale per i pubblici dipendenti, che<br />
prevede il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica in caso di passaggio da<br />
un’amministrazione ad un’altra;<br />
b) eccesso di potere, in quanto contraddittoriamente ed illogicamente il bando di mobilità aveva<br />
previsto due opposti regimi di inquadramento del personale, a seconda che provenisse dall’EFIM<br />
ovvero da altre amministrazioni anch’esse soppresse, quali, ad esempio, l’Agenzia per la<br />
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o gli enti pubblici le cui funzioni erano transitate agli<br />
enti territoriali, ai sensi degli att. 122 e 124 del d.P.r. 24 luglio 1997 n. 616;<br />
c) violazione dell’art. 10 l. 27 dicembre 1994, n. 738 e del d.P.r. 1 marzo 1988, n. 285, per non<br />
avere l’amministrazione. tenuto conto, in sede di inquadramento, della posizione rivestita dal<br />
ricorrente in seno all’ente di provenienza.<br />
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, sul rilievo essenziale che non sussisteva alcuna<br />
giuridica continuità fra il rapporto di lavoro pregresso (oltre tutto di carattere privatistico) e quello<br />
instaurato con la nuova amministrazione, essendosi il primo risolto con la liquidazione del gruppo<br />
EFIM, onde non potevano trovare applicazione i principi vigenti in materia di salvaguardia dei<br />
diritti acquisiti, nel caso di passaggio dei dipendenti pubblici ad altra amministrazione.<br />
Avverso detta decisione l’interessato ha proposto il presente appello, asserendo, in primo luogo, la<br />
natura giuridica di ente pubblico dell’EFIM, in quanto "organo straordinario dell’amministrazione<br />
statale, pur se dotato di distinta personalità giuridica" e, in secondo luogo, la omogeneità di<br />
disciplina fra rapporto di lavoro privato e rapporto di impiego pubblico, affermata anche dalla Corte<br />
costituzionale con più pronunce.<br />
Tali presupposti sarebbero stati ignorati dal T.A.R., il quale avrebbe anche omesso di considerare<br />
che il comma 6 bis dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 738<br />
del 1994, prevede espressamente che il ricollocamento del personale del soppresso EFIM e delle<br />
società da esso controllate deve avvenire in applicazione delle procedure di mobilità stabilite<br />
dall’art. 3, comma ottavo, della legge n. 537 del 1993, con la conseguente applicazione dei principi<br />
di quest’ultima (in primis, il rispetto dei diritti acquisiti e la conservazione della retribuzione<br />
maturata), non suscettibili di deroga da parte dell’amministrazione.<br />
In subordine, l’appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n.<br />
643 del 1994, in riferimento agli artt., 3, 36, 38 e 97 Cost. ed ha, poi, lamentato che il T.A.R. non si<br />
sia affatto pronunciato sulla legittimità della tabella di equiparazione.<br />
Infine, l’istante ha censurato la condanna alle spese di lite pronunciata dal T.A.R. nei suoi confronti,<br />
da ritenersi ingiustificata, stante la complessità della questione.<br />
Diritto<br />
1. Con il presente atto di appello, l’odierno istante, già dipendente da una società controllata<br />
dall’EFIM, e riassunto, a seguito della liquidazione della predetta società, conseguente alla<br />
soppressione dell’EFIM, dall’INAIL, in applicazione dell’art. 10 d.l. 22 novembre 1994, n. 643,<br />
convertito nella l. 27 dicembre 1994 n. 738, si duole della sentenza con la quale il tribunale<br />
amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso volto a censurare l’atto di riassunzione<br />
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nella parte in cui ha operato il suo inquadramento nella posizione giuridica ed economica iniziale<br />
presso l’amministrazione di attuale appartenenza, senza il riconoscimento della anzianità maturata<br />
nel precedente rapporto di lavoro e con l’attribuzione della VIII qualifica funzionale.<br />
2. Sostiene, con un primo gruppo di censure, l’interessato, in contrapposizione all’assunto del primo<br />
giudice – che ha ritenuto inapplicabili al rapporto di lavoro precedentemente intrattenuto i principi<br />
in materia di salvaguardia dell’anzianità pregressa previsti per le ipotesi di mobilità interna dei<br />
dipendenti civili dello Stato – da un lato, che all’ex EFIM non potrebbe negarsi la natura pubblica,<br />
dall’altro, che non sarebbe esatto l’assunto che la salvaguardia dei diritti acquisiti operi solo<br />
nell’ambito dei trasferimenti all’interno dell’amministrazione centrale dello Stato.<br />
Ed infatti il comma 6 bis dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n.<br />
738 del 1994, con il richiamare l’applicazione delle procedure di mobilità, ai fini della riassunzione<br />
del personale in questione, non evidenzierebbe alcuna deroga alla relativa disciplina, con la<br />
conseguenza che l’amministrazione, nell’adottare i provvedimenti di mobilità tra l’ente di<br />
provenienza e quello di destinazione, avrebbe dovuto garantire al dipendente la conservazione di<br />
tutti i diritti che il medesimo aveva maturato anteriormente al trasferimento, ovvero, oltre alla<br />
qualifica funzionale di appartenenza, anche l’anzianità giuridica ed economica maturata e il<br />
riconoscimento del livello retributivo acquisito.<br />
3. L’assunto, come è stato ripetutamente chiarito in fattispecie analoghe (Cons. Stato, VI, 22<br />
settembre 2006, n. 5579; Cons. Stato, VI, 4 ottobre 2002, n. 5247; Cons. Stato, VI, 15 maggio 2006,<br />
n. 2701; Cons. Stato, IV, 26 maggio 2006, n. 3187), non merita di essere condiviso.<br />
4. E’ superfluo, al riguardo, affrontare la questione se la conservazione dei diritti acquisiti, prevista<br />
per i dipendenti civili dello Stato, in caso di passaggio da una ad altra aministrazione, costituisca<br />
principio generale applicabile a tutti i pubblici dipendenti e, in via derivata, se tale qualificazione<br />
possa essere riconosciuta anche al personale dell’EFIM (e, addirittura, alle società da questo<br />
controllate), essendo assorbente il rilievo che, nel caso concreto, difetta, in apice, il presupposto che<br />
è alla base del principio sopra richiamato, ovverosia il passaggio da una carriera all’altra, non<br />
sussistendo alcuna giuridica continuità tra il precedente rapporto e quello instaurato presso l’INAIL.<br />
Ed infatti, l’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 738<br />
del 1994, è chiaro nel prevedere l’estinzione del rapporto di lavoro in essere (con corresponsione<br />
del trattamento di fine servizio) e l’instaurazione, successivamente, di un nuovo autonomo rapporto<br />
presso una pubblica amministrazione, demandando all’attività regolamentare solo di stabilire i<br />
tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità di tale riassunzione.<br />
Ed invero, la finalità che ha ispirato il legislatore è stata quella di perseguire il salvataggio<br />
occupazionale di quei lavoratori che, a seguito della soppressione dell’EFIM e della liquidazione<br />
delle società da esso controllate, si trovavano esposti alla perdita del posto di lavoro, attraverso la<br />
predisposizione di una normativa di favore, che ha loro consentito di accedere ai ruoli della<br />
pubblica aministrazione a semplice domanda, in deroga al principio di livello costituzionale,<br />
secondo il quale a detti ruoli può pervenirsi solo attraverso pubblico concorso.<br />
Il carattere eccezionale del quadro normativo di riferimento conduce, quindi, a concludere che il<br />
riconoscimento delle pregresse anzianità giuridica ed economica sarebbe stato possibile solo se (e<br />
nei limiti in cui) il legislatore l’avesse specificamente previsto, come ad esempio, è accaduto con<br />
l’art. 124 del d.P.r 24 luglio 1977 n. 616, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici transitati<br />
agli enti territoriali, in forza del trasferimento o della delega delle funzioni, la cui normativa non è,<br />
quindi, estensibile al caso concreto.<br />
5. Ugualmente inidoneo a corroborare la tesi dell’appellante è il riferimento al comma 6 bis del già<br />
citato art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, relativo al personale delle società controllate dall’EFIM, posto<br />
che il richiamo all’art. 3, comma 8, della legge n. 537 del 1993, recato da detta norma, non è volto a<br />
recepire l’istituto della mobilità (con tutte le conseguenze che l’applicazione di tale istituto<br />
comporterebbe, secondo l’assunto del medesimo appellante, in termini di salvaguardia dei diritti<br />
acquisiti), bensì, più semplicemente, ad utilizzare le "procedure di mobilità", dovendosi intendere,<br />
150
con ciò, i soli profili procedimentali necessari ad attuare la "riassunzione" del personale in<br />
questione.<br />
Ne consegue l’inconferenza anche del richiamo al d.P.C.m 5 agosto 1988 n. 325 e al d.P.C.m 16<br />
settembre 1994, n. 716, il quale ultimo si riferisce, oltre tutto, al personale dipendente dalle<br />
amministrazioni di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra le quali non rientra l’EFIM.<br />
6. Neppure può trovare utile ingresso la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n.<br />
643 del 1994, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., posto che, da un lato, non può,<br />
evidentemente, farsi questione di disparità di trattamento fra categorie diverse di dipendenti, in<br />
relazione ad una norma attributiva di benefici straordinari (possibilità di assunzione diretta in un<br />
rapporto di impiego pubblico in base alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro privato),<br />
dall’altro, la garanzia della sicurezza sociale è realizzata dal riconoscimento del trattamento di fine<br />
servizio in relazione al periodo di attività prestata alle dipendenze della società posta in<br />
liquidazione, alla stregua dei principi generali regolanti le ipotesi di cessazione dei rapporti di<br />
lavoro.<br />
7. Con ulteriore mezzo di gravame l’istante lamenta il mancato inquadramento secondo le<br />
professionalità possedute.<br />
Deduce, al riguardo, il ricorrente che, secondo il contratto dell’ete di provenienza, al momento del<br />
"trasferimento" svolgeva funzioni di "quadro".<br />
La censura è infondata. Il d.P.C.m 13 giugno 1995, come integrato dal d.P.C.m 14 luglio 1995, ha<br />
preso in specifica considerazione il personale dipendente dalle società controllate dall’EFIM, al fine<br />
di operare l’equiparazione tra le qualifiche ivi possedute e quelle delle amministrazioni pubbliche.<br />
Per il personale diplomato non sarebbe stato possibile attribuire la IX qualifica funzionale, che<br />
presupponeva il titolo di laurea.<br />
8. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla condanna alle spese di giudizio, disposta dal giudice di<br />
primo grado, questo cllegio deve riaffermare il principio consolidato, secondo il quale la statuizione<br />
sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di ampio potere discrezionale, come<br />
tale, di norma, insindacabile in appello, potendosi fare eccezione soltanto per il caso di condanna<br />
della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso di pagamento di somme palesemente esorbitanti<br />
rispetto alle tariffe professionali, ipotesi queste nelle quali non rientra certamente quella in esame,<br />
in cui la somma posta a carico del soccombente è stata quantificata in Lire 1.000.000.<br />
9. Per tutte le considerazioni esposte l’appello deve essere rigettato.<br />
Le spese di questo grado di giudizio possono, tuttavia, essere equamente compensate tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello<br />
in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV) in<br />
Camera di Consiglio.<br />
Depositata in Segreteria il 19 luglio 2007.<br />
151
CONSIGLIO DI STATO<br />
Sezione IV giurisdizionale<br />
Sentenza 16 novembre 2007, n. 5836<br />
(Compensazione legale tra debiti e crediti del lavoratore)<br />
Carlo Saltelli, presidente, f.f.;<br />
Salvatore Cacace, Sergio De Felice, Sandro Aureli, consiglieri;<br />
Vito Carella, consigliere, relatore estensore.<br />
Ministero della difesa (Avv.ra Stato) c. Mzn. (avv. D’Alessandro) - Annulla T.A.R. Friuli Venezia<br />
Giulia, 29 novembre 1999, n. 1205.<br />
Fatto<br />
Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Ministero della difesa incamerava d’autorità la<br />
somma di £ 5.986.300 (spettante al ricorrente originario a titolo di indennizzo per infermità<br />
riconosciuta dipendente da causa di servizio) quale parziale restituzione del danno erariale che<br />
l’interessato era stato condannato dalla Corte dei conti a risarcire.<br />
Il tribunale amministrativo regionale in epigrafe indicato, con la gravata sentenza, ha accolto il<br />
ricorso proposto dal reclamante nell’assunto che il credito relativo all’equo indennizzo non rientra<br />
tra gli assegni e i cespiti vari contemplati dall’art.1 del r.d.l. 295/1939, per tutti i quali, oltretutto,<br />
viene previsto il rispetto del limite del quinto.<br />
Con l’appello in esame il Ministero della difesa ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo<br />
grado, evidenziando che apoditticamente il TAR:<br />
– aveva negato la possibilità di autotutela, sostenendo viceversa la necessità di pignoramento;<br />
– aveva confuso l’autotutela amministrativa con l’istituto della compensazione legale ex art. 1243<br />
c.c., concretamente applicata nel caso di specie.<br />
Ha resistito in giudizio l’appellato con la memoria depositata il 9 maggio 2000, rilevando<br />
l’impignorabilità dell’equo indennizzo in base all’art. 545, comma 2°, c.p.c. o, al massimo, la sua<br />
aggredibilità nella misura di un quinto ai sensi del comma 4° di detto articolo, e rilevando che,<br />
comunque, la compensazione dovrebbe rispettare i limiti previsti dall’art. 1246, n. 3, codice civile.<br />
All’udienza pubblica del 29 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Diritto<br />
1. E’ controversa la legittimità del provvedimento di totale incameramento da parte<br />
dell’amministrazione statale – per danno erariale – della somma relativa all’equo indennizzo dovuta<br />
al ricorrente di primo grado, anziché almeno nei limiti del quinto del suo ammontare.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici (secondo cui il credito relativo all’equo<br />
indennizzo è pignorabile ma nei limiti del quinto perché assegno non indicato dall’art. 1 del r.d.l. 19<br />
152
gennaio 1939, n. 295), il ministero appellante muove dal potere di ritenzione in virtù della disposta<br />
compensazione legale tra i due titoli (art. 1243 c.c.).<br />
L’appello va accolto e, quindi la sentenza gravata deve essere riformata.<br />
2. L’appellato fonda la sua contraria tesi sull’argomento della totale impignorabilità dell’equo<br />
indennizzo ex art. 545, comma 2, c.p.c., (perché afferente a sussidio per infermità) ovvero, in<br />
subordine, per la sua parziale pignorabilità nei limiti del quinto, come da art. 545, comma quarto<br />
c.p.c., (perché emolumento indennitario relativo a rapporto di lavoro pubblico), con la conseguenza<br />
della non totale aggredibilità di tale provvidenza reintegratoria, concludendo – in caso di diversa<br />
interpretazione – per la incostituzionalità del r.d.l. n. 295 del 1939 in base alle stesse ragioni<br />
enunciate dalla Corte costituzionale con la sentenza 19.6.1997, n. 225.<br />
Con questa decisione la Corte si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4<br />
della l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la<br />
sospensione delle pensioni a carico dello Stato) e dell’art. 21 del d.P.r. 29 dicembre 1973, n. 1032<br />
(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti<br />
civili e militari dello Stato), dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui prevedono, per i<br />
dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o pignorabilità delle indennità di fine<br />
rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art.<br />
545, quarto comma, del codice di procedura civile.<br />
La questione dibattuta riguarda, però, la diversa fattispecie di un credito da delitto opposto in<br />
compensazione nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro e deve perciò trovare risoluzione in altra<br />
sentenza della Corte costituzionale, e cioè la n. 259 del 4 luglio 2006.<br />
3. Come precisato nella esposizione in fatto, l’appellato è stato condannato dalla Corte dei conti a<br />
risarcire l’amministrazione per fatti da delitto, mentre quest’ultima è a sua volta debitrice dell’equo<br />
indennizzo.<br />
Ora, è indiscutibile che l’equo indennizzo abbia natura reintegratoria, non retributiva, e carattere<br />
previdenziale: ma la questione non è questa, bensì la rilevanza della condizione di debito-credito<br />
vantata dal datore di lavoro (nella specie pubblico) in dipendenza del rapporto di impiego (c.d.<br />
compensazione atecnica).<br />
In tema di pignoramento dei crediti del lavoratore, la citata sentenza n. 259 del 2006 ha sancito la<br />
non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3<br />
cod. civ. e dell’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. che, secondo consolidata interpretazione<br />
della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente", non prevedono che la compensazione dei<br />
crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese<br />
quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche<br />
nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro<br />
(così, ex multis, Cass. 17 aprile 2004, n. 7337).<br />
Questo orientamento giurisprudenziale muove dalla premessa in base alla quale "l’istituto della<br />
compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle<br />
parti, autonomia che non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un<br />
unico rapporto… nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice<br />
accertamento di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca<br />
concorrenza".<br />
Secondo la Corte costituzionale, questo orientamento "non può certamente ritenersi confliggente<br />
con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui vieta ingiustificate disparità di trattamento (qui, tra<br />
creditori)". La circostanza che il credito del datore di lavoro abbia il fatto costitutivo in un delitto<br />
"non è idonea a rendere in toto equiparabile il credito del datore di lavoro a quello di un qualsiasi<br />
altro creditore, e quindi a rendere privo di razionale giustificazione l’orientamento giurisprudenziale<br />
che ravvisa la specificità di quel credito nella circostanza che l’obbligazione risarcitoria dell’ex<br />
dipendente scaturisce da un comportamento che non solo ha nell’esistenza del rapporto di lavoro la<br />
sua necessaria ed insostituibile occasione, ma che costituisce anche grave violazione dei doveri del<br />
prestatore di lavoro verso il datore".<br />
153
Non sussiste neppure la violazione dell’art.36 Cost., in relazione all’art. 545, comma quarto, cod.<br />
proc. civ., dal momento che "la norma del codice di rito – se è vero che contempera l’interesse del<br />
creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione<br />
alimentare del credito retributivo […] – non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale<br />
contemperamento […] e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi prevista nei confronti di<br />
qualsiasi credito".<br />
Consegue da tale pronunciato che le segnalate peculiarità del credito del datore di lavoro nei<br />
confronti dell’appellato consentono di opporgli ad integrale compensazione le somme dovute, anche<br />
se inerenti ad equo indennizzo, perché contrapposte pretese patrimoniali relative allo stesso ed<br />
unico rapporto di impiego.<br />
4. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, va riformata la sentenza gravata, con rigetto<br />
del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per giusti ed equi motivi.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, accoglie l’appello in epigrafe e, per<br />
l’effetto, a riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 29 maggio 2007 e del 19 ottobre 2007.<br />
Depositata in Segreteria il 16/11/2007.<br />
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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA<br />
Sezione giurisdizionale<br />
Sentenza 14 settembre 2007, n. 836<br />
(Concorso pubblico e norme sopravvenienti)<br />
Giuseppe Barbagallo, presidente;<br />
Pier Giorgio Trovato, Claudio Zucchelli, Francesco Teresi, componenti;<br />
Antonino Corsaro, estensore.<br />
Vn. (avv. Di Maria) c. Comune di Palermo (avv. Amoroso) e Prt. (n.c.) - Conferma T.A.R. Sicilia,<br />
Palermo, sez. III, 14 ottobre 2005, n. 2843.<br />
Fatto<br />
Con ricorso presentato innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sede di Palermo,<br />
portante il n. 3454/03 R.G. la signora Rrt.. Vn. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della<br />
nota prot. n. 3038 del 27 marzo 2003, con la quale il dirigente amministrativo del settore risorse<br />
umane del Comune di Palermo le aveva comunicato l’esito negativo dell’accertamento di idoneità<br />
psicofisica in relazione al concorso per l’accesso a n. 400 posti di agente di polizia municipale e, per<br />
l’effetto, l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto di lavoro;<br />
- nonché, ove occorra, dell’art. 8 del bando di concorso pubblico per titoli a n. 400 posti di agente di<br />
polizia municipale pubblicato nella G.U.R.S. serie concorsi n. 4 del 27 marzo 1999 nella parte in cui<br />
richiede, ai fini della stipulazione del contratto, il possesso della idoneità psico-fisica nei termini<br />
prescritti dal d.P.r. n. 904/83.<br />
I motivi dell’opposizione erano i seguenti:<br />
1) violazione del regolamento dei concorsi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n.<br />
737 del 23 novembre 2000, la cui entrata in vigore avrebbe determinato la sopravvenuta inefficacia in<br />
parte qua dell’art. 8 del bando di concorso;<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso, anche sotto il profilo dell’eccesso<br />
di potere per sviamento;<br />
3) difetto di motivazione della comunicazione relativa all’impossibilità di stipulare il contratto;<br />
4) illegittimità dell’art. 8 del bando di concorso per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della<br />
Costituzione, dell’art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 e del regolamento dei concorsi<br />
dell’ente, eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità ed irragionevolezza delle prescrizioni<br />
in esso contenute.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune che eccepiva la tardività e chiedeva il rigetto.<br />
Non si costituiva in giudizio la signora Pl. Prt., controinteressata intimata.<br />
Con sentenza n. 2843/2005 il TARS Palermo rigettava il ricorso. Con il primo motivo di gravame, la<br />
ricorrente aveva sostenuto che l’amministrazione comunale aveva erroneamente ritenuto, a seguito<br />
dell’accertamento negativo del possesso dei requisiti di cui al d.P.r. 904 del 23 dicembre 1983, di<br />
trovarsi di fronte all’impossibilità di stipulare il contratto prevista dall’art. 8 del bando di concorso<br />
(così come modificato nell’agosto 2000), trascurando che nel frattempo lo stesso Comune, con<br />
deliberazione della giunta comunale n. 737 del 23 novembre 2000, aveva provveduto ad innovare il<br />
155
egolamento delle procedure concorsuali, subordinando l’assunzione nella qualifica di agente di<br />
polizia municipale al solo requisito specifico del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica<br />
sicurezza.<br />
Sarebbe, quindi, venuta meno, per effetto della norma regolamentare sopravvenuta, la necessità del<br />
requisito specifico del possesso, da parte degli aspiranti agenti, delle idoneità psico-fisiche prescritte<br />
dal citato d.P.r. 904/83.<br />
Tale tesi non veniva condivisa dal decidente, in quanto doveva farsi riferimento alla regola<br />
giurisprudenziale per cui le norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del<br />
bando devono essere applicate, e le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun<br />
rinvio implicito, non modificano i criteri dei concorsi già banditi - a meno che ciò non sia<br />
espressamente stabilito dalle norme stesse.<br />
La ricorrente sosteneva che la mera carenza del requisito concernente la prescritta statura minima non<br />
sarebbe stata, ai sensi del secondo capoverso dell’art. 8 del bando di concorso, sufficiente a<br />
determinare l’impossibilità di stipulare il contratto di lavoro, in quanto tale effetto sarebbe conseguito<br />
esclusivamente alla "mancanza di entrambi i predetti requisiti di assunzione" e cioè sia l’idoneità<br />
psico-fisica nei termini prescritti dal d.P.r. n. 904/83, che la qualifica di agente di pubblica sicurezza<br />
attribuita con decreto prefettizio.<br />
Appella la citata decisione la parte soccombente, deducendo:<br />
I. Violazione del regolamento dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta n. 737 del<br />
23711/2000. Sopravvenuta inefficacia in parte qua dell’art. 8 del bando di concorso;<br />
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso;<br />
III. Difetto di motivazione della nota n. prot. 3038 del 27 marzo 2003, adottata dal dirigente<br />
amministrativo del settore risorse umane del Comune di Palermo;<br />
IV. Illegittimità dell’art. 8 del bando di concorso per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della<br />
Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge 13.12.1986 n. 874. Violazione del regolamento dei<br />
concorsi dell’ente, eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza.<br />
V. Illegittimità del bando sotto altro profilo. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed<br />
irragionevolezza.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo con memoria scritta per chiedere il rigetto.<br />
All’udienza del 14 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
L’appello è da respingere.<br />
Diritto<br />
Ed infatti sono condivisibili le motivazioni del primo decidente, secondo le quali occorre fare<br />
riferimento alla regola giurisprudenziale per cui le norme legislative o secondarie vigenti alla data di<br />
approvazione del bando devono essere applicate, e le norme sopravvenienti, per le quali non è<br />
configurabile alcun rinvio implicito, non modificano i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò<br />
non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.<br />
Né appare fondata l’affermazione dell’appellante che solo la "mancanza di entrambi i predetti<br />
requisiti di assunzione" e cioè, sia l’idoneità psico-fisica nei termini prescritti dal d.P.r. n. 904/83, che<br />
la qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita con decreto pre-fettizio, avrebbe potuto<br />
impedire il risultato.<br />
156
Alla luce delle considerazioni svolte va disposto il rigetto dell’appello e degli ulteriori motivi di<br />
gravame, che restano assorbiti.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente<br />
grado di giudizio.<br />
P. Q. M.<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,<br />
definitivamente pronunciando rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede<br />
giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2006.<br />
Depositata in Segreteria il 14 settembre 2007.<br />
157
A. Festa Ferrante, presidente;<br />
G. Tagliamonte, relatore.<br />
CORTE DEI CONTI<br />
Sezione giurisdizionale della Basilicata<br />
Sentenza 7 giugno 2007, n. 79<br />
(Indebita retribuzione per assenze ingiustificate dal servizio)<br />
Fatto<br />
In data 3.10.2006 l'ufficio della locale Procura regionale della Corte dei conti depositava presso la<br />
Segreteria di questa sezione giurisdizionale per la Basilicata atto di citazione - preceduto da rituale<br />
invito a dedurre ex art. 5, comma 1 della legge n. 19 del 1994 - nei confronti del sig. F. C., al quale<br />
veniva contestata la perpetrazione di un danno, pari ad € 3.559,55, patito dalla Procura della<br />
repubblica di Matera presso la quale questi prestava servizio in qualità di autista, e derivante dalle<br />
assenze per periodi continuativi dagli uffici della stessa sede della Procura per simulati motivi di<br />
salute, L'iniziativa risarcitoria intrapresa dalla locale Procura regionale traeva origine da una nota<br />
informativa del 25.2.2002 con la quale la Procura della repubblica presso il tribunale di Matera<br />
informava il locale organo requirente della Corte dei conti di aver esercitato l'azione penale verso il<br />
C. al quale veniva contestato il reato di falso ideologico e truffa.<br />
Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza di “patteggiamento” ai sensi dell'art. 444<br />
c.p.p..<br />
Dalle risultanze degli atti acquisiti dalla istruttoria penale emergeva, con tutta evidenza, la<br />
commissione da parte dell'odierno convenuto dei fatti che gli venivano contestati.<br />
La Procura regionale evidenziava come un danno causato dal comportamento fraudolento del C.<br />
fosse comunque stato cagionato al pubblico erario: tale danno veniva quantificato nella somma di €<br />
3.559,55 pari alle competenze lorde liquidate all'odierno convenuto per il periodo di assenza<br />
ingiustificata - ed illecita - dal servizio e riferite ai periodi 18.6.2001-27.7.2201 e 10.8.2001-<br />
3.9.2001, il tutto incrementato di rivalutazione monetaria e interessi legali.<br />
Le suddette contestazioni venivano formalizzate all'odierno convenuto attraverso specifico invito a<br />
dedurre, rimasto privo di riscontro alcuno, e successivamente tradotte in formale atto di citazione in<br />
giudizio, nel quale ultimo, peraltro, il C. non si costituiva.<br />
Si svolgeva, quindi, l'odierna udienza di discussione in assenza di parte convenuta nel corso della<br />
quale, il pubblico ministero ribadiva quanto sostenuto nell'atto di citazione.<br />
All'esito della discussione, quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
Diritto<br />
Il Collegio reputa che la descrizione della vicenda, sì come articolata nella parte “in fatto”, dimostri,<br />
senza alcun dubbio, che la condotta serbata dal C. - odierno convenuto - consistente in ripetute ed<br />
158
ingiustificate assenze dal servizio, a fronte delle quali lo stesso ha comunque percepito il<br />
corrispettivo retributivo stipendiale, abbia cagionato all'erario un danno ingiusto e certo, pari alla<br />
somma delle retribuzioni da questi percepite in assenza di prestazione lavorativa.<br />
Risulta, infatti, dagli atti acquisiti al fascicolo che il C. si è assentato dal servizio in modo ripetuto e<br />
continuativo senza porre a base delle proprie assenze alcuna valida giustificazione, in tal modo<br />
cagionando un danno economico-finanziario esattamente corrispondente alle somme comunque<br />
percepite a titolo di controprestazione retributiva.<br />
L'approfondimento istruttorio svolto in sede di accertamento di responsabilità penale - accertamento<br />
conclusosi con sentenza di c.d. “patteggiamento della pena” - ha infatti dimostrato che i motivi di<br />
salute addotti dall'odierno convenuto per “giustificare” le proprie assenze fossero simulati e “falsi”,<br />
e tali da indurre in errore i medici che pure avevano provveduto a certificare gli stessi come validi.<br />
Il C., così, risulta essersi assentato dal servizio producendo false certificazioni mediche, in tal modo<br />
connotando la propria condotta non solo da illiceità, ma, ancor più, da vera e propria fraudolenza.<br />
Pertanto, lo stesso deve rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa dolosa, delle intere<br />
retribuzioni in tal modo indebitamente percepite.<br />
Il danno arrecato al pubblico erario, sì come sopra configurato, è stato esattamente quantificato<br />
dalla direzione provinciale del Tesoro di Matera con comunicazione dell'1.6.2006 (acquisita al<br />
fascicolo processuale) e risulta essere pari ad € 3.559,55, somma esattamente corrispondente alle<br />
competenze lorde liquidate al convenuto odierno per il periodo di assenza illecita dal servizio,<br />
periodo consumato lungo l'arco temporale 18.6.2001/27.7.2001, e durante l'altro arco temporale<br />
10.8.2001/3.9.2001.<br />
La predetta somma, da questo Collegio valutata come comprensiva della sola rivalutazione<br />
monetaria, va addebitata al comportamento evidentemente fraudolento dell'impiegato convenuto<br />
odierno.<br />
L'assenza di ogni deduzione e la mancata costituzione in giudizio dello stesso convenuto non<br />
consentono, peraltro, a questo giudice di esaminare eventuali motivi o ragioni di giustificazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed<br />
eccezione respinte:<br />
a) condanna il sig. F.C. al risarcimento del danno in favore dell'erario determinato in € 3.559,55,<br />
somma comprensiva di rivalutazione monetaria e maggiorata degli interessi legali dalla<br />
pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;<br />
b) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di €. 192,56 (Euro<br />
centonovantadue/56).<br />
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2007.<br />
Depositata in Segreteria il 7 giugno 2007.<br />
159
P. De Franciscis, presidente;<br />
E. Marinaro, relatore.<br />
CORTE DEI CONTI<br />
Sezione giurisdizionale di Bolzano<br />
Sentenza giugno 2007, n. 28<br />
(Comportamenti antidoverosi per abuso d’ufficio)<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto<br />
A) Con atto introduttivo depositato il 28 dicembre 2006 è stato convenuto dinanzi a questa sezione -<br />
per sentirsi condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 19.116,61, oltre a<br />
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio - il sig. G.L., all'epoca dei fatti in<br />
questione vice sovrintendente della Polizia di Stato e comandante della stazione Polfer di<br />
Bressanone, il quale - secondo quanto espone il requirente - “per finalità del tutto estranee ai propri<br />
compiti d'ufficio, aveva abusato della propria posizione per addebitare alla propria amministrazione<br />
di appartenenza costi indebiti per ore straordinarie mai effettuate, assentandosi altresì<br />
ingiustificatamente dal proprio servizio per curare i propri interessi privati, in ordine ai quali<br />
usufruiva anche delle strutture … del proprio ufficio.”<br />
Il procuratore regionale richiama in proposito la sentenza dibattimentale n. 244/06, depositata il 27<br />
aprile 2006, con la quale il tribunale di Bolzano ha pronunciato condanna penale nei confronti del<br />
sunnominato “in ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 479, 640, comma 1 e 2 n. 1, 14 comma<br />
1 e 2 c.p. e 110, 605 comma 1 e 2 n. 2 e 317 c.p., per le seguenti fattispecie:<br />
- per essersi procurato, nella sua veste di ispettore di polizia in servizio quale comandante<br />
dell'ufficio del posto di polizia ferroviaria di Bressanone, un ingiusto profitto nella misura della<br />
retribuzione percepita per le ore ordinarie e straordinarie in cui attestava essere presente<br />
contrariamente a verità, con pari danno dell'amministrazione di appartenenza;<br />
- nonché per avere fatto uso personale delle autovetture di servizio di cui aveva la disponibilità nella<br />
sua qualità di cui sopra;<br />
per essersi appropriato della linea telefonica del posto di polizia ferroviaria di Bressanone di cui<br />
aveva la disponibilità effettuando personalmente n. 274 telefonate a contenuto privato, per<br />
complessive 17 ore, 57 minuti e 17 secondi;<br />
- collegandosi inoltre abusivamente ad Internet tramite la linea telefonica dello stesso posto per<br />
complessive 49 ore, 23 minuti e 22 secondi e spedendo direttamente numerosi fax dalla medesima<br />
linea telefonica inerenti l'attività privata relativa alla A.C. Bressanone, associazione per la quale<br />
detta utenza telefonica veniva costantemente utilizzata;<br />
- nonché per avere, abusando della sua qualità di assistente della polizia di Stato, indotto O.A. e B.<br />
B. a pagargli un portasci per la sua autovettura privata con il pretesto di effettuare indagini in merito<br />
alle continue minacce e ai danneggiamenti di cui era vittima la famiglia B.O.,<br />
- inoltre per avere privato M.F. della sua libertà personale prelevandolo dall'officina di A. P. e<br />
portandolo al posto di polizia ferroviaria di Bressanone, ivi trattenendolo per tre ore senza alcun<br />
motivo di servizio e senza redigere alcuna relazione di servizio,<br />
- costringendo altresì A. P. a consegnare Lire 1.000.000 in contanti quale contropartita per aver<br />
rilasciato M.F. e per non intraprendere ulteriori provvedimenti nei confronti di questo,<br />
reati commessi in un periodo di tempo che va dal mese di febbraio dell'anno 1998 al 21.12.2002<br />
come dai punti a), b), c), g) e i) del capo di imputazione trascritto nella sentenza di cui sopra, alla<br />
quale si fa riferimento.”<br />
Il P.M., sull'assunto che “le assenze arbitrarie dal servizio sono ampiamente e dettagliatamente<br />
documentate dalla sentenza di condanna del tribunale penale di Bolzano”, contesta al convenuto un<br />
160
ammontare di € 4.116,61 per emolumenti indebitamente percepiti, risultante, secondo i prospetti<br />
redatti dall'amministrazione di appartenenza, dalla somma dei seguenti importi: rispettivamente €<br />
3.009,84 per prestazioni lavorative ed € 851,85 per prestazioni di lavoro straordinario non<br />
effettivamente rese, nonché € 254,92 per l'indennità di trasferta erogata per la reggenza della<br />
suddetta stazione Polfer dal 7 febbraio 2003 - data di arresto del G.L. - fino alla designazione del<br />
nuovo responsabile.<br />
Al danno patrimoniale come sopra individuato, prosegue il requirente, “si aggiunge il danno<br />
all'immagine sicuramente subito dall'amministrazione in dipendenza del comportamento<br />
antidoveroso del proprio dipendente, che ha trovato ampio risalto sugli organi di informazione<br />
locali”, danno quantificato nella misura di € 15.000,00.<br />
Quanto al presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa, afferma il requirente che “la<br />
sussistenza dell'elemento psicologico delle fattispecie dannose caratterizzate da dolo, ovvero dalla<br />
consapevolezza del convenuto che i propri comportamenti antidoverosi erano idonei a cagionare<br />
danno alla propria amministrazione, è insito nelle concrete modalità dell'azione.”<br />
B) Nella pubblica udienza il P.M. ha insistito sull'integrale accoglimento della azionata pretesa,<br />
sottolineando la valenza della richiamata sentenza penale, pur se non passata in giudicato, da cui<br />
emergerebbe un “quadro desolante” che va ben oltre il danno materiale computato<br />
dall'amministrazione, avendo il G.L., nella sua attività di “faccendiere in diversi ambiti”,<br />
gravemente abusato della sua “posizione esponenziale”, con conseguente “notevole ricaduta<br />
sull'opinione pubblica a livello provinciale, se non nazionale”, di talché la operata quantificazione<br />
del danno all'immagine andrebbe intesa come una misura non diminuibile.<br />
C) Ciò posto, rileva innanzitutto la sezione che l'odierno convenuto ha ritenuto di non svolgere<br />
alcuna attività difensiva, non avendo fornito alcun riscontro né all'invito a dedurre (notificato in data<br />
29 agosto 2006), né all'atto di citazione (notificato in data 2 febbraio 2007).<br />
Orbene, reputa il Collegio che, a fronte della documentata pretesa attorea, un siffatto contegno vale<br />
senz'altro a corroborarla, come in effetti la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di precisare:<br />
“nei giudizi per responsabilità amministrativa, il comportamento processuale completamente<br />
rinunciatario dei convenuti può essere dal giudice interpretato, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.,<br />
come sostanzialmente ammissivo dei fatti di causa” (Sez. Sardegna 125/96).<br />
Ancor più attinente alla presente situazione è la massima tratta da sez. Lombardia 27/95: “il<br />
comportamento processuale di una parte può costituire anche unica fonte di prova e convincimento,<br />
o comunque elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo; pertanto, la circostanza<br />
che il convenuto non abbia risposto all'invito a dedurre, né si sia costituito in giudizio o abbia<br />
inviato memorie personali dopo la notificazione dell'atto di citazione può essere interpretata come<br />
sostanziale ammissione dei fatti a lui contestati.”<br />
D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato la valenza della<br />
succitata norma del codice di rito: “il comportamento processuale dell'amministrazione che omette<br />
di dare compiuta esecuzione agli incombenti istruttori può essere valutato, in forza dei principi<br />
desumibili dall'art. 116 c.p.c. (applicabili anche al processo amministrativo), come ammissione dei<br />
fatti allegati dalla controparte a sostegno della propria impugnativa” (così, ex plurimis, T.A.R.<br />
Campania Napoli, sez. I, 1625/06).<br />
La domanda attrice si appalesa quindi pienamente fondata, ivi compreso l'invocato ristoro del<br />
pregiudizio arrecato all'immagine ed al prestigio della Polizia di Stato.<br />
Si condividono integralmente in proposito le considerazioni del requirente, che di seguito si<br />
riportano: “”…l'azione di responsabilità amministrativa contabile non è solo finalizzata al recupero<br />
del pregiudizio patrimoniale subito dalla P.A., ma si prefigura di garantire interessi ulteriori quale<br />
appunto l'immagine, la cui tutela riveste per le persone giuridiche la stessa rilevanza che per le<br />
persone fisiche assume il rispetto del diritto al proprio buon nome e alla propria reputazione. Ne<br />
consegue che il danno all'immagine della P.A. è un danno esistenziale che si produce nello stesso<br />
momento in cui viene accertata la commissione di azioni o omissioni illecite, che per la loro gravità<br />
e per la loro rilevanza sociale non possono che compromettere il decoro dell'amministrazione dalla<br />
quale il funzionario infedele dipende. Al riguardo è stato autorevolmente precisato che “la lesione<br />
161
dell'immagine è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della pubblica<br />
funzione” che causa “secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la<br />
cittadinanza e l'istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta<br />
finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi<br />
particolari…” (Corte conti, sez. II, 26.1.2004, n. 27/A). Il diritto all'immagine leso, pur inerendo ad<br />
un bene immateriale, è tuttavia suscettibile di valutazione economica e il conseguente danno subito<br />
dalla P.A. si traduce in un pregiudizio che deve essere quantificato. L'entità del danno può essere<br />
desunta da criteri oggettivi, attinenti alla gravità dell'illecito commesso in relazione, tra l'altro, alle<br />
modalità della sua perpetrazione, da criteri soggettivi, relativi alla collocazione che il responsabile<br />
ha nell'organizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare l'Amministrazione (nella<br />
specie il G.L. rivestiva l'alta funzione di comandante Polfer di Bressanone) ed infine da criteri<br />
sociali, basati sulle capacità esponenziali dell'ente interessato, sulle sue dimensioni territoriali, sulla<br />
rilevanza delle funzioni al medesimo intestate, oltre che sulla ampiezza della diffusione e del risalto<br />
dato all'illecito (cfr. ex plurimis sez. Bolzano, 7 dicembre 2001 n. 7). Sotto quest'ultimo profilo<br />
assume particolare rilievo il clamor fori suscitato da una vicenda a rilevanza anche penale, che<br />
costituisce senz'altro principio di prova in base al quale il giudice può procedere ad una valutazione<br />
equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Infatti l'ampio risalto dato dai media ai comportamenti<br />
gravemente antidoverosi di G.L. emerge dalla copiosa raccolta di articoli di stampa prodotta (sono<br />
stati depositati al riguardo ben 17 articoli, tratti dai quotidiani locali) “”.<br />
L'operata quantificazione del danno in questione per un importo di € 15.000,00 appare pertanto<br />
equa, se non addirittura contenuta rispetto alla 'diffusività ambientale' dei comportamenti in<br />
questione.<br />
Ed infatti, in un recente caso pure relativo ad un tutore dell'ordine - un militare della Guardia di<br />
finanza condannato per danno all'immagine - la magistratura contabile non ha mancato di affermare<br />
che “la lesione si estende a tutta la struttura della polizia tributaria” (sez. I 185/05).<br />
D) Così accertata la fondatezza della pretesa attorea, occorre infine pronunciarsi in ordine alla<br />
decorrenza dei richiesti oneri accessori, distinguendo all'uopo tra le due poste di danno:<br />
1) in ordine al danno patrimoniale (€ 4.116,61), vengono in rilievo entrambi i predetti oneri,<br />
secondo i seguenti criteri di computo:<br />
la rivalutazione monetaria, trattandosi nella specie di danno a formazione progressiva (cfr. sez. I<br />
62/90 e ss.rr. 836/93), è da conteggiare dalla data di percezione dell'ultima remunerazione non<br />
spettante, rispettivamente dalla data dell'ultima erogazione relativa all'indennità di trasferta, fino<br />
alla pubblicazione della presente sentenza;<br />
gli interessi legali sono da conteggiare, sulle somme rivalutate, dalla data della suddetta<br />
pubblicazione fino al soddisfo effettivo;<br />
2) in ordine al danno all'immagine, definito in via equitativa ex art. 1226 c.c. (€ 15.000,00),<br />
vengono in rilievo i soli interessi legali, da conteggiare dalla data della suddetta pubblicazione fino<br />
al soddisfo effettivo.<br />
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, condanna il<br />
convenuto G.L. al pagamento, in favore dell'Erario, dei seguenti importi:<br />
1) a titolo di danno patrimoniale: € 4.116,61 (quattromilacentosedici,61);<br />
alla suddetta somma è da aggiungere, fino alla pubblicazione della presente sentenza, la<br />
rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di percezione dell'ultima remunerazione non<br />
spettante, rispettivamente dalla data dell'ultima erogazione relativa all'indennità di trasferta;<br />
sulla somma rivalutata saranno computati gli interessi legali, dalla data della prefata pubblicazione<br />
sino al soddisfo effettivo;<br />
162
2) a titolo di danno all'immagine: € 15.000,00 (quindicimila);<br />
su detta somma saranno computati gli interessi legali, dalla data della pubblicazione della presente<br />
sentenza sino al soddisfo effettivo.<br />
Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano in € ……………………………….<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2007.<br />
Depositato in Segreteria il 1 giugno 2007.<br />
163
T. Salamone, giudice unico.<br />
CORTE DEI CONTI<br />
Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria<br />
Sentenza 1 giugno 2007, n. 463<br />
(Diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico)<br />
Fatto<br />
Il sig. V.A., già dipendente dell’Agenzia delle dogane, direzione regionale di Genova, inquadrato<br />
nell’area funzionale C, posizione economica C3-S, con la qualifica di direttore tributario, collocato<br />
a riposo, a domanda, per raggiungimento del limite massimo di anzianità, ai sensi del combinato<br />
disposto dell’art. 28 quater del D.P.C.M. 29 agosto 1997 concernente il CCNL – Comparto<br />
ministeri e dell’art. 4 del d.P.r. 23 dicembre 1973, n. 1092, ha avuto liquidato il trattamento<br />
provvisorio di pensione a decorrere dall’1 agosto 2004 con anzianità di anni 43, mesi 5, arrotondata<br />
ad anni 40 quale anzianità massima di servizio.<br />
Con detto provvedimento di liquidazione della pensione provvisoria l’Agenzia delle dogane ha<br />
tenuto conto dell’indennità di amministrazione esclusivamente ai fini della determinazione della<br />
quota “B” della pensione.<br />
Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe con cui chiede il<br />
riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione<br />
nel calcolo della quota “A” dell'indennità di amministrazione, prevista dall'art 34 del C.C.N.L. del<br />
16 maggio 1995 e dall’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999, nonché dal successivo art. 33 del<br />
CCNL 1998/2001, per avere percepito tale indennità in modo fisso e continuativo come parte<br />
integrante della retribuzione.<br />
A tal fine, sostiene il ricorrente che con l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata<br />
estesa ai dipendenti statali la previsione di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo<br />
la quale “per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed<br />
assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in<br />
denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”.<br />
Secondo tale normativa, dunque, a far data dall’ 1 gennaio 1995, tutti gli emolumenti corrisposti dal<br />
datore di lavoro (ad eccezione di quelli tassativamente esclusi dal predetto art. 12 della l. n.<br />
153/1969, tra i quali non figura l’indennità di amministrazione) concorrono a formare la base<br />
pensionabile, sia che attengano al trattamento fondamentale sia a quello accessorio.<br />
Inoltre, parte ricorrente, dopo aver precisato che, sulla scorta dell’art. 2, comma 11, della legge n.<br />
335 del 1995, gli elementi retributivi resi pensionabili dall’1 gennaio 1996 (ovvero quelli costituenti<br />
il cd. trattamento accessorio) sono computabili nella sola quota B e concorrono a determinare, ai<br />
sensi dell’art. 2, comma 10, dello stesso art. 2, la base contributiva e pensionabile per la parte in cui<br />
eccedano l’importo del 18 per cento della restante base, sostiene tuttavia che, in forza delle<br />
successive disposizioni della contrattazione collettiva (tabella 1 all. B al CCNL 1994/1997 del<br />
comparto ministeri, CCNL del 16 febbraio 1999 e, segnatamente, dell’art. 17, comma 11,<br />
dell’accordo integrativo del 16 maggio 2001, il quale prevede che l’indennità di amministrazione “è<br />
corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente”),<br />
164
l’indennità in questione ha perduto la connotazione di voce stipendiale accessoria per essere attratta<br />
nella disciplina del trattamento fondamentale in considerazione del suo carattere di generalità,<br />
fissità e continuità, con la conseguenza che va ritenuta parte dello stipendio base e, come tale, deve<br />
concorrere alla determinazione della quota A.<br />
Argomenta infatti il ricorrente che, sulla base degli artt. 24, comma 1, e 45 del d.lgs. 30.3.2001, n.<br />
165, che hanno demandato alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico<br />
fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti, i contratti collettivi ben possono, non solo<br />
attribuire ex novo trattamenti economici, ma anche limitarsi a riqualificare una componente del<br />
trattamento economico esistente.<br />
L’Agenzia delle dogane - Direzione regionale di Genova, dopo avere prodotto il fascicolo<br />
amministrativo contenete anche una esaustiva relazione sulla vicenda, si è costituta con memoria,<br />
depositata in data 20 aprile 2007, in persona del direttore regionale in carica, chiedendo il rigetto del<br />
ricorso.<br />
Secondo l’amministrazione costituita, l’indennità di amministrazione è annoverata dalle singole<br />
leggi istitutive nell’ambito della retribuzione accessoria ed è confluita dall’1.1.1996 nella<br />
retribuzione media pensionabile computabile nel calcolo della quota B.<br />
Sin dal primo contratto collettivo del 1995 detta indennità è stata annoverata nel trattamento<br />
accessorio tra le altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge, diverse da quelle<br />
espressamente incluse nel trattamento fondamentale, con esclusione in radice della possibilità di<br />
assimilazione dell’indennità di amministrazione allo stipendio.<br />
Ad avviso dell’amministrazione deducente, è irrilevante la circostanza che, in sede di rinnovo<br />
contrattuale, l’art. 28 del contratto collettivo nazionale del 1999 abbia, sotto la dicitura “struttura<br />
della retribuzione”, elencato tutte le varie voci componenti la retribuzione - tra cui l’indennità in<br />
questione - senza distinguere tra trattamento economico fondamentale ed accessorio, in quanto negli<br />
articoli successivi dello stesso testo contrattuale è stata dettata comunque una disciplina ben<br />
differenziata secondo la natura di ciascun elemento.<br />
L’amministrazione ricorda, inoltre, che il d.lgs. n. 165 del 2001 distingue all’art. 45 il trattamento<br />
fondamentale da quello accessorio, per cui è evidente che tale distinzione non è mai venuta meno.<br />
Nel concludere per il rigetto della domanda proposta, l’amministrazione indica numerosi precedenti<br />
giurisprudenziali in cui è stato affermato il principio della non computabilità dell’indennità in<br />
argomento nella quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a) del d.lgs. n. 503 del 1992 (c.d. quota<br />
A).<br />
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza si è costituito l’INPDAP, il quale, in via<br />
principale, ha chiesto l’estromissione dal giudizio per avere operato nella specie in qualità di mero<br />
ordinatore secondario della spesa; in via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
All’odierna udienza, le parti intervenute, come sopra rappresentate, hanno ribadito, ulteriormente<br />
argomentando, le conclusioni già prese nelle difese scritte.<br />
L’avv. Barilati ha inoltre sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale in<br />
relazione all’avvenuto riconoscimento in quota “A” della retribuzione di posizione, da parte della<br />
sezione del controllo (deliberazione n. 2/2004/P). La causa è stata quindi decisa come da dispositivo<br />
in calce, di cui è stata data lettura in udienza, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />
165
Considerato in diritto<br />
In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata<br />
dall’INPDAP, in considerazione del ruolo di mero ordinatore secondario della spesa avuto nella<br />
fattispecie dedotta.<br />
Questa sezione non ritiene infatti incompatibile la concorrente legittimazione passiva dell’ente<br />
previdenziale con la legittimazione passiva dell’amministrazione competente ad adottare il<br />
provvedimento, atteso che le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa<br />
costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione,<br />
costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo, con conseguente riconoscimento ad<br />
entrambi della titolarità dell'interesse a contraddire a norma dell'art. 100 c.p.c..<br />
Parimenti in via preliminare, deve invece essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del<br />
Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione del fatto che, a seguito della riforma<br />
dell’amministrazione finanziaria, attuata con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e con il d.m.. 28<br />
dicembre 2000, dall’1 gennaio 2001 le agenzie fiscali, tra le quali anche l'Agenzia delle dogane,<br />
sono i soli organi legittimati a stare in giudizio nelle cause proposte (da e contro l’amministrazione<br />
finanziaria) successivamente alla predetta data (ex plurimis, cassazione ss.uu.., sent. n. 4116 del<br />
2006 e sez. V, sent. n. 1248 del 2007).<br />
Ancora in via preliminare, si osserva infine che parte ricorrente oltre a proporre il presente ricorso<br />
contro il ministero e contro l’INDAP, lo ha proposto anche contro l’Agenzia delle dogane con sede<br />
in Roma (non costituita), cui il ricorso è stato regolarmente notificato, e contro l’Agenzia delle<br />
dogane – Direzione regionale per la Liguria, la quale si è costituita in persona del direttore regionale<br />
in carica, come sopra rappresentato.<br />
A tale riguardo, considerato che la legge attribuisce la personalità giuridica alle agenzie fiscali, ma<br />
non anche ai singoli uffici periferici in cui ciascuna di esse è articolata, detti uffici non sarebbero<br />
normativamente legittimati a stare in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, dovendosi far riferimento<br />
alla disciplina generale, in forza della quale il ricorso deve essere intimato e notificato al legale<br />
rappresentante dell'ente pubblico, che nella specie, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 68,<br />
è il direttore dell'agenzia e non il direttore del singolo ufficio (ex plurimis, Corte di cassazione,<br />
sentt. n. 16122 del 15 novembre 2002 e n. 1570 del 26 gennaio 2005).<br />
Di conseguenza, l’ufficio periferico dell’agenzia sarebbe carente di legittimazione processuale.<br />
Sennonché, nel verificare la legittimazione processuale del direttore regionale dell’agenzia fiscale,<br />
occorre tener conto della natura impugnatoria – ex art. 71 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 - del<br />
giudizio pensionistico che si svolge davanti alla Corte dei conti e della regola vigente in materia di<br />
processo amministrativo di legittimità, avente anch’esso carattere impugnatorio, secondo la quale<br />
parte necessaria del giudizio è sempre l'autorità che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato<br />
(r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36 e della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21).<br />
Pertanto, tenuto anche conto della ratio perseguita dal legislatore con il decentramento del<br />
contenzioso pensionistico intestato alla Corte dei conti, questo giudice ritiene che la capacità di<br />
stare in giudizio debba ritenersi conferita in modo concorrente e alternativo, secondo un modello<br />
simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod. civ., sia all’agenzia<br />
fiscale centrale che agli uffici periferici della stessa che hanno emesso l’atto impugnato.<br />
In tal senso si sono, peraltro, pronunciate le sezioni unite della cassazione (sent. n. 3116 del 2006),<br />
le quali, proprio in considerazione della natura impugnatoria del processo tributario, hanno<br />
riconosciuto la legittimazione processuale alle articolazioni periferiche delle agenzie fiscali anche<br />
166
davanti alla cassazione, modificando l’orientamento fino a quel momento prevalente, che riteneva la<br />
disciplina speciale posta dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, attributiva della legittimazione<br />
processuale agli uffici locali delle agenzie limitatamente nei giudizi svolgentisi davanti alle<br />
commissioni tributarie provinciali e regionali.<br />
Per le considerazioni suesposte ritiene pertanto questo giudice che il ricorso in esame sia stato<br />
ritualmente proposto anche nei confronti dell’ ufficio periferico dell’Agenzia delle dogane, che ha<br />
emesso il provvedimento oggetto dell’impugnazione, in persona del suo direttore in carica.<br />
D’altro canto, in armonia con i principi del decentramento amministrativo e burocratico e con gli<br />
obiettivi del decentramento del contenzioso pensionistico, la soluzione qui accolta, sostanzialmente<br />
già seguita dalla giurisprudenza della Corte dei conti (ex multis, sez. giurisd. Molise sent. n. 176 del<br />
2003; sez. giurisd. Marche sent. n. 788 del 2004; sez. giurisd. Sardegna sent. n. 805 del 2005), è<br />
quella che meglio garantisce l’effettività del contraddittorio processuale anche nei confronti<br />
dell’amministrazione, con possibilità per la stessa di una più efficace difesa.<br />
Passando al merito, il presente giudizio ha per oggetto la domanda di inserimento nel calcolo della<br />
quota “A” del trattamento di quiescenza dell'indennità di amministrazione, prevista dall'art 34 del<br />
C.C.N.L. del comparto ministeri del 16 maggio 1995, come modificata dalla successiva<br />
contrattazione nazionale.<br />
Sulla questione questo giudice ritiene di dover riaffermare quanto già deciso dalla sezione (sez.<br />
giurisd. Liguria, sent. n. 254 del 21.3.2007) in adesione al pressoché unanime orientamento della<br />
giurisprudenza della Corte dei conti, secondo il quale l’indennità di amministrazione non può<br />
entrare a far parte della quota A di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992<br />
(cfr. ex multis: sez. contr. n. 10 del 5.4.2002; sez. giurisd. terza di appello n. 16 del 10.1.2006; sez.<br />
giurisd. Campania, n. 337 del 27.4.2005; sez. giurisd. Lazio n. 2042 del 20.10.2006; sez. giurisd.<br />
Calabria n. 821 del 13.10.2006; sez. giurisd. Sicilia n. 3433 del 4.12.2006; sez. giurisd. Toscana, n.<br />
665, 21.11.2006).<br />
In merito, occorre premettere che anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, ai<br />
sensi dell’art. 43 del d.P.r. n. 1092 del 1973, per i dipendenti statali, ai fini della determinazione del<br />
trattamento di quiescenza, la base pensionabile, soggetta alla maggiorazione del 18 per cento, era<br />
costituita dall’ultimo stipendio o paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili,<br />
tassativamente indicati dalla predetta disposizione, la quale precisava nell’ultimo comma che “agli<br />
stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la<br />
relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.<br />
Con la legge n. 335 del 1995 è stata data attuazione al graduale passaggio dal sistema retributivo,<br />
che resta una modalità transitoria di liquidazione della pensione, al “sistema contributivo”, che, ai<br />
sensi dell’art. 1, commi 6 e seguenti, è applicato integralmente agli iscritti all’assicurazione<br />
previdenziale a decorrere dall’1 gennaio 1996.<br />
Ciò posto, nel caso di specie, avendo il ricorrente maturato, alla data del 31 dicembre 1995,<br />
un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del n. 335 del<br />
1995, la pensione è interamente determinata secondo la normativa previgente in base al sistema<br />
retributivo.<br />
Più precisamente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, anch’esso parte dell’ordinamento<br />
previgente, il trattamento pensionistico è determinato dalla somma di due quote di pensione.<br />
La prima, c.d. quota A, corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita dal<br />
dipendente fino al 31.12.1992, è calcolata, ai sensi dell’art. 43 del d.P.r. n. 1092 del 1973, sulla base<br />
dell’ultimo stipendio o paga o retribuzione e degli assegni o indennità pensionabili, tassativamente<br />
167
indicati dalla predetta disposizione. La seconda, c.d. quota B, corrispondente all'importo relativo<br />
all'anzianità contributiva acquisita a decorrere dall’1 gennaio 1993, è calcolata in relazione alla<br />
media retributiva del periodo di riferimento (trattamento fondamentale più trattamento accessorio).<br />
Sostiene parte ricorrente che l’indennità di amministrazione con la l. n. 335/1995 e la contrattazione<br />
collettiva, sopra indicata, avrebbe perduto la connotazione di voce stipendiale accessoria per essere<br />
attratta nella disciplina del trattamento fondamentale in considerazione del riconoscimento del<br />
carattere di generalità e della natura fissa e ricorrente ad opera dell'art. 17, comma 11, dell’accordo<br />
del 16.5.2001, integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999.<br />
L’assunto è privo di fondamento.<br />
Occorre innanzi tutto precisare che, al contrario di quanto si verifica per gli ex iscritti alle Casse di<br />
previdenza, ora INPDAP - per i quali si applica il sistema stabilito dall’art. 16 della legge 11 aprile<br />
1955, n. 379 - per gli impiegati dello Stato qualsiasi riferimento ai dedotti parametri di fissità e<br />
continuità nell’erogazione degli emolumenti non può comportare alcuna conseguenza ai fini<br />
pensionistici.<br />
Per questi ultimi vige, come detto, il principio di tassatività, di cui al citato art. 43 del t.u. 1092 del<br />
1973, il quale preclude la computabilità in pensione di analoghi trattamenti accessori sulla base<br />
della loro assimilabilità allo stipendio (in termini, sez. III appello dalla sentenza n. 14 del 24.1.2002<br />
fino alla n. 95 del 2002).<br />
Soltanto a decorrere dall'1.1.1996, per effetto dall'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, i<br />
trattamenti accessori (tra i quali l'indennità di amministrazione) sono stati assoggettati a<br />
contribuzione, divenendo, quindi, computabili ai fini pensionistici. Essi tuttavia concorrono, ai sensi<br />
del successivo comma 11, alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall'articolo 13,<br />
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 del 1992, cioè della quota di pensione<br />
corrispondente alle anzianità contributive acquisite dopo il 1° gennaio 1993 (c.d. quota “B”).<br />
Tale criterio non è stato modificato da successive norme di legge né dai contratti collettivi,<br />
quand'anche possa essere ritenuto modificabile da norme contrattuali, stante che le disposizioni<br />
della legge n. 335 del 1995 costituiscono, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge stessa, principi<br />
fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica, cui le leggi successive possono<br />
introdurre eccezioni o deroghe solo mediante “espresse modificazioni delle sue disposizioni”.<br />
Nessuna norma di legge prevede espressamente la valutazione dell’indennità di amministrazione<br />
nella quota “A” della pensione, né la dedotta assimilazione dell’indennità in questione allo stipendio<br />
può essere desunta dal C.C.N.L. del comparto ministeri del 16.2.1999, atteso che, sebbene l’art. 28<br />
dello stesso elenchi sotto la dicitura “struttura della retribuzione” tutte le voci componenti la<br />
retribuzione (tra cui lo stipendio tabellare, l’indennità di amministrazione ed il compenso per lavoro<br />
straordinario) senza distinguere fra trattamento fondamentale ed accessorio, negli articoli successivi<br />
dello stesso testo contrattuale viene dettata comunque una disciplina ben differenziata secondo la<br />
natura di ciascun emolumento (sez. contr. Stato 5 aprile 2002 n. 10).<br />
In proposito, va inoltre sottolineato che il decreto legislativo n. 165 del 2001, disciplinante i rapporti<br />
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, continua a distinguere all’art. 45 il<br />
trattamento fondamentale da quello accessorio, cosicché appare evidente che tale distinzione non è<br />
mai venuta meno.<br />
Del tutto inconferente è, poi, la pretesa di riconoscere effetti innovativi alla circostanza che il<br />
contratto integrativo espressamente include la predetta indennità nel computo del trattamento di fine<br />
rapporto, essendo ben nota la diversità di disciplina del trattamento di fine rapporto rispetto a quello<br />
pensionistico.<br />
168
Quanto, infine, alla generica subordinata questione di legittimità costituzionale posta nel corso della<br />
trattazione orale in relazione all’avvenuto riconoscimento in quota “A” della retribuzione di<br />
posizione da parte della sezione del controllo n. 2/2004/P, va osservato che la predetta sezione ha<br />
ritenuto corretto l’inserimento nella quota “A” del trattamento di quiescenza della retribuzione di<br />
posizione - articolata dalla contrattazione collettiva nelle due componenti fissa e variabile - nella<br />
precipua considerazione della sua derivazione dall’indennità di posizione di cui all’art. 1, comma 1,<br />
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.<br />
La predetta disposizione normativa, infatti, nel riconoscere una indennità di posizione correlata alle<br />
funzioni dirigenziali attribuite, ne ha previsto espressamente la pensionabilità, ai sensi dell’art. 13,<br />
comma 1, lett. a) d.lgs. n. 503/92.<br />
Ciò posto, la questione di costituzionalità sollevata appare manifestamente infondata, non essendo<br />
configurabile alcuna lesione del principio costituzionale di uguaglianza, trattandosi di emolumenti<br />
retributivi aventi natura diversa e riferiti a posizioni funzionali non assimilabili.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, l’indennità di amministrazione non può essere inclusa nella<br />
quota “A” e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in composizione monocratica,<br />
definitivamente pronunciando:<br />
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
2) respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Genova, il 3 maggio 2007.<br />
Depositata in Segreteria in data 1 giugno 2007.<br />
169
Di Giuseppe, presidente;<br />
Taglienti, estensore.<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Roma, sez. III quater<br />
Sentenza 12 novembre 2007, n. 11124.<br />
(Rinuncia alla stipula del contratto di pubblico impiego)<br />
Bnd. (avv.ti Le Caldano Laterza e Barletta) c. Ministero della pubblica istruzione e Provveditorato<br />
agli studi di Roma (Avv.ra Stato) e Ltn. (avv. Andreozzi) – Respinge.<br />
Fatto e diritto<br />
Con ricorso notificato il 23 febbraio 1998 e depositato il 10 marzo successivo Bnd. ha impugnato il<br />
silenzio dell’amministrazione in ordine alla sua istanza diffida a stipulare il contratto a tempo<br />
indeterminato come insegnante di scuola elementare, a seguito del superamento del concorso<br />
magistrale indetto con d.m. 20.10.1994.<br />
Premesso di essere stata invitata presso il Provveditorato agli studi di Roma per il giorno 15<br />
settembre 1997 per la stipula del contratto, e di avere in quella sede rinunciato con atto scritto al<br />
contratto stesso, ma di avere il giorno successivo inoltrato revoca della rinuncia alla stessa<br />
amministrazione, la ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità del comportamento<br />
dell’amministrazione scolastica:<br />
violazione delle norme e dei principi sulla formazione del rapporto di pubblico impiego, sul<br />
carattere negoziale e sull’essenziale funzione dell’incontro effettivo delle volontà: non sono stati<br />
forniti alla ricorrente, prima della stipula, gli elementi costitutivi del rapporto;<br />
violazione del d.lgs.n. 29/93, del d.l. 16.4.94 n. 297 e del d.P.r. 9.5.94 n. 487 e degli artt. 14 CCNL<br />
3.3.95 e 18 CCNL 4.8.95, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e<br />
carenza di motivazione: il giorno della convocazione non è stato sottoposto alla ricorrente il<br />
contratto da stipulare; non è ammissibile una rinuncia preventiva; non risulta una presa d’atto della<br />
rinuncia intervenuta prima della revoca;<br />
violazione del diritto soggettivo alla stipula del contratto: esso doveva prevalere su un evidente<br />
errore, prontamente corretto;<br />
errata qualificazione della dichiarazione di rinuncia: la rinuncia o la decadenza hanno come<br />
necessario presupposto l’atto di nomina, che qui non vi è stato;<br />
difetto di motivazione: l’amministrazione non ha motivato le ragioni in base alle quali non ha<br />
accolto l’istanza della ricorrente. L’istanza cautelare risulta accolta "ai fini del riesame" che però<br />
non risulta vi sia stato.<br />
Costituitasi, l’insegnante Ltn. ha affermato di non avere interesse alla causa in quanto in caso di<br />
accoglimento del ricorso non sarebbe lei a perdere il posto bensì l’insegnante Snc., ultima degli<br />
immessi in ruolo.<br />
Costituitasi l’amministrazione, ha affermato che la ricorrente doveva considerarsi decaduta per non<br />
aver assunto servizio nei termini; che non risultano provate le affermazioni relative alle presunte<br />
omissioni dell’amministrazione, peraltro implicitamente smentite dal contenuto dell’istanza di<br />
revoca della rinuncia; che i termini per produrre documentazione e prendere servizio hanno come<br />
170
presupposto la stipula del contratto; che non si può ravvisare alcun errore scusabile; che la rinuncia<br />
non era revocabile perché coinvolgeva interessi di terzi ed interessi pubblici; che la rinuncia<br />
configura una dichiarazione di carenza d’interesse alla nomina.<br />
Con memoria predisposta per l’udienza di discussione la ricorrente ha ribadito tesi e difese.<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.<br />
Non è contestato tra le parti che la ricorrente, il giorno della convocazione per la stipula del<br />
contratto come insegnante elementare a tempo indeterminato, a seguito di superamento di concorso<br />
pubblico, abbia esplicitamente e per iscritto rinunciato alla sottoscrizione del contratto ed alla<br />
nomina; né risultano provati comportamenti dell’amministrazione che abbiano tratto in inganno la<br />
ricorrente stessa; ipotesi peraltro poco verosimile considerato che le perplessità della ricorrente<br />
erano giustificate dal fatto di essere già impiegata presso le Ferrovie dello Stato.<br />
Risulta altresì dalla documentazione in atti che nella stessa giornata vennero convocate numerose<br />
altre insegnanti, tra le quali la controinteressata intimata, che seguiva immediatamente in<br />
graduatoria la ricorrente, ed immessa in ruolo a seguito di accettazione della nomina.<br />
Pertanto deve ritenersi che, in relazione alla procedura utilizzata dal Provveditorato agli studi, la<br />
posizione alla quale rinunciò la ricorrente venne immediatamente utilizzata, nella stessa giornata,<br />
per la nomina in ruolo di altra insegnante.<br />
Quella posizione pertanto non poteva ritenersi più disponibile quando la ricorrente ha fatto<br />
pervenire la revoca della sua rinuncia.<br />
La fattispecie è quindi equivalente a quella in cui la revoca pervenga quando l’amministrazione ha<br />
già accettato la rinuncia stessa e che, secondo la giurisprudenza, non può più avere alcuna efficacia<br />
(Cons. di St. sez. V 17 marzo 1998 n. 303).<br />
Inoltre non può omettersi di considerare la prevalenza dell’interesse pubblico ad una corretta,<br />
tempestiva e certa procedura di nomina degli insegnanti vincitori di concorso, rispetto a<br />
comportamenti perplessi di privati.<br />
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le<br />
spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2007.<br />
Depositata il 12 novembre 2007.<br />
171
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA<br />
Firenze, sezione II<br />
Sentenza 11 settembre 2007, n. 2352<br />
(Revoca di un concorso per posto di dirigente medico)<br />
Giuseppe Petruzzelli, presidente;<br />
Vincenzo Fiorentino, consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, consigliere, estensore.<br />
Nlt. ed altro (avv. Lemmo) c. azienda ospedaliera senese (avv. Comporti) e Regione Toscana (n.c.) -<br />
Respinge.<br />
Sentenza<br />
sul ricorso n. 2232/2001 proposto da Nlt. e Snr., rappresentati e difesi dall’avv. Gian Luca Lemmo,<br />
e con lo stesso elettivamente domiciliati in via Vespasiano da Bisticci n. 5 presso l’avv. Giuseppe<br />
Tricarico;<br />
contro<br />
- l’azienda ospedaliera senese, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall’avv.<br />
Marco Comporti in Firenze domiciliata presso la Segreteria di questo TAR, Via Ricasoli n. 40;<br />
- la Regione Toscana, in persona del presidente, non costituitosi in giudizio;<br />
per l’annullamento, previa sospensione,<br />
della nota 19.07.2001 n. 9573 con cui l’azienda ospedaliera senese ha comunicato di aver disposto<br />
la revoca del concorso ad 1 posto di dirigente medico di chirurgia maxillo facciale, I livello, nonché<br />
della delibera del direttore generale dell’azienda ospedaliera di revoca del concorso in questione,<br />
nonché degli atti connessi tra cui la comunicazione della Giunta regionale toscana, Assessorato alla<br />
salute 06.04.2001..<br />
visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’azienda ospedaliera senese;<br />
vista l’ordinanza cautelare 29.11.2001 n. 1352 con cui questa sezione ha respinto l’istanza di<br />
sospensione.<br />
vista la sentenza n. 2348/2005 del Consiglio di Stato che, riformata la sentenza 29.05.2003 n. 2101<br />
con cui questa sezione aveva dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo,<br />
aveva disposto il rinvio della causa a questo stesso TAR per la pronuncia di merito.<br />
visto l’ordinanza n. 2624/2006 con cui questa sezione ha disposto incombenti istruttori a carico<br />
dell’azienda ospedaliera di Siena che ha provveduto con nota 21 luglio 2006 n. 11397.<br />
visti i motivi aggiunti proposti il 3 novembre 2006 dai ricorrenti a seguito degli adempimenti<br />
istruttori.<br />
viste le memorie difensive presentate dall’azienda ospedaliera di Siena;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla pubblica udienza del 22 marzo 2007, relatore designato il consigliere Lydia Ada Orsola<br />
Spiezia, l’avv. Giuseppe Tricarico delegato da Gian Luca Lemmo;<br />
ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.<br />
172
Fatto e diritto<br />
1. A seguito di apposita istanza i dottori Nlt. e Snr. furono ammessi a sostenere le prove del<br />
concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’azienda ospedaliera senese (con delibera del<br />
direttore generale 23.04.1998 n. 489) per la copertura di un posto di dirigente medico di I livello –<br />
disciplina chirurgia maxillo facciale; però, dapprima, le prove del concorso (fissate per il novembre<br />
1999) furono rinviate a data da destinarsi a causa della indisponibilità di alcuni membri della<br />
commissione e di poi i concorrenti, con note del 19 luglio 2001, furono informati che il direttore<br />
generale dell’azienda ospedaliera senese con delibera 27.04.2001 n. 628 aveva disposto la revoca<br />
del concorso stesso.<br />
Presa visione di tale delibera a seguito di apposita istanza di accesso, gli interessati rilevarono che<br />
l’atto di autotutela trovava fondamento nella esigenza di contenere i costi del personale la cui<br />
priorità era stata segnalata dall’assessore alla Sanità della Giunta regionale toscana nella sua<br />
comunicazione sulla situazione finanziaria 2001 del Servizio sanitario regionale, datata 6 aprile<br />
2001.<br />
1.1. Avverso la revoca del concorso e gli atti presupposti gli interessati propongono il ricorso in<br />
epigrafe (notificato il 29 ottobre 2001) chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i<br />
seguenti motivi:<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs 502/92 – Violazione del d.P.r. 10.12.1997 n.<br />
483, d.m. sanità 30.1.1998 e 31.1.1998 - Violazione dei principi in materia concorsuale -<br />
Violazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere - Inesistenza dei presupposti - Sviamento -<br />
Illogicità manifesta - Carente motivazione.<br />
Gli atti contestati sarebbero fondati su presupposti inesistenti e/o comunque erronei; infatti il<br />
provvedimento di revoca del concorso si basa su una nota dell’assessore alla salute della<br />
Regione Toscana, contestualmente impugnata, contenente un generico riferimento ad<br />
"interventi programmati per il contenimento di costi", anche relativi alle spese di gestione del<br />
personale, senza contemplare revoche di concorsi già banditi.<br />
Inoltre, poiché la delibera 489/1998 di indizione del concorso indicava sia le esigenze<br />
dell’amministrazione alla copertura del posto di medico di I livello dirigenziale di chirurgia<br />
maxillo facciale che la relativa copertura di spesa, la nota dell’assessore non potrebbe<br />
costituire un motivo idoneo a legittimare la revoca del concorso in quanto non fa venir meno<br />
le ragioni di opportunità per le quali era stato bandito il concorso stesso.<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 502/92 - Violazione del d.P.r. 10.12.1997 n.<br />
483, d.m. sanità 30.1.1998 e 31.1.1998 - Violazione dei principi in materia concorsuale -<br />
Violazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere - Inesistenza dei presupposti - Sviamento -<br />
Illogicità manifesta - Carente motivazione.<br />
Non si ravviserebbero negli atti impugnati le motivazioni idonee a rappresentare le ragioni di<br />
interesse pubblico che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento di revoca,<br />
tenuto conto che le posizioni dei ricorrenti si erano ormai consolidate nel tempo (dal<br />
momento in cui il concorso è stato bandito - anno 1998 - a quello in cui è intervenuta la<br />
revoca - anno 2001 - sono trascorsi ben tre anni).<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 502/92 - Violazione del d.P.r. 10.12.1997 n.<br />
483, d.m. sanità 30.1.1998 e 31.1.1998 - Violazione dei principi in materia concorsuale -<br />
Violazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere - Inesistenza dei presupposti - Sviamento -<br />
Illogicità manifesta - Carente motivazione.<br />
Premesso che per consolidato principio i partecipanti ad un pubblico concorso hanno un<br />
interesse giuridicamente tutelato al legittimo espletamento ed alla conclusione della<br />
procedura concorsuale, la revoca sarebbe illegittima per mancanza di "ratio" e presupposti di<br />
fatto che ne legittimino l’adozione.<br />
Si è costituita in giudizio l’azienda ospedaliera senese che ha preliminarmente eccepito<br />
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in<br />
quanto la controversia, essendo attinente ad una progressione di carriera, rientrerebbe tra<br />
quelle devolute al giudice ordinario nella veste di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 29 del<br />
173
d.lgs. n. 80/1998 (poi trasfuso nell’art. 63 T.U. disciplina rapporto lavoro con le PP.AA.<br />
d.lgs. 30.03.2001 n. 165); nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza cautelare 29.11.2001 n. 1352 questa sezione ha respinto l’istanza di<br />
sospensione.<br />
Con memoria difensiva del gennaio 2003 l’azienda ospedaliera resistente ha insistito nelle<br />
sue conclusioni.<br />
Con sentenza n. 2101/2003 questo TAR dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di<br />
giurisdizione, ma la pronuncia fu riformata in appello con sentenza n. 2348/2005 dal<br />
Consiglio di Stato che rinviò la causa al TAR per la decisione del merito.<br />
Con memoria dell’aprile 2006 l’azienda ospedaliera insistette nel rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza 13.04.2006 n. 2624 questa sezione dispose incombenti istruttori a carico<br />
dell’azienda ospedaliera che ha in parte provveduto con nota 21 luglio 2006 n. 11397.<br />
1.2. A seguito del deposito dei documenti i ricorrenti hanno notificato il 3 novembre 2006 motivi<br />
aggiunti, deducendone l’illegittimità, con unico articolato motivo, per i seguenti vizi: violazione<br />
del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.r. 0.12.1997 n. 483 e del d.m. sanità 31.01.1998, dell’art. 97<br />
Costituzione e di principi generali in materia concorsuale, nonché eccesso di potere per carena<br />
dei presupposti e di motivazione, sviamento ed illogicità manifesta.<br />
La relazione del direttore generale, nel tentativo di integrare la motivazione del provvedimento<br />
di revoca, risulterebbe contraddittoria, in quanto l’attività di chirurgia maxillo facciale non era<br />
adeguatamente assicurata da due medici di cui uno in rapporto convenzionale esterno cessato nel<br />
2000, nonché non rispondente al vero poiché la revoca del bando di concorso non poteva<br />
giustificarsi con la carenza della effettiva esigenza di attivare l’unità operativa in questione.<br />
Con memoria difensiva nell’imminenza della trattazione della causa l’azienda ospedaliera<br />
resistente, preliminarmente eccepita l’irricevibilità dei motivi aggiunti in quanto riferiti a<br />
circostanze di fatto già note ai ricorrenti, nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso poiché la<br />
revoca era adeguatamente giustificata dalla necessità di contenimento delle spese di gestione<br />
rappresentate dal competente Assessorato della Giunta regionale Toscana.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007, udito il difensore presente per la parte ricorrente, non<br />
costituita la Regione, la causa è passata in decisione.<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del<br />
provvedimento con cui nel 2001 il direttore generale dell’azienda ospedaliera senese ha revocato il<br />
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia<br />
maxillo facciale di I livello, indetto con bando del 1998 ed al quale i ricorrenti erano stati ammessi a<br />
partecipare.<br />
Preliminarmente il collegio prende atto che il ricorso in epigrafe era stato già definito da questo<br />
TAR Toscana, sez. 2, con sentenza 2101.2003 dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione che,<br />
però, era stata poi riformata con decisione n. 2348/2005 dal Consiglio di Stato, sez. V, e, quindi,<br />
rinviata a questo giudice per l’esame del merito.<br />
Ancora preliminarmente è opportuno precisare che, prescindendo dall’eccezione di tardività, i<br />
motivi aggiunti, proposti avverso la relazione trasmessa a questo TAR nel luglio 2006 per<br />
adempiere ad un specifico incombente istruttorio, vanno dichiarati inammissibili in quanto,<br />
appunto, la suddetta relazione non ha natura provvedimentale e, quindi, non è lesiva della posizione<br />
giuridica dei ricorrenti; peraltro, in osservanza del principio di economicità dei mezzi giuridici, il<br />
collegio potrà tenere conto delle deduzioni in essi contenute quale ulteriore sostegno delle censure<br />
già formulate nell’atto introduttivo avverso l’impugnata determinazione di revoca del concorso.<br />
2.1. Nel merito, ad avviso dei ricorrenti, l’azienda ospedaliera resistente avrebbe revocato il<br />
concorso pubblico in questione, da un lato, in assenza del richiesto presupposto di un nuova<br />
diversa valutazione dell’interesse pubblico alla copertura del posto di dirigente medico, già<br />
messo a concorso n. 1998, e, dall’altro, non avrebbe, comunque, dotato la sua determinazione di<br />
una idonea motivazione nonostante l’esistenza, in capo ai ricorrenti, del contrapposto interesse<br />
all’espletamento della procedura concorsuale.<br />
Le doglianze non appaiono condivisibili.<br />
174
In primo luogo l’esercizio del potere di revoca appare supportato dall’interesse, come si desume<br />
dal sintetico (ma non generico, come invece deducono i ricorrenti) riferimento (nel preambolo)<br />
"ad interventi programmati per il contenimento dei costi in particolare per la gestione del<br />
personale e della spesa farmaceutica"; infatti, al fine espresso di adeguarsi alla corrispondente<br />
direttiva regionale, l’azienda ospedaliera ha ritenuto di "interrompere" le procedure concorsuali<br />
già bandite, ma non ancora espletate per la copertura non solo di 1 posto di medico dirigente per<br />
la chirurgia maxillo facciale, ma anche per analoga posizione funzionale per chirurgia toracica e<br />
chirurgia generale per attività epatobiliopancreatica.<br />
Pertanto, pur prendendo in considerazione l’interesse giuridicamente tutelato configurabile in<br />
capo ai ricorrenti, quali aspiranti alla copertura del posto, appare evidente che, nel bilanciamento<br />
delle contrapposte situazioni, l’amministrazione ospedaliera ha correttamente dato la priorità al<br />
contenimento dei costi, quale sicuro ed immediato esito della interruzione di procedure<br />
concorsuali la cui conclusione avrebbe comportato maggiori oneri retributivi e previdenziali<br />
nella voce di bilancio relativa alla gestione del personale, mentre sotto il profilo dello<br />
svolgimento delle prestazioni di chirurgia maxillo facciale, il servizio – pur se con livelli di<br />
attività più contenuti – sarebbe stato garantito mediante il ricorso alle prestazioni di medici<br />
convenzionati, secondo il modulo organizzativo già seguito da alcuni anni e che dal 1998 al<br />
dicembre 2001 aveva comunque consentito di eseguire presso la struttura dell’azienda<br />
ospedaliera resistente 316 interventi di chirurgia maxillo facciale.<br />
Pertanto per analoghe considerazioni la determinazione impugnata non appare viziata neanche<br />
da difetto di motivazione.<br />
2.2. Né l’azienda ospedaliera sarebbe incorsa in eccesso di potere per sviamento ed illogicità<br />
manifesta rispetto alle opposte valutazioni illustrate nella delibera n. 489/1998 con cui lo stesso<br />
direttore generale aveva ritenuto di completare il piano assunzioni per l’anno 1997 con la<br />
copertura del suddetto posto: infatti (vedi primo motivo di ricorso) è intuitivo che ogni<br />
precedente valutazione circa il soddisfacimento delle esigenze di rafforzare le prestazioni di<br />
dirigenza medica (per la disciplina in questione come per le altre colpite dallo stesso<br />
provvedimento di autotutela) è divenuta recessiva di fronte al prioritario obiettivo di un<br />
programmato contenimento dei costi indicato alle aziende sanitarie, quali centri di spesa del<br />
Servizio sanitario regionale, nell’aprile 2001 dalla Giunta regionale toscana.<br />
Per tali motivi, quindi, risultano poco significativi, nella relazione trasmessa dopo l’ordinanza<br />
istruttoria, i riferimenti alla asserita sufficienza dell’attività di chirurgia maxillo facciale<br />
apprestata presso l’azienda ospedaliera da chirurghi in regime di convenzione: di riflesso, quindi,<br />
risultano inconferenti anche le controdeduzioni formulate nei motivi aggiunti dai ricorrenti con<br />
riguardo alla incongruenza di tali enunciazioni con l’esigenza di rendere operativa rapidamente<br />
l’unità organizzativa di chirurgia maxillo facciale rappresentata con insistenza nel carteggio tra<br />
l’università di Siena ed il titolare della cattedra di chirurgia maxillo facciale nonché titolare della<br />
convenzione con l’azienda ospedaliera senese per lo svolgimento anche in quella sede<br />
ospedaliera dell’attività chirurgica nella medesima branca specialistica; infatti, come si è detto,<br />
le esigenze di completare il piano di assunzioni approvato per il 1997 è risultata recessiva<br />
rispetto alla necessità di programmati interventi di contenimento dei costi per la gestione del<br />
personale; manovra di contenimento dei costi nella quale appare più che plausibile innanzitutto<br />
non procedere a nuove assunzioni; né al riguardo parte ricorrente riferisce di altre determinazioni<br />
di segno opposto eventualmente adottate dall’azienda ospedaliera (nello stesso periodo) in<br />
contrasto con l’esigenza finanziaria posta a fondamento della contestata revoca.<br />
2.3. Infine per completezza va rilevato che lo stesso bando di concorso poi revocato recava,<br />
comunque, la clausola che l’azienda ospedaliera si riservava la facoltà di modificare, sospendere<br />
o revocare il bando; clausola legittimamente inserita in quanto corrispondente proprio all’ipotesi<br />
di eventuale esercizio (come nel caso di specie) del potere discrezionale dell’amministrazione di<br />
ritirare il proprio provvedimento alla luce di una nuova diversa valutazione dell’interesse<br />
pubblico da perseguire.<br />
3. Per le esposte considerazioni, pertanto, preliminarmente dichiarati inammissibili i motivi<br />
aggiunti, nel merito il ricorso/atto introduttivo va respinto perché infondato.<br />
175
Peraltro, considerato l’andamento della vicenda sussistono giusti motivi per compensare tra le parti<br />
costituite le spese di lite, nulla nei riguardi della Regione Toscana non costituita.<br />
P. Q. M.<br />
il tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando sul<br />
ricorso in epigrafe, lo respinge; dichiara inammissibili i motivi aggiunti;<br />
oneri di lite compensati tra le parti costituite, nulla per la Regione Toscana non costituita.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 22 marzo 2007, dal tribunale amministrativo regionale della Toscana, in<br />
camera di consiglio.<br />
Depositata in Segreteria l’11 settembre 2007.<br />
176
Il giudice, dott. Sebastiano Napoletano,<br />
letti gli atti, osserva:<br />
TRIBUNALE DI LANUSEI<br />
Ordinanza 25 settembre 2007<br />
(Pubblico impiego - Mobilità automatica)<br />
con ricorso depositato il agosto 2007, CSR. e LXX. chiedevano che l’adito giudice, in via<br />
d’urgenza, accertata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris ed il periculum in mora,<br />
dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia della<br />
procedura di mobilità avviata con deliberazione della Giunta regionale della RAS n.28/14 del<br />
26/07/07, per violazione del combinato disposto degli artt.1175, 1375, 1406, 2103 2112 cc e 30 e 31<br />
del d.lgs. 165/01, 6 e 38 della l.reg. 31/98, nonché degli artt.53, 54 e 55 del CCRL; dichiarasse<br />
l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dei trasferimenti<br />
e/o della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti disposti con del. 28/14 del 27.7.07.<br />
All’udienza del preliminarmente, al fine di una migliore comprensione delle vicende per cui è<br />
causa, occorre richiamare i presupposti fattuali su cui CSR. e LXX. fondano le proprie richieste:<br />
- i ricorrenti sono dipendenti dell’amministrazione regionale operanti, alla data del 31 maggio 2007,<br />
presso i Servizi ripartimentali dell’agricoltura (SRA);<br />
- i SRA fanno capo all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, provvedono<br />
all’espletamento delle funzioni in materia di agricoltura, in particolare all’istruttoria e definizione di<br />
istanze relative a concessioni, autorizzazioni, erogazioni, provvidenze derivanti da normativa<br />
regionale, statale, comunitaria o da disposizioni assessoriali;<br />
- nell’ambito di un processo di riforma degli enti agricoli avviato dalla legge finanziaria 2005, la<br />
legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 si propone l’obiettivo di risolvere l’inefficienza complessiva<br />
del sistema, che ha determinato, attraverso sovrapposizioni di funzioni e la loro eccessiva<br />
burocratizzazione, la lentezza della spesa agricola;<br />
- tra le scelte operate dalla legge regionale cit. si sottolinea: l’individuazione dell’Agenzia come<br />
modello organizzativo agile e funzionale per l’esercizio delle funzioni tecniche e operative al<br />
servizio del settore agricolo regionale ed il decentramento dei servizi nel territorio attraverso<br />
l’istituzione dello sportello territoriale, ai quali gli operatori del mondo agricolo possono rivolgersi<br />
per lo svolgimento della propria attività (cfr. relazione di maggioranza al testo unificato della legge<br />
di riforma del 25 luglio 2006);<br />
- con la legge regionale di “riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.<br />
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, dell’8 agosto<br />
2006, n. 13, dunque, nell’ambito della riforma complessiva delle amministrazioni regionali e del<br />
riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e<br />
relative, tra l’altro, “alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli<br />
imprenditori agricoli” (cfr. art. 1 lett. d) viene “istituita l’Agenzia regionale sarda per la gestione e<br />
l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna” (art. 21);<br />
- l’ARGEA Sardegna ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria,<br />
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta per quanto non<br />
previsto dalla legge regionale 13/06, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta<br />
regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (cfr. art. 27);<br />
- all’agenzia ARGEA Sardegna è attribuita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi<br />
previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali (cfr. art. 22 come integrato dall’art. 21, comma<br />
11, della legge regionale 29.5.07, n. 2 che ha puntualizzato le funzioni di competenza della Regione<br />
attribuite ad ARGEA) e subentra all’esercizio di parte delle funzioni svolte dall’ERSAT e dai SRA<br />
di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano;<br />
177
- l’art. 32, comma 3, della legge regionale 13/06 dispone “Per l’espletamento dei propri compiti,<br />
all’agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’agenzia stessa,<br />
con decreto dell’assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un<br />
contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti<br />
regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono<br />
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli<br />
affari generali, personale e riforma della regionale di concerto con l’assessore regionale<br />
dell’Agricoltura e riforma agro pastorale;<br />
- con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari<br />
generali, personale e riforma della regionale di concerto con l’assessore regionale dell’Agricoltura e<br />
riforma agro pastorale, n. 28/14 del 26 luglio 2007, vengono determinati i criteri per l’assegnazione<br />
ad ARGEA Sardegna del personale addetto nell’Amministrazione regionale e nell’ERSAT allo<br />
svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 8<br />
agosto 2006, n. 13: “il personale è infatti tutto quello operante presso i servizi ripartimentali<br />
dell’agricoltura alla data del 31 maggio 2007”; in forza dell’art. 2 del decreto dell’assessore agli<br />
Affari generali, personale e riforma della Regione autonoma della Sardegna n.p. 21878/ 29/P del<br />
31.07.07 “Con effetto dal 1° ottobre 2007, il personale dell’amministrazione regionale…operante<br />
alla data del 31 maggio 2007 nei SRA è assegnato all’ARGEA Sardegna.<br />
Tutto il personale dei SRA, ivi compresi i ricorrenti, a partire dal 1 ottobre 2007, confluirà, dunque,<br />
nell’ARGEA.<br />
La difesa dei ricorrenti, richiamando in particolare la disciplina prevista dall’art. 30 del d.lgs.<br />
165/01, rubricato “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, lamenta<br />
l’illegittimità del processo di mobilità posto in essere dall’amministrazione convenuta, per la<br />
violazione in particolare “del diritto dei ricorrenti ad esprimere la preventiva volontà di passare alle<br />
dipendenze della ARGEA; del diritto di presentare la domanda di mobilità verso posti vacanti<br />
nell’amministrazione e negli enti di origine; conservare la garanzia retributiva. (cfr. ricorso pagg. 16<br />
e 25)”.<br />
Sotto il profilo del periculum in mora, la medesima difesa lamentava il rischio di precarizzazione e<br />
di esubero dei ricorrenti sulla scorta di una assunta ed eventuale eccedenza di personale<br />
nell’Agenzia di destinazione “la Regione stabilizza i precari, mentre precarizza (o rischia di<br />
precarizzare) gli “stabili” (dipendenti) SRA” (cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo); nonché il pericolo<br />
della “grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile<br />
trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di<br />
assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo).<br />
E’ noto che per la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. occorre che siano<br />
contemporaneamente sussistenti sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora, dacché la non<br />
ricorrenza, anche di uno solo dei detti requisiti, comporta la reiezione della domanda cautelare.<br />
Passando, dunque, ad esaminare l’effettiva ricorrenza nella fattispecie che occupa dei presupposti<br />
del richiesto provvedimento, questo giudice mette conto evidenziare che prima di alcun pregio si<br />
appalesa la sussunzione della fattispecie nella disposizione normativa sopra richiamata (art. 30 del<br />
d.lgs..165/01).<br />
Invero, l’art. 30 cit. (art.33 del d.lgs. 29/93 come sostituito prima dall’art. 13 del d.lgs. 470 del 1993<br />
e poi dall’art. 18 del d.lgs. 80/98 e successivamente modificato dall’art.20, comma 2, della legge n.<br />
488 del 1999) disciplina la diversa ipotesi del passaggio diretto di dipendenti pubblici dall’una<br />
all’altra amministrazione, operante su domanda o comunque con il consenso del lavoratore<br />
interessato: “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio<br />
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che<br />
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso<br />
dell’amministrazione di appartenenza”.<br />
178
Nella fattispecie trovano, invece, applicazione gli artt. 37 della legge regionale 13 novembre 1998,<br />
n. 31 e 31 del d.lgs.165/01 (art. 34 del d.lgs. 29/93, come sostituito dall’art. 19 del d.lgs.. n. 80 del<br />
1998) che disciplinano la diversa ipotesi del passaggio di personale pubblico ad altro soggetto,<br />
pubblico o privato, che costituisca la conseguenza del trasferimento o del conferimento a<br />
quest’ultimo delle attività espletate dall’amministrazione di appartenenza: “Fatte salve le<br />
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche<br />
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al<br />
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art. 2112 del c.c. e si osservano le<br />
procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29<br />
dicembre 1990, n. 428”.<br />
Dello stesso tenore è l’art. 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del<br />
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, il quale recita: “Fatte salve le<br />
disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o<br />
conferimento di attività, svolte dall’amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici<br />
o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del<br />
trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 del codice civile, con l’osservanza delle procedure di<br />
informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990,<br />
n.428”<br />
Le norme introducono un’ipotesi, quindi, di mobilità che si può definire “automatica”, che non<br />
richiede alcun consenso dei soggetti interessati.<br />
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura, si pensi a titolo esemplificativo<br />
al trasferimento di attività a seguito di concessione cosiddetta “traslativa” (che lascia inalterata la<br />
titolarità dei compiti, scindendola dall’esercizio, realizzando effetti analoghi alla delegazione<br />
amministrativa, nella specie della delegazione intersoggettiva); ma più in particolare, per quel che<br />
qui interessa, vi rientrano le ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni<br />
ad un altro soggetto di diritto pubblico.<br />
Nel caso di specie all’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, sono attribuite le<br />
funzioni e le attività previste dall’art. 22 come integrato dall’art. 21, comma 11, della legge<br />
regionale 29.5.07, n. 2, subentrando nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e<br />
Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale.<br />
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che<br />
determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art. 32,<br />
comma 3, della legge regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’agenzia ARGEA<br />
Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’agenzia stessa, con decreto<br />
dell’assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di<br />
personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o<br />
alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con<br />
deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari<br />
generali, personale e riforma della Regione di concerto con l’assessore regionale dell’Agricoltura e<br />
riforma agro-pastorale; il decreto n.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’assessore agli Affari generali,<br />
personale e riforma della regione autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per<br />
l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale deliberazione G.R. n. 28/14<br />
del 26/7/07), ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle<br />
di cui all’art. 2112 c. c.<br />
Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba<br />
prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente<br />
179
inapplicabilità dell’art. 1406 c.c., dovendosi ritenere, in conformità ai principi espressi dalla<br />
suprema corte a cui questo giudice intende prestare adesione – Cass. 30.7.2004 n. 14670, Cass.<br />
6.8.2003, n. 11908 - “che l’art. 2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della<br />
propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è<br />
connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli<br />
adempimenti normalmente richiesti dall’art. 1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità<br />
del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità,<br />
sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione<br />
industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.<br />
2112 c.c.” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A.<br />
nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e,<br />
più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’amministrazione regionale<br />
attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito<br />
di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005.<br />
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il<br />
nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano<br />
all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio.<br />
In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione<br />
professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione,<br />
ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in<br />
base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c. (nella sostanza,<br />
quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202<br />
del d.P.r. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta<br />
“retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore<br />
quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro.<br />
In ogni caso, per la fase successiva al provvedimento di assegnazione, l’art. 21, comma 12, della<br />
legge regionale n. 2/2007, in attesa che l’ARGEA possa provvedere all’inserimento nella propria<br />
dotazione organica del personale ad essa assegnato, e quindi ad assumersi ogni attività di gestione<br />
ed oneri conseguenti, ha previsto un periodo transitorio (che, comunque, non può andare oltre il<br />
31.12.2007) durante il quale la gestione del personale potrà proseguire a carico<br />
dell’amministrazione regionale e, conseguentemente, il decreto dell’assessore agli Affari generali<br />
personale e riforma della Regione 29/P del 31.7.07 citato, all’art. 3 ha disposto: “sino al 31<br />
dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna con il presente<br />
decreto prosegue a carico …dell’amministrazione regionale. Successivamente a questo termine tutto<br />
il personale assegnato sarà gestito da ARGEA Sardegna con oneri a carico del suo bilancio”.<br />
A quella data, il nuovo soggetto alle cui dipendenze il lavoratore è trasferito sarà, dunque, tenuto ad<br />
applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti, anche di amministrazione o<br />
integrativi, vigenti alla data del passaggio, fino alla loro scadenza, ma solo nel caso che non sia<br />
tenuto all’applicazione di altri contratti collettivi, perché in tal caso si applicano immediatamente<br />
questi ultimi.<br />
Con riguardo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, attivata<br />
dall’amministrazione regionale (come risulta dalle stesse ammissioni dei ricorrenti, cfr. pag. 6 del<br />
ricorso introduttivo), si osserva che la partecipazione sindacale può essere finalizzata<br />
esclusivamente all’informazione e consultazione circa le modalità del passaggio dei lavoratori, non<br />
certo a limitare un’autonomia negoziale del tutto assente nelle fattispecie ricadenti nella previsione<br />
degli articoli in commento.<br />
Infine, la delibera giuntale più volte citata, richiamando l’art. 32, comma 6, della legge regionale n.<br />
13/06 ribadisce il favore, nel segno della flessibilità, verso future forme di mobilità del personale<br />
180
all’interno delle pubbliche amministrazioni, così da prevenire eventuali fenomeni di eccedenza di<br />
personale, disponendo che: “entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto<br />
dall’art. 32, comma 3, della legge regionale 13/06 (decreto dell’assessore agli A.G.P.R.R del<br />
31/7/07 n. 29/P cit.) verranno avviate, a domanda, procedure di mobilità tra ARGEA e LAORE e tra<br />
ARGEA e l’amministrazione che dovranno concludersi entro il 31.12.07…resta ferma la possibilità,<br />
in una fase successiva a quella di primo impianto delle agenzie di attivare procedure di mobilità tra<br />
agenzie e tra le stesse e l’amministrazione regionale, o di trasferire dipendenti a domanda, sulla base<br />
di reciproche intese, ai sensi dell’art. 32, comma 6 della medesima legge.”<br />
In conclusione appare legittimo ex art. 31 del d.lgs. 165/01, art. 37 della l.r. 31/98, art. 32, comma 3,<br />
l.r. 13/06, il comportamento dell’aministrazione regionale convenuta nel disciplinare il passaggio<br />
dei dipendenti dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano alla istituita Agenzia ARGEA. Né<br />
appare ravvisabile la lamentata disparità di trattamento, atteso che con riguardo alle funzioni<br />
costituenti il complesso delle competenze dei SRA vi è stata completa attribuzione all’agenzia<br />
ARGEA.<br />
Oltre al fumus boni iuris, nella specie difetta anche il periculum in mora e, cioè, l’ulteriore requisito<br />
cui l’art. 700 c.p.c. subordina la concessione del provvedimento d’urgenza.<br />
Difetta un pregiudizio imminente ed irreparabile.<br />
La norma, invero, presuppone, affinché possa essere emesso il provvedimento cautelare, che il<br />
diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo<br />
necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta, la procedura, ad impedire che la<br />
futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.<br />
In particolare la difesa dei ricorrenti deduce che: “a seguito della procedura de quo, nei centri<br />
maggiori (sebbene ancora le sedi siano da definirsi), si potrebbero verificare esuberi” (cfr. pag. ); ed<br />
ancora “un pericolo di grave compromissione dei diritti dei ricorrenti, nonché una grave incidenza<br />
sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso<br />
sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e<br />
residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso).<br />
Orbene, quanto al “rischio di precarizzazione” dedotto, non è stato offerto alcun elemento da cui<br />
possa evincersi l’imminente concretizzazione dell’evento paventato.<br />
Quanto al danno da trasferimento, ossia al danno da allontanamento dalla propria residenza, occorre<br />
precisare che va correlato alla sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita.<br />
La distanza dalla propria residenza è, infatti, termine di riferimento relativo e non assoluto, muto<br />
considerato in sé e per sé e destinato come tale (appunto in termini assoluti) a rimanere al di sotto<br />
della soglia di apprezzabilità.<br />
Quanto alla vicenda in esame, in considerazione dell’onere di allegazioni concrete e puntuali sul<br />
presupposto de quo, i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un pregiudizio alla persona<br />
ed alle condizioni di vita, correlate appunto alla distanza dalla propria residenza (del resto solo<br />
eventuale, essendo gli sportelli territoriali ancora da individuarsi in un’ottica del resto di<br />
decentramento dei servizi nel territorio e quindi in modo tendenzialmente capillare).<br />
I ricorrenti, in altri termini, non hanno addotto circostanze concrete indicative del pericolo di tale<br />
pregiudizio. A ben vedere, il pericolo paventato dai ricorrenti è solo di natura patrimoniale e,<br />
pertanto, integralmente ristorabile a posteriori.<br />
181
Deve pertanto rigettatarsi l'istanza ex art. 700 c.p.c. proposta da CSR. e LXX., non ravvisandosi<br />
nella fattispecie gli estremi del fumus e del periculum in mora.<br />
Sussistono giusti motivi, identificati nella novità e peculiarità delle questioni trattate, per<br />
compensare integralmente le spese di lite.<br />
- rigetta la domanda;<br />
- compensa le spese.<br />
Lanusei, 25 settembre 2007.<br />
P.Q.M.<br />
182
NOTIZIE IN BREVE<br />
Lo stemma della<br />
famiglia Vidoni
SETTEMBRE<br />
Anagrafe delle prestazioni: il nuovo sito<br />
Con il nuovo sito (www.anagrafeprestazioni.it) le Amministrazioni hanno l’accesso diretto ai propri<br />
dati e l’opportunità di estrarre, in tempo reale, in sintesi o in elenco, i dati relativi agli incarichi già<br />
comunicati.<br />
L’accesso è consentito ai responsabili del procedimento, accreditati, e solo per le informazioni di<br />
loro pertinenza.<br />
Una sofisticata politica di sicurezza protegge il sistema dall’accesso ai dati non autorizzato.<br />
Direttori del personale a palazzo Vidoni<br />
Il ministro Luigi Nicolais ha incontrato i direttori degli uffici del personale dei ministeri e degli enti<br />
pubblici non economici.<br />
Al Ministro interessa che, con il rinnovo del contratto, le amministrazioni mettano in atto una<br />
gestione del personale più efficace che porti ad una maggiore efficienza delle pubbliche<br />
amministrazioni.<br />
Il presidente dell’ARAN, presente all’incontro, ha illustrato le novità del comparto ministeri per la<br />
gestione del personale.<br />
In particolare, è stato posto l’accento sui compensi per la produttività, che dovranno essere<br />
corrisposti ai lavoratori solo dopo la verifica dei risultati.<br />
Forum internazionale per internet<br />
Su iniziativa del ministro Luigi Nicolais e del sottosegretario Beatrice Magnolfi, in cooperazione<br />
con le Nazioni Unite e il Segretariato dell’Internet Governance Forum (IGF), l’Italia ha organizzato<br />
un Forum internazionale sui diritti di internet.<br />
L’obiettivo è di approfondire il dibattito internazionale sull’opportunità di definire diritti comuni e<br />
condivisi che garantiscano l’apertura e il carattere multilaterale di internet.<br />
Governance cooperativa<br />
E’ un nuovo modello di governance cooperativa quello proposto nel progetto PAESE, il patto<br />
sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per attuare la rivoluzioni digitale tanto attesa.<br />
Le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province e i Comuni, dopo aver tracciato le strategie e<br />
individuato le priorità, orientano le loro scelte programmatiche verso il disegno complessivo che<br />
tutti hanno contribuito a delineare.<br />
Le risorse statali, regionali e comunitarie confluiranno nel progetto, per la sua effettiva<br />
realizzazione.<br />
E’ una nuova concezione dell’e-government che punta non solo all’informatizzazione degli uffici,<br />
ma anche all’uso sistematico delle nuove tecnologie per ripensare l’organizzazione dei processi<br />
amministrativi.<br />
Con la sinergia prevista si ottiene una riqualificazione degli interventi e una razionalizzazione della<br />
spesa.<br />
185
Incontro per Napoli<br />
Il ministro Luigi Nicolais, ha incontrato, a palazzo Vidoni, il vicesindaco del Comune di Napoli<br />
insieme ad altri autorevoli rappresentanti della <strong>Funzione</strong> pubblica e dell’Economia, per avviare un<br />
tavolo, tra il Governo e l’Amministrazione comunale, che lavori per la concreta applicazione del<br />
piano di consiliatura comunale sulle politiche occupazionali e sulla riorganizzazione delle risorse<br />
umane e finanziarie connesse.<br />
Misure per lo sviluppo<br />
Le ha approvate la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, con un’attenzione<br />
speciale al rilancio delle politiche di e-government.<br />
Il pacchetto di misure contiene tre provvedimenti per sostenere il processo di innovazione delle<br />
pubbliche amministrazioni: il Patto per l’attuazione del sistema di e-government nelle Regioni e<br />
negli Enti locali, le Linee-guida per i piani territoriali per la banda larga e le Regole tecniche per la<br />
nuova carta d’identità elettronica.<br />
Nel provvedimento si dispone che la carta d’identità elettronica sia interoperabile con la carta<br />
nazionale dei servizi e possa essere utilizzata per accedere ai servizi di rete delle pubbliche<br />
amministrazioni.<br />
Le Linee-guida per la banda larga sono state tracciate dal Comitato interministeriale composto dal<br />
ministro per le riforme e le innovazioni nella pa, Luigi Nicolais e dai Ministri delle comunicazioni e<br />
degli affari regionali.<br />
Premio all’Italia per l’e-government<br />
Alla quarta conferenza sull’e-government, a Lisbona, l’Italia ha ottenuto successi e riconoscimenti.<br />
Tra i finalisti del premio europeo c’erano quattro progetti italiani, di quattro amministrazioni:<br />
Provincia autonoma di Bolzano, Ministero dell’economia, Ministero dell’interno e INPS.<br />
Uno dei cinque premi è stato assegnato all’Italia per il progetto “Commissariato di pubblica<br />
sicurezza on line”, come migliore pratica innovativa.<br />
Progetto Paese<br />
E’ un patto organico tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, per intervenire profondamente, con le<br />
tecnologie digitali, nel tessuto delle pubbliche amministrazioni.<br />
Il progetto discende dalle Linee strategiche del ministro Luigi Nicolais ed è il frutto di un intenso<br />
lavoro di concertazione.<br />
La sottoscrizione in sede di Conferenza unificata garantisce sia la condivisione delle strategie che<br />
l’impegno di attuazione da parte delle Istituzioni coinvolte, per far decollare uno sviluppo integrato<br />
e di sistema.<br />
Qualità<br />
E’ uno dei target-cardine cui punta il ministro Luigi Nicolais.<br />
La direttiva per una pubblica amministrazione di qualità è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale<br />
n. 226 del 28 settembre 2007.<br />
Gli obiettivi della direttiva sono: richiamare l’attenzione delle amministrazioni sulla qualità e il<br />
miglioramento continuo, ricorrere all’autovalutazione della prestazione organizzativa e delineare<br />
186
una prospettiva di sviluppo della politica per la qualità nelle pubbliche amministrazioni da parte del<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica.<br />
Questi obiettivi si inscrivono in un ambito di tendenze generali quali aumentare il numero delle<br />
amministrazioni impegnate in azioni di miglioramento della qualità; rendere visibili al pubblico le<br />
iniziative previste e, soprattutto, i risultati raggiunti dalle amministrazioni; infine, promuovere la<br />
partecipazione delle associazioni che rappresentano gli interessi dei destinatari dei servizi.<br />
Relazione al Parlamento<br />
Il ministro Nicolais, ha trasmesso al Parlamento la relazione sugli incarichi conferiti ai dipendenti<br />
pubblici, ai consulenti e ai collaboratori esterni.<br />
La relazione illustra i principali risultati che emergono dall’analisi dei dati inviati dalle<br />
amministrazioni pubbliche all’Anagrafe delle prestazioni.<br />
L’adempimento on line, soluzione orientata a favore delle amministrazioni pubbliche, ha fatto<br />
registrare un costante aumento delle amministrazioni che ottemperano all’adempimento.<br />
E’ stata introdotta una modalità che permette alle amministrazioni di medie e grandi dimensioni di<br />
utilizzare i dati sugli incarichi già inseriti nelle proprie banche-dati, trasmettendole, in un’unica<br />
soluzione, al sito dell’Anagrafe delle prestazioni.<br />
Tecnologia for ever<br />
Digitalizzazione, evoluzione, integrazione dei sistemi informativi sono le parole-chiave del<br />
protocollo d’intesa firmato dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pa, Luigi Nicolais, e<br />
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.<br />
Il protocollo prevede interventi organizzativi e tecnologici per migliorare l’efficienza del sistema<br />
informativo e contribuire all’emersione del lavoro nero e sommerso. Si prevedono, inoltre,<br />
strumenti per favorire l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini con diversa abilità, anche<br />
usufruendo di finanziamenti comunitari.<br />
La realizzazione dell’intervento coinvolgerà Regioni, Province, centri per l’impiego datori di<br />
lavoro, amministrazioni pubbliche comprese, ed Enti previdenziali.<br />
Si partirà con la collaborazione delle regioni più attrezzate: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli<br />
Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Veneto.<br />
OTTOBRE<br />
AIRE<br />
E’ l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.<br />
Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pa, Luigi Nicolais e il Ministro dell’interno hanno<br />
sottoscritto un protocollo d’intesa “Per l’implementazione del sistema informatico di gestione<br />
dell’AIRE”.<br />
E’ prevista la creazione di una banca-dati unitaria che permetterà di unificare i dati relativi<br />
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero con quelli degli schedari consolari, per avere, in tempo<br />
reale, l’elenco aggiornato dei cittadini per predisporre le liste elettorali permettendo anche alle<br />
autorità consolari di emettere, rapidamente, la carta di identità.<br />
187
Comunicazioni obbligatorie<br />
Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais e il<br />
Ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno illustrato il nuovo sistema di accreditamento<br />
telematico che riguarda le procedure amministrative attraverso cui i datori di lavoro comunicano ai<br />
centri per l’impiego, all’INPS, all’INAIL e al Ministero del lavoro le informazioni su assunzioni,<br />
proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.<br />
Le innovazioni sul tema sono stabilite dalla Finanziaria 2007.<br />
Nasce così il nuovo Sistema informativo del lavoro che permette l’aggiornamento immediato delle<br />
banche-dati aziendali e del percorso professionale dei lavoratori, garantendo un efficace<br />
monitoraggio del mercato del lavoro.<br />
Da Roma a Catania<br />
E’ volato il ministro Luigi Nicolais per firmare un protocollo d’intesa con l’Università.<br />
Il documento prevede la creazione di spazi wi-fi per consentire agli studenti di entrare in internet<br />
senza collegamento, via cavo.<br />
La firma elettronica sostituirà quella tradizionale e gli studenti potranno agevolmente, attraverso la<br />
rete, iscriversi, pagare le tasse e prenotare gli esami.<br />
FIORI<br />
E’ un progetto (Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e l’Innovazione) il cui<br />
workshop di avvio ha visto l’autorevole presenza del ministro e presidente Cotec, Luigi Nicolais.<br />
Titolare del progetto è il Ministero dell’università e della ricerca scientifica.<br />
Il progetto FIORI prevede un’azione di sistema per migliorare la capacità degli Enti pubblici di<br />
programmare, progettare, attuare e valutare politiche e azioni di ricerca.<br />
E’ rivolto a 2.600 destinatari di aziende sanitarie, aziende ospedaliere, strutture di ricerca<br />
specialistiche nel settore delle tecnologie, dell’agricoltura, della zootecnia e di istituti di alta<br />
formazione artistica, musicale e coreutica.<br />
Forze di polizia e Forze armate: d.P.R. contrattuali in Gazzetta<br />
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (s.o. 209/L 18 ottobre 2007, n. 243) i decreti del<br />
Presidente della Repubblica relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico<br />
2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia civili e militari e delle Forze armate.<br />
Sono state introdotte alcune integrazioni e precisazioni sulla parte normativa, in relazione al<br />
trattamento di missione, all’indennità per servizi esterni per le Forze di polizia, all’orario di lavoro,<br />
alla licenza ordinaria e straordinaria, alla tutela delle lavoratrici madri.<br />
La parte retributiva prevede un aumento pari a circa 123 euro mensili lordi.<br />
Gare telematiche in Toscana<br />
La Regione Toscana è all’avanguardia sul terreno dell’e-procurement, cioè delle aste on line della<br />
pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi.<br />
Ed è stato proprio l’e-procurement il tema-chiave di un incontro organizzato dalla Regione Toscana<br />
e dalla Provincia di Siena per illustrare le novità e le opportunità contenute nel Programma<br />
regionale per la promozione e lo sviluppo della società dell’informazione e per fare il punto sul<br />
rinnovamento della pubblica amministrazione e sulla semplificazione dei rapporti con cittadini e<br />
imprese, grazie alla diffusione delle nuove tecnologie.<br />
188
La Camera approva<br />
L’aula di Montecitorio ha approvato il disegno di legge “Misure per la modernizzazione e la<br />
semplificazione delle amministrazioni pubbliche” che porta la firma del ministro per le riforme e le<br />
innovazioni nella pa, Luigi Nicolais.<br />
Il provvedimento interviene, in forma strutturale ed organica, sul processo di semplificazione e<br />
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni con un insieme di interventi che cambieranno<br />
profondamente il rapporto con i cittadini.<br />
La giustizia amministrativa si rinnova<br />
Sostenere processi di innovazione della giustizia amministrativa è l’obiettivo del protocollo siglato<br />
dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pa, Luigi Nicolais e dal Presidente della Corte dei<br />
conti.<br />
Per ottenere un soddisfacente grado di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza della<br />
giustizia contabile è prevista l’informatizzazione dei processi di servizio per cittadini, imprese e<br />
professionisti e lo sviluppo dei sistemi informativi dei vari gradi di giudizio; perciò, saranno<br />
individuati strumenti e soluzioni per lo sviluppo e l’applicazione dei sistemi informativi.<br />
E’ previsto, inoltre, il potenziamento delle banche-dati giurisprudenziali già presenti in internet e la<br />
creazione di nuove banche-dati, sempre consultabili in rete, per raggiungere una migliore qualità<br />
della risposta giurisprudenziale.<br />
Lego<br />
Acronimo che sta per “Laboratorio di interoperabilità e e-government”.<br />
E’ un progetto della Provincia autonoma di Trento, nel cui ambito sono state esperite innovazioni,<br />
che, ora, la Provincia mette a disposizione, offrendo alla condivisione anche i risultati ottenuti.<br />
Allo scopo, il ministro per le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais e<br />
l’Assessore alla programmazione, ricerca e innovazione della Provincia di Trento hanno firmato un<br />
protocollo d’intesa per promuovere applicazioni innovative nei settori della sanità elettronica, della<br />
scuola e dell’università.<br />
Nicolais incontra Barroso<br />
Il ministro Luigi Nicolais, come Presidente della fondazione per l’innovazione Cotec, ha incontrato<br />
insieme ai Presidenti della Cotec Spagna e Portogallo, il presidente della Commissione europea,<br />
Barroso.<br />
Sono state elaborate e presentate concrete proposte di collaborazione con la Commissione europea<br />
per contribuire alla crescita dell’innovazione in Europa.<br />
I partecipanti hanno sottolineato come siano essenziali, per lo sviluppo dell’innovazione,<br />
l’integrazione tra ricerca e industria e la nascita di nuove imprese.<br />
Il ministro Nicolais, ha ricordato, al riguardo, i risultati positivi raggiunti in Italia con i distretti<br />
tecnologici.<br />
No carta<br />
E’ questo il sintetico progetto, quasi una parola d’ordine, avviato, a Catania, con il protocollo per la<br />
promozione della diffusione e dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della<br />
comunicazione nel mondo accademico. Le firme sono del ministro per le riforme e le innovazioni<br />
nella pa, Luigi Nicolais e del Rettore dell’università di Catania.<br />
189
E’ proprio in ambiente universitario che, più facilmente, si può avviare un processo virtuoso di<br />
rinnovamento incardinato sull’abolizione dei documenti cartacei, sul flusso di documenti<br />
informatizzati e sull’obbligatorietà della firma elettronica.<br />
Gli atenei sono, infatti, la frontiera d’eccellenza per potenziare i servizi didattici per gli studenti e<br />
investire sull’e-learning, l’apprendimento a distanza che viaggia sulle rapide corsie della<br />
comunicazione.<br />
Obiettivo legalità e trasparenza<br />
E’ quello che intendono perseguire il ministro per le riforme e le innovazioni nella pa, Luigi<br />
Nicolais e l’alto Commissario anticorruzione, firmando un protocollo d’intesa per garantire il buon<br />
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incentivare la trasparenza, snellire le procedure e<br />
potenziare il sistema dei controlli.<br />
Sulla base di questo accordo ci sarà un monitoraggio costante della normativa, con verifica puntuale<br />
sull’effettiva applicazione in materia di reclutamento, formazione, valutazione e promozione del<br />
personale pubblico.<br />
On demand<br />
Una nuova offerta di servizi di ICT (Information & Communication Technology) on demand<br />
dedicata all’innovazione per la pubblica amministrazione e la sanità.<br />
Si parte dalla Campania per coprire, successivamente, con la banda larga, tutte le Regioni.<br />
Il ministro Luigi Nicolais, presente all’incontro partenopeo con l’Amministratore delegato di<br />
Telecom Italia, ha preso visione delle nuove opportunità per le pubbliche amministrazioni, come il<br />
“Cicerone virtuale” che consente di ricevere informazioni turistiche e culturali, direttamente, sul<br />
proprio telefono cellulare, soluzioni per la gestione del patrimonio catastale e servizi di<br />
informazione in tempo reale per il trasporto “intelligente”.<br />
Per la sanità sono state avviate soluzioni per ottimizzare la spesa sanitaria e la gestione<br />
dell’assistenza medica entro le strutture ospedaliere.<br />
Sorrento: Nicolais incontra i giovani e gli imprenditori<br />
A chi gli chiedeva come si possano affrontare e controllare i grandi temi del nostro tempo come la<br />
criminalità, la precarietà e le difficoltà sociali, il Ministro ha spiegato che con la diffusione della<br />
cultura si possono trovare risposte. Antidoto al dilagare della criminalità e ad ogni forma di<br />
malgoverno è “la diffusione della conoscenza perché l’innovazione del sistema Italia passa anche<br />
attraverso la divulgazione dei saperi”.<br />
Sviluppo della società dell’informazione<br />
E’ affidato anche alla sinergia tra la pubblica amministrazione e Confindustria.<br />
Il ministro Luigi Nicolais, infatti, ha siglato un protocollo d’intesa con il Presidente di<br />
Confindustria, sezione servizi innovativi e tecnologici.<br />
Il protocollo prevede azioni congiunte per ridurre il digital divide territoriale e sociale, incrementare<br />
l’innovazione del sistema produttivo e rafforzare il processo di modernizzazione della pubblica<br />
amministrazione.<br />
In particolare ci saranno iniziative per la semplificazione dei rapporti tra le pubbliche<br />
amministrazioni e le imprese fornitrici di servizi innovativi, per la promozione dell’e-learning e<br />
misure di supporto al sistema produttivo nazionale per la promozione dell’e-business.<br />
190
NOVEMBRE<br />
Aerostrutture: ricerca e innovazione<br />
Un importante accordo-quadro presentato da Alenia aeronautica e Boeing ai ministri Nicolais,<br />
Mussi e Bersani promuove lo sviluppo della ricerca su materiali avanzati e aerostrutture.<br />
L’iniziativa, fortemente sostenuta dal ministro Nicolais, sarà corroborata dall’apertura di un centro<br />
di ricerca Boeing in Campania, presso l’IMAST, il distretto tecnologico sull’ingegneria dei<br />
materiali polimerici e compositi.<br />
Accordo vigili del fuoco<br />
Anzi due ne ha approvato il Consiglio dei ministri; uno per il personale non direttivo e uno per il<br />
personale direttivo relativi al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007.<br />
Sono i primi contratti per il comparto autonomo dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, in regime<br />
di diritto pubblico.<br />
Il personale, infatti, non è più sottoposto alla contrattazione collettiva privatistica dell’Aran ma è<br />
ricompreso nell’ambito dei procedimenti negoziali di diretta competenza, per la parte pubblica,<br />
delle amministrazioni interessate.<br />
Carta dei diritti della rete: se ne discute a Rio de Janeiro<br />
In occasione del secondo Forum delle Nazioni unite sulla governance di internet, a Rio de Janeiro,<br />
l’Italia ha presentato la proposta della Carta dei diritti della rete che era stata discussa a Roma, al<br />
Campidoglio, in settembre, alla presenza di 70 Paesi.<br />
La Carta sarà lo strumento, internazionale e multistakeholder, per raccogliere tutte le potenzialità di<br />
internet e tradurle nella definizione delle nuove generazioni di diritti.<br />
Compa 14<br />
Tante sono le edizioni finora.<br />
La kermesse bolognese, inaugurata dal ministro Luigi Nicolais, quest’anno ha avuto, come filo<br />
conduttore degli eventi, il tema della pubblica amministrazione intesa come risorsa e non più come<br />
ostacolo per i cittadini.<br />
Quest’anno Compa ha allargato la sua dimensione europea ospitando anche molti rappresentanti dei<br />
Paesi dell’Est europeo per mettere a punto nuove strategie tese a migliorare la comunicazione<br />
pubblica.<br />
Il Salone, inoltre, si è confermato sede privilegiata per un confronto diretto tra diverse culture della<br />
comunicazione tra aziende, enti, amministrazioni, studiosi, operatori che lavorano al servizio della<br />
trasparenza, dell’ammodernamento, dell’efficienza della pubblica amministrazione.<br />
Comparto Scuola<br />
E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri l’accordo preliminare che prelude alla sottoscrizione<br />
del contratto collettivo nazionale del comparto Scuola, presso l’ARAN, sia per il personale docente<br />
che per il personale dei servizi generali, tecnici e amministrativi della scuola.<br />
Il documento contrattuale mantiene l’impostazione di “Testo unico” comprensivo di tutte le<br />
disposizioni contrattuali vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale di comparto.<br />
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Il testo unico permette, inoltre, una notevole semplificazione e chiarezza interpretativa tali da<br />
ridurre il contenzioso e le controversie.<br />
Missione Usa<br />
Per il ministro Luigi Nicolais un importante e complessa missione negli Stati Uniti, a Washington e<br />
New York.<br />
Incontrerà esponenti delle Nazioni Unite, dell’amministrazione USA e delle istituzioni finanziarie<br />
internazionali per lo sviluppo, allo scopo di verificare eventuali opportunità di partenariati per<br />
modernizzare la pubblica amministrazione, con interventi innovativi che abbiano rilievo per l’egovernment<br />
e la governance di internet.<br />
L’obiettivo è il rafforzamento del partenariato per aiutare i Paesi in via di sviluppo a definire e<br />
realizzare politiche di ammodernamento amministrativo.<br />
Riforma della regolazione: rapporto OCSE<br />
Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pa, Luigi Nicolais e il Ministro per gli affari<br />
regionali hanno presentato il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione, dal titolo “Italiaassicurare<br />
la qualità della regolazione a tutti i livelli di governo”.<br />
Il rapporto si articola in tre parti.<br />
La prima analizza l’assetto istituzionale per la regolazione multilivello in Italia.<br />
La seconda esamina l’utilizzo degli strumenti di regolazione e delle politiche pubbliche in Veneto,<br />
in Calabria, in Campania e in Toscana.<br />
La terza parte porta alcune raccomandazioni specifiche per l’Italia, elaborate dall’OCSE durante il<br />
processo d’esame.<br />
Segretari degli Enti locali: accordo sul contratto<br />
E’ stato trovato l’accordo sul rinnovo del contratto di lavoro dei segretari comunali e provinciali.<br />
Il protocollo d’intesa, siglato al <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, riconosce il ruolo centrale dei<br />
segretari nel nuovo assetto istituzionale degli Enti locali dopo la riforma del Titolo V della<br />
Costituzione.<br />
E’ previsto, per i segretari comunali e provinciali, un percorso selettivo e formativo rigoroso per<br />
garantire una professionalità elevata, adeguata ai nuovi rilievi che la Costituzione riconosce al<br />
sistema amministrativo locale.<br />
The European senior civil servant<br />
E’ un progetto rivolto a dirigenti e funzionari europei della pubblica amministrazione.<br />
L’iniziativa è stata intrapresa dal <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica e coordinata dalla Scuola<br />
superiore della pubblica amministrazione, con la partecipazione di altre Scuole di formazione<br />
pubblica e Università europee.<br />
L’obiettivo è di incrementare la cooperazione e promuovere la mobilità dei dirigenti pubblici tra le<br />
amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.<br />
192
DICEMBRE<br />
Affidamento, mutamento e revoca di incarichi dirigenziali.<br />
C’è la direttiva firmata dal ministro Luigi Nicolais.<br />
Il documento, molto circostanziato, affronta i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi, la<br />
durata degli stessi, la valutazione della dirigenza fino alle fasi procedurali per il conferimento degli<br />
incarichi di preposizione ad uffici di livello generale nelle amministrazioni dello Stato.<br />
Il testo della direttiva all’indirizzo www.innovazionepa.gov.it<br />
Progetto Governoinforma<br />
E’ il primo webmagazine dedicato all’attività dell’esecutivo. E’ suddiviso in quattro sezioni<br />
principali: primo piano, azione di governo, multimedia e la vostra opinione.<br />
La quarta sezione rappresenta un nuovo strumento per la comunicazione e il dialogo con i cittadini.<br />
In linea con la sua funzione di servizio, il sito sarà arricchito da un glossario dei termini giuridicoamministrativi.<br />
Il progetto sarà veicolo di un’interessante sperimentazione; una nuova rete extranet che collegherà<br />
tutti i ministeri e la Presidenza del consiglio dei ministri per la condivisione delle linee-guida e dei<br />
contributi redazionali.<br />
Info all’indirizzo www.governoinforma.it<br />
SPC operativo<br />
L’SPC-Sistema pubblico di connettività è diventato operativo nei tempi previsti dal Codice<br />
dell’amministrazione digitale.<br />
Il sistema, il più importante d’Europa, permette lo scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni<br />
centrali.<br />
Contestualmente è stata attivata anche l’estensione all’estero dell’SPC, la Ripa-Rete internazionale<br />
della pubblica amministrazione che, con le stesse modalità di efficienza e sicurezza, collega 450<br />
sedi della pubblica amministrazione presenti in 120 Paesi stranieri.<br />
Lo scambio di dati consente ad ambasciate e consolati di rilasciare il passaporto elettronico.<br />
Valutazione dei comportamenti nelle ppaa<br />
La direttiva l’ha firmata il ministro Luigi Nicolais.<br />
Le prescrizioni sono contenute nel Codice di comportamento e delineano i principi cui i dipendenti<br />
delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi.<br />
La direttiva ricorda che tutte le prescrizioni contenute nel Codice “assumono, oltre che un valore<br />
etico, uno specifico rilievo giuridico”.<br />
Se si uniscono le previsioni del Codice con le prescrizioni dei contratti collettivi si evince che i<br />
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti alla massima sollecitudine e correttezza<br />
dell’azione amministrativa, per impedire generiche e, spesso, pretestuose giustificazioni ai ritardi.<br />
Info all’indirizzo www.innovazionepa.gov.it<br />
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